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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 686/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Vincenza Totaro Consigliere
3) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.686/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michela Izzo
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Maresca
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: ASL. Infermiere. Retribuzione. Indennità di assistenza domiciliare. Art.26 CCNL Sanità Pubblica. Prescrizione
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, n.148/2024, pubblicata il 16.01.2024, che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di assistenza domiciliare di cui all'art.26 CCNL di comparto avanzata da
[...]
(dipendente dell'azienda convenuta con mansioni di infermiere Parte_1
inquadrato nella categoria D del CCNL Sanità).
In particolare, l'appellante odiernamente censura la sentenza impugnata per omessa ed errata valutazione della prova documentale depositata e richiamata sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado e non specificamente contestata dall' resistente e, conseguentemente, per aver il primo CP_2
Giudice, erroneamente sostenuto il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere della prova circa i presupposti per l'ottenimento dell'emolumento richiesto e spettante;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione ai Difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito l' che ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza dell'appello, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
ed ha spiegato appello incidentale con cui ha riproposto l'eccezione di prescrizione rigettata dal primo giudice;
in ogni caso vinte le spese.
L'appellante principale ha depositato memoria di costituzione avverso l'appello incidentale, eccependo l'inammissibilità dello stesso ed insistendo per il rigetto dell'eccezione di prescrizione ad avviso della Difesa non maturata.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Preliminarmente va esaminata e rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale spiegata dalla difesa dell'appellante principale, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione specifici e tali da permettere, pertanto, di determinare i capi della sentenza di primo grado censurati e di consentire ad ogni modo un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante incidentale.
1.1. Alla disamina, poi, del motivo di gravame dell'appello incidentale dell' relativo alla tempestività dell'eccezione di prescrizione sollevata nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, appare opportuno premettere che l'originario ricorrente ha agito in primo grado per ottenere differenze retributive per il periodo dal mese di gennaio 2009 al settembre
2011 e non come riportato nell'atto di appello principale dell'originario ricorrente dal 2011 al 2015.
2. Tanto premesso il motivo di appello incidentale dell' è fondato e va accolto.
2.1 Invero erroneamente il primo giudice ha ritenuto tardiva la costituzione dell' nel giudizio di primo grado nonostante l' resistente si fosse CP_2
costituita in giudizio depositando telematicamente la memoria difensiva ed il relativo fascicolo in data 11.2.2022 e dunque 10 giorni prima della prima udienza fissata in data 22.2.2022. Come noto, ai fini della tempestività della costituzione del convenuto, va considerato come dies a quo il giorno dell'udienza, che perciò dev'essere escluso dal computo, secondo il principio generale stabilito dall'art.155 c.1, e come dies ad quem il decimo giorno anteriore all'udienza stessa, che invece va computato. Di conseguenza, nella fattispecie, trattandosi di termini che corrono all'indietro, non va considerato il giorno dell'udienza, mentre va computato quello del deposito della memoria.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è anticipata (e non prorogata) di diritto al primo giorno antecedente non festivo: l'art.155 c.4 c.p.c. diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo,
3 opera infatti con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano “a ritroso” (ossia risalendo indietro nel tempo rispetto ad un determinato atto o fatto ovvero rispetto ad una determinata attività), con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale dev'essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione di quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo. Parimenti se il termine di costituzione scade di sabato, il resistente deve costituirsi in tale giornata posto che anche il novellato art.155, c.5, non trova applicazione nei termini che decorrono a ritroso (cfr. da ultimo, Cass.civ. sez.lav sent. del 29/11/2024 n.30701 che richiama in motivazione Cass.
n.8496 del 24.03.2023).
3. Ritenuta tempestiva la costituzione in giudizio dell' nel giudizio di primo grado l' convenuta non è incorsa in alcuna decadenza con CP_2
riguardo all'eccepita prescrizione quinquennale del credito, che va accolta in quanto fondata.
3.1 Ed, invero, richiamata la superiore premessa (cfr.§.1), va rilevato che è versata in atti copia di una prima missiva con cui l'originario ricorrente rivendicava, nell'anno 2011, il pagamento delle somme dovutegli sulla base dell'art. 26 CCNL Sanità, protocollata dall' con il n. 14090 del Parte_2
2.05.2011 (cfr. fascic. ric.); emerge agli atti che il termine quinquennale di prescrizione è stato nuovamente interrotto con nota inviata a mezzo PEC consegnata all'indirizzo del destinatario il 3.05.2016, ossia a distanza di oltre cinque anni dall'atto interruttivo precedente. Alla nota pec ricevuta dall'
[...]
in data 03.05.2016 è seguita la notifica del ricorso di primo grado CP_1
avvenuta in data 23.06.2021, ossia dopo cinque anni, come risulta dalla memoria difensiva dell' in cui è ribadita la circostanza: “Non risulta, infatti, che controparte abbia posto in essere alcun atto interruttivo della richiamata prescrizione quinquennale fino alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 23.06.2021”.
4 3.2 L'originario ricorrente, invero, agiva per ottenere le differenze retributive per il periodo dal mese di gennaio 2009 al mese di settembre 2011 con ricorso notificato soltanto in data 23.06.2021, con la conseguenza che in assenza di ulteriori validi atti interruttivi della prescrizione il credito reclamato è estinto per prescrizione.
3.2.1 E', poi, appena il caso di ricordare che perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza
(legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale (Cass. 24031 del 2017; ord. sez. 6, n.
4034 del 2017).
4. In definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale consegue il rigetto dell'originaria domanda del contribuente essendo il credito reclamato estinto per prescrizione con conseguente rigetto dell'appello principale e conferma dell'impugnata sentenza sebbene con diversa motivazione.
5. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
6. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012 con riguardo alla posizione dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 Accoglie l'appello incidentale dell' e per l'effetto dichiara prescritto il credito azionato dal ricorrente;
rigetta l'appello principale;
• condanna a rifondere all' le spese di lite del Parte_1
presente grado che si liquidano in complessivi €. 1.458,00oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge
• contributo unificato come in motivazione a carico dell'appellante principale
Così deciso in Napoli in data 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Vincenza Totaro Consigliere
3) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.686/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michela Izzo
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Maresca
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: ASL. Infermiere. Retribuzione. Indennità di assistenza domiciliare. Art.26 CCNL Sanità Pubblica. Prescrizione
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, n.148/2024, pubblicata il 16.01.2024, che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di assistenza domiciliare di cui all'art.26 CCNL di comparto avanzata da
[...]
(dipendente dell'azienda convenuta con mansioni di infermiere Parte_1
inquadrato nella categoria D del CCNL Sanità).
In particolare, l'appellante odiernamente censura la sentenza impugnata per omessa ed errata valutazione della prova documentale depositata e richiamata sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado e non specificamente contestata dall' resistente e, conseguentemente, per aver il primo CP_2
Giudice, erroneamente sostenuto il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere della prova circa i presupposti per l'ottenimento dell'emolumento richiesto e spettante;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione ai Difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito l' che ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza dell'appello, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
ed ha spiegato appello incidentale con cui ha riproposto l'eccezione di prescrizione rigettata dal primo giudice;
in ogni caso vinte le spese.
L'appellante principale ha depositato memoria di costituzione avverso l'appello incidentale, eccependo l'inammissibilità dello stesso ed insistendo per il rigetto dell'eccezione di prescrizione ad avviso della Difesa non maturata.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Preliminarmente va esaminata e rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale spiegata dalla difesa dell'appellante principale, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione specifici e tali da permettere, pertanto, di determinare i capi della sentenza di primo grado censurati e di consentire ad ogni modo un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante incidentale.
1.1. Alla disamina, poi, del motivo di gravame dell'appello incidentale dell' relativo alla tempestività dell'eccezione di prescrizione sollevata nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, appare opportuno premettere che l'originario ricorrente ha agito in primo grado per ottenere differenze retributive per il periodo dal mese di gennaio 2009 al settembre
2011 e non come riportato nell'atto di appello principale dell'originario ricorrente dal 2011 al 2015.
2. Tanto premesso il motivo di appello incidentale dell' è fondato e va accolto.
2.1 Invero erroneamente il primo giudice ha ritenuto tardiva la costituzione dell' nel giudizio di primo grado nonostante l' resistente si fosse CP_2
costituita in giudizio depositando telematicamente la memoria difensiva ed il relativo fascicolo in data 11.2.2022 e dunque 10 giorni prima della prima udienza fissata in data 22.2.2022. Come noto, ai fini della tempestività della costituzione del convenuto, va considerato come dies a quo il giorno dell'udienza, che perciò dev'essere escluso dal computo, secondo il principio generale stabilito dall'art.155 c.1, e come dies ad quem il decimo giorno anteriore all'udienza stessa, che invece va computato. Di conseguenza, nella fattispecie, trattandosi di termini che corrono all'indietro, non va considerato il giorno dell'udienza, mentre va computato quello del deposito della memoria.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è anticipata (e non prorogata) di diritto al primo giorno antecedente non festivo: l'art.155 c.4 c.p.c. diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo,
3 opera infatti con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano “a ritroso” (ossia risalendo indietro nel tempo rispetto ad un determinato atto o fatto ovvero rispetto ad una determinata attività), con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale dev'essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione di quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo. Parimenti se il termine di costituzione scade di sabato, il resistente deve costituirsi in tale giornata posto che anche il novellato art.155, c.5, non trova applicazione nei termini che decorrono a ritroso (cfr. da ultimo, Cass.civ. sez.lav sent. del 29/11/2024 n.30701 che richiama in motivazione Cass.
n.8496 del 24.03.2023).
3. Ritenuta tempestiva la costituzione in giudizio dell' nel giudizio di primo grado l' convenuta non è incorsa in alcuna decadenza con CP_2
riguardo all'eccepita prescrizione quinquennale del credito, che va accolta in quanto fondata.
3.1 Ed, invero, richiamata la superiore premessa (cfr.§.1), va rilevato che è versata in atti copia di una prima missiva con cui l'originario ricorrente rivendicava, nell'anno 2011, il pagamento delle somme dovutegli sulla base dell'art. 26 CCNL Sanità, protocollata dall' con il n. 14090 del Parte_2
2.05.2011 (cfr. fascic. ric.); emerge agli atti che il termine quinquennale di prescrizione è stato nuovamente interrotto con nota inviata a mezzo PEC consegnata all'indirizzo del destinatario il 3.05.2016, ossia a distanza di oltre cinque anni dall'atto interruttivo precedente. Alla nota pec ricevuta dall'
[...]
in data 03.05.2016 è seguita la notifica del ricorso di primo grado CP_1
avvenuta in data 23.06.2021, ossia dopo cinque anni, come risulta dalla memoria difensiva dell' in cui è ribadita la circostanza: “Non risulta, infatti, che controparte abbia posto in essere alcun atto interruttivo della richiamata prescrizione quinquennale fino alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 23.06.2021”.
4 3.2 L'originario ricorrente, invero, agiva per ottenere le differenze retributive per il periodo dal mese di gennaio 2009 al mese di settembre 2011 con ricorso notificato soltanto in data 23.06.2021, con la conseguenza che in assenza di ulteriori validi atti interruttivi della prescrizione il credito reclamato è estinto per prescrizione.
3.2.1 E', poi, appena il caso di ricordare che perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza
(legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale (Cass. 24031 del 2017; ord. sez. 6, n.
4034 del 2017).
4. In definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale consegue il rigetto dell'originaria domanda del contribuente essendo il credito reclamato estinto per prescrizione con conseguente rigetto dell'appello principale e conferma dell'impugnata sentenza sebbene con diversa motivazione.
5. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
6. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012 con riguardo alla posizione dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 Accoglie l'appello incidentale dell' e per l'effetto dichiara prescritto il credito azionato dal ricorrente;
rigetta l'appello principale;
• condanna a rifondere all' le spese di lite del Parte_1
presente grado che si liquidano in complessivi €. 1.458,00oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge
• contributo unificato come in motivazione a carico dell'appellante principale
Così deciso in Napoli in data 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
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