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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
ND NC, Relatore
MERCURIO NC, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 354/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 385/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420230002183833000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si richiamano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 aveva proposto ricorso in appello davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Veneto contro l'Agenzia delle Entrate di Vicenza, chiedendo l'annullamento (totale o parziale) di un ruolo e della relativa cartella di pagamento IRPEF per l'anno d'imposta 2018, emessi nel 2022, nonché la riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso.
Nel corso del giudizio di appello, il ricorrente ha deciso di abbandonare il contenzioso per ragioni di convenienza economica, al fine di evitare i rischi del processo e ha depositato atto di rinuncia al ricorso in appello, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 546/1992, chiedendo alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese del secondo grado.
L'Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia al ricorso e la compensazione delle spese di giudizio del secondo grado come dichiarato in calce all'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visionato l'atto versato in atti, ha potuto constatare che lo stesso è stato sottoscritto digitalmente il 2 febbraio 2026 dal difensore del ricorrente, dott. Difensore_1, e dall'Agenzia delle Entrate per accettazione.
Premesso quanto sopra, questa Corte
P.Q.M.
Ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92 la Commissione dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
AN CA ZA LO MA
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
ND NC, Relatore
MERCURIO NC, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 354/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 385/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420230002183833000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si richiamano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 aveva proposto ricorso in appello davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Veneto contro l'Agenzia delle Entrate di Vicenza, chiedendo l'annullamento (totale o parziale) di un ruolo e della relativa cartella di pagamento IRPEF per l'anno d'imposta 2018, emessi nel 2022, nonché la riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso.
Nel corso del giudizio di appello, il ricorrente ha deciso di abbandonare il contenzioso per ragioni di convenienza economica, al fine di evitare i rischi del processo e ha depositato atto di rinuncia al ricorso in appello, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 546/1992, chiedendo alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese del secondo grado.
L'Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia al ricorso e la compensazione delle spese di giudizio del secondo grado come dichiarato in calce all'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visionato l'atto versato in atti, ha potuto constatare che lo stesso è stato sottoscritto digitalmente il 2 febbraio 2026 dal difensore del ricorrente, dott. Difensore_1, e dall'Agenzia delle Entrate per accettazione.
Premesso quanto sopra, questa Corte
P.Q.M.
Ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92 la Commissione dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
AN CA ZA LO MA