Art. 3.
La concessione d'importazione temporanea dei manufatti metallici per essere rivestiti di gomma elastica o indurita (ebanite), prevista all' art. 1 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356 , convertito in legge con la legge 3 gennaio 1929, n. 47 , viene estesa, con le medesime condizioni, alle parti metalliche di macchine o di installazioni industriali per essere rivestite di gomma elastica o indurita, o di resine sintetiche.
La concessione d'importazione temporanea dei manufatti metallici per essere rivestiti di gomma elastica o indurita (ebanite), prevista all' art. 1 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356 , convertito in legge con la legge 3 gennaio 1929, n. 47 , viene estesa, con le medesime condizioni, alle parti metalliche di macchine o di installazioni industriali per essere rivestite di gomma elastica o indurita, o di resine sintetiche.