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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1315/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel.
3) dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1315/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.f. ), nata il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...],
E
(C.f. ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente a[...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Germanò (C.f.
), presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Catanzaro, al Viale C.F._3
Lucrezia della Valle, n. 19/ G;
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto, depositato in data 4 agosto 2025, i coniugi e Parte_1 premettevano di avere contratto matrimonio concordatario, in data 14 giugno Parte_2
2014, a Catanzaro (CZ), iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2014, al n. 2, parte
II, Serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni, e che, dalla loro unione, erano nate due figlie: CA (19.11.2015) e (29.07.2018), entrambe minorenni. Per_1
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di aspri ed insanabili contrasti, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Precisavano, altresì, che la casa coniugale, sita in Catanzaro, alla Via Vincenzo Fondacaro, n. 37, di proprietà della sig.ra madre della sig.ra , rimarrà nella disponibilità di Parte_3 Parte_1 quest'ultima ove continuerà a vivere con le figlie e . Per_2 Per_1
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa familiare sita alla Via Fondacaro n. 37 alla sig.ra dove Parte_1 vivrà con le proprie figlie e . Per_2 Per_1
3. Porre a carico del sig. il versamento dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 della somma pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) o nella misura ritenuta più congrua da codesta giustizia da versarsi ogni 5 del mese su conto corrente che indicherà la sig.ra . Parte_1
4. Il sig. potrà vedere le figlie previo accordo con la madre ed in considerazione degli Pt_2 impegni delle bambine sia di studio che ludiche ogni qualvolta ne avrà la possibilità; infatti, sul punto si precisa che ed essendovi buoni rapporti e la volontà univoca di far pesare il meno possibile la presente separazione dei coniugi alle figlie, gli stessi dichiarano di voler gestire nel rispetto reciproco il rapporto con i figli, impegnandosi in tal senso fin da ora, pertanto non appare necessario calendarizzare gli incontri tra il padre e le figlie.
5. Entrambi i coniugi essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al proprio assegno di mantenimento”. Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 6 novembre 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Catanzaro (CZ), il 14 Parte_2 giugno 2014, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno n. 2014, n. 2, parte
II, serie A, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.f. Parte_1
), nata il [...] a [...], e (C.f. C.F._1 Parte_2
), nato il [...] a [...], autorizzando gli stessi a vivere C.F._2 separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel.
3) dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1315/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.f. ), nata il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...],
E
(C.f. ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente a[...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Germanò (C.f.
), presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Catanzaro, al Viale C.F._3
Lucrezia della Valle, n. 19/ G;
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto, depositato in data 4 agosto 2025, i coniugi e Parte_1 premettevano di avere contratto matrimonio concordatario, in data 14 giugno Parte_2
2014, a Catanzaro (CZ), iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2014, al n. 2, parte
II, Serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni, e che, dalla loro unione, erano nate due figlie: CA (19.11.2015) e (29.07.2018), entrambe minorenni. Per_1
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di aspri ed insanabili contrasti, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Precisavano, altresì, che la casa coniugale, sita in Catanzaro, alla Via Vincenzo Fondacaro, n. 37, di proprietà della sig.ra madre della sig.ra , rimarrà nella disponibilità di Parte_3 Parte_1 quest'ultima ove continuerà a vivere con le figlie e . Per_2 Per_1
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa familiare sita alla Via Fondacaro n. 37 alla sig.ra dove Parte_1 vivrà con le proprie figlie e . Per_2 Per_1
3. Porre a carico del sig. il versamento dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 della somma pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) o nella misura ritenuta più congrua da codesta giustizia da versarsi ogni 5 del mese su conto corrente che indicherà la sig.ra . Parte_1
4. Il sig. potrà vedere le figlie previo accordo con la madre ed in considerazione degli Pt_2 impegni delle bambine sia di studio che ludiche ogni qualvolta ne avrà la possibilità; infatti, sul punto si precisa che ed essendovi buoni rapporti e la volontà univoca di far pesare il meno possibile la presente separazione dei coniugi alle figlie, gli stessi dichiarano di voler gestire nel rispetto reciproco il rapporto con i figli, impegnandosi in tal senso fin da ora, pertanto non appare necessario calendarizzare gli incontri tra il padre e le figlie.
5. Entrambi i coniugi essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al proprio assegno di mantenimento”. Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 6 novembre 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Catanzaro (CZ), il 14 Parte_2 giugno 2014, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno n. 2014, n. 2, parte
II, serie A, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.f. Parte_1
), nata il [...] a [...], e (C.f. C.F._1 Parte_2
), nato il [...] a [...], autorizzando gli stessi a vivere C.F._2 separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo