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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 731/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ELENA DALLA Parte_1 C.F._1
COSTA e LUISA IPPOLITA GHEDINI
ATTRICE
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), difese dall'avv. FRANCO BORDIGNON C.F._3
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Parte_1
Nel merito:
Voglia il Tribunale di Padova accertare e dichiarare la responsabilità delle signore e CP_1
nella causazione dei danni tutti patiti dalla signora e, per l'effetto, Controparte_2 Parte_1
1 condannare le Convenute in solido fra loro al risarcimento ai sensi degli articoli 2043 e 2059 c.c. in favore dell'Attrice del danno che si quantifica provvisoriamente in € 158.292,25 o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU medico legale, e/o che sarà ritenuta di giustizia e/o liquidata in via equitativa;
oltre al risarcimento delle spese sostenute per € 52.948,97 (di cui mediche per € 6.872,01; legali e di CTP per l'assistenza tecnica nelle cause arbitrariamente instaurate dalle odierne Convenute per € 33.876,96; C.T.P. per € 12.200,00);
In ogni caso, spese di lite rifuse.
In via istruttoria:
Si chiede C.T.U. medico-legale diretta ad accertare, previo esame degli atti e dei documenti di causa, nonché acquisizione di ogni informazione e/o documentazione ritenuta necessaria e/o utile, anche presso terzi soggetti il danno subito dalla signora in conseguenza delle azioni giudiziarie Parte_1
arbitrariamente poste in essere dalle Convenute signore e nei confronti della CP_1 Controparte_2
medesima e del marito , il danno alla salute, la durata e la misura percentuale della Controparte_3
inabilità temporanea biologica, la misura percentuale della invalidità permanente biologica, e la sua incidenza sulle attività quotidiane, con personalizzazione del danno in relazione alla componente dinamico-relazionale e al pregiudizio da sofferenza morale e psicologica;
la congruità e la necessità delle spese mediche e delle spese legali e di CTP per la difesa tecnica sostenute dall'Attrice e documentate.
E AR IO: Ema_1
Nel merito: rigettarsi ogni domanda attorea svolta nei confronti delle deducenti convenute in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria: si chiede prova per interpello e testi sulle seguenti circostante:
1) Vero che prima di iniziare la convivenza con a gennaio 2018 Parte_1 Controparte_3
organizzava cene a casa sua con amici e familiari.
2 2) Vero che prima di iniziare la convivenza con a gennaio 2018 era Parte_1 Controparte_3
abitualmente circondato da familiari, professionisti e collaboratori che da numerosi anni lo consigliavano e lo assistevano nella gestione del proprio patrimonio.
3) Vero che da gennaio 2018 ossia dall'inizio della convivenza con ha Parte_2
interrotto i rapporti con familiari, amici e collaboratori che prima frequentava quotidianamente.
4) Vero che dopo l'inizio della convivenza con da gennaio 2018 ha Parte_1 Controparte_3
sostituito le serrature per accedere alla villa di Vigonza ed ha variato le combinazioni abbinate ai telecomandi per l'apertura a distanza dei cancelli.
5) Vero che dopo l'inizio della convivenza con da gennaio 2018 ha Parte_1 Controparte_3
cambiato il proprio numero di cellulare senza comunicare il nuovo.
6) Vero che dopo l'inizio della convivenza con da gennaio 2018, una volta su due il Parte_1
cellulare di squillava a vuoto e quando questi rispondeva si sentiva la presenza di Controparte_3 [...]
che gli suggeriva cosa dire. Pt_1
7) Vero che dopo la morte di , avvenuta a giugno 2015, è entrato in uno Persona_1 Controparte_3
stato depressivo grave tale da rendere necessario dapprima un ricovero presso la Casa di Cura Parco dei
Tigli di Teolo dove rimase dal 17.2.2017 sino al 17.3.2017 e una volta dimesso è stato sottoposto a cura farmacologica e costante controllo ambulatoriale.
8) Vero che successivamente all'inizio della convivenza con da gennaio 2018 Parte_1 CP_3
ha interrotto e/o modificato la cura farmacologica intrapresa dopo la scomparsa del fratello nel
[...]
2015.
9) Vero che la relazione tra e è iniziata dopo che questi aveva definito Parte_1 Controparte_3 la cessione della sua partecipazione azionaria in Maschio Gaspardo S.p.A. per l'importo di oltre quattordici milioni di euro (cfr. doc. 02) mentre lei era ancora sposata con un amico di . Controparte_3
10) Vero che una volta incassata la somma per la cessione della sua partecipazione azionaria in Maschio
Gaspardo S.p.A. ha fatto consegnare tutta la documentazione bancaria riguardante il Controparte_3
pagamento ricevuto a dicendo ai professionisti che si erano da sempre occupati della sua Parte_1
situazione patrimoniale che se ne sarebbe occupata lei ed ha interrotto ogni contatto con figlie e parenti.
3 11) Vero che dopo le iniziative giudiziarie intraprese e chiuse nel 2020, e CP_1 CP_2
si sono riconciliate con il padre ed anche con con l'impegno reciproco di far
[...] Parte_1
ritornare la normalità in famiglia riprendendo e favorendo i rapporti (doc. 09 e doc. 10).
12) Vero che e a dicembre 2021 hanno incontrato casualmente il padre CP_1 Controparte_2
il quale ha loro comunicato che a distanza di pochi giorni si sarebbe sposato con e che Parte_1
lo faceva per paura di stare solo.
13) Vero che nell'occasione di cui al capitolo precedente ha riferito alle figlie che tutti Controparte_3
lo avevano abbandonato e nessuno si era fatto più sentire.
14) Vero che al matrimonio di e hanno partecipato solo persone vicine Controparte_3 Parte_1
a quest'ultima.
15) Vero che ha detto che voleva nascondere il fatto che si sarebbero Controparte_3 Parte_1
sposati.
Si indicano quali testi di NO al Tagliamento, di GO Testimone_1 Testimone_2
(PD), di RZ (PD), di CO (PD), di RO Testimone_3 Tes_4 Tes_5
(PD), di CO (PD) e di GO (PD). Testimone_6 Tes_7
4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. moglie in seconde nozze di , ha convenuto in giudizio le figlie di Parte_1 Controparte_3 quest'ultimo, e al fine di sentirle condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., al CP_2 CP_1 risarcimento dei danni, quantificati in € 211.241,22 o nella diversa misura ritenuta di giustizia (di cui €
158.292,25 per quelli non patrimoniali ed € 52.948,97 per quelli patrimoniali), lamentando di essere stata vittima di una vera e propria persecuzione giudiziaria ad opera delle figlie del marito, causa poi di un grave disturbo depressivo e ansioso.
1.1 Si sono tempestivamente costituite in giudizio e chiedendo il rigetto della CP_2 CP_1 domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, contestando l'an della pretesa risarcitoria e comunque l'assenza di un nesso causale tra le azioni giudiziarie asseritamente persecutorie e i danni patiti dall'attrice.
1.2 La causa, rigettate le istanze istruttorie con ordinanza del 21.11.2024, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. La domanda dell'attrice non può essere accolta, non potendosi ravvisare nelle condotte delle convenute quell'abuso dello strumento processuale e quella persecuzione invocati dall'attrice.
Questi in sintesi i fatti.
In data 8.8.2018 le convenute hanno sporto denuncia-querela nei confronti dell'attrice per condotte integranti il reato di cui all'art. 643 c.p. (circonvenzione d'incapace), lamentando, dopo l'inizio della relazione con il radicale mutamento di vita del padre, il suo isolamento da parenti e Parte_1 amici, l'interruzione dei controlli medici per le sue problematiche di depressione e il compimento di atti dispositivi del patrimonio potenzialmente pregiudizievoli (doc. 3 conv.).
Pendente il suddetto procedimento, in data 14.5.2019 le convenute hanno presentato ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del padre (doc. 5 conv.).
Il 4.7.2019, su richiesta del P.M., è stato archiviato il procedimento penale: le indagini hanno dato atto che non erano emersi “atti comportanti effetti giuridici dannosi per la p.o.”, che non si erano “registrati spostamenti di denaro in favore dell'indagata […] né spostamenti patrimoniali” e che , Controparte_3
5 pur manifestando delle dimenticanze e imprecisioni, “non risultava versare nelle condizioni rilevanti ex art. 643 c.p.” (doc. 2 att.).
Il 16.7.2019, invece, il Giudice Tutelare ha accolto il ricorso per ADS nominando, quale amministratore di sostegno, l'avv. Marco Tonello, dando atto che “dalla documentazione medica prodotta e dall'esame diretto si desume in modo evidente che la stessa [persona beneficiaria] a causa di infermità psico-fisiche necessita di essere sostituita nel compimento di determinati atti” (doc. 3 att.).
ha proposto reclamo dinnanzi alla Corte d'Appello di Venezia (doc. 4 att.). Controparte_3
In tale sede è stata disposta ctu, le cui conclusioni sono state: “L'esame psichico diretto, ed accurato, non ha consentito di rilevare disturbi formali dei processi ideativi, né del corso del pensiero, né delle senso- percezioni, né sintomi di altro rango che possano, comunque, compromettere le funzioni dell'Io. Il periziando ha, anzi, dimostrato di saper valutare e scegliere motivatamente quale direzione imprimere alla propria esistenza, con consapevolezza anche dei limiti che l'età anagrafica comincia a comportare, di conservare il bagagliaio di conoscenze e di esperienze che gli hanno consentito di realizzare una vita di imprenditore di successo, non si vede quindi alcuna ragione, in quanto connessa con rilievi di ordine psicopatologico per suggerire provvedimenti limitativi della espressione delle sue decisioni e delle sue volontà” (doc. 5 att.).
Il 28.09.2020 la Corte ha quindi revocato l'amministrazione di sostegno (doc. 6 att.).
A tali vicende processuali è seguito un momento di distensione tra le parti, determinato dalla reciproca volontà di rinsaldare i legami familiari e consacrato nelle lettere di scuse e di intenti di cui ai docc. 9 e
10 di parte convenuta.
I rapporti però si sono nuovamente incrinati.
Il 14.12.2021 le convenute, venute a conoscenza casualmente del matrimonio del padre con l'attrice, celebrato senza parenti né amici, hanno depositato una seconda denuncia-querela nei confronti dell'attrice per i reati di cui agli artt. 558 bis, 572 e 643 c.p., imputandole una condotta vessatoria, denigratoria e manipolativa tesa, approfittando dell'instabilità emotiva di , a Controparte_3
condizionarne le scelte (doc. 6 conv.).
