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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 72472 del registro generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
AVV. , nata a [...], il [...] e residente in [...]
12 b (C.F. ), rappresentata e difesa dai Avv.ti Prof. Astolfo Di AMATO e Prof. C.F._1
Alessio Di AMATO e presso il loro studio elettivamente domiciliata, in Roma, via Nizza n. 59, giusta procura allegata in atti
- ATTRICE -
E
- ( con sede in Torino, via Ernesto Lugaro Controparte_1 P.IVA_1
n. 15, in persona del procuratore speciale dott. giusta procura speciale autenticata Controparte_2
per atto Notaio Dott. rep. 79.528, racc. n. 14.544 del 18 marzo 2021, nella Persona_1 qualità di editore del periodico alla data di pubblicazione dell'inchiesta giornalistica in CP_3
contestazione;
- dott. (C.F. ), Direttore Responsabile de CP_4 C.F._2
L'Espresso alla data di pubblicazione dell'inchiesta giornalistica in contestazione;
-dott. (C.F. ), giornalista, autore dell'inchiesta Controparte_5 C.F._3
giornalistica in contestazione;
- dott. (C.F. ) giornalista, autore dell'inchiesta giornalistica CP_6 C.F._4
in contestazione;
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Martinetti e Valeria Vacchini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70, in virtù di procure alle liti depositate in atti
- CONVENUTI -
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice, nell'atto di citazione notificato il 18 novembre 2021:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
- accertata l'illiceità delle condotte dei convenuti descritte in narrativa e, dunque, la natura gravemente diffamatoria dell'articolo pubblicato sull'edizione cartacea de del 16 maggio CP_3
2021, con il titolo “ e il tesoro di AC RC. Ecco la vera storia”, e sul sito web Persona_2 de (www.espresso.repubblica.it), con il titolo “Centofanti per un Conte”, condannare, CP_3
in solido tra loro, i Sig.ri Dott. e , quali autori del predetto Controparte_5 CP_6 articolo, il Dott. , quale direttore responsabile de , e CP_4 CP_3 [...]
quale casa editrice, a risarcire, ex artt. 2043 cod. civ., 185 cod. pen. e 11 l. 8 Controparte_1 febbraio 1948, n. 47, l'Avv. del danno patito a seguito della lesione al proprio Parte_1
onore ed alla propria reputazione causata dalle predette affermazioni denigratorie, diffamatorie e false, determinando tale danno nella misura minima di Euro 100.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che il Giudice vorrà riconoscere a seguito di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
- per le medesime motivazioni, condannare i Sig.ri Dott. Dott. , Controparte_5 CP_6
e Dott. al pagamento in favore dell'Avv. della sanzione CP_4 Parte_1 pecuniaria di cui all'art. 12 l. l. 8 febbraio 1948, n. 47 nella misura non inferiore ad Euro 30.000, ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia, tenendo conto della gravità dell'offesa e della diffusione della rivista. Con riserva di formulare le eventuali istanze istruttorie, entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c. in conseguenza del comportamento processuale delle controparti. Con vittoria di spese di competenze e onorari, oltre accessori, IVA, CPA e spese generali, come per legge.”
Per le parti convenute, nella comparsa di costituzione e risposta del 12 gennaio 2023,
“Per tutto quanto sopra esposto, ed i dott.ri Controparte_1 CP_4
e nelle suindicate qualità e come sopra rappresentati e difesi, così Controparte_5 CP_6 precisano le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- nel merito: rigettare integralmente tutte le domande avanzate dell'avv. poiché Parte_1
manifestamente infondate, sia in fatto che in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta;
- in ogni caso: condannare l'avv. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente Pt_1 giudizio”.
Oggetto: azione di risarcimento dei danni da diffamazione
FATTO E DIRITTO
2 Con l'atto introduttivo del presente procedimento, l'Avv. ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, i Dottori e , quali Controparte_5 CP_6 autori dell'articolo dal titolo “ e il tesoro di AC RC. Ecco la vera storia”, Persona_2 pubblicato sull'edizione cartacea de del 16 maggio 2021 e sul sito web de , CP_3 CP_3 nonché il Dott. , quale direttore responsabile de , e CP_4 CP_3 [...]
quale casa editrice, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della lesione al suo onore e alla sua reputazione conseguente alla diffusione del predetto articolo dal presunto carattere diffamatorio.
A fondamento della domanda, l'attrice ha innanzitutto ricostruito, in via preliminare, i contatti epistolari intercorsi con il giornalista , prima della pubblicazione dell'articolo oggetto del CP_6 presente procedimento, nell'ambito dei quali il giornalista ha contattato la professionista chiedendole come e da chi fosse stata interpellata per l'incarico di consulenza connesso al concordato preventivo della società se il suo collega, Dott. avesse rivestito il ruolo Parte_2 Persona_3 di commissario giudiziale della società AC Mare del gruppo AC RC di cui l'Avv. era Pt_1
consulente e da chi fosse stata formulata la sua candidatura per la presidenza dei Consorzi Agrari di
Italia. L'attrice ha quindi specificato di aver risposto a tali domande, precisando di essere stata contatta all'inizio del 2012 dal suo collega, Avv. CA per l'incarico di consulenza successivamente conferitole dalla società AC RC. Ha riferito di aver anche precisato che detto incarico non avrebbe potuto considerarsi inopportuno in ragione dei suoi rapporti con il Dottor
nominato dal Tribunale di Roma, con provvedimento del 10.6.2013, commissario Persona_3
giudiziale di AC Mare del gruppo sottoposta a concordato Controparte_7 preventivo, trovandosi a condividere con quest'ultimo solo gli spazi di un ufficio condotto in locazione a partire dal mese di marzo del 2019, quando la vicenda relativa alla società AC RC si era già definita con la dichiarazione di fallimento intervenuta il 14 gennaio 2016, in seguito all'istanza di auto-fallimento presentata dalla medesima società con l'assistenza legale dell'Avv.
e senza che tra i due professionisti vi fosse mai stata alcuna associazione professionale. La Pt_1
parte attrice ha poi specificato i motivi che avevano condotto alla sua nomina di Presidente del
Consiglio di amministrazione del CAI Spa, rendendosi anche disponibile a fornire ogni ulteriore informazione utile alla ricostruzione veritiera dei fatti oggetto dell'inchiesta giornalistica.
Ciò posto, l'Avv. ha dedotto di aver appreso, il giorno successivo allo scambio Pt_1 epistolare, che i giornalisti avevano rivolto al Prof. Avv. e al critico d'arte Controparte_8 [...]
suoi amici, domande relative agli incarichi di curatrice fallimentare alla stessa affidati dal CP_9
Tribunale di Chieti. Conseguentemente, l'attrice ha rappresentato di aver diffidato i giornalisti dal formulare insinuazioni su un'eventuale opacità di dette nomine, chiarendo che gli incarichi ricevuti
3 le sarebbero stati affidati all'esito di una gara competitiva svolta nel 2011 tra più professionisti nel rispetto della legge e manifestando a tal fine la propria disponibilità ad offrire ai giornalisti ogni più puntuale chiarimento di cui avessero avuto bisogno.
L'attrice ha quindi lamentato la circostanza che, nonostante le precisazioni offerte ai giornalisti, il 15 maggio 2021 è stato pubblicato un articolo sull'edizione cartacea e sul sito web de
, dal presunto contenuto diffamatorio, che avrebbe irrimediabilmente procurato una grave CP_3
lesione alla sua reputazione e al suo onore.
Con particolare riferimento al contenuto diffamatorio dell'articolo, la professionista ha dedotto innanzitutto che il racconto dei giornalisti è stato condotto con l'utilizzo di frasi suggestive e allusive che avrebbero restituito una immagine negativa dell'attrice nelle parti in cui: a) il titolo dell'articolo cartaceo recitava “ per un ; b) il sommario dell'articolo recitava “ Per_4 Per_2
L'amicizia con il protagonista dello scandalo Palamara e la super parcella di ACRC. Una rete di affari e rapporti per un Avvocato sconosciuto divenuto premier, che ora non ricorda”; c) la fotografia sullo sfondo dell'articolo riproduceva il Tribunale Fallimentare di Roma con la didascalia
“poteri capitali”; d) l'oggetto dell'articolo era relativo alla rete di affari creata nell'ambiente del tribunale fallimentare di Roma da (identificabile nel protagonista dello scandolo Per_4
Palamara) e da (identificabile nell'avvocato sconosciuto), e) il sommario Persona_2 dell'edizione web recitava :”una girandola di incarichi e di ricche parcelle. Sempre sul filo del conflitto di interessi. Coinvolti magistrati, avvocati e consulenti, tra loro anche il lobbista Per_4 poi arrestato per corruzione, che in un video ride e scherza con il futuro premier”.
Secondo la tesi dell'avv. , tali titoli e sommari, agli occhi di un lettore incline Parte_1
ad una lettura frettolosa e poco attenta, indurrebbero a ritenere che le persone ivi descritte, tra cui figura anche la professionista, avrebbero fatto parte di quella rete di affari legata alla figura di una persona arrestata, che avrebbe poi portato all'incarico milionario “affidato a un gruppo di avvocati guidato da ” come nel testo dell'articolo. CP_10 CP_11
Con specifico riferimento al contenuto dell'articolo, l'avvocato ha poi spiegato che Pt_1
l'articolo trae origine da una inchiesta giornalistica sulla procedura di concordato preventivo della società sulla cui legittimità i giornalisti avrebbero formulato dei sospetti Parte_3
infondati e avrebbero avanzato delle illazioni costruite su circostanze di fatto non veritiere, là dove si legge: “Nella sua fluviale deposizione ha riferito che allora Vicepresidente del Tes_1 Persona_5
Consiglio Superiore della magistratura, gli raccomandò come consulente legale di AC Per_2
RC affinché il gruppo di Bellavista ON, in grave crisi, ottenesse il concordato dal
Tribunale di Roma. E poi ha svelato la presenza di una fantomatica loggia massonica denominata
Ungheria a cui erano affiliati avvocati, magistrati e giudici. La nostra ricostruzione dimostra che già
4 nel 2012 c'era con certezza un rapporto diretto tra il lobbista e con il legale e che, Per_4 Per_2 con altrettanta certezza, esisteva una comitiva di professionisti che ha fatto carriera assieme”.
In particolare, quanto alla posizione dell'Avv. dopo aver dato atto che la professionista Pt_1
è stata incaricata unitamente all'Avv. CA e al Prof. di predisporre il contenuto CP_10
della domanda di concordato di AC RC nel mese di febbraio del 2013 per 1,6 milioni di euro,
i giornalisti, secondo quanto lamenta l'attrice, avrebbero sollevato dubbi in ordine al suo incarico, evidenziando come la stessa attrice li avesse informati di essere stata contattata per quell'incarico dall'Avv. CA all'inizio del 2012, quando ancora non era stata formulata l'ipotesi del concordato preventivo;
secondo quanto lamentato dall'attrice, nel sollevare dubbi sull'incarico conferito all'attrice, i giornalisti avrebbero anche sottolineato, in modo non giustificato, come l'Avv.
non avesse lo spessore giuridico e la reputazione del Prof. Parte_1 CP_10
A quest'ultimo riguardo l'Avv. ha censurato infatti il passaggio dei giornalisti in cui gli Pt_1
stessi hanno evidenziato la differenza delle sue qualità professionali con quelle del Prof. CP_10 là dove avrebbero piuttosto dovuto interrogarsi sull'adeguatezza professionale dell'attrice a ricoprire il predetto incarico, adeguatezza senz'altro sussistente e comprovata dall'esperienza maturata nel settore della crisi di impresa, nell'ambito della quale l'Avv. ha svolto incarichi di curatrice Pt_1
fallimentare e commissario giudiziale in numerose procedure concorsuali nonché incarichi di consulente per importanti procedure di ristrutturazione di imprese, come chiaramente evincibile dalla documentazione depositata in atti e messa a disposizione dei giornalisti.
Con riguardo ai dubbi sollevati dai giornalisti sulla circostanza che l'attrice sarebbe stata contattata dall'Avv. CA all'inizio del 2012, sebbene la domanda di concordato preventivo fosse stata presentata solo a febbraio del 2013, l'attrice ha dedotto che, se i giornalisti avessero svolto con la dovuta diligenza il loro lavoro, avrebbero appreso che l'Avv. CA nel 2012 le aveva presentato il Presidente del , l'Ing. , dal quale aveva Parte_4 Controparte_12 poi ricevuto l'incarico di assistere la nelle procedure avviate in seguito Controparte_13 all'istanza di fallimento presentata da un creditore e che l'incarico era stato successivamente esteso alla presentazione della domanda di concordato preventivo per le 26 società del gruppo, avvenuta peraltro il 21 settembre 2012 e non nel mese di febbraio 2013. Tale parziale ricostruzione rappresenterebbe, secondo la tesi difensiva dell'attrice, una grave violazione dell'obbligo di verità della notizia giornalistica.
