Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1672/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO ROCCO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SALVATORE VALITUTTI 78 48124 RAVENNApresso il difensore avv. GUARINO ROCCO APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Controparte_1 C.F._1
Scaini ( ) e Laura Scaini (c.f. ), entrambe del Foro di CodiceFiscale_2 C.F._3
Forlì – Cesena, come da procura da intendersi apposta in calce al presente atto ed agli effetti domiciliata ai fini del presente giudizio, in Cesena (FC) presso lo Studio legale Scaini, in Via Montalti
n. 5, – le quali procuratrici dichiarano di voler ricevere le notifiche in corso di procedimento tramite Em_ pec agli indirizzi: ; . Email_1
) Email_3
APPELLATO 1. Con sentenza n. 834 del 2024, pubblicata il 21.20.2024, il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando sulla causa che reca R.G. n. 2445/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così disponeva:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice nei confronti di parte convenuta Parte_1 [...]
, per le ragioni di cui in motivazione. CP_1
2. RIGETTA la domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta nei confronti Controparte_1 di parte attrice per le ragioni di cui in motivazione. Parte_1
3. ACCERTA E DICHIARA che il compratore , in forza del patto aggiuntivo successivo alla Controparte_1 conclusione del contratto di compravendita immobiliare con riserva di proprietà del 18.01.2016, tra le medesime parti contraenti nel mese di gennaio 2021, è obbligata a corrispondere al venditore il Parte_1 minor importo pari ad euro 500,00 a titolo di rata mensile del prezzo di compravendita convenuto in complessivi euro 300.000,00, a far data dal mese di dicembre 2020 sino alla scadenza della rateazione come ivi concordata per iscritto.
4. DICHIARA le spese di lite compensate per un quarto tra le parti;
conseguentemente,
5. CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta dei tre Parte_1 Controparte_1 quarti delle spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque, dovuti i tre quarti di tutto quanto in appresso) in euro 22.457,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 44,58 per documentate spese di intimazione testimoniale;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
6. AUTORIZZA la restituzione alla parte che li ha prodotti in giudizio dei documenti originali custoditi in cassaforte sub n. 670, ad opera della Cancelleria.
2. Proponeva appello , così concludendo: Parte_1
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Provinciale di Forlì - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, con ordine al Conservatore territorialmente competente a provvedere alla trascrizione e/o annotamento della relativa sentenza;
di conseguenza, condannare la SI.ra a restituire alla le unità immobiliari site nel Controparte_1 Parte_1 Comune di Cesena e distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Cesena: al foglio 109, mappale 2650, sub. 66, Via Quasimodo Salvatore nr. 426, piano 1, cat. A/3, classe 3, vani 6,5, sup. cat. 95 mq;
al foglio 109, mappale 2650, sub. 1, Via Quasimodo Salvatore snc, piano S1, cat. C/6, Classe 1, mq 36, libere da persone o cose di proprietà della stessa;
Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto della a trattenere a titolo di indennizzo ed ai sensi dell'art. 7 del Parte_1 contratto stipulato tra le parti tutte le some (pari ad €. 107.660,00) ricevute dalla SI.ra fino allo CP_1
09.07.2021, data nella quando venne comunicata alla stessa la volontà della di risolvere il contratto Pt_1 medesimo;
accertare e dichiarare che la SI.ra , a decorrere dallo 09.07.2021 e fino alla Controparte_1 data di rilascio effettivo dell'immobile, è tenuta a corrispondere alla a titolo di indennità di Parte_1 occupazione, la somma mensile di €. 800,00 (ovvero, in subordine, di €. 700,00, ovvero, in via di ulteriore subordine, la diversa somma che risulterà di giustizia), detratte le somme che nel medesimo periodo sono state
(e saranno) eventualmente versate dalla medesima SI.ra . Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio (in relazione all'appello proposto in via principale) ovvero del giudizio di appello (in relazione all'appello proposto in via subordinata). Con espressa riserva di domandare la restituzione degli importi che dovessero essere medio tempore versati agli appellati, in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado.
3. Si costituiva , nell'ambito della fase processuale relativa all'esame dell'istanza Controparte_1 di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, proposta dalla parte appellante, deducendo la manifesta infondatezza del gravame e chiedendo il rigetto della istanza di sospensiva.
4. La Corte accoglieva l'istanza di sospensiva.
5. In data 31 marzo 2025 perveniva dichiarazione congiunta dei procuratori delle parti, con cui i medesimi dichiaravano, quanto a parte appellante, di rinunciare agli atti del giudizio, quanto a parte appellata, di accettare la rinuncia agli atti del giudizio e chiedevano dichiararsi l'estinzione del presente giudizio a spese integralmente compensate.
6. Deve ritenersi perfezionata una fattispecie estintiva ex art. 306 c.p.c., a spese compensate, tenuto conto della ritualità di rinuncia e accettazione, così come formulate dalle parti, tenuto conto del potere di rinunciare agli atti e di accettare la rinuncia, riconosciuto ai difensori nelle rispettive procure ad litem.
7. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. In tal senso si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– dichiara l'estinzione del giudizio, a spese compensate tra le parti;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
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