È stata quindi disposta in sede penale una ctu (doc. 7 att.) che ha così concluso: “Sulla scorta delle indagini svolte è possibile asserire che il Sig. presenta una condizione di infermità mentale CP_3
6 attuale, corrispondente ad un disturbo neurocognitivo maggiore a genesi vascolare, assente, tuttavia, all'epoca in cui conosceva ed instaurava la relazione affettiva con la Sig.ra per tale motivo non Pt_1
sostanziandosi condizioni di infermità o deficienza psichica valide ai fini della valutazione di consulenza
(e ai sensi dell'art. 643 c.p.), essendosi il rapporto creato in un frangente storico in cui i soggetti si incontravano in una dimensione sufficientemente paritetica, manutenutasi tale per oltre due anni dall'inizio della vita intima. Il medesimo soggetto, poi, pur incontrando un significativo detrimento cognitivo, manteneva residuali aree cognitive e volitive tali da conservarlo a sufficienza da una condizione di vulnerabilità, inferiorità psichica o necessità, rilevante ai sensi dell'art. 588 bis, co.2, c.p.”.
Sulla base di dette risultanze il P.M. ha, da un lato, depositato il 31.8.2022 ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, deducendo che si trovava attualmente “nell'impossibilità Controparte_3
di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona ed alla gestione dei propri interessi in quanto affetto dalle seguenti patologie: demenza di grado medio – grave, con severo decadimento cognitivo, mnesico e grave scadimento delle facoltà di analisi, giudizio, critica, previsione delle conseguenze dei propri atti, autodeterminazione e capacità esecutive. Inoltre, il beneficiando risulta gravemente suggestibile per patologia e circonvenibile” (doc. 8 conv.) e, dall'altro, chiesto il 7.11.2022
l'archiviazione del procedimento penale (doc. 8 att.).
Il procedimento penale è stato archiviato, a seguito dell'opposizione delle convenute, con decreto del
29.03.2023 del GIP (doc. 9 att.).
Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno è stato rigettato dal Giudice Tutelare il 9.2.2023
“a fronte della documentazione medica non univoca, dell'esame del beneficiando che ha espresso con lucidità la propria contrarietà, delle condizioni di vita e della presenza di familiare accudente, dell'assenza allo stato di indici di possibile pregiudizio per i suoi interessi” (doc. 10 att.).
2.1 Sulla base delle vicende sopra riportate l'attrice ha quindi promosso l'odierno giudizio, deducendo come l'accanimento giudiziario delle figlie, oltre ad aver pregiudicato in maniera definitiva i rapporti interfamiliari, abbia ingenerato in lei un grave disturbo ansioso-depressivo.
Ha dedotto altresì di essere stata pedinata e seguita nei suoi spostamenti e registrata nelle conversazioni avute con il marito e le figlie di questi.
Lamenta, quindi, un abuso del processo e invoca una ipotesi di stalking giudiziario.
7 Le convenute si difendono sostenendo di aver agito esclusivamente per tutelare e proteggere il padre, evidenziando come le archiviazioni siano intervenute solo all'esito di complesse attività d'indagine, a dimostrazione della non manifesta infondatezza delle denunce e contestando qualsiasi intento persecutorio nei confronti dell'attrice.
Premesso che ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice civile è tenuto ad accertare
“incidenter tantum” l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, con onere probatorio interamente in capo a parte attrice (cfr. Cass. n. 17490 del 2012; Cass. n. 18972 del 2005), lo stalking giudiziario si configura quando un soggetto pone in essere una condotta persecutoria reiterata nei confronti di un altro, integrando tutti gli elementi dell'art. 612 bis, utilizzando strumenti giudiziari per un fine diverso rispetto alla situazione giuridica che gli stessi sono volti a tutelare (c.d. abuso del processo).
Rispetto alla fattispecie dell'illecito civilistico dell'abuso del processo – che si sostanzia nell'“iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile”, deviandone lo scopo da quello che le è proprio per fini diversi e ulteriori –, lo stalking giudiziario, integrante una fattispecie penale, richiede, quale elemento costitutivo, che le azioni giudiziarie reiterate cagionino nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva e una alterazione delle proprie abitudini di vita.
La fattispecie delittuosa ha, quindi, carattere complesso, essendone elementi costitutivi fatti già costituenti autonomi reati - quali le minacce o le molestie rivolte alla persona offesa - e un quid pluris costituito dall'evento da esse generato (lo stato di paura o ansia, o il timore di un male per sé o altri soggetti tipizzati, la necessità di cambiare abitudini di vita).
L'abuso del processo dunque, in questo caso, integra il mezzo tramite cui si realizza la condotta persecutoria tipica dello stalking.
2.2 Ciò premesso, difettano nel caso in esame sia l'elemento oggettivo, sia l'elemento soggettivo del reato.
Quanto all'elemento oggettivo, il numero limitato di iniziative giudiziarie (due) rivolte contro l'attrice, la distanza temporale intercorrente tra le stesse (2018 e 2021) e il fatto che queste non possano
8 considerarsi del tutto pretestuose escludono la configurabilità della condotta persecutoria di cui all'art. 612 bis c.p..
La prima denuncia-querela, infatti, ha trovato un certo riscontro nelle sommarie informazioni assunte nell'agosto del 2018 da diverse persone, legate a vario titolo alla famiglia , che si sono dimostrate CP_3
tutte preoccupate per il repentino cambiamento dello stile di vita del sig. e lo hanno attribuito CP_3
al condizionamento proveniente da evidentemente condividendo le impressioni delle Parte_1
figlie.
Ad avvalorare le tesi delle non manifesta infondatezza delle tesi delle figlie vi è anche la nomina dell'amministratore di sostegno del luglio 2019.
La successiva revoca è stata disposta solo dopo l'espletamento di ctu, a dimostrazione di una condizione quantomeno dubbia.
