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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/10/2025, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2206/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento da transazione e promessa di pagamento TRA
Parte_1
(già ),
[...] Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Musu, come da procura in atti;
OPPONENTE E e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Luciano Persico, come da procura in atti;
OPPOSTI NONCHE' rappresentato e difeso dagli avv.ti Teresa D'Auria e Controparte_3
Rosaria Violante, come da procura in atti;
CHIAMATO IN CAUSA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione dell'1.10.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'
[...]
ex faceva Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1846/2016, ad essa notificato 05/01/2017 da e per il pagamento della soma di euro Controparte_1 Controparte_2
44.434,65 oltre accessori, a titolo di indennità di esproprio per i fondi di loro proprietà riportati in catasto del Comune di al foglio 3 p.lle nn. 1542, CP_3
1543, 773. L'opponente deduceva a motivo la propria carenza di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 legittimazione passiva, avendo essa agito solamente in nome e per conto del soggetto espropriante a cui favore era sato pronunciato il Controparte_3 provvedimento ablatorio e nel cui territorio ricadevano i fondi ablati. Allegava che essa , società mista di trasformazione urbana, Parte_2 era stata infatti incaricata dai Comuni di S. Egidio del Monte Albino e CP_3
San Marzano sul Sarno dell'attuazione e della gestione del Piano di Insediamenti Produttivi (P.I.P.) Comprensoriale denominato “Taurana”, giusta convenzione stipulata in data 21.02.2006, rep. n. 861. In particolare l'art.
3.1 della suddetta convenzione stabiliva che “Al fine dell'attuazione del P.I.P. individuato nel precedente art. 2, con la stipula del presento atto i Comuni stipulanti consentono ed si obbliga, come previsto Parte_2 dall'art. 120, comma 2 del D.Lg. 18 agosto 2000 n. 267, ad acquisire in proprietà in nome e per conto dei Comuni medesimi, per le rispettive parti del territorio, le aree costituenti il P.I.P. in oggetto” ; l'art.
3.6 prevedeva poi, in maniera ancora più puntuale, che “ Con la stipula della presente convenzione i Comuni stipulanti delegano espressamente all'espropriazione delle
[...]
la quale ha il compito di eseguire tutte le attività Parte_3 amministrative e tecniche necessarie”. pertanto, quale soggetto Parte_2 delegato aveva provveduto ad espropriare in nome e per conto dei rispettivi comuni i terreni occorrenti alla realizzazione dell'area industriale comprensoriale “Taurana”, tra i quali i fondi distinti in catasto del Comune di al foglio 3 la p.lla n. 1542 dell'estensione catastale di mq. 880, oggetto CP_3 di esproprio per mq. 150, la p.lla n. 1543, dell'estensione catastale di mq. 72, oggetto di esproprio per mq. 18 e la p.lla n. 773, dell'estensione catastale di mq. 761, oggetto di esproprio per mq. 645, per una superficie complessiva espropriata di mq. 813 , in ditta Tortora Carmine – Ferraioli Maria. L'indennità di espropriazione accettata dagli espropriati e Controparte_1
andava quindi corrisposta esclusivamente dal Controparte_2 CP_3
soggetto che, nel procedimento ablatorio, risultava beneficiario
[...] dell'espropriazione. A nulla rilevava, quindi, che gli atti ablati fossero stati delegati dall'amministrazione espropriante ai medesimi soggetti incaricati della realizzazione dell'opera pubblica. Per tali motivi conveniva i giudizio gli opposti e nonché il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata di condannare il al pagamento dell'indennità in Controparte_3 favore degli opposti espropriati o comunque a manlevare essa opponente per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore degli opposti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 Costituitisi in giudizio, e , chiedevano il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'opposizione. Si costituiva in giudizio pure il il quale evidenziava Controparte_3 che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti sono esclusivamente l'opponente, che assume la posizione di attore ma è convenuto in senso sostanziale, e l'opposto, che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale. L'opponente ben può chiamare in causa un terzo, essendo appunto convenuto in senso sostanziale, ma ciò tramite apposita autorizzazione richiesta al giudice nell'atto di citazione in opposizione. Eccepiva pertanto l'inammissibilità della chiamata in causa e il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che gli opposti avevano sottoscritto atto di transazione con il con cui veniva Controparte_3 proposto ed accettato il pagamento della somma di euro 53.500,00 a saldo e stralcio. Infatti, con determine dirigenziali nn. 229 del 25/03/2021 e 311 dell'11/05/2021 veniva disposta la liquidazione in favore di Controparte_1
