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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 4692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4692 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4552/2021
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 20.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 20.11.25, trattata con note scritte ex art 127 ter cpc., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 4552 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente t r a nato a [...] il [...], residente in [...], C.F: Parte_1 rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Antonio Cammarota, presso il cui CodiceFiscale_1 studio elett.te dom.to in Salerno, alla via Petrone 77/a
- ricorrente / attore -
E
P.IVA: con sede legale e direzione in Bologna, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv. Francesco
Borza, presso il cui studio elett.te dom.ta in Salerno, alla Via Michele Vernieri n°52
- Resistente / convenuta -
OGGETTO: indennizzo polizza assicurativa
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art.702 bis cpc, depositato in data
01.06.2021 e notificato in data 10.09.2021, evocava in giudizio davanti a questo Tribunale la Parte_1
pagina 1 di 6 per sentirla condannare al pagamento di tutte le somme accertate nel giudizio per Controparte_2 accertamento tecnico preventivo, rg 4435/20 Tribunale di Salerno o quelle somme maggiori o anche minori che il Tribunale riterrà in sua Giustizia, in forza della polizza n. 1-61434-148-157946912 stipulata con con garanzia “multirischi abitazione”, relativa all'immobile di sua proprietà in Controparte_3
Pellezzano alla via Chiuiano n.21/A.
Parte ricorrente, premettendo che la polizza di cui era titolare copriva anche i danni provocati da avverse condizioni metereologiche, ricorreva avverso la iferendo che in data 05.02.2020 l'immobile CP_2 di sua proprietà oggetto di polizza assicurativa subiva danni e nello specifico, a causa di un violento temporale, fortissime raffiche di vento e della pioggia incipiente, furono divelte le tegole del tetto di copertura della sua abitazione con infiltrazioni d'acqua al piano sottostante e con danni all'impianto elettrico.
Espletata la CTU vennero accertati i danni e il nesso di causalità. Il CTU accertò che “le infiltrazioni risiedono nel sollevamento delle tegole del tetto di copertura…sintomo di un movimento complessivo di insieme dovuto a fenomeno atmosferici di una certa rilevanza” quantificando i seguenti danni: € 37.473,00 oltre Iva per la riparazione del tetto;
€ 3.747,00 oltre Iva per la progettazione e direzione dei lavori;
€ 1.950,00 costi b&b per gg 30.
Non essendo stato raggiunto alcun accordo in via stragiudiziale, il ricorrente introduceva l'odierno giudizio chiedendo la condanna della al pagamento delle somme accertate nel giudizio per ATP;
le CP_2 spese del giudizio di ATP, spese di CTU e di noleggio piattaforma per € 160,00 e le spese del presente giudizio. In via istruttoria chiedeva l'acquisizione della CTU espletata nel giudizio per ATP.
La si costituiva in giudizio eccependo la decadenza dalla garanzia assicurativa ai sensi ed agli CP_2 effetti delle condizioni di polizza – in conformità a quanto peraltro previsto dall'articolo 1913 del codice civile in materia di assicurazioni – “in caso di sinistro, l'assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'art. 1915 c.c.”.
La deduceva che il termine di decadenza fosse stato inesorabilmente violato dal ricorrente CP_2 atteso che la denuncia veniva inoltrata alla convenuta compagnia di assicurazioni ben oltre il termine contrattualmente previsto, con conseguente decadenza dell'assicurato dalla garanzia per non avere provveduto a denunciare per iscritto l'accaduto sinistro così impedendo all'assicuratore l'accertamento tempestivo delle cause del sinistro e l'entità del danno prima che potessero disperdersi le eventuali prove.
La inoltre contestava l'infondatezza della domanda in quanto nessuna prova sui fatti, così CP_2 come dichiarati, e soprattutto sul nesso eziologico tra evento e danno era stata fornita dal ricorrente;
l'erroneità della CTU esperita in sede di ATP in quanto pronunciatosi oltre a quanto di sua competenza e non tenendo conto di quanto evidenziato dal Perito della Unipol in riferimento alla verifica di un pagina 2 di 6 precedente intervento di opere straordinarie, evidentemente sul tetto che era già stato interessato da danni pregressi che renderebbe inammissibile qualsiasi richiesta di risarcimento giacché gli eventuali, non provati, danni vanno ricondotti ad interventi strutturali da parte dell'assicurato e non certo all'evento atmosferico dichiarato.
