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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 10/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di CE sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei
Magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.351 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 13.09.2024
TRA
(C.F. ) e (P.IVA , in persona Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Carlo Stasi e dall'Avv. Vincenzo Ciardo
ATTORI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Oronzo Controparte_1 C.F._2
Valentino Maggiulli
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
( ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
E
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t. CP_3 P.IVA_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
a seguito di atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., depositato in data 31.10.2023; vista la cassazione della sentenza n. 271/2020 della Corte di Appello di CE, depositata in data 05.03.2020, in forza dell'ordinanza n.18355/2023 della Corte di Cassazione depositata il 27.06.2023
* * * *
Conclusioni delle parti attrici in riassunzione: “Accertare e dichiarare che la transazione non novativa del 31/10/2018, conclusa da e con la debitrice e con il fideiussore Parte_1 Parte_2 CP_3 CP_2
non ha pregiudicato la facoltà del fideiussore di poter agire nei confronti della
[...] Controparte_1 CP_3 ovvero dell'altro fideiussore per il regresso delle somme eventualmente pagate come garante nei limiti di Controparte_2 euro 1.500.000,00, in q l'art.1304 c.c., la transazione del 31/10/2018 non produce effetto nei confronti dello stesso e perché alla fattispecie in esame non sono applicabili gli artt.1938 e 1956 c.c., Controparte_1 giacché la fideiussione non è stata prestata da per un'obbligazione futura e limitando, Controparte_1 comunque, l'indagine della presente fase rescissoria alla sola penale da ritardo;
accertare e dichiarare che, per effetto della sottoscrizione, tra e , da una parte, e Parte_1 CP_4 CP_3 dall'altra, della transazione 31/10/2018 non si è verificata alcuna liberazione del garante Controparte_2 [...] 956 c.c.; rigettare le azioni, censure ed impugnazioni proposte da della s CP_1 Controparte_1 nr.3893/2016 del 15/9/2026 del Tribunale di CE e successivamente della Corte di Appello di CE n.271/2020;con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente”
Conclusioni della parte convenuta in riassunzione costituita: “Accertare e dichiarare la liberazione del sig. ai sensi dell'art.1956 c.c. previo accertamento della concessione, con la scrittura del Controparte_1 31/10/2018, di da parte di e senza l'autorizzazione del CP_3 Parte_1 Parte_2 predetto e nella consapevolezza dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale;
per CP_1 l'effetto r tutte le domande proposte dagli attori in riassunzione nell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio nonché, ove occorra, tutte quelle proposte nei precedenti gradi;
c) condannare e in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al ristoro delle spese e dei compensi dei primi tre gradi del procediment pr di rinvio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore di spese e compensi relativi alle fasi di trattazione e decisionale del secondo grado, al giudizio di legittimità e al presente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO stipulava con la con scrittura privata del 21.04.2005, un contratto Parte_1 CP_3 preliminare di permuta di cosa presente con cosa futura, obbligandosi a cedere un suolo edificatorio, di sua proprietà, sito nel Comune di Cavallino alla Via Caprarica, di circa mq. 33.730, alla predetta società, la quale si obbligava a realizzare e quindi trasferire (liberi da pesi e vincoli) alla o a persona da T_ questa nominata, il 19% del volume realizzabile, costituito da appartamenti, locali commerciali, box e depositi, da specificarsi con successivo negozio giuridico, nonché a realizzare tutte le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
nella richiamata scrittura privata si dava, altresì, atto che la prestava fideiussione assicurativa di €500.000,00 con polizza assicurativa, mentre i signori CP_3
e (soci della società, ed il secondo anche suo legale rappresentante all'epoca della CP_2 CP_1 stipula), prestavano fideiussione personale, sino alla concorrenza di €1.500,000,00 a favore di T_
, a garanzia dell'adempimento esatto di tutte le obbligazioni previste nel contratto. Sempre nel
[...] medesimo atto, si stabilivano penali a carico della ossia il pagamento di somme di danaro CP_3 per ogni mese di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni future previste a suo carico, sottoposte a precisi termini di scadenza.
Con successiva scrittura privata del 20.04.2006, denominata “scrittura privata di individuazione degli appartamenti e modalità di esecuzione del contratto di permuta di suolo con appartamenti dal costruire del 21.04.2005, le parti individuavano gli immobili a costruirsi, che sarebbero stati ceduti alla a persona da T_ nominare (precisamente 14 appartamenti e 14 box auto, oltre pertinenze, da realizzarsi sulla p.lla 1574, lotto 2; 7 appartamenti e relativi piani interrati, da realizzarsi sulla p.lla 1582, lotto 4; 5 appartamenti e relativi piani interrati, da realizzarsi sulla p.lla 1586, lotto 8). Le parti disponevano altresì che la permuta del suolo con gli immobili a costruirsi si sarebbe realizzata con atti affetti da simulazione relativa, ed in particolare la permuta del suolo avveniva con atto pubblico di trasferimento del suolo in favore della a fronte di un prezzo mai versato (atto che veniva stipulato in pari data, ossia in data CP_5
20.4.2006, dinanzi al notaio ), mentre in relazione agli immobili a costruirsi, da Persona_1 permutarsi, le parti stipulavano dei contratti preliminari di compravendita, dissimulanti un contratto preliminare di permuta. Nella richiamata scrittura del 20.4.2006, si ribadivano le garanzie rilasciate dalla e dai soci, nonché i termini di realizzazione degli immobili riportati nella scrittura del 20.5.2005 e CP_5 le penali ivi stabilite.
I termini di realizzazione degli immobili non venivano rispettati dalla sicché la CP_5 T_ conveniva in giudizio, con atto di citazione del 19.11.2009, dinanzi al Tribunale di CE, la CP_3
e chiedendo emettersi sentenza dichiarativa di trasferimento
[...] Controparte_2 Controparte_1 degli immobili di cui al contratto di permuta del 21.04.2005 e della successiva scrittura privata del
20.04.2006, nonché la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni cagionatele, da quantificarsi sulla base delle penali di cui al richiamato contratto;
in data 07.02.2010, la T_ depositava, inoltre, ricorso per sequestro conservativo, che veniva accolto dal collegio, a seguito di reclamo, con provvedimento autorizzativo della misura cautelare fino a concorrenza della somma di
€1.750.000,00. Nelle more del giudizio, in data 03.03.2010, veniva stipulata tra la lo e la T_ CP_2 una scrittura privata con la quale le parti, convenendo sul valore non novativo rispetto al CP_3 contratto di permuta del 2005, davano atto che: 1)la aveva parzialmente adempiuto alle CP_3 obbligazioni di cui all'atto di permuta e si dichiarava disponibile a stipulare il trasferimento degli immobili già realizzati;
2) nella medesima data (03.03.2010) sarebbe stata stipulato l'atto di trasferimento formale, in favore di o della società (persona giuridica indicata dalla creditrice), di Parte_1 Parte_2
n.7 appartamenti e pertinenze nonché di n.14 appartamenti e relativi box, seppur costruiti al rustico;
3) per la consegna degli altri immobili, veniva stabiliti i termini essenziali e finali del 31.03.2011 e del
31.12.2012, stabilendo gli importi delle eventuali penali (di importo minore rispetto alle originarie) per ogni mese di ritardi;
4) in virtù dell'accordo, rinunciava alla domanda giudiziale avente ad Parte_1 oggetto il trasferimento delle unità immobiliari, e si impegnava a rinunciare alla domanda risarcitoria solo in costanza di puntuale adempimento dell'obbligazione da parte dei debitori.
Nell'istaurato procedimento dinanzi al Tribunale si costituivano, quindi, la ed il sig. CP_3
deducendo la cessata materia del contendere per l'intervenuto trasferimento con Controparte_2 atto pubblico di gran parte delle unità immobiliari ultimate, per effetto della scrittura privata del
30.03.2010; chiedevano il rigetto della domanda risarcitoria;
si costituiva, altresì, e, Controparte_1 rilevando di non aver preso parte alla scrittura privata del 03.03.2010, chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
sosteneva, ancora, che in qualità di fideiussore, egli fosse stato liberato dalla propria obbligazione fideiussoria per aver il creditore concesso al debitore ulteriore credito senza il suo consenso, pur consapevole delle sue difficoltà economiche.
Stante il perdurante inadempimento della e , introducevano CP_3 Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di CE altro giudizio (distinto al N.6608/2010 R.G.) nei confronti della CP_3
perché fosse accertata la simulazione (relativa) dell'atto di compravendita e del preliminare di
[...] compravendita del 20.4.2006 e dell'atto di compravendita del 03.03.2010; il giudizio veniva riunito a quello precedentemente instaurato.
All'udienza del 12.04.2012, la chiedeva accogliersi, in sostituzione della domanda di T_ adempimento in forma specifica ex art.2932 c.c. formulata nell'atto di citazione, la domanda di condanna dei convenuti a “risarcire i danni cagionati alle deducenti a seguito di mancato e/o non corretto adempimento dei contratti di cui sopra (…) quanto per la mancata ultimazione, con le caratteristiche convenute degli immobili consegnati ma non ultimati, quanto per la liberazione degli immobili consegnati ultimati, ma gravati da ipoteche”. La causa veniva istruita con l'acquisizione di c.t.u. tecnica, volta a quantificare le opere ancora a realizzarsi (sia con riferimento al completamento degli immobili già costruiti, sia con riferimento a quelli ancora da iniziare).
Con Sentenza n.3896/2016 il Tribunale di CE, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava: la simulazione relativa del contratto di compravendita del 20.04.2006 e dell'atto di vendita del 03.03.2010; la validità ed efficacia del trasferimento in capo alla degli immobili di cui ai T_ dissimulati contratti, per effetto del sottostante contratto di permuta, con condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno, in favore di quest'ultima, quantificato nella somma €1.182.075,00
(pari al costo delle attività edilizie non ancora realizzate), nonché nella somma di €574.832,10, necessaria per la cancellazione delle ipoteche, nonché nella ulteriore somma di €948.833,00 a titolo di penale, con condanna dei convenuti al pagamento, altresì, degli oneri fiscali connessi ai contratti di permuta conclusi, delle spese di C.T.U. e delle spese di lite, liquidate in euro 42.000,00 oltre accessori di legge.
* * * * *
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduttivo del procedimento di gravame distinto al n.1638/2016 R.G. della Corte di Appello di CE, impugnava la prefata Controparte_2 sentenza, invocandone la nullità per:
- error in iudicando, avendo il Giudice a quo ritenuta ammissibile la domanda risarcitoria per equivalente avanzata dalla qualificandola quale alternativa all'azione di adempimento;
T_
- error in iudicando, avendo il Giudice a quo errato nel non considerare che la scrittura privata del
03.03.2010 non avesse portata novativa rispetto agli accordi precedenti, sul presupposto che i termini di operatività fossero diversi da quelli pattuiti con il contratto di permuta del 2005 e con la scrittura privata di individuazione degli immobili del 2006;
- error in iudicando, non avendo il Giudice a quo rilevato la nullità della fideiussione del 21.04.2005 e di quella del 20.04.2006, per manifesta indeterminatezza della obbligazione garantita;
- error in iudicando, avendo il Giudice a quo omesso di dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola di rinuncia ai termini ed alle condizioni di cui agli artt.1956 e 1957 c.c., con conseguente intervenuta liberazione del fideiussore o con limitazione della fideiussione medesima;
- error in iudicando, avendo il Giudice a quo errato nella quantificazione del danno asseritamente patito dalla aderendo alle risultanze della CTU. T_
Rilevava, infine, l'errore del Tribunale per aver omesso di ridurre la clausola penale, in ragione della quasi totalità di adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale e per aver calcolato gli importi dovuti a titolo di penale, in difetto di esplicita domanda da parte della e/o T_ della Pt_2
Insisteva, quindi, per la riforma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della statuizione T_ impugnata.
La sentenza veniva impugnata, altresì, dal in proprio e quale Amministratore Unico CP_1 della (procedimento n.1640/2016 R.G. della Corte di Appello di CE, riunito a quello CP_3 instaurato precedentemente), con censure di analogo tenore a quelle proposte dalla CP_2
Nelle more del procedimento di gravame, la estingueva la parte di debito (per euro CP_3
574.832,10) garantita dalle ipoteche sugli immobili trasferiti alla e la in virtù della Parte_2 T_ sentenza di primo grado e dell'atto di precetto per residui euro 2.182.353,30 (a tanto ammontava il debito, dopo la avvenuta liberazione degli immobili dalle ipoteche) intraprendeva procedure esecutive sia nei confronti dello (proc. n. 902/2017 r.g.e. dinanzi al Tribunale di CE), sia nei CP_2 confronti del proc. n. 296 r.s.e. innanzi al Tribunale di CE). CP_1
In data 24.11.2017 il cessava dalla carica di legale rappresentante della ed CP_1 CP_5 allo stesso succedeva il socio di maggioranza CP_2
In data 31.10.2018 la , quale fideiussore, e la Parte_1 CP_3 Controparte_2 formalizzavano una scrittura privata, con la quale: Parte_2
- la la acconsentivano acché, i soli debitori solidali e T_ Parte_2 CP_3 CP_2 potessero estinguere entro 24 mesi dalla stipula della scrittura privata gli obblighi statuiti dalla sentenza n.3893/2016 emessa dal Tribunale di CE, senza che ciò costituisse novazione del titolo, sospendendo nel frattempo ogni azione esecutiva intrapresa nei confronti di e e proseguendo CP_3 CP_2 solo quelle nei confronti di CP_1
- la e il fideiussore si dichiaravano debitori solidali della residua CP_3 Controparte_2 somma di €2.281.353,30, avendo, la già estinto quella parte di debito, quantificato nella CP_3 prefata sentenza in €574.832,10, consistente nella cancellazione delle ipoteche gravanti sugli immobili già trasferiti e dichiaravano, altresì, di rinunciare al giudizio n.1638/2016 R.G. della Corte d'Appello di CE;
- e dichiaravano di accettare tali rinunce e tutte le parti convenivano sia di T_ Pt_2 compensare le spese del solo giudizio di appello avviato dalla e da sia che gli atti di CP_5 CP_2 rinuncia sarebbero stati depositati dal difensore della società e di nei CP_3 Controparte_2 fascicoli telematici innanzi alla Corte di Appello e al Tribunale di CE o, in difetto, o T_ Pt_2 avrebbero depositato la presente scrittura innanzi alla Corte di Appello di CE e al Tribunale di CE, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna solidale delle parti appellanti;
- la e quindi, si impegnavano a estinguere l'obbligazione di pagamento della CP_3 CP_2 residua somma di euro 2.281.353,30, (ossia il pagamento di euro 1.182.075,00 liquidato dalla sentenza di primo grado a titolo di somme necessarie per la ultimazione degli immobili già realizzati e la realizzazione di quelli non ancora realizzati, nonché le somme liquidate a titolo di spese processuali, di c.t.u. e di oneri fiscali per le permute realizzate, nonché il pagamento di euro
948.833,00, liquidato dalla sentenza a titolo di penale) per entro 23 mesi dalla sottoscrizione dell'atto, ed in particolare, nei seguenti termini, da ritenersi essenziali, e nei seguenti modi:
1) con il pagamento: di euro 70.000,00 (nonché dei compensi professionali maturati dai professionisti nominati nell'ambito delle procedure esecutive intraprese nei confronti di CP_2 alla data di stipula della scrittura;
di euro 60.000,00 al 31.3.2019, di euro 60.000,00 al 31.10.2019 e di ulteriori 60.000,00 al 31.3.2020 (punti 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. della scrittura);;
2) con la realizzazione, in sostituzione del pagamento della somma di euro 778,305,22, delle opere, secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel contratto di appalto, nel disciplinare tecnico e nel Per computo metrico redatto dall'art. AR , nominato c.t.u. nel giudizio di primo grado (punto 7.5 della scrittura);
3) con la consegna da parte della società entro 23 mesi dalla sottoscrizione della scrittura, CP_3 di tre immobili, con box garage, intestati a tale società (esistenti sul lotto 2, in catasto al foglio 9 p.lla
1574), da completarsi e rifinirsi, con spese a carico dei debitori e dotati di impianti, e da trasferirsi alla società liberi da pesi e vincoli, con spese notarili e fiscali, sempre a carico dei debitori Parte_2
(punto 7.6. della scrittura);
4) con il pagamento di euro 923.048,08 (la somma dovuta a titolo di penale) entro 23 mesi dalla sottoscrizione della scrittura (punto 7.7. della scrittura)
Le parti stabilivano altresì che il puntuale adempimento degli impegni assunti dal punto 7.1. al punto 7.6., avrebbe consentito ai soli debitori e di rateizzare il pagamento della CP_3 CP_2 somma di cui al punto 7.7. per ulteriori 24 mesi, previa riassunzione delle procedure esecutive e rinvio delle medesime (punto 8 della scrittura) ed, inoltre, stabilivano che nelle ipotesi in cui i debitori solidali non avessero rispettato i termini di cui alla scrittura e al collegato contratto CP_3 CP_2 di appalto, le opere eseguite ai sensi del punto 7.5. non avrebbero dato diritto ad alcuna parziale compensazione, ma sarebbero state trattenute a titolo di penale (punto 15 della scrittura)..
Versata nel giudizio di appello la richiamata scrittura privata del 31.10.2018, Controparte_1 precisava le proprie conclusioni, richiamando quelle contenute nell'atto di appello ed insistendo nelle stesse, anche alla luce della predetta scrittura, evidenziando come sia in relazione a quella del 3.3.2010 come in relazione alla successiva del 31.10.2018, dovesse essere ritenuta la portata novativa delle predette scritture private rispetto alle obbligazioni statuite dalla sentenza di primo grado, nonché la liberazione da ogni obbligazione di garanzia del medesimo, in quanto non partecipe e comunque non consenziente ad entrambi gli accordi, con i quali i creditori avevano concesso ulteriore credito a CP_5
nonostante la consapevolezza dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali della stessa.
[...]
Con sentenza n.271/2020 del 05.03.2020 la Corte d'Appello di CE, preso atto del deposito della scrittura privata, della rinuncia agli atti dell'appello da parte della e di e della CP_5 CP_2 relativa accettazione da parte della e della dichiarava cessata materia del T_ Parte_2 contendere tra le predette parti;
accoglieva solo parzialmente l'appello incidentale proposto da
[...]
, riducendo la condanna di pagamento dello stesso, in qualità di fideiussore, come portata dalla CP_1 sentenza di primo grado, nei limiti dell'importo di €1.500.000,00, confermando nel resto la sentenza di primo grado, non rilevando alcuna ulteriore concessione di credito alla per effetto della scrittura CP_5 del 3.3.2010,. da parte dei creditori;
compensava tra nella misura di un CP_1 T_ Parte_2 terzo, le spese di lite del gravame, ponendo i restanti due terzi, liquidati in €18.000,00, a carico di
CP_1
* * * * *
Con ricorso del 09.12.2020, impugnava per cassazione (introducendo il Controparte_1 procedimento distinto al n.18355/2023 R.G.) la richiamata sentenza n.271/2020 emessa dalla Corte
d'Appello di CE, proponendo tre motivi di gravame (omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di contraddittorio;
omessa pronuncia sul correlato motivo di gravame;
difetto assoluto di motivazione sul medesimo), tutti incentrati sulla mancata valutazione da parte della Corte territoriale della effettiva portata novativa ed anche liberatoria per il ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1956 c.c., CP_1 della scrittura privata del 31.10.2018, nonostante la predetta scrittura privata fosse stata prodotta nel giudizio di secondo grado, fosse stata oggetto di discussione tra le parti, ne fosse stata eccepita in sede di p.c. (cfr. foglio di p.c. allegato al fascicolo telematico, punti 2 e 3 delle conclusioni) la portata novativa nonché la portata liberatoria nei confronti del i sensi dell'art. 1956 c.c., senza alcun CP_1 cenno né disamina del documento nella motivazione della sentenza.