e delle somme dovute per un importo complessivo di euro Controparte_2
55.081,74. Concludeva quindi per dichiararsi cessata la materia del contendere e si riservava di agire con separato giudizio nei confronti della
Parte_1 al fine della regolamentazione dei rapporti tra le parti come da accordi di programma e convenzioni stipulate. Chiedeva la condanna alle spese di giudizio dell' anche con condanna per lite temeraria. Pt_1
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra gli opposti e il atteso che gli opposti espropriati hanno accettato Controparte_3 transattivamente la somma di euro 53.500,00 a saldo e stralcio dell'espropriazione subita, come risulta dalle determine dirigenziali n. 229 del 25/03/2021 e n. 311 dell'11/05/2021, con le quali fu disposta la liquidazione in favore di e delle somme dovute per un Controparte_1 Controparte_2 importo complessivo di euro 55.081,74. L'Agenzia opponente – nel prendere atto dell'intervenuta transazione – ha dedotto di avere, tuttavia, interesse alla declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva e ciò, a maggior ragione, alla luce della riserva di azione di regresso relativamente agli importi pagati in via transattiva, avanzata dal nella propria comparsa di costituzione. Controparte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 Invero, effettivamente il titolare del lato passivo del rapporto espropriativo, in quanto tale obbligato al pagamento dell'indennità a favore dei proprietari espropriati, è unicamente il soggetto espropriante a cui favore è pronunciato il provvedimento ablatorio (cfr. Cass. 17679/2010; 111768/2010; 880/2004;821/2004). Tale principio trova applicazione anche qualora alla realizzazione dell'opera pubblica concorrono più enti. In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Nocera Inferiore con le sentenze n. 673/2015; 665/2015; 205/2015;1387/2015; 1388/2015 e n. 646/2016, seguendo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, secondo cui la legittimazione passiva nei giudizi di opposizione alla stima e di determinazione delle indennità spetta al soggetto beneficiario dell'esproprio, obbligato al pagamento delle indennità, mentre l'autorità delegata investita del potere di emettere il decreto di esproprio rimane del tutto estraneo alla rapporto sostanziale espropriativo, a meno che non si sia obbligata direttamente a tale corresponsione con autonomi contratti intercorsi con gli espropriatti. La Corte di Appello di Salerno, II Sez.Civ., con sentenza n.1300/2019, resa nel procedimento tra la “Agenza per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a.” (ex ) ed un Parte_2 altro soggetto espropriato, ha affermato la carenza della legittimazione passiva sostanziale della parte attrice odierna opponente per essere estranea al rapporto espropriativo. Nel presente giudizio, tale obbligazione diretta dell' non risulta provata dagli opposti. In particolare è stato deciso Pt_1 che “ in tema di legittimazione passiva nelle controversie concernenti l'indennità di espropriazione, ove vi sia stata delega al compimento, oltre che dei lavori, degli atti procedimentali, parte del rapporto espropriativo è il soggetto a vantaggio del quale viene pronunciato il relativo decreto e non l'autorità o l'ente muniti del potere di emanare gli atti della procedura ablatoria, atteso che i predetti giudizi hanno ad oggetto esclusivamente il rapporto sostanziale patrimoniale tra l'espropriato e il beneficiario del provvedimento ablatorio (cfr., ex plurimis, Cass. 11 ottobre 1999, n. 1137; Cass. 16 gennaio 2004, n. 539; Cass. 14 maggio 2010, n. 11768). Per cui, quando gli atti espropriativi sono delegati ad un soggetto pubblico o privato, incaricato di espletare il procedimento ablativo in nome e per conto dell'ente beneficiario dell'espropriazione, quest'ultimo resta l'unico obbligato a corrisponderne l'indennità, giacché, l'attività dei delegati, esaurendosi nel