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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 605/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4725/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160113200327000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180029169634000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata ed assistita dagli avvocati Difensore_1 e Difensore_2
, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate - SI (ADER) chiedendo l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 29620160113200327000 e n. 29620180029169634000, per i rispettivi importi di € 238,15 e di € 228,44, asseritamente relativi all'omesso versamento di tasse automobilistiche per le annualità 2012 e 2014 ed entrambe ricomprese nella intimazione di pagamento n. 29620249030538739000, notificata alla Ricorrente_1 il 09.09.24 (quest'ultima, per vero, non oggetto di impugnazione – cfr. ricorso: “la cartella di pagamento n. 29620160113200327000 e la cartella di pagamento n. 29620180029169634000, sono gli unici atti che si oppongono con l'odierno ricorso in quanto non si oppone l'intimazione di pagamento n. 29620249030538739000”).
Eccepiva l'omessa notifica dei suddetti provvedimenti impoesattivi e la prescrizione delle pretese fiscali.
Si costituiva l'ADER, assumendo che le cartelle di pagamento, oggetto della intimazione n.
29620249030538739000, notificata a controparte il 06.06.2024, erano state ritualmente notificate – segnatamente, la n. 29620160113200327000 in data 17/07/2017 e la 29620180029169634000 in data
09/08/2018 - ed eccependo la correlativa inammissibilità del ricorso.
Aggiungeva che, sempre relativamente ai carichi fiscali de quibus, la Ric._1 era stata, altresì, destinataria di ulteriori intimazioni di pagamento, da costei non impugnate:
- la n. 296201890096794500000, notificatole in data 07.07.2019;
- e la n. 29520229000427700000, notificatole in data 17.12.2022.
Ricordava, inoltre, che i temini di prescrizione per la riscossione delle imposte erano rimasti sospesi nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, in dipendenza della cd. legislazione emergenziale (cfr. decreti “Cura Italia” e succ. mod.).
Parte ricorrente presentava ulteriore memoria conclusionale, nel corpo della quale:
- eccepiva l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 29620160113200327000, giacchè gestita da Impresa di Poste Private non titolare della prima della entrata in vigore della legge n. 124 del 2017;
- eccepiva la inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 29620180029169634000, stante l'omessa produzione in giudizio del provvedimento e della relata di notifica;
- eccepiva la inesistenza delle notifiche delle intimazioni di pagamento n. 2962018900967945000 e n. 29520229000427700000, per mancata prova documentale della attivazione e conclusione del procedimento notificatorio;
- reiterava, alla stregua delle illustrate premesse, la eccezione di prescrizione dei tributi.
In data odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, in disparte i profili della sua ammissibilità, non è fondato. Va, in primo luogo, rilevato che, secondo espressa indicazione di cui all'atto introduttivo del giudizio
(v. la superiore narrativa), parte ricorrente ha rimarcato come la impugnazione afferisse soltanto alle due cartelle di pagamento n. 29620160113200327000 e n. 29620180029169634000 – che assumeva non esserle mai state notificate - e non anche alla intimazione di pagamento 29620249030538739000, atto susseguente alle presupposte cartelle.
Orbene, secondo il costante insegnamento della S.C. quando il contribuente deduce, come nella specie è accaduto, la mancata notifica delle cartelle di pagamento, l'intimazione di pagamento costituisce il primo atto lesivo e deve essere impugnata, a pena di consolidamento della pretesa tributaria (ex multis,
Cass. V, n. 30901/2024).
In altri termini, quando si contesti la ritualità della notifica degli atti impoesattivi, resta a carico del contribuente l'onere di impugnare la susseguente intimazione, stante che dal mancato assolvimento di tale obbligo deriva l'autonomo consolidamento della pretesa fiscale, che resterebbe valida quand'anche, in ipotesi, la cartella esattoriale non fosse mai entrata nella sfera giuridica del contribuente, di guisa da non avere questi alcun concreto interesse da coltivare nel giudizio incoato esclusivamente per far valere la omessa e\o irregolare notifica delle cartelle medesime.
Ma, anche in punto di fatto, le argomentazioni della parte ricorrente non sono persuasive.
Invero, va rilevato che, oltre alla intimazione – conosciuta e non impugnata dalla Ricorrente_1 - n. 29620249030538739000 (che, notificata alla contribuente il 09.09.24, ha definitivamente reso irretrattabile il debito fiscale alla scadenza del sessantesimo giorno), l'odierna ricorrente ha ricevuto dall'Ente riscossore ulteriori inviti ad adempiere alle obbligazioni fiscali di cui alle due cartelle de quibus e, in particolare:
- in data 17.07.2017, il messo speciale, Nominativo_1, consegnava a mani della ricorrente l'intimazione n. 29620160113200327000 – per quanto consta, non impugnata - recante il carico fiscale per cui oggi è processo;
- in data 07.03.2019, il “portalettere” della società di poste private “Società_1”, consegnava personalmente alla Ricorrente_1 la intimazioni di pagamento n. 2962018900967945000 – per quanto consta, non impugnata - sempre relativa alla medesima pretesa fiscale;
- infine, in data 17.12.2022, il messo speciale, Nom._1, consegnava a mani della odierna ricorrente la intimazione 29620229015881872000, con la quale invitava la contribuente a ripianare i debiti fiscali oggetto dei più volte richiamati atti impoesattivi.