Chiedeva, quindi, la cassazione del provvedimento, con adozione degli opportuni provvedimenti.
Si costituivano, per resistere al ricorso, che chiedevano il rigetto del ricorso. T_ CP_4
Con Ordinanza n.18355/2023 la Terza Sezione Civile del Supremo Collegio accoglieva il ricorso, cassava la decisione impugnata e rinviava, anche per la liquidazione delle spese processuali, alla Corte
d'Appello di CE, sezione distaccata di Taranto, ritenendo che “il ricorso merita accoglimento, avendo omesso la Corte d'appello di verificare se la transazione del 31 ottobre 2018 avesse esposto la al rischio di dover CP_3 pagare a titolo di penale una somma ingente, pregiudicando la facoltà del di poter agire nei confronti della CP_1 CP_3 per il regresso delle somme eventualmente pagate come garante”.
[...]
Precisava il Supremo Collegio che sebbene l'esposizione debitoria del non subiva CP_1 formalmente alcuna modificazione per effetto della transazione del 31.10.2018, perché la garanzia fideiussoria era limitata all'importo di €1.500.000,00, in virtù del parziale accoglimento dell'appello incidentale da parte della Corte d'Appello di CE, ciò non era sufficiente ad escludere il rischio che in concreto la transazione del 31 ottobre 2018 abbia determinato la concessione di nuovo credito, ai sensi dell'art.1956 cod.civ., alla debitrice principale, atteso che la nozione di "far credito", cui si richiama l'art.1956 c.c., "non è limitata a specifiche, date forme di finanziamento (...), ma si estende a tutte le ipotesi in cui il creditore garantito dalla fideiussione venga ad aumentare l'esposizione di rischio corrente del debitore (Cass. n.27932 del 2018) da cui derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio cui è esposto il garante di non poter più utilmente rivalersi sul debitore di quanto eventualmente abbia dovuto corrispondere al creditore (Cass. 31/10/2018, n. 27932; Cass. 27/10/2010, n. 21730).
* * * * *
Con atto di citazione in riassunzione riassumeva il giudizio, dinanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Taranto, rassegnando le conclusioni come innanzi indicate ed in particolare, chiedendo alla
Corte di accertare e dichiarare che la transazione del 31.10.2018 non avesse pregiudicato la facoltà del di poter agire nei confronti della ovvero dell'altro fideiussore per il CP_1 CP_3 CP_2 regresso delle somme eventualmente corrisposte, nonché di accertare che per effetto della richiamata scrittura privata del 31.10.2018 non si fosse verificata la liberazione di dall'obbligazione CP_1 fideiussoria.
In particolare, l'attrice in riassunzione, reitererava le difese svolte nei giudizi precedenti, ribadendo che la fideiussione originariamente prestata dal con la sottoscrizione della scrittura CP_1 del 21.4.2005, non era da considerarsi una fideiussione a garanzia di adempimento di un obbligazione futura, e, pertanto non si applicava l'art. 1956 c.c.; inoltre, anche a voler ammettere tale natura e quindi l'applicabilità dell' art. 1956 c.c. alla garanzia prestata dal non ricorrevano i presupposti della CP_1 fattispecie invocata, ossia 1) la concessione di nuovo credito;
2) l'aggravamento delle condizioni patrimoniali del creditore;
3) la consapevolezza del creditore delle condizioni di cui al precedente punto;
4) la mancata autorizzazione e la inscientia del fideiussore. Evidenziava, infine, la difesa della che il comunque avrebbe potuto rivalersi sia sul patrimonio T_ CP_1 della che sul patrimonio personale del socio amministratore CP_3 CP_2
Infine, l'attrice in riassunzione chiedeva che la corte pronunciasse d'ufficio la nullità della penale di cui al punto 15 della scrittura, in quanto indeterminata ed indeterminabile, per come formulata, non ponendo il debitore nella condizione di conoscere, fin dall'inizio, la reale entità della prestazione, cui sarebbe tenuto in caso di inadempienza, sia perché irragionevole e contraddittoria, in quanto coincidente con una delle prestazioni principali, ed inoltre inversamente proporzionale alla gravità dell'inadempimento (più adempio, più vengo penalizzato). In estremo subordine e ai sensi dell'art. 1384
c.c., ha chiesto che tale penale fosse ricondotta ad equità.
Si costituiva in giudizio il chiedendo, alla luce dell'ordinanza del Supremo Collegio, che CP_1 la Corte adita accertasse e dichiarasse che egli fosse libero dalla fideiussione, ai sensi dell'art.1956 c.c., stante la concessione, con la scrittura del 31/10/2018, di ulteriore credito a da parte di CP_3
e della in difetto di sua autorizzazione e nella consapevolezza Parte_1 Parte_2 dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale. Ribadiva l'esistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 1956 c.c.; evidenziava, infine, che la Corte di Appello di CE non aveva pronunciato la nullità della penale, né l'avesse ridotta ex art. 1384 c.c., e che tale vizio, rappresentando un motive di gravame, non poteva più essere messo in discussione, e che, comunque, i profili di nullità non erano fondati, ricorrendo l'oggettiva determinatezza e determinabilità della penale, e che, anche in ipotesi di riduzione della penale, si configurerebbe comunque una ipotesi di concessione di ulteriore credito al debitore.
All'udienza del 13.09.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni come sopra riportate, e la
Corte riservava la causa per la decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza n.18355/2023 la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del cassando CP_1 con rinvio la sentenza di secondo grado, ha stabilito che fosse necessario verificare, sulla base del principio di diritto di seguito esposto, se la transazione del 31.10.2018 avesse esposto, o meno, la al rischio di dover corrispondere, a titolo di penale, una somma ingente, pregiudicando la CP_3 facoltà del altro fideiussore, di poter agire nei confronti della per il regresso delle CP_1 CP_5 somme eventualmente pagate come garante, evidenziando come la “nozione di far credito”, cui si richiama l'art. 1956 c.c., “non è limitata a specifiche, date forme di finanziamento (…) ma si estende a tutte le ipotesi in cui il creditore garantito venga ad aumentare l'esposizione di rischio corrente del debitore (Cass. n. 27932 del 2018), da cui derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio cui è esposto il garante di non poter più rivalersi sul debitore di quanto eventualmente avvia dovuto corrispondere al creditore (Cass. 31.10.2018, n. 27932; Cass.
27.10.2010, n. 21730)
Come evidenziato dagli effettivamente i Giudici territoriali a quo hanno omesso di Parte_3 effettuare tale verifica, operata, invece, con riferimento alla transazione del 2010, nonostante la scrittura di 31.10.2018 fosse stata acquisita al giudizio, fosse stata oggetto di discussione tra le parti ed oggetto delle conclusioni, come precisate dalla difesa del nonché oggetto delle memorie conclusionali CP_1 delle parti. Ritiene questa corte che la scrittura del 31.10.2018 ha effettivamente aumentato l'esposizione di rischio corrente della CO.FI.S.r.l., comportando di conseguenza un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio del non poter più rivalersi sulla predetta società, di quanto CP_1 eventualmente chiamato a corrispondere al creditore.
Infatti, il richiamato accordo contiene una penale al punto 15, che ha aumentato l'esposizione di rischio attuale della poiché in una qualunque ipotesi di inadempimento ai rinnovati CP_3 obblighi di pagamento di cui ai punti 7.1., 7.2, 7.3. e 7.4, ed in una qualunque ipotesi di inadempimento agli obblighi di fare contenuti nel contratto di appalto, anch'esso contenenti termini specifici, di cui ai punti 7.5. e 7.6., si prevede che le opere di cui al punto 7.5. (da realizzarsi in sostituzione dell'obbligo di pagamento della somma di euro 778.305,22), comunque e sino a quel momento realizzate, siano trattenute dalla e dalla a titolo di penale, perdendo il loro valore di parziale T_ Parte_2 adempimento della scrittura del 31.10.2018. E' evidente, l'aumento di esposizione della CP_3 rispetto agli obblighi statuiti nella sentenza di primo grado, già comprensivi della penale di euro
923.048,08, non tanto perché gli obblighi di pagamento delle somme richiamate ai punti 7.5. e 7.6. sono stati sostituiti per il debitore principale da un obbligo di facere, (obbligo comunque foriero di rischi di impresa, anche se evidentemente preferito dalla rispetto alle sue correnti possibilità di CP_3 pagamento di somme liquide), ma per l'ovvia ragione che un qualunque singolo inadempimento al complesso programma contrattuale esponeva la società debitrice alla definitiva perdita della possibilità di attribuire valore di adempimento all'importante obbligazione di facere di cui al punto 7.5., del valore economico di euro 778.305,22 (un terzo, rispetto ad un complessivo debito residuo di circa
2.281.000,00), con la conseguenza che qualsiasi ritardo nell'adempimento di uno degli obblighi contrattuali previsti, avrebbe potuto comportare un immediato aumento dell'esposizione debitoria di ben 778.305,22 (non potendosi le opere realizzate, quantunque fosse la loro entità, alla obbligazione originaria di pagamento di tale somma).
Tale scrittura privata, pertanto, ha certamente rappresentato la concessione da parte del creditore di una forma di ulteriore credito al debitore, che ha pesantemente aggravato la sua esposizione, e di conseguenza ha aggravato il rischio del garante i non poter più rivalersi sulla per CP_1 CP_5 il regresso delle somme eventualmente pagate, come garante.
Né è possibile, come dedotto, dalla attrice in riassunzione, contestare che la fideiussione prestata dal on sia stata all'epoca stipulata per garantire obbligazioni future, essendo evidente che le CP_1 obbligazioni gravanti sulla discendenti dal contratto di permuta di suolo (cosa presente) con CP_3 immobili (cosa futura), avessero ad oggetto beni futuri, alla cui realizzazione erano solo funzionalmente collegati gli obblighi di facere (costruzione, rifinitura, oneri di urbanizzazione)previsti in contratto, e la cui venuta ad esistenza costituiva l'oggetto del contratto, la prestazione gravante sulla essendo la CP_5 prestazione gravante sulla invece, eseguita immediatamente (con la cessione del suolo). T_ Che si trattasse di obbligazioni future è dimostrato peraltro dallo stesso svolgersi dei fatti, ossia dal fatto che la mancata realizzazione degli immobili nei tempi e nei modi previsti dal contratto ha indotto le parti (con il consenso di uno solo dei garanti) a rimodulare i tempi e modi di adempimento, prima con la transazione del 2010 e poi, attesa il mancato totale adempimento della stessa, con quella del 2018.
Non è possibile, ancora, come dedotto dalle parti attrici in riassunzione, ritenere che non ricorrano tutti i presupposti richiesti dall'art. 1956 c.c. per consentire la liberazione del a suoi CP_1 obblighi di garante.
Le stesse hanno infatti eccepito che non sia stata provato che, successivamente alla prestazione della fideiussione, vi fosse stato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore, tali da rendere più difficile il regresso, e che di tale peggioramento le parti creditrici ne fossero consapevoli.
Ma l'assunto è infondato, poiché nel momento in cui veniva rilasciata dal la CP_1 fideiussione, con il contratto del 21.4.2005, non risultava che la avesse esposizioni debitorie CP_3 né procedure esecutive. Invece, sono le stesse parti appellate che oltre ad aver T_ Parte_2 concluso con la la transazione del 2010 (proprio per la difficoltà manifestata dalla CP_5 medesima ad adempiere il contratto), ed ad aver già prima richiesto ed ottenuto un sequestro conservativo ai danni della in sede di comparsa di costituzione e risposta hanno dedotto la CP_5 crescente difficoltà della di adempiere alle proprie obbligazioni, evidenziando che sugli CP_5 immobili della gravati da ipoteca, il aveva avviato l'espropriazione forzata CP_3 Controparte_6
(proc. n. 509/2014 r.e.s., pendente dinanzi al Tribunale di CE). Non solo ma era la stessa T_ con atto del 28.3.2017 ((quindi l'anno precedente la transazione del 2018), a sottoporre a pignoramento
(proc. n. 902/2017 r.g.e. innanzi al Tribunale di CE ) la quota del capitale sociale (di euro
2.000.000,00) della di proprietà del socio di maggioranza del valore nominale CP_3 CP_2 di euro 1.000.000,00, come si evince dall'atto pubblico di “Costituzione di pegno su partecipazioni” del
21.9.2021, allegato all'atto di riassunzione, in cui si conviene tra le parti che la si sarebbe T_ impegnata a cancellare il detto pignoramento a condizione che sulla quota sociale della CP_3 intestata allo venisse costituito pegno a favore della stessa Vi è prova, pertanto, CP_2 T_ del deterioramento delle condizioni patrimoniali della rispetto alla stipula della fideiussione, CP_5
e della consapevolezza di tale deterioramento da parte delle creditrici.
Le parti creditrici hanno, ancora, dedotto, che il socio nella sua qualità di socio della CP_1 al tempo della stipula della transazione del 31.10.2018, in virtù di tale rapporto qualificato CP_5 con il debitore, fosse consapevole delle condizioni economiche di quest'ultimo e avesse implicitamente acconsentito dalla concessione di ulteriore credito, avvenuta con la stipula del 31.10.2018.
E' innegabile l'esistenza di tale rapporto (socio di minoranza) con la all'epoca dei fatti, CP_3 ma concrete e specifiche circostanze depongono in senso contrario alle deduzioni innanzi dette;
innanzitutto la transazione è stata conclusa dalla società, quando il suo amministratore unico e legale rappresentante non era più il ma lo da meno di un anno, nonché dal solo CP_1 CP_2 essendo evidente dallo stesso tenore letterale della transazione, che il non ne CP_2 CP_1 fosse stato coinvolto, anzi ne era espressamente escluso, non beneficiando di alcuna sospensione delle procedure esecutive avviate nei suoi confronti, che procedevano, né di alcuna dilazione di pagamento.
Anche l'apposizione della gravosa penale al punto 15 è anch'essa sintomo della mancata conoscenza, prima ancora che del suo dissenso, perché si dubita che lo stesso sarebbe stato d'accordo a tale ulteriore concessione di credito, a fronte del notevole rischio di aggravamento della esposizione debitoria della e del conseguente aggravamento delle sue concrete possibilità di regresso. CP_5
Non può, infine, darsi per scontato che il fosse a conoscenza di tale transazione, CP_1 nonché delle trattative che l'hanno sicuramente preceduta, né che potesse prevenire le scelte del nuovo amministratore perché limitati sono i poteri di “controllo” del socio di minoranza della società a responsabilità limitata, previsti dall'art. 2476, comma 2, c.c., consistendo gli stessi nel diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e nel diritto di consultare libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, quindi in poteri, di portata scarsa, e che non avrebbero garantito in modo certo la possibilità del di essere informato delle nuove decisioni dello CP_1 mancando ogni prova in tal senso. CP_2
Lo stesso (come si evince dalla lettera di convocazione assembleare inviata al CP_2 in atti) solo nel gennaio 2024 si premurava di far approvare i bilanci degli anni 2018 e CP_1 successivi, essendo pertanto mancata del tutto la conoscenza e conoscibilità in capo al CP_1 dell'andamento dell'attività sociale nel periodo successivo alla dismissione dalla carica di amministratore unico e soprattutto nel periodo in cui venne stipulata la transazione.
Infine, come già evidenziato in premessa, la transazione del 2018 rappresenta senz'altro una ulteriore forma di concessione di credito al debitore, nonostante il deterioramento delle sue condizioni patrimoniali, perché in tale nozione, come stigmatizzato nelle sentenze n. 27932/2018 e n. 21730/2010, rientra qualsiasi atto che sia idoneo ad aggravare il rischio di esposizione del debitore, e, di conseguenza, ad aggravare il rischio del garante di non poter più rivalersi sul debitore per il regresso delle somme eventualmente pagate, come garante;
in realtà, non solo la creazione di un nuovo rapporto obbligatorio tra il creditore ed il terzo debitore, cui si estende la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata dal fideiussore, rappresenta una forma di ulteriore concessione del credito, ma anche solamente il modo con cui il creditore gestisce un rapporto obbligatorio già instaurato con il terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, quando per il fideiussore ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio di non potersi più rivalere sul debitore (Cass. civ. Ord. III, n. 32774/2019).
Il pertanto, ai sensi dell'art. 1956 c.c., va liberato dagli obblighi derivanti dalla CP_1 fideiussione prestata. Si dubita, che a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Cassazione, vi siamo margini per delibare d'ufficio profili di nullità della penale, o per ridurla in via equitativa, e comunque, non ve ne sarebbero le ragioni, in quanto sono chiari e specifici i contorni della penale pattuita tra le parti della scrittura privata, né vi siano margini per la riconduzione ad equità della penale, perché qualsivoglia ridimensionamento della penale, comunque comporta, a meno che la stessa non sia proprio eliminata, comunque un aggravamento della esposizione del debitore ed il conseguente aggravamento del rischio del garante, persistendo, pertanto i requisiti richiesti dall'art. 1956 c.c.
Quanto alle spese dei pregressi gradi di giudizio e del presente giudizio di riassunzione, ritenuto che l'accoglimento della domanda di liberazione dalla garanzia prestata, proposta dal i fonda CP_1 sull'intervenuta stipula tra i creditori, la e lo della transazione del 31.10.2018,, CP_5 CP_2 sopraggiunta nel corso del giudizio di secondo grado, e non a quella del 2010, né sulle altre doglianze mosse dal lla sentenza di primo grado, sussistano i presupposti per la compensazione tra le CP_1 parti delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CE sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando, definitivamente sulle domande proposte da in virtù della riassunzione proposta da Controparte_1
e da in persona del suo legale rappresentante p.t., a seguito della cassazione con Parte_1 Parte_2 rinvio della sentenza n.271/2020 emessa dalla Corte di Appello di CE, disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n.18355/2023 del 27.06.2023, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA la liberazione di ai sensi dell'art. 1956 c.c., Controparte_1 previo accertamento della concessione, con la scrittura privata del 31.10.2018, di ulteriore credito alla da parte di e della senza CP_3 Parte_1 Parte_2
l'autorizzazione del predetto e nella consapevolezza dell'aggravamento delle CP_1 condizioni patrimoniali della debitrice principale.
2) RIGETTA le domande proposte dalle parti attrici in riassunzione.
3) COMPENSA tra le parti le spese processuali del presente giudizio di rinvio, nonché del giudizio di primo grado, di secondo grado e di cassazione.
