Articolo 22 della Legge 17 maggio 1952, n. 629
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 luglio 1952
Art. 22.
Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo A, la Commissione esaminatrice e' costituita da:
a) un magistrato, avente le funzioni di consigliere di Corte d'appello, che la presiede;
b) un magistrato, avente le funzioni di giudice o un ispettore generale di Archivi notarili;
c) un insegnante di materie giuridiche in una Universita' della Repubblica; titolare o incaricato;
d) un ispettore generale o un conservatore superiore di Archivi notarili;
e) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al sesto.
Entrata in vigore il 1 luglio 1952