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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2999/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Via A Diaz N.35 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TXLIPBI00024 IRPEF
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 nella qualità di erede del sig. Nominativo_1 rappresentato e difeso dall'avv Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Canicattì, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. TXLIPBI00024/2019, comunicata in data 31.05.2024 con la quale viene contestato al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 4.083,98, di cui € 1.807,96 a titolo di imposta, derivante dal tributo vantato dall'Ente Impositore - Dir. Prov.le di Agrigento - Uff. territoriale di Canicattì - per l'asserito mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2013, sia in quanto illegittima, sia nella parte in cui vengono richieste all'erede le sanzioni.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- nullità e/o inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento quale conseguenza della palese violazione dell'art. 65 d.p.r. n. 600/1973;
- nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 25 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica degli avvisi di accertamento contestati;
- nullità' e/o inesistenza sia degli atti presupposti che dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza e/o nullità' della relative notifiche;
- nullità dell'intimazione di pagamento con riferimento alle sanzioni applicate, per violazione dell'art. 8, d. lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 48, d. lgs. 546/1992;
- nullità' degli atti presupposti e delle cartelle di pagamento per inesistenza della pretesa tributaria ed intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale e/o decennale dei tributi, chiedendo alla Corte di ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente, in quanto erede, a titolo di sanzioni;
ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'irregolarità degli atti presupposti e dell'intimazione di pagamento impugnata per l'assoluta inesistenza della pretesa attesa la mancata notifica degli atti presupposti, per intervenuta decadenza dell'azione di recupero e/o prescrizione dei crediti tributari, con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Agrigento, che preliminarmente sottolinea di aver accolto l'eccezione sollevata dal ricorrente in merito all'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, infatti ha proceduto a sgravare, dalla partita di ruolo relativa all'intimazione, che è stata già affidata all'agente della riscossione per il decorso dei termini, le sanzioni, eccependo, con riguardo alle altre eccezioni del ricorrente, la loro infondatezza, chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di prendere atto dell'intervenuto sgravio parziale della pretesa in punto sanzioni, disponendo nel resto il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, preliminarmente osserva che il ricorso attiene all'impugnazione di un'intimazione di pagamento per decadenza del pagamento rateale da parte di mancato versamento di Nominativo_1 relativo ad imposta Irpef 2019, de cuius del ricorrente. L'esame dell'atto predisposto risulta al protocollo registro ufficiale al n. 0142351 del 13.11.2023
e riporta un tipo di contrassegno, versione Glifo, per la verifica della corrispondenza della copia all'originale fino alla data del 11/05/2024 e nell'intestazione, con aggiunta a penna il nominativo del ricorrente con la qualifica di erede di Nominativo_1. L'atto non risulta riportare alcuna data di sottoscrizione.
La notifica del suddetto atto impugnato risulta effettuata oltre il termine per la verifica della esatta corrispondenza all'originale, e ciò non consente di verificare l'esatta corrispondenza dell'atto oltre alla verifica della firma, ma soprattutto se il destinatario dello stesso sia l'attuale ricorrente. Vieppiù che l'Ade solo successivamente al deposito del ricorso provvedeva allo sgravio delle sanzioni, affidando l'atto al concessionario della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate con la circolare 25/E/2020 ha precisato che gli atti si intendono emessise risultano
“firmati e protocollati” assumendo valore la firma digitale. Gli originali, pertanto, devono essere prodotti in formato digitale, firmati dal responsabile o da un suo delegato con firma digitale e registrati in uscita nel sistema gestionale dell'Agenzia stessa. In questo modo, la firma digitale garantisce che il documento è integro e non modificabile. La segnatura di protocollo certifica la sua provenienza e gli attribuisce una data certa, opponibile a terzi.