Così deciso in Taranto, il 3.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese dr. Pietro Genoviva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di CE sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei
Magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.351 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 13.09.2024
TRA
(C.F. ) e (P.IVA , in persona Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Carlo Stasi e dall'Avv. Vincenzo Ciardo
ATTORI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Oronzo Controparte_1 C.F._2
Valentino Maggiulli
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
( ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
E
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t. CP_3 P.IVA_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
a seguito di atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., depositato in data 31.10.2023; vista la cassazione della sentenza n. 271/2020 della Corte di Appello di CE, depositata in data 05.03.2020, in forza dell'ordinanza n.18355/2023 della Corte di Cassazione depositata il 27.06.2023
* * * *
Conclusioni delle parti attrici in riassunzione: “Accertare e dichiarare che la transazione non novativa del 31/10/2018, conclusa da e con la debitrice e con il fideiussore Parte_1 Parte_2 CP_3 CP_2
non ha pregiudicato la facoltà del fideiussore di poter agire nei confronti della
[...] Controparte_1 CP_3 ovvero dell'altro fideiussore per il regresso delle somme eventualmente pagate come garante nei limiti di Controparte_2 euro 1.500.000,00, in q l'art.1304 c.c., la transazione del 31/10/2018 non produce effetto nei confronti dello stesso e perché alla fattispecie in esame non sono applicabili gli artt.1938 e 1956 c.c., Controparte_1 giacché la fideiussione non è stata prestata da per un'obbligazione futura e limitando, Controparte_1 comunque, l'indagine della presente fase rescissoria alla sola penale da ritardo;
accertare e dichiarare che, per effetto della sottoscrizione, tra e , da una parte, e Parte_1 CP_4 CP_3 dall'altra, della transazione 31/10/2018 non si è verificata alcuna liberazione del garante Controparte_2 [...] 956 c.c.; rigettare le azioni, censure ed impugnazioni proposte da della s CP_1 Controparte_1 nr.3893/2016 del 15/9/2026 del Tribunale di CE e successivamente della Corte di Appello di CE n.271/2020;con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente”
Conclusioni della parte convenuta in riassunzione costituita: “Accertare e dichiarare la liberazione del sig. ai sensi dell'art.1956 c.c. previo accertamento della concessione, con la scrittura del Controparte_1 31/10/2018, di da parte di e senza l'autorizzazione del CP_3 Parte_1 Parte_2 predetto e nella consapevolezza dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale;
per CP_1 l'effetto r tutte le domande proposte dagli attori in riassunzione nell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio nonché, ove occorra, tutte quelle proposte nei precedenti gradi;
c) condannare e in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al ristoro delle spese e dei compensi dei primi tre gradi del procediment pr di rinvio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore di spese e compensi relativi alle fasi di trattazione e decisionale del secondo grado, al giudizio di legittimità e al presente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO stipulava con la con scrittura privata del 21.04.2005, un contratto Parte_1 CP_3 preliminare di permuta di cosa presente con cosa futura, obbligandosi a cedere un suolo edificatorio, di sua proprietà, sito nel Comune di Cavallino alla Via Caprarica, di circa mq. 33.730, alla predetta società, la quale si obbligava a realizzare e quindi trasferire (liberi da pesi e vincoli) alla o a persona da T_ questa nominata, il 19% del volume realizzabile, costituito da appartamenti, locali commerciali, box e depositi, da specificarsi con successivo negozio giuridico, nonché a realizzare tutte le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
nella richiamata scrittura privata si dava, altresì, atto che la prestava fideiussione assicurativa di €500.000,00 con polizza assicurativa, mentre i signori CP_3
e (soci della società, ed il secondo anche suo legale rappresentante all'epoca della CP_2 CP_1 stipula), prestavano fideiussione personale, sino alla concorrenza di €1.500,000,00 a favore di T_
, a garanzia dell'adempimento esatto di tutte le obbligazioni previste nel contratto. Sempre nel
[...] medesimo atto, si stabilivano penali a carico della ossia il pagamento di somme di danaro CP_3 per ogni mese di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni future previste a suo carico, sottoposte a precisi termini di scadenza.
Con successiva scrittura privata del 20.04.2006, denominata “scrittura privata di individuazione degli appartamenti e modalità di esecuzione del contratto di permuta di suolo con appartamenti dal costruire del 21.04.2005, le parti individuavano gli immobili a costruirsi, che sarebbero stati ceduti alla a persona da T_ nominare (precisamente 14 appartamenti e 14 box auto, oltre pertinenze, da realizzarsi sulla p.lla 1574, lotto 2; 7 appartamenti e relativi piani interrati, da realizzarsi sulla p.lla 1582, lotto 4; 5 appartamenti e relativi piani interrati, da realizzarsi sulla p.lla 1586, lotto 8). Le parti disponevano altresì che la permuta del suolo con gli immobili a costruirsi si sarebbe realizzata con atti affetti da simulazione relativa, ed in particolare la permuta del suolo avveniva con atto pubblico di trasferimento del suolo in favore della a fronte di un prezzo mai versato (atto che veniva stipulato in pari data, ossia in data CP_5
20.4.2006, dinanzi al notaio ), mentre in relazione agli immobili a costruirsi, da Persona_1 permutarsi, le parti stipulavano dei contratti preliminari di compravendita, dissimulanti un contratto preliminare di permuta. Nella richiamata scrittura del 20.4.2006, si ribadivano le garanzie rilasciate dalla e dai soci, nonché i termini di realizzazione degli immobili riportati nella scrittura del 20.5.2005 e CP_5 le penali ivi stabilite.
I termini di realizzazione degli immobili non venivano rispettati dalla sicché la CP_5 T_ conveniva in giudizio, con atto di citazione del 19.11.2009, dinanzi al Tribunale di CE, la CP_3
e chiedendo emettersi sentenza dichiarativa di trasferimento
[...] Controparte_2 Controparte_1 degli immobili di cui al contratto di permuta del 21.04.2005 e della successiva scrittura privata del
20.04.2006, nonché la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni cagionatele, da quantificarsi sulla base delle penali di cui al richiamato contratto;
in data 07.02.2010, la T_ depositava, inoltre, ricorso per sequestro conservativo, che veniva accolto dal collegio, a seguito di reclamo, con provvedimento autorizzativo della misura cautelare fino a concorrenza della somma di
€1.750.000,00. Nelle more del giudizio, in data 03.03.2010, veniva stipulata tra la lo e la T_ CP_2 una scrittura privata con la quale le parti, convenendo sul valore non novativo rispetto al CP_3 contratto di permuta del 2005, davano atto che: 1)la aveva parzialmente adempiuto alle CP_3 obbligazioni di cui all'atto di permuta e si dichiarava disponibile a stipulare il trasferimento degli immobili già realizzati;
2) nella medesima data (03.03.2010) sarebbe stata stipulato l'atto di trasferimento formale, in favore di o della società (persona giuridica indicata dalla creditrice), di Parte_1 Parte_2
n.7 appartamenti e pertinenze nonché di n.14 appartamenti e relativi box, seppur costruiti al rustico;
3) per la consegna degli altri immobili, veniva stabiliti i termini essenziali e finali del 31.03.2011 e del
31.12.2012, stabilendo gli importi delle eventuali penali (di importo minore rispetto alle originarie) per ogni mese di ritardi;
4) in virtù dell'accordo, rinunciava alla domanda giudiziale avente ad Parte_1 oggetto il trasferimento delle unità immobiliari, e si impegnava a rinunciare alla domanda risarcitoria solo in costanza di puntuale adempimento dell'obbligazione da parte dei debitori.
Nell'istaurato procedimento dinanzi al Tribunale si costituivano, quindi, la ed il sig. CP_3
deducendo la cessata materia del contendere per l'intervenuto trasferimento con Controparte_2 atto pubblico di gran parte delle unità immobiliari ultimate, per effetto della scrittura privata del
30.03.2010; chiedevano il rigetto della domanda risarcitoria;
si costituiva, altresì, e, Controparte_1 rilevando di non aver preso parte alla scrittura privata del 03.03.2010, chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
sosteneva, ancora, che in qualità di fideiussore, egli fosse stato liberato dalla propria obbligazione fideiussoria per aver il creditore concesso al debitore ulteriore credito senza il suo consenso, pur consapevole delle sue difficoltà economiche.
Stante il perdurante inadempimento della e , introducevano CP_3 Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di CE altro giudizio (distinto al N.6608/2010 R.G.) nei confronti della CP_3
perché fosse accertata la simulazione (relativa) dell'atto di compravendita e del preliminare di
[...] compravendita del 20.4.2006 e dell'atto di compravendita del 03.03.2010; il giudizio veniva riunito a quello precedentemente instaurato.
All'udienza del 12.04.2012, la chiedeva accogliersi, in sostituzione della domanda di T_ adempimento in forma specifica ex art.2932 c.c. formulata nell'atto di citazione, la domanda di condanna dei convenuti a “risarcire i danni cagionati alle deducenti a seguito di mancato e/o non corretto adempimento dei contratti di cui sopra (…) quanto per la mancata ultimazione, con le caratteristiche convenute degli immobili consegnati ma non ultimati, quanto per la liberazione degli immobili consegnati ultimati, ma gravati da ipoteche”. La causa veniva istruita con l'acquisizione di c.t.u. tecnica, volta a quantificare le opere ancora a realizzarsi (sia con riferimento al completamento degli immobili già costruiti, sia con riferimento a quelli ancora da iniziare).
