Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. ed est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5745 dell'anno 2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7029/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 17.07.2018, notificata in data 25.10.2018
TRA
,rappresentato e difeso Parte_1 (C.F. C.F. 1
), elettivamente dall'Avv. Alfredo Affaitati (c.f. C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore sito in Napoli, Viale Michelangelo
n 71, giusta procura in atti;
Appellante-
CONTRO
), rappresentato e difeso CP_1 (C.F. C.F. 3
) e Pellegrinodagli Avv. ti Pellegrino Raffaele (C.F. C.F._4
Giuseppe (C.F. C.F._5 ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Napoli, Centro Direzionale Isola E/4, come da procura in atti;
-appellata-
Controparte_2 (C.F. C.F._6 ), rappresentata
C.F._7 ), ed e difesa dall'Avv. Chef Umberto (C.F.
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli, Corso
Vittorio Emanuele n.460, come da procura in atti;
-appellata-
C.F._8 ), Controparte_3 (C.F.
rappresentata e difesa dall'Avv. Chef Umberto (C.F. C.F. 7 ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n.460, come da procura in atti;
-appellata-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato CP conveniva in ed Controparte_3 giudizio Parte_1
, Controparte_2
al fine di sentir accertare l'inadempimento dei convenuti all'obbligo di cui all'art. 6 del contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato inter partes il 9.11.2007.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che: -con scrittura privata del 9.11.2007, i germani Parte_1
, Controparte_2 e [...]
promettevano in vendita all'attore, al prezzo di Euro Controparte_3
625.000,00, la piena proprietà di un fabbricato e di un terreno sito in Sessa
Aurunca (CE), (località Valle S. Antonio, in catasto al fg. 73, p.lla 9, 37, 69, 11) e che, all'atto della sottoscrizione del preliminare, l'istante versava ai suddetti germani, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di Euro
60.000,00; -le parti convenivano che il successivo accordo definitivo sarebbe stato stipulato entro il 30.12.2007 e la parte promittente venditrice, all'art.6, garantiva che l'immobile, all'atto della stipula notarile, fosse libero da persone, cose, oneri, pignoramenti, ipoteche, vizi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli;
-all'art.5 del predetto contratto, i promittenti venditori autorizzavano l'istante ad eseguire lavori di sistemazione del terreno e, pertanto, l'attore commissionava detti lavori alla ditta FR RE, cui corrispondeva la somma di euro 7.700,00, alla quale andava aggiunta la somma di euro 500,00 per perizia estimativa, di euro 500,00 per relazione tecnica e di euro 11.500,00 per il completamento dei lavori di dissodamento del terreno.
L'attore lamentava che, all'incontro fissato presso lo studio del Notar
Persona_1 il rogito non veniva stipulato in ragione della violazione
,
dell'art. 6 del contratto preliminare, stante la dichiarazione resa da Pt_1
[...] in ordine alla presenza di iscrizioni pregiudizievoli sulla propria quota di diritto oggetto di compravendita.
Tanto esposto, l'attore così concludeva: “1) accertarsi e dichiararsi l'inadempimento dei convenuti in ordine all'obbligo di cui all'art. 6 del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 9.11.07 e, per l'effetto,: 2) dichiararsi risolto detto contratto preliminare di compravendita immobiliare per inadempimento di parte promittente venditrice;
3) condannarsi, ex art. 1385 c.c., i sigg. E_ CP_2
in solido tra loro, al pagamento in
[...] ed Controparte_3
,
favore dell'istante della somma di € 120.000,00, oltre interessi legali dalla data della stipula (9.11.07) al versamento;
4) condannarsi, altresì, i sigg.
E_ Controparte_2 ed Controparte_3 in
,
solido tra loro (per le ragioni di cui ai punti s) e t) della narrativa, al pagamento in favore dell'istante della ulteriore somma di € 20.200,00
(ventimiladuecento/00), oltre interessi legali, ovvero della diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare in corso di causa, anche a mezzo
CTU; 5) condannarsi, ancora, i convenuti in solido al pagamento di spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario".