Orbene, per l'intimazione di pagamento in discussione nessuna prova di corrispondenza all'atto originale risulta fornita dall'Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare il rispetto di tutti i necessari requisiti, dai quali si potrebbe rilevare anche l'indicazione dei dati relativi alla sottoscrizione e protocollazione del documento, onde verificare il destinatario dell'atto medesimo e consentire alla parte ricorrente sono file elaborati dalla stesso ufficio che oltre a non poter essere verificati dalla parte ricorrente sono privi dell'attestazione di conformità. Ne consegue, pertanto, in mancanza di prova certa, che l'emissione dell'atto non può essere considerato validamente emesso nei confronti dell'erede del de cuius Nominativo_1 . L'eccezione preliminare rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di doglianza che restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso per quanto in parte motiva, annulla l'atto impugnato e condanna l'Ade al pagamento delle spese che si liquidano in euro
500,00 oltre oneri accessori se dovuti al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2999/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Via A Diaz N.35 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TXLIPBI00024 IRPEF
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 nella qualità di erede del sig. Nominativo_1 rappresentato e difeso dall'avv Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Canicattì, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. TXLIPBI00024/2019, comunicata in data 31.05.2024 con la quale viene contestato al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 4.083,98, di cui € 1.807,96 a titolo di imposta, derivante dal tributo vantato dall'Ente Impositore - Dir. Prov.le di Agrigento - Uff. territoriale di Canicattì - per l'asserito mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2013, sia in quanto illegittima, sia nella parte in cui vengono richieste all'erede le sanzioni.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- nullità e/o inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento quale conseguenza della palese violazione dell'art. 65 d.p.r. n. 600/1973;
- nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 25 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica degli avvisi di accertamento contestati;
- nullità' e/o inesistenza sia degli atti presupposti che dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza e/o nullità' della relative notifiche;
- nullità dell'intimazione di pagamento con riferimento alle sanzioni applicate, per violazione dell'art. 8, d. lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 48, d. lgs. 546/1992;
- nullità' degli atti presupposti e delle cartelle di pagamento per inesistenza della pretesa tributaria ed intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale e/o decennale dei tributi, chiedendo alla Corte di ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente, in quanto erede, a titolo di sanzioni;
ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'irregolarità degli atti presupposti e dell'intimazione di pagamento impugnata per l'assoluta inesistenza della pretesa attesa la mancata notifica degli atti presupposti, per intervenuta decadenza dell'azione di recupero e/o prescrizione dei crediti tributari, con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Agrigento, che preliminarmente sottolinea di aver accolto l'eccezione sollevata dal ricorrente in merito all'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, infatti ha proceduto a sgravare, dalla partita di ruolo relativa all'intimazione, che è stata già affidata all'agente della riscossione per il decorso dei termini, le sanzioni, eccependo, con riguardo alle altre eccezioni del ricorrente, la loro infondatezza, chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di prendere atto dell'intervenuto sgravio parziale della pretesa in punto sanzioni, disponendo nel resto il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, preliminarmente osserva che il ricorso attiene all'impugnazione di un'intimazione di pagamento per decadenza del pagamento rateale da parte di mancato versamento di Nominativo_1 relativo ad imposta Irpef 2019, de cuius del ricorrente. L'esame dell'atto predisposto risulta al protocollo registro ufficiale al n. 0142351 del 13.11.2023
e riporta un tipo di contrassegno, versione Glifo, per la verifica della corrispondenza della copia all'originale fino alla data del 11/05/2024 e nell'intestazione, con aggiunta a penna il nominativo del ricorrente con la qualifica di erede di Nominativo_1. L'atto non risulta riportare alcuna data di sottoscrizione.
La notifica del suddetto atto impugnato risulta effettuata oltre il termine per la verifica della esatta corrispondenza all'originale, e ciò non consente di verificare l'esatta corrispondenza dell'atto oltre alla verifica della firma, ma soprattutto se il destinatario dello stesso sia l'attuale ricorrente. Vieppiù che l'Ade solo successivamente al deposito del ricorso provvedeva allo sgravio delle sanzioni, affidando l'atto al concessionario della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate con la circolare 25/E/2020 ha precisato che gli atti si intendono emessise risultano
“firmati e protocollati” assumendo valore la firma digitale. Gli originali, pertanto, devono essere prodotti in formato digitale, firmati dal responsabile o da un suo delegato con firma digitale e registrati in uscita nel sistema gestionale dell'Agenzia stessa. In questo modo, la firma digitale garantisce che il documento è integro e non modificabile. La segnatura di protocollo certifica la sua provenienza e gli attribuisce una data certa, opponibile a terzi.
Orbene, per l'intimazione di pagamento in discussione nessuna prova di corrispondenza all'atto originale risulta fornita dall'Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare il rispetto di tutti i necessari requisiti, dai quali si potrebbe rilevare anche l'indicazione dei dati relativi alla sottoscrizione e protocollazione del documento, onde verificare il destinatario dell'atto medesimo e consentire alla parte ricorrente sono file elaborati dalla stesso ufficio che oltre a non poter essere verificati dalla parte ricorrente sono privi dell'attestazione di conformità. Ne consegue, pertanto, in mancanza di prova certa, che l'emissione dell'atto non può essere considerato validamente emesso nei confronti dell'erede del de cuius Nominativo_1 . L'eccezione preliminare rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di doglianza che restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso per quanto in parte motiva, annulla l'atto impugnato e condanna l'Ade al pagamento delle spese che si liquidano in euro
500,00 oltre oneri accessori se dovuti al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico