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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13465 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 284/2022 R.G. il 3.1.2022 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Gottini, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Federica De Angelis, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3.12.2021 la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, chiedeva, previa declaratoria di legittimità della risoluzione di diritto dei due contratti di appalto del 30.4.2019 e dei due addenda del 1.7.2019
e del 5.7.2019 ovvero, in via subordinata, previa declaratoria di risoluzione dei contratti predetti per il grave inadempimento dell'appaltatrice, condannarsi la alla Controparte_1
restituzione, in suo favore ed ai sensi dell'art. 2033 c.c., dell'importo di € 107.565,12, versato in eccesso rispetto al valore delle opere realizzate nonché al risarcimento dei danni rivenienti dai vizi e difetti presenti sui lavori eseguiti per € 22.135,72, oltre a quelli, da liquidarsi equitativamente, derivanti dalla violazione del divieto di sublocazione di cui all'art. 13 dei contratti d'appalto; si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, che, nell'eccepire l'intervenuta decadenza ex art. 1667 c.c.,
contestava la domanda avversa e ne chiedeva l'integrale rigetto, spiegando domanda riconvenzionale di condanna di parte attrice al pagamento in suo favore del complessivo importo di € 294.000,00 o, in via subordinata, di € 99.254,38 oltre IVA, ai sensi dell'art. 1671 c.c.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie e rigettate le istanze istruttorie delle parti, venivano precisate le conclusioni all'udienza del
19.2.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) e la causa,
assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta dalla nell'ambito del presente giudizio trae Parte_1
origine dalla vicenda risolutiva due contratti di appalto del 30.4.2019 e dei due addenda del
1.7.2019 e del 5.7.2019 (aventi ad oggetto l'esecuzione, da parte della Parte_2
di opere di ristrutturazione del parcheggio sito in Roma, alla via Urbano VIII) e, sul presupposto del grave inadempimento contrattuale dell'appaltatrice (consistito nella parziale e difettosa esecuzione delle opere e nella mancata eliminazione dei riscontrati difetti nonostante plurimi incontri volti alla definizione della vicenda), ha ad oggetto la declaratoria di legittimità della risoluzione contrattuale operata in danno dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 1456 c.c. (ovvero della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 dei contratti d'appalto) o, in subordine, la declaratoria di risoluzione contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e segg. c.c. per il grave inadempimento dell'appaltatrice, con condanna della predetta alla restituzione degli importi percepiti in eccedenza rispetto al valore delle opere effettivamente realizzate (€ 107.565012) ed al risarcimento dei danni relativi ai costi per l'eliminazione dei riscontrati difetti (€ 22.135,72)
nonché di quelli rivenienti dalla violazione del divieto di sublocazione, di cui all'art. 13 dei contratti d'appalto, da liquidarsi in via equitativa. A tale prospettazione difensiva si contrappone quella, di tenore diametralmente opposto, offerta dalla società convenuta, secondo cui, premessa una (mai argomentata) decadenza della committente ai sensi dell'art. 1667 c.c., sarebbe proprio il comportamento di quest'ultima a connotarsi di illegittimità sia in riferimento alla unilaterale sospensione dei lavori che al mancato pagamento dei corrispettivi contrattuali ed, infine, alla risoluzione dei contratti stessi in assenza di qualsivoglia giustificato motivo;
in ogni caso, a fronte del recesso contrattuale operato dalla committente, l'odierna convenuta, sul presupposto della piena legittimità della propria condotta contrattuale, formula domanda riconvenzionale di condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 1671 c.c. per l'importo di € 294.000,00 o, in via subordinata, di € 99.254,38.
Preliminarmente si rileva la palese infondatezza dell'eccezione di decadenza formulata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 1667 c.c. in termini talmente indeterminati e generici da precludere ogni possibilità di individuazione e comprensione degli elementi costitutivi sui quali una simile eccezione dovrebbe trovare il proprio fondamento;
in ogni caso si osserva che i vizi lamentati da parte attrice sono stati tempestivamente segnalati all'appaltatrice a seguito del sopralluogo effettuato dal Direttore dei Lavori, ing. , in data 16.12.2019 e Persona_1
parzialmente riconosciuti dall'appaltatrice stessa con comunicazione email del 19.12.2019; dette contestazioni sono state ribadite con comunicazione del 7.1.2020; successivamente,
nell'incontro del 13.1.2020, il legale rappresentante della “…ha Controparte_1
riconosciuto le obiezioni eccepite dal direttore dei lavori con mail del 7 di gennaio 2020 e sta
collaborando nella risoluzione del riordino e riorganizzazione del cantiere…”; appare evidente,
pertanto, che a fronte della tempestiva denuncia dei vizi lamentati e, ancora più a monte, della non necessità di denuncia alcuna a fronte del riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatrice,
alcuna decadenza può essersi verificata nella fattispecie in esame ai sensi dell'art. 1667 c.c.
Nel merito, sono risultati decisivi e dirimenti, ai fini della concreta verifica dei fatti di causa, gli accertamenti peritali svolti nel corso del pregresso procedimento di ATP che, in ragione della analiticità ed esaustività delle indagini svolte, hanno reso superfluo l'espletamento di nuova consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del presente giudizio (pur tenuto conto dei rilievi critici mossi da parte convenuta alla relazione peritale in atti) e risultano idonei a costituire il fondamento della presente decisione. Le risultanze peritali in atti hanno permesso di appurare sia la mancata ultimazione dei lavori contrattualmente previsti che la presenza di vizi e difetti nell'esecuzione delle opere realizzate dalla odierna convenuta (e dai suoi subappaltatori); ed infatti “…a livello “zero” la
pavimentazione presenta distacchi molto diffusi del rivestimento di resina che, se sollecitata,
continua a distaccarsi dal pavimento cementizio, i giunti non sono trattati a regola d'arte, la
segnaletica stradale orizzontale non è realizzata a regola d'arte i bagni di cui al 3 Addendum non
sono stati realizzati, la pavimentazione in travertino è stata realizzata solo per una ristretta
superficie, il rivestimento è stato realizzato solo per una ristretta superficie e mostra dei vizi…a
livello 1 le lavorazioni previste nei documenti contrattuali non sono state eseguite a meno della
demolizione del fabbricato ex ivelli 2 e 3 la segnaletica orizzontale non è realizzata a CP_2
regola d'arte, i giunti non sono trattati a regola d'arte, i pavimenti ed i rivestimenti in travertino
non sono stati eseguiti…al livello 4 le lavorazioni previste nei documenti contrattuali non sono
state eseguite…I lavori realizzati dalla e dalla non sono Controparte_1 Parte_3
conformi alle leges artis;
sono quelli descritti nei documenti contrattuali, ma tuttavia presentano
vizi e difetti, oltre che sono stati parzialmente realizzati…”.
A fronte della gravità dei riscontrati difetti e del successivo comportamento dell'appaltatrice che,
pur avendone riconosciuto la sussistenza, ometteva di eseguire i necessari correttivi ed interventi di ripristino, trova legittima applicazione il disposto di cui all'art. 15 dei contratti d'appalto per cui è causa, a mente del quale “…il committente si riserva, in qualsiasi momento e suo
insindacabile giudizio, su indicazione del Direttore dei Lavori, di far sospendere in tutto o in parte
le attività di cantiere, qualora i lavori non procedessero secondo i tempi e le modalità accettate
dall'appaltatore…Decorsi inutilmente i termini di adeguamento stabiliti nell'ordine di servizio da
parte del Direttore dei lavori o, in assenza, del Committente stesso, senza idonei provvedimenti
da parte dell'appaltatore atti a far venir meno gli addebiti mossi, il presente contratto si intenderà
risolto di diritto ex art. 1456 c.c., considerandosi ciascuna delle ipotesi sopra specificate come
grave inadempimento…”.
Nella fattispecie in esame, il Direttore dei Lavori, a seguito del sopralluogo del 16.12.2019,
evidenziava all'appaltatrice la presenza di “…fessurazioni e distacchi della resina costituente la
pavimentazione carrabile, rilevabili in maniera puntuale sia nella zona rossa che nella zona gialla del parcheggio già oggetto di intervento;
distacchi prematuri della resina costituente la
segnaletica orizzontale e gli stalli di parcheggio;
imprecisioni nella esecuzione di alcune scritte
della segnaletica orizzontale…”; a seguito della nutrita corrispondenza e degli incontri intercorsi tra le parti, con rapporto del febbraio 2020 sullo stato di fatto delle pavimentazioni oggetto di contratto, redatto a seguito delle prove sperimentali ivi eseguite, il Direttore dei Lavori
evidenziava che “…i risultati delle prove eseguite in condizione bagnata hanno indicato valori di
attrito non soddisfacenti…non vengono raggiunti quasi mai i valori minimi di sicurezza previsti
per le ordinarie pavimentazioni carrabili…i valori esibiti dalla pavimentazione in ogni caso non
garantiscono l'utilizzo in sicurezza della infrastruttura da parte dei veicoli più pesanti. Si nota
inoltre una sostanziale uniformità dei risultati tra le varie zone già realizzate e pertanto è
possibile concludere che le opere realizzate versano tutte nelle medesime condizioni di
sicurezza…”; a distanza di diversi mesi ed a seguito di incontri e scambi epistolari, la
[...]
nella riunione tenutasi in data 18.6.2020, si impegnava (in tal modo Controparte_1
riconoscendo ancora una volta i gravi difetti delle lavorazioni effettuate) al “…rifacimento
integrale di tutta la pavimentazione già realizzata al piano 0…al rifacimento integrale della
segnaletica orizzontale, attualmente in disfacimento…alla sistemazione dei difetti localizzati sulla
resina nelle zono in cui è saltata…”; nonostante gli impegni assunti, l'appaltatrice ometteva di effettuare interventi risolutivi delle gravi problematiche emerse ed ampiamente dibattute, con la conseguenza che la committente, con comunicazione del 7.8.2020, comunicava l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti d'appalto del 30.4.2019 e relativi addenda, ai sensi degli artt.
15 dei contratti e dell'art. 1456 c.c.
Del tutto legittima si appalesa la risoluzione di diritto, intervenuta a fronte del grave inadempimento dell'appaltatrice e della quale la committente ha dato atto di volersi avvalersi con la menzionata comunicazione del 7.8.2020; la gravità dei difetti riscontrati nelle lavorazioni eseguite che, di fatto, rendevano impossibile il collaudo delle opere ed il proficuo utilizzo del parcheggio oggetto di ristrutturazione nel rispetto di tutti gli standards di sicurezza, cristallizzano la gravità dell'inadempimento dell'appaltatrice e legittimano la risoluzione di diritto dei contratti d'appalto per cui è causa. A ciò si aggiunga che il già conclamato inadempimento della come Controparte_1
riveniente dalla difettosa esecuzione dei lavori, risulta aggravato dalla violazione del disposto di cui all'art. 13 dei contratti d'appalto del 30.4.2019, a mente del quale “…è…consentito il
subappalto di singole opere e prestazioni, previo gradimento ed autorizzazione scritti della
committente…”: risulta comprovata dalla stessa produzione documentale di parte convenuta,
oltre che pacificamente ammessa, la circostanza della stipula di contratto di subappalto tra la odierna convenuta e la per la realizzazione di gran parte delle opere oggetto Parte_3
dei contratti d'appalto per cui è causa;
anche se detta violazione non risulta foriera di alcuno specifico pregiudizio ai danni della committente (dal momento che, ai sensi del menzionato art. 13 dei contratti d'appalto del 30.4.2019 “…l'impresa rimane comunque integralmente
responsabile nei confronti della committente delle opere e delle prestazioni eventualmente
subappaltate, siano state o meno autorizzate…”), è pur vero che una tale violazione (concessione delle opere in subappalto in assenza di autorizzazione scritta della committente) conclama ed aggrava la già rilevante portata dell'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice, come riveniente dalla difettosa esecuzione dei lavori e certifica, ancora una volta, la legittimità della risoluzione contrattuale operata dalla committente.
E pertanto, a fronte della legittimità della risoluzione intimata dalla committente e della imputabilità, a carico dell'appaltatrice, del grave inadempimento contrattuale sul quale la stessa si fonda, non si configura alcuna ipotesi di recesso del committente né alcun diritto dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 1671 c.c., essendo la risoluzione contrattuale stata operata in danno dell'appaltatrice, in ragione ed a causa della sua piena responsabilità contrattuale.
A fronte del pagamento di complessivi € 642.900,98 da parte della Terminal Roma-Vaticano s.r.l.
in esecuzione dei contratti per cui è causa e dell'effettivo valore delle opere realizzate dalla
[...]
per € 535.335,86 (come accertato e quantificato dal CTU), l'appaltatrice risulta Controparte_1
aver percepito la somma di € 107.565,12 in eccedenza rispetto al valore delle opere correttamente realizzate;
a seguito della intervenuta risoluzione contrattuale, la perdurante detenzione di tale somma da parte della odierna convenuta risulta priva di qualsivoglia giustificazione causale sicché, in parziale accoglimento della domanda attorea, dev'essere pronunciata condanna della alla restituzione, in favore di controparte, del Controparte_1 detto importo, oltre a quello di € 22.153,72, stimato dall'ausiliare come necessario all'eliminazione dei riscontrati difetti, per complessivi € 129.718,84 oltre agli accessori di legge.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico di parte convenuta, in ragione della sua soccombenza;
le spese della CTU svolta nel pregresso procedimento di ATP, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato
[...]
in data 3.12.2021 nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, dichiara la intervenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dei due contratti di appalto del 30.4.2019 e dei due addenda del 1.7.2019
e del 5.7.2019 e per l'effetto condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 129.718,84, per i titoli di cui in atto di citazione, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
---
2) rigetta per il resto la domanda;
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3) rigetta la domanda riconvenzionale;
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4) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
---
5) pone le spese della CTU svolta nel pregresso procedimento di ATP, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.---
Roma, 28.9.2025
Il Giudice dr.ssa Andreina Gagliardi