Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/05/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
P.U. n. 29-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente e giudice delegato dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice letti gli atti del procedimento instaurato con domanda di accesso ex art. 40 CCII ad un concordato preventivo in continuità aziendale diretta ex art. 84 CCII, con proposta di transazione tributaria e contributiva ex art. 88 CCII, da (p.i. ), con il ministero dell'avv. Vespo Parte_1 P.IVA_1
Tommaso, iscritto al P.U. n. 29-1/ 2024; ha emesso la seguente
SENTENZA
ha depositato il 18.11.2024 una domanda di accesso ex art. 40, d.lgs. n. 14/2019 e Parte_1 succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), ad un concordato preventivo in continuità aziendale diretta ex art. 84 CCII, con proposta di transazione tributaria e contributiva ex art. 88 CCII, nel rispetto del termine assegnato ex art. 44, comma 1, lett. a), CCII.
In particolare, tale proposta prevede un passivo concordatario pari ad euro 8.029.077,71 come valore contabile e ad euro 8.519.399,69 come valore rettificato (di cui euro 196.664,00 in prededuzione, euro 7.851.397,27 al privilegio ed euro 668.002,42 al chirografo) e, rispetto al valore di euro 544.722,56 realizzabile in sede di liquidazione giudiziale, un attivo concordatario pari a euro
3.522.022,00 (di cui: euro 24.067,21 per disponibilità liquide, euro 442.332,31 per incasso di crediti, euro 350.000,00 per apporto dei soci, euro 2.705.622,48 per attivo realizzabile con la prosecuzione dell'attività aziendale fino al 2029), comprensivo del fondo rischi, così destinato:
“(a) pagamento in prededuzione delle spese di giustizia, in più tranches, di cui la prima, nella misura fissata dal Tribunale di Gela, entro il termine che sarà assegnato alla debitrice dal decreto di ammissione al concordato preventivo;
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(c) pagamento integrale (100%) dei crediti di lavoro dipendente, delle ritenute sindacali dei lavoratori iscritti alla sigla sindacale UGL, nonché il pagamento integrale del debito nei confronti dei fondi di previdenza complementare per il trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori, entro il termine di 6 mesi con riconoscimento degli interessi legali per i crediti dei lavoratori;
(d) pagamento integrale (100%) dei crediti dei professionisti, assisti dal privilegio ex art. 2751 – bis n.
2, c.c., nel termine di 12 mesi dall'omologa del piano;
(e) pagamento non integrale (30%) dei crediti vantati dalle società fornitrici di lavoro temporaneo, assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n.
5-ter c.c., con conseguente degradazione al chirografo per incapienza della differenza, entro cinque anni dall'omologa del piano;
(f) pagamento non integrale (30%) dei crediti tributari e previdenziali, per i quali viene formulata la proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII, per la dilazione del pagamento nell'arco temporale dei cinque esercizi previsti per l'esecuzione del piano concordatario, nonché dei crediti iscritti ai ruoli degli altri enti impositori, con conseguente degradazione al chirografo per incapienza della differenza;
(g) pagamento non integrale (5%) dei chirografari mediante apporto esterno dei soci entro il termine di cinque esercizi dall'omologazione, con previsione di classi separate per gli enti titolari crediti tributari e contributivi, degradati al chirografo per la differenza (incapienza) non soddisfatta al privilegio, e i fornitori di beni e servizi che non superano le dimensioni ex art. 85, co. 3, CCII”.
In particolare, i creditori sono stati suddivisi dal proponente nelle seguenti classi ex art. 85 CCII:
“CLASSE 1 – Privilegio dei crediti dei lavoratori dipendenti - Fondi pensione - Ritenute sindacali.
Pagamento integrale (100%) della somma complessiva di euro 172.113,59, entro il termine di 6 mesi con riconoscimento degli interessi legali per i crediti dei lavoratori (crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c.);
CLASSE 2 – Creditori Professionisti.
Pagamento integrale (100%) della somma di euro 19.190,21, assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis n.
2, c.c., nel termine di 12 mesi dall'omologa del piano;
CLASSE 3 – Creditori Fornitori privilegiati - società fornitrici di lavoro interinale a tempo determinato.
È proposto il pagamento al 30% nella misura di euro 392.150,45 dei crediti vantati dalle società fornitrici di lavoro temporaneo, pari a complessivi euro 1.307.168,16, assistiti dal privilegio ex art. 2 2751-bis n.
5-ter c.c., entro cinque anni dall'omologa del piano, con conseguente degradazione al chirografo per incapienza della differenza di euro 915.017,71;
CLASSE 4 – Privilegio verso - Istituti di previdenza – e altri Enti. CP_1 Controparte_2
Nell'ambito della proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII, pagamento non integrale
(30%) per euro 1.905.877,59 dei crediti tributari e previdenziali, pari a complessivi euro 6.352.925,31, per i quali viene formulata la proposta per la dilazione del pagamento nell'arco temporale dei cinque esercizi previsti per l'esecuzione del piano concordatario, nonché dei crediti iscritti ai ruoli degli altri enti impositori, con conseguente degradazione al chirografo per incapienza della differenza;
CLASSE 5 – Fornitori Ordinari.
