Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 974 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI LA SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Irene Lupo Consigliere rel. Dott. Roberta Nunnari consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA Nella procedura di reclamo ex art 51 ccii avverso sentenza di dichiarazione di liquidazione giudiziale, iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PICCININO JOELLE ROSANNA e dell'avv. BERTOLAZZI PIERCARLO ( ) Via Fontana n. 22 20122 C.F._1
LA , con elezione di domicilio in VIA FONTANA, 22 20122 LA, presso e nello studio dell'avv. PICCININO JOELLE ROSANNA
-reclamante-
CONTRO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TO SI;
e contro
Controparte_1
- contumace- ;
[...]
-reclamato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 09.07.2024, la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di TO SI chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
.
[...]
La società , costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda contestando lo stato di insolvenza, prospettando la possibilità di cessione in blocco del proprio patrimonio immobiliare mediante accordo transattivo con l'istituto di credito procedente nella procedura esecutiva immobiliare pendente nonché la possibilità di interloquire con il
1-dalla situazione patrimoniale della società aggiornata al 31-7-24 si evince un ammontare di debiti scaduti per euro 3.617.000 superiori al patrimonio disponibile (valorizzato in euro 2000.000);
2- risultano incardinate procedure esecutive immobiliari individuali che precludono la possibilità di una naturale liquidazione del patrimonio stesso secondo logiche di mercato ( spese di procedure, oneri, interessi di mora ecc. ) con conseguente aggravio del dissesto e potenziale violazione della par condicio creditorum;
3- risultano affidati al Concessionario della riscossione crediti erariali per 120.210,79 circa;
4-con riferimento al debito maturato nei confronti di per oltre 130.000,00 la CP_2 ha fatto accesso ad una procedura di rottamazione da cui la Parte_1 stessa debitrice deve ritenersi definitivamente decaduta per non avere pagato le rate di riferimento a far tempo dall'aprile 2024 ;
5-la circostanza che abbia manifestato la volontà di aderire Parte_1 anche alla cd. Rottamazione quater , per la quale è attualmente in corso il necessario iter legislativo, non esclude la permanenza dello stato di insolvenza, reso anzi sintomatico della incapacità di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.
Avverso la sentenza ha proposto reclamo la censurando la Parte_1 pronuncia per insussistenza dello stato di insolvenza (artt. 2 e 121 C.C.I.I.) . In particolare, la reclamante assume che il Tribunale ha fondato la decisione su una erronea valutazione dei debiti e ciò in quanto:
- sub 3 i debiti IMU ( di circa €120.000) sono stati contestati mediante istanza in autotutela in data 26-7-24 in quanto gli immobili non locati e invenduti non sono soggetti a IMU, e parte dei versamenti sarebbe già avvenuta: nello specifico sarebbero dovuti , a dire della reclamante , circa 19.700 euro di cui intende chiedere la dilazione;
-sub 4 i debiti verso l'Agenzia delle Entrate ( di circa €130.000) sono stati rateizzati e pagati fino alla presentazione del ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
-sub 2 i debiti verso (di circa €2.872.000) sono garantiti da un Controparte_3 ampio compendio immobiliare ancora di proprietà della società, utilizzabile per la soddisfazione del credito.
Rispetto all'accoglimento del ricorso perveniva parere negativo della Procura.
Tanto premesso la corte osserva quanto segue. In via generale va rilevato che nel caso in cui la società debitrice sia in stato di liquidazione, la valutazione del Giudice in ordine allo stato di insolvenza, deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. 13644/2013). Spetta al debitore l'onere di allegazione e prova degli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica rappresentazione del passivo (Cass. 25167/2018).
Nel caso di specie tale onere della prova non è stato assolto, giacché la resistente, pur avendo riferito dell'esistenza di beni la cui alienazione sarebbe in grado, a suo dire, di garantire il soddisfacimento dei crediti, non ha indicato né i tempi di alienazione di detti beni né una realistica prospettazione del realizzo della vendita. Anzi, da quanto in atti risulta, viceversa, dimostrato che i beni facenti capo alla società ( negozi e box siti nel comune di Parabiago) non sono facilmente liquidabili atteso che la società è stata messa in liquidazione da anni e i beni non sono ancora stati liquidati né i creditori soddisfatti. A ciò si aggiunga che la procedura esecutiva sugli immobili intentata dal creditore bancario è risultata incapiente e che con non è intervenuto nessun accordo, CP_3 il debito è superiore alle rimanenze iscritte all'attivo e oggetto di pignoramento tant'è che la notizia dell'insolvenza della società è pervenuta alla procura della repubblica istante proprio nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare R.G. n. 90/2023 .
Per quanto riguarda i debiti erariali, quello sub 3 non è contestato quantomeno per circa 19.700 euro di cui chiede comunque la dilazione e la Parte_1 richiesta di rateizzazione conferma l'incapacità della reclamante di far fronte ai debiti contratti;
con riferimento a quello sub 4 l'ultimo pagamento è avvenuto nel terzo trimestre 2023, quindi, già in epoca antecedente alla presentazione del ricorso, la società non aveva più assolto alle rateizzazioni rivelando così la sua incapienza;
la circostanza, poi, che abbia manifestato la volontà di aderire Parte_1 anche alla cd. Rottamazione quater ha valore meramente ottativo e conferma la permanenza dello stato di insolvenza.
Dunque, la società, ben lungi dall'aver solo ritardato i pagamenti per motivi gestionali e in vista di soluzioni bonarie, è gravata da debiti notevolmente superiori all'attivo i cui cespiti non sono di facile e pronta liquidazione, sicchè è strutturalmente incapace di adempiere, e dunque insolvente.
La reclamata sentenza merita, in conclusione, integrale conferma;
nulla sulle spese di lite attesa la contumacia della procedura, mentre va dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte respinge il reclamo avverso la sentenza del tribunale di Busto Arsizio n.
13/25 di liquidazione giudiziale della . Parte_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
Così deciso in Milano, 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Francesco Di Stefano