Al riguardo, non residua alcun dubbio sulla pregnanza della prova offerta dalla resistente, che si è premurata di produrre sia la copia delle intimazioni di cui sopra (sì da consentire di apprezzare come le stesse si riferissero ai carichi fiscali di cui alle cartelle 29620160113200327000 e n. 29620180029169634000), sia la copia delle relate (nelle quali sono, a loro volta, riportati gli estremi seriali delle intimazioni n.
29620160113200327000, n. 2962018900967945000 e n. 29620229015881872000).
Prive di pregio sono, poi, le eccezioni relative al mancato ottenimento, nel 2017, da parte della Società_1 della licenza “speciale” ex lege n. 890\82, stante che, nel periodo ricompreso tra il 30.04.2011 ed il 09.09.2017, le notifiche di atti tributari effettuate da operatori postali privati erano valide anche se l'operatore era titolare di licenza individuale (occorrendo quella “speciale” ex L. 890/1982, solo per gli atti giudiziari;
ex multis, Cass.
n. 18541/2024).
Ne consegue, in ultima analisi, che, ammesso e non concesso che la prova delle notifiche degli atti impoesattivi non sia adeguata (ed ammesso e non concesso che la omessa impugnazione della intimazione da ultimo ricevuta dalla Ricorrente_1 non determini l'inammissibilità del giudizio), la incontestabile ricezione, nei modi e nei tempi già esplicitati, di ben tre intimazioni di pagamento (non impugnate), con la conseguente irretrattabilità del debito tributario, rende del tutto legittima la pretesa fiscale portata dalle cartelle
29620160113200327000 e n. 29620180029169634000 e fatta oggetto della (quarta) intimazione di pagamento, recante il n. 29620249030538739000, anch'essa non opposta.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate
SI delle spese di lite che liquida nella misura di euro 280, oltre oneri, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Palermo il 16.01.2026. Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4725/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160113200327000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180029169634000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata ed assistita dagli avvocati Difensore_1 e Difensore_2
, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate - SI (ADER) chiedendo l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 29620160113200327000 e n. 29620180029169634000, per i rispettivi importi di € 238,15 e di € 228,44, asseritamente relativi all'omesso versamento di tasse automobilistiche per le annualità 2012 e 2014 ed entrambe ricomprese nella intimazione di pagamento n. 29620249030538739000, notificata alla Ricorrente_1 il 09.09.24 (quest'ultima, per vero, non oggetto di impugnazione – cfr. ricorso: “la cartella di pagamento n. 29620160113200327000 e la cartella di pagamento n. 29620180029169634000, sono gli unici atti che si oppongono con l'odierno ricorso in quanto non si oppone l'intimazione di pagamento n. 29620249030538739000”).
Eccepiva l'omessa notifica dei suddetti provvedimenti impoesattivi e la prescrizione delle pretese fiscali.
Si costituiva l'ADER, assumendo che le cartelle di pagamento, oggetto della intimazione n.
29620249030538739000, notificata a controparte il 06.06.2024, erano state ritualmente notificate – segnatamente, la n. 29620160113200327000 in data 17/07/2017 e la 29620180029169634000 in data
09/08/2018 - ed eccependo la correlativa inammissibilità del ricorso.
Aggiungeva che, sempre relativamente ai carichi fiscali de quibus, la Ric._1 era stata, altresì, destinataria di ulteriori intimazioni di pagamento, da costei non impugnate:
- la n. 296201890096794500000, notificatole in data 07.07.2019;
- e la n. 29520229000427700000, notificatole in data 17.12.2022.
Ricordava, inoltre, che i temini di prescrizione per la riscossione delle imposte erano rimasti sospesi nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, in dipendenza della cd. legislazione emergenziale (cfr. decreti “Cura Italia” e succ. mod.).
Parte ricorrente presentava ulteriore memoria conclusionale, nel corpo della quale:
- eccepiva l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 29620160113200327000, giacchè gestita da Impresa di Poste Private non titolare della prima della entrata in vigore della legge n. 124 del 2017;
- eccepiva la inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 29620180029169634000, stante l'omessa produzione in giudizio del provvedimento e della relata di notifica;
- eccepiva la inesistenza delle notifiche delle intimazioni di pagamento n. 2962018900967945000 e n. 29520229000427700000, per mancata prova documentale della attivazione e conclusione del procedimento notificatorio;
- reiterava, alla stregua delle illustrate premesse, la eccezione di prescrizione dei tributi.
In data odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, in disparte i profili della sua ammissibilità, non è fondato. Va, in primo luogo, rilevato che, secondo espressa indicazione di cui all'atto introduttivo del giudizio
(v. la superiore narrativa), parte ricorrente ha rimarcato come la impugnazione afferisse soltanto alle due cartelle di pagamento n. 29620160113200327000 e n. 29620180029169634000 – che assumeva non esserle mai state notificate - e non anche alla intimazione di pagamento 29620249030538739000, atto susseguente alle presupposte cartelle.
Orbene, secondo il costante insegnamento della S.C. quando il contribuente deduce, come nella specie è accaduto, la mancata notifica delle cartelle di pagamento, l'intimazione di pagamento costituisce il primo atto lesivo e deve essere impugnata, a pena di consolidamento della pretesa tributaria (ex multis,
Cass. V, n. 30901/2024).
In altri termini, quando si contesti la ritualità della notifica degli atti impoesattivi, resta a carico del contribuente l'onere di impugnare la susseguente intimazione, stante che dal mancato assolvimento di tale obbligo deriva l'autonomo consolidamento della pretesa fiscale, che resterebbe valida quand'anche, in ipotesi, la cartella esattoriale non fosse mai entrata nella sfera giuridica del contribuente, di guisa da non avere questi alcun concreto interesse da coltivare nel giudizio incoato esclusivamente per far valere la omessa e\o irregolare notifica delle cartelle medesime.
Ma, anche in punto di fatto, le argomentazioni della parte ricorrente non sono persuasive.
Invero, va rilevato che, oltre alla intimazione – conosciuta e non impugnata dalla Ricorrente_1 - n. 29620249030538739000 (che, notificata alla contribuente il 09.09.24, ha definitivamente reso irretrattabile il debito fiscale alla scadenza del sessantesimo giorno), l'odierna ricorrente ha ricevuto dall'Ente riscossore ulteriori inviti ad adempiere alle obbligazioni fiscali di cui alle due cartelle de quibus e, in particolare:
- in data 17.07.2017, il messo speciale, Nominativo_1, consegnava a mani della ricorrente l'intimazione n. 29620160113200327000 – per quanto consta, non impugnata - recante il carico fiscale per cui oggi è processo;
- in data 07.03.2019, il “portalettere” della società di poste private “Società_1”, consegnava personalmente alla Ricorrente_1 la intimazioni di pagamento n. 2962018900967945000 – per quanto consta, non impugnata - sempre relativa alla medesima pretesa fiscale;
- infine, in data 17.12.2022, il messo speciale, Nom._1, consegnava a mani della odierna ricorrente la intimazione 29620229015881872000, con la quale invitava la contribuente a ripianare i debiti fiscali oggetto dei più volte richiamati atti impoesattivi.
Al riguardo, non residua alcun dubbio sulla pregnanza della prova offerta dalla resistente, che si è premurata di produrre sia la copia delle intimazioni di cui sopra (sì da consentire di apprezzare come le stesse si riferissero ai carichi fiscali di cui alle cartelle 29620160113200327000 e n. 29620180029169634000), sia la copia delle relate (nelle quali sono, a loro volta, riportati gli estremi seriali delle intimazioni n.
29620160113200327000, n. 2962018900967945000 e n. 29620229015881872000).
Prive di pregio sono, poi, le eccezioni relative al mancato ottenimento, nel 2017, da parte della Società_1 della licenza “speciale” ex lege n. 890\82, stante che, nel periodo ricompreso tra il 30.04.2011 ed il 09.09.2017, le notifiche di atti tributari effettuate da operatori postali privati erano valide anche se l'operatore era titolare di licenza individuale (occorrendo quella “speciale” ex L. 890/1982, solo per gli atti giudiziari;
ex multis, Cass.
n. 18541/2024).
Ne consegue, in ultima analisi, che, ammesso e non concesso che la prova delle notifiche degli atti impoesattivi non sia adeguata (ed ammesso e non concesso che la omessa impugnazione della intimazione da ultimo ricevuta dalla Ricorrente_1 non determini l'inammissibilità del giudizio), la incontestabile ricezione, nei modi e nei tempi già esplicitati, di ben tre intimazioni di pagamento (non impugnate), con la conseguente irretrattabilità del debito tributario, rende del tutto legittima la pretesa fiscale portata dalle cartelle
29620160113200327000 e n. 29620180029169634000 e fatta oggetto della (quarta) intimazione di pagamento, recante il n. 29620249030538739000, anch'essa non opposta.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate
SI delle spese di lite che liquida nella misura di euro 280, oltre oneri, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Palermo il 16.01.2026. Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi