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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 23/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1959/2022 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1959/2022 r.g.
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gian Luca Angeli ed elettivamente domiciliato in Todi (PG) Via San Salvatore n.12, presso il difensore;
RICORRENTE
E
(C.F. ), contumace;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 08/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio al fine di Parte_1 CP_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni da quest'ultimo cagionati all'immobile di proprietà dell' Parte_1
In particolare, parte ricorrente ha esposto:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Pantalla, Voc. Pontani n. 115 censito al N.C.E.U. del Comune di Todi, al foglio 9, particelle nn. 92 sub 5, 92 sub 1, 559 e 515 sub 5;
- che il predetto immobile, con contratto di locazione ad uso abitativo datato 16/01/2017 e registrato in data 24/01/2017 al n. 848, era stato concesso in locazione a , con decorrenza sino al CP_1
31/03/2021;
- che in data 01/04/2020, l' inviava con lettera raccomandata al la disdetta del contratto;
Parte_1 CP_1
- che stante la morosità nel pagamento dei canoni di locazione dovuti, l aveva iscritto presso il Parte_1
Tribunale di Spoleto procedimento di sfratto per morosità;
- che all'udienza fissata per lo sfratto in data 09/04/2021, l' dava atto che il aveva Parte_1 CP_1
provveduto spontaneamente a rilasciare l'immobile e rappresentava che successivamente alla riconsegna dell'immobile aveva rilevato all'interno dell'immobile e nella corte esterna numerosi danni causati dal
CP_1
- che con provvedimento del 10/04/2022, emesso nel procedimento di sfratto, il Giudice dava atto che l'immobile era stato riconsegnato, che la morosità non persisteva più e che eventuali danni causati dal conduttore avrebbero dovuto essere richiesti con separato giudizio;
- che i danni accertati ammontavano ad euro 7.995,40 oltre iva e la responsabilità degli stessi era da addebitarsi al . CP_1
Ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il responsabile dei danni subiti CP_1
dall'immobile e, per l'effetto, di condannarlo al pagamento della somma di euro 7.995,40.
, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Alla prima udienza è stato disposto il mutamento del rito, nel rito locatizio.
pagina 2 di 7 La causa è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni richiesti da parte ricorrente e, successivamente, ritenuta la stessa matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies all'udienza del 22/04/2025 da tenersi mediante le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c..
A tale udienza, parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
08/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha chiesto la condanna del conduttore per i danni da quest'ultimo cagionati all'immobile oggetto di locazione.
In merito si ricorda che l'art. 1590 comma 1 c.c. dispone che “il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto”.
Infatti, in tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 c.c. - la Corte di Cassazione ha statuito che “incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile” ed ha precisato che
“l'inadempimento o l'inesatto adempimento di tale obbligazione è invero di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al
risarcimento se in concreto non ne è derivato un danno al patrimonio del creditore, con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, per particolari circostanze non ne è derivato un danno patrimoniale al locatore” (Cass. civ., sez.
III, 15 marzo 2018, n. 6387).
Si è inoltre statuito che “qualora, in violazione dell'art. 1590 c. c., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo
pagina 3 di 7 necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori” (Cass. civ., Sez. III,
7 marzo 2019, n. 6596).
1.1 Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto la condanna del conduttore al risarcimento dei danni asseritamente arrecati all'immobile oggetto del contratto di locazione, sul presupposto della violazione dell'obbligo di restituzione dell'immobile nello stato in cui era stato consegnato, ai sensi dell'art. 1590, comma 1, c.c..
Tuttavia, l'attore non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, non avendo fornito la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, rappresentato dal deterioramento o danneggiamento del bene locato intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione.
Infatti, l'attore si è limitato ad affermare, in modo del tutto generico e apodittico, che “non appena avvenuta la riconsegna dell'immobile de quo, l'attore Sig. ebbe però, suo malgrado, a rilevare che lo stesso presentava nei locali Parte_1
posti al suo interno ed anche alle parti della corte esterna, evidenti, numerosi e rilevanti danni causati dal convenuto Sig.
(cfr. pag. 4 atto di citazione), senza procedere ad una compiuta descrizione dei presunti CP_1
danni, né allegare specificamente le modalità con cui questi sarebbero stati causati dal conduttore. A supporto della propria domanda ha prodotto esclusivamente tre preventivi di spesa, dai quali sembrerebbe evincersi la necessità di lavori riguardanti le porte interne dell'abitazione, la corte esterna e le pareti dell'immobile.
Tali elementi, tuttavia, risultano privi di efficacia probatoria (o comunque non di per sé sufficienti) ai fini del soddisfacimento dell'onere di allegazione e prova, soprattutto in assenza di ulteriori riscontri. Si evidenzia, infatti, come non risulta depositata in atti alcuna documentazione fotografica, né relazione tecnica o perizia di parte, che siano idonee a fornire un riscontro oggettivo alle allegazioni di parte ricorrente.