Nel giudizio così incardinato si costituivano. CP_2 E_
,
i quali chiedevano il rigetto della
[...] e Controparte_3
avanzata domanda in quanto infondata in fatto e diritto. CP_3
[...] , depositava, stante la nullità della notifica della citazione, una
,
seconda comparsa di costituzione e risposta, spiegando autonoma domanda nei confronti di E_ al fine di accertarsi l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo per le iscrizioni pregiudizievoli presenti sull'immobile oggetto del preliminare e la mancata stipula del definitivo. Pertanto, proponendo anche autonoma domanda chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni di merito: "-rigettare l'avversa domanda, così come proposta;
- in subordine ed in accoglimento delle eccezioni di nullità o annullabilità del contratto preliminare dedotto in narrativa, rigettare l'avversa domanda;
- in accoglimento della spiegata domanda autonoma, accertare che le iscrizioni pregiudizievoli gravanti sul fondo dedotto in narrativa siano da imputarsi alla responsabilità esclusiva di dichiarare il diritto di
,E_
regresso di Controparte_3 nei confronti di PT
[...] per quanto la stessa sia tenuta a corrispondere a CP_1
[...] in forza delle predette iscrizioni e, per l'effetto, condannare a restituire il medesimo importo a PTParte_1
[...]
oltre interessi legali e rivalutazione nonché risarcimento del CP_3
,
danno da lucro cessante, da quantificarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari a favore dello scrivente procuratore che si dichiara anticipatario". Il giudice con ordinanza ex art. 186 ter cpc ingiungeva ai convenuti, in solido tra loro, di pagare, in favore dell'attore, la somma di euro 120.000,00;
[...]
si accollavano la spesa, ciascuna CP_2 ed Controparte_3
per la metà, che sarebbe spettata al germano E_ vista
,
l'indisponibilità di quest'ultimo. In corso di causa, Parte_1 proponeva querela di falso sul presupposto di una abusiva aggiunta a penna della clausola n.5 del preliminare di compravendita dedotto in giudizio che prevedeva l'autorizzazione al promissario acquirente ad eseguire lavori di sistemazione del terreno prima della stipula del definitivo- e il giudizio veniva sospeso in attesa della decisione collegiale sulla querela.
All'udienza del 18.3.2016 CP_1 rinunciava ad avvalersi della predetta clausola ed il Tribunale, con sentenza n. 4623/2017, dichiarava cessata la materia del contendere, revocando la sospensione e fissando l'udienza del 28.09.2017 per la prosecuzione del giudizio.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7029/2018, pubblicata in data
17.07.2018, così provvedeva: "-1.- conferma l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., emessa dal Giudice Sabato in data 8.3.2011, depositata il 15 marzo
2011, ritenendo integralmente satisfattivo l'importo di Euro 126.997,86 pagato, in corso di causa, dalle sig.re Controparte_3 e [...]
ex art. 1385 c.c.;2.- Per i motivi CP_2 al sig. CP_1
esposti e per la rinuncia dell'attore dichiara non dovuta all'attore alcun'altra somma richiesta. 3.- Compensa tra i sigg. CP ed le spese e competenze di Controparte_3 ed Controparte_2
giudizio; 4.- Condanna E_ a pagare in favore dell'avv. Raffaele
Pellegrino la somma di euro 400,00 per spese ed euro 8.000,00 per competenze professionali sulla base dei valori del D.M. 55/2014 e seguenti, oltre Spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA"; 4.- In accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra nei confronti Controparte_3
del sig. Parte_1 condannare lo stesso a pagare a favore della sig.ra
,
per le causali in narrativa l'importo di EuroControparte_3
22.332,62 oltre interessi e rivalutazione, e la somma stabilita in via equitativa, di euro 20.000,00, oltre interessi legali, per lucro cessante;
5.- Condanna Parte_1 a pagare in favore dell'avv. Umberto Chef le spese di lite che liquida in euro 300,00 ed euro 7.254,00 per competenze professionali sulla base dei valori del D.M. 55/2014 e seguenti, oltre Spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA".