compimento, in rappresentanza e nell'interesse del delegante, degli atti necessari ad ottenere il trasferimento coattivo del compendio immobiliare, resta pur sempre riferibile all'ente stesso (cfr., ex plurimis, Cass. 18 gennaio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 2000, n. 467; cfr. Cass. 8 maggio 2001, n. 6367; Cass. 6 giugno 2003, n. 9097). Analogamente, il Tribunale di Nocera Inferiore, da ultimo con sentenza 275/2025, dott.ssa Esposito, ha affermato che “In definitiva, parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità nei confronti del proprietario espropriato e, come tale, legittimato passivo nei giudizi previsti dall'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 327/2001 è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di esproprio, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, nella quale deve parimenti aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione (mentre i rapporti interni tra i vari enti rilevano soltanto per l'eventuale rivalsa dell'uno verso l'altro), salvo che, dal decreto stesso, non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna (delegazione intersoggettiva, affidamento in proprio, concessione traslativa e simili) siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed addossati i relativi oneri (cfr., ex plurimis, Cass. 25 luglio 1997, n. 6959; Cass. 2 dicembre 2011, n. 25862; Cass. 19 luglio 2012, n. 12541; Cass. 20 maggio 2016, n. 10530). Cosa che non è avvenuta nel caso di specie, non essendo, tra il e l' CP_3 Parte_4 intercorso un accordo a rilevanza esterna, in forza del quale l'ente locale abbia trasferito la procedura espropriativa ad un soggetto delegato. Il decreto ingiuntivo va quindi revocato per carenza di prova della legittimazione passiva dell'opponente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra l'opponente e gli opposti e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.00o,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale. Sussistono evidenti giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra il e le restanti parti. Controparte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 2) Dichiara cessata la materia del contendere tra gli opposti, l'opponente chiamante in causa e il Controparte_3
3) Condanna gli opposti al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
4) Compensa le spese di giudizio tra le altre parti. Così deciso in data 2.10.2025
Il Giudice
dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
Parte_1
(già ),
[...] Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Musu, come da procura in atti;
OPPONENTE E e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Luciano Persico, come da procura in atti;
OPPOSTI NONCHE' rappresentato e difeso dagli avv.ti Teresa D'Auria e Controparte_3
Rosaria Violante, come da procura in atti;
CHIAMATO IN CAUSA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione dell'1.10.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'
[...]
ex faceva Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1846/2016, ad essa notificato 05/01/2017 da e per il pagamento della soma di euro Controparte_1 Controparte_2
44.434,65 oltre accessori, a titolo di indennità di esproprio per i fondi di loro proprietà riportati in catasto del Comune di al foglio 3 p.lle nn. 1542, CP_3
1543, 773. L'opponente deduceva a motivo la propria carenza di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 legittimazione passiva, avendo essa agito solamente in nome e per conto del soggetto espropriante a cui favore era sato pronunciato il Controparte_3 provvedimento ablatorio e nel cui territorio ricadevano i fondi ablati. Allegava che essa , società mista di trasformazione urbana, Parte_2 era stata infatti incaricata dai Comuni di S. Egidio del Monte Albino e CP_3
San Marzano sul Sarno dell'attuazione e della gestione del Piano di Insediamenti Produttivi (P.I.P.) Comprensoriale denominato “Taurana”, giusta convenzione stipulata in data 21.02.2006, rep. n. 861. In particolare l'art.
3.1 della suddetta convenzione stabiliva che “Al fine dell'attuazione del P.I.P. individuato nel precedente art. 2, con la stipula del presento atto i Comuni stipulanti consentono ed si obbliga, come previsto Parte_2 dall'art. 120, comma 2 del D.Lg. 18 agosto 2000 n. 267, ad acquisire in proprietà in nome e per conto dei Comuni medesimi, per le rispettive parti del territorio, le aree costituenti il P.I.P. in oggetto” ; l'art.
3.6 prevedeva poi, in maniera ancora più puntuale, che “ Con la stipula della presente convenzione i Comuni stipulanti delegano espressamente all'espropriazione delle
[...]
la quale ha il compito di eseguire tutte le attività Parte_3 amministrative e tecniche necessarie”. pertanto, quale soggetto Parte_2 delegato aveva provveduto ad espropriare in nome e per conto dei rispettivi comuni i terreni occorrenti alla realizzazione dell'area industriale comprensoriale “Taurana”, tra i quali i fondi distinti in catasto del Comune di al foglio 3 la p.lla n. 1542 dell'estensione catastale di mq. 880, oggetto CP_3 di esproprio per mq. 150, la p.lla n. 1543, dell'estensione catastale di mq. 72, oggetto di esproprio per mq. 18 e la p.lla n. 773, dell'estensione catastale di mq. 761, oggetto di esproprio per mq. 645, per una superficie complessiva espropriata di mq. 813 , in ditta Tortora Carmine – Ferraioli Maria. L'indennità di espropriazione accettata dagli espropriati e Controparte_1
andava quindi corrisposta esclusivamente dal Controparte_2 CP_3
soggetto che, nel procedimento ablatorio, risultava beneficiario
[...] dell'espropriazione. A nulla rilevava, quindi, che gli atti ablati fossero stati delegati dall'amministrazione espropriante ai medesimi soggetti incaricati della realizzazione dell'opera pubblica. Per tali motivi conveniva i giudizio gli opposti e nonché il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata di condannare il al pagamento dell'indennità in Controparte_3 favore degli opposti espropriati o comunque a manlevare essa opponente per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore degli opposti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 Costituitisi in giudizio, e , chiedevano il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'opposizione. Si costituiva in giudizio pure il il quale evidenziava Controparte_3 che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti sono esclusivamente l'opponente, che assume la posizione di attore ma è convenuto in senso sostanziale, e l'opposto, che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale. L'opponente ben può chiamare in causa un terzo, essendo appunto convenuto in senso sostanziale, ma ciò tramite apposita autorizzazione richiesta al giudice nell'atto di citazione in opposizione. Eccepiva pertanto l'inammissibilità della chiamata in causa e il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che gli opposti avevano sottoscritto atto di transazione con il con cui veniva Controparte_3 proposto ed accettato il pagamento della somma di euro 53.500,00 a saldo e stralcio. Infatti, con determine dirigenziali nn. 229 del 25/03/2021 e 311 dell'11/05/2021 veniva disposta la liquidazione in favore di Controparte_1
e delle somme dovute per un importo complessivo di euro Controparte_2
55.081,74. Concludeva quindi per dichiararsi cessata la materia del contendere e si riservava di agire con separato giudizio nei confronti della
Parte_1 al fine della regolamentazione dei rapporti tra le parti come da accordi di programma e convenzioni stipulate. Chiedeva la condanna alle spese di giudizio dell' anche con condanna per lite temeraria. Pt_1
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra gli opposti e il atteso che gli opposti espropriati hanno accettato Controparte_3 transattivamente la somma di euro 53.500,00 a saldo e stralcio dell'espropriazione subita, come risulta dalle determine dirigenziali n. 229 del 25/03/2021 e n. 311 dell'11/05/2021, con le quali fu disposta la liquidazione in favore di e delle somme dovute per un Controparte_1 Controparte_2 importo complessivo di euro 55.081,74. L'Agenzia opponente – nel prendere atto dell'intervenuta transazione – ha dedotto di avere, tuttavia, interesse alla declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva e ciò, a maggior ragione, alla luce della riserva di azione di regresso relativamente agli importi pagati in via transattiva, avanzata dal nella propria comparsa di costituzione. Controparte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 Invero, effettivamente il titolare del lato passivo del rapporto espropriativo, in quanto tale obbligato al pagamento dell'indennità a favore dei proprietari espropriati, è unicamente il soggetto espropriante a cui favore è pronunciato il provvedimento ablatorio (cfr. Cass. 17679/2010; 111768/2010; 880/2004;821/2004). Tale principio trova applicazione anche qualora alla realizzazione dell'opera pubblica concorrono più enti. In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Nocera Inferiore con le sentenze