Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1870/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Giovanni Cipolla
e da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_2 C.F._2
Giovanni Cipolla
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 1.7.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 180/2024, pubblicata in data 23.7.2024 (e passata in giudicato in data 10.2.2025), questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
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1) Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale, sita in Castiraga Vidardo (LO), via P.
Borsellino n. 38/A, di proprietà dei ricorrenti nella misura del 50% indiviso ciascuno, a favore del sig.
, con quanto l'arreda e la dota;
Parte_1
2) confermare l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con prevalente collocamento abitativo presso l'abitazione del padre;
3) confermare che la sig.ra potrà vedere, frequentare e tenere con se i figli minori, Pt_2
compatibilmente con le esigenze scolastiche ed educative degli stessi e con i reciproci impegni lavorativi dei genitori, e fatto salvo un diverso accordo settimanale con il padre, con i seguenti tempi e modi:
- per n. 2 pomeriggi infrasettimanali, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì, dalla fine degli impegni scolastici dei figli fino alle ore 22,00 circa
- per due fine settimana al mese, con facoltà di tenere i figli a pernottare presso la propria abitazione nelle notti tra il sabato e la domenica (indicativamente dalle ore 10,00 circa del sabato, allorché si recherà a prelevare i figli dall'abitazione paterna, sino alle ore 22,00 circa della domenica, allorquando gli stessi rientreranno all'abitazione paterna).
Durante le festività natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con i genitori la giornata del
Santo Natale e quella di Santo Stefano.
Durante le festività pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua
e con l'altro il Lunedi Santo.
Durante le vacanze estive i figli e potranno trascorrere con i Persona_1 Persona_2
genitori un periodo di almeno quindici giorni consecutivi. I genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente i periodi di vacanza che trascorreranno con i figli, nonché la meta delle vacanze stesse, entro il 30 giugno di ciascun anno.
Fatto salvo ogni diverso accoro tra i genitori.
I genitori continueranno in modo paritetico e di comune accordo ad eseguire la potestà genitoriale, obbligandosi a prendere concordemente le decisioni di straordinaria amministrazione e, quindi, di maggior interesse per i figli.
Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa.
Entrambi i genitori si impegnano, comunque, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura della prole nel prioritario interesse dei figli minori, impegnandosi a mantenere un rapporto pagina 2 di 4 equilibrato e continuativo con gli stessi ai fini di una loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) confermare a carico del sig. l'onere, in via esclusiva, del mantenimento ordinario dei figli Parte_1
con lo stesso conviventi;
5) confermare l'obbligo della sig.ra di corrispondere al sig. il 50% delle spese Pt_2 Parte_1
scolastiche, sanitarie non mutuabili, di tenore ricreativo e sportive, purché previamente concordate tra i coniugi e documentate, come meglio individuate nelle linee guida del Tribunale di Milano che vengono allegate al presente ricorso (Doc. n. 27);
6) confermare che l'assegno unico per i figli, o comunque contributi equipollenti allorché spettanti, vengano integralmente percepiti dal sig. ; Parte_1
7) dare atto che i coniugi dichiarano di aver già fra loro regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
8) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio, per se stessi e per i figli minori, del passaporto e della carta di identità, e/o documenti e autorizzazioni equipollenti, validi anche per l'espatrio.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Castiraga Vidardo Parte_1 Parte_2
in data 12.1.2008 (atto iscritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2008) e dalla loro unione sono nati due figli, il 17.4.2008 e il 31.01.2011. Persona_1 Persona_2
3. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge
898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 1870/2024, così provvede:
pagina 3 di 4 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Parte_2
in Castiraga Vidardo in data 12.1.2008 (atto iscritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2008);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese;
4) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiraga Vidardo (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi in data 21ebbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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