Con Sentenza n.3896/2016 il Tribunale di CE, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava: la simulazione relativa del contratto di compravendita del 20.04.2006 e dell'atto di vendita del 03.03.2010; la validità ed efficacia del trasferimento in capo alla degli immobili di cui ai T_ dissimulati contratti, per effetto del sottostante contratto di permuta, con condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno, in favore di quest'ultima, quantificato nella somma €1.182.075,00
(pari al costo delle attività edilizie non ancora realizzate), nonché nella somma di €574.832,10, necessaria per la cancellazione delle ipoteche, nonché nella ulteriore somma di €948.833,00 a titolo di penale, con condanna dei convenuti al pagamento, altresì, degli oneri fiscali connessi ai contratti di permuta conclusi, delle spese di C.T.U. e delle spese di lite, liquidate in euro 42.000,00 oltre accessori di legge.
* * * * *
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduttivo del procedimento di gravame distinto al n.1638/2016 R.G. della Corte di Appello di CE, impugnava la prefata Controparte_2 sentenza, invocandone la nullità per:
- error in iudicando, avendo il Giudice a quo ritenuta ammissibile la domanda risarcitoria per equivalente avanzata dalla qualificandola quale alternativa all'azione di adempimento;
T_
- error in iudicando, avendo il Giudice a quo errato nel non considerare che la scrittura privata del
03.03.2010 non avesse portata novativa rispetto agli accordi precedenti, sul presupposto che i termini di operatività fossero diversi da quelli pattuiti con il contratto di permuta del 2005 e con la scrittura privata di individuazione degli immobili del 2006;
- error in iudicando, non avendo il Giudice a quo rilevato la nullità della fideiussione del 21.04.2005 e di quella del 20.04.2006, per manifesta indeterminatezza della obbligazione garantita;
- error in iudicando, avendo il Giudice a quo omesso di dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola di rinuncia ai termini ed alle condizioni di cui agli artt.1956 e 1957 c.c., con conseguente intervenuta liberazione del fideiussore o con limitazione della fideiussione medesima;
- error in iudicando, avendo il Giudice a quo errato nella quantificazione del danno asseritamente patito dalla aderendo alle risultanze della CTU. T_
Rilevava, infine, l'errore del Tribunale per aver omesso di ridurre la clausola penale, in ragione della quasi totalità di adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale e per aver calcolato gli importi dovuti a titolo di penale, in difetto di esplicita domanda da parte della e/o T_ della Pt_2
Insisteva, quindi, per la riforma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della statuizione T_ impugnata.
La sentenza veniva impugnata, altresì, dal in proprio e quale Amministratore Unico CP_1 della (procedimento n.1640/2016 R.G. della Corte di Appello di CE, riunito a quello CP_3 instaurato precedentemente), con censure di analogo tenore a quelle proposte dalla CP_2
Nelle more del procedimento di gravame, la estingueva la parte di debito (per euro CP_3
574.832,10) garantita dalle ipoteche sugli immobili trasferiti alla e la in virtù della Parte_2 T_ sentenza di primo grado e dell'atto di precetto per residui euro 2.182.353,30 (a tanto ammontava il debito, dopo la avvenuta liberazione degli immobili dalle ipoteche) intraprendeva procedure esecutive sia nei confronti dello (proc. n. 902/2017 r.g.e. dinanzi al Tribunale di CE), sia nei CP_2 confronti del proc. n. 296 r.s.e. innanzi al Tribunale di CE). CP_1
In data 24.11.2017 il cessava dalla carica di legale rappresentante della ed CP_1 CP_5 allo stesso succedeva il socio di maggioranza CP_2
In data 31.10.2018 la , quale fideiussore, e la Parte_1 CP_3 Controparte_2 formalizzavano una scrittura privata, con la quale: Parte_2
- la la acconsentivano acché, i soli debitori solidali e T_ Parte_2 CP_3 CP_2 potessero estinguere entro 24 mesi dalla stipula della scrittura privata gli obblighi statuiti dalla sentenza n.3893/2016 emessa dal Tribunale di CE, senza che ciò costituisse novazione del titolo, sospendendo nel frattempo ogni azione esecutiva intrapresa nei confronti di e e proseguendo CP_3 CP_2 solo quelle nei confronti di CP_1
- la e il fideiussore si dichiaravano debitori solidali della residua CP_3 Controparte_2 somma di €2.281.353,30, avendo, la già estinto quella parte di debito, quantificato nella CP_3 prefata sentenza in €574.832,10, consistente nella cancellazione delle ipoteche gravanti sugli immobili già trasferiti e dichiaravano, altresì, di rinunciare al giudizio n.1638/2016 R.G. della Corte d'Appello di CE;
- e dichiaravano di accettare tali rinunce e tutte le parti convenivano sia di T_ Pt_2 compensare le spese del solo giudizio di appello avviato dalla e da sia che gli atti di CP_5 CP_2 rinuncia sarebbero stati depositati dal difensore della società e di nei CP_3 Controparte_2 fascicoli telematici innanzi alla Corte di Appello e al Tribunale di CE o, in difetto, o T_ Pt_2 avrebbero depositato la presente scrittura innanzi alla Corte di Appello di CE e al Tribunale di CE, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna solidale delle parti appellanti;
- la e quindi, si impegnavano a estinguere l'obbligazione di pagamento della CP_3 CP_2 residua somma di euro 2.281.353,30, (ossia il pagamento di euro 1.182.075,00 liquidato dalla sentenza di primo grado a titolo di somme necessarie per la ultimazione degli immobili già realizzati e la realizzazione di quelli non ancora realizzati, nonché le somme liquidate a titolo di spese processuali, di c.t.u. e di oneri fiscali per le permute realizzate, nonché il pagamento di euro
948.833,00, liquidato dalla sentenza a titolo di penale) per entro 23 mesi dalla sottoscrizione dell'atto, ed in particolare, nei seguenti termini, da ritenersi essenziali, e nei seguenti modi:
1) con il pagamento: di euro 70.000,00 (nonché dei compensi professionali maturati dai professionisti nominati nell'ambito delle procedure esecutive intraprese nei confronti di CP_2 alla data di stipula della scrittura;
di euro 60.000,00 al 31.3.2019, di euro 60.000,00 al 31.10.2019 e di ulteriori 60.000,00 al 31.3.2020 (punti 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. della scrittura);;
2) con la realizzazione, in sostituzione del pagamento della somma di euro 778,305,22, delle opere, secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel contratto di appalto, nel disciplinare tecnico e nel Per computo metrico redatto dall'art. AR , nominato c.t.u. nel giudizio di primo grado (punto 7.5 della scrittura);
3) con la consegna da parte della società entro 23 mesi dalla sottoscrizione della scrittura, CP_3 di tre immobili, con box garage, intestati a tale società (esistenti sul lotto 2, in catasto al foglio 9 p.lla
1574), da completarsi e rifinirsi, con spese a carico dei debitori e dotati di impianti, e da trasferirsi alla società liberi da pesi e vincoli, con spese notarili e fiscali, sempre a carico dei debitori Parte_2
(punto 7.6. della scrittura);
4) con il pagamento di euro 923.048,08 (la somma dovuta a titolo di penale) entro 23 mesi dalla sottoscrizione della scrittura (punto 7.7. della scrittura)
Le parti stabilivano altresì che il puntuale adempimento degli impegni assunti dal punto 7.1. al punto 7.6., avrebbe consentito ai soli debitori e di rateizzare il pagamento della CP_3 CP_2 somma di cui al punto 7.7. per ulteriori 24 mesi, previa riassunzione delle procedure esecutive e rinvio delle medesime (punto 8 della scrittura) ed, inoltre, stabilivano che nelle ipotesi in cui i debitori solidali non avessero rispettato i termini di cui alla scrittura e al collegato contratto CP_3 CP_2 di appalto, le opere eseguite ai sensi del punto 7.5. non avrebbero dato diritto ad alcuna parziale compensazione, ma sarebbero state trattenute a titolo di penale (punto 15 della scrittura)..
Versata nel giudizio di appello la richiamata scrittura privata del 31.10.2018, Controparte_1 precisava le proprie conclusioni, richiamando quelle contenute nell'atto di appello ed insistendo nelle stesse, anche alla luce della predetta scrittura, evidenziando come sia in relazione a quella del 3.3.2010 come in relazione alla successiva del 31.10.2018, dovesse essere ritenuta la portata novativa delle predette scritture private rispetto alle obbligazioni statuite dalla sentenza di primo grado, nonché la liberazione da ogni obbligazione di garanzia del medesimo, in quanto non partecipe e comunque non consenziente ad entrambi gli accordi, con i quali i creditori avevano concesso ulteriore credito a CP_5
nonostante la consapevolezza dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali della stessa.
[...]
Con sentenza n.271/2020 del 05.03.2020 la Corte d'Appello di CE, preso atto del deposito della scrittura privata, della rinuncia agli atti dell'appello da parte della e di e della CP_5 CP_2 relativa accettazione da parte della e della dichiarava cessata materia del T_ Parte_2 contendere tra le predette parti;
accoglieva solo parzialmente l'appello incidentale proposto da
[...]
, riducendo la condanna di pagamento dello stesso, in qualità di fideiussore, come portata dalla CP_1 sentenza di primo grado, nei limiti dell'importo di €1.500.000,00, confermando nel resto la sentenza di primo grado, non rilevando alcuna ulteriore concessione di credito alla per effetto della scrittura CP_5 del 3.3.2010,. da parte dei creditori;
compensava tra nella misura di un CP_1 T_ Parte_2 terzo, le spese di lite del gravame, ponendo i restanti due terzi, liquidati in €18.000,00, a carico di
CP_1
* * * * *
Con ricorso del 09.12.2020, impugnava per cassazione (introducendo il Controparte_1 procedimento distinto al n.18355/2023 R.G.) la richiamata sentenza n.271/2020 emessa dalla Corte
d'Appello di CE, proponendo tre motivi di gravame (omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di contraddittorio;
omessa pronuncia sul correlato motivo di gravame;
difetto assoluto di motivazione sul medesimo), tutti incentrati sulla mancata valutazione da parte della Corte territoriale della effettiva portata novativa ed anche liberatoria per il ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1956 c.c., CP_1 della scrittura privata del 31.10.2018, nonostante la predetta scrittura privata fosse stata prodotta nel giudizio di secondo grado, fosse stata oggetto di discussione tra le parti, ne fosse stata eccepita in sede di p.c. (cfr. foglio di p.c. allegato al fascicolo telematico, punti 2 e 3 delle conclusioni) la portata novativa nonché la portata liberatoria nei confronti del i sensi dell'art. 1956 c.c., senza alcun CP_1 cenno né disamina del documento nella motivazione della sentenza.
Chiedeva, quindi, la cassazione del provvedimento, con adozione degli opportuni provvedimenti.
Si costituivano, per resistere al ricorso, che chiedevano il rigetto del ricorso. T_ CP_4
Con Ordinanza n.18355/2023 la Terza Sezione Civile del Supremo Collegio accoglieva il ricorso, cassava la decisione impugnata e rinviava, anche per la liquidazione delle spese processuali, alla Corte
d'Appello di CE, sezione distaccata di Taranto, ritenendo che “il ricorso merita accoglimento, avendo omesso la Corte d'appello di verificare se la transazione del 31 ottobre 2018 avesse esposto la al rischio di dover CP_3 pagare a titolo di penale una somma ingente, pregiudicando la facoltà del di poter agire nei confronti della CP_1 CP_3 per il regresso delle somme eventualmente pagate come garante”.
[...]
Precisava il Supremo Collegio che sebbene l'esposizione debitoria del non subiva CP_1 formalmente alcuna modificazione per effetto della transazione del 31.10.2018, perché la garanzia fideiussoria era limitata all'importo di €1.500.000,00, in virtù del parziale accoglimento dell'appello incidentale da parte della Corte d'Appello di CE, ciò non era sufficiente ad escludere il rischio che in concreto la transazione del 31 ottobre 2018 abbia determinato la concessione di nuovo credito, ai sensi dell'art.1956 cod.civ., alla debitrice principale, atteso che la nozione di "far credito", cui si richiama l'art.1956 c.c., "non è limitata a specifiche, date forme di finanziamento (...), ma si estende a tutte le ipotesi in cui il creditore garantito dalla fideiussione venga ad aumentare l'esposizione di rischio corrente del debitore (Cass. n.27932 del 2018) da cui derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio cui è esposto il garante di non poter più utilmente rivalersi sul debitore di quanto eventualmente abbia dovuto corrispondere al creditore (Cass. 31/10/2018, n. 27932; Cass. 27/10/2010, n. 21730).
* * * * *
Con atto di citazione in riassunzione riassumeva il giudizio, dinanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Taranto, rassegnando le conclusioni come innanzi indicate ed in particolare, chiedendo alla
Corte di accertare e dichiarare che la transazione del 31.10.2018 non avesse pregiudicato la facoltà del di poter agire nei confronti della ovvero dell'altro fideiussore per il CP_1 CP_3 CP_2 regresso delle somme eventualmente corrisposte, nonché di accertare che per effetto della richiamata scrittura privata del 31.10.2018 non si fosse verificata la liberazione di dall'obbligazione CP_1 fideiussoria.
In particolare, l'attrice in riassunzione, reitererava le difese svolte nei giudizi precedenti, ribadendo che la fideiussione originariamente prestata dal con la sottoscrizione della scrittura CP_1 del 21.4.2005, non era da considerarsi una fideiussione a garanzia di adempimento di un obbligazione futura, e, pertanto non si applicava l'art. 1956 c.c.; inoltre, anche a voler ammettere tale natura e quindi l'applicabilità dell' art. 1956 c.c. alla garanzia prestata dal non ricorrevano i presupposti della CP_1 fattispecie invocata, ossia 1) la concessione di nuovo credito;
2) l'aggravamento delle condizioni patrimoniali del creditore;
3) la consapevolezza del creditore delle condizioni di cui al precedente punto;
4) la mancata autorizzazione e la inscientia del fideiussore. Evidenziava, infine, la difesa della che il comunque avrebbe potuto rivalersi sia sul patrimonio T_ CP_1 della che sul patrimonio personale del socio amministratore CP_3 CP_2
Infine, l'attrice in riassunzione chiedeva che la corte pronunciasse d'ufficio la nullità della penale di cui al punto 15 della scrittura, in quanto indeterminata ed indeterminabile, per come formulata, non ponendo il debitore nella condizione di conoscere, fin dall'inizio, la reale entità della prestazione, cui sarebbe tenuto in caso di inadempienza, sia perché irragionevole e contraddittoria, in quanto coincidente con una delle prestazioni principali, ed inoltre inversamente proporzionale alla gravità dell'inadempimento (più adempio, più vengo penalizzato). In estremo subordine e ai sensi dell'art. 1384
c.c., ha chiesto che tale penale fosse ricondotta ad equità.
Si costituiva in giudizio il chiedendo, alla luce dell'ordinanza del Supremo Collegio, che CP_1 la Corte adita accertasse e dichiarasse che egli fosse libero dalla fideiussione, ai sensi dell'art.1956 c.c., stante la concessione, con la scrittura del 31/10/2018, di ulteriore credito a da parte di CP_3
e della in difetto di sua autorizzazione e nella consapevolezza Parte_1 Parte_2 dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale. Ribadiva l'esistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 1956 c.c.; evidenziava, infine, che la Corte di Appello di CE non aveva pronunciato la nullità della penale, né l'avesse ridotta ex art. 1384 c.c., e che tale vizio, rappresentando un motive di gravame, non poteva più essere messo in discussione, e che, comunque, i profili di nullità non erano fondati, ricorrendo l'oggettiva determinatezza e determinabilità della penale, e che, anche in ipotesi di riduzione della penale, si configurerebbe comunque una ipotesi di concessione di ulteriore credito al debitore.
All'udienza del 13.09.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni come sopra riportate, e la
Corte riservava la causa per la decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza n.18355/2023 la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del cassando CP_1 con rinvio la sentenza di secondo grado, ha stabilito che fosse necessario verificare, sulla base del principio di diritto di seguito esposto, se la transazione del 31.10.2018 avesse esposto, o meno, la al rischio di dover corrispondere, a titolo di penale, una somma ingente, pregiudicando la CP_3 facoltà del altro fideiussore, di poter agire nei confronti della per il regresso delle CP_1 CP_5 somme eventualmente pagate come garante, evidenziando come la “nozione di far credito”, cui si richiama l'art. 1956 c.c., “non è limitata a specifiche, date forme di finanziamento (…) ma si estende a tutte le ipotesi in cui il creditore garantito venga ad aumentare l'esposizione di rischio corrente del debitore (Cass. n. 27932 del 2018), da cui derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio cui è esposto il garante di non poter più rivalersi sul debitore di quanto eventualmente avvia dovuto corrispondere al creditore (Cass. 31.10.2018, n. 27932; Cass.
27.10.2010, n. 21730)
Come evidenziato dagli effettivamente i Giudici territoriali a quo hanno omesso di Parte_3 effettuare tale verifica, operata, invece, con riferimento alla transazione del 2010, nonostante la scrittura di 31.10.2018 fosse stata acquisita al giudizio, fosse stata oggetto di discussione tra le parti ed oggetto delle conclusioni, come precisate dalla difesa del nonché oggetto delle memorie conclusionali CP_1 delle parti. Ritiene questa corte che la scrittura del 31.10.2018 ha effettivamente aumentato l'esposizione di rischio corrente della CO.FI.S.r.l., comportando di conseguenza un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio del non poter più rivalersi sulla predetta società, di quanto CP_1 eventualmente chiamato a corrispondere al creditore.
Infatti, il richiamato accordo contiene una penale al punto 15, che ha aumentato l'esposizione di rischio attuale della poiché in una qualunque ipotesi di inadempimento ai rinnovati CP_3 obblighi di pagamento di cui ai punti 7.1., 7.2, 7.3. e 7.4, ed in una qualunque ipotesi di inadempimento agli obblighi di fare contenuti nel contratto di appalto, anch'esso contenenti termini specifici, di cui ai punti 7.5. e 7.6., si prevede che le opere di cui al punto 7.5. (da realizzarsi in sostituzione dell'obbligo di pagamento della somma di euro 778.305,22), comunque e sino a quel momento realizzate, siano trattenute dalla e dalla a titolo di penale, perdendo il loro valore di parziale T_ Parte_2 adempimento della scrittura del 31.10.2018. E' evidente, l'aumento di esposizione della CP_3 rispetto agli obblighi statuiti nella sentenza di primo grado, già comprensivi della penale di euro
923.048,08, non tanto perché gli obblighi di pagamento delle somme richiamate ai punti 7.5. e 7.6. sono stati sostituiti per il debitore principale da un obbligo di facere, (obbligo comunque foriero di rischi di impresa, anche se evidentemente preferito dalla rispetto alle sue correnti possibilità di CP_3 pagamento di somme liquide), ma per l'ovvia ragione che un qualunque singolo inadempimento al complesso programma contrattuale esponeva la società debitrice alla definitiva perdita della possibilità di attribuire valore di adempimento all'importante obbligazione di facere di cui al punto 7.5., del valore economico di euro 778.305,22 (un terzo, rispetto ad un complessivo debito residuo di circa
2.281.000,00), con la conseguenza che qualsiasi ritardo nell'adempimento di uno degli obblighi contrattuali previsti, avrebbe potuto comportare un immediato aumento dell'esposizione debitoria di ben 778.305,22 (non potendosi le opere realizzate, quantunque fosse la loro entità, alla obbligazione originaria di pagamento di tale somma).
