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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12628 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- 1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, all'udienza di trattazione scritta del 9/12/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 4401 R.G. dell'anno 2025, e vertente tra
Parte_1
( Avv.to E. Tedeschi )
ricorrente e
Controparte_1
resistente
( Avvocatura dello Stato )
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe , Parte_2
, premetteva in fatto : il giorno 03/07/2009, esso ricorrente , allora in servizio presso la Questura di Roma veniva, “regolarmente comandato”, a Controparte_2 svolgere un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati (contrasto all'attività di meritricio ), con orario 23.30/06.39; effettuato, a tal fine, un posto di blocco l'agente (collega dell'istante) intimava l'ALT POLIZIA ad una Tes_1 vettura (tipo Fiat Tempra) che stava percorrendo la via Litoranea in direzione Ostia centro con a bordo due individui sospetti i quali, nonostante l'intimazione degli agenti di fermarsi all'alt, fuggivano con l'autovettura, provento di furto;
solo a seguito di un rocambolesco inseguimento, gli agenti riuscivano a trarre in arresto uno dei due malviventi;
prima dell'arresto, però, nasceva una violenta colluttazione tra esso ricorrente ed il rapinatore che veniva successivamente bloccato e arrestato per rapina impropria;
nella stessa data, l'attuale ricorrente si recava presso il Pronto Soccorso del PO Grassi ASL Roma ove veniva posta diagnosi di: “CONTUSIONE DI GINOCCHIO DESTRO, DISTORSIONE DI POLSO DESTRO”, come da referto di pronto soccorso n. 2009033036 ;la valutazione degli esiti menomativi consisteva principalmente in: “Esiti funzionali e dolorosi di trauma distorsivo del polso destro. Pregresso trauma contusivo del ginocchio destro”, da considerare ormai stabilizzati e non suscettibili di miglioramento;
in n data 08.07.2009 in seguito a visita specialistica Ortopedica eseguita presso il P.O. Veneziani” di SE, per le lesioni riportate, venivano concessi giorni 10 di prognosi;
in data 27 febbraio 2024 aveva presentato istanza finalizzata al riconoscimento dello status di vittima del dovere e alla concessione dei benefici,ai sensi della normativa vigente;
il , con comunicazione Prot. Controparte_1
n. 0033177, Dipartimento Pubblica Sicurezza, del 26.08.2024- aveva respinto l'istanza per
“intervenuta prescrizione. Argomentato in diritto, in particolare in ordine all'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere ed alla sussistenza della fattispecie di cui all'art 1, comma 563 lett a) L n. 266/2005 , concludeva chiedendo che il Tribunale adito
, previa disapplicazione dell'atto emesso dal volesse “ condannare Controparte_1
l'Amministrazione resistente al riconoscimento quale vittima del Dovere ex art. 1 comma 563 legge 266/2005 o comunque quale "soggetto equiparato alle vittime del dovere" ex comma 564 stessa legge, del sig. (Ispettore della Polizia di Stato), nato a [...]
SE (IS) in data 20.07.1979 e residente in [...], c.f.: , dichiarare, dunque, l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo C.F._1 nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.p.r. 243/06 tenuto dal ai fini della Controparte_1 concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 n. 243, ex art.
1. comma 563 e 564 L. 266/2005, ex 1904 D.Lgs. 66/2010. conseguentemente, condannare il al riconoscimento in favore di Controparte_1
dei benefici assistenziali medesimi e specificamente: Parte_1
• l'elargizione ex art. 5 comma 1 legge 206/04, come estesa dall'art. 34 1.222/07, da calcolarsi sulla percentuale all'uopo certificatale del 5% (cfr. CTP allegata)
• la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex d.p.r. 243/06 ed ex art. 6 comma 2 1. 206/04;
• il beneficio dell'esenzione ticket di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 1. 244/07;
• il diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4 DPR 243/06;
• il diritto all'assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 1. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal D.P.R. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n. 2;
• il diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266 del 2005 ex. art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. art. 1, comma 211 legge 232/2016:
... “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (Cfr. Cassazione nn. 15023/24, 15115/24 e 15121/24)” il tutto con vittoria di spese da distrarsi .
Si costituiva il convenuto eccependo l'intervenuta prescrizione delle avverse CP_1 pretese ed in particolare la prescrizione del diritto alla speciale elargizione una tantum richiesta , l'assenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere;
contestava in caso di accoglimento della domanda la spettanza del cumulo di rivalutazione ed interessi e invocava in caso di percezione di equo indennizzo la decurtazione del medesimo dalla provvidenze economiche eventualmente spettanti .
Esperita TU medico legale , veniva autorizzato il deposito di note conclusive che venivano depositate dal solo convenuto che eccepiva il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva in ordine ai benefici reclamati dal ricorrente diversi dalla speciale elargizione una tantum ed il difetto di interesse ad agire atteso che il TU aveva stimato una esigua percentuale di invalidità ( 3%) . Disposta la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. , la causa viene decisa .
Deve in primis rilevarsi che come recentemente chiarito dalla S.C. con ord. 3868/2023 che "...la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di status è stata di recente affrontata da questa Corte che, all'esito di una pubblica udienza su ricorso per cassazione dello stesso , si è Controparte_3 pronunciata statuendo il seguente principio: «la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della 1. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge» (Cass. n. 17440 del 2022); il principio ha già trovato seguito innanzi a questa Corte (v. Cass. n. 37522 del 2022, che ha pure respinto la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di rimessione della causa alle sezioni unite); il Collegio non ravvisa ragioni tali da doversi discostare da tali precedenti, ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c…”. Pertanto deve ritenersi l'imprescrittibilità dell'azione volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere , mentre sono certamente prescrittibili i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto . In particolare quanto alla domanda di riconoscimento della speciale elargizione di cui all'art.5, comma 1, L. 206/04 si rileva che la suddetta norma prevede che “L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita' riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto”. Disponeva l'art.1 L.302/1990 che “A chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.”. Tale beneficio ai sensi dell' art. 34, comma 1, L. n. 222 del 29 Novembre 2007 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), è stato esteso alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalita' organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti. Trattasi all'evidenza di riconoscimento di prestazione una tantum che il ricorrente avrebbe dovuto far valere entro il decennio dall'evento ( nella fattispecie in ricorso viene fatto riferimento all'episodio occorso nel 2009) mentre la domanda amministrativa volta all'accertamento del presupposto status è stata avanzata solo in data 27/2/2024 e quindi ben oltre il decennio dall'azionabilità del diritto. Ne consegue che limitatamente a tale beneficio si è maturata la prescrizione. In ordine alla contestata riconducibilità della fattispecie alle ipotesi tipizzate di cui all'art 1 comma 563 L 266/2005 occorre premettere che detta norma prevede prevede: 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. L'art. 1 del DPR 2006 n. 243 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) prevede inoltre:
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Secondo la S.C. “… Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni della l. n. 266/2005, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6214 del 24/02/2022; conforme Cass. Sez. lavoro, 31/07/2020, n. 16571).Per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ai sensi delle lett. a) e b) del comma 563 è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità, o dello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari. La fattispecie rientra nelle ipotesi di legge essendo riconducibile allo svolgimento di un servizio di ordine pubblico e/o ad attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità oltretutto caratterizzata ,come si evince dalla dinamica dei fatti riportata nel verbale di arresto del 3/7/2009 in atti , da circostanze ambientali di particolare pericolosità cagionate dal comportamento aggressivo e violento del reo e dalla colluttazione avvenuta prima dell'arresto. Quanto ai criteri di valutazione della invalidità deve richiamarsi quanto statuito dalla S.C. con le sentenze n. 6214, 6215 e 6216 del 24 febbraio 2022 che hanno riconosciuto la piena applicabilità del DPR 181/09 (comprensivo del danno morale) per tutte le vittime del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata. In particolare l'art. 4 del DPR richiamato stabilisce i criteri medico-legali per la rivalutazione dell'indennità permanente, e per la rivalutazione del danno biologico e morale, così disponendo: “Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).”. La generalizzazione dei criteri di determinazione dell'invalidità permanente è avvenuta poi ad opera dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 243/2006, che, nello stabilire l'ordine di corresponsione delle provvidenze, così dispone: “A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere:”; la lettera che qui rileva è in particolare la lettera c): “in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206: 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1; 2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2; 3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonchè quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo.” L'art. 6 della Legge 206/2004 è stato espressamente esteso, quindi, alle vittime del dovere e agli equiparati, in virtù della norma appena richiamata;
pertanto, i criteri utili per la determinazione dell'invalidità complessiva riportata dalle vittime della criminalità e del terrorismo, oggi sono i medesimi criteri di cui ci si serve per stabilire l'invalidità anche per le vittime del dovere ed equiparati. La ctu espletata ha quindi correttamente utilizzato i suddetti criteri : nella fattispecie il TU Dott.