L'articolo assumerebbe parimenti carattere diffamatorio, secondo quanto ritenuto dall'Avv.
nella parte in cui i giornalisti avrebbero evidenziato un conflitto di interessi tra Parte_1
l'attrice e il Dott. presentati come “amici di vecchia data” che hanno lavorato su Persona_3 due lati opposti, uno per conto della procedura e l'altra a libro paga del gruppo AC RC,
5 illazione che sarebbe stata aggravata da altri racconti fuorvianti e suggestivi. In particolare, tali illazioni sarebbero state aggravate nella parte dell'articolo dove si dà conto che il nome dei due professionisti si è sovrapposto anche in altre occasioni, ad esempio quando il Dott. nominato Per_3 curatore fallimentare dell'Università privata CEPU, nel 2016 ha nominato la collega Avv. come Pt_1 legale della procedura. Ancora, l'articolo assumerebbe ulteriore carattere diffamatorio nella parte in cui è stata riportata la nomina dell'Avv. come curatrice fallimentare delle cliniche private Villa Pt_1
Pini di Chieti da parte del Giudice Cascarini, grande amico, come la professionista, del giudice CP_14
Di Marzio, e che nell'ambito della stessa procedura è stato nominato consulente il critico d'arte che aveva collaborato più volte con . CP_9 CP_8
Tanto esposto, l'attrice ha lamentato che l'inchiesta giornalistica condotta dai giornalisti e e pubblicata nel maggio 2021 sull'edizione cartacea de Controparte_5 CP_6 CP_3 con il titolo e il tesoro di AC RC. Ecco la vera storia”, nonché sulla edizione Persona_2 telematica del predetto settimanale con il titolo “ per un Conte” abbia “violato le regole Per_4 che presidiano all'esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica, arrecando una gravissima lesione alla sua immagine e alla sua reputazione ed onore”; per i suesposti motivi l'attrice ha dunque formulato le conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza.
Costituitisi in giudizio, la (di seguito, ), il dott. Controparte_1 CP_1 [...]
, il dott. e il dott. hanno contestato la fondatezza delle CP_4 Controparte_5 CP_6
domande, esponendo quanto segue.
I convenuti hanno innanzitutto ricostruito il contesto dal quale ha tratto origine l'inchiesta giornalistica nella quale vi sono stati riferimenti, tra gli altri, anche alla persona dell'Avv. Parte_1
precisando che l'interessamento dei giornalisti de rispetto alle vicende narrate è
[...] CP_3
scaturito dalla scoperta di un video, risalente al mese di dicembre 2012, nel quale erano stati ripresi all'interno della galleria d'arte (di via del Babuino, in Roma), in un contesto conviviale e di Pt_5 confidenza, l'avv. Prof. “all'epoca “delfino” del prof. ”; l'imprenditore Persona_2 CP_10
“all'epoca capo delle relazioni istituzionali e consigliere con delega agli affari Controparte_15 legali all'interno della (come noto, successivamente arrestato nel 2018 per Parte_2
frode fiscale, corruzione giudiziaria e associazione a delinquere, nell'ambito del filone di indagini relativo alle nomine dei capi delle Procure che sarebbero state “pilotate” dal PM dott. Luca Palamara
e da altri magistrati e politici come ”, nonché il prof. avv. “(all'epoca Per_6 Controparte_8
ancora magistrato, dal 2011 con funzioni di Consigliere della Corte Suprema di Cassazione e, fino a poco tempo prima, giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Roma, nonché dal 2016 collocato fuori dal ruolo organico per assumere le funzioni di membro della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)”.
6 Il predetto video avrebbe ingenerato nei giornalisti una serie di dubbi critici, soprattutto in considerazione delle dichiarazioni rilasciate agli inquirenti della Procura di Milano, dott.ri Per_7
Part
e dall'avvocato messinese Piero Amara, ex legale esterno di già condannato
[...] Testimone_2
per corruzione e indagato per violazione della legge Anselmi sulle associazioni segrete.
In particolare, i convenuti hanno posto l'attenzione sul fatto che il contenuto delle dichiarazioni dell'Avv. sulla ipotetica esistenza di una loggia massonica denominata loggia Tes_1
Ungheria a cui erano affiliati avvocati, magistrati e giudici, era già noto all'epoca della pubblicazione dell'inchiesta giornalistica di cui è causa, in quanto rivelato, per la prima volta, con un articolo pubblicato il 27 aprile 2021 dalla testata giornalistica 'Domani', nell'ambito del quale era stato evidenziato il “ruolo” rivestito dall'imprenditore nelle nomine dei legali e delle Controparte_15
attività propedeutiche a consentire alla società AC RC, che versava in gravi difficoltà finanziarie, di vedere ammessa dal Tribunale di Roma la propria domanda di concordato preventivo.
I giornalisti hanno evidenziato che l'Avv. secondo i verbali delle dichiarazioni rese Tes_1 alla Procura e pubblicate dalla testata giornalistica “il Domani”, avrebbe riferito di far parte di una loggia massonica composta da avvocati, magistrati e imprenditori, in grado di collocare persone di fiducia in posti chiave, soprattutto ai vertici delle forze dell'ordine e della magistratura, e che le nomine di queste persone vicine al gruppo sarebbero state decise in luoghi diversi da quelli istituzionali. Per quanto qui di interesse, l'Avv. avrebbe in particolare riferito che “ Tes_1 Per_5
allora vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, nel 2012 gli raccomandò
[...]
per imporlo come consulente legale di AC RC affinché il gruppo di Bellavista Per_2
ON, in grave crisi, ottenesse il concordato dal tribunale di Roma”; i giornalisti hanno altresì dedotto che nel 2019 l'articolo giornalistico del Domani avrebbe altresì portato all'attenzione, sempre secondo le dichiarazioni dell'Avv. l'esistenza di una serie di consulenze legali affidate Tes_1 all'avv. prof. in favore del Gruppo AC RC nonché l'incarico affidato al prof. Persona_2
ed agli avv.ti ed Enrico CA, avente ad oggetto la CP_10 Parte_1
predisposizione del piano di concordato preventivo della società.
Nell'ambito di tali dichiarazioni, i convenuti hanno ricostruito i fatti di cronaca anche giudiziaria trattati nell'inchiesta giornalistica, in cui è stato fatto riferimento alla persona dell'attrice,
Avv. tentando di dimostrare che già nel 2012 vi era un rapporto diretto tra Parte_1
e come si evince dal video, così come vi erano una serie di professionisti che Per_4 Per_2 avrebbero ottenuto incarichi e “fatto carriera assieme”. Dal racconto di infatti, secondo Tes_1
l'articolo giornalistico, si evincerebbe che tra il 2012 e il 2013, quando la società AC RC di
Bellavista ON versava in grave crisi finanziaria, ON fu arrestato per un'accusa da
7 cui poi è stato assolto, quella di truffa ai danni dello Stato nella costruzione del porto turistico di
Imperia, e socio di minoranza, venne promosso presidente di AC RC per alcune Per_4
settimane e fu il regista del tentativo di salvare il gruppo che controllava 26 società, gestiva aeroporti, immobili, strutture turistiche e alberghi di lusso. Sempre secondo la ricostruzione dei convenuti, sulla base di quanto riferito dall'Avv. si evincerebbe ancora che quando, a fine settembre, alla Tes_1
presidenza del gruppo fu indicato il commercialista esperto presente peraltro nel CP_16
video della mostra insieme a e il piano di rientro dei debiti venne Per_4 CP_8 Per_2
affidato agli avvocati ed Enrico CA con la collaborazione del CP_10 Parte_1
Prof. Avv. Per_2
Secondo la tesi difensiva dei convenuti, alla luce di tali fatti, di estrema rilevanza pubblica, nonché in ragione del rinvenimento del citato video del 2012 all'interno della galleria d'arte Pt_5
i giornalisti e nell'esercizio della propria professione giornalistica, Controparte_5 CP_6
avrebbero condotto una serie di legittimi autonomi approfondimenti e ricerche, proprio al fine di poter riscontrare e verificare alcune delle circostanze disvelate dall'avvocato Tes_1
Quindi, i convenuti, svolta la necessaria premessa per cui l'inchiesta giornalistica avesse quale principale protagonista l'Avv. hanno evidenziato i passaggi dell'articolo in cui i Persona_2 giornalisti avrebbero sollevato dei dubbi critici con specifico riferimento all'Avv. Parte_1 sulla base dell'analisi di circostanze di fatto ritenute vere e fornite di riscontri.
I convenuti hanno ricostruito in chiave critica la vicenda del concordato preventivo della società e degli incarichi milionari affidati ad un gruppo di professionisti, tra cui Parte_2 figura l'Avv. Inove, nonostante l'asserita sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, analizzando le seguenti circostanze in fatto:
- il signor avrebbe ricoperto molteplici incarichi nella holding Controparte_15
(dal 2008 al 2012 sarebbe stato consigliere d'amministrazione della citata Parte_2
società, fino a diventare presidente della holding AC RC tra agosto e settembre 2012);
- l'incarico per la predisposizione della domanda di concordato preventivo, deliberato il
1° febbraio 2013 dal collegio dei liquidatori di AC RC (tra i quali, l'Avv. CA, citato nei verbali di sarebbe stato affidato ed eseguito dagli avvocati Tes_1 CP_10 Parte_1
ed Enrico CA;
- in data 11 giugno 2013 il dott. sarebbe stato nominato commissario Persona_3 giudiziale della società ACmare, controllata dal gruppo AC RC, unitamente all'avv.
quest'ultima, amica e collega del prof. avv. , sarebbe stata altresì Parte_1 CP_8 nominata curatore fallimentare del Gruppo “Villa Pini d'Abruzzo” e il Giudice Delegato del predetto
8 fallimento (aperto presso il Tribunale fallimentare di Chieti) era il dott. il quale Persona_8
sarebbe stato in rapporti di amicizia e colleganza con il prof. avv. ; Controparte_8
- preposto della Casa d'AS e di si sarebbe Controparte_9 Parte_7 occupato della vendita della collezione d'arte, per un totale di 499 lotti, nell'ambito del fallimento di l'imprenditore a cui faceva capo il gruppo Villa Pini, aperto presso il Persona_9
Tribunale di Chieti;
Co
- nel febbraio 2017 la Casa d'AS e , gestita dal predetto Parte_7 [...]
avrebbe anche gestito la vendita degli oggetti d'arte degli alberghi siciliani del gruppo CP_9
AC RC e sempre il Dott. sarebbe stato nominato CTU in una procedura fallimentare CP_9
del Tribunale di Roma, unitamente al dott. Persona_3
- l'avv. e il prof. avv. avrebbero condiviso (alla Parte_1 Controparte_8 data di pubblicazione dell'inchiesta) il medesimo indirizzo dello studio professionale in Roma, piazza Cavour 17 (in particolare l'avv. e il dott. risultavano essere Parte_1 Persona_3
soci paritetici della società avente sempre sede in Roma in Controparte_17 piazza Cavour 17 coincidente con l'indirizzo dello studio professionale dell'avv. e del Prof. Pt_1
avv. ; il terzo socio della risultava essere il dott. CP_8 Controparte_17
, il quale sempre nel 2010 era stato nominato consulente della curatela fallimentare di Persona_10
Villa Pini, di cui l'avv. era curatore fallimentare;
il dott. risultava Parte_1 Persona_3
inoltre essere socio di quattro società - IMMOBILIARE VIA LARGA S.R.L., METODI
PROFESSIONALI S.R.L. e la già citata - tre Controparte_17
delle quali risultavano avere la sede legale sempre in Roma, Piazza Cavour 17;
- l'avv. e il dott. nel 2009 sarebbero stati nominati Parte_1 Persona_3
liquidatori nella procedura di concordato preventivo della società Casamercato (presso il Tribunale fallimentare di Roma), mentre il prof. avv. (all'epoca ancora in magistratura) sarebbe stato CP_8
il giudice delegato della controllante;
nel 2017 alla chiusura del fallimento il Controparte_18
giudice delegato sarebbe stato invece il dott. Persona_8
- l'avv. sarebbe stata altresì nominata liquidatore giudiziale per Parte_1
l' il cui giudice delegato risultava essere sempre il dott. Controparte_19 [...]
Per_8
- il dott. quale curatore fallimentare della società (proc. 2016/136), Persona_3 Pt_8 avrebbe nominato l'avv. quale legale della procedura;
per la medesima procedura, Parte_1
il dott. avrebbe altresì nominato quale consulente anche il sig. lo stesso Per_3 Controparte_9 avrebbe curato nel 2012 l'evento artistico del prof. avv. presso la galleria Controparte_9 CP_8
di via del Babuino;
9 - il sig. padre del predetto sig. avrebbe prestato attività Parte_9 Controparte_9
lavorativa per la società AC RC, proprio poco prima della crisi finanziaria e sarebbe stato altresì consulente della Croce Rossa Italiana, nello stesso periodo in cui era uno Controparte_15 dei dirigenti dell'ente;
- la società Cosmec S.r.l. avrebbe organizzato un convegno per il lancio Controparte_20 della versione online della rivista “Giustizia Civile”; della quale, dall'anno 2014 il prof. avv. CP_8
sarebbe stato il direttore, sia con riferimento a “Giustizia civile” che a
[...]
“GiustiziaCivile.com”; l'avv. avrebbe stabilmente collaborato per la medesima Parte_1
rivista giuridica e il prof. avv. ne sarebbe stato condirettore scientifico (con il solo Persona_2
periodo di sospensione, per ragioni istituzionali, dal 1° giugno 2018 al 13 febbraio 2021);
- oltre a condividere il medesimo domicilio professionale in Roma, Piazza Cavour n. 17, il prof. avv. e l'avv. avrebbero condiviso, per moltissimi anni, Controparte_8 Parte_1 un'intensa attività di collaborazione professionale, nella organizzazione di convegni, corsi di formazione professionale, oltre a collaborazioni in associazioni e laboratori.