Sulle infiltrazioni, il CTP della osservava che dalle immagini termografiche non si evinceva CP_2 alcuna macchia d'infiltrazione all'interno dell'immobile da ricondursi ad una mancata impermeabilizzazione del tetto spiovente quanto piuttosto di sparse formazioni condensative da ricondursi in maniera del tutto esclusiva a shock termici dovuti a differenti tipologie costruttive e che tale condensa è da ascriversi ad un alto tasso di umidità presente nell'aria interna delle camere e non a fenomeni di infiltrazione provenienti dal tetto.
Per le ragioni di cui sopra, la sollecitava il mutamento del rito richiedendo la causa una CP_2 complessità istruttoria che mal si concilia con la sommarietà tipica del ricorso ex 702 bis c.p.c.
Pertanto, la compagnia concludeva al fine di: - dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
- dichiarare il ricorrente decaduto dalla garanzia assicurativa;
- dichiarare l'inoperatività della polizza;
- rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
- in via di estremo subordine ove si ritenesse valido, efficace ed operante il contratto assicurativo, all'esito della verifica dell'esatto adempimento del premio, onere posto a carico di parte ricorrente, detrarre la franchigia e lo scoperto così come contrattualmente concordati.
All'udienza del 27.06.2022 il Tribunale disponeva il mutamento del rito speciale in rito ordinario assegnando i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c.
Parte ricorrente nella memoria istruttoria contestava l'eccezione di decadenza sollevata dalla CP_2 già sollevata e superata in sede di ATP, ma ulteriormente riproposta, documentando che il sinistro era stato denunciato alla compagnia lo stesso giorno dell'evento e quindi il 5.2.20; e che la compagnia aveva comunicato con nota del 6.2.20 l'apertura del sinistro nominando il tecnico per l'accertamento. Peraltro,
l'attore sottolineava la contraddizione in cui era incorda la compagnia che da un lato eccepiva la decadenza ma dall'altro confermava che l'accesso da parte di un suo perito avveniva a distanza di solo otto giorni dal denunciato evento. Sul nesso causale l'attore richiamava le conclusioni del CTU secondo cui “le infiltrazioni risiedono nel sollevamento delle tegole del tetto di copertura…sintomo di un movimento complessivo di insieme dovuto a fenomeno atmosferici di una certa rilevanza”.
Espletata l'istruttoria mediante escussione dei testi, la causa veniva rinviata all'udienza del 20.11.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. concedendosi termine per il deposito di note conclusionali.
Così ricostruiti i fatti salienti, occorre innanzitutto soffermarsi sull'eccezione sollevata dalla CP_2 relativamente alla decadenza dalla garanzia assicurativa ai sensi ed agli effetti delle condizioni di polizza che
è infondata. Sul punto, innanzitutto veniva escussa il teste figlia di parte ricorrente Testimone_1 pagina 3 di 6 nonché impiegata presso la la quale dichiarava “Ricordo che nell'immediatezza dei fatti sono state scattate le
CP_2 foto che riproducono anche il muro ove scorreva l'acqua piovana ed anche sulla cappa. Preciso che all'epoca io vivevo in quella casa con mio padre….Preciso che io lavoro come impiegata presso la e stesso io ho aperto la pratica”. Inoltre, la
CP_2 nulla dimostrava a sostegno della “tardiva denuncia dell'evento” da parte dell'assicurato, mentre,
CP_2 diversamente, parte attrice ha fornito prova della missiva spedita alla n data 05.02.2020 con relativa
CP_2 risposta da parte di del 06/02/2020 attraverso cui comunicava l'apertura del sinistro. nei
CP_2 CP_2 suoi scritti difensivi dichiarava che il suo perito effettuava il sopralluogo appena 8 giorni dopo l'evento.