Anche la seconda denuncia, di tre anni successiva alla prima, è stata avvalorata dalle sommarie informazioni, assunte nel dicembre 2021, ove diversi soggetti vicini a hanno dato Controparte_3
contezza di una situazione di disagio fisico e mentale e di sudditanza dello stesso nei confronti dell'attrice.
In occasione della seconda denuncia, poi, il PM ha ritenuto altresì necessario disporre una ctu medica e sussistenti altresì i presupposti per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno, riscontrando quindi quantomeno una situazione di fragilità di . Controparte_3
La presentazione di due mere denunce a distanza di tre anni l'una dall'altra in un contesto di effettivo mutamento delle abitudini di vita del padre e di un progressivo decadimento cognitivo non paiono qualificabili in termini di molestie.
Né l'attrice ha fornito prova delle altre condotte attribuite alle convenute, quali pedinamenti nei suoi spostamenti e auto che la seguivano.
Quanto al profilo soggettivo, è necessario il dolo generico, che si caratterizza per la volontà di porre in essere condotte di minaccia e molestia “con la consapevolezza dell'idoneità delle medesime a produrre nella vittima un grave e perdurante stato di turbamento emotivo” (cfr. Cass. Pen. n. 20993 del 2013).
In questa specifica ipotesi di atti persecutori occorre dunque che l'agente abbia agito, non già con la finalità di esercitare un preteso diritto, bensì al solo fine di procurare nocumento alla persona offesa e,
9 quindi, che vi sia la consapevolezza dei riflessi della propria condotta sulla vita del soggetto destinatario di siffatte iniziative.
Il semplice esito negativo delle iniziative giudiziarie non può ritenersi di per sé indicativo della volontà delle convenute di ledere e danneggiare l'attrice.
E' necessario che la reiterazione delle iniziative giudiziarie sia stata del tutto strumentale e avente una sola finalità persecutoria.
In assenza di tale specifica condizione, il ripetuto ricorso agli strumenti giudiziari deve ritenersi legittimo esercizio del diritto di tutelare i propri interessi, a fronte di situazioni che sono - o che appaiono - effettivamente illegittime.
Nel caso in esame lo scopo precipuo delle convenute non appare essere stato quello di nuocere all'attrice, bensì quello di tutelare, innanzi a una forte fragilità emotiva e a un acclarato decadimento cognitivo, la persona di e il suo patrimonio. Controparte_3
2.3 Inconferenti invece, rispetto all'invocato stalking giudiziario, i due procedimenti per la nomina di amministratore di sostegno e ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, la procedura per la nomina di amministrazione di sostegno è una misura di volontaria giurisdizione tesa a proteggere – e non a danneggiare – il soggetto a favore del quale è richiesta e a tutelarne gli interessi personali e patrimoniali e riguardava la persona di e non Controparte_3 dell'attrice.
Stante la finalità di protezione della misura, è chiaro quindi che dall'accoglimento del ricorso non sarebbe in ogni caso potuto scaturire alcun tipo di nocumento nei confronti del beneficiando, né tantomeno dell'attrice.
I ricorsi del 14.5.2019 e del 31.8.2022 non possono quindi certamente essere ascritti nel novero delle azioni giudiziarie integranti molestie ai danni dell'attrice.
In secondo luogo, non può non tenersi conto del fatto che il primo ricorso è stato accolto dal Giudice
Tutelare, mentre il secondo è stato richiesto dal Pubblico Ministero e non dalle convenute , che CP_3
si sono limitate ad aderire a tale richiesta.
10 Il fatto che il Giudice Tutelare di Padova abbia in primo grado accolto il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno dimostra, come già rilevato, come la richiesta delle convenute non fosse peregrina e potesse apparire anzi prima facie fondata.
Il fatto poi che il ricorso del 31.08.2022 sia stato promosso dallo stesso che ha chiesto Parte_3
l'archiviazione del procedimento penale scaturito dalla seconda denuncia-querela parimenti dimostra come l'esigenza della nomina di un amministratore di sostegno, esterno al nucleo familiare, apparisse necessaria anche a un soggetto terzo e tecnicamente qualificato rispetto alle parti in causa (ritenendo, sulla base della CTU dallo stesso richiesta, “il beneficiando gravemente suggestibile per patologia e circonvenibile”); il rigetto poi della misura è stato motivato non tanto dall'assenza di una condizione di fragilità, bensì dalla sufficiente protezione assicurata dalla coniuge.
I due ricorsi, pertanto, confermano, nel loro articolato iter, la complessità della situazione e la varietà di valutazioni possibili.
3. Dal quadro complessivo emerge quindi certamente una situazione di contrarietà delle figlie alla relazione di con il padre, che tuttavia non integra gli elementi costitutivi della fattispecie Parte_1
dello stalking giudiziario.
Tutte le azioni giudiziali delle figlie paiono infatti – direttamente nel caso del ricorso e della costituzione ad adiuvandum nelle procedure per la nomina di ADS e mediatamente per quanto concerne le due denunce-querele – esclusivamente rivolte alla protezione del padre e del di lui patrimonio.
Non sussistendo dunque né l'elemento oggettivo né l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 612 bis c.p. mancano i presupposti per il riconoscimento dell'illecito civile e, di conseguenza, la domanda risarcitoria va respinta.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice; sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ex art. 5 co. 1 D.M. 55/2014, in conformità alla nota depositata, che include la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M., in considerazione dell'utilizzo di collegamenti ipertestuali che hanno facilitato la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea.
Condanna a rimborsare a e le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_2 CP_1
euro 14.648,40 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 22 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 731/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ELENA DALLA Parte_1 C.F._1
COSTA e LUISA IPPOLITA GHEDINI
ATTRICE
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), difese dall'avv. FRANCO BORDIGNON C.F._3
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Parte_1
Nel merito:
Voglia il Tribunale di Padova accertare e dichiarare la responsabilità delle signore e CP_1
nella causazione dei danni tutti patiti dalla signora e, per l'effetto, Controparte_2 Parte_1
1 condannare le Convenute in solido fra loro al risarcimento ai sensi degli articoli 2043 e 2059 c.c. in favore dell'Attrice del danno che si quantifica provvisoriamente in € 158.292,25 o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU medico legale, e/o che sarà ritenuta di giustizia e/o liquidata in via equitativa;
oltre al risarcimento delle spese sostenute per € 52.948,97 (di cui mediche per € 6.872,01; legali e di CTP per l'assistenza tecnica nelle cause arbitrariamente instaurate dalle odierne Convenute per € 33.876,96; C.T.P. per € 12.200,00);
In ogni caso, spese di lite rifuse.
In via istruttoria:
Si chiede C.T.U. medico-legale diretta ad accertare, previo esame degli atti e dei documenti di causa, nonché acquisizione di ogni informazione e/o documentazione ritenuta necessaria e/o utile, anche presso terzi soggetti il danno subito dalla signora in conseguenza delle azioni giudiziarie Parte_1
arbitrariamente poste in essere dalle Convenute signore e nei confronti della CP_1 Controparte_2
medesima e del marito , il danno alla salute, la durata e la misura percentuale della Controparte_3
inabilità temporanea biologica, la misura percentuale della invalidità permanente biologica, e la sua incidenza sulle attività quotidiane, con personalizzazione del danno in relazione alla componente dinamico-relazionale e al pregiudizio da sofferenza morale e psicologica;
la congruità e la necessità delle spese mediche e delle spese legali e di CTP per la difesa tecnica sostenute dall'Attrice e documentate.
E AR IO: Ema_1
Nel merito: rigettarsi ogni domanda attorea svolta nei confronti delle deducenti convenute in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria: si chiede prova per interpello e testi sulle seguenti circostante:
1) Vero che prima di iniziare la convivenza con a gennaio 2018 Parte_1 Controparte_3
organizzava cene a casa sua con amici e familiari.
2 2) Vero che prima di iniziare la convivenza con a gennaio 2018 era Parte_1 Controparte_3
abitualmente circondato da familiari, professionisti e collaboratori che da numerosi anni lo consigliavano e lo assistevano nella gestione del proprio patrimonio.
3) Vero che da gennaio 2018 ossia dall'inizio della convivenza con ha Parte_2
interrotto i rapporti con familiari, amici e collaboratori che prima frequentava quotidianamente.
4) Vero che dopo l'inizio della convivenza con da gennaio 2018 ha Parte_1 Controparte_3
sostituito le serrature per accedere alla villa di Vigonza ed ha variato le combinazioni abbinate ai telecomandi per l'apertura a distanza dei cancelli.
5) Vero che dopo l'inizio della convivenza con da gennaio 2018 ha Parte_1 Controparte_3
cambiato il proprio numero di cellulare senza comunicare il nuovo.
6) Vero che dopo l'inizio della convivenza con da gennaio 2018, una volta su due il Parte_1
cellulare di squillava a vuoto e quando questi rispondeva si sentiva la presenza di Controparte_3 [...]
che gli suggeriva cosa dire. Pt_1
7) Vero che dopo la morte di , avvenuta a giugno 2015, è entrato in uno Persona_1 Controparte_3
stato depressivo grave tale da rendere necessario dapprima un ricovero presso la Casa di Cura Parco dei
Tigli di Teolo dove rimase dal 17.2.2017 sino al 17.3.2017 e una volta dimesso è stato sottoposto a cura farmacologica e costante controllo ambulatoriale.
8) Vero che successivamente all'inizio della convivenza con da gennaio 2018 Parte_1 CP_3
ha interrotto e/o modificato la cura farmacologica intrapresa dopo la scomparsa del fratello nel
[...]
2015.
9) Vero che la relazione tra e è iniziata dopo che questi aveva definito Parte_1 Controparte_3 la cessione della sua partecipazione azionaria in Maschio Gaspardo S.p.A. per l'importo di oltre quattordici milioni di euro (cfr. doc. 02) mentre lei era ancora sposata con un amico di . Controparte_3
10) Vero che una volta incassata la somma per la cessione della sua partecipazione azionaria in Maschio
Gaspardo S.p.A. ha fatto consegnare tutta la documentazione bancaria riguardante il Controparte_3
pagamento ricevuto a dicendo ai professionisti che si erano da sempre occupati della sua Parte_1
situazione patrimoniale che se ne sarebbe occupata lei ed ha interrotto ogni contatto con figlie e parenti.
3 11) Vero che dopo le iniziative giudiziarie intraprese e chiuse nel 2020, e CP_1 CP_2
si sono riconciliate con il padre ed anche con con l'impegno reciproco di far
[...] Parte_1
ritornare la normalità in famiglia riprendendo e favorendo i rapporti (doc. 09 e doc. 10).
12) Vero che e a dicembre 2021 hanno incontrato casualmente il padre CP_1 Controparte_2
il quale ha loro comunicato che a distanza di pochi giorni si sarebbe sposato con e che Parte_1
lo faceva per paura di stare solo.