Ciò posto i convenuti hanno dunque dedotto che i giornalisti avrebbero sviluppato la propria opinione critica nell'ambito dell'inchiesta giornalistica che stavano conducendo in ordine alle consulenze fornite dalla società AC RC, riportando peraltro nell'articolo anche le versioni dei fatti offerte dai soggetti coinvolti, e che la vicenda era già nota ed era stata oggetto di molteplici analisi e interventi pubblici.
Per i suesposti motivi, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni svolta nei loro confronti dall'Avv. sul presupposto del legittimo esercizio Parte_1 del diritto di critica e della conseguente applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.; in subordine, hanno chiesto il rigetto della domanda sotto il profilo del quantum risarcitorio, in assenza di allegazione e prova dell'esistenza e dell'entità dei danni lamentati.
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., all'esito della fase di trattazione la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Le domande svolte dall'Avv. non sono meritevoli di accoglimento e, Parte_1
conseguentemente, devono essere rigettate per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento al diritto di cronaca, garantito dall'art. 21 della Costituzione che tutela la libertà di espressione, è noto il principio espresso in modo costante e uniforme dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri
10 i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b)
l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza” (Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 14822 del 04/09/2012).
Quanto al requisito della verità oggettiva, nell'ambito del diritto di cronaca, sussiste l'obbligo del giornalista di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato.
L' esercizio del diritto di cronaca è considerato peraltro legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa); a tal fine è stato tuttavia precisato che “la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29265 del 07/10/2022).
Il diritto di cronaca soggiace all'ulteriore limite della continenza, che presuppone
“moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il requisito della continenza per il tono sprezzantemente sdegnato e scandalizzato del sottotitolo, da leggere necessariamente come collegato con il titolo, nonché per l'uso insinuante delle parole, che mirava ad attirare negativamente
l'attenzione dei lettori e ad accreditare come verità accertata i documenti e le circostanze oggetto di notizia, malgrado la veridicità ed attendibilità degli stessi fossero ancora da accertare)” (Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 20608 del 07/10/2011).
La continenza dei fatti narrati deve essere dunque intesa tanto in senso formale quanto in senso sostanziale come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.
11 Ciò posto, diversamente dall'esercizio del diritto di cronaca, l'esercizio del diritto di critica non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio rispetto ai fatti narrati, con la conseguenza che non può esigersi, ai fini della sussistenza della scriminante, una opinione obiettiva, ben potendo essere la stessa manifestata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto (Cass. Civ., ordinanza n. 4955 del
23/02/2024).
In altri termini, il diritto di critica consiste in un'attività essenzialmente valutativa volta ad esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alle opinioni o alle condotte poste in essere da altri e si concreta quindi nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva.
Come infatti affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la critica può anche non essere obiettiva ma deve pur sempre corrispondere all'interesse sociale alla comunicazione ed a quello della correttezza del linguaggio senza mai sfociare in ingiurie ed offese gratuite e senza mai trascendere in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato.
È stato inoltre osservato come il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass. civ. n. 7847 del
2011; Cass. civ. n. 25420 del 2017).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “Per riconoscere efficacia esimente al diritto di critica, che si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto al fatto, occorre che quest'ultimo corrisponda a verità, sia pure ragionevolmente putativa, mentre non è necessario che sia esposto con la completezza richiesta quando si esercita, a scopo informativo, il diritto di cronaca” (Cass. Civ. n. 14727/2018; Cass. Civ. n. 16506/2019).
Ciò posto, il giornalismo di inchiesta, nel quale rientra la fattispecie in esame, è connesso all'esercizio del diritto di critica ed è caratterizzato dagli ulteriori elementi della ricerca e dell'acquisizione autonoma, diretta e attiva della notizia da parte del professionista
Anche tale forma di manifestazione del pensiero è garantita dall'art. 21 della Costituzione e riceve ampia tutela nel nostro ordinamento là dove, con riferimento ai presupposti scriminanti del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, individuati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra riportati, non è richiesta una rigorosa ricerca dell'attendibilità della fonte informativa. Invero, nelle ipotesi in cui la notizia non proviene da informazioni esterne ma è ricercata direttamente dal
12 giornalista non viene tanto in rilievo l'esigenza di valutare rigorosamente la veridicità della provenienza della notizia, come nel diritto di cronaca, quanto l'esigenza che il professionista, nell'acquisire direttamente la notizia, si ispiri ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quelli menzionati nella legge n. 69/1963 e nella Carta dei doveri del giornalista (Cass.
Civ. n. 12773/2024; Cass. Civ. n. 30522/2023; Cass. Civ. n. 4036/2021; Cass. Civ. n.16236/2010).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha espresso in modo uniforme e costante il principio per cui “In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. giornalismo d'inchiesta – che ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico – il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a un articolo contenente un'inchiesta giornalistica sulla gestione dei voli di Stato, aveva ritenuto diffamatorie le notizie divulgate in merito all'alto ufficiale posto a capo della relativa organizzazione – definito, tra l'altro "dominus" e "boiardo dei cieli" -, omettendo di considerare che le suddette notizie erano state autonomamente acquisite dall'autore, attraverso fonti riservate ed ufficiali e riesaminando documenti pubblici o già noti, e che i relativi elementi di indagine erano stati, poi, posti a base di provvedimenti giurisdizionali successivi)”( Cass.
Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 12773 del 10/05/2024).
Il requisito della “veridicità della notizia”, richiesto per l'operatività della causa di giustificazione del diritto di cronaca in materia di diffamazione a mezzo stampa, risulta dunque attenuato nel caso del giornalismo di inchiesta.
Con riferimento all'ulteriore requisito dell'interesse pubblico generale sul quale si fonda l'esimente del giornalismo di inchiesta è stato osservato come debba considerarsi a tal fine “…che il ruolo civile e utile alla vita democratica di una collettività, svolto attraverso la divulgazione della notizia, richiede una valutazione sulla sua attualità, con riferimento al momento in cui la conoscenza dei fatti è sorta ed al contesto sociale in cui è proposta la pubblicazione, piuttosto che al momento in cui si sono svolti i fatti che la integrano” (Cass. Civ. Ordinanza n. 30522 del 03/11/2023.
Il requisito della continenza, richiesto anche nell'ipotesi del giornalismo di inchiesta, comporta inoltre che non debbano essere e usati «toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato…»
(Cass. pen. n. 27592/2019) dovendo il sospetto mantenere il proprio carattere “propulsivo e induttivo
13 di approfondimento” ed essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero”(Cass. Civ. 12773 del 10/05/2024).
Ne consegue che “… è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili” ( Cass. Civ. 12773/2024; Cass. n.19611/2023).
Al riguardo, è stato altresì osservato che, “in tema di diffamazione a mezzo stampa, nel c.d. giornalismo d'inchiesta - in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico - il giornalista è scriminato allorché rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore” (Cass. Civ., Ordinanza n. 15755 del 05/06/2024).
Tanto premesso, l'applicazione alla fattispecie in esame dei citati principi di diritto conduce al rigetto della domanda
I passaggi dell'articolo giornalistico dalla presunta portata diffamatoria nei confronti dell'attrice e da cui è scaturita la presente controversia sono i seguenti “Il racconto di ruota Tes_1
all'agonia del gruppo AC RC di Bellavista ON fra il 2012 e il 2013. Sui conti Pt_10
pesavano debiti per oltre un miliardo di euro e le banche, da tempo in allarme, avevano interrotto i negoziati per il salvataggio di AC RC quando ai primi di marzo del 2012 il patron Bellavista
ON fu arrestato per un'accusa da cui poi verrà assolto, quella di truffa ai danni dello Stato nella costruzione del porto turistico di Imperia. Con il socio di maggioranza agli arresti domiciliari
e i creditori alle porte, nell'agosto del 2012 venne addirittura promosso presidente di Per_4
AC RC per alcune settimane. Reclutato nel 2008 per tessere relazioni d'alto bordo, dalla politica ai banchieri, il lobbista fece il suo mestiere e diventò il regista del disperato tentativo di salvare un gruppo che controllava 26 società, gestiva aeroporti, immobili, strutture turistiche e alberghi di lusso come il Villa EA di Palermo e il Molino ST sull'isola veneziana della Giudecca.
Non c'era tempo da perdere perché le banche minacciavano di pignorare immobili per 11 immobili
e titoli e c'era il pericolo concreto della bancarotta. Serviva un'intesa di massima con i creditori per arrivare a un'ipotesi di concordato da sottoporre al tribunale fallimentare di Roma. A fine settembre alla presidenza del gruppo venne indicato un commercialista esperto come che nel CP_16
video della mostra appare con e Occorreva, però, anche una squadra Per_4 CP_8 Per_2 di consulenti professionisti che mettesse a punto un piano di rientro dai debiti. L'incarico era ambito da molti professionisti perché AC RC valeva oltre 2 miliardi di euro di attivo e le parcelle
14 sono commisurate al valore del patrimonio. Come si legge nel verbale del consiglio di amministrazione di AC RC del primo febbraio 2013, l'incarico di predisporre «il contenuto della domanda di concordato» fu affidato agli avvocati , ed Enrico CP_10 Parte_1
CA (in quest'ordine nel documento, ndr). Oltre a questa squadra di legali, AC RC si avvalse anche della collaborazione di Il nullaosta dei giudici al concordato è del giugno 2013. Per_2
Secondo quanto emerge dalle carte societarie, la parcella totale dei tre professionisti fu di 1,6 milioni
CP_ di euro. venne contattato da come già avvenuto per un parere sulla vicenda del porto Per_4 ligure di Imperia e non da Bellavista ON, che interpellato dall' dice di non CP_3
conoscere il legale ligure con studio a Genova e Roma. Di sicuro né CA né avevano Pt_1
CP_ lo spessore giuridico e la conclamata reputazione di . Il primo era l'ex assistente di Per_5
già sottosegretario alla Giustizia nel governo di e in quel periodo
[...] Controparte_21 vicepresidente del Csm. Negli ambienti giudiziari di Roma l'avvocata era nota anche per le Pt_1
sue collaborazioni professionali, pubblicazioni e seminari, con , il magistrato immortalato CP_8 nel video del dicembre 2012 con La stessa ha spiegato all'Espresso che CP_22 Per_4 Pt_1 per AC RC fu interpellata da CA all'inizio del 2012. E i dubbi sono più di uno: in quel momento non c'era l'ipotesi del concordato e sfuggono i titoli che permettessero a CA di contattare colleghi. Con il concordato in corso, dal giugno 2013 e sino al 2016 in qualità di legale delle società di AC RC, ha incrociato il suo percorso professionale Pt_1 Persona_3
nominato dal tribunale come commissario giudiziale di una controllata del gruppo, la ACmare.
e amici di vecchia data, oggi condividono lo studio a Roma anche con , che Per_3 Pt_1 CP_8 nel 2019 si è dimesso dalla magistratura e adesso fa l'avvocato. IV sostiene che la sua amicizia con il collega diventato commissario giudiziale non solleva alcun problema di conflitto Per_3
d'interessi, anche se hanno lavorato su due lati opposti: uno per conto della procedura e l'altra a libro paga del gruppo ACRC. Il nome dei due professionisti si sovrappone anche in altre occasioni. Nominato curatore fallimentare dell'università privata Cepu, per esempio, nel 2016 ha chiamato l'amica e collega come legale della procedura. Quando fu ingaggiata Per_3 Pt_1 per l'importante e redditizio incarico di consulente di AC RC, l'avvocata era conosciuta come professionista specializzata in crisi d'impresa. E proprio in questo campo, due anni prima, aveva già potuto cimentarsi nel compito fin lì di maggiore importanza e prestigio della sua carriera e l'unico fuori da Roma. A febbraio del 2010, infatti, fu nominata curatrice fallimentare del gruppo di Pt_1 cliniche Villa Pini di Chieti. L'incarico le era stata affidato dal giudice al pari di Persona_8
grande amico di . Pochi mesi dopo, a fine 2010, arriverà al tribunale Pt_1 CP_8 Per_8 fallimentare di Roma. ha confermato all'Espresso la sua amicizia con ma ha CP_8 Per_8
specificato di averlo conosciuto soltanto dopo il 2010. Nel 2013 la procedura fallimentare del gruppo
15 Villa Pini ha messo all'asta l'imponente collezione di quadri e altri oggetti di valore di Per_9
l'ex proprietario del gruppo.
[...]
Per gestire la vendita fu chiamato, «nel rispetto di tutte le procedure», dice il critico d'arte Pt_1
. Il suo nome compariva anche tra i consulenti della liquidazione di Cepu il cui Controparte_9
curatore era ha collaborato più volte con : per le attività artistiche Per_3 CP_9 CP_8 private dell'ex magistrato e per i suoi progetti culturali con l' Controparte_23 di cui è componente. Adesso è responsabile dell'area giuridica di e ha un ufficio CP_8 CP_23
nella sede a un passo dal Quirinale. Per l'Ordine degli avvocati di Roma, però, l'ex magistrato risulta domiciliato in piazza Cavour nello studio di e «Condividiamo l'appartamento con Per_3 Pt_1
ma non c'è alcuna associazione professionale» dice che però insieme a Per_3 Pt_1 Per_3
controlla anche una società, la Servizi immobiliari professionali. ha accettato di CP_8 rispondere all'Espresso a proposito di questi incroci che possono apparire quantomeno inopportuni:
«Un sodalizio professionale come l'ho avuto con l'ho avuto anche con Persona_11 Per_2
Nel dicembre 2019 sono stato assunto dall'università di Pescara perché ho superato un
[...]
concorso per professore ordinario di diritto privato. A quel punto ho deciso di verificare la possibilità di iscrivermi all'albo degli avvocati. Tuttavia», continua , «dal gennaio 2020 ho accettato CP_8
di svolgere la mia attività di capo area giuridica di Dovevo però indicare un domicilio ai CP_23
Per_1 fini della regolarità dell'iscrizione. E allora lì (nell'ufficio di piazza Cavour, Ndr) ho tre amici.