Dunque, l'eccezione sollevata dalla infondata e non merita accoglimento. CP_2
Sulla prova dell'effettivo nesso tra l'evento atmosferico e il danno è stato escusso ulteriore teste -
- che riferiva di essere presente nell'abitazione del ricorrente durante l'evento atmosferico, Testimone_2 riferiva “ero ospite a cena la sera del temporale. Riconosco le foto che mi vengono mostrate e che riproducono i luoghi di causa… a seguito dei rumori che sentimmo, ci recammo al piano mansardato per verificare cosa fosse successo e vedemmo
l'acqua che scendeva dal soffitto e le pareti bagnate di acqua...sentivo il rumore delle tegole… quando sono andato via ho visto
a terra all'esterno della casa pezzi di tegole rotte”.
Sul punto risultano rilevanti anche le dichiarazioni del teste , il quale dichiarava Testimone_3
“Preciso di essere stato io personalmente ad aver sostituito le tegole rotte con nuove tegole…ricordo che si trattava di circa 20 o
30 tegole”.
Tali dichiarazioni sono conformi alle risultanze peritali in sede di ATP ove è stata riscontrata il distacco delle tegole dal tetto a causa “di un movimento complessivo di insieme dovuto a fenomeno atmosferici di una certa rilevanza”.
Ne consegue che la domanda attorea è fondata. I danni all'immobile dell'attore sono stati causati da eventi atmosferici e tale evento è incluso nella polizza assicurativa multirischi abitazione stipulata con la
CP_2
Sull'opposizione della all'acquisizione della CTU esperita in sede di ATP, ritenuta errata, in CP_2 quanto pronunciatosi oltre a quanto di sua competenza e non avendo tenendo conto di quanto evidenziato dal proprio perito, occorre evidenziare che in realtà il CTU in sede di ATP ha fornito una valutazione conforme a quanto richiesto dall'incarico e a quanto previsto nei quesiti sottopostogli. Inoltre, in fase di
ATP i tecnici di parte hanno avuto modo di partecipare alle considerazioni fornite dal CTU il quale ha fornito risposta ai quesiti sottopostogli inerenti all'incarico.
Dunque, la relazione fornita in ATP non risulta oltrepassare i confini di quanto richiesto da questo
Tribunale e per l'effetto si ritiene conforme all'incarico e rilevante per l'accertamento del danno, delle cause e della sua quantificazione.
Peraltro la contestazione della compagnia convenuta relativa all'accoglimento da parte del CTU della richiesta di integrazione dell'indennizzo avanzata dal ctp di parte attrice è irrilevante perché in ogni caso pagina 4 di 6 l'indennizzo non potrà superare l'importo garantito in contratto che è pari, come si vedrà, alla primigenia stima effettuata dal CTU.
La richiesta avanzata dalla di espletare ulteriore CTU non merita accoglimento in quanto la CP_2 stessa sarebbe meramente esplorativa avendo già questo Tribunale acquisito sufficienti elementi probatori per poter raggiungere un proprio convincimento e non rinvenendosi profili di illegittimità o nullità della perizia resa nel procedimento sommario in cui è stato adeguatamente assicurato il contraddittorio.
In conclusione, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Sulla quantificazione si ritiene di aderire alla stima fatta dal CTU nominato nel procedimento di ATP ma con gli adeguamenti opportuni in base alle clausole contrattuali.
Dalla relazione emergono varie voci di spesa tra cui euro 37.473 oltre iva per la riparazione del tetto;
ma nella clausola 2.4.4. si è convenuto che l'importo massimo garantito per i danni prodotti da eventi atmosferici è di euro 30.000 per cui l'indennizzo non può superare tale soglia. Inoltre l'importo di euro
3.747 oltre iva per la progettazione e direzione dei lavori da eseguire è stato stimato dal CTU in misura del
10% del risarcimento;
ma nel punto 2.4.1 del contratto si prevede che i costi per la progettazione non debbano superare il 5% dell'indennizzo, per cui nel caso di specie per tale voce va riconosciuto il minor importo di euro 1.500. Quanto alla voce di € 1.950 da sostenersi per alloggiare in una struttura ricettiva durante l'esecuzione dei lavori necessari, tale importo si ritiene non dovuto perché in perizia non viene rappresentata l'impossibilità di fruire dell'immobile nel lasso di tempo necessario alla esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto. Il CTU sul punto ha raccolto la sollecitazione del ctp di parte attrice senza motivare la oggettiva impossibilità per l'attore di poter temporaneamente sostare in altri ambienti del fabbricato durante l'esecuzione dei lavori di ripristino.