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato E_ proponeva appello avverso la predetta sentenza, sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduceva la violazione di un precedente giudicato formatosi a seguito di ricorso ex art. 702 bis cpc ad depositato in data 29.07.2011 innanzi alistanza di Controparte_2
Tribunale di Napoli, contro Parte_1 con cui la ricorrente aveva
,
perchiesto, sul presupposto della esclusiva responsabilità di Parte_1
l'inadempimento del preliminare di compravendita stipulato con il CP_1
,
condannarsi il resistente al pagamento di Euro 240.000,00 per il danno cagionato alla ricorrente dal detto inadempimento. Secondo l'appellante, il
Giudice di prime cure avrebbe violato il giudicato costituito dall'ordinanza di rigetto del ricorso ex art 702 cpc proposto da Controparte_2 sulla base delle motivazioni ivi esplicitate.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censurava l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente accolto la domanda di CP atteso che la causa della mancata
, CP_1 che avrebbestipula del definitivo sarebbe da imputarsi allo stesso lasciato inutilmente spirare il termine essenziale previsto per la stipula del contratto definitivo. L'appellante evidenziava che solo dopo la scadenza del predetto termine la quota di comproprietà veniva gravata da formalità pregiudizievole. Inoltre, rilevava che nessun inadempimento era comunque imputabile ai promittenti venditori poiché ognuno poteva vendere la propria quota liberamente.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, l'appellante deduceva
"l'infondatezza anche della condanna al pagamento della somma a titolo di lucro cessante a favore di ". Secondo l'appellante, non Controparte_2
avesse offerto la propria solo non risulterebbe che Controparte_3
prestazione (trasferimento proprietà) ma soprattutto quota di CP_1 che, spirato il termine l'inadempimento sarebbe imputabile al essenziale per la stipula del definitivo avrebbe esercitato illegittimamente il recesso con richiesta del doppio della caparra.
L'appellante, pertanto, chiedeva all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: “Accertarsi e dichiararsi la violazione del
Giudicato formatosi a seguito dell'Ordinanza resa dal Tribunale di Napoli, ex art.702 bis cpc e la Sentenza impugnata e, per l'effetto, In accoglimento dell'appello proposto, riformarsi la Sentenza impugnata, accertandosi e dichiarandosi che "illegittimo e/o ingiustificato si appalesa il recesso operato dal CP_1 posto lo spirare del termine essenziale per la stipula
,
del rogito definitivo, ad esso imputabile e posto che, nessun inadempimento era imputabile a promittenti venditori per aver compromesso in vendita ognuno la propria quota di comproprietà, essendo le quote degli altri compromissari venditori liberamente trasferibili e pertanto revocarsi l'ordinanza ex art. 186 ter cpc. Sempre in accoglimento dell'appello proposto, in riforma della sentenza impugnata, revocarsi la condanna al pagamento delle somme in favore dell Controparte_3
accertandosi e dichiarandosi che, "nulla è dovuta alla stessa perche' nessun inadempimento è imputabile al Parte_1 . Il tutto con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa oltre, CPA e Iva, del doppio grado del giudizio, con attribuzione all'Avv. Alfredo Affaitati, procuratore attributario".
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva CP_1 il
,
quale nell'opporsi a tutto quanto dedotto dall'istante, chiedeva alla Corte di provvedere: "per la inammissibilità dell'appello e - gradatamente- per il suo rigetto, attesane la evidente infondatezza, con condanna in ogni caso dell'appellante alla refusione delle spese e competenze anche del presente secondo grado".
Si costituiva Controparte_2 la quale contestava la fondatezza dell'impugnazione, rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.ma
Corte, contrariis rejectis: Qualora venga accolto l'appello proposto dal sig. con conseguente declaratoria di responsabilità del sig. E_
,
,condannare, per l'effetto, il sig. CP_1 medesimo CP
a restituire alla sig.ra Controparte_2 l'importo di Euro 63.498,93,
corrisposto durante il giudizio di prime cure, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
Confermare la regolamentazione delle spese di lite statuite nella sentenza di prime cure in quanto sul punto non è stato proposto specifico motivo di appello e si è formato il giudicato;
con vittoria delle spese di lite per il presente gravame".
