Articolo 4 della Legge 21 febbraio 1963, n. 491
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 maggio 1963
Art. 4.
L'Universita' di Pisa, nello svolgimento delle attivita' di cui al precedente articolo, deve uniformarsi alle norme vigenti per la tutela delle zone boschive e delle bellezze naturali.
Entrata in vigore il 4 maggio 1963