Articolo 24 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1096
Articolo 23Articolo 25
Versione
14 febbraio 1970
Art. 24.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio finanziario 1963-64 (articolo 20)...... L. 11.652.980.983
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 22).......... " 6.163.196
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Residui passivi al 30 giugno 1964... L. 11.659.144.179
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970