n. 673/2015; 665/2015; 205/2015;1387/2015; 1388/2015 e n. 646/2016, seguendo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, secondo cui la legittimazione passiva nei giudizi di opposizione alla stima e di determinazione delle indennità spetta al soggetto beneficiario dell'esproprio, obbligato al pagamento delle indennità, mentre l'autorità delegata investita del potere di emettere il decreto di esproprio rimane del tutto estraneo alla rapporto sostanziale espropriativo, a meno che non si sia obbligata direttamente a tale corresponsione con autonomi contratti intercorsi con gli espropriatti. La Corte di Appello di Salerno, II Sez.Civ., con sentenza n.1300/2019, resa nel procedimento tra la “Agenza per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a.” (ex ) ed un Parte_2 altro soggetto espropriato, ha affermato la carenza della legittimazione passiva sostanziale della parte attrice odierna opponente per essere estranea al rapporto espropriativo. Nel presente giudizio, tale obbligazione diretta dell' non risulta provata dagli opposti. In particolare è stato deciso Pt_1 che “ in tema di legittimazione passiva nelle controversie concernenti l'indennità di espropriazione, ove vi sia stata delega al compimento, oltre che dei lavori, degli atti procedimentali, parte del rapporto espropriativo è il soggetto a vantaggio del quale viene pronunciato il relativo decreto e non l'autorità o l'ente muniti del potere di emanare gli atti della procedura ablatoria, atteso che i predetti giudizi hanno ad oggetto esclusivamente il rapporto sostanziale patrimoniale tra l'espropriato e il beneficiario del provvedimento ablatorio (cfr., ex plurimis, Cass. 11 ottobre 1999, n. 1137; Cass. 16 gennaio 2004, n. 539; Cass. 14 maggio 2010, n. 11768). Per cui, quando gli atti espropriativi sono delegati ad un soggetto pubblico o privato, incaricato di espletare il procedimento ablativo in nome e per conto dell'ente beneficiario dell'espropriazione, quest'ultimo resta l'unico obbligato a corrisponderne l'indennità, giacché, l'attività dei delegati, esaurendosi nel compimento, in rappresentanza e nell'interesse del delegante, degli atti necessari ad ottenere il trasferimento coattivo del compendio immobiliare, resta pur sempre riferibile all'ente stesso (cfr., ex plurimis, Cass. 18 gennaio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 2000, n. 467; cfr. Cass. 8 maggio 2001, n. 6367; Cass. 6 giugno 2003, n. 9097). Analogamente, il Tribunale di Nocera Inferiore, da ultimo con sentenza 275/2025, dott.ssa Esposito, ha affermato che “In definitiva, parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità nei confronti del proprietario espropriato e, come tale, legittimato passivo nei giudizi previsti dall'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 327/2001 è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di esproprio, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, nella quale deve parimenti aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione (mentre i rapporti interni tra i vari enti rilevano soltanto per l'eventuale rivalsa dell'uno verso l'altro), salvo che, dal decreto stesso, non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna (delegazione intersoggettiva, affidamento in proprio, concessione traslativa e simili) siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed addossati i relativi oneri (cfr., ex plurimis, Cass. 25 luglio 1997, n. 6959; Cass. 2 dicembre 2011, n. 25862; Cass. 19 luglio 2012, n. 12541; Cass. 20 maggio 2016, n. 10530). Cosa che non è avvenuta nel caso di specie, non essendo, tra il e l' CP_3 Parte_4 intercorso un accordo a rilevanza esterna, in forza del quale l'ente locale abbia trasferito la procedura espropriativa ad un soggetto delegato. Il decreto ingiuntivo va quindi revocato per carenza di prova della legittimazione passiva dell'opponente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra l'opponente e gli opposti e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.00o,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale. Sussistono evidenti giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra il e le restanti parti. Controparte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 2) Dichiara cessata la materia del contendere tra gli opposti, l'opponente chiamante in causa e il Controparte_3
3) Condanna gli opposti al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
4) Compensa le spese di giudizio tra le altre parti. Così deciso in data 2.10.2025
Il Giudice
dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6