13) Vero che nell'occasione di cui al capitolo precedente ha riferito alle figlie che tutti Controparte_3
lo avevano abbandonato e nessuno si era fatto più sentire.
14) Vero che al matrimonio di e hanno partecipato solo persone vicine Controparte_3 Parte_1
a quest'ultima.
15) Vero che ha detto che voleva nascondere il fatto che si sarebbero Controparte_3 Parte_1
sposati.
Si indicano quali testi di NO al Tagliamento, di GO Testimone_1 Testimone_2
(PD), di RZ (PD), di CO (PD), di RO Testimone_3 Tes_4 Tes_5
(PD), di CO (PD) e di GO (PD). Testimone_6 Tes_7
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. moglie in seconde nozze di , ha convenuto in giudizio le figlie di Parte_1 Controparte_3 quest'ultimo, e al fine di sentirle condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., al CP_2 CP_1 risarcimento dei danni, quantificati in € 211.241,22 o nella diversa misura ritenuta di giustizia (di cui €
158.292,25 per quelli non patrimoniali ed € 52.948,97 per quelli patrimoniali), lamentando di essere stata vittima di una vera e propria persecuzione giudiziaria ad opera delle figlie del marito, causa poi di un grave disturbo depressivo e ansioso.
1.1 Si sono tempestivamente costituite in giudizio e chiedendo il rigetto della CP_2 CP_1 domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, contestando l'an della pretesa risarcitoria e comunque l'assenza di un nesso causale tra le azioni giudiziarie asseritamente persecutorie e i danni patiti dall'attrice.
1.2 La causa, rigettate le istanze istruttorie con ordinanza del 21.11.2024, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. La domanda dell'attrice non può essere accolta, non potendosi ravvisare nelle condotte delle convenute quell'abuso dello strumento processuale e quella persecuzione invocati dall'attrice.
Questi in sintesi i fatti.
In data 8.8.2018 le convenute hanno sporto denuncia-querela nei confronti dell'attrice per condotte integranti il reato di cui all'art. 643 c.p. (circonvenzione d'incapace), lamentando, dopo l'inizio della relazione con il radicale mutamento di vita del padre, il suo isolamento da parenti e Parte_1 amici, l'interruzione dei controlli medici per le sue problematiche di depressione e il compimento di atti dispositivi del patrimonio potenzialmente pregiudizievoli (doc. 3 conv.).
Pendente il suddetto procedimento, in data 14.5.2019 le convenute hanno presentato ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del padre (doc. 5 conv.).
Il 4.7.2019, su richiesta del P.M., è stato archiviato il procedimento penale: le indagini hanno dato atto che non erano emersi “atti comportanti effetti giuridici dannosi per la p.o.”, che non si erano “registrati spostamenti di denaro in favore dell'indagata […] né spostamenti patrimoniali” e che , Controparte_3
5 pur manifestando delle dimenticanze e imprecisioni, “non risultava versare nelle condizioni rilevanti ex art. 643 c.p.” (doc. 2 att.).
Il 16.7.2019, invece, il Giudice Tutelare ha accolto il ricorso per ADS nominando, quale amministratore di sostegno, l'avv. Marco Tonello, dando atto che “dalla documentazione medica prodotta e dall'esame diretto si desume in modo evidente che la stessa [persona beneficiaria] a causa di infermità psico-fisiche necessita di essere sostituita nel compimento di determinati atti” (doc. 3 att.).
ha proposto reclamo dinnanzi alla Corte d'Appello di Venezia (doc. 4 att.). Controparte_3
In tale sede è stata disposta ctu, le cui conclusioni sono state: “L'esame psichico diretto, ed accurato, non ha consentito di rilevare disturbi formali dei processi ideativi, né del corso del pensiero, né delle senso- percezioni, né sintomi di altro rango che possano, comunque, compromettere le funzioni dell'Io. Il periziando ha, anzi, dimostrato di saper valutare e scegliere motivatamente quale direzione imprimere alla propria esistenza, con consapevolezza anche dei limiti che l'età anagrafica comincia a comportare, di conservare il bagagliaio di conoscenze e di esperienze che gli hanno consentito di realizzare una vita di imprenditore di successo, non si vede quindi alcuna ragione, in quanto connessa con rilievi di ordine psicopatologico per suggerire provvedimenti limitativi della espressione delle sue decisioni e delle sue volontà” (doc. 5 att.).
Il 28.09.2020 la Corte ha quindi revocato l'amministrazione di sostegno (doc. 6 att.).
A tali vicende processuali è seguito un momento di distensione tra le parti, determinato dalla reciproca volontà di rinsaldare i legami familiari e consacrato nelle lettere di scuse e di intenti di cui ai docc. 9 e
10 di parte convenuta.
I rapporti però si sono nuovamente incrinati.
Il 14.12.2021 le convenute, venute a conoscenza casualmente del matrimonio del padre con l'attrice, celebrato senza parenti né amici, hanno depositato una seconda denuncia-querela nei confronti dell'attrice per i reati di cui agli artt. 558 bis, 572 e 643 c.p., imputandole una condotta vessatoria, denigratoria e manipolativa tesa, approfittando dell'instabilità emotiva di , a Controparte_3
condizionarne le scelte (doc. 6 conv.).
