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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 529/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza non definitiva n. 1889/2022 e la sentenza definitiva n.
2400/2022 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Francesca Saioni promossa da
(C.F. , in persona DEinstitore avv. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO TOSI e dall'avv. MARIA GIOVANNA CONTI
( , elettivamente domiciliata in MILANO, VIA PALEOCAPA 6, presso il C.F._1
primo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._5 Controparte_5 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Controparte_6 C.F._7 Controparte_7
), (C.F. ), C.F._8 Parte_3 C.F._9 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. ELISA BONCIANI, Parte_4 C.F._10
elettivamente domiciliati in SCANDICCI, PIAZZA BENINI 15, presso il difensore
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 30 PER L'APPELLANTE
Voglia questa ecc.ma Corte d'Appello, previa fissazione DEudienza di discussione: nel merito, in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1889/2022 del 13.9.2022 e della sentenza definitiva n. 2400/2022 del 16.11.2022 del Tribunale di Milano respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con conseguente condanna degli appellati a restituire tutto quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, nell'ipotesi in cui venga confermata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
in ulteriore subordine, limitare la condanna della agli importi effettivamente dovuti agli Pt_5
appellati nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al 22.2.2016 e per l'effetto condannare gli appellati alla restituzione di tutto quanto eventualmente percepito in eccesso per esecuzione della sentenza di primo grado.
In via istruttoria, senza inversione DEonere della prova, ammettersi all'occorrenza la prova per testi sui capitoli della parte in fatto del presente ricorso, da intendersi formulati in forma interrogativa e preceduti dalle parole “vero che”; si indicano come testimoni, anche a prova contraria, le sig.re
[...]
domiciliata presso Ferrovie dello Stato s.p.a. e domiciliata presso Tes_1 Testimone_2
Parte_1
PER GLI APPELLATI -APPELLANTI INCIDENTALI
Voglia la Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello principale e tutte le domande avversarie comunque formulate;
in accoglimento DEappello incidentale, previa correzione degli errori materiali indicati in premessa, voglia riformare parzialmente la sentenza non definitiva n. 1889/22, pubblicata il 13 settembre 2022 nonché la sentenza definitiva n. 2400/22, pubblicata il 16 novembre 2022, del Tribunale di Milano,
Sez. Lavoro e per l'effetto accertare la nullità, o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, per contrasto con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla
Corte di Giustizia DEUnione Europea e come meglio esposto in premessa, delle seguenti clausole contrattuali:
Contrattazione collettiva 2016:
pagina 2 di 30 art. 30 punto 6 CCNL
art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL
art. 14 punto 3 Contratto Aziendale
art. 31 Contratto Aziendale;
Contrattazione collettiva 2012:
art. 31 punto 6 CCNL
art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL
art. 14 punto 3 Contratto Aziendale
art. 31 Contratto Aziendale;
Contrattazione collettiva 2003:
art. 25 punto 6 CCNL
art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL
art. 15 punto 3 Contratto Aziendale
art. 34 Contratto Aziendale, limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce
792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); accertare, di conseguenza, che ciascun giorno di ferie spettante ai ricorrenti deve essere retribuito, oltre che con la c.d. paga base in godimento nel mese, con un importo pari alla retribuzione accessoria, supplementare e/o integrativa ordinariamente percepita nell'anno precedente la fruizione delle ferie, o nel diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia, ragguagliata a giornata lavorativa, come meglio precisato in premessa e che, in particolare, in tale importo vadano incluse le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici
288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); e per l'effetto
- condannare la società convenuta alla corresponsione in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzioni dovute ai medesimi per i periodi di ferie precisati in premessa, delle seguenti somme:
Euro 10.595,92 Controparte_1
Euro 9.220,68 Controparte_2
pagina 3 di 30 Euro 13.595,03 Controparte_3
Euro 10.506,69 CP_4
Euro 10.398,46 Controparte_5
Euro 17.081,34 Controparte_6
Euro 16.984,43 CP_7 CP_7
Euro 11.922,88 Parte_3
Euro 10.470,73 Parte_4
come da conteggi allegati, ovvero quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo (detratto quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado); condannare altresì la società convenuta, per le somme ed i periodi indicati, al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti, siano esse accantonate in azienda, da trasferire a fondi complementari indicati dai ricorrenti o da versare secondo le norme di legge e di contratto vigenti.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di tutti i gradi di giudizio.
Per l'istruttoria, senza assumersi l'onere di prove che non competono, pur ritenendosi i capitoli di prova proposti in primo grado non contestati, si reitera, per quanto possa occorrere, la richiesta di prova per testi già proposta:
8) D.C.V. che il personale dei treni delle aziende del Gruppo FS ha sempre fruito DEalloggio quando permane fuori sede per ragioni di servizio senza alcun onere a suo carico;
9) D.C.V. che nelle predette aziende gli spostamenti di servizio del personale dei treni sono assicurati con mezzi aziendali, con taxi o con società esterne a cui le aziende affidano tale compito, assumendosene gli oneri;
10) D.C.V. che il personale dei treni, qualora si trovi in servizio nelle fasce orarie 11-15 e 18-22, ha diritto a consumare il pranzo e/o la cena nelle mense, nei locali convenzionati oppure a ricevere il
“ticket restaurant”, che può utilizzare in qualsiasi locale che lo accetti;
11) D.C.V. che, nelle rare e particolari situazioni in cui il personale dei treni anticipi le spese del pranzo o della cena, ne ottiene poi il rimborso in busta paga con voci retributive distinte e separate rispetto all'indennità per assenza dalla residenza.
Si indicano come testimoni, per tutti i capitoli di prova, i signori:
residente in S. GI SE (MI) residente in [...]Testimone_3 Tes_4
BA (LO) , residente in [...] , residente in Testimone_5 Controparte_8
LA (BO) , residente in [...] , residente Controparte_9 Testimone_6
pagina 4 di 30 in GN , residente in [...] residente in [...]Testimone_7 CP_10
AN di CÒ (AR)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza non definitiva n.1889/2022 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso promosso da e dei suoi litisconsorti (macchinisti livello B1, dipendenti di Controparte_1 CP_11
transitati a in data 1.1.2017), ha accertato e dichiarato:
[...] Parte_1
-la nullità dei CCNL delle Attività Ferroviarie anni 2003, 2012 e 2016 nonché dei Contratti Aziendali nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 12,80 e nella parte in cui escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
-il diritto dei ricorrenti al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva DEindennità di assenza dalla residenza e DEindennità di utilizzazione, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto;
Con la successiva sentenza definitiva n. 2400/2022 il Tribunale, acquisiti ulteriori conteggi, ha condannato a pagare ai ricorrenti, per i titoli di cui sopra, euro 6.268,30 a Parte_1 CP_1
, euro 5.862,16 a;
euro 7.468,26 a euro 6.019,00
[...] Controparte_2 Controparte_3
a ; euro 7.012,01 a;
euro 8.380,82 ad euro 8.752,09 a CP_4 Controparte_5 Controparte_6
euro 7.061,88 a euro 5.729,31 a oltre alle Controparte_7 Parte_3 Parte_4
spese di lite liquidate in euro 9.000,00 oltre spese generali e accessori.
Il Tribunale ha riportato le fonti nazionali ed europee della disciplina della retribuzione per ferie e ha richiamato la giurisprudenza della CGUE, secondo cui:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata, comunque, ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
-rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori che sopravvengono in occasione DEespletamento delle mansioni;
pagina 5 di 30 - spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Il Giudice di primo grado, richiamando la più recente giurisprudenza in materia, ha affermato che le indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza sono voci intrinsecamente collegate alla prestazione di lavoro del macchinista;
ha, quindi, escluso che le indennità in questione abbiano carattere occasionale o di rimborso spese, il che ne conferma il collegamento intrinseco con le ordinarie modalità di svolgimento della mansione di macchinista.
Il Tribunale ha invece respinto la domanda per quanto riguarda l'incidenza sulla retribuzione feriale degli altri istituti di cui al ricorso, ovvero, in primo luogo, indennità di flessibilità e indennità PDM
Cargo, ritenendo che i ricorrenti non abbiano svolto alcuna deduzione in merito alla natura di tali emolumenti;
parimenti, ha respinto la domanda per quanto riguarda la retribuzione per lavoro notturno, domenicale e festivo in quanto tali compensi deriverebbero da una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione, difettando, pertanto, il primo requisito richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e le mansioni espletate dal lavoratore. Quanto al lavoro straordinario, il Tribunale non ha ravvisato nella fattispecie in esame i requisiti posti dalla sentenza CGUE Hein, richiamata dai ricorrenti, in merito alla prevedibilità e abitualità del lavoro straordinario, in quanto dalle deduzioni svolte non risultavano tali elementi, avendo i ricorrenti fatto unicamente riferimento all'ipotesi di ritardi ricorrenti dei treni, che non renderebbe ampiamente prevedibile ed abituale il ricorso al lavoro straordinario.
Il Tribunale, riportando la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 26246/2022, ha altresì respinto l'eccezione di prescrizione, alla luce DEentrata in vigore – dal 18/7/2012 – della legge n. 92/2012, che aveva modificato la tutela reale di cui all'articolo 18 l. 300/1970, attenuandola in diverse ipotesi, con conseguente sussistenza del metus, idoneo ad ostacolare le azioni giudiziarie in costanza di rapporto anche in capo ai dipendenti di imprese dotate del relativo requisito dimensionale.
Ha respinto l'eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 36, 39 e 41 Cost., DEart. 10 D. Lgs. n. 66/2003, come interpretato a seguito delle pronunce europee, in quanto manifestamente infondata;
a proposito ha richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione n. 20216 del 23 giugno 2022 che consente di ritenere superato ogni profilo di incostituzionalità.
Proseguito il processo, i ricorrenti hanno depositato il conteggio secondo quanto stabilito nella prima sentenza. Il Tribunale ha quindi pronunciato la sentenza definitiva, con la condanna sopra riportata.
***
pagina 6 di 30 Con ricorso del 16.5.2023 ha proposto appello con i motivi di seguito esposti. Parte_1
Con un primo articolato motivo di gravame, rubricato “Premessa: i limiti specifici della sentenza impugnata”, l'appellante -premesso che la sua condotta è stata conforme alle pattuizioni contrattuali collettive su cui sia i lavoratori che l'azienda avevano riposto affidamento da molti anni- ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui, richiamando i precedenti giurisprudenziali, non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL
1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte fissa DEemolumento era stata inglobata nel salario di produttività
(pacificamente corrisposto anche durante le ferie); una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di euro 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale. Secondo l'appellante, invece, il primo Giudice ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura DEemolumento e trascurando la valutazione di “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui il compenso variabile era del tutto escluso dalla retribuzione per ferie.
Con il secondo motivo, rubricato “la corretta nozione comunitaria di retribuzione durante le ferie”,
l'appellante, richiamata la nozione di retribuzione feriale quale risultante dalle sentenze europee CP_1 e ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha CP_12
considerato che tale giurisprudenza non prescrive affatto che la retribuzione del periodo feriale debba essere identica a quella percepita durante il periodo lavorato, ma stabilisce unicamente che debba essere paragonabile ad essa e che si debbano prendere in considerazione anche gli elementi variabili, il tutto nell'ottica di evitare che il lavoratore sia dissuaso dall'utilizzo delle ferie;
tutto ciò con l'essenziale apporto della contrattazione collettiva, valorizzata anche dalla giurisprudenza europea;
apporto di fatto già esercitato dalle parti sociali tramite l'individuazione di una retribuzione per le giornate di ferie che teneva conto degli elementi variabili, nell'ambito di un assetto complessivo dei contrapposti interessi.
I ricorrenti, oltre a non avere assolto all'onere di dimostrare la sussistenza di un effetto dissuasivo derivante dalle previsioni contrattuali collettive impugnate, non hanno neppure dimostrato che le parti sociali non abbiano preso in considerazione gli emolumenti in oggetto nella determinazione della retribuzione per ferie, mentre risulta dalle deduzioni svolte dall'appellante in primo grado che tale considerazione è stata effettivamente svolta dalle parti sociali, nella misura in cui hanno determinato un'incidenza notevole dei compensi variabili nella retribuzione feriale. Con il che, anche qualora la
CGUE avesse motivato il caso sottoposto al suo esame sostenendo che la retribuzione per ferie deve coincidere con ogni possibile voce retributiva correlata alla prestazione o allo status di dipendente, essa pagina 7 di 30 avrebbe travalicato il limite del ruolo giurisdizionale affidato (creando una norma generale ed astratta non scritta nella fonte primaria), in ogni caso tale statuizione non avrebbe valore vincolante per l'interprete nazionale, che deve restare libero di valutare il caso concreto.
Nello stesso senso va inteso il concetto di retribuzione paragonabile, la cui valutazione importa un giudizio complessivo, calato nella singola realtà contrattuale, sulla equivalenza sostanziale della retribuzione della giornata feriale rispetto a quella lavorativa. Tali aspetti non sono stati considerati dalla sentenza impugnata, mentre sono stati affrontati correttamente dalla Corte di Appello di Torino in numerose sentenze riguardanti casi analoghi, che hanno accolto le doglianze della società.
Quindi, l'appellante conclude che non vi è alcun contrasto tra norma contrattuale collettiva e norma primaria comunitaria, avendo la prima semplicemente riempito e dato concreta attuazione alla seconda in un ambito da essa volutamente non definito.
Con il terzo motivo, strettamente correlato al precedente e rubricato “limiti della sentenza impugnata:
l'indennità di utilizzazione professionale (IUP) è già adeguatamente compresa nella retribuzione per ferie”, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale deducendo che questa ha creato, di fatto, una nozione europea armonizzata di retribuzione, omettendo di compiere la valutazione empirica del caso concreto, in relazione alla specificità DEordinamento nazionale. L'appellante ha osservato che, Con in definitiva, la viene considerata in importi rilevanti nella retribuzione per ferie, anche attraverso il salario di professionalità, e che, infatti, l'esclusione della parte variabile dovuta a condotta e chilometraggio è attuata anche per giornate in cui il macchinista lavora a tempo pieno in riserva, in disponibilità non attiva, in traghettamento, senza che vi siano mai state contestazioni di sorta.
Con il quarto motivo, “limiti della sentenza impugnata: il compenso per assenza dalla residenza”, la decisione di primo grado è stata censurata anche con riguardo al computo del compenso per assenza dalla residenza nelle giornate di ferie, avente -secondo l'appellante- natura indennitaria, come evidenziato dalla soggezione al medesimo regime fiscale del trattamento di trasferta e dall'esclusione dalla base di calcolo di tutti gli istituti di legge o di contratto, stabilite dall'art. 77 CCNL 2012 e 2016, punti nn.
2.3 e 2.4. Ad avviso DEappellante, tale natura impediva l'inclusione della predetta indennità nel calcolo della retribuzione per ferie, anche alla luce del fatto che si tratta di una voce di origine esclusivamente contrattuale, introdotta con il CCNL 1990–1991 in sostituzione DEindennità di trasferta, con finalità confermata dai CCNL successivi (del 2003, 2012 e 2016).
Con il quinto motivo -intestato “l'incidenza delle somme richieste (e della IUP in particolare) non può comportare alcun effetto dissuasivo”- l'appellante, richiamata la nozione e la funzione delle ferie come accolte dalla giurisprudenza nazionale ed europea, ha ribadito l'erroneità della sentenza impugnata deducendo che le somme rivendicate e riconosciute in sentenza per la giornata di ferie hanno pagina 8 di 30 un'incidenza annua irrisoria rispetto alla retribuzione degli originari ricorrenti, tale da escludere ogni effetto dissuasivo secondo l'id quod plerumque accidit;
inoltre, il primo Giudice ha errato nella valutazione DEeffetto dissuasivo, atteso che la comparazione deve essere effettuata in concreto e su base annua, posto che le ferie non sono mai collocate tutte nello stesso mese e maturano, appunto, annualmente;
confrontando, quindi, la retribuzione annua con le differenze che vengono chieste per ogni anno dai lavoratori emerge una incidenza in valori assolutamente trascurabili.
L'appellante insiste anche per la contestazione dei conteggi prodotti da controparte in primo grado, ritenendo doversi applicare il disposto DEart. 68 punto 6 del CCNL, in virtù del quale, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, occorre dividere l'importo mensile convenzionalmente per 26, ottenendo quindi valori inferiori a quelli indicati da controparte, che invece aveva ottenuto le differenze richieste dividendo gli importi annuali delle voci retributive per il numero di giorni di effettiva presenza al lavoro, ottenendo così il valore giornaliero da moltiplicare per i giorni di ferie fruiti. Le eventuali differenze a credito dei lavoratori risulterebbero quindi inferiori a quelle rivendicate dai medesimi e oggetto di condanna da parte del Tribunale.
In ogni caso, secondo l'appellante, i principi elaborati in conseguenza della direttiva europea
2003/88/CE sono applicabili esclusivamente alla misura di quattro settimane di ferie di cui all'art. 7 della direttiva medesima, che corrispondono a 20 giorni lavorativi, rimanendone esclusi i giorni fruiti annualmente in eccedenza rispetto a tale quantità.
Con il sesto motivo di appello l'appellante si duole del rigetto da parte del Tribunale DEeccezione relativa all'inscindibilità delle clausole contrattuali collettive. La clausola in questione, secondo cui “le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”, è pattuita al fine di creare una insuperabile simbiosi tra le norme del contratto collettivo ed evitare che interventi successivi alla stipula possano alterare gli equilibri raggiunti dalle parti sociali. Pertanto, nel caso di conferma della nullità delle clausole contestate, l'appellante insiste nella propria richiesta, in via di eccezione, di dichiarare compensate le somme a credito del lavoratore con i maggiori importi dovuti dal medesimo in restituzione, a seguito della nullità di tutte le clausole contrattuali collettive in materia.
Infine, con il settimo motivo l'appellante ha lamentato il rigetto della propria eccezione di prescrizione, ritenendo che l'art. 18 l. 300/1970, anche a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 92/2012, abbia comunque conservato plurime ipotesi di tutela reale, a suo avviso idonee ad escludere ogni forma di soggezione psicologica atta ad interrompere o sospendere il decorso del termine estintivo. Quindi, secondo l'appellante, dovrebbero essere dichiarate prescritte le differenze in ipotesi maturate per il pagina 9 di 30 periodo anteriore al 22.2.2016, in quanto la richiesta stragiudiziale è pervenuta tramite pec a Parte_1
in data 22.2.2021.
Con memoria difensiva contenente appello incidentale del 11.9.2023 si sono costituiti in giudizio i lavoratori, chiedendo il rigetto DEappello principale con ampie difese e citazioni giurisprudenziali;
hanno altresì rilevato che in primo grado non aveva sollevato la questione del limite delle Parte_1 quattro settimane di ferie e, conseguentemente, hanno eccepito l'inammissibilità DEeccezione tardivamente svolta.
I lavoratori hanno impugnato a loro volta le sentenze, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello incidentale viene dedotta l'erronea esclusione dalla retribuzione delle ferie delle indennità di lavoro notturno, domenicale, festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato.
Gli appellanti incidentali criticano la sentenza laddove ha escluso il nesso intrinseco fra i compensi variabili in oggetto e le peculiari mansioni dei macchinisti ritenendo che, secondo la giurisprudenza europea, non si debba avere riguardo alla natura delle mansioni ma all'oggettivo svolgimento della prestazione lavorativa dovendosi invece valorizzare l'espressione contenuta nella sentenza Williams,
“qualunque incomodo”. Il nesso intrinseco nasce dalla stabilità e continuità con cui un emolumento viene percepito per cui, secondo gli appellanti incidentali, tutte le volte che un compenso sia corrisposto stabilmente e continuativamente diventa intrinsecamente connesso con la prestazione lavorativa e quindi deve essere computato ai fini delle ferie.
Il rapporto intrinseco tra l'esecuzione della mansione e il relativo compenso è dimostrato dalla sua presenza stabile e continuativa in busta paga, unico criterio possibile per definire la retribuzione ordinaria. Criteri o interpretazioni differenti non trovano riscontro nelle pronunce CGUE ed ancor meno avrebbero una spiegazione logica. L'ordinarietà di un compenso, altrimenti definita regolarità, frequenza o continuità di erogazione, è alla base del suo riconoscimento anche per la Corte di Giustizia.
Con il secondo motivo di appello incidentale viene censurata la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto di escludere dalla retribuzione delle ferie l'indennità di flessibilità e l'indennità PDM Cargo, ritenendo i lavoratori che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le allegazioni di cui al ricorso di primo grado fossero sufficienti all'individuazione della natura e funzione delle indennità predette. In particolare, per quanto riguarda le indennità di flessibilità, gli appellanti incidentali affermano che nel ricorso (punto 69, pag. 41) era stato precisato che le indennità per flessibilità prevedono un compenso per deroghe ai limiti di orario di lavoro. Sono stati indicati tutti i codici/voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: l'art. 78 punto 4 del CCNL 2003,
l'art. 83 punto 4 CCNL 2012, l'art. 83 punto 4 CCNL 2016. Ciascuna di queste clausole fa riferimento pagina 10 di 30 ad un'altra norma sull'orario di lavoro: art. 27 punto 2 del CCNL 2016, art. 28 punto 2 nel CCNL
2012, art. 22 punto 2 del CCNL 2003. Il punto 2 DEarticolo sull'orario di lavoro, in tutti e tre i
CCNL, riguarda la “disciplina speciale per il personale di macchina e di bordo” o “personale mobile”. Più nel dettaglio, le norme sull'orario di lavoro cui fanno riferimento quelle sulle flessibilità regolano la durata massima della prestazione giornaliera per i servizi di andata e ritorno, di sola andata o solo ritorno con riposo fuori residenza, i servizi di andata e ritorno con agente unico di condotta, il riposo minimo giornaliero in residenza, il limite massimo del riposo giornaliero fuori residenza, il limite massimo di condotta giornaliero. Nella narrativa del ricorso era specificato che “La frequenza delle flessibilità nei turni di lavoro dipende dai servizi assegnati ai ricorrenti e dalla variazione dei medesimi. Tale frequenza è verificabile nei ruoli paga dei singoli ricorrenti (docc. da 13 a 21); ovviamente, le varie voci sopra elencate vanno considerate come un unico gruppo di competenze, poiché valutate singolarmente potrebbero essere ritenute saltuarie. L'effettuazione dei servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria.”
Per quanto riguarda l'indennità PDM Cargo, nel ricorso (punto 70) era stato richiamato l'art. 36 punto
9 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016, il quale prevede il riconoscimento DEindennità “al
Macchinista DEequipaggio a doppio agente nei servizi della Divisione Cargo, per ogni volta che svolge le attività come definite al punto D) DEaccordo nazionale del 29.3.2012.” che riguardano
“l'aggancio e/o lo sgancio della locomotiva nonché il recupero e/o l'apposizione dei fanali in coda al treno”.
In definitiva, si tratta di specifiche indennità collegate alla modalità di esecuzione dei servizi o a particolari incombenti del personale mobile, per cui rientrano pienamente nella definizione europea di retribuzione ai fini delle ferie.
Quanto al lavoro straordinario, la sentenza non definitiva ha motivato il rigetto del riconoscimento di tale compenso con la genericità delle allegazioni del ricorso;
inoltre, ha ritenuto non sussistenti i requisiti indicati nella sentenza CGE Hein c. , definendo lo straordinario dovuto al Persona_1 ritardo dei treni “… tutt'altro che “ampiamente prevedibile e abituale”, non essendo infatti
“ampiamente prevedibile” alcun ritardo e ben potendo esserci ritardi che non comportino lo svolgimento di ore di lavoro straordinario”. Il Tribunale ha rilevato, inoltre, che i ricorrenti non avevano indicato quanta parte della loro retribuzione fosse riconducibile allo straordinario ed ha concluso affermando: “… Risulta dirimente, peraltro, che il compenso per lavoro straordinario è ontologicamente finalizzato a compensare non una specifica professionalità o uno status del lavoratore
(come richiede la CGE), ma l'eccesso di sforzo e la fatica aggiuntiva esponenzialmente legata alla
pagina 11 di 30 prestazione oltre il normale orario, situazione che peraltro può riguardare qualsiasi tipo di lavoratore
e qualsiasi mansione…” (pagg. 16-17 sentenza 1889/2022). L'errore della sentenza, secondo gli appellanti incidentali, è quello di voler risolvere la questione mediante un'affermazione di principio, mentre l'unico metodo corretto per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Corte di
Giustizia è quello di riscontrare i dati risultanti dalle buste paga. Da esse si desume anche la consistenza delle somme percepite a titolo di lavoro straordinario rispetto a quelle per altre indennità e rispetto al totale.
Con il quarto motivo di gravame (“errori sul divisore da utilizzare per il calcolo della media della retribuzione ordinaria”) gli appellanti incidentali evidenziano che il Tribunale ha affermato che sia applicabile il divisore 26, ritenendo tale affermazione derivante da un errore materiale, poiché i conteggi prodotti dai ricorrenti ed accolti dal medesimo Tribunale non prevedevano tale divisore, ed anche le sentenze citate dal primo Giudice facevano riferimento al criterio delle presenze effettive.
Quindi, non si applicano, secondo gli appellanti incidentali, né il divisore 26 né il divisore 22, ma vanno considerate le presenze effettive per ogni anno, come risulta dalla sentenza CGE Hein c.
[...]
. Tali dati sono sicuramente riscontrabili, ma non verificabili mediante il solo esame del testo Per_1
della sentenza, per cui viene chiesta alla Corte di Appello una pronuncia sul punto. Le giornate da considerare sono, quindi, come nei conteggi posti a base della sentenza definitiva, quelle in cui viene prestato lavoro effettivo e perciò possono variare di mese in mese e non sono riducibili ad una cifra costante.
Da ultimo, gli appellanti incidentali propongono istanza di correzione di errori materiali circa alcuni refusi nei nomi delle parti. Nella sentenza non definitiva (n. 1889/22) nell'intestazione della sentenza, il ricorrente è indicato erroneamente come “ . Nella sentenza Controparte_7 Parte_6 definitiva (n. 2400/22) nell'intestazione il ricorrente è indicato erroneamente come Controparte_7
“ ; a pag. 3, la società è indicata erroneamente come AI Parte_6 Parte_1
(inizio pagina) e come “M TA (fine pagina); a pag. 3 e nel dispositivo, il ricorrente
è indicato erroneamente come MI. Controparte_2
La Corte ha disposto la produzione a carico delle parti di conteggi separati per ogni istituto di cui all'appello incidentale, quindi -all'udienza del 23.10.2024- la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene infondato l'appello principale e parzialmente fondato quello incidentale.
Quanto ai primi cinque motivi DEappello principale, il Collegio non trova ragioni di discostarsi dagli ormai numerosi precedenti sul contenzioso seriale attivatosi, fra cui le sentenze nn. 32/2020, 36/2020,
pagina 12 di 30 596/2021, 719/2021, 1066/2021, oltre a numerose altre;
si tratta di sentenze in cui la Corte si è pronunciata su fattispecie del tutto analoghe, anche con riferimento alla contrattazione collettiva del
, e con motivi di gravame del tutto sovrapponibili a quelli avanzati nel Parte_7
presente giudizio. Si condivide in particolar modo la pronuncia di questa Corte n. 1470/2021 del
1.12.2021, che qui viene richiamata ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. .
<
Collegio che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili.
Il Collegio, condividendo tale pronuncia, la richiama anche ai sensi DEart. 118 disp. att. c.p.c.:
“il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello DEUnione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali DEUnione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
(sentenze DE8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_2 Per_3
Per_ Per_ novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art.
31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale DEUnione (sentenza del
20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare Per_6
e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il
pagina 13 di 30 beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) DEunico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre CP_15
2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione DEart. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), DEart. 7, paragrafo 1, nonché DEart. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione DEorario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_7
altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere CP_15
il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché Persona_7 Per_8
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte
[...]
di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto DEUnione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini DEammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali"
pagina 14 di 30 (v. sentenza e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel CP_12
calcolo DEimporto da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione DEespletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto DEUnione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
CP_1 Z.J.R. cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari CP_12
elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto DEUnione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Tale requisito va valutato, con riferimento al paventato effetto dissuasivo DEeventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con pagina 15 di 30 esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione DEespletamento delle stesse.
È quindi necessario esaminare i motivi di appello alla luce dei principi appena enunciati, già costantemente recepiti da questa stessa Corte (v. sentenze n. 32/2020, n. 36/2020, n. 596/21, n.
892/21), effettuando il vaglio rimesso al giudice di merito, secondo la pronuncia di legittimità sopra riportata.
Ritiene la Corte che la decisione del primo Giudice sia conforme ai criteri indicati dalla citata giurisprudenza interna e sovranazionale, risultando immune dalle censure di parte appellante.
Con specifico riguardo alla voce denominata “IUP”, le doglianze di come sintetizzate CP_16
in narrativa – vanno esaminate congiuntamente poiché intrinsecamente connesse.
La società lamenta, in sostanza, l'errata valutazione, ad opera del TRIBUNALE, della disciplina contrattuale collettiva DEistituto sotto l'aspetto evolutivo.
Ad avviso DEappellante, il primo Giudice avrebbe, inoltre, applicato precedenti giurisprudenziali inconferenti, poiché riferiti ad elementi totalmente esclusi dalla retribuzione feriale.
Con A quest'ultimo riguardo, l'appellante evidenzia come la sia, invece, decurtata solo parzialmente durante la fruizione delle ferie, che non ne risulterebbe – a suo avviso – scoraggiata sul piano economico, secondo una comparazione da operarsi su base annuale e non già mensile, come invece affermato in sentenza.
Ritiene il Collegio che tale tesi non sia condivisibile.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
pagina 16 di 30 Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti la decisione del TRIBUNALE risulta pienamente condivisibile.
[…]
Si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile.
[…]
Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo
Giudice.
Questa appare, del resto, del tutto omogenea rispetto a quella compiuta nel precedente di questa Corte
n. 32/2020, citato dall'appellante, nel quale analoga potenzialità è stata riconosciuta a riduzioni retributive pari al 13,50% ed al 19%, sempre su base mensile […..].
Non appare, quindi, pertinente il raffronto di tali percentuali con le incidenze calcolate su base annuale, compiuto da a pag. 24 [nella presente causa a pag. 30-32 NDR] DEatto di Parte_1
impugnazione.
Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno, ad avviso del Collegio, disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata.
Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione DE, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate.
Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione DEelemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale DEemolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
pagina 17 di 30 Tale è, del resto, il criterio da utilizzare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nell'individuazione della retribuzione rilevante ai fini per cui è causa. >>
***
La sentenza di questa Corte n. 1470/2021, sopra riportata, ha trovato conferma da parte della Corte di
Cassazione con la recente pronuncia n. 13972 del 20.5.2024 che, unitamente ad altre – n. 13932/2024,
n. 14098/2024, n. 19991/2024- ha complessivamente confermato l'orientamento qui condiviso. La
Corte di Cassazione si è così pronunciata:
<<10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia DEUnione
Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione Persona_9
<> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è CP_15
inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto DEUnione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. CP_12
del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 10.2.
Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi DEart. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore
(cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 10.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato pagina 18 di 30 allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione DEorario di lavoro del personale di volo DEaviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 10.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia DEUE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto DEunione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass.
n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 10.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto DEUnione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto DEUnione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C106/89 Marleasing p. 8,
CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. CP_17
26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più CP_18
estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. 10.7. A questi principi si
è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva DEeliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le pagina 19 di 30 ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. 10.8. Rileva allora il Collegio che nell'ambito in particolare del primo motivo la ricorrente asserisce che “la sentenza impugnata (come molte altre) muove dall'erronea percezione che la IUP variabile di cui al comma 4 DEart. 31 CA 2012 e 2016 (la cui incidenza viene rivendicata in causa) sia l'intero, il tutto, il compenso che percepisce il macchinista quando fa il suo lavoro, mentre la IUP giornaliera in misura fissa di cui al punto 5 sia solo una parte, un minus per quando il macchinista non lavora”. 10.9. Sennonché, tale specifica affermazione così attribuita alla Corte distrettuale e nel contempo censurata dalla ricorrente neppure si riscontra nel testo DEimpugnata sentenza, la quale, con precipuo riferimento all'indennità di utilizzazione professionale
(in sigla IUP), ha svolto tutt'altro genere di considerazioni, legate essenzialmente all'incidenza di tale indennità “sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito”; indagine, questa, che la stessa Corte ha operato accertando le decurtazioni subite a riguardo da entrambi i lavoratori all'epoca appellati (cfr. in extenso facciate 8-10 della sua decisione). 10.10. E tale accertamento è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di
Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. 10.11. Inoltre, con riguardo specificatamente alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che nella specie ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata. 10.12. Del resto, è la stessa ricorrente ad ammettere che la IUP
è comunque riconosciuta “per attività svolte tipiche del macchinista”, ossia, in relazione alla qualifica rivestita da entrambi i lavoratori attuali controricorrenti. 11. Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, come premesso in narrativa, la Corte di merito ne ha motivatamente ritenuto la natura “di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza” in precedenza richiamata (cfr. in extenso facciate 10-11 della sua sentenza). 11.1. A fronte di tale argomentata qualificazione di detta indennità, la ricorrente assume essenzialmente che essa “costituisce un ristoro forfettizzato delle micro-spese variabili (considerato anche l'importo esiguo) che il macchinista deve sopportare quando si trova fuori dall'impianto”, sicché si tratterebbe di emolumento che avrebbe “natura realmente indennitaria” oppure “natura e funzione risarcitoria”. 11.2.
Tale tesi, però, è sostenuta in termini essenzialmente assertivi, assumendosi la “pacifica natura giuridica” appunto “indennitaria” della voce in questione, e senza specificare da quali precisi indici letterali della precipua previsione collettiva cui si è riferita la Corte di merito, ossia, l'art. 77, comma 2,
pagina 20 di 30 dei CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviaria, del 20.7.2012 e del 16.12.2016, si dovrebbe trarre “il valore ristorativo del compenso (rimborso forfettizzato di micro-spese, es. bottiglia di acqua) che coerentemente scatta solo dopo 3 ore di lontananza”. Del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il compenso per assenza dalla residenza è erogato solo per “… servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore …”, e non già a titolo di rimborso magari forfettizzato. 11.3. La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. Condivisibilmente, perciò, la stessa
Corte a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in “diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione”. 12. Le considerazioni innanzi richiamate, espressive DEindirizzo di questa Corte in subiecta materia, valgono a respingere anche il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso. 13. Più nello specifico, con riferimento al terzo motivo ed al quinto motivo, la Corte d'appello non ha certamente fatto un'applicazione in via generale ed astratta dei principi espressi dalla CGUE nella materia che ci occupa, ma, avuto riguardo all'orientamento delineato nelle due decisioni di questa Corte Suprema che ha richiamato, a loro volta basate su estesa considerazione della specifica giurisprudenza di detta Corte UE (cfr. facciate 5-8 della sua sentenza), e tenendo conto di conformazione, natura ed incidenza delle indennità in questione secondo la contrattazione collettiva di settore e aziendale, ha concluso che dette indennità dovessero
Con essere incluse (integralmente, nel caso della ) nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. E si è già chiarito, del resto, che precipue disposizioni collettive, ove risultanti in contrasto con la nozione
“europea” di retribuzione come recepita nel nostro ordinamento, possano essere giudicate nulle. 14.
Contrariamente, poi, a quanto sostenuto nel quarto motivo, la Corte di merito non ha operato un'erronea lettura di Cass. n. 22401/2020 e n. 13425/2019, che ha richiamato nella propria motivazione. Come già rilevato in precedenza, infatti, ai medesimi principi di diritto già enunciati in quelle decisioni di legittimità è stata poi data continuità da questa Corte anche nel campo della mobilità/settore attività ferroviarie, che qui viene in considerazione. Né assume rilievo il dato che “i casi concreti decisi dalla CGE riguardano situazioni di fatto e compensi strutturalmente differenti rispetto a quelli qui in esame”. Come evidenziato nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n.
19711/2023, n. 19716/2023, citate all'inizio di questa motivazione, la valutazione del caso concreto, vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le pagina 21 di 30 ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non ha quello europeo che vi ha provveduto applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo. 15. Inoltre, per quanto già osservato, la decisione gravata non ha sicuramente “elevato di fatto a fonte normativa generale ed astratta le sentenza della CGE rese su un caso concreto”, come invece sostenuto nel sesto e nel settimo motivo di ricorso.>>
***
Così precisati i termini della questione nella giurisprudenza, anche di legittimità, ormai consolidata, va considerato che anche nella fattispecie qui in discussione, esaminando le buste paga degli appellati, risulta che essi hanno goduto di periodi di ferie “spalmati” nel corso DEanno, ravvisandosi generalmente periodi di ferie non superiori a 2 o 3 giorni al mese;
ciò non comporta l'esclusione DEeffetto dissuasivo (l'effetto disincentivante di cui alla giurisprudenza europea comporta un giudizio ex ante e oggettivamente riscontrabile, che non deve essere influenzato da fattori soggettivi o circostanziali, come la “diluizione” delle ferie nell'anno di competenza). Tale situazione comporta soltanto che non sia macroscopicamente apprezzabile la diminuzione patrimoniale correlata all'esercizio del diritto alle ferie. Come ha correttamente ritenuto questa Corte nella sentenza n.
1470/2021 sopra richiamata, non è appropriata la dimensione annuale del confronto fra retribuzione complessiva e differenza richiesta per ferie nel medesimo anno (non fosse altro perché il risultato del raffronto dipende dalla misura delle ferie di cui il lavoratore ha goduto) ma piuttosto il rapporto che intercorre fra la retribuzione complessiva e la parte di essa non computata nella retribuzione per ferie
(criterio assunto nella sentenza CGUE Z.J.R. Lock contro , al punto 22); Controparte_19
adottando tale parametro (e considerando le retribuzioni annue indicate da alle pagine 30,31 Parte_1
e 32 DEatto di appello) ci si rende conto, ad esempio, che per si va da una percentuale del CP_1
22,24% nel 2020 ad una percentuale del 16,06 nel 2014; per l'appellato si va da una CP_2
percentuale del 45,10% del 2018 ad una percentuale del 25,93% del 2010 e così via, senza che si trovino percentuali inferiori al 15%. Anche se tali percentuali comprendono non soltanto IUP e indennità per assenza dalla residenza, ma anche le altre indennità nonché le retribuzioni per lavoro notturno, festivo e domenicale, oggetto DEappello incidentale, è agevole rendersi conto che il pericolo di dissuasione dal godimento delle ferie, nel senso inteso dalla giurisprudenza attuale, è sicuramente sussistente.
Con A tale considerazione deve aggiungersi che, pacifico essendo che la è un istituto retributivo che compensa specifici incomodi connessi alle mansioni prestate dai macchinisti e in generale dal personale mobile ferroviario, non si giustifica, in base ai principi sopra evidenziati, l'inclusione nella retribuzione feriale solo della quota che compensa l'attività prestata dal lavoratore presso l'impianto pagina 22 di 30 (manovra, riserva, traghettamento) ed invece l'esclusione della quota (di fatto ben superiore alla prima) che compensa più propriamente l'attività tipica del macchinista, ovvero la conduzione del treno. Il fatto che nelle giornate di ferie venga corrisposta la quota fissa, come se il lavoratore fosse a disposizione in impianto e non alla guida del treno, rivela proprio che la retribuzione feriale non è calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, anzi è calcolata in modo tale da escludere a priori tale coincidenza.
Anche le censure relative alla quantificazione delle differenze retributive vanno respinte.
Nello specifico, l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite mensilmente dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL “convenzionalmente per 26” anziché per il numero dei giorni effettivi di servizio, come da conteggi degli appellati. L'assunto non è condivisibile.
L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“
1. Elementi della retribuzione
1.1. Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“
1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...)
d) salario professionale”.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile, dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza , punto 37). Persona_10
Deve essere esaminato a questo punto il quarto motivo DEappello incidentale, poiché anch'esso è
pagina 23 di 30 relativo alla questione del divisore. Si ritengono corretti i rilievi degli appellanti incidentali, che tuttavia importano solo una modifica della motivazione della sentenza definitiva n. 2400/2022. Infatti, il Tribunale ha citato precedenti dello stesso ufficio che respingevano la tesi DEapplicazione del divisore 26, e il conteggio prodotto dai ricorrenti, coerentemente con le loro allegazioni, non faceva applicazione di tale divisore;
quindi si tratta di un errore materiale che deve soltanto essere corretto nel senso di ritenere che il Tribunale abbia inteso applicare un divisore basato sulle presenze effettive e non su quello convenzionale previsto dal CCNL;
tanto è vero, che ha proposto una specifica Parte_1
censura sul punto, come sopra visto. Tuttavia, una volta escluso il divisore convenzionale 26,
l'ulteriore opzione prospettata dagli appellanti incidentali è fra l'applicazione del divisore 22 (basato su cinque giorni lavorativi a settimana) oppure dei giorni di effettiva presenza in servizio, come appunto sostenuto dai lavoratori. In mancanza di rilievi da parte DEappellante principale (che non ha svolto deduzioni in via subordinata sull'argomento) si ritiene che il conteggio basato sulle presenze effettive anno per anno, sostanzialmente accolto dal Tribunale, non possa che essere confermato.
Circa l'eccezione sulla limitazione a 20 giorni di ferie della garanzia “europea” sulla scorta della pronuncia di Cassazione n. 20216/2022, il Collegio osserva che tale eccezione non è stata sollevata in primo grado e quindi è inammissibile per tardività, oltre che formulata in modo assolutamente generico perché non specifica, anno per anno e tenendo conto DEeventuale “trascinamento” di ferie non godute, le ferie spettanti e quelle godute dai lavoratori appellati, indicando specificamente i giorni da escludere dal conteggio.
Il sesto motivo di appello, relativo alla clausola di inscindibilità, non è fondato.
Parte appellante sostiene l'applicabilità della clausola di inscindibilità, atteso che nel Contratto
Collettivo Nazionale della Mobilità è presente una clausola secondo cui “le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate inscindibili ed esigibili”.
Tale clausola, secondo , porta alla conseguenza che l'eventuale nullità delle clausole Parte_1
collettive censurate porterebbe alla nullità di tutte le altre norme che disciplinano le indennità invocate.
Tale argomentazione non può essere condivisa, in quanto non idonea a scalfire i principi di diritto sopra richiamati, giacché l'effetto non sarebbe idoneo a pregiudicare i lavoratori, atteso che quanto loro già corrisposto e in ipotesi indebitamente percepito (si pensi alla IUP) comporterebbe unicamente che, rispetto al presente accertamento, le somme sarebbero dovute non più detraendo quanto già corrisposto nel corso del rapporto (in quanto la parte ricorrente ha correttamente richiesto la differenza tra quanto dovuto e quanto frutto DEaccoglimento delle domande di cui al presente giudizio) ma nella loro integralità. Inoltre, non sono stati offerti elementi dalla parte convenuta sul fatto che effettivamente pagina 24 di 30 l'accertamento della nullità della clausola sia idoneo a travolgere l'intero accordo intervenuto tra le parti sociali.
Rimane da considerare il settimo motivo di appello, relativo alla prescrizione. Anche questo è infondato, come ritenuto da Cass. 13972/2024, sopra già richiamata, che così si è pronunciata: “32.
Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n.
92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022). 33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n.
26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n.
4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). 34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Si tratta ormai di un principio di diritto costituente la regula iuris enunciata dalla Corte di Cassazione nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, corrispondente, peraltro, all'orientamento già del tutto prevalente in questa Corte di Appello, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
pagina 25 di 30 I lavoratori hanno interrotto il corso della prescrizione con pec del 22.2.2021 e il rapporto è ancora in corso, tranne che per il ricorrente , cessato dal servizio il 31.8.2019: per tale lavoratore, CP_2
tuttavia, gli anni 2006, 2007 e 2008 non sono considerati nei conteggi prodotti dal medesimo, per cui non vi è ragione di pronunciarsi sul punto.
***
Quanto ai motivi DEappello incidentale relativi agli ulteriori istituti, esclusi dal Tribunale dalla retribuzione per ferie, questi sono parzialmente fondati.
Per quanto riguarda l'inclusione nella retribuzione delle ferie DEindennità PdM Cargo, il Collegio ritiene che le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo siano sufficientemente specifiche. Infatti, è stato citato l'art. 36 punto 9 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016, il quale prevede il riconoscimento DEindennità “al Macchinista DEequipaggio a doppio agente nei servizi della Divisione Cargo, per ogni volta che svolge le attività come definite al punto D) DEaccordo nazionale del 29.3.2012.”. Il punto D) DEAccordo 29 maggio 2012 prevede che “… Nell'equipaggio a doppio agente… uno dei due macchinisti assicura in tutte le località di servizio le prestazioni accessorie al proprio treno, svolgendo laddove necessario le attività di aggancio/sgancio, posizionamento e ritiro fanali di coda…”.
Si tratta con tutta evidenza di attività eventuali ma obbligatorie quando se ne manifesti la necessità per ragioni di servizio e che competono espressamente alla figura del macchinista, per cui il relativo compenso risponde appieno ai criteri di individuazione della retribuzione normalmente percepita, quale indennità che compensi qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro oppure indennità correlate al suo status professionale.
Le indennità notturne rientrano a pieno titolo fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie secondo la giurisprudenza della CGUE. Infatti, i macchinisti e capitreno per definizione contrattuale prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore”, (punto 1.6 art. 22 CCNL 2003, art. 28 CCNL
2012, art. 27 CCNL 2016); ciò significa che il lavoro può iniziare e terminare in qualsiasi orario delle
24 ore. Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni;
è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza, trasporto locale, servizio merci).
Lo stesso dicasi per l'indennità per lavoro domenicale, che è obbligatorio e viene svolto regolarmente dai macchinisti e ciò è verificabile dalle buste paga in cui si riscontra con regolarità la presenza DEindennità domenicale. Essa è intrinsecamente collegata allo svolgimento del loro lavoro che, come pagina 26 di 30 già detto, avviene in tutti i giorni della settimana, in base al servizio dei treni che non ha mai periodi di sospensione e, come noto, è attivo anche durante le domeniche, ivi compresa la domenica di Pasqua.
Anche per i giorni festivi valgono le affermazioni fatte per il lavoro notturno e domenicale e quindi le indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato rientrano fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie.
Le “indennità diverse” relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai limiti di orario di lavoro. Gli originari ricorrenti hanno indicato tutti i codici-voce e tutte le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: l'art. 78 punto 4 del CCNL 2003, l'art. 83 punto
4 CCNL 2012, l'art. 83 punto 4 CCNL 2016, che richiamano corrispondenti norme sull'orario di lavoro
(art. 22 punto 2 del CCNL 2003, art. 28 punto 2 nel CCNL 2012, art. 27 punto 2 del CCNL 2016) relative alla “disciplina speciale per il personale di macchina e di bordo” o “personale mobile”: per cui è stato chiaramente specificato che tali indennità sono peculiari del personale mobile e quindi strettamente connesse alla mansione del personale di macchina e di bordo. Infatti, l'effettuazione dei servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria: conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie.
Non si ritiene, invece, fondato il motivo di appello incidentale relativo al compenso per lavoro straordinario.
Sul punto, il Tribunale ha richiamato correttamente la sentenza della CGUE Hein c. , Persona_1 statuendo che“ si deve rilevare che, a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito DEesercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite”.
Il contratto collettivo di settore (Art. 23 punto 2 CCNL 2003; art. 29 punto 2 CCNL 2012; art. 28 punto
2 CCNL 2016) prevede che “… nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, nei seguenti casi: a) malattia improvvisa di un dipendente durante lo svolgimento o in procinto di iniziare l'attività lavorativa;
b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di
pagina 27 di 30 macchina e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia;
c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere e) ed f); d) prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;
e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.; f) calamità pubblica.”
Ritiene la Corte che le allegazioni di parte appellante incidentale con riferimento a tale voce siano Per_ generiche e che non sussistano gli imprescindibili requisiti individuati dalla CGUE nella sentenza su richiamata, ovvero il diritto alla ricomprensione nella retribuzione della giornata di ferie nei casi in cui gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro “richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito DEesercizio della sua attività professionale.”
Né, ancorare la richiesta al “fatto notorio che i treni accumulino spesso dei ritardi;
si tratta di un elemento endemico, difficilmente eliminabile per qualunque vettore di trasporto e dunque da considerare prevedibile.”(pag. 40 punto 66 del ricorso di primo grado), può sanare la carenza di allegazione perché lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, ricondotto alla sola ipotesi del ritardo dei treni, è tutt'altro che “ampiamente prevedibile e abituale”, non essendo infatti “ampiamente prevedibile” alcun ritardo e ben potendo esserci ritardi che non comportino lo svolgimento di ore di lavoro straordinario.
Circa la quantificazione delle pretese relative agli istituti oggetto DEappello incidentale, con ordinanza del 24.01.2024, questa Corte ha invitato le parti alla produzione di ulteriori conteggi separati, relativi all'incidenza sulla retribuzione feriale delle voci di indennità di lavoro notturno, indennità per lavoro domenicale, indennità per lavoro festivo e paga per lavoro festivo non recuperato, indennità flessibilità orario e compensi per lavoro straordinario.
In ossequio a quanto disposto, le parti hanno depositato i nuovi conteggi.
In relazione ai conteggi predisposti da la società non ha indicato i propri metodi di Parte_1
calcolo e quindi non risulta possibile (al di là delle contrapposte tesi sul divisore, che ovviamente portano a risultati sensibilmente differenti) come si sia arrivati agli importi ivi contenuti. Invece, il conteggio prodotto dagli appellati incidentali risponde ai corretti criteri di quantificazione delle incidenze sulla retribuzione feriale. Per ognuno dei lavoratori, infatti, sono stati prodotti dei tabulati che mostrano, per ogni anno, le indennità percepite divise per ogni gruppo, la media giornaliera percepita
(calcolata con riferimento alle giornate di lavoro effettivo), l'incidenza della media giornaliera percepita rispetto alla retribuzione della giornata di ferie, tenendo però presente che, siccome è stato seguito il criterio secondo cui le indennità da includere nella retribuzione delle ferie vengono calcolate pagina 28 di 30 come media rispetto al percepito DEanno precedente, la media giornaliera per il calcolo DEincidenza viene estratta dalla colonna relativa all'anno precedente.
L'indicazione della media giornaliera percepita per ogni indennità/gruppo di indennità rende possibile calcolare quanto dovrebbe essere erogato a tale titolo nelle ferie DEanno successivo, essendo sufficiente moltiplicare tale valore per il numero di giorni di ferie (anch'essi indicati nel tabulato).
I conteggi prodotti dagli appellanti incidentali consentono quindi di estrapolare gli importi richiesti a titolo di incidenza sulla retribuzione per ferie del lavoro straordinario che, come da motivazione su riportata, non vanno ricompresi nella retribuzione della giornata di ferie e, pertanto, sono stati sottratti dal totale di ogni anno.
Conseguentemente in parziale riforma delle sentenze impugnate n. 1889/2022 e della sentenza definitiva n. 2400/2022, è tenuta al pagamento al pagamento delle somme, ulteriori Parte_1
rispetto a quelle riconosciute in primo grado, come segue ad euro 2.900,78 CP_1
a euro2.324,08 CP_2
a euro 3.242,27 CP_3
a euro 2.438,72 CP_4
a euro 3.386,65 CP_5
a euro 3.109,62 CP_6
a euro 3.788,13 CP_7
a euro 2.934,71 Parte_3
a euro 3.221,27 Pt_4
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Devono essere corretti gli errori materiali come indicato dagli appellanti incidentali, errori che non incidono sostanzialmente sui dispositivi delle sentenze di primo grado. Nelle intestazioni della sentenza non definitiva (n.1889/2022) e nella sentenza definitiva (n. 2400/2022) il nome del ricorrente indicato come “ deve essere corretto in Nella sentenza definitiva n. Parte_6 Controparte_7
2400/2022 a pag. 3, il nome della società resistente indicato come AI (inizio pagina) e come
“M TA (fine pagina); deve essere corretto in nella sentenza definitiva n. Parte_1
2400/2022 a pag. 3 e nel dispositivo, il cognome del ricorrente indicato come “Germinaro” deve essere corretto in . CP_2
Ai fini delle spese di lite, va considerato che l'appello principale è stato integralmente respinto ed è stata accolta la quasi totalità DEappello incidentale, per cui va considerata parte Parte_1
soccombente e le spese vanno poste a carico della medesima, con liquidazione delle spese di primo pagina 29 di 30 grado (in base ai medesimi criteri di cui appresso) in modo uguale a quanto deciso dal Tribunale, che ha posto le spese di lite interamente a carico di e conseguente conferma della Parte_1
sentenza definitiva sul punto.
Quanto al presente grado di appello, considerato il valore della causa, la pluralità di parti e l'attività processuale svolta nel presente grado di giudizio, le spese vanno liquidate -in base al D.M. 10.03.2014
n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/22- come in dispositivo, oltre a spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte DEappellante principale Parte_1
DEulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1889/2022 e della sentenza definitiva n. 2400/2022 del Tribunale di Milano, condanna a corrispondere agli appellanti incidentali le Parte_1
ulteriori somme come di seguito: ad euro 2.900,78, a euro Controparte_1 Controparte_2
2.324,08, a euro 3.242,27, a euro 2.438,72, a euro Controparte_3 CP_4 Controparte_5
3.386,65, a 3.109,62, a euro 3.788,13, a euro Controparte_6 Controparte_7 Parte_3
2.934,71, a euro 3.221,27, a titolo di incidenza sulla retribuzione per i giorni di ferie di Parte_4
indennità per lavoro notturno, indennità per lavoro domenicale, indennità per lavoro festivo e paga per lavoro festivo non recuperato, indennità PDM Cargo e indennità flessibilità orario, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Conferma nel resto.
Condanna a rifondere agli appellati e appellanti incidentali le spese di lite del grado Parte_1 Pt_1
di appello liquidate in euro 7.540,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte DEappellante principale DEulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 23/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Monica Vitali
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza non definitiva n. 1889/2022 e la sentenza definitiva n.
2400/2022 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Francesca Saioni promossa da
(C.F. , in persona DEinstitore avv. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO TOSI e dall'avv. MARIA GIOVANNA CONTI
( , elettivamente domiciliata in MILANO, VIA PALEOCAPA 6, presso il C.F._1
primo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._5 Controparte_5 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Controparte_6 C.F._7 Controparte_7
), (C.F. ), C.F._8 Parte_3 C.F._9 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. ELISA BONCIANI, Parte_4 C.F._10
elettivamente domiciliati in SCANDICCI, PIAZZA BENINI 15, presso il difensore
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 30 PER L'APPELLANTE
Voglia questa ecc.ma Corte d'Appello, previa fissazione DEudienza di discussione: nel merito, in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1889/2022 del 13.9.2022 e della sentenza definitiva n. 2400/2022 del 16.11.2022 del Tribunale di Milano respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con conseguente condanna degli appellati a restituire tutto quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, nell'ipotesi in cui venga confermata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
in ulteriore subordine, limitare la condanna della agli importi effettivamente dovuti agli Pt_5
appellati nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al 22.2.2016 e per l'effetto condannare gli appellati alla restituzione di tutto quanto eventualmente percepito in eccesso per esecuzione della sentenza di primo grado.
In via istruttoria, senza inversione DEonere della prova, ammettersi all'occorrenza la prova per testi sui capitoli della parte in fatto del presente ricorso, da intendersi formulati in forma interrogativa e preceduti dalle parole “vero che”; si indicano come testimoni, anche a prova contraria, le sig.re
[...]
domiciliata presso Ferrovie dello Stato s.p.a. e domiciliata presso Tes_1 Testimone_2
Parte_1
PER GLI APPELLATI -APPELLANTI INCIDENTALI
Voglia la Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello principale e tutte le domande avversarie comunque formulate;
in accoglimento DEappello incidentale, previa correzione degli errori materiali indicati in premessa, voglia riformare parzialmente la sentenza non definitiva n. 1889/22, pubblicata il 13 settembre 2022 nonché la sentenza definitiva n. 2400/22, pubblicata il 16 novembre 2022, del Tribunale di Milano,
Sez. Lavoro e per l'effetto accertare la nullità, o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, per contrasto con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla
Corte di Giustizia DEUnione Europea e come meglio esposto in premessa, delle seguenti clausole contrattuali:
Contrattazione collettiva 2016:
pagina 2 di 30 art. 30 punto 6 CCNL
art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL
art. 14 punto 3 Contratto Aziendale
art. 31 Contratto Aziendale;
Contrattazione collettiva 2012:
art. 31 punto 6 CCNL
art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL
art. 14 punto 3 Contratto Aziendale
art. 31 Contratto Aziendale;
Contrattazione collettiva 2003:
art. 25 punto 6 CCNL
art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL
art. 15 punto 3 Contratto Aziendale
art. 34 Contratto Aziendale, limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce
792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); accertare, di conseguenza, che ciascun giorno di ferie spettante ai ricorrenti deve essere retribuito, oltre che con la c.d. paga base in godimento nel mese, con un importo pari alla retribuzione accessoria, supplementare e/o integrativa ordinariamente percepita nell'anno precedente la fruizione delle ferie, o nel diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia, ragguagliata a giornata lavorativa, come meglio precisato in premessa e che, in particolare, in tale importo vadano incluse le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici
288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); e per l'effetto
- condannare la società convenuta alla corresponsione in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzioni dovute ai medesimi per i periodi di ferie precisati in premessa, delle seguenti somme:
Euro 10.595,92 Controparte_1
Euro 9.220,68 Controparte_2
pagina 3 di 30 Euro 13.595,03 Controparte_3
Euro 10.506,69 CP_4
Euro 10.398,46 Controparte_5
Euro 17.081,34 Controparte_6
Euro 16.984,43 CP_7 CP_7
Euro 11.922,88 Parte_3
Euro 10.470,73 Parte_4
come da conteggi allegati, ovvero quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo (detratto quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado); condannare altresì la società convenuta, per le somme ed i periodi indicati, al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti, siano esse accantonate in azienda, da trasferire a fondi complementari indicati dai ricorrenti o da versare secondo le norme di legge e di contratto vigenti.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di tutti i gradi di giudizio.
Per l'istruttoria, senza assumersi l'onere di prove che non competono, pur ritenendosi i capitoli di prova proposti in primo grado non contestati, si reitera, per quanto possa occorrere, la richiesta di prova per testi già proposta:
8) D.C.V. che il personale dei treni delle aziende del Gruppo FS ha sempre fruito DEalloggio quando permane fuori sede per ragioni di servizio senza alcun onere a suo carico;
9) D.C.V. che nelle predette aziende gli spostamenti di servizio del personale dei treni sono assicurati con mezzi aziendali, con taxi o con società esterne a cui le aziende affidano tale compito, assumendosene gli oneri;
10) D.C.V. che il personale dei treni, qualora si trovi in servizio nelle fasce orarie 11-15 e 18-22, ha diritto a consumare il pranzo e/o la cena nelle mense, nei locali convenzionati oppure a ricevere il
“ticket restaurant”, che può utilizzare in qualsiasi locale che lo accetti;
11) D.C.V. che, nelle rare e particolari situazioni in cui il personale dei treni anticipi le spese del pranzo o della cena, ne ottiene poi il rimborso in busta paga con voci retributive distinte e separate rispetto all'indennità per assenza dalla residenza.
Si indicano come testimoni, per tutti i capitoli di prova, i signori:
residente in S. GI SE (MI) residente in [...]Testimone_3 Tes_4
BA (LO) , residente in [...] , residente in Testimone_5 Controparte_8
LA (BO) , residente in [...] , residente Controparte_9 Testimone_6
pagina 4 di 30 in GN , residente in [...] residente in [...]Testimone_7 CP_10
AN di CÒ (AR)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza non definitiva n.1889/2022 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso promosso da e dei suoi litisconsorti (macchinisti livello B1, dipendenti di Controparte_1 CP_11
transitati a in data 1.1.2017), ha accertato e dichiarato:
[...] Parte_1
-la nullità dei CCNL delle Attività Ferroviarie anni 2003, 2012 e 2016 nonché dei Contratti Aziendali nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 12,80 e nella parte in cui escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
-il diritto dei ricorrenti al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva DEindennità di assenza dalla residenza e DEindennità di utilizzazione, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto;
Con la successiva sentenza definitiva n. 2400/2022 il Tribunale, acquisiti ulteriori conteggi, ha condannato a pagare ai ricorrenti, per i titoli di cui sopra, euro 6.268,30 a Parte_1 CP_1
, euro 5.862,16 a;
euro 7.468,26 a euro 6.019,00
[...] Controparte_2 Controparte_3
a ; euro 7.012,01 a;
euro 8.380,82 ad euro 8.752,09 a CP_4 Controparte_5 Controparte_6
euro 7.061,88 a euro 5.729,31 a oltre alle Controparte_7 Parte_3 Parte_4
spese di lite liquidate in euro 9.000,00 oltre spese generali e accessori.
Il Tribunale ha riportato le fonti nazionali ed europee della disciplina della retribuzione per ferie e ha richiamato la giurisprudenza della CGUE, secondo cui:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata, comunque, ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
-rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori che sopravvengono in occasione DEespletamento delle mansioni;
pagina 5 di 30 - spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Il Giudice di primo grado, richiamando la più recente giurisprudenza in materia, ha affermato che le indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza sono voci intrinsecamente collegate alla prestazione di lavoro del macchinista;
ha, quindi, escluso che le indennità in questione abbiano carattere occasionale o di rimborso spese, il che ne conferma il collegamento intrinseco con le ordinarie modalità di svolgimento della mansione di macchinista.
Il Tribunale ha invece respinto la domanda per quanto riguarda l'incidenza sulla retribuzione feriale degli altri istituti di cui al ricorso, ovvero, in primo luogo, indennità di flessibilità e indennità PDM
Cargo, ritenendo che i ricorrenti non abbiano svolto alcuna deduzione in merito alla natura di tali emolumenti;
parimenti, ha respinto la domanda per quanto riguarda la retribuzione per lavoro notturno, domenicale e festivo in quanto tali compensi deriverebbero da una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione, difettando, pertanto, il primo requisito richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e le mansioni espletate dal lavoratore. Quanto al lavoro straordinario, il Tribunale non ha ravvisato nella fattispecie in esame i requisiti posti dalla sentenza CGUE Hein, richiamata dai ricorrenti, in merito alla prevedibilità e abitualità del lavoro straordinario, in quanto dalle deduzioni svolte non risultavano tali elementi, avendo i ricorrenti fatto unicamente riferimento all'ipotesi di ritardi ricorrenti dei treni, che non renderebbe ampiamente prevedibile ed abituale il ricorso al lavoro straordinario.
Il Tribunale, riportando la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 26246/2022, ha altresì respinto l'eccezione di prescrizione, alla luce DEentrata in vigore – dal 18/7/2012 – della legge n. 92/2012, che aveva modificato la tutela reale di cui all'articolo 18 l. 300/1970, attenuandola in diverse ipotesi, con conseguente sussistenza del metus, idoneo ad ostacolare le azioni giudiziarie in costanza di rapporto anche in capo ai dipendenti di imprese dotate del relativo requisito dimensionale.
Ha respinto l'eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 36, 39 e 41 Cost., DEart. 10 D. Lgs. n. 66/2003, come interpretato a seguito delle pronunce europee, in quanto manifestamente infondata;
a proposito ha richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione n. 20216 del 23 giugno 2022 che consente di ritenere superato ogni profilo di incostituzionalità.
Proseguito il processo, i ricorrenti hanno depositato il conteggio secondo quanto stabilito nella prima sentenza. Il Tribunale ha quindi pronunciato la sentenza definitiva, con la condanna sopra riportata.
***
pagina 6 di 30 Con ricorso del 16.5.2023 ha proposto appello con i motivi di seguito esposti. Parte_1
Con un primo articolato motivo di gravame, rubricato “Premessa: i limiti specifici della sentenza impugnata”, l'appellante -premesso che la sua condotta è stata conforme alle pattuizioni contrattuali collettive su cui sia i lavoratori che l'azienda avevano riposto affidamento da molti anni- ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui, richiamando i precedenti giurisprudenziali, non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL
1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte fissa DEemolumento era stata inglobata nel salario di produttività
(pacificamente corrisposto anche durante le ferie); una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di euro 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale. Secondo l'appellante, invece, il primo Giudice ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura DEemolumento e trascurando la valutazione di “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui il compenso variabile era del tutto escluso dalla retribuzione per ferie.
Con il secondo motivo, rubricato “la corretta nozione comunitaria di retribuzione durante le ferie”,
l'appellante, richiamata la nozione di retribuzione feriale quale risultante dalle sentenze europee CP_1 e ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha CP_12
considerato che tale giurisprudenza non prescrive affatto che la retribuzione del periodo feriale debba essere identica a quella percepita durante il periodo lavorato, ma stabilisce unicamente che debba essere paragonabile ad essa e che si debbano prendere in considerazione anche gli elementi variabili, il tutto nell'ottica di evitare che il lavoratore sia dissuaso dall'utilizzo delle ferie;
tutto ciò con l'essenziale apporto della contrattazione collettiva, valorizzata anche dalla giurisprudenza europea;
apporto di fatto già esercitato dalle parti sociali tramite l'individuazione di una retribuzione per le giornate di ferie che teneva conto degli elementi variabili, nell'ambito di un assetto complessivo dei contrapposti interessi.
I ricorrenti, oltre a non avere assolto all'onere di dimostrare la sussistenza di un effetto dissuasivo derivante dalle previsioni contrattuali collettive impugnate, non hanno neppure dimostrato che le parti sociali non abbiano preso in considerazione gli emolumenti in oggetto nella determinazione della retribuzione per ferie, mentre risulta dalle deduzioni svolte dall'appellante in primo grado che tale considerazione è stata effettivamente svolta dalle parti sociali, nella misura in cui hanno determinato un'incidenza notevole dei compensi variabili nella retribuzione feriale. Con il che, anche qualora la
CGUE avesse motivato il caso sottoposto al suo esame sostenendo che la retribuzione per ferie deve coincidere con ogni possibile voce retributiva correlata alla prestazione o allo status di dipendente, essa pagina 7 di 30 avrebbe travalicato il limite del ruolo giurisdizionale affidato (creando una norma generale ed astratta non scritta nella fonte primaria), in ogni caso tale statuizione non avrebbe valore vincolante per l'interprete nazionale, che deve restare libero di valutare il caso concreto.
Nello stesso senso va inteso il concetto di retribuzione paragonabile, la cui valutazione importa un giudizio complessivo, calato nella singola realtà contrattuale, sulla equivalenza sostanziale della retribuzione della giornata feriale rispetto a quella lavorativa. Tali aspetti non sono stati considerati dalla sentenza impugnata, mentre sono stati affrontati correttamente dalla Corte di Appello di Torino in numerose sentenze riguardanti casi analoghi, che hanno accolto le doglianze della società.
Quindi, l'appellante conclude che non vi è alcun contrasto tra norma contrattuale collettiva e norma primaria comunitaria, avendo la prima semplicemente riempito e dato concreta attuazione alla seconda in un ambito da essa volutamente non definito.
Con il terzo motivo, strettamente correlato al precedente e rubricato “limiti della sentenza impugnata:
l'indennità di utilizzazione professionale (IUP) è già adeguatamente compresa nella retribuzione per ferie”, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale deducendo che questa ha creato, di fatto, una nozione europea armonizzata di retribuzione, omettendo di compiere la valutazione empirica del caso concreto, in relazione alla specificità DEordinamento nazionale. L'appellante ha osservato che, Con in definitiva, la viene considerata in importi rilevanti nella retribuzione per ferie, anche attraverso il salario di professionalità, e che, infatti, l'esclusione della parte variabile dovuta a condotta e chilometraggio è attuata anche per giornate in cui il macchinista lavora a tempo pieno in riserva, in disponibilità non attiva, in traghettamento, senza che vi siano mai state contestazioni di sorta.
Con il quarto motivo, “limiti della sentenza impugnata: il compenso per assenza dalla residenza”, la decisione di primo grado è stata censurata anche con riguardo al computo del compenso per assenza dalla residenza nelle giornate di ferie, avente -secondo l'appellante- natura indennitaria, come evidenziato dalla soggezione al medesimo regime fiscale del trattamento di trasferta e dall'esclusione dalla base di calcolo di tutti gli istituti di legge o di contratto, stabilite dall'art. 77 CCNL 2012 e 2016, punti nn.
2.3 e 2.4. Ad avviso DEappellante, tale natura impediva l'inclusione della predetta indennità nel calcolo della retribuzione per ferie, anche alla luce del fatto che si tratta di una voce di origine esclusivamente contrattuale, introdotta con il CCNL 1990–1991 in sostituzione DEindennità di trasferta, con finalità confermata dai CCNL successivi (del 2003, 2012 e 2016).
Con il quinto motivo -intestato “l'incidenza delle somme richieste (e della IUP in particolare) non può comportare alcun effetto dissuasivo”- l'appellante, richiamata la nozione e la funzione delle ferie come accolte dalla giurisprudenza nazionale ed europea, ha ribadito l'erroneità della sentenza impugnata deducendo che le somme rivendicate e riconosciute in sentenza per la giornata di ferie hanno pagina 8 di 30 un'incidenza annua irrisoria rispetto alla retribuzione degli originari ricorrenti, tale da escludere ogni effetto dissuasivo secondo l'id quod plerumque accidit;
inoltre, il primo Giudice ha errato nella valutazione DEeffetto dissuasivo, atteso che la comparazione deve essere effettuata in concreto e su base annua, posto che le ferie non sono mai collocate tutte nello stesso mese e maturano, appunto, annualmente;
confrontando, quindi, la retribuzione annua con le differenze che vengono chieste per ogni anno dai lavoratori emerge una incidenza in valori assolutamente trascurabili.
L'appellante insiste anche per la contestazione dei conteggi prodotti da controparte in primo grado, ritenendo doversi applicare il disposto DEart. 68 punto 6 del CCNL, in virtù del quale, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, occorre dividere l'importo mensile convenzionalmente per 26, ottenendo quindi valori inferiori a quelli indicati da controparte, che invece aveva ottenuto le differenze richieste dividendo gli importi annuali delle voci retributive per il numero di giorni di effettiva presenza al lavoro, ottenendo così il valore giornaliero da moltiplicare per i giorni di ferie fruiti. Le eventuali differenze a credito dei lavoratori risulterebbero quindi inferiori a quelle rivendicate dai medesimi e oggetto di condanna da parte del Tribunale.
In ogni caso, secondo l'appellante, i principi elaborati in conseguenza della direttiva europea
2003/88/CE sono applicabili esclusivamente alla misura di quattro settimane di ferie di cui all'art. 7 della direttiva medesima, che corrispondono a 20 giorni lavorativi, rimanendone esclusi i giorni fruiti annualmente in eccedenza rispetto a tale quantità.
Con il sesto motivo di appello l'appellante si duole del rigetto da parte del Tribunale DEeccezione relativa all'inscindibilità delle clausole contrattuali collettive. La clausola in questione, secondo cui “le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”, è pattuita al fine di creare una insuperabile simbiosi tra le norme del contratto collettivo ed evitare che interventi successivi alla stipula possano alterare gli equilibri raggiunti dalle parti sociali. Pertanto, nel caso di conferma della nullità delle clausole contestate, l'appellante insiste nella propria richiesta, in via di eccezione, di dichiarare compensate le somme a credito del lavoratore con i maggiori importi dovuti dal medesimo in restituzione, a seguito della nullità di tutte le clausole contrattuali collettive in materia.
Infine, con il settimo motivo l'appellante ha lamentato il rigetto della propria eccezione di prescrizione, ritenendo che l'art. 18 l. 300/1970, anche a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 92/2012, abbia comunque conservato plurime ipotesi di tutela reale, a suo avviso idonee ad escludere ogni forma di soggezione psicologica atta ad interrompere o sospendere il decorso del termine estintivo. Quindi, secondo l'appellante, dovrebbero essere dichiarate prescritte le differenze in ipotesi maturate per il pagina 9 di 30 periodo anteriore al 22.2.2016, in quanto la richiesta stragiudiziale è pervenuta tramite pec a Parte_1
in data 22.2.2021.
Con memoria difensiva contenente appello incidentale del 11.9.2023 si sono costituiti in giudizio i lavoratori, chiedendo il rigetto DEappello principale con ampie difese e citazioni giurisprudenziali;
hanno altresì rilevato che in primo grado non aveva sollevato la questione del limite delle Parte_1 quattro settimane di ferie e, conseguentemente, hanno eccepito l'inammissibilità DEeccezione tardivamente svolta.
I lavoratori hanno impugnato a loro volta le sentenze, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello incidentale viene dedotta l'erronea esclusione dalla retribuzione delle ferie delle indennità di lavoro notturno, domenicale, festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato.
Gli appellanti incidentali criticano la sentenza laddove ha escluso il nesso intrinseco fra i compensi variabili in oggetto e le peculiari mansioni dei macchinisti ritenendo che, secondo la giurisprudenza europea, non si debba avere riguardo alla natura delle mansioni ma all'oggettivo svolgimento della prestazione lavorativa dovendosi invece valorizzare l'espressione contenuta nella sentenza Williams,
“qualunque incomodo”. Il nesso intrinseco nasce dalla stabilità e continuità con cui un emolumento viene percepito per cui, secondo gli appellanti incidentali, tutte le volte che un compenso sia corrisposto stabilmente e continuativamente diventa intrinsecamente connesso con la prestazione lavorativa e quindi deve essere computato ai fini delle ferie.
Il rapporto intrinseco tra l'esecuzione della mansione e il relativo compenso è dimostrato dalla sua presenza stabile e continuativa in busta paga, unico criterio possibile per definire la retribuzione ordinaria. Criteri o interpretazioni differenti non trovano riscontro nelle pronunce CGUE ed ancor meno avrebbero una spiegazione logica. L'ordinarietà di un compenso, altrimenti definita regolarità, frequenza o continuità di erogazione, è alla base del suo riconoscimento anche per la Corte di Giustizia.
Con il secondo motivo di appello incidentale viene censurata la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto di escludere dalla retribuzione delle ferie l'indennità di flessibilità e l'indennità PDM Cargo, ritenendo i lavoratori che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le allegazioni di cui al ricorso di primo grado fossero sufficienti all'individuazione della natura e funzione delle indennità predette. In particolare, per quanto riguarda le indennità di flessibilità, gli appellanti incidentali affermano che nel ricorso (punto 69, pag. 41) era stato precisato che le indennità per flessibilità prevedono un compenso per deroghe ai limiti di orario di lavoro. Sono stati indicati tutti i codici/voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: l'art. 78 punto 4 del CCNL 2003,
l'art. 83 punto 4 CCNL 2012, l'art. 83 punto 4 CCNL 2016. Ciascuna di queste clausole fa riferimento pagina 10 di 30 ad un'altra norma sull'orario di lavoro: art. 27 punto 2 del CCNL 2016, art. 28 punto 2 nel CCNL
2012, art. 22 punto 2 del CCNL 2003. Il punto 2 DEarticolo sull'orario di lavoro, in tutti e tre i
CCNL, riguarda la “disciplina speciale per il personale di macchina e di bordo” o “personale mobile”. Più nel dettaglio, le norme sull'orario di lavoro cui fanno riferimento quelle sulle flessibilità regolano la durata massima della prestazione giornaliera per i servizi di andata e ritorno, di sola andata o solo ritorno con riposo fuori residenza, i servizi di andata e ritorno con agente unico di condotta, il riposo minimo giornaliero in residenza, il limite massimo del riposo giornaliero fuori residenza, il limite massimo di condotta giornaliero. Nella narrativa del ricorso era specificato che “La frequenza delle flessibilità nei turni di lavoro dipende dai servizi assegnati ai ricorrenti e dalla variazione dei medesimi. Tale frequenza è verificabile nei ruoli paga dei singoli ricorrenti (docc. da 13 a 21); ovviamente, le varie voci sopra elencate vanno considerate come un unico gruppo di competenze, poiché valutate singolarmente potrebbero essere ritenute saltuarie. L'effettuazione dei servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria.”
Per quanto riguarda l'indennità PDM Cargo, nel ricorso (punto 70) era stato richiamato l'art. 36 punto
9 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016, il quale prevede il riconoscimento DEindennità “al
Macchinista DEequipaggio a doppio agente nei servizi della Divisione Cargo, per ogni volta che svolge le attività come definite al punto D) DEaccordo nazionale del 29.3.2012.” che riguardano
“l'aggancio e/o lo sgancio della locomotiva nonché il recupero e/o l'apposizione dei fanali in coda al treno”.
In definitiva, si tratta di specifiche indennità collegate alla modalità di esecuzione dei servizi o a particolari incombenti del personale mobile, per cui rientrano pienamente nella definizione europea di retribuzione ai fini delle ferie.
Quanto al lavoro straordinario, la sentenza non definitiva ha motivato il rigetto del riconoscimento di tale compenso con la genericità delle allegazioni del ricorso;
inoltre, ha ritenuto non sussistenti i requisiti indicati nella sentenza CGE Hein c. , definendo lo straordinario dovuto al Persona_1 ritardo dei treni “… tutt'altro che “ampiamente prevedibile e abituale”, non essendo infatti
“ampiamente prevedibile” alcun ritardo e ben potendo esserci ritardi che non comportino lo svolgimento di ore di lavoro straordinario”. Il Tribunale ha rilevato, inoltre, che i ricorrenti non avevano indicato quanta parte della loro retribuzione fosse riconducibile allo straordinario ed ha concluso affermando: “… Risulta dirimente, peraltro, che il compenso per lavoro straordinario è ontologicamente finalizzato a compensare non una specifica professionalità o uno status del lavoratore
(come richiede la CGE), ma l'eccesso di sforzo e la fatica aggiuntiva esponenzialmente legata alla
pagina 11 di 30 prestazione oltre il normale orario, situazione che peraltro può riguardare qualsiasi tipo di lavoratore
e qualsiasi mansione…” (pagg. 16-17 sentenza 1889/2022). L'errore della sentenza, secondo gli appellanti incidentali, è quello di voler risolvere la questione mediante un'affermazione di principio, mentre l'unico metodo corretto per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Corte di
Giustizia è quello di riscontrare i dati risultanti dalle buste paga. Da esse si desume anche la consistenza delle somme percepite a titolo di lavoro straordinario rispetto a quelle per altre indennità e rispetto al totale.
Con il quarto motivo di gravame (“errori sul divisore da utilizzare per il calcolo della media della retribuzione ordinaria”) gli appellanti incidentali evidenziano che il Tribunale ha affermato che sia applicabile il divisore 26, ritenendo tale affermazione derivante da un errore materiale, poiché i conteggi prodotti dai ricorrenti ed accolti dal medesimo Tribunale non prevedevano tale divisore, ed anche le sentenze citate dal primo Giudice facevano riferimento al criterio delle presenze effettive.
Quindi, non si applicano, secondo gli appellanti incidentali, né il divisore 26 né il divisore 22, ma vanno considerate le presenze effettive per ogni anno, come risulta dalla sentenza CGE Hein c.
[...]
. Tali dati sono sicuramente riscontrabili, ma non verificabili mediante il solo esame del testo Per_1
della sentenza, per cui viene chiesta alla Corte di Appello una pronuncia sul punto. Le giornate da considerare sono, quindi, come nei conteggi posti a base della sentenza definitiva, quelle in cui viene prestato lavoro effettivo e perciò possono variare di mese in mese e non sono riducibili ad una cifra costante.
Da ultimo, gli appellanti incidentali propongono istanza di correzione di errori materiali circa alcuni refusi nei nomi delle parti. Nella sentenza non definitiva (n. 1889/22) nell'intestazione della sentenza, il ricorrente è indicato erroneamente come “ . Nella sentenza Controparte_7 Parte_6 definitiva (n. 2400/22) nell'intestazione il ricorrente è indicato erroneamente come Controparte_7
“ ; a pag. 3, la società è indicata erroneamente come AI Parte_6 Parte_1
(inizio pagina) e come “M TA (fine pagina); a pag. 3 e nel dispositivo, il ricorrente
è indicato erroneamente come MI. Controparte_2
La Corte ha disposto la produzione a carico delle parti di conteggi separati per ogni istituto di cui all'appello incidentale, quindi -all'udienza del 23.10.2024- la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene infondato l'appello principale e parzialmente fondato quello incidentale.
Quanto ai primi cinque motivi DEappello principale, il Collegio non trova ragioni di discostarsi dagli ormai numerosi precedenti sul contenzioso seriale attivatosi, fra cui le sentenze nn. 32/2020, 36/2020,
pagina 12 di 30 596/2021, 719/2021, 1066/2021, oltre a numerose altre;
si tratta di sentenze in cui la Corte si è pronunciata su fattispecie del tutto analoghe, anche con riferimento alla contrattazione collettiva del
, e con motivi di gravame del tutto sovrapponibili a quelli avanzati nel Parte_7
presente giudizio. Si condivide in particolar modo la pronuncia di questa Corte n. 1470/2021 del
1.12.2021, che qui viene richiamata ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. .
<
Collegio che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili.
Il Collegio, condividendo tale pronuncia, la richiama anche ai sensi DEart. 118 disp. att. c.p.c.:
“il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello DEUnione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali DEUnione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
(sentenze DE8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_2 Per_3
Per_ Per_ novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art.
31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale DEUnione (sentenza del
20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare Per_6
e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il
pagina 13 di 30 beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) DEunico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre CP_15
2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione DEart. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), DEart. 7, paragrafo 1, nonché DEart. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione DEorario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_7
altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere CP_15
il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché Persona_7 Per_8
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte
[...]
di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto DEUnione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini DEammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali"
pagina 14 di 30 (v. sentenza e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel CP_12
calcolo DEimporto da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione DEespletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto DEUnione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
CP_1 Z.J.R. cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari CP_12
elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto DEUnione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Tale requisito va valutato, con riferimento al paventato effetto dissuasivo DEeventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con pagina 15 di 30 esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione DEespletamento delle stesse.
È quindi necessario esaminare i motivi di appello alla luce dei principi appena enunciati, già costantemente recepiti da questa stessa Corte (v. sentenze n. 32/2020, n. 36/2020, n. 596/21, n.
892/21), effettuando il vaglio rimesso al giudice di merito, secondo la pronuncia di legittimità sopra riportata.
Ritiene la Corte che la decisione del primo Giudice sia conforme ai criteri indicati dalla citata giurisprudenza interna e sovranazionale, risultando immune dalle censure di parte appellante.
Con specifico riguardo alla voce denominata “IUP”, le doglianze di come sintetizzate CP_16
in narrativa – vanno esaminate congiuntamente poiché intrinsecamente connesse.
La società lamenta, in sostanza, l'errata valutazione, ad opera del TRIBUNALE, della disciplina contrattuale collettiva DEistituto sotto l'aspetto evolutivo.
Ad avviso DEappellante, il primo Giudice avrebbe, inoltre, applicato precedenti giurisprudenziali inconferenti, poiché riferiti ad elementi totalmente esclusi dalla retribuzione feriale.
Con A quest'ultimo riguardo, l'appellante evidenzia come la sia, invece, decurtata solo parzialmente durante la fruizione delle ferie, che non ne risulterebbe – a suo avviso – scoraggiata sul piano economico, secondo una comparazione da operarsi su base annuale e non già mensile, come invece affermato in sentenza.
Ritiene il Collegio che tale tesi non sia condivisibile.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
pagina 16 di 30 Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti la decisione del TRIBUNALE risulta pienamente condivisibile.
[…]
Si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile.
[…]
Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo
Giudice.
Questa appare, del resto, del tutto omogenea rispetto a quella compiuta nel precedente di questa Corte
n. 32/2020, citato dall'appellante, nel quale analoga potenzialità è stata riconosciuta a riduzioni retributive pari al 13,50% ed al 19%, sempre su base mensile […..].
Non appare, quindi, pertinente il raffronto di tali percentuali con le incidenze calcolate su base annuale, compiuto da a pag. 24 [nella presente causa a pag. 30-32 NDR] DEatto di Parte_1
impugnazione.
Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno, ad avviso del Collegio, disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata.
Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione DE, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate.
Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione DEelemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale DEemolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
pagina 17 di 30 Tale è, del resto, il criterio da utilizzare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nell'individuazione della retribuzione rilevante ai fini per cui è causa. >>
***
La sentenza di questa Corte n. 1470/2021, sopra riportata, ha trovato conferma da parte della Corte di
Cassazione con la recente pronuncia n. 13972 del 20.5.2024 che, unitamente ad altre – n. 13932/2024,
n. 14098/2024, n. 19991/2024- ha complessivamente confermato l'orientamento qui condiviso. La
Corte di Cassazione si è così pronunciata:
<<10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia DEUnione
Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione Persona_9
<> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è CP_15
inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto DEUnione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. CP_12
del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 10.2.
Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi DEart. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore
(cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 10.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato pagina 18 di 30 allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione DEorario di lavoro del personale di volo DEaviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 10.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia DEUE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto DEunione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass.
n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 10.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto DEUnione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto DEUnione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C106/89 Marleasing p. 8,
CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. CP_17
26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più CP_18
estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. 10.7. A questi principi si
è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva DEeliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le pagina 19 di 30 ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. 10.8. Rileva allora il Collegio che nell'ambito in particolare del primo motivo la ricorrente asserisce che “la sentenza impugnata (come molte altre) muove dall'erronea percezione che la IUP variabile di cui al comma 4 DEart. 31 CA 2012 e 2016 (la cui incidenza viene rivendicata in causa) sia l'intero, il tutto, il compenso che percepisce il macchinista quando fa il suo lavoro, mentre la IUP giornaliera in misura fissa di cui al punto 5 sia solo una parte, un minus per quando il macchinista non lavora”. 10.9. Sennonché, tale specifica affermazione così attribuita alla Corte distrettuale e nel contempo censurata dalla ricorrente neppure si riscontra nel testo DEimpugnata sentenza, la quale, con precipuo riferimento all'indennità di utilizzazione professionale
(in sigla IUP), ha svolto tutt'altro genere di considerazioni, legate essenzialmente all'incidenza di tale indennità “sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito”; indagine, questa, che la stessa Corte ha operato accertando le decurtazioni subite a riguardo da entrambi i lavoratori all'epoca appellati (cfr. in extenso facciate 8-10 della sua decisione). 10.10. E tale accertamento è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di
Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. 10.11. Inoltre, con riguardo specificatamente alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che nella specie ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata. 10.12. Del resto, è la stessa ricorrente ad ammettere che la IUP
è comunque riconosciuta “per attività svolte tipiche del macchinista”, ossia, in relazione alla qualifica rivestita da entrambi i lavoratori attuali controricorrenti. 11. Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, come premesso in narrativa, la Corte di merito ne ha motivatamente ritenuto la natura “di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza” in precedenza richiamata (cfr. in extenso facciate 10-11 della sua sentenza). 11.1. A fronte di tale argomentata qualificazione di detta indennità, la ricorrente assume essenzialmente che essa “costituisce un ristoro forfettizzato delle micro-spese variabili (considerato anche l'importo esiguo) che il macchinista deve sopportare quando si trova fuori dall'impianto”, sicché si tratterebbe di emolumento che avrebbe “natura realmente indennitaria” oppure “natura e funzione risarcitoria”. 11.2.
Tale tesi, però, è sostenuta in termini essenzialmente assertivi, assumendosi la “pacifica natura giuridica” appunto “indennitaria” della voce in questione, e senza specificare da quali precisi indici letterali della precipua previsione collettiva cui si è riferita la Corte di merito, ossia, l'art. 77, comma 2,
pagina 20 di 30 dei CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviaria, del 20.7.2012 e del 16.12.2016, si dovrebbe trarre “il valore ristorativo del compenso (rimborso forfettizzato di micro-spese, es. bottiglia di acqua) che coerentemente scatta solo dopo 3 ore di lontananza”. Del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il compenso per assenza dalla residenza è erogato solo per “… servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore …”, e non già a titolo di rimborso magari forfettizzato. 11.3. La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. Condivisibilmente, perciò, la stessa
Corte a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in “diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione”. 12. Le considerazioni innanzi richiamate, espressive DEindirizzo di questa Corte in subiecta materia, valgono a respingere anche il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso. 13. Più nello specifico, con riferimento al terzo motivo ed al quinto motivo, la Corte d'appello non ha certamente fatto un'applicazione in via generale ed astratta dei principi espressi dalla CGUE nella materia che ci occupa, ma, avuto riguardo all'orientamento delineato nelle due decisioni di questa Corte Suprema che ha richiamato, a loro volta basate su estesa considerazione della specifica giurisprudenza di detta Corte UE (cfr. facciate 5-8 della sua sentenza), e tenendo conto di conformazione, natura ed incidenza delle indennità in questione secondo la contrattazione collettiva di settore e aziendale, ha concluso che dette indennità dovessero
Con essere incluse (integralmente, nel caso della ) nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. E si è già chiarito, del resto, che precipue disposizioni collettive, ove risultanti in contrasto con la nozione
“europea” di retribuzione come recepita nel nostro ordinamento, possano essere giudicate nulle. 14.
Contrariamente, poi, a quanto sostenuto nel quarto motivo, la Corte di merito non ha operato un'erronea lettura di Cass. n. 22401/2020 e n. 13425/2019, che ha richiamato nella propria motivazione. Come già rilevato in precedenza, infatti, ai medesimi principi di diritto già enunciati in quelle decisioni di legittimità è stata poi data continuità da questa Corte anche nel campo della mobilità/settore attività ferroviarie, che qui viene in considerazione. Né assume rilievo il dato che “i casi concreti decisi dalla CGE riguardano situazioni di fatto e compensi strutturalmente differenti rispetto a quelli qui in esame”. Come evidenziato nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n.
19711/2023, n. 19716/2023, citate all'inizio di questa motivazione, la valutazione del caso concreto, vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le pagina 21 di 30 ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non ha quello europeo che vi ha provveduto applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo. 15. Inoltre, per quanto già osservato, la decisione gravata non ha sicuramente “elevato di fatto a fonte normativa generale ed astratta le sentenza della CGE rese su un caso concreto”, come invece sostenuto nel sesto e nel settimo motivo di ricorso.>>
***
Così precisati i termini della questione nella giurisprudenza, anche di legittimità, ormai consolidata, va considerato che anche nella fattispecie qui in discussione, esaminando le buste paga degli appellati, risulta che essi hanno goduto di periodi di ferie “spalmati” nel corso DEanno, ravvisandosi generalmente periodi di ferie non superiori a 2 o 3 giorni al mese;
ciò non comporta l'esclusione DEeffetto dissuasivo (l'effetto disincentivante di cui alla giurisprudenza europea comporta un giudizio ex ante e oggettivamente riscontrabile, che non deve essere influenzato da fattori soggettivi o circostanziali, come la “diluizione” delle ferie nell'anno di competenza). Tale situazione comporta soltanto che non sia macroscopicamente apprezzabile la diminuzione patrimoniale correlata all'esercizio del diritto alle ferie. Come ha correttamente ritenuto questa Corte nella sentenza n.
1470/2021 sopra richiamata, non è appropriata la dimensione annuale del confronto fra retribuzione complessiva e differenza richiesta per ferie nel medesimo anno (non fosse altro perché il risultato del raffronto dipende dalla misura delle ferie di cui il lavoratore ha goduto) ma piuttosto il rapporto che intercorre fra la retribuzione complessiva e la parte di essa non computata nella retribuzione per ferie
(criterio assunto nella sentenza CGUE Z.J.R. Lock contro , al punto 22); Controparte_19
adottando tale parametro (e considerando le retribuzioni annue indicate da alle pagine 30,31 Parte_1
e 32 DEatto di appello) ci si rende conto, ad esempio, che per si va da una percentuale del CP_1
22,24% nel 2020 ad una percentuale del 16,06 nel 2014; per l'appellato si va da una CP_2
percentuale del 45,10% del 2018 ad una percentuale del 25,93% del 2010 e così via, senza che si trovino percentuali inferiori al 15%. Anche se tali percentuali comprendono non soltanto IUP e indennità per assenza dalla residenza, ma anche le altre indennità nonché le retribuzioni per lavoro notturno, festivo e domenicale, oggetto DEappello incidentale, è agevole rendersi conto che il pericolo di dissuasione dal godimento delle ferie, nel senso inteso dalla giurisprudenza attuale, è sicuramente sussistente.
Con A tale considerazione deve aggiungersi che, pacifico essendo che la è un istituto retributivo che compensa specifici incomodi connessi alle mansioni prestate dai macchinisti e in generale dal personale mobile ferroviario, non si giustifica, in base ai principi sopra evidenziati, l'inclusione nella retribuzione feriale solo della quota che compensa l'attività prestata dal lavoratore presso l'impianto pagina 22 di 30 (manovra, riserva, traghettamento) ed invece l'esclusione della quota (di fatto ben superiore alla prima) che compensa più propriamente l'attività tipica del macchinista, ovvero la conduzione del treno. Il fatto che nelle giornate di ferie venga corrisposta la quota fissa, come se il lavoratore fosse a disposizione in impianto e non alla guida del treno, rivela proprio che la retribuzione feriale non è calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, anzi è calcolata in modo tale da escludere a priori tale coincidenza.
Anche le censure relative alla quantificazione delle differenze retributive vanno respinte.
Nello specifico, l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite mensilmente dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL “convenzionalmente per 26” anziché per il numero dei giorni effettivi di servizio, come da conteggi degli appellati. L'assunto non è condivisibile.
L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“
1. Elementi della retribuzione
1.1. Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“
1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...)
d) salario professionale”.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile, dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza , punto 37). Persona_10
Deve essere esaminato a questo punto il quarto motivo DEappello incidentale, poiché anch'esso è
pagina 23 di 30 relativo alla questione del divisore. Si ritengono corretti i rilievi degli appellanti incidentali, che tuttavia importano solo una modifica della motivazione della sentenza definitiva n. 2400/2022. Infatti, il Tribunale ha citato precedenti dello stesso ufficio che respingevano la tesi DEapplicazione del divisore 26, e il conteggio prodotto dai ricorrenti, coerentemente con le loro allegazioni, non faceva applicazione di tale divisore;
quindi si tratta di un errore materiale che deve soltanto essere corretto nel senso di ritenere che il Tribunale abbia inteso applicare un divisore basato sulle presenze effettive e non su quello convenzionale previsto dal CCNL;
tanto è vero, che ha proposto una specifica Parte_1
censura sul punto, come sopra visto. Tuttavia, una volta escluso il divisore convenzionale 26,
l'ulteriore opzione prospettata dagli appellanti incidentali è fra l'applicazione del divisore 22 (basato su cinque giorni lavorativi a settimana) oppure dei giorni di effettiva presenza in servizio, come appunto sostenuto dai lavoratori. In mancanza di rilievi da parte DEappellante principale (che non ha svolto deduzioni in via subordinata sull'argomento) si ritiene che il conteggio basato sulle presenze effettive anno per anno, sostanzialmente accolto dal Tribunale, non possa che essere confermato.
Circa l'eccezione sulla limitazione a 20 giorni di ferie della garanzia “europea” sulla scorta della pronuncia di Cassazione n. 20216/2022, il Collegio osserva che tale eccezione non è stata sollevata in primo grado e quindi è inammissibile per tardività, oltre che formulata in modo assolutamente generico perché non specifica, anno per anno e tenendo conto DEeventuale “trascinamento” di ferie non godute, le ferie spettanti e quelle godute dai lavoratori appellati, indicando specificamente i giorni da escludere dal conteggio.
Il sesto motivo di appello, relativo alla clausola di inscindibilità, non è fondato.
Parte appellante sostiene l'applicabilità della clausola di inscindibilità, atteso che nel Contratto
Collettivo Nazionale della Mobilità è presente una clausola secondo cui “le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate inscindibili ed esigibili”.
Tale clausola, secondo , porta alla conseguenza che l'eventuale nullità delle clausole Parte_1
collettive censurate porterebbe alla nullità di tutte le altre norme che disciplinano le indennità invocate.
Tale argomentazione non può essere condivisa, in quanto non idonea a scalfire i principi di diritto sopra richiamati, giacché l'effetto non sarebbe idoneo a pregiudicare i lavoratori, atteso che quanto loro già corrisposto e in ipotesi indebitamente percepito (si pensi alla IUP) comporterebbe unicamente che, rispetto al presente accertamento, le somme sarebbero dovute non più detraendo quanto già corrisposto nel corso del rapporto (in quanto la parte ricorrente ha correttamente richiesto la differenza tra quanto dovuto e quanto frutto DEaccoglimento delle domande di cui al presente giudizio) ma nella loro integralità. Inoltre, non sono stati offerti elementi dalla parte convenuta sul fatto che effettivamente pagina 24 di 30 l'accertamento della nullità della clausola sia idoneo a travolgere l'intero accordo intervenuto tra le parti sociali.
Rimane da considerare il settimo motivo di appello, relativo alla prescrizione. Anche questo è infondato, come ritenuto da Cass. 13972/2024, sopra già richiamata, che così si è pronunciata: “32.
Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n.
92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022). 33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n.
26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n.
4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). 34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Si tratta ormai di un principio di diritto costituente la regula iuris enunciata dalla Corte di Cassazione nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, corrispondente, peraltro, all'orientamento già del tutto prevalente in questa Corte di Appello, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
pagina 25 di 30 I lavoratori hanno interrotto il corso della prescrizione con pec del 22.2.2021 e il rapporto è ancora in corso, tranne che per il ricorrente , cessato dal servizio il 31.8.2019: per tale lavoratore, CP_2
tuttavia, gli anni 2006, 2007 e 2008 non sono considerati nei conteggi prodotti dal medesimo, per cui non vi è ragione di pronunciarsi sul punto.
***
Quanto ai motivi DEappello incidentale relativi agli ulteriori istituti, esclusi dal Tribunale dalla retribuzione per ferie, questi sono parzialmente fondati.
Per quanto riguarda l'inclusione nella retribuzione delle ferie DEindennità PdM Cargo, il Collegio ritiene che le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo siano sufficientemente specifiche. Infatti, è stato citato l'art. 36 punto 9 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016, il quale prevede il riconoscimento DEindennità “al Macchinista DEequipaggio a doppio agente nei servizi della Divisione Cargo, per ogni volta che svolge le attività come definite al punto D) DEaccordo nazionale del 29.3.2012.”. Il punto D) DEAccordo 29 maggio 2012 prevede che “… Nell'equipaggio a doppio agente… uno dei due macchinisti assicura in tutte le località di servizio le prestazioni accessorie al proprio treno, svolgendo laddove necessario le attività di aggancio/sgancio, posizionamento e ritiro fanali di coda…”.
Si tratta con tutta evidenza di attività eventuali ma obbligatorie quando se ne manifesti la necessità per ragioni di servizio e che competono espressamente alla figura del macchinista, per cui il relativo compenso risponde appieno ai criteri di individuazione della retribuzione normalmente percepita, quale indennità che compensi qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro oppure indennità correlate al suo status professionale.
Le indennità notturne rientrano a pieno titolo fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie secondo la giurisprudenza della CGUE. Infatti, i macchinisti e capitreno per definizione contrattuale prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore”, (punto 1.6 art. 22 CCNL 2003, art. 28 CCNL
2012, art. 27 CCNL 2016); ciò significa che il lavoro può iniziare e terminare in qualsiasi orario delle
24 ore. Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni;
è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza, trasporto locale, servizio merci).
Lo stesso dicasi per l'indennità per lavoro domenicale, che è obbligatorio e viene svolto regolarmente dai macchinisti e ciò è verificabile dalle buste paga in cui si riscontra con regolarità la presenza DEindennità domenicale. Essa è intrinsecamente collegata allo svolgimento del loro lavoro che, come pagina 26 di 30 già detto, avviene in tutti i giorni della settimana, in base al servizio dei treni che non ha mai periodi di sospensione e, come noto, è attivo anche durante le domeniche, ivi compresa la domenica di Pasqua.
Anche per i giorni festivi valgono le affermazioni fatte per il lavoro notturno e domenicale e quindi le indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato rientrano fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie.
Le “indennità diverse” relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai limiti di orario di lavoro. Gli originari ricorrenti hanno indicato tutti i codici-voce e tutte le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: l'art. 78 punto 4 del CCNL 2003, l'art. 83 punto
4 CCNL 2012, l'art. 83 punto 4 CCNL 2016, che richiamano corrispondenti norme sull'orario di lavoro
(art. 22 punto 2 del CCNL 2003, art. 28 punto 2 nel CCNL 2012, art. 27 punto 2 del CCNL 2016) relative alla “disciplina speciale per il personale di macchina e di bordo” o “personale mobile”: per cui è stato chiaramente specificato che tali indennità sono peculiari del personale mobile e quindi strettamente connesse alla mansione del personale di macchina e di bordo. Infatti, l'effettuazione dei servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria: conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie.
Non si ritiene, invece, fondato il motivo di appello incidentale relativo al compenso per lavoro straordinario.
Sul punto, il Tribunale ha richiamato correttamente la sentenza della CGUE Hein c. , Persona_1 statuendo che“ si deve rilevare che, a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito DEesercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite”.
Il contratto collettivo di settore (Art. 23 punto 2 CCNL 2003; art. 29 punto 2 CCNL 2012; art. 28 punto
2 CCNL 2016) prevede che “… nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, nei seguenti casi: a) malattia improvvisa di un dipendente durante lo svolgimento o in procinto di iniziare l'attività lavorativa;
b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di
pagina 27 di 30 macchina e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia;
c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere e) ed f); d) prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;
e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.; f) calamità pubblica.”
Ritiene la Corte che le allegazioni di parte appellante incidentale con riferimento a tale voce siano Per_ generiche e che non sussistano gli imprescindibili requisiti individuati dalla CGUE nella sentenza su richiamata, ovvero il diritto alla ricomprensione nella retribuzione della giornata di ferie nei casi in cui gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro “richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito DEesercizio della sua attività professionale.”
Né, ancorare la richiesta al “fatto notorio che i treni accumulino spesso dei ritardi;
si tratta di un elemento endemico, difficilmente eliminabile per qualunque vettore di trasporto e dunque da considerare prevedibile.”(pag. 40 punto 66 del ricorso di primo grado), può sanare la carenza di allegazione perché lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, ricondotto alla sola ipotesi del ritardo dei treni, è tutt'altro che “ampiamente prevedibile e abituale”, non essendo infatti “ampiamente prevedibile” alcun ritardo e ben potendo esserci ritardi che non comportino lo svolgimento di ore di lavoro straordinario.
Circa la quantificazione delle pretese relative agli istituti oggetto DEappello incidentale, con ordinanza del 24.01.2024, questa Corte ha invitato le parti alla produzione di ulteriori conteggi separati, relativi all'incidenza sulla retribuzione feriale delle voci di indennità di lavoro notturno, indennità per lavoro domenicale, indennità per lavoro festivo e paga per lavoro festivo non recuperato, indennità flessibilità orario e compensi per lavoro straordinario.
In ossequio a quanto disposto, le parti hanno depositato i nuovi conteggi.
In relazione ai conteggi predisposti da la società non ha indicato i propri metodi di Parte_1
calcolo e quindi non risulta possibile (al di là delle contrapposte tesi sul divisore, che ovviamente portano a risultati sensibilmente differenti) come si sia arrivati agli importi ivi contenuti. Invece, il conteggio prodotto dagli appellati incidentali risponde ai corretti criteri di quantificazione delle incidenze sulla retribuzione feriale. Per ognuno dei lavoratori, infatti, sono stati prodotti dei tabulati che mostrano, per ogni anno, le indennità percepite divise per ogni gruppo, la media giornaliera percepita
(calcolata con riferimento alle giornate di lavoro effettivo), l'incidenza della media giornaliera percepita rispetto alla retribuzione della giornata di ferie, tenendo però presente che, siccome è stato seguito il criterio secondo cui le indennità da includere nella retribuzione delle ferie vengono calcolate pagina 28 di 30 come media rispetto al percepito DEanno precedente, la media giornaliera per il calcolo DEincidenza viene estratta dalla colonna relativa all'anno precedente.
L'indicazione della media giornaliera percepita per ogni indennità/gruppo di indennità rende possibile calcolare quanto dovrebbe essere erogato a tale titolo nelle ferie DEanno successivo, essendo sufficiente moltiplicare tale valore per il numero di giorni di ferie (anch'essi indicati nel tabulato).
I conteggi prodotti dagli appellanti incidentali consentono quindi di estrapolare gli importi richiesti a titolo di incidenza sulla retribuzione per ferie del lavoro straordinario che, come da motivazione su riportata, non vanno ricompresi nella retribuzione della giornata di ferie e, pertanto, sono stati sottratti dal totale di ogni anno.
Conseguentemente in parziale riforma delle sentenze impugnate n. 1889/2022 e della sentenza definitiva n. 2400/2022, è tenuta al pagamento al pagamento delle somme, ulteriori Parte_1
rispetto a quelle riconosciute in primo grado, come segue ad euro 2.900,78 CP_1
a euro2.324,08 CP_2
a euro 3.242,27 CP_3
a euro 2.438,72 CP_4
a euro 3.386,65 CP_5
a euro 3.109,62 CP_6
a euro 3.788,13 CP_7
a euro 2.934,71 Parte_3
a euro 3.221,27 Pt_4
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Devono essere corretti gli errori materiali come indicato dagli appellanti incidentali, errori che non incidono sostanzialmente sui dispositivi delle sentenze di primo grado. Nelle intestazioni della sentenza non definitiva (n.1889/2022) e nella sentenza definitiva (n. 2400/2022) il nome del ricorrente indicato come “ deve essere corretto in Nella sentenza definitiva n. Parte_6 Controparte_7
2400/2022 a pag. 3, il nome della società resistente indicato come AI (inizio pagina) e come
“M TA (fine pagina); deve essere corretto in nella sentenza definitiva n. Parte_1
2400/2022 a pag. 3 e nel dispositivo, il cognome del ricorrente indicato come “Germinaro” deve essere corretto in . CP_2
Ai fini delle spese di lite, va considerato che l'appello principale è stato integralmente respinto ed è stata accolta la quasi totalità DEappello incidentale, per cui va considerata parte Parte_1
soccombente e le spese vanno poste a carico della medesima, con liquidazione delle spese di primo pagina 29 di 30 grado (in base ai medesimi criteri di cui appresso) in modo uguale a quanto deciso dal Tribunale, che ha posto le spese di lite interamente a carico di e conseguente conferma della Parte_1
sentenza definitiva sul punto.
Quanto al presente grado di appello, considerato il valore della causa, la pluralità di parti e l'attività processuale svolta nel presente grado di giudizio, le spese vanno liquidate -in base al D.M. 10.03.2014
n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/22- come in dispositivo, oltre a spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte DEappellante principale Parte_1
DEulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1889/2022 e della sentenza definitiva n. 2400/2022 del Tribunale di Milano, condanna a corrispondere agli appellanti incidentali le Parte_1
ulteriori somme come di seguito: ad euro 2.900,78, a euro Controparte_1 Controparte_2
2.324,08, a euro 3.242,27, a euro 2.438,72, a euro Controparte_3 CP_4 Controparte_5
3.386,65, a 3.109,62, a euro 3.788,13, a euro Controparte_6 Controparte_7 Parte_3
2.934,71, a euro 3.221,27, a titolo di incidenza sulla retribuzione per i giorni di ferie di Parte_4
indennità per lavoro notturno, indennità per lavoro domenicale, indennità per lavoro festivo e paga per lavoro festivo non recuperato, indennità PDM Cargo e indennità flessibilità orario, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Conferma nel resto.
Condanna a rifondere agli appellati e appellanti incidentali le spese di lite del grado Parte_1 Pt_1
di appello liquidate in euro 7.540,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte DEappellante principale DEulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 23/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Monica Vitali
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