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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/12/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 278/2025, avente per oggetto “indennità sostitutiva delle ferie non godute”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
NI BI e IS ES, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. - con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio del Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 08/05/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
[...]
allegando di avere svolto attività di docente alle Controparte_1
dipendenze dell'amministrazione scolastica in ragione di diversi contratti a tempo determinato e precisamente nei seguenti periodi:
- nell'a.s. 2023/2024: dal 26.9.2023 al 30.6.2024 per 279 giorni lavorativi.
Assumendo di avere maturato giorni di ferie, dei quali né ha fruito, né ha ottenuto il pagamento, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per l'annualità 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
2) Per l'effetto, condannare il al pagamento, in Controparte_1 favore della ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente n. 23,25 giorni per l'anno 2023/2024.
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Relativamente al contributo unificato il valore di causa è indeterminabile ma si evidenzia che il reddito della ricorrente, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R 115/2002, non è superiore a € 38.514,03 e pertanto vige l'esenzione dal pagamento del contributo, così come previsto ai sensi dell'art 9 co. 1 bis D.P.R 30.05.2002 n. 115. Sul punto si allega autocertificazione sottoscritta dalla ricorrente.
Con il decreto di fissazione di udienza del 15.5.2025 è stata disposta la trattazione della causa con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1
argomentando che debba escludersi la generalizzata monetizzazione delle ferie non godute e che per la fruizione delle stesse i docenti debbano utilizzare i periodi di sospensione delle lezioni disposte dai calendari regionali. L'amministrazione convenuta ha anche eccepito che: non sono computabili, ai fini pretesi dalla ricorrente, le festività soppresse;
che la docente abbia goduto di sei giorni di ferie durante l'anno scolastico azionato e che in assenza di prova del lavoro svolto durante i giorni di sospensione, l'accoglimento della domanda darebbe luogo ad un'ipotesi di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), perché verrebbe corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie per i giorni di riposo. Il resistente ha quindi formulato le seguenti CP_1
conclusioni:
1. Accertare, contrariis reiectis, che nei giorni di sospensione delle attività didattiche e nei giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il termine di ciascun contratto parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa accogliendo la tesi di parte resistente circa la quantificazione della pretesa;
2. Rigettare conseguentemente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
2
3. In via subordinata, in caso di rigetto delle eccezioni che precedono, laddove l'Ill.mo Giudice ritenesse sussistere un diritto alla monetizzazione parziale, limitarne l'ammontare ai soli giorni residui detratti i giorni di ferie usufruite;
4. In ogni caso: liquidare, con valutazione equitativa, le spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, ex art. 152 – bis delle disposizioni d'attuazione del c.p.c., che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle Amministrazioni che si difendano tramite propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c.
Essendo la causa decidibile allo stato degli atti, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del
13.11.2025, essa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
2. L'odierna domanda volta alla monetizzazione delle ferie e festività soppresse non godute si iscrive nel seguente quadro normativo:
- l'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 prevedeva per il personale a tempo determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto, sancendo la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico;
- l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 del 7.7.2012, ha vietato la monetizzazione delle ferie dalla data della sua entrata in vigore (“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale …delle pubbliche amministrazioni …sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro…Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”);
- l'art. 1, commi 54, 55, 56, L. n. 228/12 (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha però successivamente stabilito: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore
a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art.
3 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”;
- l'art. 35, comma 2 del CCNL Comparto Scuola del 18.1.2024 prevede che per il personale assunto a tempo determinato, qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, queste ultime siano liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
Dalla lettura congiunta dell'art. 5, comma 8, dl 5/2012 e dei commi 54, 55, 56 dell'art. 1, legge
228/2012 emerge che: dal 7.7.2012 al 31.12.2012 per il personale docente ed ATA a tempo determinato vigeva il divieto di monetizzazione delle ferie;
il legislatore, proprio in ragione della particolare condizione del personale a tempo determinato, che non necessariamente ha un contratto che copre l'intero anno scolastico, ha introdotto una norma di favore (art. 1, comma
55, l. n. 228/12), che prevede la monetizzazione delle ferie nei limiti però della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
È evidente che i commi 54 e 55 debbano essere letti in maniera unitaria, per cui i giorni in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie non possono che essere quelli coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e con gli eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno, di cui al citato comma
54.
Perciò, con le disposizioni in esame è stata introdotta una disciplina complessivamente di favore per i docenti a tempo determinato, in mancanza della quale sarebbe rimasto vigente il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie.
2.1. La Corte di Cassazione, con l'arresto n. 14268 del 5.5.2022, è intervenuta a chiarimento della legislazione interna, ricostruendo la disciplina del mancato godimento delle ferie del
4 personale scolastico e soffermandosi in particolare sui principi delineati in materia dalla Corte di Giustizia Europea.
Ribadito che la legge 228/2012, art. 1, comma 55, ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie, i giudici di legittimità hanno ritenuto necessario interpretare le norme interne -e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55- in conformità alle norme del diritto dell'Unione. Sul punto hanno così motivato: “La Corte di
Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir.
n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione
e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie
5 siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del
2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Tale orientamento risulta ribadito da successive pronunce di legittimità, di modo che il principio di diritto esposto risulta oramai consolidato (v. nn. 21780/2022, 13447/2024, 16715/2024,
17643/2023, 28587/2024, 11968/2025).
Prova ne è che anche nella recente ordinanza 11968 del 2025, proprio con riferimento al rapporto lavorativo degli insegnanti a tempo determinato, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
2.2. Alla luce di tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può pertanto essere condivisa l'impostazione difensiva del , secondo cui i giorni di ferie da CP_1
monetizzare vanno calcolati semplicemente sottraendo dal numero di giorni di ferie maturati, quelli effettivamente goduti ed i giorni di sospensione dell'attività scolastica, in cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto godere di giorni di ferie, in quanto quest'ultimo periodo può essere sottratto solo a fronte della dimostrazione, da parte del datore di lavoro, di avere invitato il lavoratore a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
6 2.3. Va altresì evidenziato che l'impostazione difensiva del resistente, come CP_1
rilevato dalla Corte di Cassazione (v. ordinanza 28587/2024) “non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
La sospensione delle lezioni prevista dal calendario scolastico non comporta infatti alcuna automatica collocazione in ferie del docente e ciò avviene sia con riguardo al periodo intercorrente tra la fine delle lezioni (solitamente il giorno 8 giugno) e la scadenza del contratto
(30 giugno) sia per i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti nel calendario regionale: i docenti restano a disposizione della scuola e vengono invece posti in ferie solo a seguito di una loro espressa richiesta.
2.4. In tali periodi, ivi inclusi -pertanto- anche i giorni delle vacanze di Natale, Pasqua e
Carnevale, pur in assenza delle lezioni, gli insegnanti possono svolgere attività inerenti alla didattica, quali la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni e la programmazione e potrebbero anche essere tenuti a presentarsi a scuola, laddove convocati in via d'urgenza.
Tale considerazione deve valere tanto per i docenti assunti a tempo indeterminato, quanto per i docenti supplenti: un trattamento differente di questi ultimi, rispetto ai primi, violerebbe il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, consacrato nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/99, allegato alla Direttiva del 28 giugno 1999/70, perché in tutti i periodi di sospensione
7 delle lezioni i docenti di ruolo, se non hanno chiesto ed ottenuto di fruire delle ferie, vengono considerati al lavoro e remunerati, nonostante che non siano presenti a scuola e parimenti rimangano solo a disposizione del resistente. CP_1
Con l'interpretazione del quadro normativo proposta dal resistente, dunque, la CP_1
discriminazione si manifesterebbe nella diversa qualificazione giuridica attribuita ai medesimi periodi di sospensione delle lezioni: per i docenti di ruolo tali periodi vengono considerati
"periodi di lavoro", salvo esplicita richiesta di fruizione delle ferie, mentre per i docenti a termine gli stessi identici periodi sarebbero considerati automaticamente "periodi di riposo".
3. Il , eccepisce anche che le festività Controparte_1
soppresse andrebbero escluse dalle domande attoree, in quanto sarebbero qualitativamente diverse dalle ordinarie giornate di ferie.
La tesi è smentita dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8926/2024, nella quale (punto 4) sulla base del disposto degli artt. 1 e 2 della legge 937/1977, si è evidenziato come le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario, e devono perciò essere necessariamente fruite nel corso dell'anno solare, secondo un regime del tutto assimilabile a quello delle ferie.
4. Infondata è infine l'eccezione di indebito arricchimento, perché essa presuppone quanto negato dalla Corte di Cassazione (v. sopra ordinanza n. 28587/2024) e cioè che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il dipendente sia libero di organizzare il proprio tempo, dovendosi invece ritenere che egli sia solo esonerato dalle attività didattiche, ma non dalle “ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.)” per le quali “lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
5. In applicazione dei suestesi principi, le domande attoree vanno accolte, previa detrazione dalle giornate azionate delle ferie, di cui risulti l'effettiva concessione, su richiesta del lavoratore e di quelle che avrebbero potuto essere godute, essendovi stato un idoneo invito in tal senso da parte dell'amministrazione, con espresso avviso che, in caso di mancata richiesta di ferie, non vi sarebbe stato il diritto all'indennità sostitutiva.
8 Ciò posto, con le note scritte depositate il 12.11.2025 la ricorrente ha aderito ai rilievi del
MINISTERO, riconoscendo di avere usufruito di cinque giorni di ferie, come risulta dal decreto dell'8.7.2024 (doc. 3 comparsa). La docente ha quindi ridotto la propria domanda, dai 23,25 giorni inizialmente chiesti a 18,25. Ha invece evidenziato che non incidono i giorni di festività soppresse, non avendoli inseriti nella domanda.
Va perciò monetizzato il numero di giorni da ultimo quantificato dalla ricorrente nelle note conclusive, per un corrispondente importo di indennità sostitutiva di ferie non godute pari a complessivi € 1.148,56, che il convenuto va condannato a corrisponderle. CP_1
Il credito accertato è quantificato sulla base del valore monetario di un giorno di ferie indicato dal nella memoria difensiva e non contestato dalla difesa attorea. CP_1
Vale la pena osservare sul punto che per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
9285/2003; cfr. sent. Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761).
Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (sentt. Cass. Civ., Sez.
Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
9 6. Sussistono i gravi motivi per una compensazione quantomeno parziale delle spese di lite, in ragione della condotta processuale della ricorrente, la quale, pur avendo effettivamente fruito di alcuni giorni di ferie, non ne ha fatto menzione nel proprio ricorso. In ragione di ciò le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, mentre la restante quota della metà va posta a carico dell'amministrazione soccombente. Dette spese sono liquidate con riferimento alla fase di studio della controversia, introduttiva e decisionale – senza liquidazione della fase istruttoria, non svolta - tenendo conto che la causa, di natura seriale, è stata decisa all'esito della prima ed unica udienza, che è stata celebrata con la modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
ei confronti del , ogni Parte_1 Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, condanna il a corrispondere alla ricorrente, a Controparte_1
titolo di indennità sostituiva del mancato godimento delle ferie e delle festività soppresse nell'anno scolastico dedotto in ricorso, la somma di € 1.149,56, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente la metà delle spese del giudizio, che liquida, in detta quota, in € 514,75 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari;
dichiarando compensata tra le parti la restante metà di dette spese.
Lecco, 11 dicembre 2025. Il Giudice Federica Trovò
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 278/2025, avente per oggetto “indennità sostitutiva delle ferie non godute”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
NI BI e IS ES, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. - con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio del Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 08/05/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
[...]
allegando di avere svolto attività di docente alle Controparte_1
dipendenze dell'amministrazione scolastica in ragione di diversi contratti a tempo determinato e precisamente nei seguenti periodi:
- nell'a.s. 2023/2024: dal 26.9.2023 al 30.6.2024 per 279 giorni lavorativi.
Assumendo di avere maturato giorni di ferie, dei quali né ha fruito, né ha ottenuto il pagamento, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per l'annualità 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
2) Per l'effetto, condannare il al pagamento, in Controparte_1 favore della ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente n. 23,25 giorni per l'anno 2023/2024.
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Relativamente al contributo unificato il valore di causa è indeterminabile ma si evidenzia che il reddito della ricorrente, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R 115/2002, non è superiore a € 38.514,03 e pertanto vige l'esenzione dal pagamento del contributo, così come previsto ai sensi dell'art 9 co. 1 bis D.P.R 30.05.2002 n. 115. Sul punto si allega autocertificazione sottoscritta dalla ricorrente.
Con il decreto di fissazione di udienza del 15.5.2025 è stata disposta la trattazione della causa con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1
argomentando che debba escludersi la generalizzata monetizzazione delle ferie non godute e che per la fruizione delle stesse i docenti debbano utilizzare i periodi di sospensione delle lezioni disposte dai calendari regionali. L'amministrazione convenuta ha anche eccepito che: non sono computabili, ai fini pretesi dalla ricorrente, le festività soppresse;
che la docente abbia goduto di sei giorni di ferie durante l'anno scolastico azionato e che in assenza di prova del lavoro svolto durante i giorni di sospensione, l'accoglimento della domanda darebbe luogo ad un'ipotesi di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), perché verrebbe corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie per i giorni di riposo. Il resistente ha quindi formulato le seguenti CP_1
conclusioni:
1. Accertare, contrariis reiectis, che nei giorni di sospensione delle attività didattiche e nei giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il termine di ciascun contratto parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa accogliendo la tesi di parte resistente circa la quantificazione della pretesa;
2. Rigettare conseguentemente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
2
3. In via subordinata, in caso di rigetto delle eccezioni che precedono, laddove l'Ill.mo Giudice ritenesse sussistere un diritto alla monetizzazione parziale, limitarne l'ammontare ai soli giorni residui detratti i giorni di ferie usufruite;
4. In ogni caso: liquidare, con valutazione equitativa, le spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, ex art. 152 – bis delle disposizioni d'attuazione del c.p.c., che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle Amministrazioni che si difendano tramite propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c.
Essendo la causa decidibile allo stato degli atti, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del
13.11.2025, essa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
2. L'odierna domanda volta alla monetizzazione delle ferie e festività soppresse non godute si iscrive nel seguente quadro normativo:
- l'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 prevedeva per il personale a tempo determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto, sancendo la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico;
- l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 del 7.7.2012, ha vietato la monetizzazione delle ferie dalla data della sua entrata in vigore (“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale …delle pubbliche amministrazioni …sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro…Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”);
- l'art. 1, commi 54, 55, 56, L. n. 228/12 (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha però successivamente stabilito: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore
a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art.
3 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”;
- l'art. 35, comma 2 del CCNL Comparto Scuola del 18.1.2024 prevede che per il personale assunto a tempo determinato, qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, queste ultime siano liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
Dalla lettura congiunta dell'art. 5, comma 8, dl 5/2012 e dei commi 54, 55, 56 dell'art. 1, legge
228/2012 emerge che: dal 7.7.2012 al 31.12.2012 per il personale docente ed ATA a tempo determinato vigeva il divieto di monetizzazione delle ferie;
il legislatore, proprio in ragione della particolare condizione del personale a tempo determinato, che non necessariamente ha un contratto che copre l'intero anno scolastico, ha introdotto una norma di favore (art. 1, comma
55, l. n. 228/12), che prevede la monetizzazione delle ferie nei limiti però della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
È evidente che i commi 54 e 55 debbano essere letti in maniera unitaria, per cui i giorni in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie non possono che essere quelli coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e con gli eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno, di cui al citato comma
54.
Perciò, con le disposizioni in esame è stata introdotta una disciplina complessivamente di favore per i docenti a tempo determinato, in mancanza della quale sarebbe rimasto vigente il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie.
2.1. La Corte di Cassazione, con l'arresto n. 14268 del 5.5.2022, è intervenuta a chiarimento della legislazione interna, ricostruendo la disciplina del mancato godimento delle ferie del
4 personale scolastico e soffermandosi in particolare sui principi delineati in materia dalla Corte di Giustizia Europea.
Ribadito che la legge 228/2012, art. 1, comma 55, ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie, i giudici di legittimità hanno ritenuto necessario interpretare le norme interne -e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55- in conformità alle norme del diritto dell'Unione. Sul punto hanno così motivato: “La Corte di
Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir.
n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione
e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie
5 siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del
2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Tale orientamento risulta ribadito da successive pronunce di legittimità, di modo che il principio di diritto esposto risulta oramai consolidato (v. nn. 21780/2022, 13447/2024, 16715/2024,
17643/2023, 28587/2024, 11968/2025).
Prova ne è che anche nella recente ordinanza 11968 del 2025, proprio con riferimento al rapporto lavorativo degli insegnanti a tempo determinato, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
2.2. Alla luce di tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può pertanto essere condivisa l'impostazione difensiva del , secondo cui i giorni di ferie da CP_1
monetizzare vanno calcolati semplicemente sottraendo dal numero di giorni di ferie maturati, quelli effettivamente goduti ed i giorni di sospensione dell'attività scolastica, in cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto godere di giorni di ferie, in quanto quest'ultimo periodo può essere sottratto solo a fronte della dimostrazione, da parte del datore di lavoro, di avere invitato il lavoratore a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
6 2.3. Va altresì evidenziato che l'impostazione difensiva del resistente, come CP_1
rilevato dalla Corte di Cassazione (v. ordinanza 28587/2024) “non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
La sospensione delle lezioni prevista dal calendario scolastico non comporta infatti alcuna automatica collocazione in ferie del docente e ciò avviene sia con riguardo al periodo intercorrente tra la fine delle lezioni (solitamente il giorno 8 giugno) e la scadenza del contratto
(30 giugno) sia per i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti nel calendario regionale: i docenti restano a disposizione della scuola e vengono invece posti in ferie solo a seguito di una loro espressa richiesta.
2.4. In tali periodi, ivi inclusi -pertanto- anche i giorni delle vacanze di Natale, Pasqua e
Carnevale, pur in assenza delle lezioni, gli insegnanti possono svolgere attività inerenti alla didattica, quali la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni e la programmazione e potrebbero anche essere tenuti a presentarsi a scuola, laddove convocati in via d'urgenza.
Tale considerazione deve valere tanto per i docenti assunti a tempo indeterminato, quanto per i docenti supplenti: un trattamento differente di questi ultimi, rispetto ai primi, violerebbe il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, consacrato nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/99, allegato alla Direttiva del 28 giugno 1999/70, perché in tutti i periodi di sospensione
7 delle lezioni i docenti di ruolo, se non hanno chiesto ed ottenuto di fruire delle ferie, vengono considerati al lavoro e remunerati, nonostante che non siano presenti a scuola e parimenti rimangano solo a disposizione del resistente. CP_1
Con l'interpretazione del quadro normativo proposta dal resistente, dunque, la CP_1
discriminazione si manifesterebbe nella diversa qualificazione giuridica attribuita ai medesimi periodi di sospensione delle lezioni: per i docenti di ruolo tali periodi vengono considerati
"periodi di lavoro", salvo esplicita richiesta di fruizione delle ferie, mentre per i docenti a termine gli stessi identici periodi sarebbero considerati automaticamente "periodi di riposo".
3. Il , eccepisce anche che le festività Controparte_1
soppresse andrebbero escluse dalle domande attoree, in quanto sarebbero qualitativamente diverse dalle ordinarie giornate di ferie.
La tesi è smentita dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8926/2024, nella quale (punto 4) sulla base del disposto degli artt. 1 e 2 della legge 937/1977, si è evidenziato come le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario, e devono perciò essere necessariamente fruite nel corso dell'anno solare, secondo un regime del tutto assimilabile a quello delle ferie.
4. Infondata è infine l'eccezione di indebito arricchimento, perché essa presuppone quanto negato dalla Corte di Cassazione (v. sopra ordinanza n. 28587/2024) e cioè che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il dipendente sia libero di organizzare il proprio tempo, dovendosi invece ritenere che egli sia solo esonerato dalle attività didattiche, ma non dalle “ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.)” per le quali “lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
5. In applicazione dei suestesi principi, le domande attoree vanno accolte, previa detrazione dalle giornate azionate delle ferie, di cui risulti l'effettiva concessione, su richiesta del lavoratore e di quelle che avrebbero potuto essere godute, essendovi stato un idoneo invito in tal senso da parte dell'amministrazione, con espresso avviso che, in caso di mancata richiesta di ferie, non vi sarebbe stato il diritto all'indennità sostitutiva.
8 Ciò posto, con le note scritte depositate il 12.11.2025 la ricorrente ha aderito ai rilievi del
MINISTERO, riconoscendo di avere usufruito di cinque giorni di ferie, come risulta dal decreto dell'8.7.2024 (doc. 3 comparsa). La docente ha quindi ridotto la propria domanda, dai 23,25 giorni inizialmente chiesti a 18,25. Ha invece evidenziato che non incidono i giorni di festività soppresse, non avendoli inseriti nella domanda.
Va perciò monetizzato il numero di giorni da ultimo quantificato dalla ricorrente nelle note conclusive, per un corrispondente importo di indennità sostitutiva di ferie non godute pari a complessivi € 1.148,56, che il convenuto va condannato a corrisponderle. CP_1
Il credito accertato è quantificato sulla base del valore monetario di un giorno di ferie indicato dal nella memoria difensiva e non contestato dalla difesa attorea. CP_1
Vale la pena osservare sul punto che per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
9285/2003; cfr. sent. Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761).
Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (sentt. Cass. Civ., Sez.
Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
9 6. Sussistono i gravi motivi per una compensazione quantomeno parziale delle spese di lite, in ragione della condotta processuale della ricorrente, la quale, pur avendo effettivamente fruito di alcuni giorni di ferie, non ne ha fatto menzione nel proprio ricorso. In ragione di ciò le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, mentre la restante quota della metà va posta a carico dell'amministrazione soccombente. Dette spese sono liquidate con riferimento alla fase di studio della controversia, introduttiva e decisionale – senza liquidazione della fase istruttoria, non svolta - tenendo conto che la causa, di natura seriale, è stata decisa all'esito della prima ed unica udienza, che è stata celebrata con la modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
ei confronti del , ogni Parte_1 Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, condanna il a corrispondere alla ricorrente, a Controparte_1
titolo di indennità sostituiva del mancato godimento delle ferie e delle festività soppresse nell'anno scolastico dedotto in ricorso, la somma di € 1.149,56, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente la metà delle spese del giudizio, che liquida, in detta quota, in € 514,75 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari;
dichiarando compensata tra le parti la restante metà di dette spese.
Lecco, 11 dicembre 2025. Il Giudice Federica Trovò
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