È stata quindi disposta in sede penale una ctu (doc. 7 att.) che ha così concluso: “Sulla scorta delle indagini svolte è possibile asserire che il Sig. presenta una condizione di infermità mentale CP_3
6 attuale, corrispondente ad un disturbo neurocognitivo maggiore a genesi vascolare, assente, tuttavia, all'epoca in cui conosceva ed instaurava la relazione affettiva con la Sig.ra per tale motivo non Pt_1
sostanziandosi condizioni di infermità o deficienza psichica valide ai fini della valutazione di consulenza
(e ai sensi dell'art. 643 c.p.), essendosi il rapporto creato in un frangente storico in cui i soggetti si incontravano in una dimensione sufficientemente paritetica, manutenutasi tale per oltre due anni dall'inizio della vita intima. Il medesimo soggetto, poi, pur incontrando un significativo detrimento cognitivo, manteneva residuali aree cognitive e volitive tali da conservarlo a sufficienza da una condizione di vulnerabilità, inferiorità psichica o necessità, rilevante ai sensi dell'art. 588 bis, co.2, c.p.”.
Sulla base di dette risultanze il P.M. ha, da un lato, depositato il 31.8.2022 ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, deducendo che si trovava attualmente “nell'impossibilità Controparte_3
di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona ed alla gestione dei propri interessi in quanto affetto dalle seguenti patologie: demenza di grado medio – grave, con severo decadimento cognitivo, mnesico e grave scadimento delle facoltà di analisi, giudizio, critica, previsione delle conseguenze dei propri atti, autodeterminazione e capacità esecutive. Inoltre, il beneficiando risulta gravemente suggestibile per patologia e circonvenibile” (doc. 8 conv.) e, dall'altro, chiesto il 7.11.2022
l'archiviazione del procedimento penale (doc. 8 att.).
Il procedimento penale è stato archiviato, a seguito dell'opposizione delle convenute, con decreto del
29.03.2023 del GIP (doc. 9 att.).
Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno è stato rigettato dal Giudice Tutelare il 9.2.2023
“a fronte della documentazione medica non univoca, dell'esame del beneficiando che ha espresso con lucidità la propria contrarietà, delle condizioni di vita e della presenza di familiare accudente, dell'assenza allo stato di indici di possibile pregiudizio per i suoi interessi” (doc. 10 att.).
2.1 Sulla base delle vicende sopra riportate l'attrice ha quindi promosso l'odierno giudizio, deducendo come l'accanimento giudiziario delle figlie, oltre ad aver pregiudicato in maniera definitiva i rapporti interfamiliari, abbia ingenerato in lei un grave disturbo ansioso-depressivo.
Ha dedotto altresì di essere stata pedinata e seguita nei suoi spostamenti e registrata nelle conversazioni avute con il marito e le figlie di questi.
Lamenta, quindi, un abuso del processo e invoca una ipotesi di stalking giudiziario.
7 Le convenute si difendono sostenendo di aver agito esclusivamente per tutelare e proteggere il padre, evidenziando come le archiviazioni siano intervenute solo all'esito di complesse attività d'indagine, a dimostrazione della non manifesta infondatezza delle denunce e contestando qualsiasi intento persecutorio nei confronti dell'attrice.
Premesso che ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice civile è tenuto ad accertare
“incidenter tantum” l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, con onere probatorio interamente in capo a parte attrice (cfr. Cass. n. 17490 del 2012; Cass. n. 18972 del 2005), lo stalking giudiziario si configura quando un soggetto pone in essere una condotta persecutoria reiterata nei confronti di un altro, integrando tutti gli elementi dell'art. 612 bis, utilizzando strumenti giudiziari per un fine diverso rispetto alla situazione giuridica che gli stessi sono volti a tutelare (c.d. abuso del processo).
Rispetto alla fattispecie dell'illecito civilistico dell'abuso del processo – che si sostanzia nell'“iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile”, deviandone lo scopo da quello che le è proprio per fini diversi e ulteriori –, lo stalking giudiziario, integrante una fattispecie penale, richiede, quale elemento costitutivo, che le azioni giudiziarie reiterate cagionino nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva e una alterazione delle proprie abitudini di vita.
La fattispecie delittuosa ha, quindi, carattere complesso, essendone elementi costitutivi fatti già costituenti autonomi reati - quali le minacce o le molestie rivolte alla persona offesa - e un quid pluris costituito dall'evento da esse generato (lo stato di paura o ansia, o il timore di un male per sé o altri soggetti tipizzati, la necessità di cambiare abitudini di vita).
L'abuso del processo dunque, in questo caso, integra il mezzo tramite cui si realizza la condotta persecutoria tipica dello stalking.
2.2 Ciò premesso, difettano nel caso in esame sia l'elemento oggettivo, sia l'elemento soggettivo del reato.
Quanto all'elemento oggettivo, il numero limitato di iniziative giudiziarie (due) rivolte contro l'attrice, la distanza temporale intercorrente tra le stesse (2018 e 2021) e il fatto che queste non possano
8 considerarsi del tutto pretestuose escludono la configurabilità della condotta persecutoria di cui all'art. 612 bis c.p..
La prima denuncia-querela, infatti, ha trovato un certo riscontro nelle sommarie informazioni assunte nell'agosto del 2018 da diverse persone, legate a vario titolo alla famiglia , che si sono dimostrate CP_3
tutte preoccupate per il repentino cambiamento dello stile di vita del sig. e lo hanno attribuito CP_3
al condizionamento proveniente da evidentemente condividendo le impressioni delle Parte_1
figlie.
Ad avvalorare le tesi delle non manifesta infondatezza delle tesi delle figlie vi è anche la nomina dell'amministratore di sostegno del luglio 2019.
La successiva revoca è stata disposta solo dopo l'espletamento di ctu, a dimostrazione di una condizione quantomeno dubbia.
Anche la seconda denuncia, di tre anni successiva alla prima, è stata avvalorata dalle sommarie informazioni, assunte nel dicembre 2021, ove diversi soggetti vicini a hanno dato Controparte_3
contezza di una situazione di disagio fisico e mentale e di sudditanza dello stesso nei confronti dell'attrice.
In occasione della seconda denuncia, poi, il PM ha ritenuto altresì necessario disporre una ctu medica e sussistenti altresì i presupposti per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno, riscontrando quindi quantomeno una situazione di fragilità di . Controparte_3
La presentazione di due mere denunce a distanza di tre anni l'una dall'altra in un contesto di effettivo mutamento delle abitudini di vita del padre e di un progressivo decadimento cognitivo non paiono qualificabili in termini di molestie.
Né l'attrice ha fornito prova delle altre condotte attribuite alle convenute, quali pedinamenti nei suoi spostamenti e auto che la seguivano.
Quanto al profilo soggettivo, è necessario il dolo generico, che si caratterizza per la volontà di porre in essere condotte di minaccia e molestia “con la consapevolezza dell'idoneità delle medesime a produrre nella vittima un grave e perdurante stato di turbamento emotivo” (cfr. Cass. Pen. n. 20993 del 2013).
In questa specifica ipotesi di atti persecutori occorre dunque che l'agente abbia agito, non già con la finalità di esercitare un preteso diritto, bensì al solo fine di procurare nocumento alla persona offesa e,
9 quindi, che vi sia la consapevolezza dei riflessi della propria condotta sulla vita del soggetto destinatario di siffatte iniziative.
Il semplice esito negativo delle iniziative giudiziarie non può ritenersi di per sé indicativo della volontà delle convenute di ledere e danneggiare l'attrice.
E' necessario che la reiterazione delle iniziative giudiziarie sia stata del tutto strumentale e avente una sola finalità persecutoria.
In assenza di tale specifica condizione, il ripetuto ricorso agli strumenti giudiziari deve ritenersi legittimo esercizio del diritto di tutelare i propri interessi, a fronte di situazioni che sono - o che appaiono - effettivamente illegittime.
Nel caso in esame lo scopo precipuo delle convenute non appare essere stato quello di nuocere all'attrice, bensì quello di tutelare, innanzi a una forte fragilità emotiva e a un acclarato decadimento cognitivo, la persona di e il suo patrimonio. Controparte_3
2.3 Inconferenti invece, rispetto all'invocato stalking giudiziario, i due procedimenti per la nomina di amministratore di sostegno e ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, la procedura per la nomina di amministrazione di sostegno è una misura di volontaria giurisdizione tesa a proteggere – e non a danneggiare – il soggetto a favore del quale è richiesta e a tutelarne gli interessi personali e patrimoniali e riguardava la persona di e non Controparte_3 dell'attrice.
Stante la finalità di protezione della misura, è chiaro quindi che dall'accoglimento del ricorso non sarebbe in ogni caso potuto scaturire alcun tipo di nocumento nei confronti del beneficiando, né tantomeno dell'attrice.
I ricorsi del 14.5.2019 e del 31.8.2022 non possono quindi certamente essere ascritti nel novero delle azioni giudiziarie integranti molestie ai danni dell'attrice.
In secondo luogo, non può non tenersi conto del fatto che il primo ricorso è stato accolto dal Giudice
Tutelare, mentre il secondo è stato richiesto dal Pubblico Ministero e non dalle convenute , che CP_3
si sono limitate ad aderire a tale richiesta.
10 Il fatto che il Giudice Tutelare di Padova abbia in primo grado accolto il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno dimostra, come già rilevato, come la richiesta delle convenute non fosse peregrina e potesse apparire anzi prima facie fondata.
Il fatto poi che il ricorso del 31.08.2022 sia stato promosso dallo stesso che ha chiesto Parte_3
l'archiviazione del procedimento penale scaturito dalla seconda denuncia-querela parimenti dimostra come l'esigenza della nomina di un amministratore di sostegno, esterno al nucleo familiare, apparisse necessaria anche a un soggetto terzo e tecnicamente qualificato rispetto alle parti in causa (ritenendo, sulla base della CTU dallo stesso richiesta, “il beneficiando gravemente suggestibile per patologia e circonvenibile”); il rigetto poi della misura è stato motivato non tanto dall'assenza di una condizione di fragilità, bensì dalla sufficiente protezione assicurata dalla coniuge.
I due ricorsi, pertanto, confermano, nel loro articolato iter, la complessità della situazione e la varietà di valutazioni possibili.
3. Dal quadro complessivo emerge quindi certamente una situazione di contrarietà delle figlie alla relazione di con il padre, che tuttavia non integra gli elementi costitutivi della fattispecie Parte_1
dello stalking giudiziario.
Tutte le azioni giudiziali delle figlie paiono infatti – direttamente nel caso del ricorso e della costituzione ad adiuvandum nelle procedure per la nomina di ADS e mediatamente per quanto concerne le due denunce-querele – esclusivamente rivolte alla protezione del padre e del di lui patrimonio.
Non sussistendo dunque né l'elemento oggettivo né l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 612 bis c.p. mancano i presupposti per il riconoscimento dell'illecito civile e, di conseguenza, la domanda risarcitoria va respinta.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice; sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ex art. 5 co. 1 D.M. 55/2014, in conformità alla nota depositata, che include la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M., in considerazione dell'utilizzo di collegamenti ipertestuali che hanno facilitato la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea.
Condanna a rimborsare a e le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_2 CP_1
euro 14.648,40 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 22 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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