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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 842 R.G. 2024, promossa in grado di appello D A
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Prospero Cerruti e Teresa Locuoco.
- Appellante - CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Orlando. Controparte_1
- Appellante incidentale - Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa.
All'udienza del 5.6.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa. Fatto e Motivi della Decisione Con ricorso depositato il 29 febbraio 2024 Lo - già dipendente CP_1 della a far data dall'8.11.2006, in forza di un contratto di lavoro Parte_1 subordinato, a tempo indeterminato, di “staff leasing”, quale “operatore addetto alla raccolta dei rifiuti” – impugnava il licenziamento disciplinare irrogatogli il 21 luglio 2023, chiedendo la condanna della società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro
“presso la missione che gli compete”, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto che avrebbe percepito. Deduceva nel dettaglio il ricorrente:
- l'illegittimità dell'impugnato atto di recesso datoriale perché il rapporto di lavoro, dopo il precedente licenziamento irrogato il 13 gennaio 2022 ed annullato dal Tribunale di Palermo giusta ordinanza ex art. 1, comma 49, della L. 92/2012, non sarebbe stato mai ripristinato;
1 - la tardività della contestazione disciplinare, formulata il 28 giugno 2023 a fronte di un'assenza (assertivamente) ingiustificata dell'1 giugno 2023;
- la violazione dell'art.7 della L. 300/1970 per essere stata la sanzione espulsiva comminata senza la preventiva affissione del codice disciplinare;
- la violazione dell'art.34, comma 7, del CCNL agenzie di somministrazione (secondo cui l'adozione del provvedimento disciplinare deve avvenire entro cinque giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue giustificazioni), visto che il licenziamento era stato intimato il 21 luglio 2023 a fronte delle giustificazioni fornite dal lavoratore il 30 giugno 2023);
- la violazione dell'art.34, comma 10, del medesimo contratto collettivo per il quale l'assenza ingiustificata è punita esclusivamente con una sanzione conservativa;
- l'insussistenza delle assenze successive all'1 giugno 2023, improvvidamente contestategli, perché il datore di lavoro non aveva comunicato le modalità di svolgimento del rapporto (con particolare riferimento all'orario di servizio), né aveva formulato ulteriori inviti a presentarsi. Il Tribunale di Palermo G.L., con sentenza n.2817/2024, pubblicata il 18.6.2024, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava “illegittimo, annullandolo, il licenziamento irrogato da il Parte_1
21 luglio 2023”, dichiarava “inammissibili le ulteriori domande connesse” e condannava la società convenuta al pagamento delle spese di lite. Riteneva il decidente:
- la sussistenza del potere disciplinare presupposto, in quanto “all'esito della pronuncia costitutiva di annullamento del licenziamento il rapporto di lavoro va ritenuto ripristinato de iure”, con la conseguenza per cui “a prescindere dal controverso adempimento dell'obbligo di reintegrazione del dipendente (gravante sulla società in forza della pronuncia giudiziale di condanna), nei mesi di giugno e luglio 2023 il datore di lavoro era senz'altro titolare del potere disciplinare concretamente esercitato”;
- la tempestività della contestazione disciplinare, tenuto conto che il licenziamento e la prodromica contestazione disciplinare non si fondano esclusivamente sull'assenza dell'1 giugno 2021, risultando assunta la determinazione datoriale sulla base di una condotta più ampia e complessa asseritamente tenuta dal
[...]