In tale classe è stata allocata l'intera esposizione chirografaria verso fornitori di materie prime e materiali di consumo, di servizi di dimensioni superiori ai parametri ex art. 85, co. 3, CCII, per complessivi euro 257.165,49, da soddisfare al 5%, e pertanto per la somma di euro 12.858,27, in cinque anni dall'omologa del piano. Il pagamento di tale debito è stato previsto mediante l'utilizzo di risorse apportate dal terzo;
CLASSE 6 – Fornitori “Imprese Minori”.
In tale classe è stata allocata l'intera esposizione chirografaria verso fornitori di materie prime e materiali di consumo, di servizi di dimensioni minori ex art. 85, co. 3, CCII, per complessivi euro
217.091,83, da soddisfare al 5%, e pertanto per la somma di euro 10.854,59, in cinque anni dall'omologa del piano. Il pagamento di tale debito è stato previsto mediante l'utilizzo di risorse apportate dal terzo;
CLASSE 7 – Banche - istituti di credito.
In tale classe è stata allocata l'intera esposizione chirografaria verso le banche per finanziamenti chirografari per complessivi euro 11.567,48, da soddisfare al 5%, e pertanto per la somma di euro
578,37, entro 12 mesi dall'omologa del piano. Il pagamento di tale debito è stato previsto mediante l'utilizzo di risorse apportate dal terzo;
CLASSE 8 – Chirografo da degradazione privilegio Fornitori (società lavoro interinale) per incapienza.
In tale specifica classe è stato allocato il privilegio verso le società fornitrici di lavoro a tempo determinato, retrocesso al chirografo, pari a euro 915.017,71, costituito dal 70% (euro 1.307.168,16 –
30% riconosciuto) dei crediti vantati dai predetti soggetti. Il pagamento di tale debito è stato previsto nella misura del 5%, per la somma di euro 45.750,88, entro cinque anni dall'omologa del piano mediante l'utilizzo di risorse apportate dal terzo;
3 CLASSE 9 – Chirografo da privilegio verso Erario e Istituti di previdenza – credito al chirografo sanzioni civili Enti previdenziali.
In tale specifica classe è stato allocato il privilegio verso l'erario, gli istituti previdenziali, enti locali e agente della riscossione, retrocesso al chirografo, pari a euro 4.447.047,71, costituito dal 70% (euro
6.352.925,31 – 30% riconosciuto) dei crediti vantati dai predetti soggetti. Nella presente classe è stato inoltre inserita la somma di euro 182.177,62 relativa al 50 % delle sanzioni applicate dagli enti previdenziali.
Per il totale del credito al chirografo, di complessivi euro 4.629.225,33, è stato previsto il pagamento nella misura del 5%, per la somma di euro 231.461,27, entro cinque esercizi dall'omologa del piano, mediante l'utilizzo di risorse apportate dal terzo.
In definitiva, all'erario, agli enti di previdenza, agli altri enti e all'agente della riscossione sarà pagata la percentuale del 33,64% (privilegio e quota chirografo/debito complessivo).”.
Tale proposta concordataria è stata ammessa al voto dei creditori ex art. 47 CCII, stabilendo la data iniziale del 3.3.2025 e la data finale del 30.4.2025, per l'espressione del voto dei creditori, mediante p.e.c. trasmessa al commissario giudiziale all'indirizzo indicato dallo stesso commissario giudiziale in sede di comunicazione del decreto ex art. 47 CCII ai creditori.
Tale proposta concordataria non ha tuttavia ottenuto le maggioranze richieste per l'approvazione ex art. 109, comma 5, CCII, trattandosi di concordato in continuità, come risulta dalla relazione sul voto dei creditori depositata il 3.5.2025 dal commissario giudiziale ex art. 110, comma 1, CCII, con la seguente tabella di sintesi:
4 Il debitore, entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione della relazione del commissario giudiziale sul voto dei creditori ex art. 110, comma 2, CCII, a mezzo p.e.c. del 3.5.2025 con ricevute di accettazione e consegna in atti, non ha richiesto l'omologazione ex art. 112, comma 2, CCII.
Pertanto, ai sensi dell'art. 111 CCII, il ricorso per concordato preventivo va rigettato per mancata approvazione dei creditori.
Nei confronti del debitore non pende allo stato alcun ricorso per l'apertura della sua liquidazione ex art. 49 CCII, da esaminare ex art. 111 CCII.
P.Q.M.
rigetta il ricorso per concordato preventivo di (p.i. ), per mancata Parte_1 P.IVA_1
approvazione dei creditori ex art. 111 CCII;
dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al deposito, sia comunicata, a cura della cancelleria, al debitore e al Pubblico ministero, e che entro lo stesso termine sia trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del commissario giudiziale, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
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