è una mia amica. Io ho messo il mio nome nella targa e tra l'altro è la mia domiciliazione effettiva, ma non ho neanche una stanza lì perché non do alcun contributo economico. Non c'è nessuna associazione professionale».
Ebbene, alla luce delle pronunce sopra richiamate può senz'altro affermarsi che, nel caso di specie, le considerazioni svolte dai giornalisti nell'ambito dell'inchiesta giornalistica condotta sulla vicenda del conferimento degli incarichi per la presentazione della domanda di concordato preventivo della società integrano senz'altro l'esimente del legittimo esercizio del diritto di Parte_2 critica e di inchiesta giornalistica, là dove risultano integrati i requisiti dell'interesse pubblico generale all'informazione, della corrispondenza a verità, anche putativa, dei fatti che hanno costituito l'oggetto del giudizio critico dei giornalisti nell'ambito di un'inchiesta scaturita da notizie ricercate e acquisite direttamente dai giornalisti nel rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede sugli stessi gravanti, nonché, infine, il requisito della continenza dei fatti narrati, per la correttezza formale dell'esposizione, caratterizzata dalla correttezza del linguaggio, mai sfociato in ingiurie ed offese gratuite né in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale l'attrice, ma rientrante nei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.
16 In particolare, sussiste certamente l'interesse generale alla conoscenza dei fatti narrati, in specie nel momento storico in cui è stato svolto l'approfondimento giornalistico e pubblicato l'articolo in contestazione sull'edizione cartacea de del 16 maggio 2021 e sul sito web de CP_3
. CP_3
Infatti, all'epoca della pubblicazione dell'inchiesta giornalistica di cui è giudizio, la testata giornalistica “Domani”, con un articolo del 27 aprile 2021, aveva già pubblicato e reso noto al pubblico il contenuto delle deposizioni rese dall'Avv. ai PP.MM. di Milano nel mese di Tes_1 dicembre del 2019, secondo le quali, tra le altre, l'imprenditore legato Controparte_15 all'avvocato avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel conferimento degli incarichi volti a Tes_1
consentire alla società AC RC l'ammissione della propria domanda di concordato preventivo da parte del Tribunale di Roma e tali dichiarazioni avevano già suscitato un ampio dibattito pubblico
(soprattutto per la presunta esistenza di un centro di poteri ed interessi denominato “loggia Ungheria”, del quale avrebbe fatto parte un nutrito gruppo di professionisti, imprenditori, magistrati, uomini delle
Forze dell'Ordine e politici e nell'ambito del quale si sarebbero decise le nomine), come si evince dalla rassegna stampa prodotta dalla difesa dei convenuti al documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta. Irrilevante è dunque la circostanza che successivamente, nel mese di settembre del 2023, il giudice per le indagini preliminari di Perugia abbia archiviato l'indagine sull'associazione segreta, che secondo l'avvocato Piero Amara raggruppava magistrati, politici e alti funzionari, per l'insussistenza della fattispecie del delitto di associazione segreta prevista dalla legge AnseImi
Proprio in ragione invece delle dichiarazioni dell'Avv. attinenti a circostanze Tes_1 all'epoca ancora oggetto di accertamento da parte della magistratura e di estrema rilevanza pubblica, nonché in ragione del rinvenimento del video del 2012 nel quale erano stati ripresi all'interno della galleria d'arte in un contesto conviviale e di confidenza, l'avv. Prof. Pt_5 Persona_2
l'imprenditore e il prof. avv. , i giornalisti Controparte_15 Controparte_8 Controparte_5
e hanno ritenuto di svolgere autonomi approfondimenti di indagine al fine di ottenere CP_6 riscontri su alcuni dei fatti rivelati dall'avvocato conducendo conseguentemente un'inchiesta Tes_1
giornalistica dotata per questo di indubbio carattere di interesse pubblico.
Ciò posto, quanto al requisito della verità, almeno putativa, dei fatti narrati, come declinato nell'ambito dell'inchiesta giornalistica, occorre osservare, con specifico riferimento alla posizione dell'attrice, come i giudizi espressi dai giornalisti sugli incarichi ricevuti dall'Avv. , Parte_1 unitamente all'Avv. CA e al Prof. Avv. per la presentazione della domanda di CP_10
concordato preventivo della con la collaborazione del Prof. Avv. Parte_11
si fondano su fatti il cui obiettivo accadimento non è stato affatto posto in Persona_2 contestazione nella sostanza, essendo controversa invero l'interpretazione che le parti forniscono
17 della opportunità o meno degli incarichi alla luce della ricostruzione dei rapporti professionali e di amicizia tra l'avv. e altri professionisti, quali il Dott. il Giudice, ora Prof. Avv. Pt_1 Per_3
e il critico d'arte Controparte_8 Controparte_9
Innanzitutto, l'inchiesta ha preso le mosse dalle dichiarazioni di e dai fatti oggetto della Tes_1 sua deposizione, la cui veridicità nel merito era all'epoca oggetto di accertamento da parte della magistratura, con la conseguenza che i giornalisti, avendo appreso i fatti da un atto di indagine già peraltro pubblicato da un'altra testata giornalistica, erano esentati dal controllo sul merito ed erano legittimati così ad esercitare il loro diritto di critica. Nel caso di specie, inoltre, i giornalisti non si sono limitati ad esprimere i loro dubbi critici sui fatti emersi all'esito della pubblicazione delle dichiarazioni dell'Avv. ma, in conformità ai criteri etici e deontologici della loro attività Tes_1
professionale, di cui alla legge n. 69/1963 e alla Carta dei doveri del giornalista, hanno condotto una inchiesta giornalistica ricercando e acquisendo ulteriori notizie al fine di cercare possibili riscontri ai fatti riferiti dall'Avv. anche interpellando direttamente i professionisti interessati che figurano Tes_1 nell'articolo oggetto del presente giudizio.
I dubbi critici espressi dai giornalisti nell'ambito della loro inchiesta sono stati dunque sviluppati sulla base dell'analisi di circostanze acquisite direttamente e oggetto di riscontro. Dette circostanze oggettive, dalle quali sono emersi elementi di riflessione per i convenuti nell'ambito della loro attività di inchiesta giornalistica, riguardano, in particolare, a) il ruolo di nella società Per_4
il cui collegio di liquidatori ha deliberato la presentazione della domanda di Parte_2
concordato preventivo;
b) l'avvenuto affidamento dell'incarico di consulenza e di assistenza legale nella presentazione della domanda di concordato all'Avv. all'avv. CA e Parte_1 al Prof. con la collaborazione del Prof. Avv. c) i rapporti tra l'Avv. CP_10 Persona_2
e il Dott. nominato commissario giudiziale della società ACmare, Pt_1 Persona_3
controllata dal gruppo ACmarcia e già curatore fallimentare in numerose procedure dinanzi al tribunale fallimentare di Roma unitamente all'Avv. d) la nomina a curatrice fallimentare Pt_1 dell'Avv. in diverse procedure in cui si sono registrate delle coincidenze rispetto ai consulenti Pt_1
e ai professionisti nominati;
e) i rapporti di amicizia e professionali intercorrenti tra l'Avv. e il Pt_1
Prof. avv. , che all'epoca della pubblicazione dell'articolo condivideva con la Controparte_8
stessa il medesimo indirizzo dello studio professionale;
f) i rapporti con il dott. Persona_3 socio paritetico insieme all'attrice di una società servizi immobiliari professionali con sede nello stesso indirizzo dello studio professionale dell'avv. e del Prof. Avv. , Pt_1 Controparte_8 all'epoca della pubblicazione dell'articolo; g) la nomina a legale dell'Avv. in alcune procedure Pt_1 in cui il Dott. era curatore fallimentare e il conferimento dell'incarico di consulente, Persona_3
18 nelle medesime procedure, al Sig. che aveva curato nel 2012 l'evento artistico Controparte_9 presso la galleria d'arte di via del Babuino e che era presente nel video.
I giornalisti hanno quindi operato una ricostruzione critica dei fatti narrati in modo motivato e argomentato sulla base dei predetti elementi obiettivi, anche ricercando notizie attendibili e interpellando i diretti interessati.
Ne consegue che sussiste il requisito della verità, anche putativa, delle notizie riferite, che, come in precedenza osservato, risulta attenuato nel caso del giornalismo di inchiesta.
A dimostrazione di ciò, giova osservare come l'attrice non si dolga di un oggettivo mancato rispetto della verità dei fatti, quanto piuttosto della natura diffamatoria dell'articolo che, pur riportando i fatti tratti da una inchiesta giudiziaria, ne ha dato una lettura atta a gettare una luce di discredito sulla sua persona. Occorre rilevare però che l'articolo in questione non è un semplice articolo di cronaca giudiziaria, in relazione al quale si richiede una fedele ed asettica riproduzione dei fatti appresi dalle fonti, ma un articolo di approfondimento giornalistico, in cui il giornalista oltre a riferire i fatti così come sono stati appresi, rispettando il criterio della verità, esercita anche l'ulteriore diritto dovere di analizzare detti fatti, di interpretarli e di porli in correlazione tra loro offrendo una interpretazione, che è la caratteristica propria della sua attività giornalistica e che integra la scriminante del legittimo esercizio del cd giornalismo di inchiesta se condotto nei limiti della pertinenza e della continenza.
A quest'ultimo riguardo, si ritiene sussistente anche il requisito della continenza, innanzitutto formale, atteso il rispetto da parte dei giornalisti della forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, senza mai eccedere lo scopo informativo che intendevano perseguire e improntando il loro linguaggio a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta.
Invero la denunciata violazione della continenza, con particolare riferimento alle allusioni contenute nel titolo e nelle immagini ad esso accostate per enfatizzarlo, è priva di fondamento. Deve innanzitutto osservarsi, in generale, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che la narrazione giornalistica, per essere rispettosa dell'altrui interesse a non essere screditati, non deve necessariamente equivalere all'obbligo di utilizzare un linguaggio grigio ed anodino. Tanto premesso, nel caso di specie, i toni enfatici utilizzati nei titoli e nei cappelli introduttivi non appaiono nemmeno idonei a creare nel lettore la rappresentazione di una falsa realtà con riferimento specifico all'Avv.
là dove si incentrano prevalentemente sulla figura del Prof. Avv. Parte_1 Persona_2
e sulle dichiarazioni di né vi è il nome dell'attrice, che figura solo nel testo dell'articolo dove Tes_1
viene sviluppata la tesi critica del giornalista in modo ben distinto e chiaro rispetto a quelli che sono i fatti obiettivi.
19 Non vi è stata dunque, nemmeno nel testo dell'articolo, alcuna attribuzione nei confronti dell'avv. di condotte illecite o di sospetti illegittimi con espressioni allusive idonee Parte_1
a rappresentare una falsa realtà nel lettore, là dove lo sviluppo della tesi dei giornalisti è ben distinto dai fatti riferiti che non vengono mai confusi con l'analisi e l'interpretazione che degli stessi hanno offerto i giornalisti. In questo senso quindi la chiara distinzione tra i fatti obiettivi e la lettura che di essi dà il giornale non è idonea ad alterare la percezione del lettore.
Al contrario, nell'articolo sono state riportate anche le dichiarazioni dell'Avv. Parte_1
nella parte in cui ha offerto una diversa interpretazione dei fatti narrati, tal che i dubbi critici
[...] sollevati dai giornalisti in ordine all'opportunità degli incarichi, lungi dall'attribuire un fatto non vero o una condotta illecita all'attrice, hanno dunque mantenuto un carattere propulsivo e di approfondimento.
Il giornalismo di inchiesta svolto dai convenuti rientra quindi nella scriminante dell'esercizio del diritto tutelato dall'art. 21 Cost. e dall' art. 51 c.p.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda svolta dall'attrice nei confronti dei
Dottori e , quali autori dell'articolo dal titolo Controparte_5 CP_6 Persona_2
e il tesoro di AC RC. Ecco la vera storia”, pubblicato sull'edizione cartacea de del CP_3
16 maggio 2021 e sul sito web de , nonché nei confronti del Dott. , CP_3 CP_4 quale direttore responsabile de , e quale casa CP_3 Controparte_1
editrice, è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda determinato ai sensi dell'art. 10 e ss c.p.c. e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al DM 55/2014, tenuto conto della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché dell'attività effettivamente svolta;
il compenso deve altresì essere aumentato in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del DM 55/2014 e successive modifiche, a tenore del quale “ Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per gni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 72472/2021, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
20 1. rigetta le domande svolte dall'Avv. nei confronti dei dottori Parte_1 CP_5
e , del dottor e della società
[...] CP_6 CP_4 [...]
; Controparte_1
2. condanna l'Avv. al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_5 CP_6
e della società , delle
[...] CP_4 Controparte_1
spese processuali, che liquida in euro 26.795,70, oltre rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 22 febbraio 2025
Il Giudice
Maika Marini
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 72472 del registro generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
AVV. , nata a [...], il [...] e residente in [...]
12 b (C.F. ), rappresentata e difesa dai Avv.ti Prof. Astolfo Di AMATO e Prof. C.F._1
Alessio Di AMATO e presso il loro studio elettivamente domiciliata, in Roma, via Nizza n. 59, giusta procura allegata in atti
- ATTRICE -
E
- ( con sede in Torino, via Ernesto Lugaro Controparte_1 P.IVA_1
n. 15, in persona del procuratore speciale dott. giusta procura speciale autenticata Controparte_2
per atto Notaio Dott. rep. 79.528, racc. n. 14.544 del 18 marzo 2021, nella Persona_1 qualità di editore del periodico alla data di pubblicazione dell'inchiesta giornalistica in CP_3
contestazione;
- dott. (C.F. ), Direttore Responsabile de CP_4 C.F._2
L'Espresso alla data di pubblicazione dell'inchiesta giornalistica in contestazione;
-dott. (C.F. ), giornalista, autore dell'inchiesta Controparte_5 C.F._3
giornalistica in contestazione;
- dott. (C.F. ) giornalista, autore dell'inchiesta giornalistica CP_6 C.F._4
in contestazione;
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Martinetti e Valeria Vacchini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70, in virtù di procure alle liti depositate in atti
- CONVENUTI -
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice, nell'atto di citazione notificato il 18 novembre 2021:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
- accertata l'illiceità delle condotte dei convenuti descritte in narrativa e, dunque, la natura gravemente diffamatoria dell'articolo pubblicato sull'edizione cartacea de del 16 maggio CP_3
2021, con il titolo “ e il tesoro di AC RC. Ecco la vera storia”, e sul sito web Persona_2 de (www.espresso.repubblica.it), con il titolo “Centofanti per un Conte”, condannare, CP_3
in solido tra loro, i Sig.ri Dott. e , quali autori del predetto Controparte_5 CP_6 articolo, il Dott. , quale direttore responsabile de , e CP_4 CP_3 [...]
quale casa editrice, a risarcire, ex artt. 2043 cod. civ., 185 cod. pen. e 11 l. 8 Controparte_1 febbraio 1948, n. 47, l'Avv. del danno patito a seguito della lesione al proprio Parte_1
onore ed alla propria reputazione causata dalle predette affermazioni denigratorie, diffamatorie e false, determinando tale danno nella misura minima di Euro 100.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che il Giudice vorrà riconoscere a seguito di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
- per le medesime motivazioni, condannare i Sig.ri Dott. Dott. , Controparte_5 CP_6
e Dott. al pagamento in favore dell'Avv. della sanzione CP_4 Parte_1 pecuniaria di cui all'art. 12 l. l. 8 febbraio 1948, n. 47 nella misura non inferiore ad Euro 30.000, ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia, tenendo conto della gravità dell'offesa e della diffusione della rivista. Con riserva di formulare le eventuali istanze istruttorie, entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c. in conseguenza del comportamento processuale delle controparti. Con vittoria di spese di competenze e onorari, oltre accessori, IVA, CPA e spese generali, come per legge.”
Per le parti convenute, nella comparsa di costituzione e risposta del 12 gennaio 2023,
“Per tutto quanto sopra esposto, ed i dott.ri Controparte_1 CP_4
e nelle suindicate qualità e come sopra rappresentati e difesi, così Controparte_5 CP_6 precisano le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- nel merito: rigettare integralmente tutte le domande avanzate dell'avv. poiché Parte_1
manifestamente infondate, sia in fatto che in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta;
- in ogni caso: condannare l'avv. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente Pt_1 giudizio”.
Oggetto: azione di risarcimento dei danni da diffamazione
FATTO E DIRITTO
2 Con l'atto introduttivo del presente procedimento, l'Avv. ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, i Dottori e , quali Controparte_5 CP_6 autori dell'articolo dal titolo “ e il tesoro di AC RC. Ecco la vera storia”, Persona_2 pubblicato sull'edizione cartacea de del 16 maggio 2021 e sul sito web de , CP_3 CP_3 nonché il Dott. , quale direttore responsabile de , e CP_4 CP_3 [...]
quale casa editrice, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della lesione al suo onore e alla sua reputazione conseguente alla diffusione del predetto articolo dal presunto carattere diffamatorio.
A fondamento della domanda, l'attrice ha innanzitutto ricostruito, in via preliminare, i contatti epistolari intercorsi con il giornalista , prima della pubblicazione dell'articolo oggetto del CP_6 presente procedimento, nell'ambito dei quali il giornalista ha contattato la professionista chiedendole come e da chi fosse stata interpellata per l'incarico di consulenza connesso al concordato preventivo della società se il suo collega, Dott. avesse rivestito il ruolo Parte_2 Persona_3 di commissario giudiziale della società AC Mare del gruppo AC RC di cui l'Avv. era Pt_1
consulente e da chi fosse stata formulata la sua candidatura per la presidenza dei Consorzi Agrari di
Italia. L'attrice ha quindi specificato di aver risposto a tali domande, precisando di essere stata contatta all'inizio del 2012 dal suo collega, Avv. CA per l'incarico di consulenza successivamente conferitole dalla società AC RC. Ha riferito di aver anche precisato che detto incarico non avrebbe potuto considerarsi inopportuno in ragione dei suoi rapporti con il Dottor
nominato dal Tribunale di Roma, con provvedimento del 10.6.2013, commissario Persona_3
giudiziale di AC Mare del gruppo sottoposta a concordato Controparte_7 preventivo, trovandosi a condividere con quest'ultimo solo gli spazi di un ufficio condotto in locazione a partire dal mese di marzo del 2019, quando la vicenda relativa alla società AC RC si era già definita con la dichiarazione di fallimento intervenuta il 14 gennaio 2016, in seguito all'istanza di auto-fallimento presentata dalla medesima società con l'assistenza legale dell'Avv.
e senza che tra i due professionisti vi fosse mai stata alcuna associazione professionale. La Pt_1
parte attrice ha poi specificato i motivi che avevano condotto alla sua nomina di Presidente del
Consiglio di amministrazione del CAI Spa, rendendosi anche disponibile a fornire ogni ulteriore informazione utile alla ricostruzione veritiera dei fatti oggetto dell'inchiesta giornalistica.
Ciò posto, l'Avv. ha dedotto di aver appreso, il giorno successivo allo scambio Pt_1 epistolare, che i giornalisti avevano rivolto al Prof. Avv. e al critico d'arte Controparte_8 [...]
suoi amici, domande relative agli incarichi di curatrice fallimentare alla stessa affidati dal CP_9
Tribunale di Chieti. Conseguentemente, l'attrice ha rappresentato di aver diffidato i giornalisti dal formulare insinuazioni su un'eventuale opacità di dette nomine, chiarendo che gli incarichi ricevuti
3 le sarebbero stati affidati all'esito di una gara competitiva svolta nel 2011 tra più professionisti nel rispetto della legge e manifestando a tal fine la propria disponibilità ad offrire ai giornalisti ogni più puntuale chiarimento di cui avessero avuto bisogno.
L'attrice ha quindi lamentato la circostanza che, nonostante le precisazioni offerte ai giornalisti, il 15 maggio 2021 è stato pubblicato un articolo sull'edizione cartacea e sul sito web de
, dal presunto contenuto diffamatorio, che avrebbe irrimediabilmente procurato una grave CP_3
lesione alla sua reputazione e al suo onore.
Con particolare riferimento al contenuto diffamatorio dell'articolo, la professionista ha dedotto innanzitutto che il racconto dei giornalisti è stato condotto con l'utilizzo di frasi suggestive e allusive che avrebbero restituito una immagine negativa dell'attrice nelle parti in cui: a) il titolo dell'articolo cartaceo recitava “ per un ; b) il sommario dell'articolo recitava “ Per_4 Per_2
L'amicizia con il protagonista dello scandalo Palamara e la super parcella di ACRC. Una rete di affari e rapporti per un Avvocato sconosciuto divenuto premier, che ora non ricorda”; c) la fotografia sullo sfondo dell'articolo riproduceva il Tribunale Fallimentare di Roma con la didascalia
“poteri capitali”; d) l'oggetto dell'articolo era relativo alla rete di affari creata nell'ambiente del tribunale fallimentare di Roma da (identificabile nel protagonista dello scandolo Per_4
Palamara) e da (identificabile nell'avvocato sconosciuto), e) il sommario Persona_2 dell'edizione web recitava :”una girandola di incarichi e di ricche parcelle. Sempre sul filo del conflitto di interessi. Coinvolti magistrati, avvocati e consulenti, tra loro anche il lobbista Per_4 poi arrestato per corruzione, che in un video ride e scherza con il futuro premier”.
Secondo la tesi dell'avv. , tali titoli e sommari, agli occhi di un lettore incline Parte_1
ad una lettura frettolosa e poco attenta, indurrebbero a ritenere che le persone ivi descritte, tra cui figura anche la professionista, avrebbero fatto parte di quella rete di affari legata alla figura di una persona arrestata, che avrebbe poi portato all'incarico milionario “affidato a un gruppo di avvocati guidato da ” come nel testo dell'articolo. CP_10 CP_11
Con specifico riferimento al contenuto dell'articolo, l'avvocato ha poi spiegato che Pt_1
l'articolo trae origine da una inchiesta giornalistica sulla procedura di concordato preventivo della società sulla cui legittimità i giornalisti avrebbero formulato dei sospetti Parte_3
infondati e avrebbero avanzato delle illazioni costruite su circostanze di fatto non veritiere, là dove si legge: “Nella sua fluviale deposizione ha riferito che allora Vicepresidente del Tes_1 Persona_5
Consiglio Superiore della magistratura, gli raccomandò come consulente legale di AC Per_2
RC affinché il gruppo di Bellavista ON, in grave crisi, ottenesse il concordato dal
Tribunale di Roma. E poi ha svelato la presenza di una fantomatica loggia massonica denominata
Ungheria a cui erano affiliati avvocati, magistrati e giudici. La nostra ricostruzione dimostra che già
4 nel 2012 c'era con certezza un rapporto diretto tra il lobbista e con il legale e che, Per_4 Per_2 con altrettanta certezza, esisteva una comitiva di professionisti che ha fatto carriera assieme”.
In particolare, quanto alla posizione dell'Avv. dopo aver dato atto che la professionista Pt_1
è stata incaricata unitamente all'Avv. CA e al Prof. di predisporre il contenuto CP_10
della domanda di concordato di AC RC nel mese di febbraio del 2013 per 1,6 milioni di euro,
i giornalisti, secondo quanto lamenta l'attrice, avrebbero sollevato dubbi in ordine al suo incarico, evidenziando come la stessa attrice li avesse informati di essere stata contattata per quell'incarico dall'Avv. CA all'inizio del 2012, quando ancora non era stata formulata l'ipotesi del concordato preventivo;
secondo quanto lamentato dall'attrice, nel sollevare dubbi sull'incarico conferito all'attrice, i giornalisti avrebbero anche sottolineato, in modo non giustificato, come l'Avv.
non avesse lo spessore giuridico e la reputazione del Prof. Parte_1 CP_10
A quest'ultimo riguardo l'Avv. ha censurato infatti il passaggio dei giornalisti in cui gli Pt_1
stessi hanno evidenziato la differenza delle sue qualità professionali con quelle del Prof. CP_10 là dove avrebbero piuttosto dovuto interrogarsi sull'adeguatezza professionale dell'attrice a ricoprire il predetto incarico, adeguatezza senz'altro sussistente e comprovata dall'esperienza maturata nel settore della crisi di impresa, nell'ambito della quale l'Avv. ha svolto incarichi di curatrice Pt_1
fallimentare e commissario giudiziale in numerose procedure concorsuali nonché incarichi di consulente per importanti procedure di ristrutturazione di imprese, come chiaramente evincibile dalla documentazione depositata in atti e messa a disposizione dei giornalisti.
Con riguardo ai dubbi sollevati dai giornalisti sulla circostanza che l'attrice sarebbe stata contattata dall'Avv. CA all'inizio del 2012, sebbene la domanda di concordato preventivo fosse stata presentata solo a febbraio del 2013, l'attrice ha dedotto che, se i giornalisti avessero svolto con la dovuta diligenza il loro lavoro, avrebbero appreso che l'Avv. CA nel 2012 le aveva presentato il Presidente del , l'Ing. , dal quale aveva Parte_4 Controparte_12 poi ricevuto l'incarico di assistere la nelle procedure avviate in seguito Controparte_13 all'istanza di fallimento presentata da un creditore e che l'incarico era stato successivamente esteso alla presentazione della domanda di concordato preventivo per le 26 società del gruppo, avvenuta peraltro il 21 settembre 2012 e non nel mese di febbraio 2013. Tale parziale ricostruzione rappresenterebbe, secondo la tesi difensiva dell'attrice, una grave violazione dell'obbligo di verità della notizia giornalistica.
L'articolo assumerebbe parimenti carattere diffamatorio, secondo quanto ritenuto dall'Avv.
nella parte in cui i giornalisti avrebbero evidenziato un conflitto di interessi tra Parte_1
l'attrice e il Dott. presentati come “amici di vecchia data” che hanno lavorato su Persona_3 due lati opposti, uno per conto della procedura e l'altra a libro paga del gruppo AC RC,
5 illazione che sarebbe stata aggravata da altri racconti fuorvianti e suggestivi. In particolare, tali illazioni sarebbero state aggravate nella parte dell'articolo dove si dà conto che il nome dei due professionisti si è sovrapposto anche in altre occasioni, ad esempio quando il Dott. nominato Per_3 curatore fallimentare dell'Università privata CEPU, nel 2016 ha nominato la collega Avv. come Pt_1 legale della procedura. Ancora, l'articolo assumerebbe ulteriore carattere diffamatorio nella parte in cui è stata riportata la nomina dell'Avv. come curatrice fallimentare delle cliniche private Villa Pt_1
Pini di Chieti da parte del Giudice Cascarini, grande amico, come la professionista, del giudice CP_14
Di Marzio, e che nell'ambito della stessa procedura è stato nominato consulente il critico d'arte che aveva collaborato più volte con . CP_9 CP_8
Tanto esposto, l'attrice ha lamentato che l'inchiesta giornalistica condotta dai giornalisti e e pubblicata nel maggio 2021 sull'edizione cartacea de Controparte_5 CP_6 CP_3 con il titolo e il tesoro di AC RC. Ecco la vera storia”, nonché sulla edizione Persona_2 telematica del predetto settimanale con il titolo “ per un Conte” abbia “violato le regole Per_4 che presidiano all'esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica, arrecando una gravissima lesione alla sua immagine e alla sua reputazione ed onore”; per i suesposti motivi l'attrice ha dunque formulato le conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza.
Costituitisi in giudizio, la (di seguito, ), il dott. Controparte_1 CP_1 [...]
, il dott. e il dott. hanno contestato la fondatezza delle CP_4 Controparte_5 CP_6
domande, esponendo quanto segue.
I convenuti hanno innanzitutto ricostruito il contesto dal quale ha tratto origine l'inchiesta giornalistica nella quale vi sono stati riferimenti, tra gli altri, anche alla persona dell'Avv. Parte_1
precisando che l'interessamento dei giornalisti de rispetto alle vicende narrate è
[...] CP_3
scaturito dalla scoperta di un video, risalente al mese di dicembre 2012, nel quale erano stati ripresi all'interno della galleria d'arte (di via del Babuino, in Roma), in un contesto conviviale e di Pt_5 confidenza, l'avv. Prof. “all'epoca “delfino” del prof. ”; l'imprenditore Persona_2 CP_10
“all'epoca capo delle relazioni istituzionali e consigliere con delega agli affari Controparte_15 legali all'interno della (come noto, successivamente arrestato nel 2018 per Parte_2
frode fiscale, corruzione giudiziaria e associazione a delinquere, nell'ambito del filone di indagini relativo alle nomine dei capi delle Procure che sarebbero state “pilotate” dal PM dott. Luca Palamara
e da altri magistrati e politici come ”, nonché il prof. avv. “(all'epoca Per_6 Controparte_8
ancora magistrato, dal 2011 con funzioni di Consigliere della Corte Suprema di Cassazione e, fino a poco tempo prima, giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Roma, nonché dal 2016 collocato fuori dal ruolo organico per assumere le funzioni di membro della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)”.
6 Il predetto video avrebbe ingenerato nei giornalisti una serie di dubbi critici, soprattutto in considerazione delle dichiarazioni rilasciate agli inquirenti della Procura di Milano, dott.ri Per_7
Part
e dall'avvocato messinese Piero Amara, ex legale esterno di già condannato
[...] Testimone_2
per corruzione e indagato per violazione della legge Anselmi sulle associazioni segrete.
In particolare, i convenuti hanno posto l'attenzione sul fatto che il contenuto delle dichiarazioni dell'Avv. sulla ipotetica esistenza di una loggia massonica denominata loggia Tes_1
Ungheria a cui erano affiliati avvocati, magistrati e giudici, era già noto all'epoca della pubblicazione dell'inchiesta giornalistica di cui è causa, in quanto rivelato, per la prima volta, con un articolo pubblicato il 27 aprile 2021 dalla testata giornalistica 'Domani', nell'ambito del quale era stato evidenziato il “ruolo” rivestito dall'imprenditore nelle nomine dei legali e delle Controparte_15
attività propedeutiche a consentire alla società AC RC, che versava in gravi difficoltà finanziarie, di vedere ammessa dal Tribunale di Roma la propria domanda di concordato preventivo.
I giornalisti hanno evidenziato che l'Avv. secondo i verbali delle dichiarazioni rese Tes_1 alla Procura e pubblicate dalla testata giornalistica “il Domani”, avrebbe riferito di far parte di una loggia massonica composta da avvocati, magistrati e imprenditori, in grado di collocare persone di fiducia in posti chiave, soprattutto ai vertici delle forze dell'ordine e della magistratura, e che le nomine di queste persone vicine al gruppo sarebbero state decise in luoghi diversi da quelli istituzionali. Per quanto qui di interesse, l'Avv. avrebbe in particolare riferito che “ Tes_1 Per_5
allora vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, nel 2012 gli raccomandò
[...]
per imporlo come consulente legale di AC RC affinché il gruppo di Bellavista Per_2
ON, in grave crisi, ottenesse il concordato dal tribunale di Roma”; i giornalisti hanno altresì dedotto che nel 2019 l'articolo giornalistico del Domani avrebbe altresì portato all'attenzione, sempre secondo le dichiarazioni dell'Avv. l'esistenza di una serie di consulenze legali affidate Tes_1 all'avv. prof. in favore del Gruppo AC RC nonché l'incarico affidato al prof. Persona_2
ed agli avv.ti ed Enrico CA, avente ad oggetto la CP_10 Parte_1
predisposizione del piano di concordato preventivo della società.
Nell'ambito di tali dichiarazioni, i convenuti hanno ricostruito i fatti di cronaca anche giudiziaria trattati nell'inchiesta giornalistica, in cui è stato fatto riferimento alla persona dell'attrice,
Avv. tentando di dimostrare che già nel 2012 vi era un rapporto diretto tra Parte_1
e come si evince dal video, così come vi erano una serie di professionisti che Per_4 Per_2 avrebbero ottenuto incarichi e “fatto carriera assieme”. Dal racconto di infatti, secondo Tes_1
l'articolo giornalistico, si evincerebbe che tra il 2012 e il 2013, quando la società AC RC di
Bellavista ON versava in grave crisi finanziaria, ON fu arrestato per un'accusa da
7 cui poi è stato assolto, quella di truffa ai danni dello Stato nella costruzione del porto turistico di
Imperia, e socio di minoranza, venne promosso presidente di AC RC per alcune Per_4
settimane e fu il regista del tentativo di salvare il gruppo che controllava 26 società, gestiva aeroporti, immobili, strutture turistiche e alberghi di lusso. Sempre secondo la ricostruzione dei convenuti, sulla base di quanto riferito dall'Avv. si evincerebbe ancora che quando, a fine settembre, alla Tes_1
presidenza del gruppo fu indicato il commercialista esperto presente peraltro nel CP_16
video della mostra insieme a e il piano di rientro dei debiti venne Per_4 CP_8 Per_2
affidato agli avvocati ed Enrico CA con la collaborazione del CP_10 Parte_1
Prof. Avv. Per_2
Secondo la tesi difensiva dei convenuti, alla luce di tali fatti, di estrema rilevanza pubblica, nonché in ragione del rinvenimento del citato video del 2012 all'interno della galleria d'arte Pt_5
i giornalisti e nell'esercizio della propria professione giornalistica, Controparte_5 CP_6
avrebbero condotto una serie di legittimi autonomi approfondimenti e ricerche, proprio al fine di poter riscontrare e verificare alcune delle circostanze disvelate dall'avvocato Tes_1
Quindi, i convenuti, svolta la necessaria premessa per cui l'inchiesta giornalistica avesse quale principale protagonista l'Avv. hanno evidenziato i passaggi dell'articolo in cui i Persona_2 giornalisti avrebbero sollevato dei dubbi critici con specifico riferimento all'Avv. Parte_1 sulla base dell'analisi di circostanze di fatto ritenute vere e fornite di riscontri.
I convenuti hanno ricostruito in chiave critica la vicenda del concordato preventivo della società e degli incarichi milionari affidati ad un gruppo di professionisti, tra cui Parte_2 figura l'Avv. Inove, nonostante l'asserita sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, analizzando le seguenti circostanze in fatto:
- il signor avrebbe ricoperto molteplici incarichi nella holding Controparte_15
(dal 2008 al 2012 sarebbe stato consigliere d'amministrazione della citata Parte_2
società, fino a diventare presidente della holding AC RC tra agosto e settembre 2012);
- l'incarico per la predisposizione della domanda di concordato preventivo, deliberato il
1° febbraio 2013 dal collegio dei liquidatori di AC RC (tra i quali, l'Avv. CA, citato nei verbali di sarebbe stato affidato ed eseguito dagli avvocati Tes_1 CP_10 Parte_1
ed Enrico CA;
- in data 11 giugno 2013 il dott. sarebbe stato nominato commissario Persona_3 giudiziale della società ACmare, controllata dal gruppo AC RC, unitamente all'avv.
quest'ultima, amica e collega del prof. avv. , sarebbe stata altresì Parte_1 CP_8 nominata curatore fallimentare del Gruppo “Villa Pini d'Abruzzo” e il Giudice Delegato del predetto
8 fallimento (aperto presso il Tribunale fallimentare di Chieti) era il dott. il quale Persona_8
sarebbe stato in rapporti di amicizia e colleganza con il prof. avv. ; Controparte_8
- preposto della Casa d'AS e di si sarebbe Controparte_9 Parte_7 occupato della vendita della collezione d'arte, per un totale di 499 lotti, nell'ambito del fallimento di l'imprenditore a cui faceva capo il gruppo Villa Pini, aperto presso il Persona_9
Tribunale di Chieti;
Co
- nel febbraio 2017 la Casa d'AS e , gestita dal predetto Parte_7 [...]
avrebbe anche gestito la vendita degli oggetti d'arte degli alberghi siciliani del gruppo CP_9
AC RC e sempre il Dott. sarebbe stato nominato CTU in una procedura fallimentare CP_9
del Tribunale di Roma, unitamente al dott. Persona_3
- l'avv. e il prof. avv. avrebbero condiviso (alla Parte_1 Controparte_8 data di pubblicazione dell'inchiesta) il medesimo indirizzo dello studio professionale in Roma, piazza Cavour 17 (in particolare l'avv. e il dott. risultavano essere Parte_1 Persona_3
soci paritetici della società avente sempre sede in Roma in Controparte_17 piazza Cavour 17 coincidente con l'indirizzo dello studio professionale dell'avv. e del Prof. Pt_1
avv. ; il terzo socio della risultava essere il dott. CP_8 Controparte_17
, il quale sempre nel 2010 era stato nominato consulente della curatela fallimentare di Persona_10
Villa Pini, di cui l'avv. era curatore fallimentare;
il dott. risultava Parte_1 Persona_3
inoltre essere socio di quattro società - IMMOBILIARE VIA LARGA S.R.L., METODI
PROFESSIONALI S.R.L. e la già citata - tre Controparte_17
delle quali risultavano avere la sede legale sempre in Roma, Piazza Cavour 17;
- l'avv. e il dott. nel 2009 sarebbero stati nominati Parte_1 Persona_3
liquidatori nella procedura di concordato preventivo della società Casamercato (presso il Tribunale fallimentare di Roma), mentre il prof. avv. (all'epoca ancora in magistratura) sarebbe stato CP_8
il giudice delegato della controllante;
nel 2017 alla chiusura del fallimento il Controparte_18
giudice delegato sarebbe stato invece il dott. Persona_8
- l'avv. sarebbe stata altresì nominata liquidatore giudiziale per Parte_1
l' il cui giudice delegato risultava essere sempre il dott. Controparte_19 [...]
Per_8
- il dott. quale curatore fallimentare della società (proc. 2016/136), Persona_3 Pt_8 avrebbe nominato l'avv. quale legale della procedura;
per la medesima procedura, Parte_1
il dott. avrebbe altresì nominato quale consulente anche il sig. lo stesso Per_3 Controparte_9 avrebbe curato nel 2012 l'evento artistico del prof. avv. presso la galleria Controparte_9 CP_8
di via del Babuino;
9 - il sig. padre del predetto sig. avrebbe prestato attività Parte_9 Controparte_9
lavorativa per la società AC RC, proprio poco prima della crisi finanziaria e sarebbe stato altresì consulente della Croce Rossa Italiana, nello stesso periodo in cui era uno Controparte_15 dei dirigenti dell'ente;
- la società Cosmec S.r.l. avrebbe organizzato un convegno per il lancio Controparte_20 della versione online della rivista “Giustizia Civile”; della quale, dall'anno 2014 il prof. avv. CP_8
sarebbe stato il direttore, sia con riferimento a “Giustizia civile” che a
[...]
“GiustiziaCivile.com”; l'avv. avrebbe stabilmente collaborato per la medesima Parte_1
rivista giuridica e il prof. avv. ne sarebbe stato condirettore scientifico (con il solo Persona_2
periodo di sospensione, per ragioni istituzionali, dal 1° giugno 2018 al 13 febbraio 2021);
- oltre a condividere il medesimo domicilio professionale in Roma, Piazza Cavour n. 17, il prof. avv. e l'avv. avrebbero condiviso, per moltissimi anni, Controparte_8 Parte_1 un'intensa attività di collaborazione professionale, nella organizzazione di convegni, corsi di formazione professionale, oltre a collaborazioni in associazioni e laboratori.
Ciò posto i convenuti hanno dunque dedotto che i giornalisti avrebbero sviluppato la propria opinione critica nell'ambito dell'inchiesta giornalistica che stavano conducendo in ordine alle consulenze fornite dalla società AC RC, riportando peraltro nell'articolo anche le versioni dei fatti offerte dai soggetti coinvolti, e che la vicenda era già nota ed era stata oggetto di molteplici analisi e interventi pubblici.
Per i suesposti motivi, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni svolta nei loro confronti dall'Avv. sul presupposto del legittimo esercizio Parte_1 del diritto di critica e della conseguente applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.; in subordine, hanno chiesto il rigetto della domanda sotto il profilo del quantum risarcitorio, in assenza di allegazione e prova dell'esistenza e dell'entità dei danni lamentati.
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., all'esito della fase di trattazione la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Le domande svolte dall'Avv. non sono meritevoli di accoglimento e, Parte_1
conseguentemente, devono essere rigettate per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento al diritto di cronaca, garantito dall'art. 21 della Costituzione che tutela la libertà di espressione, è noto il principio espresso in modo costante e uniforme dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri
10 i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b)
l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza” (Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 14822 del 04/09/2012).
Quanto al requisito della verità oggettiva, nell'ambito del diritto di cronaca, sussiste l'obbligo del giornalista di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato.
L' esercizio del diritto di cronaca è considerato peraltro legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa); a tal fine è stato tuttavia precisato che “la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29265 del 07/10/2022).
Il diritto di cronaca soggiace all'ulteriore limite della continenza, che presuppone
“moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il requisito della continenza per il tono sprezzantemente sdegnato e scandalizzato del sottotitolo, da leggere necessariamente come collegato con il titolo, nonché per l'uso insinuante delle parole, che mirava ad attirare negativamente
l'attenzione dei lettori e ad accreditare come verità accertata i documenti e le circostanze oggetto di notizia, malgrado la veridicità ed attendibilità degli stessi fossero ancora da accertare)” (Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 20608 del 07/10/2011).
La continenza dei fatti narrati deve essere dunque intesa tanto in senso formale quanto in senso sostanziale come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.
11 Ciò posto, diversamente dall'esercizio del diritto di cronaca, l'esercizio del diritto di critica non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio rispetto ai fatti narrati, con la conseguenza che non può esigersi, ai fini della sussistenza della scriminante, una opinione obiettiva, ben potendo essere la stessa manifestata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto (Cass. Civ., ordinanza n. 4955 del
23/02/2024).
In altri termini, il diritto di critica consiste in un'attività essenzialmente valutativa volta ad esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alle opinioni o alle condotte poste in essere da altri e si concreta quindi nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva.
Come infatti affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la critica può anche non essere obiettiva ma deve pur sempre corrispondere all'interesse sociale alla comunicazione ed a quello della correttezza del linguaggio senza mai sfociare in ingiurie ed offese gratuite e senza mai trascendere in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato.
È stato inoltre osservato come il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass. civ. n. 7847 del
2011; Cass. civ. n. 25420 del 2017).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “Per riconoscere efficacia esimente al diritto di critica, che si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto al fatto, occorre che quest'ultimo corrisponda a verità, sia pure ragionevolmente putativa, mentre non è necessario che sia esposto con la completezza richiesta quando si esercita, a scopo informativo, il diritto di cronaca” (Cass. Civ. n. 14727/2018; Cass. Civ. n. 16506/2019).
Ciò posto, il giornalismo di inchiesta, nel quale rientra la fattispecie in esame, è connesso all'esercizio del diritto di critica ed è caratterizzato dagli ulteriori elementi della ricerca e dell'acquisizione autonoma, diretta e attiva della notizia da parte del professionista
Anche tale forma di manifestazione del pensiero è garantita dall'art. 21 della Costituzione e riceve ampia tutela nel nostro ordinamento là dove, con riferimento ai presupposti scriminanti del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, individuati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra riportati, non è richiesta una rigorosa ricerca dell'attendibilità della fonte informativa. Invero, nelle ipotesi in cui la notizia non proviene da informazioni esterne ma è ricercata direttamente dal
12 giornalista non viene tanto in rilievo l'esigenza di valutare rigorosamente la veridicità della provenienza della notizia, come nel diritto di cronaca, quanto l'esigenza che il professionista, nell'acquisire direttamente la notizia, si ispiri ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quelli menzionati nella legge n. 69/1963 e nella Carta dei doveri del giornalista (Cass.
Civ. n. 12773/2024; Cass. Civ. n. 30522/2023; Cass. Civ. n. 4036/2021; Cass. Civ. n.16236/2010).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha espresso in modo uniforme e costante il principio per cui “In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. giornalismo d'inchiesta – che ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico – il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a un articolo contenente un'inchiesta giornalistica sulla gestione dei voli di Stato, aveva ritenuto diffamatorie le notizie divulgate in merito all'alto ufficiale posto a capo della relativa organizzazione – definito, tra l'altro "dominus" e "boiardo dei cieli" -, omettendo di considerare che le suddette notizie erano state autonomamente acquisite dall'autore, attraverso fonti riservate ed ufficiali e riesaminando documenti pubblici o già noti, e che i relativi elementi di indagine erano stati, poi, posti a base di provvedimenti giurisdizionali successivi)”( Cass.
Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 12773 del 10/05/2024).
Il requisito della “veridicità della notizia”, richiesto per l'operatività della causa di giustificazione del diritto di cronaca in materia di diffamazione a mezzo stampa, risulta dunque attenuato nel caso del giornalismo di inchiesta.
Con riferimento all'ulteriore requisito dell'interesse pubblico generale sul quale si fonda l'esimente del giornalismo di inchiesta è stato osservato come debba considerarsi a tal fine “…che il ruolo civile e utile alla vita democratica di una collettività, svolto attraverso la divulgazione della notizia, richiede una valutazione sulla sua attualità, con riferimento al momento in cui la conoscenza dei fatti è sorta ed al contesto sociale in cui è proposta la pubblicazione, piuttosto che al momento in cui si sono svolti i fatti che la integrano” (Cass. Civ. Ordinanza n. 30522 del 03/11/2023.
Il requisito della continenza, richiesto anche nell'ipotesi del giornalismo di inchiesta, comporta inoltre che non debbano essere e usati «toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato…»
(Cass. pen. n. 27592/2019) dovendo il sospetto mantenere il proprio carattere “propulsivo e induttivo
13 di approfondimento” ed essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero”(Cass. Civ. 12773 del 10/05/2024).
Ne consegue che “… è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili” ( Cass. Civ. 12773/2024; Cass. n.19611/2023).
Al riguardo, è stato altresì osservato che, “in tema di diffamazione a mezzo stampa, nel c.d. giornalismo d'inchiesta - in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico - il giornalista è scriminato allorché rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore” (Cass. Civ., Ordinanza n. 15755 del 05/06/2024).
Tanto premesso, l'applicazione alla fattispecie in esame dei citati principi di diritto conduce al rigetto della domanda
I passaggi dell'articolo giornalistico dalla presunta portata diffamatoria nei confronti dell'attrice e da cui è scaturita la presente controversia sono i seguenti “Il racconto di ruota Tes_1
all'agonia del gruppo AC RC di Bellavista ON fra il 2012 e il 2013. Sui conti Pt_10
pesavano debiti per oltre un miliardo di euro e le banche, da tempo in allarme, avevano interrotto i negoziati per il salvataggio di AC RC quando ai primi di marzo del 2012 il patron Bellavista
ON fu arrestato per un'accusa da cui poi verrà assolto, quella di truffa ai danni dello Stato nella costruzione del porto turistico di Imperia. Con il socio di maggioranza agli arresti domiciliari
e i creditori alle porte, nell'agosto del 2012 venne addirittura promosso presidente di Per_4
AC RC per alcune settimane. Reclutato nel 2008 per tessere relazioni d'alto bordo, dalla politica ai banchieri, il lobbista fece il suo mestiere e diventò il regista del disperato tentativo di salvare un gruppo che controllava 26 società, gestiva aeroporti, immobili, strutture turistiche e alberghi di lusso come il Villa EA di Palermo e il Molino ST sull'isola veneziana della Giudecca.
Non c'era tempo da perdere perché le banche minacciavano di pignorare immobili per 11 immobili
e titoli e c'era il pericolo concreto della bancarotta. Serviva un'intesa di massima con i creditori per arrivare a un'ipotesi di concordato da sottoporre al tribunale fallimentare di Roma. A fine settembre alla presidenza del gruppo venne indicato un commercialista esperto come che nel CP_16
video della mostra appare con e Occorreva, però, anche una squadra Per_4 CP_8 Per_2 di consulenti professionisti che mettesse a punto un piano di rientro dai debiti. L'incarico era ambito da molti professionisti perché AC RC valeva oltre 2 miliardi di euro di attivo e le parcelle
14 sono commisurate al valore del patrimonio. Come si legge nel verbale del consiglio di amministrazione di AC RC del primo febbraio 2013, l'incarico di predisporre «il contenuto della domanda di concordato» fu affidato agli avvocati , ed Enrico CP_10 Parte_1
CA (in quest'ordine nel documento, ndr). Oltre a questa squadra di legali, AC RC si avvalse anche della collaborazione di Il nullaosta dei giudici al concordato è del giugno 2013. Per_2
Secondo quanto emerge dalle carte societarie, la parcella totale dei tre professionisti fu di 1,6 milioni
CP_ di euro. venne contattato da come già avvenuto per un parere sulla vicenda del porto Per_4 ligure di Imperia e non da Bellavista ON, che interpellato dall' dice di non CP_3
conoscere il legale ligure con studio a Genova e Roma. Di sicuro né CA né avevano Pt_1
CP_ lo spessore giuridico e la conclamata reputazione di . Il primo era l'ex assistente di Per_5
già sottosegretario alla Giustizia nel governo di e in quel periodo
[...] Controparte_21 vicepresidente del Csm. Negli ambienti giudiziari di Roma l'avvocata era nota anche per le Pt_1
sue collaborazioni professionali, pubblicazioni e seminari, con , il magistrato immortalato CP_8 nel video del dicembre 2012 con La stessa ha spiegato all'Espresso che CP_22 Per_4 Pt_1 per AC RC fu interpellata da CA all'inizio del 2012. E i dubbi sono più di uno: in quel momento non c'era l'ipotesi del concordato e sfuggono i titoli che permettessero a CA di contattare colleghi. Con il concordato in corso, dal giugno 2013 e sino al 2016 in qualità di legale delle società di AC RC, ha incrociato il suo percorso professionale Pt_1 Persona_3
nominato dal tribunale come commissario giudiziale di una controllata del gruppo, la ACmare.
e amici di vecchia data, oggi condividono lo studio a Roma anche con , che Per_3 Pt_1 CP_8 nel 2019 si è dimesso dalla magistratura e adesso fa l'avvocato. IV sostiene che la sua amicizia con il collega diventato commissario giudiziale non solleva alcun problema di conflitto Per_3
d'interessi, anche se hanno lavorato su due lati opposti: uno per conto della procedura e l'altra a libro paga del gruppo ACRC. Il nome dei due professionisti si sovrappone anche in altre occasioni. Nominato curatore fallimentare dell'università privata Cepu, per esempio, nel 2016 ha chiamato l'amica e collega come legale della procedura. Quando fu ingaggiata Per_3 Pt_1 per l'importante e redditizio incarico di consulente di AC RC, l'avvocata era conosciuta come professionista specializzata in crisi d'impresa. E proprio in questo campo, due anni prima, aveva già potuto cimentarsi nel compito fin lì di maggiore importanza e prestigio della sua carriera e l'unico fuori da Roma. A febbraio del 2010, infatti, fu nominata curatrice fallimentare del gruppo di Pt_1 cliniche Villa Pini di Chieti. L'incarico le era stata affidato dal giudice al pari di Persona_8
grande amico di . Pochi mesi dopo, a fine 2010, arriverà al tribunale Pt_1 CP_8 Per_8 fallimentare di Roma. ha confermato all'Espresso la sua amicizia con ma ha CP_8 Per_8
specificato di averlo conosciuto soltanto dopo il 2010. Nel 2013 la procedura fallimentare del gruppo
15 Villa Pini ha messo all'asta l'imponente collezione di quadri e altri oggetti di valore di Per_9
l'ex proprietario del gruppo.
[...]
Per gestire la vendita fu chiamato, «nel rispetto di tutte le procedure», dice il critico d'arte Pt_1
. Il suo nome compariva anche tra i consulenti della liquidazione di Cepu il cui Controparte_9
curatore era ha collaborato più volte con : per le attività artistiche Per_3 CP_9 CP_8 private dell'ex magistrato e per i suoi progetti culturali con l' Controparte_23 di cui è componente. Adesso è responsabile dell'area giuridica di e ha un ufficio CP_8 CP_23
nella sede a un passo dal Quirinale. Per l'Ordine degli avvocati di Roma, però, l'ex magistrato risulta domiciliato in piazza Cavour nello studio di e «Condividiamo l'appartamento con Per_3 Pt_1
ma non c'è alcuna associazione professionale» dice che però insieme a Per_3 Pt_1 Per_3
controlla anche una società, la Servizi immobiliari professionali. ha accettato di CP_8 rispondere all'Espresso a proposito di questi incroci che possono apparire quantomeno inopportuni:
«Un sodalizio professionale come l'ho avuto con l'ho avuto anche con Persona_11 Per_2
Nel dicembre 2019 sono stato assunto dall'università di Pescara perché ho superato un
[...]
concorso per professore ordinario di diritto privato. A quel punto ho deciso di verificare la possibilità di iscrivermi all'albo degli avvocati. Tuttavia», continua , «dal gennaio 2020 ho accettato CP_8
di svolgere la mia attività di capo area giuridica di Dovevo però indicare un domicilio ai CP_23
Per_1 fini della regolarità dell'iscrizione. E allora lì (nell'ufficio di piazza Cavour, Ndr) ho tre amici.
è una mia amica. Io ho messo il mio nome nella targa e tra l'altro è la mia domiciliazione effettiva, ma non ho neanche una stanza lì perché non do alcun contributo economico. Non c'è nessuna associazione professionale».
Ebbene, alla luce delle pronunce sopra richiamate può senz'altro affermarsi che, nel caso di specie, le considerazioni svolte dai giornalisti nell'ambito dell'inchiesta giornalistica condotta sulla vicenda del conferimento degli incarichi per la presentazione della domanda di concordato preventivo della società integrano senz'altro l'esimente del legittimo esercizio del diritto di Parte_2 critica e di inchiesta giornalistica, là dove risultano integrati i requisiti dell'interesse pubblico generale all'informazione, della corrispondenza a verità, anche putativa, dei fatti che hanno costituito l'oggetto del giudizio critico dei giornalisti nell'ambito di un'inchiesta scaturita da notizie ricercate e acquisite direttamente dai giornalisti nel rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede sugli stessi gravanti, nonché, infine, il requisito della continenza dei fatti narrati, per la correttezza formale dell'esposizione, caratterizzata dalla correttezza del linguaggio, mai sfociato in ingiurie ed offese gratuite né in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale l'attrice, ma rientrante nei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.
16 In particolare, sussiste certamente l'interesse generale alla conoscenza dei fatti narrati, in specie nel momento storico in cui è stato svolto l'approfondimento giornalistico e pubblicato l'articolo in contestazione sull'edizione cartacea de del 16 maggio 2021 e sul sito web de CP_3
. CP_3
Infatti, all'epoca della pubblicazione dell'inchiesta giornalistica di cui è giudizio, la testata giornalistica “Domani”, con un articolo del 27 aprile 2021, aveva già pubblicato e reso noto al pubblico il contenuto delle deposizioni rese dall'Avv. ai PP.MM. di Milano nel mese di Tes_1 dicembre del 2019, secondo le quali, tra le altre, l'imprenditore legato Controparte_15 all'avvocato avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel conferimento degli incarichi volti a Tes_1
consentire alla società AC RC l'ammissione della propria domanda di concordato preventivo da parte del Tribunale di Roma e tali dichiarazioni avevano già suscitato un ampio dibattito pubblico
(soprattutto per la presunta esistenza di un centro di poteri ed interessi denominato “loggia Ungheria”, del quale avrebbe fatto parte un nutrito gruppo di professionisti, imprenditori, magistrati, uomini delle
Forze dell'Ordine e politici e nell'ambito del quale si sarebbero decise le nomine), come si evince dalla rassegna stampa prodotta dalla difesa dei convenuti al documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta. Irrilevante è dunque la circostanza che successivamente, nel mese di settembre del 2023, il giudice per le indagini preliminari di Perugia abbia archiviato l'indagine sull'associazione segreta, che secondo l'avvocato Piero Amara raggruppava magistrati, politici e alti funzionari, per l'insussistenza della fattispecie del delitto di associazione segreta prevista dalla legge AnseImi
Proprio in ragione invece delle dichiarazioni dell'Avv. attinenti a circostanze Tes_1 all'epoca ancora oggetto di accertamento da parte della magistratura e di estrema rilevanza pubblica, nonché in ragione del rinvenimento del video del 2012 nel quale erano stati ripresi all'interno della galleria d'arte in un contesto conviviale e di confidenza, l'avv. Prof. Pt_5 Persona_2
l'imprenditore e il prof. avv. , i giornalisti Controparte_15 Controparte_8 Controparte_5
e hanno ritenuto di svolgere autonomi approfondimenti di indagine al fine di ottenere CP_6 riscontri su alcuni dei fatti rivelati dall'avvocato conducendo conseguentemente un'inchiesta Tes_1
giornalistica dotata per questo di indubbio carattere di interesse pubblico.
Ciò posto, quanto al requisito della verità, almeno putativa, dei fatti narrati, come declinato nell'ambito dell'inchiesta giornalistica, occorre osservare, con specifico riferimento alla posizione dell'attrice, come i giudizi espressi dai giornalisti sugli incarichi ricevuti dall'Avv. , Parte_1 unitamente all'Avv. CA e al Prof. Avv. per la presentazione della domanda di CP_10
concordato preventivo della con la collaborazione del Prof. Avv. Parte_11
si fondano su fatti il cui obiettivo accadimento non è stato affatto posto in Persona_2 contestazione nella sostanza, essendo controversa invero l'interpretazione che le parti forniscono
17 della opportunità o meno degli incarichi alla luce della ricostruzione dei rapporti professionali e di amicizia tra l'avv. e altri professionisti, quali il Dott. il Giudice, ora Prof. Avv. Pt_1 Per_3
e il critico d'arte Controparte_8 Controparte_9
Innanzitutto, l'inchiesta ha preso le mosse dalle dichiarazioni di e dai fatti oggetto della Tes_1 sua deposizione, la cui veridicità nel merito era all'epoca oggetto di accertamento da parte della magistratura, con la conseguenza che i giornalisti, avendo appreso i fatti da un atto di indagine già peraltro pubblicato da un'altra testata giornalistica, erano esentati dal controllo sul merito ed erano legittimati così ad esercitare il loro diritto di critica. Nel caso di specie, inoltre, i giornalisti non si sono limitati ad esprimere i loro dubbi critici sui fatti emersi all'esito della pubblicazione delle dichiarazioni dell'Avv. ma, in conformità ai criteri etici e deontologici della loro attività Tes_1
professionale, di cui alla legge n. 69/1963 e alla Carta dei doveri del giornalista, hanno condotto una inchiesta giornalistica ricercando e acquisendo ulteriori notizie al fine di cercare possibili riscontri ai fatti riferiti dall'Avv. anche interpellando direttamente i professionisti interessati che figurano Tes_1 nell'articolo oggetto del presente giudizio.
I dubbi critici espressi dai giornalisti nell'ambito della loro inchiesta sono stati dunque sviluppati sulla base dell'analisi di circostanze acquisite direttamente e oggetto di riscontro. Dette circostanze oggettive, dalle quali sono emersi elementi di riflessione per i convenuti nell'ambito della loro attività di inchiesta giornalistica, riguardano, in particolare, a) il ruolo di nella società Per_4
il cui collegio di liquidatori ha deliberato la presentazione della domanda di Parte_2
concordato preventivo;
b) l'avvenuto affidamento dell'incarico di consulenza e di assistenza legale nella presentazione della domanda di concordato all'Avv. all'avv. CA e Parte_1 al Prof. con la collaborazione del Prof. Avv. c) i rapporti tra l'Avv. CP_10 Persona_2
e il Dott. nominato commissario giudiziale della società ACmare, Pt_1 Persona_3
controllata dal gruppo ACmarcia e già curatore fallimentare in numerose procedure dinanzi al tribunale fallimentare di Roma unitamente all'Avv. d) la nomina a curatrice fallimentare Pt_1 dell'Avv. in diverse procedure in cui si sono registrate delle coincidenze rispetto ai consulenti Pt_1
e ai professionisti nominati;
e) i rapporti di amicizia e professionali intercorrenti tra l'Avv. e il Pt_1
Prof. avv. , che all'epoca della pubblicazione dell'articolo condivideva con la Controparte_8
stessa il medesimo indirizzo dello studio professionale;
f) i rapporti con il dott. Persona_3 socio paritetico insieme all'attrice di una società servizi immobiliari professionali con sede nello stesso indirizzo dello studio professionale dell'avv. e del Prof. Avv. , Pt_1 Controparte_8 all'epoca della pubblicazione dell'articolo; g) la nomina a legale dell'Avv. in alcune procedure Pt_1 in cui il Dott. era curatore fallimentare e il conferimento dell'incarico di consulente, Persona_3
18 nelle medesime procedure, al Sig. che aveva curato nel 2012 l'evento artistico Controparte_9 presso la galleria d'arte di via del Babuino e che era presente nel video.
I giornalisti hanno quindi operato una ricostruzione critica dei fatti narrati in modo motivato e argomentato sulla base dei predetti elementi obiettivi, anche ricercando notizie attendibili e interpellando i diretti interessati.
Ne consegue che sussiste il requisito della verità, anche putativa, delle notizie riferite, che, come in precedenza osservato, risulta attenuato nel caso del giornalismo di inchiesta.
A dimostrazione di ciò, giova osservare come l'attrice non si dolga di un oggettivo mancato rispetto della verità dei fatti, quanto piuttosto della natura diffamatoria dell'articolo che, pur riportando i fatti tratti da una inchiesta giudiziaria, ne ha dato una lettura atta a gettare una luce di discredito sulla sua persona. Occorre rilevare però che l'articolo in questione non è un semplice articolo di cronaca giudiziaria, in relazione al quale si richiede una fedele ed asettica riproduzione dei fatti appresi dalle fonti, ma un articolo di approfondimento giornalistico, in cui il giornalista oltre a riferire i fatti così come sono stati appresi, rispettando il criterio della verità, esercita anche l'ulteriore diritto dovere di analizzare detti fatti, di interpretarli e di porli in correlazione tra loro offrendo una interpretazione, che è la caratteristica propria della sua attività giornalistica e che integra la scriminante del legittimo esercizio del cd giornalismo di inchiesta se condotto nei limiti della pertinenza e della continenza.
A quest'ultimo riguardo, si ritiene sussistente anche il requisito della continenza, innanzitutto formale, atteso il rispetto da parte dei giornalisti della forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, senza mai eccedere lo scopo informativo che intendevano perseguire e improntando il loro linguaggio a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta.
Invero la denunciata violazione della continenza, con particolare riferimento alle allusioni contenute nel titolo e nelle immagini ad esso accostate per enfatizzarlo, è priva di fondamento. Deve innanzitutto osservarsi, in generale, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che la narrazione giornalistica, per essere rispettosa dell'altrui interesse a non essere screditati, non deve necessariamente equivalere all'obbligo di utilizzare un linguaggio grigio ed anodino. Tanto premesso, nel caso di specie, i toni enfatici utilizzati nei titoli e nei cappelli introduttivi non appaiono nemmeno idonei a creare nel lettore la rappresentazione di una falsa realtà con riferimento specifico all'Avv.
là dove si incentrano prevalentemente sulla figura del Prof. Avv. Parte_1 Persona_2
e sulle dichiarazioni di né vi è il nome dell'attrice, che figura solo nel testo dell'articolo dove Tes_1
viene sviluppata la tesi critica del giornalista in modo ben distinto e chiaro rispetto a quelli che sono i fatti obiettivi.
19 Non vi è stata dunque, nemmeno nel testo dell'articolo, alcuna attribuzione nei confronti dell'avv. di condotte illecite o di sospetti illegittimi con espressioni allusive idonee Parte_1
a rappresentare una falsa realtà nel lettore, là dove lo sviluppo della tesi dei giornalisti è ben distinto dai fatti riferiti che non vengono mai confusi con l'analisi e l'interpretazione che degli stessi hanno offerto i giornalisti. In questo senso quindi la chiara distinzione tra i fatti obiettivi e la lettura che di essi dà il giornale non è idonea ad alterare la percezione del lettore.
Al contrario, nell'articolo sono state riportate anche le dichiarazioni dell'Avv. Parte_1
nella parte in cui ha offerto una diversa interpretazione dei fatti narrati, tal che i dubbi critici
[...] sollevati dai giornalisti in ordine all'opportunità degli incarichi, lungi dall'attribuire un fatto non vero o una condotta illecita all'attrice, hanno dunque mantenuto un carattere propulsivo e di approfondimento.
Il giornalismo di inchiesta svolto dai convenuti rientra quindi nella scriminante dell'esercizio del diritto tutelato dall'art. 21 Cost. e dall' art. 51 c.p.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda svolta dall'attrice nei confronti dei
Dottori e , quali autori dell'articolo dal titolo Controparte_5 CP_6 Persona_2
e il tesoro di AC RC. Ecco la vera storia”, pubblicato sull'edizione cartacea de del CP_3
16 maggio 2021 e sul sito web de , nonché nei confronti del Dott. , CP_3 CP_4 quale direttore responsabile de , e quale casa CP_3 Controparte_1
editrice, è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda determinato ai sensi dell'art. 10 e ss c.p.c. e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al DM 55/2014, tenuto conto della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché dell'attività effettivamente svolta;
il compenso deve altresì essere aumentato in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del DM 55/2014 e successive modifiche, a tenore del quale “ Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per gni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 72472/2021, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
20 1. rigetta le domande svolte dall'Avv. nei confronti dei dottori Parte_1 CP_5
e , del dottor e della società
[...] CP_6 CP_4 [...]
; Controparte_1
2. condanna l'Avv. al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_5 CP_6
e della società , delle
[...] CP_4 Controparte_1
spese processuali, che liquida in euro 26.795,70, oltre rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 22 febbraio 2025
Il Giudice
Maika Marini
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