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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30 gennaio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 219 /2024 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti ROBERTO VALETTINI ( ) e BUTTINI C.F._2
EMANUELE ) C.F._3
appellante e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dagli Avv.ti PATRIZIA SANGUINETI P.IVA_1
( ) ed ALBERTO FUOCHI ( C.F._4 C.F._5
appellato
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - CP_2
Enpals, etc.
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 132/2024 pubblicata in data 25/03/2024 il Tribunale della
Spezia ha rigettato il ricorso depositato in data 30.1.2024 da Pt_1
al fine di ottenere la condanna dell' alla riliquidazione del
[...] CP_2
trattamento pensionistico in godimento con la valorizzazione dei contributi versati dall'ex datrice di lavoro in esecuzione dell'accordo transattivo del
31.1.2017, nonché al pagamento degli importi conseguentemente maturati.
Il Tribunale ha fatto propria la tesi difensiva dell' , secondo cui la CP_2
somma di € 200.000,00 riconosciuta al Cortesi a titolo di “transazione novativa” non costituisce “corrispettivo o concessione di una qualche determinata pretesa retributiva”, integrando piuttosto il “compenso per incentivare l'uscita del ricorrente dalla compagine sociale”, non soggetto a contribuzione ex art. 12, 4° co. lett. b) L.n. 153/1969. Detta disposizione esclude infatti dell'imponibile contributivo le somme corrisposte al lavoratore traenti titolo dalla cessazione del rapporto di lavoro, con l'eccezione del preavviso. Né rileva il fatto che su detto importo il datore di lavoro ha pagato i contributi, stante l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva.
Le spese di lite sono state compensate “attesa la particolarità in diritto della questione e la sua novità per l'ufficio”.
Con ricorso depositato in data 22/07/2024 propone Parte_1
appello lamentando l'incoerenza della motivazione della sentenza impugnata rispetto alle risultanze documentali ed agli stessi criteri utilizzati dall'ente previdenziale per l'accertamento delle “obbligazioni contributive discendenti da transazioni”, trasfusi nella circolare n. 6/2024. In CP_2
particolare, il Tribunale non ha considerato che nell'accordo transattivo pag. 2/10 risultano specificatamente distinte le voci riferite alla transazione novativa e quelle riferite all'incentivo all'esodo, e che le parti con il riconoscimento della somma di € 200.000,00, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, hanno inteso tacitare il lavoratore “delle varie pretese avanzate nei confronti dell'azienda”, come comprovato dall'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali.
L' resiste. CP_2
A seguito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30 gennaio 2025, alla camera di consiglio del 4 febbraio
2025 la causa è stata decisa sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
L'appello è fondato.
E' pacifico e documentale che parte appellante è titolare di trattamento pensionistico cat VO COM n° 06700600 con decorrenza 31.7.2019 e che in data 21 maggio 2022 ha presentato domanda di ricostituzione della pensione, chiedendo l'inclusione nel montante contributivo dell'importo corrisposto all' dalla a fronte della somma di € CP_2 Parte_2
200.000,00 pagata al Cortesi a titolo di “transazione novativa”; domanda rigettata dall' con provvedimento del seguente tenore letterale: “si CP_2
conferma il calcolo con esclusione della transazione novativa (circolare
6/2014)” CP_2
In detta circolare si legge quanto segue:
“10. Imponibilità contributiva delle somme corrisposte a seguito di transazioni nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato. 10.1.
Obbligazioni contributive discendenti da transazioni. Premesso che
“L'obbligazione contributiva è completamente insensibile agli effetti della
pag. 3/10 transazione; la totale estraneità ed inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta;
pertanto la sussistenza dei crediti di lavoro azionati dal dipendente deve essere accertata indipendentemente dall'accordo concluso tra le parti, al solo fine dell'assoggettamento dei relativi importi (in quanto compresi nella retribuzione dovuta) all'obbligo contributivo. (Cass. civ., sez. lav., 13-08-2007, n. 17670) appare utile in questa sede osservare in quale modo le transazioni incidono sulle obbligazioni contributive.
Come per le somme erogate a seguito di sentenze di condanna da parte del giudice del lavoro, eccezion fatta per le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno emergente, le somme erogate a seguito di transazione di controversie di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente, ogni qual volta risulti da un'accurata ricognizione della singola fattispecie che dette somme conservano funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano titolo nel rapporto di lavoro
(v. Cass. n. 6663/2002; Cass. n. 11301/2002; Cass. n. 3213/2001). Quanto sopra non solo nell'ipotesi di transazione cd. semplice (che si realizza quando il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso, lasciandolo tuttavia come causa dei diritti e degli obblighi derivanti dalla transazione), ma anche nell'ipotesi di transazione novativa, che si attua quando le parti, volontariamente e facendosi reciproche concessioni o rinunce, sostituiscono al rapporto sottostante originario un diverso rapporto giuridico per cui la causa dei rispettivi diritti e obblighi
pag. 4/10 non ha più nulla a che fare con il rapporto controverso, ma trova origine nel nuovo rapporto creato con la transazione medesima.
D'altro canto, l'attuale formulazione del TUIR contempla una più ampia definizione di redditi di lavoro dipendente considerando in tale ambito anche le somme derivanti dalle transazioni, in quanto comunque relazionabili al rapporto di lavoro subordinato ove le parti della transazione siano il datore di lavoro e il lavoratore. Esplicita in questo senso è stata la posizione dell'Amministrazione finanziaria la quale, con la citata circolare 23 dicembre 1997 n. 326/E/97, ha precisato che rientrano nel reddito di lavoro dipendente “le somme e i valori, comunque percepiti,
a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso”.
Definita, come sopra, l'assoggettabilità contributiva delle somme derivanti da accordo transattivo, occorre ora fissare i criteri di quantificazione della relativa obbligazione. Nel merito occorre ricordare che, stante
l'indisponibilità e, quindi, l'intransigibilità dell'obbligazione contributiva, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2115, terzo comma, del cod. civ., secondo cui “è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed alla assistenza”, l'ammontare dell'imponibile contributivo può non essere coincidente con le somme riconosciute in sede di transazione. Ciò in quanto l'imponibilità contributiva deve essere riferita alle retribuzioni virtuali, calcolate, cioè per intero, di cui avrebbe avuto diritto il lavoratore se non fosse intervenuto l'accordo transattivo, corrispondenti alla categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato durante il periodo contributivo oggetto dell'atto transattivo
pag. 5/10 ed adeguate in relazione alla dinamica contrattuale della stessa categoria
e qualifica.
Una reciproca concessione tra datore di lavoro e lavoratore, consistente nella rinuncia anche parziale al versamento di quanto dovuto/accertato a titolo di contribuzione, rientrerebbe infatti nella previsione di nullità di cui al citato articolo 2115 del cod. civ.”
I principi cui l' ha ritenuto di ispirare la regolamentazione del proprio CP_2
agire nell'approccio alle transazioni tra datore di lavoro e lavoratore sono corretti e condivisibili, e non è peraltro in discussione nel presente giudizio l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva e la conseguente necessità di indagare la natura delle somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore in occasione dell'accordo transattivo de quo, prescindendo dal nomen iuris utilizzato dalle parti.
Nel caso di specie l esclude l'assoggettabilità a contribuzione della CP_2
somma di € 200.000,00 non tanto perché titolata quale “transazione novativa” ma perché l'accordo transattivo del 31.01.2017 sarebbe “chiaro nel ricondurre tale somma esclusivamente all'anticipata risoluzione del rapporto”; né il ricorrente sarebbe stato “in grado di specificare a quali emolumenti retributivi, relativi al pregresso al rapporto di lavoro, sarebbe riferibile la somma corrisposta a titolo di transazione”.
Il Tribunale concorda con la suddetta lettura dell'accordo transattiva, laddove afferma che “esaminando il verbale conciliativo intervenuto tra il ricorrente e l'azienda, ci si avvede che, nelle premesse, oltre a darsi atto del mutato contesto organizzativo aziendale, il ricorrente, per parte sua, del tutto genericamente ha fatto riferimento a “richieste a vario titolo”, sicché non è possibile dedurre quali pretese effettivamente avanzasse e su
pag. 6/10 quali titoli (retributivi od altro) esse fossero sostenute. Il regolamento negoziale transattivo, dal canto suo, è assai ampio, concerne tutti i profili di rilevanza giuridica dei precedenti vincoli contrattuali inter partes e si sostituisce compiutamente ad essi.
Il regolamento negoziale transattivo, dal canto suo, è assai ampio, concerne tutti i profili di rilevanza giuridica dei precedenti vincoli contrattuali inter partes e si sostituisce compiutamente ad essi.
Infatti, nelle premesse, le parti manifestano l'intento di trovare «un accordo complessivo» [accordo cit., premesse, lett. e)] ed, in fine, viene pattuita l'inscindibilità delle clausole negoziali.
In questo contesto, il datore, pur contestando le pretese del ricorrente, si dichiara disponibile alla definizione transattiva, facendo, dalla sua parte, delle concessioni economiche, a titolo di «incentivo all'esodo» [ivi, lett. f)]
e viene pattuita, a favore del ricorrente, la corresponsione di una serie di voci, per tacitare le di lui pretese, «… fronte dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro» [accordo cit., clausola 3)].
Pertanto, la somma di Euro 200.000,00=, riconosciuta «… titolo di transazione novativa» [ivi, clausola 3), lett. a)], rientra non quale corrispettivo o concessione di una qualche determinata pretesa retributiva, ma quale compenso per incentivare l'uscita del ricorrente dalla compagine aziendale”.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale non sono condivisibili.
Dalla lettura del verbale di conciliazione datato 31.1.2017 emerge che:
1) tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1986 e che le parti sono addivenute alla pag. 7/10 determinazione di risolverlo a seguito “delle mutate esigenze verificatesi all'interno del Gruppo Leonardo S.p.A.”;
2) il ha avanzato “richieste a vario titolo” dichiarandosi disposto Pt_1
alla risoluzione anticipata del “rapporto di lavoro solo a fronte di un incentivo all'esodo”;
3) la società, pur contestando la fondatezza delle ulteriori pretese, è disponibile a riconoscere un incentivo all'esodo e che le parti concordano quindi di definire complessivamente l'“intera questione”;
4) il rapporto viene risolto con dimissioni del lavoratore alla data dell'accordo transattivo, rinuncia reciproca al preavviso e cessazione in tutte le cariche rivestite nel Gruppo ad eccezione della carica di presidente del CdA della Controparte_3
5) “a completa tacitazione di ogni richiesta, pretesa e diritto in ordine a quanto spettante al dott. per Legge e per Contratto in Parte_1
dipendenza dell'intercorso rapporto di lavoro” si impegna Parte_2
a corrispondere al lavoratore “a) a titolo di transazione novativa ex art.
1965 c.c. l'importo lordo di € 200.000,00 (duecentomila/00); b) a titolo di incentivo all'esodo l'importo lordo di euro 1.260.000,00
(unmilioneduecentosessantmila/00)”, impegnandosi altresì a quantificare e riconoscere altresì il premio correlato ai previsti obiettivi di performance;
6) le parti hanno di seguito regolato ulteriori aspetti connessi alla risoluzione del rapporto, quale il patto di non concorrenza, la consegna dei dispositivi aziendali ecc…, specificando le reciproche rinunce, che attengono ad istituti tipici di un rapporto di lavoro subordinato.
Dalla piana lettura dell'accordo emerge che la somma di € 200.000,00 è certamente connessa al rapporto di lavoro, ma non inequivocabilmente pag. 8/10 collegata alla sua risoluzione, essendovi altro specifico importo riconosciuto a titolo di “incentivo all'esodo”. Vi sono piuttosto plurimi elementi per affermare la natura “retributiva” della suddetta somma, stante il riferimento al prolungato rapporto di lavoro, ai diritti derivanti dalla legge e dal contratto, alle pretese che il Cortesi ritiene a vario titolo di poter accampare, alla volontà di tacitarlo per ogni possibile pretesa ed alla espressa rinuncia di quest'ultimo ad azionare specifici diritti connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, indicati analiticamente nell'accordo.
Ora, l'art. 51 co. 1 del d.PR n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) stabilisce l'onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità ai fini contributivi e fiscali di tutto ciò che il lavoratore riceve. Specifiche deroghe a tale principio sono previste dal medesimo TUIR. Per quanto qui rileva, una ulteriore deroga è stabilita dall'art. 12, 4 co. lett b), della L.n. 153 del 30.04.1969, così come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, secondo cui “Sono esclusi dalla base imponibile: (…) b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso”
Poiché la suddetta disposizione integra eccezione alla regola dell'imponibilità contributiva di quanto erogato al lavoratore, considerato che l'accordo transattivo rivela che l'importo di € 200.000,0 assolve alla funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano la propria fonte nel rapporto di lavoro a prescindere dal titolo indicato dalle parti, tanto è vero che nell'esecuzione dell'accordo la datrice di lavoro ha pag. 9/10 provveduto a calcolare e corrispondere i contributi su detta somma,
l'appello del Cortesi deve ritenersi fondato e viene accolto nei termini di cui al dispositivo, in quanto i contributi versati dalla datrice di lavoro vanno inclusi nel montante contributivo a fini pensionistici.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione cat VO COM n° 06700600 tenuto conto dei contributi corrisposti dalla datrice di lavoro sull'importo di € 200.000,00 di cui alla transazione in atti, con condanna dell' al pagamento delle CP_2
differenze dei ratei maturati e maturandi, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle scadenze al saldo.
Condanna l' al pagamento, in favore della parte appellante delle spese CP_2
di lite del doppio grado, che liquida in € 4.500,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per il primo grado, ed in € 4.000,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per il presente grado, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30 gennaio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 219 /2024 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti ROBERTO VALETTINI ( ) e BUTTINI C.F._2
EMANUELE ) C.F._3
appellante e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dagli Avv.ti PATRIZIA SANGUINETI P.IVA_1
( ) ed ALBERTO FUOCHI ( C.F._4 C.F._5
appellato
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - CP_2
Enpals, etc.
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 132/2024 pubblicata in data 25/03/2024 il Tribunale della
Spezia ha rigettato il ricorso depositato in data 30.1.2024 da Pt_1
al fine di ottenere la condanna dell' alla riliquidazione del
[...] CP_2
trattamento pensionistico in godimento con la valorizzazione dei contributi versati dall'ex datrice di lavoro in esecuzione dell'accordo transattivo del
31.1.2017, nonché al pagamento degli importi conseguentemente maturati.
Il Tribunale ha fatto propria la tesi difensiva dell' , secondo cui la CP_2
somma di € 200.000,00 riconosciuta al Cortesi a titolo di “transazione novativa” non costituisce “corrispettivo o concessione di una qualche determinata pretesa retributiva”, integrando piuttosto il “compenso per incentivare l'uscita del ricorrente dalla compagine sociale”, non soggetto a contribuzione ex art. 12, 4° co. lett. b) L.n. 153/1969. Detta disposizione esclude infatti dell'imponibile contributivo le somme corrisposte al lavoratore traenti titolo dalla cessazione del rapporto di lavoro, con l'eccezione del preavviso. Né rileva il fatto che su detto importo il datore di lavoro ha pagato i contributi, stante l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva.
Le spese di lite sono state compensate “attesa la particolarità in diritto della questione e la sua novità per l'ufficio”.
Con ricorso depositato in data 22/07/2024 propone Parte_1
appello lamentando l'incoerenza della motivazione della sentenza impugnata rispetto alle risultanze documentali ed agli stessi criteri utilizzati dall'ente previdenziale per l'accertamento delle “obbligazioni contributive discendenti da transazioni”, trasfusi nella circolare n. 6/2024. In CP_2
particolare, il Tribunale non ha considerato che nell'accordo transattivo pag. 2/10 risultano specificatamente distinte le voci riferite alla transazione novativa e quelle riferite all'incentivo all'esodo, e che le parti con il riconoscimento della somma di € 200.000,00, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, hanno inteso tacitare il lavoratore “delle varie pretese avanzate nei confronti dell'azienda”, come comprovato dall'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali.
L' resiste. CP_2
A seguito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30 gennaio 2025, alla camera di consiglio del 4 febbraio
2025 la causa è stata decisa sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
L'appello è fondato.
E' pacifico e documentale che parte appellante è titolare di trattamento pensionistico cat VO COM n° 06700600 con decorrenza 31.7.2019 e che in data 21 maggio 2022 ha presentato domanda di ricostituzione della pensione, chiedendo l'inclusione nel montante contributivo dell'importo corrisposto all' dalla a fronte della somma di € CP_2 Parte_2
200.000,00 pagata al Cortesi a titolo di “transazione novativa”; domanda rigettata dall' con provvedimento del seguente tenore letterale: “si CP_2
conferma il calcolo con esclusione della transazione novativa (circolare
6/2014)” CP_2
In detta circolare si legge quanto segue:
“10. Imponibilità contributiva delle somme corrisposte a seguito di transazioni nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato. 10.1.
Obbligazioni contributive discendenti da transazioni. Premesso che
“L'obbligazione contributiva è completamente insensibile agli effetti della
pag. 3/10 transazione; la totale estraneità ed inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta;
pertanto la sussistenza dei crediti di lavoro azionati dal dipendente deve essere accertata indipendentemente dall'accordo concluso tra le parti, al solo fine dell'assoggettamento dei relativi importi (in quanto compresi nella retribuzione dovuta) all'obbligo contributivo. (Cass. civ., sez. lav., 13-08-2007, n. 17670) appare utile in questa sede osservare in quale modo le transazioni incidono sulle obbligazioni contributive.
Come per le somme erogate a seguito di sentenze di condanna da parte del giudice del lavoro, eccezion fatta per le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno emergente, le somme erogate a seguito di transazione di controversie di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente, ogni qual volta risulti da un'accurata ricognizione della singola fattispecie che dette somme conservano funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano titolo nel rapporto di lavoro
(v. Cass. n. 6663/2002; Cass. n. 11301/2002; Cass. n. 3213/2001). Quanto sopra non solo nell'ipotesi di transazione cd. semplice (che si realizza quando il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso, lasciandolo tuttavia come causa dei diritti e degli obblighi derivanti dalla transazione), ma anche nell'ipotesi di transazione novativa, che si attua quando le parti, volontariamente e facendosi reciproche concessioni o rinunce, sostituiscono al rapporto sottostante originario un diverso rapporto giuridico per cui la causa dei rispettivi diritti e obblighi
pag. 4/10 non ha più nulla a che fare con il rapporto controverso, ma trova origine nel nuovo rapporto creato con la transazione medesima.
D'altro canto, l'attuale formulazione del TUIR contempla una più ampia definizione di redditi di lavoro dipendente considerando in tale ambito anche le somme derivanti dalle transazioni, in quanto comunque relazionabili al rapporto di lavoro subordinato ove le parti della transazione siano il datore di lavoro e il lavoratore. Esplicita in questo senso è stata la posizione dell'Amministrazione finanziaria la quale, con la citata circolare 23 dicembre 1997 n. 326/E/97, ha precisato che rientrano nel reddito di lavoro dipendente “le somme e i valori, comunque percepiti,
a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso”.
Definita, come sopra, l'assoggettabilità contributiva delle somme derivanti da accordo transattivo, occorre ora fissare i criteri di quantificazione della relativa obbligazione. Nel merito occorre ricordare che, stante
l'indisponibilità e, quindi, l'intransigibilità dell'obbligazione contributiva, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2115, terzo comma, del cod. civ., secondo cui “è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed alla assistenza”, l'ammontare dell'imponibile contributivo può non essere coincidente con le somme riconosciute in sede di transazione. Ciò in quanto l'imponibilità contributiva deve essere riferita alle retribuzioni virtuali, calcolate, cioè per intero, di cui avrebbe avuto diritto il lavoratore se non fosse intervenuto l'accordo transattivo, corrispondenti alla categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato durante il periodo contributivo oggetto dell'atto transattivo
pag. 5/10 ed adeguate in relazione alla dinamica contrattuale della stessa categoria
e qualifica.
Una reciproca concessione tra datore di lavoro e lavoratore, consistente nella rinuncia anche parziale al versamento di quanto dovuto/accertato a titolo di contribuzione, rientrerebbe infatti nella previsione di nullità di cui al citato articolo 2115 del cod. civ.”
I principi cui l' ha ritenuto di ispirare la regolamentazione del proprio CP_2
agire nell'approccio alle transazioni tra datore di lavoro e lavoratore sono corretti e condivisibili, e non è peraltro in discussione nel presente giudizio l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva e la conseguente necessità di indagare la natura delle somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore in occasione dell'accordo transattivo de quo, prescindendo dal nomen iuris utilizzato dalle parti.
Nel caso di specie l esclude l'assoggettabilità a contribuzione della CP_2
somma di € 200.000,00 non tanto perché titolata quale “transazione novativa” ma perché l'accordo transattivo del 31.01.2017 sarebbe “chiaro nel ricondurre tale somma esclusivamente all'anticipata risoluzione del rapporto”; né il ricorrente sarebbe stato “in grado di specificare a quali emolumenti retributivi, relativi al pregresso al rapporto di lavoro, sarebbe riferibile la somma corrisposta a titolo di transazione”.
Il Tribunale concorda con la suddetta lettura dell'accordo transattiva, laddove afferma che “esaminando il verbale conciliativo intervenuto tra il ricorrente e l'azienda, ci si avvede che, nelle premesse, oltre a darsi atto del mutato contesto organizzativo aziendale, il ricorrente, per parte sua, del tutto genericamente ha fatto riferimento a “richieste a vario titolo”, sicché non è possibile dedurre quali pretese effettivamente avanzasse e su
pag. 6/10 quali titoli (retributivi od altro) esse fossero sostenute. Il regolamento negoziale transattivo, dal canto suo, è assai ampio, concerne tutti i profili di rilevanza giuridica dei precedenti vincoli contrattuali inter partes e si sostituisce compiutamente ad essi.
Il regolamento negoziale transattivo, dal canto suo, è assai ampio, concerne tutti i profili di rilevanza giuridica dei precedenti vincoli contrattuali inter partes e si sostituisce compiutamente ad essi.
Infatti, nelle premesse, le parti manifestano l'intento di trovare «un accordo complessivo» [accordo cit., premesse, lett. e)] ed, in fine, viene pattuita l'inscindibilità delle clausole negoziali.
In questo contesto, il datore, pur contestando le pretese del ricorrente, si dichiara disponibile alla definizione transattiva, facendo, dalla sua parte, delle concessioni economiche, a titolo di «incentivo all'esodo» [ivi, lett. f)]
e viene pattuita, a favore del ricorrente, la corresponsione di una serie di voci, per tacitare le di lui pretese, «… fronte dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro» [accordo cit., clausola 3)].
Pertanto, la somma di Euro 200.000,00=, riconosciuta «… titolo di transazione novativa» [ivi, clausola 3), lett. a)], rientra non quale corrispettivo o concessione di una qualche determinata pretesa retributiva, ma quale compenso per incentivare l'uscita del ricorrente dalla compagine aziendale”.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale non sono condivisibili.
Dalla lettura del verbale di conciliazione datato 31.1.2017 emerge che:
1) tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1986 e che le parti sono addivenute alla pag. 7/10 determinazione di risolverlo a seguito “delle mutate esigenze verificatesi all'interno del Gruppo Leonardo S.p.A.”;
2) il ha avanzato “richieste a vario titolo” dichiarandosi disposto Pt_1
alla risoluzione anticipata del “rapporto di lavoro solo a fronte di un incentivo all'esodo”;
3) la società, pur contestando la fondatezza delle ulteriori pretese, è disponibile a riconoscere un incentivo all'esodo e che le parti concordano quindi di definire complessivamente l'“intera questione”;
4) il rapporto viene risolto con dimissioni del lavoratore alla data dell'accordo transattivo, rinuncia reciproca al preavviso e cessazione in tutte le cariche rivestite nel Gruppo ad eccezione della carica di presidente del CdA della Controparte_3
5) “a completa tacitazione di ogni richiesta, pretesa e diritto in ordine a quanto spettante al dott. per Legge e per Contratto in Parte_1
dipendenza dell'intercorso rapporto di lavoro” si impegna Parte_2
a corrispondere al lavoratore “a) a titolo di transazione novativa ex art.
1965 c.c. l'importo lordo di € 200.000,00 (duecentomila/00); b) a titolo di incentivo all'esodo l'importo lordo di euro 1.260.000,00
(unmilioneduecentosessantmila/00)”, impegnandosi altresì a quantificare e riconoscere altresì il premio correlato ai previsti obiettivi di performance;
6) le parti hanno di seguito regolato ulteriori aspetti connessi alla risoluzione del rapporto, quale il patto di non concorrenza, la consegna dei dispositivi aziendali ecc…, specificando le reciproche rinunce, che attengono ad istituti tipici di un rapporto di lavoro subordinato.
Dalla piana lettura dell'accordo emerge che la somma di € 200.000,00 è certamente connessa al rapporto di lavoro, ma non inequivocabilmente pag. 8/10 collegata alla sua risoluzione, essendovi altro specifico importo riconosciuto a titolo di “incentivo all'esodo”. Vi sono piuttosto plurimi elementi per affermare la natura “retributiva” della suddetta somma, stante il riferimento al prolungato rapporto di lavoro, ai diritti derivanti dalla legge e dal contratto, alle pretese che il Cortesi ritiene a vario titolo di poter accampare, alla volontà di tacitarlo per ogni possibile pretesa ed alla espressa rinuncia di quest'ultimo ad azionare specifici diritti connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, indicati analiticamente nell'accordo.
Ora, l'art. 51 co. 1 del d.PR n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) stabilisce l'onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità ai fini contributivi e fiscali di tutto ciò che il lavoratore riceve. Specifiche deroghe a tale principio sono previste dal medesimo TUIR. Per quanto qui rileva, una ulteriore deroga è stabilita dall'art. 12, 4 co. lett b), della L.n. 153 del 30.04.1969, così come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, secondo cui “Sono esclusi dalla base imponibile: (…) b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso”
Poiché la suddetta disposizione integra eccezione alla regola dell'imponibilità contributiva di quanto erogato al lavoratore, considerato che l'accordo transattivo rivela che l'importo di € 200.000,0 assolve alla funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano la propria fonte nel rapporto di lavoro a prescindere dal titolo indicato dalle parti, tanto è vero che nell'esecuzione dell'accordo la datrice di lavoro ha pag. 9/10 provveduto a calcolare e corrispondere i contributi su detta somma,
l'appello del Cortesi deve ritenersi fondato e viene accolto nei termini di cui al dispositivo, in quanto i contributi versati dalla datrice di lavoro vanno inclusi nel montante contributivo a fini pensionistici.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione cat VO COM n° 06700600 tenuto conto dei contributi corrisposti dalla datrice di lavoro sull'importo di € 200.000,00 di cui alla transazione in atti, con condanna dell' al pagamento delle CP_2
differenze dei ratei maturati e maturandi, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle scadenze al saldo.
Condanna l' al pagamento, in favore della parte appellante delle spese CP_2
di lite del doppio grado, che liquida in € 4.500,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per il primo grado, ed in € 4.000,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per il presente grado, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
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