Articolo 54 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 53Articolo 55
Versione
1 novembre 1986
Art. 54. 1. Nell' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , il comma primo e' sostituito dal seguente:
"Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, viene inquadrato nelle qualifiche di responsabile di archivio-operatore cifre e di responsabile di ufficio copia-operatore cifre, di stenodattilografo, di operatore di consolle di centro elaborazione dati, di operatore di unita' periferica di centro elaborazione dati, puo' accedere, anche in soprannumero, al compimento dei cinque anni di anzianita', in dette qualifiche o quelle di programmatore di archivio automatizzato o di addetto alle relazioni, previo superamento di un corso di formazione professionale della durata di quattro mesi".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986