Inoltre dalla somma definitiva va detratta la franchigia di € 250.00 prevista in contratto pervenendosi all'importo definitivo di € 31.250,00 che va implementata di interessi legali ex art 1224 c.c. dal giorno del deposito del ricorso di ATP fino all'effettivo soddisfo
Inoltre, vanno rimborsate a parte attrice le spese di CTU sostenute nel procedimento di ATP pari ad euro 2267,65 ed euro 160,00 per il noleggio della piattaforma resasi necessaria alle verifiche (in tal senso
Cass., Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020 “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”).
Anche le spese di giudizio le stesse vanno poste a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
La domanda di parte attrice di condanna del convenuto al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata non merita accoglimento, non sussistendo il presupposto dell'aver resistito con mala fede o colpa grave, alla luce delle difese svolte dalla delle critiche rivolte alla perizia svolta in ATP. CP_2 pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Previo accertamento che i danni patrimoniali nell'immobile di parte attrice sono stati causati da eventi atmosferici e previo accertamento della piena operatività della polizza assicurativa n. 1-
61434-148-157946912 stipulata con con garanzia “multirischi abitazione”, Controparte_3 relativa all'immobile di sua proprietà in Pellezzano alla via Chiuiano n.21/A, Condanna la CP_2
a corrispondere a parte attrice l'indennizzo pari ad euro 31.250,00 oltre interessi legali dal
[...] giorno del deposito del ricorso per ATP fino al soddisfo;
2) Condanna la convenuta al rimborso a parte attrice della somma di euro 2.427,65 sostenuta nel giudizio di ATP oltre ad € 160 per il noleggio della piattaforma;
3) Rigetta la domanda attorea di condanna del convenuto al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata;
4) Condanna, inoltre, la alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si CP_2 liquidano in euro € 5.000,00 oltre rimborso spese vive, IVA, Cpa e rimborso forfettario spese in misura del 15%;
Così deciso in Salerno
20.11.2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 20.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 20.11.25, trattata con note scritte ex art 127 ter cpc., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 4552 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente t r a nato a [...] il [...], residente in [...], C.F: Parte_1 rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Antonio Cammarota, presso il cui CodiceFiscale_1 studio elett.te dom.to in Salerno, alla via Petrone 77/a
- ricorrente / attore -
E
P.IVA: con sede legale e direzione in Bologna, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv. Francesco
Borza, presso il cui studio elett.te dom.ta in Salerno, alla Via Michele Vernieri n°52
- Resistente / convenuta -
OGGETTO: indennizzo polizza assicurativa
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art.702 bis cpc, depositato in data
01.06.2021 e notificato in data 10.09.2021, evocava in giudizio davanti a questo Tribunale la Parte_1
pagina 1 di 6 per sentirla condannare al pagamento di tutte le somme accertate nel giudizio per Controparte_2 accertamento tecnico preventivo, rg 4435/20 Tribunale di Salerno o quelle somme maggiori o anche minori che il Tribunale riterrà in sua Giustizia, in forza della polizza n. 1-61434-148-157946912 stipulata con con garanzia “multirischi abitazione”, relativa all'immobile di sua proprietà in Controparte_3
Pellezzano alla via Chiuiano n.21/A.
Parte ricorrente, premettendo che la polizza di cui era titolare copriva anche i danni provocati da avverse condizioni metereologiche, ricorreva avverso la iferendo che in data 05.02.2020 l'immobile CP_2 di sua proprietà oggetto di polizza assicurativa subiva danni e nello specifico, a causa di un violento temporale, fortissime raffiche di vento e della pioggia incipiente, furono divelte le tegole del tetto di copertura della sua abitazione con infiltrazioni d'acqua al piano sottostante e con danni all'impianto elettrico.
Espletata la CTU vennero accertati i danni e il nesso di causalità. Il CTU accertò che “le infiltrazioni risiedono nel sollevamento delle tegole del tetto di copertura…sintomo di un movimento complessivo di insieme dovuto a fenomeno atmosferici di una certa rilevanza” quantificando i seguenti danni: € 37.473,00 oltre Iva per la riparazione del tetto;
€ 3.747,00 oltre Iva per la progettazione e direzione dei lavori;
€ 1.950,00 costi b&b per gg 30.
Non essendo stato raggiunto alcun accordo in via stragiudiziale, il ricorrente introduceva l'odierno giudizio chiedendo la condanna della al pagamento delle somme accertate nel giudizio per ATP;
le CP_2 spese del giudizio di ATP, spese di CTU e di noleggio piattaforma per € 160,00 e le spese del presente giudizio. In via istruttoria chiedeva l'acquisizione della CTU espletata nel giudizio per ATP.
La si costituiva in giudizio eccependo la decadenza dalla garanzia assicurativa ai sensi ed agli CP_2 effetti delle condizioni di polizza – in conformità a quanto peraltro previsto dall'articolo 1913 del codice civile in materia di assicurazioni – “in caso di sinistro, l'assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'art. 1915 c.c.”.
La deduceva che il termine di decadenza fosse stato inesorabilmente violato dal ricorrente CP_2 atteso che la denuncia veniva inoltrata alla convenuta compagnia di assicurazioni ben oltre il termine contrattualmente previsto, con conseguente decadenza dell'assicurato dalla garanzia per non avere provveduto a denunciare per iscritto l'accaduto sinistro così impedendo all'assicuratore l'accertamento tempestivo delle cause del sinistro e l'entità del danno prima che potessero disperdersi le eventuali prove.
La inoltre contestava l'infondatezza della domanda in quanto nessuna prova sui fatti, così CP_2 come dichiarati, e soprattutto sul nesso eziologico tra evento e danno era stata fornita dal ricorrente;
l'erroneità della CTU esperita in sede di ATP in quanto pronunciatosi oltre a quanto di sua competenza e non tenendo conto di quanto evidenziato dal Perito della Unipol in riferimento alla verifica di un pagina 2 di 6 precedente intervento di opere straordinarie, evidentemente sul tetto che era già stato interessato da danni pregressi che renderebbe inammissibile qualsiasi richiesta di risarcimento giacché gli eventuali, non provati, danni vanno ricondotti ad interventi strutturali da parte dell'assicurato e non certo all'evento atmosferico dichiarato.
Sulle infiltrazioni, il CTP della osservava che dalle immagini termografiche non si evinceva CP_2 alcuna macchia d'infiltrazione all'interno dell'immobile da ricondursi ad una mancata impermeabilizzazione del tetto spiovente quanto piuttosto di sparse formazioni condensative da ricondursi in maniera del tutto esclusiva a shock termici dovuti a differenti tipologie costruttive e che tale condensa è da ascriversi ad un alto tasso di umidità presente nell'aria interna delle camere e non a fenomeni di infiltrazione provenienti dal tetto.
Per le ragioni di cui sopra, la sollecitava il mutamento del rito richiedendo la causa una CP_2 complessità istruttoria che mal si concilia con la sommarietà tipica del ricorso ex 702 bis c.p.c.
Pertanto, la compagnia concludeva al fine di: - dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
- dichiarare il ricorrente decaduto dalla garanzia assicurativa;
- dichiarare l'inoperatività della polizza;
- rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
- in via di estremo subordine ove si ritenesse valido, efficace ed operante il contratto assicurativo, all'esito della verifica dell'esatto adempimento del premio, onere posto a carico di parte ricorrente, detrarre la franchigia e lo scoperto così come contrattualmente concordati.
All'udienza del 27.06.2022 il Tribunale disponeva il mutamento del rito speciale in rito ordinario assegnando i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c.
Parte ricorrente nella memoria istruttoria contestava l'eccezione di decadenza sollevata dalla CP_2 già sollevata e superata in sede di ATP, ma ulteriormente riproposta, documentando che il sinistro era stato denunciato alla compagnia lo stesso giorno dell'evento e quindi il 5.2.20; e che la compagnia aveva comunicato con nota del 6.2.20 l'apertura del sinistro nominando il tecnico per l'accertamento. Peraltro,
l'attore sottolineava la contraddizione in cui era incorda la compagnia che da un lato eccepiva la decadenza ma dall'altro confermava che l'accesso da parte di un suo perito avveniva a distanza di solo otto giorni dal denunciato evento. Sul nesso causale l'attore richiamava le conclusioni del CTU secondo cui “le infiltrazioni risiedono nel sollevamento delle tegole del tetto di copertura…sintomo di un movimento complessivo di insieme dovuto a fenomeno atmosferici di una certa rilevanza”.
