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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5365 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa TI BR, nella causa iscritta al n.13784/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CIACCIO FLAMINIA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 2/12/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 9.11.2023 , in quiescenza dal Parte_1
16.6.2018, conveniva in giudizio il chiedendo di “accertare e dichiarare il Controparte_1 diritto del ricorrente a percepire il T.F.S. a far data dal 16.09.2019 oltre gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c. comma 1 fino alla domanda e comma 4 dalla domanda odierna fino al soddisfo;
• condannare il resistente al pagamento somma di € 78.407,96 lordi a titolo di TFS, ovvero la maggior o minor somma accertata dal richiesto C.T.U. oltre interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c. comma 1 fino alla domanda e comma 4 dalla domanda odierna fino al soddisfo;
• con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Flaminia Ciaccio che si dichiara antistataria”, col favore delle spese di lite;
premesso che il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, CP_1 chiedendone il rigetto;
premesso infine che, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
ritenuto di dover richiamare l'orientamento della locale Corte di Appello contenuto nelle pronunce in atti: «Com'è noto, l'art. 3, comma 2, del D. L. n. 79/1997, convertito con L. n. 140/1997, prevede che
“Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi venti-quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessa-zione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”, fermo restando che all'effettiva corresponsione si deve dar corso “entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
L'art. 12, comma 7, del D. L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010, prevede inoltre che “… il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rap-porto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a
50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo”.
All'indomani dall'entrata in vigore della riforma pensionistica c.d. “Fornero” il legislatore regionale ha previsto la possibilità per i propri dipendenti, che fossero in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensioni-stico secondo il regime precedente, di formulare apposita istanza all'ente per usufruire del collocamento anticipato in quiescenza.
Stabilisce infatti, l'art. 52, comma 3, della l.r. n. 9/2015: “I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requi-siti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei re-quisiti, a domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della do-manda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma”.
La stessa facoltà viene estesa, al quinto comma, dell'art. 52 ai dipendenti regionali che “nel periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011”.
Le modalità di corresponsione dell'indennità di fine servizio sono invece disciplinate dal successivo ottavo comma che nella sua versione originaria prevedeva: “Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati”.
L'art. 1, comma 8, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 ha sostituito tale disposizione con la previsione che: “Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni”.
La legge regionale dell'11.05.2018, n. 21, all'art. 22, comma 4, ha riformulato la disposizione prevedendo che
“Il comma 8 dell'articolo 52 della legge regionale n.9/2015 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147”
A distanza di tre mesi, tale disposizione di modifica è stata abrogata dal quarto comma dell'art. 22 l. r. n.
8/2018.
Ritiene la Corte che la descritta successione normativa abbia determinato il ripristino della disciplina precedente
(art. 1, comma 8, l.r. n. 12/2015) che, dunque, era in vigore anche alla data del pensionamento degli appellanti.
Infatti, nel regime di successione delle leggi la mera abrogazione, che si verifica quando la disciplina successiva abbia come unico contenuto ed unico effetto di eliminare una disciplina precedente senza curarsi di sostituirla con altra, determina la reviviscenza della norma previgente rispetto a quella abrogata (Cass. n. 25551/2007 in motivazione e
Cass. n. 3592/22 in motivazione).
Ciò si è verificato nella specie dato che l'art. 1 legge r. n. 16/2018 ha di-sposto la mera eliminazione dell'art. 22, comma 4, l. r. n. 8 del 2018, cioè della norma che aveva modificato il comma 8 dell'art. 52 l. r. 9/2015.
Diversamente opinando si creerebbe un inammissibile vuoto normativo perché la disposizione ha come unico precetto la eliminazione della norma abrogata (art. 22 coma 4 l. n. 8/2018).
Pertanto, alla luce della disciplina contenuta nell'ottavo comma dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015, nel testo qui applicabile, il termine di ventiquattro mesi e 90 giorni per il pagamento del TFS decorrere dalla maturazione dei requisiti introdotti dalla legge n. 214/2011. Contrari argomenti non possono trarsi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8727/24, richiamata dalla difesa degli appellanti nel corso della discussione, perché avente ad oggetto il diverso caso in cui i lavoratori “subirono” il pensionamento anticipato, qui invece scelto in base ad una disciplina regionale che ne dava facoltà.
Del resto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 159/2019 ha evidenzia-to che <per costante giurisprudenza di questa corte (da ultimo, sentenza n. 104 del 2018, punto 6.1. considerato in diritto), ben può il legislatore "disincentivare i pensionamenti anticipati (fra le molte, 416 1999, 4.1. diritto) e, pari tempo, promuovere la prosecuzione dell'attività lavorativa mediante adeguati incentivi a chi rimanga servizio e continui mettere frutto professionalità acquisita, come ha avuto occasione affermare riferimento alla va-lutazione dei particolari servizi prestati da dipendenti civili militari dello stato (sentenza 39
2018, punto 4.4. del Considerato in diritto) e in tema di coefficiente di trasformazione della contribuzione versata, più elevato per chi presti servizio più a lungo (sentenza n. 23 del 2017, punto 4.1. del Considerato in diritto)”.
In special modo, secondo il Giudice delle leggi, “il differimento dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio fa riscontro a una cessazione del rap-porto di lavoro che può intervenire anche quando non sia ancora maturato il diritto alla pensione. Il trattamento più rigoroso si correla alla particolarità di un rapporto di lavoro che, per le ragioni più disparate, peraltro in prevalenza riconducibili a una scelta volontaria dell'interessato, cessa an-che con apprezzabile anticipo rispetto al raggiungimento dei limiti di età o di servizio”.
Che il sacrificio inflitto dal meccanismo dilatorio trovi giustificazione nella finalità di disincentivare i pensionamenti anticipati e di promuovere la prosecuzione dell'attività lavorativa è stato ribadito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 130/2023.
Del tutto neutra è poi, per quanti qui interessa, la sentenza n. 235/2020, richiamata dagli odierni appellanti, che è intervenuta su disciplina diversa avendo statuito l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della L.R.
Siciliana 6 agosto 2019, n. 14, con la quale il legislatore regionale intendeva estendere ai dipendenti della Regione
l'applicazione della cosiddetta “quota 100”, per contrasto con l'art. 81 Cost. e che semmai, ribadisce che il pensionamento dei dipendenti di cui all'art. 52, comma 5, l. r. n. 9/2015 non possa essere ricondotto alla disciplina ordinaria dettata dalla legislazione statale.»; considerato che risulta documentalmente che il convenuto ha corrisposto le somme CP_1 spettanti al ricorrente con le tempistiche previste dalle disposizioni normative richiamate nella superiore pronuncia, computando anche i periodi di servizio pre-ruolo svolti dal 01.01.1991 al 20.09.1993 (2 anni, mesi 8 e giorni 20), come da DDS n. 3063 del 2005 (all. 4 di parte convenuta), il ricorso non può trovare accoglimento;
ritenuto che
la presenza di diversi orientamenti di merito legittimi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 2/12/2025 La Giudice del Lavoro
TI BR