وla quale nell'insistere per la Si costituiva, altresì, Controparte_3
conferma della pronuncia gravata, chiedeva alla Corte: “- In via principale:
Rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1 inammissibile ed improponibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in toto la sentenza gravata, ed in particolare la condanna a seguito della domanda proposta nel giudizio di prime cure dalla sig.ra i nei confronti dello sig. Parte_1 a pagare aControparte_3 favore della sig.ra Controparte_3 l'importo di Euro 22.332,62, oltre interessi e rivalutazione nonché risarcimento del danno da lucro cessante già quantificato in via equitativa in Euro 20.0000,00 oltre interessi legali in quanto le iscrizioni pregiudizievoli gravanti sul fondo in Sessa
Aurunca (CE), alla località Valle S. Antonio, in Catasto al foglio 73, p.lla 9-
37-69-111, sono da imputarsi a fatto e responsabilità esclusivi del sig.
; confermando altresì che l'importo di Euro 126.997,86 pagato E_
sia da ritenersi integralmente satisfattivo con il al sig. CP
rigetto di ogni altra istanza avanzata dal sig. CP nei confronti dei germani PT;
Confermare la regolamentazione delle spese di lite statuite nella sentenza di prime cure in quanto sul punto non è stato proposto specifico motivo di appello e si è formato il giudicato;
- In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal sig. PT
[...] e conseguente declaratoria di responsabilità del sig.
[...]
,
a restituire alla CP_1 , condannare, per l'effetto il sig. CP
l'importo di Euro 63.498,93 da questa sig.ra Controparte_3
corrisposto durante il giudizio di prime cure, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria".
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. in considerazione del fatto che, secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (cfr. Cass.
03/11/2020, n. 24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
2. L'appello è infondato nel merito e va rigettato.
2.1. Con specifico riguardo al primo motivo di gravame, occorre considerare che la pretesa violazione del ne bis in idem da parte del primo giudice è destituita di ogni fondamento posto che il provvedimento di cui l'appellante ha segnalato l'esistenza è stato reso in un diverso giudizio rispetto al quale è
rimasto completamente estraneo sia siaCP CP_3
,[...] parti del giudizio presente.
Sul punto, si evidenzia che, secondo constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune non solo il petitum e la causa petendi, ma anche i soggetti, restando conseguentemente irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr. Cass., Sez. I,
7/06/2021, n. 15817; Cass., Sez. I, 24/03/2014, n. 6830; Cass., Sez. IV,
25/06/2018, n. 16688).
Nel caso concreto, il presente giudizio e quello definito irrevocabilmente con l'invocata ordinanza ex art 702 bis cpc non presentano identità di parti, difettando nel secondo tanto la presenza di
,quanto Controparte_3
CP . Ne consegue che, difettando l'identità soggettiva quella di fra i due giudizi, alcuna violazione dei limiti del giudicato è configurabile nel caso in esame, posto che gli effetti sfavorevoli di un precedente giudicato, di certo, non possono estendersi nei confronti dei soggetti che, non avendone fatto parte, non hanno potuto esplicare le proprie difese in contradditorio secondo il canone del giusto processo.
