Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3164/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Parte_1 P.IVA_1
Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato, Federico Trento e Isabella Scalabrino della Civica
Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante e Controparte_1 P.IVA_2
procuratore speciale sig. giusta procura autenticata, con sede in Bolzano CP_2
(BZ) alla via Roma 96 ed elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n.92 presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Nisco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
e nei confronti di
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE in punto: appello avverso la sentenza n. 140/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del
6.9.2023, depositata il giorno 8.5.2024;
Causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale della causa all'udienza del
27/3/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 140/2024, depositata in data 8/5/2024 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_1
cartella di pagamento n. 021 2021 0000626376/000 emessa dall' Controparte_4
;
[...]
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del
. Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi e oltre alle spese di domiciliazione.
Di parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
•Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
•Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e Parte_1
diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
•condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
•In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati dall'appellante;
•Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1. In fatto. Cenni processuali pagina 2 di 6 Con sentenza n. 140/2024 depositata l'8.5.2024 resa nel giudizio sub RG 5591/2022 il
Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione proposta da CP_1
avverso la cartella di pagamento nr. 021 2021 0000626376/000 emessa nei suoi
[...] confronti dall' : Controparte_3
“accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; annulla la cartella di pagamento n. 02120210000626376/000 emessa da
[...]
limitatamente ai capi da 1 a 595 relativamente a Controparte_5
vari ruoli facenti capo agli enti convenuti. revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento concessa in udienza in data 14.12.2022; compensa le spese processuali.”.
Con atto di citazione in appello dd.
7.11.2024 il ha interposto appello Parte_1
dinnanzi a questo Tribunale avverso tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
I. Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e
204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta;
II. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS, nonché CP_6 dell'art. 386 del DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa depositata il 7.2.2025 Controparte_1
sostenendo l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché
[...]
l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
L è rimasta contumace (cfr. Cass. civ. 9/5/2022, n. 14544), Controparte_3
avendo peraltro contestato in primo grado carenza di legittimazione passiva.
2. In diritto.
2.1. L'appello è fondato per le seguenti ragioni.
2.2. Va premesso che non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del sia l'individuazione del capo Parte_1
(unico) della decisione di primo grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
per quanto riguarda in pagina 3 di 6 particolare il motivo di appello richiamato, appare chiaro come lo stesso coinvolga l'unico capo della sentenza, con la quale è stata accolta l'opposizione di primo grado senza neanche approfondire l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellante in primo grado, facendo inoltre chiaro riferimento al combinato disposto dell'art. 203, comma 3, e dell'art. 204 bis del d. lgs. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta ovvero per proporre il ricorso al Prefetto
o, in alternativa, l'opposizione avanti il Giudice di Pace (quest'ultima nel termine di trenta giorni ex art. 7 del d. lgs. 150/2011) ed argomentando come, decorso inutilmente detto termine, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” (art. 203, comma 3 C.d.S.).
L'appellante ha fatto poi riferimento sin dal primo grado a consolidati orientamenti di legittimità, in particolare ad alcune recentissime pronunce della terza sezione della Corte di cassazione (n. 32920/2022; n. 510/2023; n. 1383/2023), le quali hanno escluso la possibilità per il noleggiatore di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale.
2.3. Venendo al merito, il primo motivo di appello del è ammissibile e Parte_1
fondato, con assorbimento degli altri motivi di appello.
2.3.1. Parte appellante ha dedotto che l'opponente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata (così dal canto suo CP_1
“la società di noleggio trasmette i dati dei locatari dopo la notifica proprio onde evitare i ricorsi amministrativi al Prefetto e/o giudiziali al Giudice di Pace…”, pag. 3 della costituzione in appello).
2.3.2. A riguardo, è stato di recente affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. sentenza n. 945 del 10.10.2024), quanto segue: “Và dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto.
Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative.
La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è
pagina 4 di 6 inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché
l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Tale orientamento è stato confermato anche recentemente dalla Corte di cassazione: “In materia di violazioni del Codice della
Strada, il difetto di legittimazione passiva per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada deve farsi valere, da parte del noleggiatore, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi diventino definitivi. Deve dunque affermarsi l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale conseguente al non opposto verbale di contestazione dell'infrazione, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale” (Cassazione, sezione terza, n. 510/2023 e nello stesso senso n. 1383/2023 non massimata).
Pertanto, la società di autonoleggio avrebbe dovuto far valere il proprio difetto di legittimazione passiva, impugnando tempestivamente i verbali di accertamento delle sanzioni, attraverso i rimedi dell'opposizione davanti al Giudice di Pace o davanti al prefetto. In mancanza, tali verbali di contestazione, costituenti titolo esecutivo, sono divenuti inoppugnabili, e, come già detto al capo precedente, la comunicazione dei conducenti non ha pagina 5 di 6 effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento. Ne consegue che le sanzioni possono essere escusse con il procedimento esecutivo.”
2.3.3. I motivi di opposizione della parte opponente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi inammissibili, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
2.3.4. Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello —se li si ritenesse tempestivi— non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di questo Tribunale (v. supra 2.3.2.), che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla potrebbe Controparte_1 determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.4. Ne consegue quindi la fondatezza dell'appello, sì che, in totale riforma della sentenza impugnata va rigettata l'opposizione della in relazione agli importi Controparte_1
dovuti al con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, Parte_1
n. 021 2021 0000626376/000 in relazione agli importi dovuti al Parte_1
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 140/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 6/9/2023, depositata il giorno 8/5/2024, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti al Controparte_1
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. 021 Parte_1
2021 0000626376/000 in relazione agli importi dovuti al Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra le parti.
Bolzano, 27 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
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