Espletata l'istruttoria mediante escussione dei testi, la causa veniva rinviata all'udienza del 20.11.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. concedendosi termine per il deposito di note conclusionali.
Così ricostruiti i fatti salienti, occorre innanzitutto soffermarsi sull'eccezione sollevata dalla CP_2 relativamente alla decadenza dalla garanzia assicurativa ai sensi ed agli effetti delle condizioni di polizza che
è infondata. Sul punto, innanzitutto veniva escussa il teste figlia di parte ricorrente Testimone_1 pagina 3 di 6 nonché impiegata presso la la quale dichiarava “Ricordo che nell'immediatezza dei fatti sono state scattate le
CP_2 foto che riproducono anche il muro ove scorreva l'acqua piovana ed anche sulla cappa. Preciso che all'epoca io vivevo in quella casa con mio padre….Preciso che io lavoro come impiegata presso la e stesso io ho aperto la pratica”. Inoltre, la
CP_2 nulla dimostrava a sostegno della “tardiva denuncia dell'evento” da parte dell'assicurato, mentre,
CP_2 diversamente, parte attrice ha fornito prova della missiva spedita alla n data 05.02.2020 con relativa
CP_2 risposta da parte di del 06/02/2020 attraverso cui comunicava l'apertura del sinistro. nei
CP_2 CP_2 suoi scritti difensivi dichiarava che il suo perito effettuava il sopralluogo appena 8 giorni dopo l'evento.
Dunque, l'eccezione sollevata dalla infondata e non merita accoglimento. CP_2
Sulla prova dell'effettivo nesso tra l'evento atmosferico e il danno è stato escusso ulteriore teste -
- che riferiva di essere presente nell'abitazione del ricorrente durante l'evento atmosferico, Testimone_2 riferiva “ero ospite a cena la sera del temporale. Riconosco le foto che mi vengono mostrate e che riproducono i luoghi di causa… a seguito dei rumori che sentimmo, ci recammo al piano mansardato per verificare cosa fosse successo e vedemmo
l'acqua che scendeva dal soffitto e le pareti bagnate di acqua...sentivo il rumore delle tegole… quando sono andato via ho visto
a terra all'esterno della casa pezzi di tegole rotte”.
Sul punto risultano rilevanti anche le dichiarazioni del teste , il quale dichiarava Testimone_3
“Preciso di essere stato io personalmente ad aver sostituito le tegole rotte con nuove tegole…ricordo che si trattava di circa 20 o
30 tegole”.
Tali dichiarazioni sono conformi alle risultanze peritali in sede di ATP ove è stata riscontrata il distacco delle tegole dal tetto a causa “di un movimento complessivo di insieme dovuto a fenomeno atmosferici di una certa rilevanza”.
Ne consegue che la domanda attorea è fondata. I danni all'immobile dell'attore sono stati causati da eventi atmosferici e tale evento è incluso nella polizza assicurativa multirischi abitazione stipulata con la
CP_2
Sull'opposizione della all'acquisizione della CTU esperita in sede di ATP, ritenuta errata, in CP_2 quanto pronunciatosi oltre a quanto di sua competenza e non avendo tenendo conto di quanto evidenziato dal proprio perito, occorre evidenziare che in realtà il CTU in sede di ATP ha fornito una valutazione conforme a quanto richiesto dall'incarico e a quanto previsto nei quesiti sottopostogli. Inoltre, in fase di
ATP i tecnici di parte hanno avuto modo di partecipare alle considerazioni fornite dal CTU il quale ha fornito risposta ai quesiti sottopostogli inerenti all'incarico.
Dunque, la relazione fornita in ATP non risulta oltrepassare i confini di quanto richiesto da questo
Tribunale e per l'effetto si ritiene conforme all'incarico e rilevante per l'accertamento del danno, delle cause e della sua quantificazione.
Peraltro la contestazione della compagnia convenuta relativa all'accoglimento da parte del CTU della richiesta di integrazione dell'indennizzo avanzata dal ctp di parte attrice è irrilevante perché in ogni caso pagina 4 di 6 l'indennizzo non potrà superare l'importo garantito in contratto che è pari, come si vedrà, alla primigenia stima effettuata dal CTU.
La richiesta avanzata dalla di espletare ulteriore CTU non merita accoglimento in quanto la CP_2 stessa sarebbe meramente esplorativa avendo già questo Tribunale acquisito sufficienti elementi probatori per poter raggiungere un proprio convincimento e non rinvenendosi profili di illegittimità o nullità della perizia resa nel procedimento sommario in cui è stato adeguatamente assicurato il contraddittorio.
In conclusione, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Sulla quantificazione si ritiene di aderire alla stima fatta dal CTU nominato nel procedimento di ATP ma con gli adeguamenti opportuni in base alle clausole contrattuali.
Dalla relazione emergono varie voci di spesa tra cui euro 37.473 oltre iva per la riparazione del tetto;
ma nella clausola 2.4.4. si è convenuto che l'importo massimo garantito per i danni prodotti da eventi atmosferici è di euro 30.000 per cui l'indennizzo non può superare tale soglia. Inoltre l'importo di euro
3.747 oltre iva per la progettazione e direzione dei lavori da eseguire è stato stimato dal CTU in misura del
10% del risarcimento;
ma nel punto 2.4.1 del contratto si prevede che i costi per la progettazione non debbano superare il 5% dell'indennizzo, per cui nel caso di specie per tale voce va riconosciuto il minor importo di euro 1.500. Quanto alla voce di € 1.950 da sostenersi per alloggiare in una struttura ricettiva durante l'esecuzione dei lavori necessari, tale importo si ritiene non dovuto perché in perizia non viene rappresentata l'impossibilità di fruire dell'immobile nel lasso di tempo necessario alla esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto. Il CTU sul punto ha raccolto la sollecitazione del ctp di parte attrice senza motivare la oggettiva impossibilità per l'attore di poter temporaneamente sostare in altri ambienti del fabbricato durante l'esecuzione dei lavori di ripristino.
Inoltre dalla somma definitiva va detratta la franchigia di € 250.00 prevista in contratto pervenendosi all'importo definitivo di € 31.250,00 che va implementata di interessi legali ex art 1224 c.c. dal giorno del deposito del ricorso di ATP fino all'effettivo soddisfo
Inoltre, vanno rimborsate a parte attrice le spese di CTU sostenute nel procedimento di ATP pari ad euro 2267,65 ed euro 160,00 per il noleggio della piattaforma resasi necessaria alle verifiche (in tal senso
Cass., Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020 “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”).
Anche le spese di giudizio le stesse vanno poste a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
La domanda di parte attrice di condanna del convenuto al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata non merita accoglimento, non sussistendo il presupposto dell'aver resistito con mala fede o colpa grave, alla luce delle difese svolte dalla delle critiche rivolte alla perizia svolta in ATP. CP_2 pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Previo accertamento che i danni patrimoniali nell'immobile di parte attrice sono stati causati da eventi atmosferici e previo accertamento della piena operatività della polizza assicurativa n. 1-
61434-148-157946912 stipulata con con garanzia “multirischi abitazione”, Controparte_3 relativa all'immobile di sua proprietà in Pellezzano alla via Chiuiano n.21/A, Condanna la CP_2
a corrispondere a parte attrice l'indennizzo pari ad euro 31.250,00 oltre interessi legali dal
[...] giorno del deposito del ricorso per ATP fino al soddisfo;
2) Condanna la convenuta al rimborso a parte attrice della somma di euro 2.427,65 sostenuta nel giudizio di ATP oltre ad € 160 per il noleggio della piattaforma;
3) Rigetta la domanda attorea di condanna del convenuto al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata;
4) Condanna, inoltre, la alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si CP_2 liquidano in euro € 5.000,00 oltre rimborso spese vive, IVA, Cpa e rimborso forfettario spese in misura del 15%;
Così deciso in Salerno
20.11.2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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