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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 325/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
BARBIERI LUIGI, RE
FUCCI FRANCESCA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5187/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000321032000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170105754777000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170108064013000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180007653209000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180083961123000 IRAP 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190038244629000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190115374175000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200045400150000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210002954125000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210083392754000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230012416231000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230036410938000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230073720417000 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19092/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 21-1-2025, che sottende n.12 cartelle di pagamento inevase.
La pretesa tributaria ammonta a €.66.300,85.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi. omessa notifica degli atti prodromici, prescrizione decennale e prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
L'ADE di Napoli si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente offre la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti prodromici. Nell'imminenza dell'udienza di discussione il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento della domanda. L'istanza cautelare per ottenere la sospensiva del provvedimento impugnato è stata rigettata con ordinanza interlocutoria emessa in data 3 aprile 2025.
All'udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Occorre dare atto preliminarmente che la costituita ADE ha offerto la prova documentale della notifica degli atti prodromici, idonei a interrompere l'eccepita prescrizione, che nel caso di specie deve ritenersi decennale. La natura periodica dell'obbligazione tributaria non rientra nel caso in esame, ragion per cui deve escludersi che la prescrizione sia quinquennale, così come prospettato dal ricorrente. La regolarità della notifica delle cartelle esattoriali sottese, così come provato dall'A.F., rendono le stesse definitive per effetto della mancata impugnazione nei termini di legge. L'avviso di intimazione, inoltre, non è carente di motivazione. L'atto impugnato contiene ogni elemento utile a rendere edotto il contribuente della pretesa tributaria sia pure per relationem.
Ciò è comprovato dal fatto che il contribuente ha utilizzato ogni elemento utile apprestato dall'ordinamento a difesa dei propri interessi. E tanto basta per acclarare l'avvenuta conoscenza da parte del contribuente delle motivazioni sottese al provvedimento gravato.
Alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte costituita, che si liquidano in euro 750,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 750,00 in favore della parte resistente.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
BARBIERI LUIGI, RE
FUCCI FRANCESCA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5187/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000321032000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170105754777000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170108064013000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180007653209000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180083961123000 IRAP 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190038244629000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190115374175000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200045400150000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210002954125000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210083392754000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230012416231000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230036410938000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230073720417000 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19092/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 21-1-2025, che sottende n.12 cartelle di pagamento inevase.
La pretesa tributaria ammonta a €.66.300,85.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi. omessa notifica degli atti prodromici, prescrizione decennale e prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
L'ADE di Napoli si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente offre la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti prodromici. Nell'imminenza dell'udienza di discussione il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento della domanda. L'istanza cautelare per ottenere la sospensiva del provvedimento impugnato è stata rigettata con ordinanza interlocutoria emessa in data 3 aprile 2025.
All'udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Occorre dare atto preliminarmente che la costituita ADE ha offerto la prova documentale della notifica degli atti prodromici, idonei a interrompere l'eccepita prescrizione, che nel caso di specie deve ritenersi decennale. La natura periodica dell'obbligazione tributaria non rientra nel caso in esame, ragion per cui deve escludersi che la prescrizione sia quinquennale, così come prospettato dal ricorrente. La regolarità della notifica delle cartelle esattoriali sottese, così come provato dall'A.F., rendono le stesse definitive per effetto della mancata impugnazione nei termini di legge. L'avviso di intimazione, inoltre, non è carente di motivazione. L'atto impugnato contiene ogni elemento utile a rendere edotto il contribuente della pretesa tributaria sia pure per relationem.
Ciò è comprovato dal fatto che il contribuente ha utilizzato ogni elemento utile apprestato dall'ordinamento a difesa dei propri interessi. E tanto basta per acclarare l'avvenuta conoscenza da parte del contribuente delle motivazioni sottese al provvedimento gravato.
Alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte costituita, che si liquidano in euro 750,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 750,00 in favore della parte resistente.