Tale scrittura privata, pertanto, ha certamente rappresentato la concessione da parte del creditore di una forma di ulteriore credito al debitore, che ha pesantemente aggravato la sua esposizione, e di conseguenza ha aggravato il rischio del garante i non poter più rivalersi sulla per CP_1 CP_5 il regresso delle somme eventualmente pagate, come garante.
Né è possibile, come dedotto, dalla attrice in riassunzione, contestare che la fideiussione prestata dal on sia stata all'epoca stipulata per garantire obbligazioni future, essendo evidente che le CP_1 obbligazioni gravanti sulla discendenti dal contratto di permuta di suolo (cosa presente) con CP_3 immobili (cosa futura), avessero ad oggetto beni futuri, alla cui realizzazione erano solo funzionalmente collegati gli obblighi di facere (costruzione, rifinitura, oneri di urbanizzazione)previsti in contratto, e la cui venuta ad esistenza costituiva l'oggetto del contratto, la prestazione gravante sulla essendo la CP_5 prestazione gravante sulla invece, eseguita immediatamente (con la cessione del suolo). T_ Che si trattasse di obbligazioni future è dimostrato peraltro dallo stesso svolgersi dei fatti, ossia dal fatto che la mancata realizzazione degli immobili nei tempi e nei modi previsti dal contratto ha indotto le parti (con il consenso di uno solo dei garanti) a rimodulare i tempi e modi di adempimento, prima con la transazione del 2010 e poi, attesa il mancato totale adempimento della stessa, con quella del 2018.
Non è possibile, ancora, come dedotto dalle parti attrici in riassunzione, ritenere che non ricorrano tutti i presupposti richiesti dall'art. 1956 c.c. per consentire la liberazione del a suoi CP_1 obblighi di garante.
Le stesse hanno infatti eccepito che non sia stata provato che, successivamente alla prestazione della fideiussione, vi fosse stato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore, tali da rendere più difficile il regresso, e che di tale peggioramento le parti creditrici ne fossero consapevoli.
Ma l'assunto è infondato, poiché nel momento in cui veniva rilasciata dal la CP_1 fideiussione, con il contratto del 21.4.2005, non risultava che la avesse esposizioni debitorie CP_3 né procedure esecutive. Invece, sono le stesse parti appellate che oltre ad aver T_ Parte_2 concluso con la la transazione del 2010 (proprio per la difficoltà manifestata dalla CP_5 medesima ad adempiere il contratto), ed ad aver già prima richiesto ed ottenuto un sequestro conservativo ai danni della in sede di comparsa di costituzione e risposta hanno dedotto la CP_5 crescente difficoltà della di adempiere alle proprie obbligazioni, evidenziando che sugli CP_5 immobili della gravati da ipoteca, il aveva avviato l'espropriazione forzata CP_3 Controparte_6
(proc. n. 509/2014 r.e.s., pendente dinanzi al Tribunale di CE). Non solo ma era la stessa T_ con atto del 28.3.2017 ((quindi l'anno precedente la transazione del 2018), a sottoporre a pignoramento
(proc. n. 902/2017 r.g.e. innanzi al Tribunale di CE ) la quota del capitale sociale (di euro
2.000.000,00) della di proprietà del socio di maggioranza del valore nominale CP_3 CP_2 di euro 1.000.000,00, come si evince dall'atto pubblico di “Costituzione di pegno su partecipazioni” del
21.9.2021, allegato all'atto di riassunzione, in cui si conviene tra le parti che la si sarebbe T_ impegnata a cancellare il detto pignoramento a condizione che sulla quota sociale della CP_3 intestata allo venisse costituito pegno a favore della stessa Vi è prova, pertanto, CP_2 T_ del deterioramento delle condizioni patrimoniali della rispetto alla stipula della fideiussione, CP_5
e della consapevolezza di tale deterioramento da parte delle creditrici.
Le parti creditrici hanno, ancora, dedotto, che il socio nella sua qualità di socio della CP_1 al tempo della stipula della transazione del 31.10.2018, in virtù di tale rapporto qualificato CP_5 con il debitore, fosse consapevole delle condizioni economiche di quest'ultimo e avesse implicitamente acconsentito dalla concessione di ulteriore credito, avvenuta con la stipula del 31.10.2018.
E' innegabile l'esistenza di tale rapporto (socio di minoranza) con la all'epoca dei fatti, CP_3 ma concrete e specifiche circostanze depongono in senso contrario alle deduzioni innanzi dette;
innanzitutto la transazione è stata conclusa dalla società, quando il suo amministratore unico e legale rappresentante non era più il ma lo da meno di un anno, nonché dal solo CP_1 CP_2 essendo evidente dallo stesso tenore letterale della transazione, che il non ne CP_2 CP_1 fosse stato coinvolto, anzi ne era espressamente escluso, non beneficiando di alcuna sospensione delle procedure esecutive avviate nei suoi confronti, che procedevano, né di alcuna dilazione di pagamento.
Anche l'apposizione della gravosa penale al punto 15 è anch'essa sintomo della mancata conoscenza, prima ancora che del suo dissenso, perché si dubita che lo stesso sarebbe stato d'accordo a tale ulteriore concessione di credito, a fronte del notevole rischio di aggravamento della esposizione debitoria della e del conseguente aggravamento delle sue concrete possibilità di regresso. CP_5
Non può, infine, darsi per scontato che il fosse a conoscenza di tale transazione, CP_1 nonché delle trattative che l'hanno sicuramente preceduta, né che potesse prevenire le scelte del nuovo amministratore perché limitati sono i poteri di “controllo” del socio di minoranza della società a responsabilità limitata, previsti dall'art. 2476, comma 2, c.c., consistendo gli stessi nel diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e nel diritto di consultare libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, quindi in poteri, di portata scarsa, e che non avrebbero garantito in modo certo la possibilità del di essere informato delle nuove decisioni dello CP_1 mancando ogni prova in tal senso. CP_2
Lo stesso (come si evince dalla lettera di convocazione assembleare inviata al CP_2 in atti) solo nel gennaio 2024 si premurava di far approvare i bilanci degli anni 2018 e CP_1 successivi, essendo pertanto mancata del tutto la conoscenza e conoscibilità in capo al CP_1 dell'andamento dell'attività sociale nel periodo successivo alla dismissione dalla carica di amministratore unico e soprattutto nel periodo in cui venne stipulata la transazione.
Infine, come già evidenziato in premessa, la transazione del 2018 rappresenta senz'altro una ulteriore forma di concessione di credito al debitore, nonostante il deterioramento delle sue condizioni patrimoniali, perché in tale nozione, come stigmatizzato nelle sentenze n. 27932/2018 e n. 21730/2010, rientra qualsiasi atto che sia idoneo ad aggravare il rischio di esposizione del debitore, e, di conseguenza, ad aggravare il rischio del garante di non poter più rivalersi sul debitore per il regresso delle somme eventualmente pagate, come garante;
in realtà, non solo la creazione di un nuovo rapporto obbligatorio tra il creditore ed il terzo debitore, cui si estende la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata dal fideiussore, rappresenta una forma di ulteriore concessione del credito, ma anche solamente il modo con cui il creditore gestisce un rapporto obbligatorio già instaurato con il terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, quando per il fideiussore ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio di non potersi più rivalere sul debitore (Cass. civ. Ord. III, n. 32774/2019).
Il pertanto, ai sensi dell'art. 1956 c.c., va liberato dagli obblighi derivanti dalla CP_1 fideiussione prestata. Si dubita, che a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Cassazione, vi siamo margini per delibare d'ufficio profili di nullità della penale, o per ridurla in via equitativa, e comunque, non ve ne sarebbero le ragioni, in quanto sono chiari e specifici i contorni della penale pattuita tra le parti della scrittura privata, né vi siano margini per la riconduzione ad equità della penale, perché qualsivoglia ridimensionamento della penale, comunque comporta, a meno che la stessa non sia proprio eliminata, comunque un aggravamento della esposizione del debitore ed il conseguente aggravamento del rischio del garante, persistendo, pertanto i requisiti richiesti dall'art. 1956 c.c.
Quanto alle spese dei pregressi gradi di giudizio e del presente giudizio di riassunzione, ritenuto che l'accoglimento della domanda di liberazione dalla garanzia prestata, proposta dal i fonda CP_1 sull'intervenuta stipula tra i creditori, la e lo della transazione del 31.10.2018,, CP_5 CP_2 sopraggiunta nel corso del giudizio di secondo grado, e non a quella del 2010, né sulle altre doglianze mosse dal lla sentenza di primo grado, sussistano i presupposti per la compensazione tra le CP_1 parti delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CE sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando, definitivamente sulle domande proposte da in virtù della riassunzione proposta da Controparte_1
e da in persona del suo legale rappresentante p.t., a seguito della cassazione con Parte_1 Parte_2 rinvio della sentenza n.271/2020 emessa dalla Corte di Appello di CE, disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n.18355/2023 del 27.06.2023, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA la liberazione di ai sensi dell'art. 1956 c.c., Controparte_1 previo accertamento della concessione, con la scrittura privata del 31.10.2018, di ulteriore credito alla da parte di e della senza CP_3 Parte_1 Parte_2
l'autorizzazione del predetto e nella consapevolezza dell'aggravamento delle CP_1 condizioni patrimoniali della debitrice principale.
2) RIGETTA le domande proposte dalle parti attrici in riassunzione.
3) COMPENSA tra le parti le spese processuali del presente giudizio di rinvio, nonché del giudizio di primo grado, di secondo grado e di cassazione.
Così deciso in Taranto, il 3.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese dr. Pietro Genoviva