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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/11/2024, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1939/2024 R.G.
da
, con l'avv. TIBALDO FEDERICO Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. BARBAROTTO RITA CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 2 ottobre 2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo alle
seguenti condizioni:
- Nulla sull'affido della figlia, essendo maggiorenne
- a carico del sig. a titolo di contributo a favore della figlia l'importo di € 195 Per_1 CP_2 mensili, rivalutabile istat da corrispondersi entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
- Spese compensate. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del
Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3
lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
La domanda merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2)
lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché è stata pronunciata dal Tribunale di
Venezia Sentenza di separazione n.78/2009, depositata il 13.01.2009, e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente, a decorrere dalla comparizione personale davanti al
Presidente del Tribunale.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente (lavora nel bar con mamma a titolo di collaboratrice familiare), trova applicazione il regolamento (CE) n.
4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011. Il regolamento
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trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare.
Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
Le condizioni sul mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, e conformi all'interesse della stessa;
pertanto, ne va preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1)Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SCORZE' (VE) da Parte_1
e il 3.04.2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...] CP_1
del Comune di SCORZE' al n. 4 parte I anno 2004;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Prende atto delle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti;
4) Spese compensate.
Padova, 24.10.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
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