Con riferimento all'asserito danneggiamento delle porte interne, non risulta fornita alcuna prova attendibile circa il loro stato all'atto della consegna dell'immobile né documentazione fotografica successiva a riscontro pagina 4 di 7 dei lamentati danni. Non solo, l'unico testimone escusso al riguardo, , ha dichiarato Testimone_1
“l'immobile che mi si dice, l'ho visto per la prima volta il giorno del rilascio” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del
11/04/2024), circostanza che esclude in radice la sua capacità di riferire in ordine alle condizioni originarie dell'immobile. Inoltre, dal preventivo in atti, non si evince in alcun modo che le porte risultano danneggiate, ben potendosi riferire lo stesso all'acquisto di nuove porte per l'immobile (cfr. doc. 5 all. atto di citazione).
Con riferimento ai presunti danni arrecati dal alla corte esterna, si evidenzia come questi non CP_1
risultano in alcun modo descritti nell'atto di citazione ma, dalla documentazione in atti, sembrerebbero riferibili al preventivo rilasciato dal Sig. per rifacimento di intonaco (cfr. doc. 6 all. Controparte_2
atto di citazione). Dallo stesso, tuttavia, non è possibile in alcun modo evincere alcuna indicazione circa l'estensione, la localizzazione e la natura degli stessi. Non solo, la documentazione allegata riporta altresì un indirizzo errato, elemento che contribuisce a minare la credibilità e rilevanza probatoria dello stesso. Né tali danni possono in alcun modo ritenersi provati in seguito alle dichiarazioni rilasciate dallo , CP_2
escusso all'udienza del 27/06/2024, posto che, in tale sede, è emerso che lo stesso non ha neppure visto i luoghi per cui è causa, avendo affermato che “noi dovevamo provvedere alla rimozione delle superfici pavimentate esterne e rifacimento delle stesse;
questo perché erano deteriorate. Questo me lo ha riferito mio padre. Poi questi lavori non sono stati fatti”. Tale quadro probatorio non permette in alcun modo di accertare l'effettiva esistenza di specifici danni alla corte esterna dell'immobile locato al . CP_1
Da ultimo, parte ricorrente allega un preventivo di tinteggiatura dell'immobile (cfr. doc. 7 all. atto di citazione) che sembrerebbe da ricondursi ad un presunto danneggiamento delle pareti. Sul punto si evidenzia, in primo luogo, che il preventivo si riferisce a dei normali lavori di tinteggiatura, senza che dallo stesso emergano particolari problematiche, in secondo luogo che il testimone ha affermato Tes_2
“c'erano delle parti di intonaco che si erano staccate, ma non conosco la causa” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 11/04/2024).
pagina 5 di 7 Non vi è, pertanto, agli atti alcun elemento utile a dimostrare non solo l'effettiva presenza di danni alle parteti, ma la riferibilità degli stessi al . CP_1
Non solo, anche a voler in qualche modo ritenere provata l'esistenza di deterioramento dell'intonaco, in ogni caso, deve osservarsi che la durata della locazione è stata pari a quattro anni, e che, in assenza di elementi oggettivi di prova contrari, il deterioramento dell'intonaco rientra nella fisiologica usura conseguente all'uso normale del bene locato, non potendosi quindi ritenere imputabile al conduttore ai sensi dell'art. 1590 c.c.. Né in merito, poteva in alcun modo sostenersi che la tinteggiatura dell'immobile rientrasse tra gli oneri dal conduttore posto che secondo la Cassazione “In tema di locazioni ad uso abitativo, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare (n.d.r. che nel caso di specie, peraltro, non è inserita nel contratto), al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo
a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392/1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore” (Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2019, n. 29329).
Si evidenzia, da ultimo, l'assenza di un verbale di riconsegna dell'immobile, nonché la mancanza, nel contratto di locazione, di una descrizione dettagliata delle condizioni dell'immobile all'atto della consegna.
Tali omissioni pregiudicano in modo determinante la possibilità di operare un confronto tra lo stato originario e quello finale del bene, rendendo di fatto impossibile accertare un peggioramento imputabile al conduttore.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che parte ricorrente ha dedotto danni in modo del tutto generico, senza supportare le proprie affermazioni con elementi probatori concreti, specifici e idonei a dimostrare il nesso causale tra l'asserito deterioramento e la condotta del conduttore. In difetto di prova sull'esistenza del danno patrimoniale effettivo subito, non può ritenersi integrato il presupposto necessario per l'accoglimento della domanda risarcitoria, con conseguente rigetto della stessa.
2. Nulla sulle spese stante la contumacia del resistente.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- Rigetta la domanda di parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa;
- Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 437 e 429 c.p.c.
Spoleto, 23/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1959/2022 r.g.
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gian Luca Angeli ed elettivamente domiciliato in Todi (PG) Via San Salvatore n.12, presso il difensore;
RICORRENTE
E
(C.F. ), contumace;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 08/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio al fine di Parte_1 CP_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni da quest'ultimo cagionati all'immobile di proprietà dell' Parte_1
In particolare, parte ricorrente ha esposto:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Pantalla, Voc. Pontani n. 115 censito al N.C.E.U. del Comune di Todi, al foglio 9, particelle nn. 92 sub 5, 92 sub 1, 559 e 515 sub 5;
- che il predetto immobile, con contratto di locazione ad uso abitativo datato 16/01/2017 e registrato in data 24/01/2017 al n. 848, era stato concesso in locazione a , con decorrenza sino al CP_1
31/03/2021;
- che in data 01/04/2020, l' inviava con lettera raccomandata al la disdetta del contratto;
Parte_1 CP_1
- che stante la morosità nel pagamento dei canoni di locazione dovuti, l aveva iscritto presso il Parte_1
Tribunale di Spoleto procedimento di sfratto per morosità;
- che all'udienza fissata per lo sfratto in data 09/04/2021, l' dava atto che il aveva Parte_1 CP_1
provveduto spontaneamente a rilasciare l'immobile e rappresentava che successivamente alla riconsegna dell'immobile aveva rilevato all'interno dell'immobile e nella corte esterna numerosi danni causati dal
CP_1
- che con provvedimento del 10/04/2022, emesso nel procedimento di sfratto, il Giudice dava atto che l'immobile era stato riconsegnato, che la morosità non persisteva più e che eventuali danni causati dal conduttore avrebbero dovuto essere richiesti con separato giudizio;
- che i danni accertati ammontavano ad euro 7.995,40 oltre iva e la responsabilità degli stessi era da addebitarsi al . CP_1
Ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il responsabile dei danni subiti CP_1
dall'immobile e, per l'effetto, di condannarlo al pagamento della somma di euro 7.995,40.
, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Alla prima udienza è stato disposto il mutamento del rito, nel rito locatizio.
pagina 2 di 7 La causa è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni richiesti da parte ricorrente e, successivamente, ritenuta la stessa matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies all'udienza del 22/04/2025 da tenersi mediante le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c..
A tale udienza, parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
08/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha chiesto la condanna del conduttore per i danni da quest'ultimo cagionati all'immobile oggetto di locazione.
In merito si ricorda che l'art. 1590 comma 1 c.c. dispone che “il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto”.
Infatti, in tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 c.c. - la Corte di Cassazione ha statuito che “incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile” ed ha precisato che
“l'inadempimento o l'inesatto adempimento di tale obbligazione è invero di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al
risarcimento se in concreto non ne è derivato un danno al patrimonio del creditore, con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, per particolari circostanze non ne è derivato un danno patrimoniale al locatore” (Cass. civ., sez.
III, 15 marzo 2018, n. 6387).
Si è inoltre statuito che “qualora, in violazione dell'art. 1590 c. c., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo
pagina 3 di 7 necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori” (Cass. civ., Sez. III,
7 marzo 2019, n. 6596).
1.1 Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto la condanna del conduttore al risarcimento dei danni asseritamente arrecati all'immobile oggetto del contratto di locazione, sul presupposto della violazione dell'obbligo di restituzione dell'immobile nello stato in cui era stato consegnato, ai sensi dell'art. 1590, comma 1, c.c..
Tuttavia, l'attore non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, non avendo fornito la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, rappresentato dal deterioramento o danneggiamento del bene locato intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione.
Infatti, l'attore si è limitato ad affermare, in modo del tutto generico e apodittico, che “non appena avvenuta la riconsegna dell'immobile de quo, l'attore Sig. ebbe però, suo malgrado, a rilevare che lo stesso presentava nei locali Parte_1
posti al suo interno ed anche alle parti della corte esterna, evidenti, numerosi e rilevanti danni causati dal convenuto Sig.
(cfr. pag. 4 atto di citazione), senza procedere ad una compiuta descrizione dei presunti CP_1
danni, né allegare specificamente le modalità con cui questi sarebbero stati causati dal conduttore. A supporto della propria domanda ha prodotto esclusivamente tre preventivi di spesa, dai quali sembrerebbe evincersi la necessità di lavori riguardanti le porte interne dell'abitazione, la corte esterna e le pareti dell'immobile.
Tali elementi, tuttavia, risultano privi di efficacia probatoria (o comunque non di per sé sufficienti) ai fini del soddisfacimento dell'onere di allegazione e prova, soprattutto in assenza di ulteriori riscontri. Si evidenzia, infatti, come non risulta depositata in atti alcuna documentazione fotografica, né relazione tecnica o perizia di parte, che siano idonee a fornire un riscontro oggettivo alle allegazioni di parte ricorrente.
Con riferimento all'asserito danneggiamento delle porte interne, non risulta fornita alcuna prova attendibile circa il loro stato all'atto della consegna dell'immobile né documentazione fotografica successiva a riscontro pagina 4 di 7 dei lamentati danni. Non solo, l'unico testimone escusso al riguardo, , ha dichiarato Testimone_1
“l'immobile che mi si dice, l'ho visto per la prima volta il giorno del rilascio” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del
11/04/2024), circostanza che esclude in radice la sua capacità di riferire in ordine alle condizioni originarie dell'immobile. Inoltre, dal preventivo in atti, non si evince in alcun modo che le porte risultano danneggiate, ben potendosi riferire lo stesso all'acquisto di nuove porte per l'immobile (cfr. doc. 5 all. atto di citazione).
Con riferimento ai presunti danni arrecati dal alla corte esterna, si evidenzia come questi non CP_1
risultano in alcun modo descritti nell'atto di citazione ma, dalla documentazione in atti, sembrerebbero riferibili al preventivo rilasciato dal Sig. per rifacimento di intonaco (cfr. doc. 6 all. Controparte_2
atto di citazione). Dallo stesso, tuttavia, non è possibile in alcun modo evincere alcuna indicazione circa l'estensione, la localizzazione e la natura degli stessi. Non solo, la documentazione allegata riporta altresì un indirizzo errato, elemento che contribuisce a minare la credibilità e rilevanza probatoria dello stesso. Né tali danni possono in alcun modo ritenersi provati in seguito alle dichiarazioni rilasciate dallo , CP_2
escusso all'udienza del 27/06/2024, posto che, in tale sede, è emerso che lo stesso non ha neppure visto i luoghi per cui è causa, avendo affermato che “noi dovevamo provvedere alla rimozione delle superfici pavimentate esterne e rifacimento delle stesse;
questo perché erano deteriorate. Questo me lo ha riferito mio padre. Poi questi lavori non sono stati fatti”. Tale quadro probatorio non permette in alcun modo di accertare l'effettiva esistenza di specifici danni alla corte esterna dell'immobile locato al . CP_1
Da ultimo, parte ricorrente allega un preventivo di tinteggiatura dell'immobile (cfr. doc. 7 all. atto di citazione) che sembrerebbe da ricondursi ad un presunto danneggiamento delle pareti. Sul punto si evidenzia, in primo luogo, che il preventivo si riferisce a dei normali lavori di tinteggiatura, senza che dallo stesso emergano particolari problematiche, in secondo luogo che il testimone ha affermato Tes_2
“c'erano delle parti di intonaco che si erano staccate, ma non conosco la causa” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 11/04/2024).
pagina 5 di 7 Non vi è, pertanto, agli atti alcun elemento utile a dimostrare non solo l'effettiva presenza di danni alle parteti, ma la riferibilità degli stessi al . CP_1
Non solo, anche a voler in qualche modo ritenere provata l'esistenza di deterioramento dell'intonaco, in ogni caso, deve osservarsi che la durata della locazione è stata pari a quattro anni, e che, in assenza di elementi oggettivi di prova contrari, il deterioramento dell'intonaco rientra nella fisiologica usura conseguente all'uso normale del bene locato, non potendosi quindi ritenere imputabile al conduttore ai sensi dell'art. 1590 c.c.. Né in merito, poteva in alcun modo sostenersi che la tinteggiatura dell'immobile rientrasse tra gli oneri dal conduttore posto che secondo la Cassazione “In tema di locazioni ad uso abitativo, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare (n.d.r. che nel caso di specie, peraltro, non è inserita nel contratto), al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo
a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392/1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore” (Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2019, n. 29329).
Si evidenzia, da ultimo, l'assenza di un verbale di riconsegna dell'immobile, nonché la mancanza, nel contratto di locazione, di una descrizione dettagliata delle condizioni dell'immobile all'atto della consegna.
Tali omissioni pregiudicano in modo determinante la possibilità di operare un confronto tra lo stato originario e quello finale del bene, rendendo di fatto impossibile accertare un peggioramento imputabile al conduttore.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che parte ricorrente ha dedotto danni in modo del tutto generico, senza supportare le proprie affermazioni con elementi probatori concreti, specifici e idonei a dimostrare il nesso causale tra l'asserito deterioramento e la condotta del conduttore. In difetto di prova sull'esistenza del danno patrimoniale effettivo subito, non può ritenersi integrato il presupposto necessario per l'accoglimento della domanda risarcitoria, con conseguente rigetto della stessa.
2. Nulla sulle spese stante la contumacia del resistente.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- Rigetta la domanda di parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa;
- Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 437 e 429 c.p.c.
Spoleto, 23/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 7 di 7