Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg1328 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1328 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SALIERNO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via Dalbono n. 15 – Parco Punzo is. 5,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. FILOSA CIRO presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, al c.so A. Lucci n. 130,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/01/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
San Giorgio a Cremano (NA), il 18/09/2021 e che dalla loro unione
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volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente.
2. La figlia minore vivrà stabilmente con la madre presso la nuova dimora Per_1
sita in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Don Morosini n. 55.
3. La disciplina per la piccola sarà quella dell'affidamento condiviso ad Per_1
entrambi i genitori.
4. Patto genitoriale i) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà tenere con sé la figlia nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
- il lunedì prendendola all'uscita di scuola per riaccompagnarla a scuola il martedì seguente;
- il giovedì prendendola all'uscita di scuola per riaccompagnarla a scuola il venerdì seguente;
- a settimane alternate dal sabato alle ore 15:00, prelevandola dalla casa materna, per ivi riaccompagnarla alle ore 20:00 della domenica.
Il tutto sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia, nonché dei turni lavorativi di entrambi i genitori.
ii. Ogni genitore si impegna, nei giorni in cui avrà la figlia con sé, a porre in essere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il corretto svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche della figlia accompagnandola e/o prelevandola da scuola
2 negli orari previsti dalla scuola, accompagnandola e/o prelevandola nei luoghi ove svolgono le attività extrascolastiche/sportive/ludiche, ecc. Ogni coniuge si impegna, altresì, ad informare l'altro in merito ad eventuali impedimenti nella gestione su indicata così da porre rimedio e non arrecare alcun pregiudizio al minore nello svolgimento delle proprie attività scolastiche ed extrascolastiche.
iii. Nel periodo estivo, la piccola trascorrerà con ciascun genitore due Per_1
settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, con facoltà di portarla con sé presso località turistiche, previa comunicazione circa il luogo e/o il recapito telefonico ove la bambina sarà reperibile. iv. Durante le festività natalizie ciascun genitore terrà con sé la figlia, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio. Il padre, pertanto, potrà prelevare la figlia dalla sua residenza alle ore 10:00 della mattina del 23 dicembre per riaccompagnarlo la sera alle ore 21:00 del 29 dicembre, ovvero potrà prelevarla dalla sua residenza alle ore 10:00 della mattina del 30 dicembre per riaccompagnarla la sera alle ore 21:00 del 6 gennaio;
v. Durante il periodo Pasquale la bambina trascorrerà ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo. vi. Infine, per ogni altra festività e/o ricorrenza familiare, (compleanni, onomastici dei minori, comunioni e cresime), i coniugi si accorderanno, di volta in volta, al fine di assicurare alla figlia, la loro presenza, alternata o contestuale. I coniugi si impegnano a collaborare tra di loro per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica della figlia.
5. Il sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto. Tale importo sarà versato, a mezzo bonifico bancario sul C/C bancario intestato alla Sig.ra il cui codice IBAN è già in Parte_1
possesso del Sig. Pt_2
6. Tutte le spese straordinarie per la figlia saranno corrisposte da entrambi i genitori nella misura del 50%. Per dette spese le parti faranno riferimento al Protocollo
3 d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati di Napoli sottoscritto il 12.03.2018, che le parti dichiarano di averne preso visione e, pertanto, di ben conoscere;
7. Alcun assegno di mantenimento/alimenti viene riconosciuto dall'uno all'altro coniuge, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
8. L'immobile ex casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi in misura pari al
50%, sito in San Giorgio a Cremano (NA) in Piazza Bernardo Tanucci n. 2, piano 6, scala B, interno 17, è stato concesso in locazione a terzi, comprensivo dei mobili in esso presenti, e con l'importo ricavato dal canone viene pagata la rata del mutuo in essere;
la differenza residua, dopo aver pagato la rata del mutuo, è equamente divisa tra le parti.
9. I coniugi concordano che l'importo di cui all'assegno unico sarà richiesto, dal momento dell'omologazione della separazione, da entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno.
10. Le spese legali relative a tale procedimento sono interamente compensate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_3
n.68, parte II, s. B, reg. Atti Matrimonio anno 2021);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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