con esauriente e specifica motivazione ha accertato che : “Il soggetto ha riferito in Per_1 atto un quadro clinico caratterizzato da dolenzia e frequenti episodi di infiammazione al polso dx e al ginocchio dx. All'esame obiettivo si è apprezzato: Polso dx: non dismorfismo articolare. Modica ipotrofia della muscolatura dell'avambraccio dx (-0,5 cm). La flessione palmare è limitata negli ultimi gradi con flessione dorsale ridotta di circa 10°. Pronosupinazione dell'avambraccio ridotta negli ultimi gradi. Arto inferiore dx: modica ipotrofia quadricipitale di 0,5 cm alla perimetria comparativa, con plus nastrimetrico di 0,5 lungo la linea sovra-rotulea. Sfumata lassità del ginocchio sollecitato in varo-stress, espressione di sfumata ipostenia del legamento collaterale laterale. La flessione del ginocchio è risultata limitata di circa 5-10°. Nel caso in esame, per quanto riguarda il danno biologico, lo stesso è stato determinato in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui all'art. 138 comma 1 (danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità comprese tra 10 e 100 punti) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni. In particolare, la contusione di ginocchio dx con lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano di intervento, deve essere valutata nella misura dell'1% (per criterio analogico: codice 277) e i movimenti di flesso-estensione del polso limitati nei gradi estremi sono valutabili nella misura dell'1,5% (per criterio analogico: codice 238). La valutazione complessiva, tenuto conto dei 2 codici, deve essere valutata nella misura del 2% (due per cento). Per quanto concerne la percentuale di invalidità permanente (IP) riferita alla capacità lavorativa valutata in conformità dell'art. 3 comma 3 della Legge 29 dicembre 1990 n. 407 con Decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, si deve segnalare che le infermità in atto presenti sulla persona del Sig. sono Parte_1 valutabili nella misura del 2% (codice 7205: anchilosi del polso in flessione;
codice 7218: rigidità o lassità del ginocchio superiore al 50%). Per quanto concerne la percentuale di invalidità permanente (IP) riferita alla capacità lavorativa, alla luce della Tabella A di cui al DPR 834/81 e successive modificazioni, in considerazione dell'attuale obiettività clinica è possibile affermare che le infermità residuate non sono ascrivibili ad alcuna categoria. Per quanto concerne la valutazione del danno morale si ritiene, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo oltre che della lesione alla dignità della persona connessi in rapporto all'evento dannoso, che debba essere valutato nella misura di 1/2 del danno biologico e pertanto nella misura dell'1%. Da quanto sopra ne consegue che l'invalidità complessiva (IC) di cui all'art. 6 della Legge 206/2004, derivata dalla somma delle percentuali di danno biologico (DB 2%), del danno morale (DM 1%) e del valore risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità permanente (IP 2%) e la percentuale del danno biologico (DB 2%): IP – DB: 2% - 2%: 0%, è così valutabile: DB (2%) + DM (1 %) + (IP – DB: 0%): 3 % (2+1+0). Da quanto sopra esposto emerge pertanto che le conseguenze invalidanti precedentemente descritte, subite dal ricorrente in conseguenza delle infermità dipendenti da causa di servizio quale vittima del dovere, sono valutabili nella misura complessiva del 3% (tre per cento). “. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata nelle note autorizzate dal convenuto e rilevabile anche d'ufficio deve evidenziarsi che parte ricorrente ha CP_1 richiesto l'accertamento dell'obbligo del convenuto all'iscrizione nell'elenco ex CP_1 art. 3 comma 3 D.p.r. 243/06 tenuto dal ai fini della concessione dei Controparte_1 benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 n. 243, ex art.
1. comma 563 e 564 L. 266/2005, ex 1904 D.Lgs. 66/2010 ; costituendo tale iscrizione condizione prodromica per il riconoscimento di detti benefici non può dubitarsi della legittimazione passiva del convenuto quantomeno in relazione alla suddetta domanda di accertamento . CP_1
Infondata è l'eccezione di difetto di interesse ad agire atteso che comunque parte ricorrente ha interesse all'iscrizione nell'elenco pur con la modesta percentuale di invalidità rilevata dal TU. In conclusione , in parziale accoglimento del ricorso deve accertarsi il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere con percentuale di invalidità del 3 % con conseguente obbligo del convenuto all'iscrizione del ricorrente nell'elenco CP_1 ex art. 3 comma 3 D.p.r. 243/06 ai fini della concessione dei benefici assistenziali all'assistenza psicologica ex d.p.r. 243/06 ed ex art. 6 comma 2 1. 206/04; esenzione ticket di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) ex art . 2 comma 106 1. 244/07; esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, ex 4 DPR 243/06; esenzione IRPEF ex. art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 . Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione di 1/2 delle spese di lite tra le parti , mentre il residuo ½ , liquidato e distratto come da dispositivo ,deve porsi a carico del convenuto Le spese di TU , liquidate con separato decreto , debbono porsi CP_1
a carico dei convenuti . CP_4
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede :
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere con percentuale di invalidità del 3 % e , per l'effetto , l'obbligo del CP_1 convenuto all'iscrizione nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.p.r. 243/06 ai fini della concessione dei benefici dell'assistenza psicologica ex d.p.r. 243/06 ed ex art. 6 comma 2 1. 206/04; esenzione ticket di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) ex art. 2 comma 106 1. 244/07; esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, ex art. 4 DPR 243/06; esenzione IRPEF ex. art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ;-
-respinge per il resto il ricorso;
- compensa per ½ delle spese di lite condannando il convenuto al pagamento in CP_1 favore del procuratore antistatario del ricorrente del residuo ½ liquidato in € 2666,00 , oltre accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di TU come liquidate con CP_4 separato decreto Roma , 9/12/2025 Il . G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, all'udienza di trattazione scritta del 9/12/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 4401 R.G. dell'anno 2025, e vertente tra
Parte_1
( Avv.to E. Tedeschi )
ricorrente e
Controparte_1
resistente
( Avvocatura dello Stato )
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe , Parte_2
, premetteva in fatto : il giorno 03/07/2009, esso ricorrente , allora in servizio presso la Questura di Roma veniva, “regolarmente comandato”, a Controparte_2 svolgere un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati (contrasto all'attività di meritricio ), con orario 23.30/06.39; effettuato, a tal fine, un posto di blocco l'agente (collega dell'istante) intimava l'ALT POLIZIA ad una Tes_1 vettura (tipo Fiat Tempra) che stava percorrendo la via Litoranea in direzione Ostia centro con a bordo due individui sospetti i quali, nonostante l'intimazione degli agenti di fermarsi all'alt, fuggivano con l'autovettura, provento di furto;
solo a seguito di un rocambolesco inseguimento, gli agenti riuscivano a trarre in arresto uno dei due malviventi;
prima dell'arresto, però, nasceva una violenta colluttazione tra esso ricorrente ed il rapinatore che veniva successivamente bloccato e arrestato per rapina impropria;
nella stessa data, l'attuale ricorrente si recava presso il Pronto Soccorso del PO Grassi ASL Roma ove veniva posta diagnosi di: “CONTUSIONE DI GINOCCHIO DESTRO, DISTORSIONE DI POLSO DESTRO”, come da referto di pronto soccorso n. 2009033036 ;la valutazione degli esiti menomativi consisteva principalmente in: “Esiti funzionali e dolorosi di trauma distorsivo del polso destro. Pregresso trauma contusivo del ginocchio destro”, da considerare ormai stabilizzati e non suscettibili di miglioramento;
in n data 08.07.2009 in seguito a visita specialistica Ortopedica eseguita presso il P.O. Veneziani” di SE, per le lesioni riportate, venivano concessi giorni 10 di prognosi;
in data 27 febbraio 2024 aveva presentato istanza finalizzata al riconoscimento dello status di vittima del dovere e alla concessione dei benefici,ai sensi della normativa vigente;
il , con comunicazione Prot. Controparte_1
n. 0033177, Dipartimento Pubblica Sicurezza, del 26.08.2024- aveva respinto l'istanza per
“intervenuta prescrizione. Argomentato in diritto, in particolare in ordine all'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere ed alla sussistenza della fattispecie di cui all'art 1, comma 563 lett a) L n. 266/2005 , concludeva chiedendo che il Tribunale adito
, previa disapplicazione dell'atto emesso dal volesse “ condannare Controparte_1
l'Amministrazione resistente al riconoscimento quale vittima del Dovere ex art. 1 comma 563 legge 266/2005 o comunque quale "soggetto equiparato alle vittime del dovere" ex comma 564 stessa legge, del sig. (Ispettore della Polizia di Stato), nato a [...]
SE (IS) in data 20.07.1979 e residente in [...], c.f.: , dichiarare, dunque, l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo C.F._1 nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.p.r. 243/06 tenuto dal ai fini della Controparte_1 concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 n. 243, ex art.
1. comma 563 e 564 L. 266/2005, ex 1904 D.Lgs. 66/2010. conseguentemente, condannare il al riconoscimento in favore di Controparte_1
dei benefici assistenziali medesimi e specificamente: Parte_1
• l'elargizione ex art. 5 comma 1 legge 206/04, come estesa dall'art. 34 1.222/07, da calcolarsi sulla percentuale all'uopo certificatale del 5% (cfr. CTP allegata)
• la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex d.p.r. 243/06 ed ex art. 6 comma 2 1. 206/04;
• il beneficio dell'esenzione ticket di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 1. 244/07;
• il diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4 DPR 243/06;
• il diritto all'assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 1. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal D.P.R. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n. 2;
• il diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266 del 2005 ex. art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. art. 1, comma 211 legge 232/2016:
... “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (Cfr. Cassazione nn. 15023/24, 15115/24 e 15121/24)” il tutto con vittoria di spese da distrarsi .
Si costituiva il convenuto eccependo l'intervenuta prescrizione delle avverse CP_1 pretese ed in particolare la prescrizione del diritto alla speciale elargizione una tantum richiesta , l'assenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere;
contestava in caso di accoglimento della domanda la spettanza del cumulo di rivalutazione ed interessi e invocava in caso di percezione di equo indennizzo la decurtazione del medesimo dalla provvidenze economiche eventualmente spettanti .
Esperita TU medico legale , veniva autorizzato il deposito di note conclusive che venivano depositate dal solo convenuto che eccepiva il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva in ordine ai benefici reclamati dal ricorrente diversi dalla speciale elargizione una tantum ed il difetto di interesse ad agire atteso che il TU aveva stimato una esigua percentuale di invalidità ( 3%) . Disposta la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. , la causa viene decisa .
Deve in primis rilevarsi che come recentemente chiarito dalla S.C. con ord. 3868/2023 che "...la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di status è stata di recente affrontata da questa Corte che, all'esito di una pubblica udienza su ricorso per cassazione dello stesso , si è Controparte_3 pronunciata statuendo il seguente principio: «la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della 1. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge» (Cass. n. 17440 del 2022); il principio ha già trovato seguito innanzi a questa Corte (v. Cass. n. 37522 del 2022, che ha pure respinto la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di rimessione della causa alle sezioni unite); il Collegio non ravvisa ragioni tali da doversi discostare da tali precedenti, ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c…”. Pertanto deve ritenersi l'imprescrittibilità dell'azione volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere , mentre sono certamente prescrittibili i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto . In particolare quanto alla domanda di riconoscimento della speciale elargizione di cui all'art.5, comma 1, L. 206/04 si rileva che la suddetta norma prevede che “L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita' riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto”. Disponeva l'art.1 L.302/1990 che “A chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.”. Tale beneficio ai sensi dell' art. 34, comma 1, L. n. 222 del 29 Novembre 2007 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), è stato esteso alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalita' organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti. Trattasi all'evidenza di riconoscimento di prestazione una tantum che il ricorrente avrebbe dovuto far valere entro il decennio dall'evento ( nella fattispecie in ricorso viene fatto riferimento all'episodio occorso nel 2009) mentre la domanda amministrativa volta all'accertamento del presupposto status è stata avanzata solo in data 27/2/2024 e quindi ben oltre il decennio dall'azionabilità del diritto. Ne consegue che limitatamente a tale beneficio si è maturata la prescrizione. In ordine alla contestata riconducibilità della fattispecie alle ipotesi tipizzate di cui all'art 1 comma 563 L 266/2005 occorre premettere che detta norma prevede prevede: 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. L'art. 1 del DPR 2006 n. 243 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) prevede inoltre:
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Secondo la S.C. “… Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni della l. n. 266/2005, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6214 del 24/02/2022; conforme Cass. Sez. lavoro, 31/07/2020, n. 16571).Per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ai sensi delle lett. a) e b) del comma 563 è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità, o dello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari. La fattispecie rientra nelle ipotesi di legge essendo riconducibile allo svolgimento di un servizio di ordine pubblico e/o ad attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità oltretutto caratterizzata ,come si evince dalla dinamica dei fatti riportata nel verbale di arresto del 3/7/2009 in atti , da circostanze ambientali di particolare pericolosità cagionate dal comportamento aggressivo e violento del reo e dalla colluttazione avvenuta prima dell'arresto. Quanto ai criteri di valutazione della invalidità deve richiamarsi quanto statuito dalla S.C. con le sentenze n. 6214, 6215 e 6216 del 24 febbraio 2022 che hanno riconosciuto la piena applicabilità del DPR 181/09 (comprensivo del danno morale) per tutte le vittime del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata. In particolare l'art. 4 del DPR richiamato stabilisce i criteri medico-legali per la rivalutazione dell'indennità permanente, e per la rivalutazione del danno biologico e morale, così disponendo: “Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).”. La generalizzazione dei criteri di determinazione dell'invalidità permanente è avvenuta poi ad opera dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 243/2006, che, nello stabilire l'ordine di corresponsione delle provvidenze, così dispone: “A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere:”; la lettera che qui rileva è in particolare la lettera c): “in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206: 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1; 2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2; 3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonchè quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo.” L'art. 6 della Legge 206/2004 è stato espressamente esteso, quindi, alle vittime del dovere e agli equiparati, in virtù della norma appena richiamata;
pertanto, i criteri utili per la determinazione dell'invalidità complessiva riportata dalle vittime della criminalità e del terrorismo, oggi sono i medesimi criteri di cui ci si serve per stabilire l'invalidità anche per le vittime del dovere ed equiparati. La ctu espletata ha quindi correttamente utilizzato i suddetti criteri : nella fattispecie il TU Dott.
con esauriente e specifica motivazione ha accertato che : “Il soggetto ha riferito in Per_1 atto un quadro clinico caratterizzato da dolenzia e frequenti episodi di infiammazione al polso dx e al ginocchio dx. All'esame obiettivo si è apprezzato: Polso dx: non dismorfismo articolare. Modica ipotrofia della muscolatura dell'avambraccio dx (-0,5 cm). La flessione palmare è limitata negli ultimi gradi con flessione dorsale ridotta di circa 10°. Pronosupinazione dell'avambraccio ridotta negli ultimi gradi. Arto inferiore dx: modica ipotrofia quadricipitale di 0,5 cm alla perimetria comparativa, con plus nastrimetrico di 0,5 lungo la linea sovra-rotulea. Sfumata lassità del ginocchio sollecitato in varo-stress, espressione di sfumata ipostenia del legamento collaterale laterale. La flessione del ginocchio è risultata limitata di circa 5-10°. Nel caso in esame, per quanto riguarda il danno biologico, lo stesso è stato determinato in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui all'art. 138 comma 1 (danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità comprese tra 10 e 100 punti) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni. In particolare, la contusione di ginocchio dx con lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano di intervento, deve essere valutata nella misura dell'1% (per criterio analogico: codice 277) e i movimenti di flesso-estensione del polso limitati nei gradi estremi sono valutabili nella misura dell'1,5% (per criterio analogico: codice 238). La valutazione complessiva, tenuto conto dei 2 codici, deve essere valutata nella misura del 2% (due per cento). Per quanto concerne la percentuale di invalidità permanente (IP) riferita alla capacità lavorativa valutata in conformità dell'art. 3 comma 3 della Legge 29 dicembre 1990 n. 407 con Decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, si deve segnalare che le infermità in atto presenti sulla persona del Sig. sono Parte_1 valutabili nella misura del 2% (codice 7205: anchilosi del polso in flessione;
codice 7218: rigidità o lassità del ginocchio superiore al 50%). Per quanto concerne la percentuale di invalidità permanente (IP) riferita alla capacità lavorativa, alla luce della Tabella A di cui al DPR 834/81 e successive modificazioni, in considerazione dell'attuale obiettività clinica è possibile affermare che le infermità residuate non sono ascrivibili ad alcuna categoria. Per quanto concerne la valutazione del danno morale si ritiene, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo oltre che della lesione alla dignità della persona connessi in rapporto all'evento dannoso, che debba essere valutato nella misura di 1/2 del danno biologico e pertanto nella misura dell'1%. Da quanto sopra ne consegue che l'invalidità complessiva (IC) di cui all'art. 6 della Legge 206/2004, derivata dalla somma delle percentuali di danno biologico (DB 2%), del danno morale (DM 1%) e del valore risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità permanente (IP 2%) e la percentuale del danno biologico (DB 2%): IP – DB: 2% - 2%: 0%, è così valutabile: DB (2%) + DM (1 %) + (IP – DB: 0%): 3 % (2+1+0). Da quanto sopra esposto emerge pertanto che le conseguenze invalidanti precedentemente descritte, subite dal ricorrente in conseguenza delle infermità dipendenti da causa di servizio quale vittima del dovere, sono valutabili nella misura complessiva del 3% (tre per cento). “. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata nelle note autorizzate dal convenuto e rilevabile anche d'ufficio deve evidenziarsi che parte ricorrente ha CP_1 richiesto l'accertamento dell'obbligo del convenuto all'iscrizione nell'elenco ex CP_1 art. 3 comma 3 D.p.r. 243/06 tenuto dal ai fini della concessione dei Controparte_1 benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 n. 243, ex art.
1. comma 563 e 564 L. 266/2005, ex 1904 D.Lgs. 66/2010 ; costituendo tale iscrizione condizione prodromica per il riconoscimento di detti benefici non può dubitarsi della legittimazione passiva del convenuto quantomeno in relazione alla suddetta domanda di accertamento . CP_1
Infondata è l'eccezione di difetto di interesse ad agire atteso che comunque parte ricorrente ha interesse all'iscrizione nell'elenco pur con la modesta percentuale di invalidità rilevata dal TU. In conclusione , in parziale accoglimento del ricorso deve accertarsi il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere con percentuale di invalidità del 3 % con conseguente obbligo del convenuto all'iscrizione del ricorrente nell'elenco CP_1 ex art. 3 comma 3 D.p.r. 243/06 ai fini della concessione dei benefici assistenziali all'assistenza psicologica ex d.p.r. 243/06 ed ex art. 6 comma 2 1. 206/04; esenzione ticket di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) ex art . 2 comma 106 1. 244/07; esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, ex 4 DPR 243/06; esenzione IRPEF ex. art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 . Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione di 1/2 delle spese di lite tra le parti , mentre il residuo ½ , liquidato e distratto come da dispositivo ,deve porsi a carico del convenuto Le spese di TU , liquidate con separato decreto , debbono porsi CP_1
a carico dei convenuti . CP_4
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede :
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere con percentuale di invalidità del 3 % e , per l'effetto , l'obbligo del CP_1 convenuto all'iscrizione nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.p.r. 243/06 ai fini della concessione dei benefici dell'assistenza psicologica ex d.p.r. 243/06 ed ex art. 6 comma 2 1. 206/04; esenzione ticket di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) ex art. 2 comma 106 1. 244/07; esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, ex art. 4 DPR 243/06; esenzione IRPEF ex. art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ;-
-respinge per il resto il ricorso;
- compensa per ½ delle spese di lite condannando il convenuto al pagamento in CP_1 favore del procuratore antistatario del ricorrente del residuo ½ liquidato in € 2666,00 , oltre accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di TU come liquidate con CP_4 separato decreto Roma , 9/12/2025 Il . G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli