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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/07/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 355 /2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu per procura generale alle liti allegata al ricorso in appello. appellante
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso CP_2 C.F._1 dagli Avv.ti Enrico Panero e Cristina Muratori, per procura allegata alla comparsa di costituzione. appellato
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , in Controparte_3 P.IVA_2 persona dell'Avv.to Paolo Piccillo quale responsabile del Contenzioso
Regionale Liguria e procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv.
Roberta Florio per procura allegata alla comparsa di costituzione.
appellata
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_4 difeso dagli Avv.ti Francesca Chieffallo e Claudia Consorte per procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione. appellato Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per come da note in data 7.7.2025 CP_1
Per come da note in data 8.7.2025 CP_2
Per : come da comparsa di costituzione in data 12.3.2025 CP_5
Per : come da note in data 4.7.2025 CP_4
FATTI DI CAUSA
Con atto depositato in data 15.7.2022, ha proposto CP_2 opposizione all'intimazione di pagamento notificata da
[...]
il 30.6.2022, nella parte relativa a due cartelle Controparte_6
CP_ esattoriali e undici avvisi di addebito deducendo l'omessa CP_4 notifica di tali atti e chiedendo, attesa l'assenza di atti interruttivi,
l'accertamento della prescrizione dei relativi crediti per premi CP_4
CP_ contributi sanzioni e interessi nonché la nullità dell'intimazione. In subordine, il ricorrente ha eccepito la nullità degli interessi applicati per mancata indicazione dei criteri di calcolo.
Si sono costituiti tutti i soggetti convenuti, contestando la fondatezza dell'opposizione e la propria legittimazione passiva.
Con la sentenza n. 165 del 2024, il Tribunale, affermata la legittimazione passiva dei convenuti in considerazione delle censure svolte nel ricorso, ha ritenuto provata la regolare notifica a mezzo posta delle due cartelle e CP_4
CP_ di nove avvisi di addebito rilevando invece che per gli ultimi due avvisi di addebito (nn. 35220150000908647501 e 35220150001009028501) CP_ la documentazione prodotta dall' non era sufficiente a provare il perfezionamento della notifica effettuata a mezzo PEC, mancando le ricevute telematiche di accettazione e avvenuta consegna del messaggio.
Quanto alla successiva interruzione della prescrizione, il Tribunale ha riconosciuto valore interruttivo, per i soli crediti oggetto delle due CP_4 cartelle, all'istanza di rateazione presentata dal ricorrente in data 7.3.2014, con effetto perdurante sino all'ultimo pagamento rateale del 19.3.2019.
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CP_ In relazione agli avvisi di addebito il Tribunale ha ritenuto che gli atti interruttivi prodotti dall' non si riferissero agli avvisi di addebito CP_7 oggetto di causa e che nessun valore interruttivo avessero le ulteriori CP_ produzioni dell' aventi carattere di mera comunicazione tra le parti (in CP_ particolare tra e . CP_5
Il Tribunale ha infine ritenuto infondata, per i crediti oggetto delle cartelle esattoriali non prescritti, la doglianza relativa alla mancata esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi. CP_ Avverso la sentenza l' propone appello e l'appellato resiste. CP_2
CP_ aderisce alle conclusioni dell' mentre chiede la conferma CP_5 CP_4 della sentenza che ha respinto il ricorso proposto nei suoi confronti.
La Corte, acquisita copia della documentazione relativa alle istanze di rateazione e definizione agevolata indicate nella comunicazione di CP_5
CP_ prodotta da ha disposto lo svolgimento della discussione mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti, tranne hanno depositato telematicamente note conclusive CP_5 nel termine perentorio fissato (9.7.2025) e la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 15.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE CP_
1. Con l'appello l' lamenta l'erronea affermazione della maturazione della prescrizione del credito contributivo prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, criticando la sentenza per avere ritenuto carente la prova della notifica telematica dei due avvisi di addebito, nn. 35220150000908647501 e 35220150001009028501, e della interruzione della prescrizione. CP_ Sotto il primo profilo, l' sostiene che la documentazione interna, attestante l'avvenuta consegna dei due avvisi di addebito nella casella PEC dell'appellato, sarebbe sufficiente a dimostrare sostanzialmente detta notifica e chiede, in ogni caso, l'autorizzazione al deposito di ulteriore documentazione in formato .msg o .eml che l' stava tentando di CP_7 verificare e individuare.
3
CP_ Sotto l'ulteriore profilo dell'interruzione della prescrizione, l' si duole anche del mancato approfondimento istruttorio del Tribunale circa il CP_ contenuto delle comunicazioni intercorse fra e che CP_5 specificamente indicavano in che modo la prescrizione era stata interrotta.
2. L'appello è fondato.
2.1 La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l'eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (Cass. S.U. 15661/2005). La
S.C. ha in particolare chiarito che la valutazione dell'idoneità giuridica dell'atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. “è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta, che può mettere capo ad una pronuncia reiettiva non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi” (Cass. 8514 2025).
Quanto all'efficacia interruttiva delle istanze di dilazione del debito, vale il principio secondo cui “(…) il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale
l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n.
14991/22; n. 37389/22)” (Cass. 9221/2024 e conf.. Cass. 5234/2025,
Cass.11690/2025).
Si tratta di indirizzo cui si è conformata anche la stessa sentenza appellata in relazione alle due cartelle per le quali è stato riconosciuto CP_4
l'effetto interruttivo dell'istanza di rateazione presentata il 7.3.2014,
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perdurante fino all'ultimo pagamento del 19.3.2019, con statuizione che non
è stata impugnata ed è sul punto passata in giudicato.
2.2 In applicazione dei principi richiamati la Corte, ravvisata l'esistenza CP_ di un principio di prova nella comunicazione di (prodotta da sub CP_5 doc.11) che riporta puntualmente, con relative date e numeri di protocollazione, le diverse istanze di rateazione e di definizione agevolata dei debiti contributivi presentate dall'appellato, ha disposto l'acquisizione ex art. 437 c.p.c. di copia della documentazione concernente dette istanze e il successivo iter amministrativo.
La veridicità del contenuto di tale documentazione, depositata da in CP_5 data 5 e 13 giugno 2025, non è stata contestata dal il quale, nelle CP_2 successive note dell'8.7.2025, si è limitato ad eccepire che la stessa si riferirebbe ad avvisi di addebito diversi da quelli oggetto del contendere - nn. 3520150000908647501 e 35220150001009028501 - salvo che per l'istanza di adesione alla definizione agevolata relativa al secondo dei due avvisi menzionati.
Si tratta di contestazioni parziali e infondate poiché riferite solo ai due avvisi di addebito suindicati, peraltro con un improprio richiamo alla nullità formale di detti avvisi asseritamente dichiarata dal Tribunale che non trova riscontro nella sentenza appellata. Il giudice di primo grado si è infatti limitato a dichiarare la mancata notifica dei due atti, con statuizione che comunque non esaurisce la materia del contendere, costituita dalla CP_ prescrizione del complesso dei crediti contributivi portati dall'intimazione di pagamento.
In proposito si rileva che dai documenti in atti emerge la prova dell'interruzione della prescrizione di tali crediti nel quinquennio antecedente la notifica dell'intimazione del 30.6.2022, con conseguente infondatezza dell'eccezione dedotta dall'appellato quale motivo di opposizione.
Si richiamano di seguito le relative risultanze:
- per gli avvisi di addebito nn. 35220112000199166, 35220120000013676,
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35220120000067658, 35220120000672562 (pacificamente notificati a mezzo posta in date comprese tra il 10.1.2012 e il 21.9.2012), la prescrizione è stata interrotta con l'istanza di rateazione presentata in data
27.11.2012 (doc. lett. a), con effetto perdurato fino all'ultimo CP_5 pagamento del 21.1.2019 (cfr. attestazione doc. lett. e); CP_5
- per gli avvisi di addebito nn. 35220130000537287, 35220130000628671,
3520130000628772, 35220130001189911 (pacificamente notificati a mezzo posta in date comprese tra l'8.10.2013 e il 31.1.2014) la prescrizione è stata interrotta con l'istanza di rateazione presentata in data 7.3.2014 (doc. CP_5 lett. b), con effetto fino all'ultimo pagamento effettuato in data 19.3.2019
(cfr. attestazione doc. lett. h); CP_5
- per l'avviso di addebito n. 35220140001068683 (pacificamente notificato a mezzo posta in data 24.12.2014), la prescrizione è stata interrotta con l'istanza di rateazione presentata in data 10.4.2015 (doc. lett. c), con CP_5 effetto fino all'ultimo pagamento effettuato in data 13.3.2019 (cfr. attestazione doc. lett. i); CP_5
- per gli ultimi due avvisi di addebito, n. 35220150000908647 e n.
35220150001009028, aventi entrambi ad oggetto contributi da lavoro dipendente DM10 marzo-luglio 2015, la prescrizione è stata interrotta con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata a mezzo PEC in CP_ data 28.6.2018 (RdAC sub doc. 8 fascicolo .
Sotto quest'ultimo profilo va evidenziato che, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contiene, alle pagine 33 e 34, l'espresso richiamo anche ai due avvisi di CP_ addebito in questione. La comunicazione, intervenuta entro i cinque anni dalla scadenza del termine di versamento dei contributi (relativi all'anno 2015), è dunque atto idoneo a interrompere la prescrizione anche dei crediti contributivi portati dagli avvisi n. 35220150000908647 e n.
35220150001009028, e ciò a prescindere dall'assenza di prova della loro notifica originaria al debitore con conseguente assorbimento di ogni accertamento sul punto.
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Né l'effetto interruttivo della comunicazione di iscrizione ipotecaria del
28.6.2018 può essere inficiato dal mancato inserimento nei pubblici registri dell'indirizzo del mittente della PEC, attesa da un lato l'inapplicabilità dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994 (cfr. App. Genova n. 176/2024) e, in ogni caso, la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, desumibile ictu oculi dall'indirizzo t (cfr. Cass. 18684/2023, Email_1
Cass. 982/2023).
3. Per le ragioni esposte l'appello va accolto e devono essere respinte le domande proposte dal relative ai crediti indicati negli avvisi di CP_2
CP_ addebito oggetto dell'intimazione di pagamento opposta, valendo, per quanto attiene all'infondatezza della doglianza subordinata circa gli interessi, le argomentazioni espresse sul punto dal Tribunale nella sentenza appellata con riferimento alle due cartelle esattoriali da intendersi qui CP_4 richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. CP_
4. Nei rapporti tra e le due parti e le spese di lite CP_2 CP_5 seguono la soccombenza e per entrambi i gradi vanno poste a carico del primo, come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, in misura prossima ai minimi tabellari, tenuto conto del valore della causa, della non particolare difficoltà delle questioni e dell'attività difensiva in concreto espletata.
Devono invece essere compensate nei confronti di le spese del CP_4 presente grado, attesa la posizione processuale di estraneità della parte CP_ all'oggetto del presente giudizio di appello, limitato ai crediti
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.
In accoglimento dell'appello, respinge le domande proposte da CP_2
CP_
in relazione agli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di
[...] pagamento opposta;
CP_ Condanna a rimborsare a e ad le spese dei due CP_2 CP_5 gradi, liquidate per ciascuno rispettivamente per il primo grado in euro
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5.000,00 e per il presente grado in euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario
15% e oneri di legge;
Compensa le spese del presente grado nei confronti di CP_4
Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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