Art. 4.
L'Universita' di Pisa, nello svolgimento delle attivita' di cui al precedente articolo, deve uniformarsi alle norme vigenti per la tutela delle zone boschive e delle bellezze naturali.
L'Universita' di Pisa, nello svolgimento delle attivita' di cui al precedente articolo, deve uniformarsi alle norme vigenti per la tutela delle zone boschive e delle bellezze naturali.