Articolo 205 della Legge 26 marzo 1958, n. 425
Articolo 204Articolo 206
Versione
14 maggio 1958
Art. 205. Dipendenti esclusi dagli esami di promozione per scadenti qualificazioni.

I dipendenti che, in applicazione delle disposizioni del preesistente ordinamento, vennero esclusi da concorsi interni dopo averne superato le prove di esame, per aver riportata una qualificazione inferiore a "buono", saranno promossi alla qualifica, per la quale concorsero, alla scadenza, ai soli effetti giuridici, dei tre o cinque anni dopo quello cui si riferiscono, rispettivamente, le qualificazioni di "mediocre" e di "cattivo" previste dal precedente ordinamento e, comunque, con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1956.
Il conferimento delle promozioni di cui al precedente comma si effettua, previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento, all'atto del formarsi delle vacanze dopo esaurite le graduatorie in atto e dopo immesso il personale di cui al precedente art. 195 per i concorsi indetti senza limitazione di posti, e con riserva del 10 per cento dei posti annualmente disponibili nelle qualifiche per le quali erano previsti concorsi con limitazione di posti, purche' gli interessati abbiano riportato nel concorso dal quale vennero esclusi, una puntazione complessiva non inferiore a quella dell'ultimo vincitore dei medesimi concorsi indetti con limitazione di posti.
I dipendenti che, avendo chiesto di partecipare ai concorsi di cui al primo comma, ne vennero esclusi per gli stessi motivi, prima di sostenere le prove di esame, possono partecipare ad un concorso riservato. I vincitori saranno promossi con le modalita' di cui al secondo comma, ferma rimanendo la decorrenza stabilita, ai soli effetti giuridici, nel primo comma.
Agli stessi concorsi riservati sono, altresi', ammessi quei dipendenti che non completarono le prove di esame nei concorsi dai quali vennero esclusi per gli stessi motivi indicati nel primo comma, al fine di sostenere le ulteriori prove, purche' in quelle precedentemente sostenute non abbiano riportata una puntazione insufficiente al proseguimento degli esami.
Entrata in vigore il 14 maggio 1958