, consistente nell'omessa “cooperazione all'atto della sua reintegrazione in CP_1 servizio, assumendo un comportamento affatto collaborativo”, sostanzialmente consistente nel non aver risposto alla convocazione per l'1 giugno 2023 e nel non essersi più presentato in servizio senza giustificazione;
ragion per cui “è del tutto evidente che la contestazione del 28 giugno 2023 non possa considerarsi in alcun modo tardiva in quanto basata sulla valutazione della condotta tenuta dal lavoratore a partire dall'1 giugno nei giorni o settimane successive”;
- l'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato, laddove l'omessa presentazione del presso la sede di lavoro in data 1 giugno 2023 e nei giorni CP_1
2 successivi, non integrava “quell'omessa cooperazione alla reintegra in servizio” addotta a giustificazione dell'esercizio del potere di recesso, tenuto conto che “rispetto all'obbligo del datore di lavoro di reintegrare in servizio il dipendente ingiustamente licenziato quest'ultimo non ha un autonomo dovere di cooperazione” ed inoltre con riferimento all'unico ordine disatteso rappresentato dall'invito a presentarsi (dall'oggi al domani), presso la sede di lavoro in data 1 giugno 2023 non poteva ritenersi sussistente per l'unicità dell'episodio il fatto addebitato (consistente nell'omessa cooperazione all'obbligo di reintegra), anche perché a fronte della mancata presentazione del lavoratore “neppure nei giorni successivi” non poteva “non valorizzarsi la contestuale condotta del datore di lavoro”, il quale “non soltanto dichiarava di non volere o potere … adibire il lavoratore ad alcun incarico”, ma ometteva poi “di riconvocarlo in servizio ovvero di contestargli l'assenza (quale autonomo, potenziale illecito disciplinare)”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 19.07.2024, la (d'ora in avanti anche la o la Parte_1 Parte_1
), lamentando: Pt_2
- l'ingiustificata inosservanza del , non rilevata dal primo giudice, agli CP_1 obblighi gravanti su un lavoratore assunto a tempo indeterminato da un'Agenzia per il Lavoro ma collocato “in disponibilità” in mancanza di occasioni di lavoro, come disposto dagli artt.25 (“
1. L'Agenzia, nel caso non possa più mantenere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori assunti a tempo indeterminato per mancanza di occasioni di lavoro, avvia la procedura, di cui al presente articolo, mediante comunicazione a Forma.Temp di messa in disponibilità. L'Agenzia è tenuta a fornire al lavoratore la comunicazione di messa in disponibilità e, al contempo, sottoporre allo stesso i riferimenti dei rappresentanti delle OO.SS. firmatarie il CCNL e a ricevere eventuale liberatoria per poter essere contattato dagli stessi” … 3.“Durante tutta la procedura al lavoratore è riconosciuto un compenso di 1.000 euro al lordo delle ritenute di legge” … “12. La mancata disponibilità o assenza del lavoratore verso ogni attività proposta dall'Agenzia, qualora non giustificata costituisce inadempimento contrattuale” … “Nei periodi di procedura il lavoratore deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro contrattualmente previsto ed è tenuto ad iniziare l'attività lavorativa nei termini disciplinati dall'articolo 33. Per i lavoratori in procedura valgono le norme disciplinari di cui all'articolo 34”), 33 (“
1. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato ed in disponibilità, oltre agli obblighi previsti per i lavoratori in missione, dovrà rispettare gli obblighi di diligenza nei periodi di disponibilità nonché nei periodi di procedura ex art.25; in particolare dovrà essere reperibile durante l'orario di lavoro contrattualmente previsto” … “2. La mancata disponibilità o assenza del lavoratore verso le attività proposte dall'Agenzia, qualora non giustificata, costituisce inadempimento contrattuale”) e 34 (“10. Per i lavoratori in disponibilità valgono le seguenti norme disciplinari … c) rifiuto non giustificato della proposta lavorativa congrua ai sensi del presente CCNL anche per
3 irreperibilità: risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità”) del CCNL per la Categoria delle Agenzie di Somministrazione;
- la pretestuosità della richiesta di controparte, formulata dal suo difensore con pec del 19.05.2023, di riprendere servizio “come caposquadra, secondo l'oggetto del contratto di staff leasing in questione e l'inquadramento acquisito dal lavoratore”, tenuto conto che “alla cessazione del rapporto di lavoro, il sig. era in CP_1 disponibilità per mancanza di occasioni di lavoro”, mentre “non era in essere alcun staff leasing, né missione attiva come caposquadra)”;
- l'assenza di occasioni lavorative alle quali assegnare il ricorrente era dipesa dalle condotte violente di quest'ultimo durante le diverse “missioni” (“aggressione al funzionario del Comune di Capaci, comportamenti aggressivi al Comune di Torretta, aggressione al Comune di Partinico ai danni del collega Di Marco”);
- il corretto iter della procedura di disponibilità aperta in favore del CP_1 in data 01.05.2019, beneficiario dell'integrale indennità spettantegli;
