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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA ER Presidente relatrice
AN RI GI
ND ES GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9290/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. NICOLINI STEFANO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. FUMAGALLI ALESSANDRA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 14 maggio 2011 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni, omologando le seguenti condizioni:
A) affidamento condiviso delle figlie ed entrambi i genitori eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la
1 responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
B) Le figlie sono collocate in via prevalente presso l'abitazione della madre sita a Nuvolento (BS), in
Via Castello Sera n. 31. Il padre continuerà ad abitare presso la casa coniugale, sita a Sabbio Chiese
(BS) in Via Odolo n. 19.
C) Il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alterni (da venerdì entro le 19.30, con facoltà dello stesso di prelevare le figlie all'uscita da scuola, andando a prenderle al termine delle lezioni, previo avviso utile alla madre, fino a domenica sera dopo cena, accompagnandole a casa della madre), un giorno infrasettimanale da individuare in base alle sue esigenze lavorative, andando a prenderle a scuola al termine delle lezioni fino alla sera dopo cena ovvero accompagnandole a scuola il giorno dopo, previo accordo con la madre. Nei periodi natalizi e pasquali il padre potrà tenere le figlie con sé consecutivamente metà delle vacanze scolastiche;
il periodo comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di capodanno, nonché il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo delle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé le figlie due settimane, anche non consecutive. Il calendario di frequentazione suindicato è da intendersi flessibile e modulabile e, quindi, il padre potrà tenere con sé le figlie in orari e giorni diversi rispetto al calendario concordato. Sul punto, si specifica che variazioni di orario e/o giorni dovranno essere concordare dai genitori con un adeguato anticipo e compatibilmente con le loro esigenze.
D) I genitori si impegnano affinché le figlie possano coltivare e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
E) Il padre si obbliga a corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese di un contributo al mantenimento delle figlie pari a 350,00 euro per ciascuna figlia, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, fino a quando queste saranno economicamente indipendenti.
G) I genitori comparteciperanno, in misura del 30% la madre e del 70% il padre, nel pagamento delle spese straordinarie delle figlie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia del 2016, ricomprendendo tra le spese di carattere straordinario anche quelle relative alla mensa scolastica. Le spese straordinarie andranno documentate da chi le anticiperà e presentate all'altro genitore ai fini del rimborso entro la fine di ogni mese o, comunque, entro il 5 del mese successivo;
le stesse, nella misura concordata, verranno corrisposte al genitore che le ha anticipate entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui le spese si riferiscono a mezzo bonifico bancario.
F) L'assegno unico verrà attribuito alla madre e le detrazioni nella misura del 50% a ciascun genitore.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Castiglione delle Stiviere (BS) in data 14.5.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE al n.
3, parte II, serie B, anno 2011.
Dall'unione sono nate le figlie il 20.9.2015 e in data 8.6.2017. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 89/2024, pubblicata in data 27/6/2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alle figlie della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della loro tenera età, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge
898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
LA ER
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA ER Presidente relatrice
AN RI GI
ND ES GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9290/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. NICOLINI STEFANO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. FUMAGALLI ALESSANDRA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 14 maggio 2011 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni, omologando le seguenti condizioni:
A) affidamento condiviso delle figlie ed entrambi i genitori eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la
1 responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
B) Le figlie sono collocate in via prevalente presso l'abitazione della madre sita a Nuvolento (BS), in
Via Castello Sera n. 31. Il padre continuerà ad abitare presso la casa coniugale, sita a Sabbio Chiese
(BS) in Via Odolo n. 19.
C) Il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alterni (da venerdì entro le 19.30, con facoltà dello stesso di prelevare le figlie all'uscita da scuola, andando a prenderle al termine delle lezioni, previo avviso utile alla madre, fino a domenica sera dopo cena, accompagnandole a casa della madre), un giorno infrasettimanale da individuare in base alle sue esigenze lavorative, andando a prenderle a scuola al termine delle lezioni fino alla sera dopo cena ovvero accompagnandole a scuola il giorno dopo, previo accordo con la madre. Nei periodi natalizi e pasquali il padre potrà tenere le figlie con sé consecutivamente metà delle vacanze scolastiche;
il periodo comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di capodanno, nonché il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo delle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé le figlie due settimane, anche non consecutive. Il calendario di frequentazione suindicato è da intendersi flessibile e modulabile e, quindi, il padre potrà tenere con sé le figlie in orari e giorni diversi rispetto al calendario concordato. Sul punto, si specifica che variazioni di orario e/o giorni dovranno essere concordare dai genitori con un adeguato anticipo e compatibilmente con le loro esigenze.
D) I genitori si impegnano affinché le figlie possano coltivare e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
E) Il padre si obbliga a corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese di un contributo al mantenimento delle figlie pari a 350,00 euro per ciascuna figlia, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, fino a quando queste saranno economicamente indipendenti.
G) I genitori comparteciperanno, in misura del 30% la madre e del 70% il padre, nel pagamento delle spese straordinarie delle figlie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia del 2016, ricomprendendo tra le spese di carattere straordinario anche quelle relative alla mensa scolastica. Le spese straordinarie andranno documentate da chi le anticiperà e presentate all'altro genitore ai fini del rimborso entro la fine di ogni mese o, comunque, entro il 5 del mese successivo;
le stesse, nella misura concordata, verranno corrisposte al genitore che le ha anticipate entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui le spese si riferiscono a mezzo bonifico bancario.
F) L'assegno unico verrà attribuito alla madre e le detrazioni nella misura del 50% a ciascun genitore.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Castiglione delle Stiviere (BS) in data 14.5.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE al n.
3, parte II, serie B, anno 2011.
Dall'unione sono nate le figlie il 20.9.2015 e in data 8.6.2017. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 89/2024, pubblicata in data 27/6/2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alle figlie della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della loro tenera età, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge
898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
LA ER
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