2.2. Venendo al secondo motivo di gravame, non meritano condivisione le difese dell'appellante secondo cui la mancata stipula del contratto definitivo sarebbe da imputarsi allo stesso promissario acquirente, il quale avrebbe lasciato spirare il termine essenziale previsto nel contratto preliminare per la stipula del definitivo.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con specifico riguardo al requisito della essenzialità del termine, che la data prevista per la stipula del contratto definitivo, è da ritenersi essenziale solo quando dal contenuto del contratto preliminare e dalle circostanze del caso concreto si evinca inequivocabilmente che le parti, decorso inutilmente tale termine, non hanno più interesse ad acquistare e/o vendere l'immobile. La Suprema Corte ha precisato che “tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione
"entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifica indicazione delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata" (Cass 9529/2025). Nel caso in esame, non emergono indici inequivoci che il termine del
31.12.2007 fissato per la stipula del definitivo non fosse semplice, ma essenziale. Di contro, il decorso di detto termine non ha determinato il venir meno dell'interesse in capo alle parti a vendere ed acquistare l'immobile, atteso che risulta pacifico che tutti i germani, compreso E_
,
aderivano all'invito (allegato n. 6 al fascicolo di primo grado di parte attrice) alla stipula del definitivo avanzato da dopo la scadenza del CP
termine fissato in sede di preliminare, a tal fine recandosi presso lo studio
Persona_1 in data 12.11.2008. del Notar
In altri termini, è da ritenersi provato che tutte le parti, dopo il decorso del termine indicato nel preliminare per la stipula del definitivo, avessero ancora intenzione di addivenire alla stipula del successivo contratto definitivo, prorogando così il termine inizialmente fissato. Parte_1Inoltre, si osserva che i promittenti la vendita e, quindi, anche erano ben consapevoli che, anche dopo la scadenza del termine fissato in sede di preliminare ed in ragione del perdurante interesse alla stipula del definitivo, la mancata rimozione di vincoli pregiudizievoli sull'immobile oggetto di compravendita avrebbe comportato un loro inadempimento, posto che nella raccomandata A/R contenente l'invito alla stipula innanzi al notaio, il CP_1 si premurava di precisare che "Eventuali frapposizioni (già annunciate dal sig. Parte_1 ) concernenti pignoramenti eseguiti su quote dell'immobile, ove non rimosse in tempo utile, saranno considerate quale V/s complessivo inadempimento del preliminare ai fini di una risoluzione dello stesso per V/s colpa, con ogni conseguenza di legge”.
Ne consegue che alcun inadempimento del CP è configurabile nel caso di specie, posto che la mancata stipula del contratto definitivo è da rinvenirsi nella presenza di iscrizioni pregiudizievoli, in violazione dell'art 6 del preliminare, gravanti sulla quota di proprietà dell'odierno appellante nell'ambito di una pattuizione preliminare avente ad oggetto il futuro consenso alla compravendita dell'intera proprietà immobiliare.
Al riguardo, giova precisare che le parti si erano accordate per la vendita della piena proprietà delle unità immobiliari site in Sessa Aurunca (CE) (Cfr. art 1 contratto preliminare in atti) e che il CP , anche nella raccomandata
A/R del 24.10.2008, inoltrata ai germani e contenente l'invito alla stipula del definitivo, aveva confermato il proprio interesse ad acquisire l'intera proprietà e non quote della stessa: "prendendo comunque atto della Sua dichiarata disponibilità alla vendita, confermo a mia volta di voler acquistare il bene promesso con scrittura preliminare del 9.11.07, avvertendo sin da ora che, come da scrittura medesima intendo procedere all'acquisizione dell'intera proprietà, libera da ogni pregiudizio".
2.3. Venendo ad occuparci del terzo motivo di gravame, rileva la Corte che esso è infondato per le ragioni già illustrate in merito alla ricorrenza di un preliminare consenso delle parti in causa alla compravendita dell'intera proprietà sull'immobile indicato nel contratto de quo, nonché in merito all'insussistenza del preteso termine essenziale per la stipula del definitivo.
In definitiva, l'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Spese processuali
1.Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e, per tale motivo, vanno poste a carico dell'appellante E_ in favore sia dell'appellato CP_1 , sia delle appellate Controparte_3
con la precisazione che, essendosi le predette appellate Controparte_4
costituitesi con il medesimo avvocato e avendo spiegato difese sostanzialmente sovrapponibili e convergenti, spetta alle stesse un compenso unico. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, tenuto conto delle attività effettivamente svolte ed escludendo, quindi, la sola fase istruttoria non espletata in appello e avuto particolare riguardo alla non complessità delle questioni esaminate.
2.Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli E_
n. 7029/2018, pubblicata in data 17.07.2018 e notificata in data 25.10.2018,
contro
CP Controparte_2 [...]
, Controparte_3 , così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante Parte_1 al pagamento delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in euro 8.648,00 per compenso professionale in favore dell'appellato e in euro CP
8.648,00 per compenso unico professionale in favore delle appellate oltre rimborso Controparte_3 e Controparte_4
forfettario spese generali (15%), IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 26.06.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il
Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia
D'Ambrosio