- l'ingiustificato rifiuto delle proposte di lavoro offerte al ricorrente, la sua irreperibilità durante la procedura di disponibilità, il suo impegno, “da informazioni ricevute”, “come buttafuori in locali” o quale partecipante al “campagne elettorali regionali e comunali”. Si duole poi la Società della sofferta condanna al pagamento delle spese di lite, ritenuta “punitiva” a “fronte di un accoglimento parziale della domande del ricorrente” e delle richieste di controparte “esose in termini economici e assurde sotto il profilo del ripristino di un rapporto di lavoro inesistente”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 14.01.2025, , Controparte_1 variamente contestando la fondatezza degli avversi assunti, riproponendo i motivi di impugnazione del licenziamento ritenuti assorbiti dal primo giudice (la natura ritorsiva dell'atto di recesso datoriale, la violazione del termine ultimo stabilito dall'art.34 comma 7 de CCNL di comparto) e censurando, nelle forme dell'appello incidentale, l'impugnata sentenza nella parte in cui l'adito Tribunale “aveva ritenuto tempestiva la lettera di contestazione dell'illecito disciplinare”, aveva rigettato la “domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria che ai sensi dell'art18 L. n.300/70 conseguono al riconoscimento dell'invalidità del recesso del datore di lavoro”, aveva arbitrariamente ridotto del 20% l'ammontare delle spese liquidate “in analogia con il protocollo locale adottato per il patrocinio a spese dello Stato”, non aveva adottato, a fronte delle espressioni gratuitamente denigratorie e lesive dell'immagine della parte e del suo difensore”, le sanzioni previste dal combinato disposto degli artt.88 e 89 c.p.c.. Indi, infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, la causa, all'udienza del 5.6.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
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4 L'appello proposto dalla non merita accoglimento. Parte_1
Nella missiva del 28.06.2023 a firma dell'amministratore unico della società appellante si legge: “Le contestiamo di non aver collaborato con la Società al fine di dare esecuzione all'ordine pronunciato dal Giudice del lavoro con l'ordinanza sopra meglio specificata, in violazione del generale dovere di buona fede, sancito dall'art.1375 c.c., che si sostanzia, tra l'altro, in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere da specifichi obblighi contrattuali, e a collaborare nell'esecuzione del contratto. Le contestiamo, inoltre, di non avere dato seguito all'invito rivolteLe il 31 maggio 2023 e di non essersi ad oggi presentato in servizio, rimanendo assente ingiustificato senza alcuna valida giustificazione, nonostante i ripetuti tentativi formalizzati dallo scrivente, allo scopo di dare materiale esecuzione all'ordine giudiziale”. Il thema decidendum, come sempre in presenza di un licenziamento disciplinare, deve essere, dunque, ricondotto nei margine della lettera di contestazione, rispetto alla quale è, dunque, estranea nell'odierna vicenda processuale ogni questione, prospettata in appello a sostegno dell'irrogato provvedimento espulsivo, relativa sia a riferite condotte violente poste in essere dal nel corso delle “missioni” CP_1 espletate presso amministrazioni comunali in Provincia di Palermo, sia alla regolarità della procedura di disponibilità avviata in favore del ricorrente in data 01.05.2019, sia al suo dedotto impegno in attività lavorativa contestualmente al collocamento in disponibilità, sia alla pretestuosità richiesta di controparte di riprendere servizio “come caposquadra”. Si tratta, invero, di dati fattuali ultronei rispetto a quelli oggetto di contestazione e il cui accertamento processuale è precluso a questa Corte (così come all'adito Tribunale) perché non formalmente supportanti l'impugnato atto di recesso datoriale.
Egualmente inconferente ai fini della decisione è l'accertamento dell'eventuale ingiustificata inosservanza del Lo Sciuto agli obblighi gravanti su un lavoratore assunto a tempo indeterminato da un'Agenzia per il Lavoro ma collocato “in disponibilità” in mancanza di occasioni di lavoro, non rinvenendosi nella lettera di contestazione alcun riferimento testuale o richiamo contenutistico al disposto degli articoli 25, 33 e 34 del CCNL per la Categoria della Agenzie di Somministrazione deputati alla regolamentazione della procedura di parola.
Il primo giudice ha poi affermato l'insussistenza del fatto addebitato,
“consistente nell'omessa cooperazione all'obbligo di reintegra”, sulla base di due considerazioni:
- l'unicità dell'episodio disciplinarmente rilevante consistito nel disattendere l'ordine datoriale del 31.05.2023 di presentarsi in servizio il giorno dopo, non poteva configurare, nella sua esclusività, condotta idonea a legittimare l'atto espulsivo;
5 - a fronte dell'omessa presentazione in servizio del anche per i giorni CP_1 successivi la Società aveva omesso “di riconvocarlo in servizio ovvero di contestargli l'assenza”. Passaggi motivazionali entrambi non oggetto di specifica censura, deducendo, piuttosto, sul punto la difesa della parte appellante che la condotta del dipendente avrebbe dovuto essere valutata nel suo complesso e non limitatamente alla mancata risposta all'ordine di convocazione per il primo giugno 2023 e per i giorni successivi. Asserzione di principio astrattamente condivisibile ma destinata a confrontarsi con i dettami normativi e giurisprudenziali che circoscrivono l'accertamento giudiziale dei fatti disciplinarmente rilevanti solo a quelli descritti nella lettera di contestazione. Missiva che nella fattispecie per cui è causa identifica nell'inosservanza all'obbligo di presentazione per le summenzionate giornate l'addebito formalizzato al , CP_1 perché certificativo, a detta della , di una sua mancata collaborazione nel Parte_1 dare esecuzione all'ordine giudiziale derivato dall'ordinanza del Tribunale di Palermo del 19.04.2023.
Deve essere del pari disattesa la seconda ragione del gravame principale, risultando la statuizione in tema di spese di lite conforme al principio della soccombenza processuale e apparendo del tutto generiche le doglianze difensive formulate in proposito dalla difesa della (cfr. pag. 19, primi due capoversi, Parte_1 dell'atto di appello).
La conferma della pronuncia di illegittimità del licenziamento per insussistenza dell'illecito disciplinare contestato, assorbe l'esame delle ulteriori doglianze formulate dalla difesa del lavoratore attinenti alla presunta natura ritorsiva dell'atto di recesso datoriale, all'omessa affissione del codice disciplinare, alla violazione del termine ex art.34 comma 7 de CCNL di comparto, alla tempestività della lettera di contestazione.
Merita, invece, accoglimento il primo motivo di appello incidentale. Invero, stante la diversità fra il primo licenziamento (intimato il 13.01.2022) e il secondo (intimato il 21.07.2023), l'ordine di reintegrazione, adottato dal Tribunale di Palermo il 19.04.2023 per effetto della declaratoria di illegittimità del più risalente atto di recesso datoriale (giusta ordinanza ex lege 92/2012) e la conseguente condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art.18 L.300/70, devono ritenersi legati alla corretta prosecuzione del rapporto di lavoro illegittimamente interrotto il 21.07.2023 e pertanto efficaci sino alla data di irrogazione del licenziamento oggi impugnato. Residua, dunque, un autonomo diritto del , in parziale riforma della CP_1 sentenza oggetto di gravame, alla condanna della a reintegrarlo nel Parte_1 posto di lavoro occupato alla data del 21 luglio 2023 e alla corresponsione in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, tale intendendosi l'indennità di disponibilità mensilmente percepita durante il percorso di riqualificazione, decorrente da quest'ultima data sino a quella dell'effettiva reintegrazione e comunque nei limiti di legge.
6 Conduce a tale determinazione l'insegnamento della Suprema Corte a detta del quale in tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, l'ultima retribuzione globale di fatto, cui dev'essere commisurata l'indennità risarcitoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo, deve essere parametrata al tipo di danno subito dal lavoratore, "id est" la prosecuzione della missione presso l'utilizzatore, nel caso di indebita interruzione della stessa, ovvero la prosecuzione della disponibilità del lavoratore, nel caso in cui la cessazione del rapporto con l'utilizzatore non sia imputabile all'agenzia; ne consegue che il risarcimento corrisponderà, nel primo caso, alla retribuzione percepita presso l'utilizzatore, e, nel secondo caso, sovrapponibile a quello posto all'esame di questo collegio, all'indennità di disponibilità percepita dal lavoratore al momento del licenziamento (Cass. n.29105/2019; n.181/2019) . E' fondato anche il secondo motivo dell'appello incidentale, non risultando giustificabile la riduzione nella misura del 20% delle spese liquidate in favore del ricorrente in ragione di un richiamo ad un Protocollo, carente in ogni caso di efficacia vincolante, sottoscritto con il locale Foro e relativo ad una materia, il “patrocinio a spese dello Stato”, estranea all'oggetto dell'odierno contendere.
Deve essere, infine, disatteso l'ultimo motivo di appello incidentale, laddove le espressioni lessicali utilizzate dalla difesa della nei propri atti giudiziali, Parte_1 dettagliatamente stigmatizzate dal lavoratore (pag.36 e 37 memoria di costituzione), appaiono prive di carattere univocamente diffamatorio e non del tutto avulse dall'oggetto della lite, collocandosi nell'alveo di una dialettica processuale, sicuramente accesa nei toni, ma non “gratuitamente denigratoria” (Cass. n.17325/2015; n.14552/2009). Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza a carico della dei presupposti di cui Parte_1 all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n.2817/2024, emessa in data 18 giugno 2024 dal Tribunale di Palermo, condanna la Parte_1 alla reintegrazione di nel posto di lavoro occupato alla data del 21 Controparte_1 luglio 2023 ed alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, decorrente da tale ultima data sino a quella dell'effettiva reintegrazione e comunque nel limiti di legge e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Ridetermina le spese giudiziali liquidate in primo grado in euro 6.073,92, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Conferma nel resto la predetta sentenza. 7 Condanna la al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese giudiziali del presente grado, che liquida in euro 6.946,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Dà atto della sussistenza a carico della dei presupposti di cui Parte_1 all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 5 giugno 2025. Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco
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