TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 16/10/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2015/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice IC RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2015/2022 RG
TRA
(P.IVA ), in persona della Commissione Straordinaria Parte_1 P.IVA_1
presieduta dal Dott. Vittorio Saladino, con sede in alla Piazza Municipio, 89831 (VV), Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ado Marchetti (c.f. – PEC: – C.F._1 Email_1
Telefax ), del Foro di Lamezia Terme (CZ) con studio in Lamezia Terme S. FE (CZ), Via P.IVA_2
del Mare 16/22 ed ivi elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
(P. IVA ) in persona del Presidente del C.d.A nonché legale rapp.te Dr. Controparte_1 P.IVA_3
(C.F ) con sede in Foligno, Via Fedeli n°2/A, ai fini del Controparte_2 C.F._2
presente procedimento elettivamente domiciliata in Perugia (PG), Via Manzoni n°329 CAP 06135 presso e nello studio dell'Avv. Diego Rondoni (C.F. ) del Foro di Perugia, che la C.F._3
rappresenta ed assiste giusta delega estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA pagina 1 di 14 OGGETTO: Contratto di somministrazione
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione e, pertanto: in via preliminare e procedurale, accertare l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per i motivi esposti in parte motiva e, conseguentemente e per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto
e quindi revocarlo.
In via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere il presente giudizio così come per la fase monitoria per i motivi esposti in parte motiva, riconoscendo la competenza territoriale del Tribunale di Vibo
Valentia; conseguentemente e per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e/o revocarlo.
Nel merito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e/o che nulla è dovuto Parte_1
dallo stesso per tutti i motivi ut supra esposti e, conseguentemente e per l'effetto, dichiarare nullo e/o di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo revocandolo.
In ogni caso e comunque con vittoria di spese ed onorari di giudizio, come per legge”.
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Spoleto, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzioni disattese:
In via preliminare:
- rigettare le eccezioni preliminari sollevate dal per tutte le ragioni in narrativa esposte;
Parte_1
- concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n°560/2022 del 09/08/2022,
atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'opposizione per cui si procede
- confermare il decreto ingiuntivo n°560/2022 del 09/08/2022, emesso dal Tribunale Civile di Spoleto nell'ambito del proc. n°1475/2022 R.G. ed opposto dal e per l'effetto; Parte_1
- condannare il in persona del sindaco p.t. al pagamento della somma ingiunta pari a complessivi Parte_1
pagina 2 di 14 € 247.799,67 ovvero alla diversa somma maggiore o minore che sarà provata nel corso del giudizio, oltre agli interessi moratori dal di del dovuto al saldo, ed alle spese legali liquidate dal Giudice nel decreto ingiuntivo opposto.
- condannare il ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria, da Parte_1
liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, il Parte_1
ha convenuto dinanzi a questo giudice (d'ora in avanti anche “ ), per la
[...] Controparte_1 CP_1
revoca del d.i. emesso dal Tribunale di Spoleto in data 08/08/2022, n. 560/22, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 247.799,67 a titolo di corrispettivo di alcune fatture rimaste impagate relative a un contratto di somministrazione di energia elettrica.
In particolare, l'opponente ha esposto che:
- la domanda sarebbe improcedibile per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui alla delibera 209/2016/E/COM dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
- il giudice adito sarebbe incompetente, alla luce di tutti i criteri di cui all'art. 19 e 20 c.p.c.;
- la nullità del contratto di somministrazione e la non debenza delle somme richieste in relazione al medesimo, vista la mancanza di rituale impegno di spesa preventivo, ai sensi dell'art. 191 T.U.E.L.;
- l'asserita nullità dei contratti successivi al primo, rispettivamente del 19/11/2020, 20/01/2021 e
16/03/2021, per assenza di determina a contrarre e impegno di spesa.
Ha concluso, dunque, chiedendo la revoca del decreto opposto.
Si è costituita in giudizio la convenuta, evidenziando: CP_3
- la non esperibilità del tentativo di conciliazione da parte del gestore/fornitore del servizio e la conseguente procedibilità della domanda proposta;
- la competenza del giudice adito, alla luce della specifica clausola contrattuale disciplinante la questione;
pagina 3 di 14 - la mala fede nella condotta dell'ente, che avrebbe nei medesimi periodi ricevuto le prestazioni ed effettuato pagamenti per oltre 800.000,00 euro;
- la sussistenza degli impegni di spesa necessari.
Negata la provvisoria esecutorietà del decreto opposto da parte del precedente giudice istruttore, la causa è stata istruita solo documentalmente e si è conclusa con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi, ex art. 127ter c.p.c., in data 19/06/2025. All'esito della stessa, in cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex artt. 2, comma 24, lett. B), L. 481/1995 e 141 cod. cons..
Invero, parte opposta ha dato prova di aver tentato di introdurre il suddetto procedimento, ricevendo tuttavia dall'autorità preposta risposta negativa, in quanto “allo stato, il tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, per le controversie insorte nei settori di competenza dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), non è operativo per le controversie azionabili da un operatore
o gestore nei confronti del cliente o utente finale, ai sensi della delibera 5 maggio 2016, 209/2016/E/com (che approva il
Testo Integrato Conciliazione - TICO), pubblicata sul sito web dell'Autorità il 6 maggio 2016, come modificata, in ultimo,
dalla delibera 28 giugno 2018, 355/2018/R/com, pubblicata sul sito web dell'Autorità il 29 giugno 2018”.
In effetti, dall'esame della delibera 5/5/2016 n. 209 dell'AEEG (c.d. T.I.C.O.), emanata in attuazione dell'art. 2 comma 24, lettera b), L. 14/11/1995 n. 481 e dell'art. 141 comma 6 lett. c) del Codice del
Consumo, nonché dell'art.
2.1 del TICO costituente l'allegato A alla suddetta delibera, appare preferibile l'interpretazione (peraltro già fatta propria da altri Tribunali di merito, tra cui Trib. Roma, ordinanza
25/05/2017) secondo cui il procedimento obbligatorio di conciliazione ivi disciplinato si riferisce precipuamente alle controversie instaurate da clienti finali alimentati in bassa tensione (e, in generale, dalle pagina 4 di 14 persone fisiche o giuridiche che abbiano stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi dei settori regolati dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il gas ed il sistema idrico) nei confronti di operatori e gestori (soggetti che esercitano i servizi nei settori regolati dalla suddetta Autorità), e non viceversa.
Tanto appare emergere: (a) dall'allegato e) del detto testo regolamentare, il quale alla pag. 4 specifica chiaramente che la procedura di conciliazione presso la AEEG “è attivabile in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello”, reclamo proponibile evidentemente solo dai clienti finali e dai c.d. “prosumer” e non già dagli operatori e gestori;
(b) dal richiamato allegato e), pag. 5 che si riferisce all' “accesso dei clienti finali alla procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie e alle procedure speciali”
e non agli operatori e gestori;
(c) dal fatto che l'applicazione graduale del meccanismo è stata indicata come
“sospesa per le controversie attivate da un operatore nei confronti del cliente finale” dall'art 6 del TICO, che prevede, ancora, che sia proprio il cliente o utente finale a poter attivare la procedura di conciliazione, peraltro solo dopo aver inviato il reclamo all'operatore o gestore;
(d) sulla base dell'art.
8.4 del TICO, che prevede che gli operatori e gestori siano tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti presso il servizio di conciliazione dal cliente o utente finale e salvi i casi d'inammissibilità della domanda;
(e) sulla base dell'art. 141 comma 8 lett f) del Codice del Consumo (come sostituito dal D. Lgs. n. 130/2015) che prevede l'inapplicabilità del tentativo di conciliazione alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore).
Nella specie, di contro, si è al cospetto di una opposizione a decreto ingiuntivo che trae origine da una richiesta di pagamento promossa dalla opposta società di vendita nei confronti dell'utente finale (e non di un'azione intentata dal secondo nei confronti della prima), per la quale è esclusa in radice la necessaria preventiva esperibilità della menzionata procedura di conciliazione.
L'eccezione in esame, pertanto, merita integrale rigetto.
2. Parimenti meritevole di rigetto l'eccezione di incompetenza formulata dall'attore.
Invero, a prescindere dall'applicabilità dei fori generali delle persone giuridiche e delle obbligazioni, nel caso di specie si rileva la sussistenza di una clausola determinativa della competenza, ai sensi dell'art. 28
pagina 5 di 14 c.p.c.; la medesima si ritiene legittimamente prevista dalle parti e non ricorrere nessuna delle ipotesi dei fori inderogabili richiamate dalla norma.
L'eccezione in questione, pertanto, è infondata.
3. Passando, dunque, al merito dell'odierna pretesa creditoria, occorre dapprima precisare come parte opposta abbia formulato una domanda di esatto adempimento, con riferimento alle prestazioni pecuniarie derivanti da un contratto di somministrazione stipulato con il opponente in data 12/12/2018. A Pt_1
ben vedere, la convenuta ha anche allegato altri tre contratti, rispettivamente del 19/11/2020, 20/01/2021
e 16/03/2021, stipulati fra le parti.
Ebbene, il primo contratto è stato impugnato da parte attrice in quanto, sebbene preceduto da determina a contrarre, non risulta preceduto dal necessario provvedimento di impegno di spesa. Invece, gli altri tre contratti sono stati oggetto di impugnativa da parte dell'attrice, la quale ne ha rilevato la nullità, anche perché non preceduti dalla rituale determinazione a contrarre, di cui all'art. 192 t.u.e.l..
3.1 Quanto alla sussistenza di quattro distinti contratti, occorre evidenziare come non fosse stata fornita adeguata spiegazione dei motivi di tale circostanza nel corso del giudizio.
Invero, solo con la memoria di replica conclusionale (e, quindi, oltre ogni termine di preclusione assertiva ma anche senza garantire alcun contraddittorio alla controparte), la convenuta ha allegato che “il contratto
n°103894SM sottoscritto il 12/12/2018 (Allegato 2 al fascicolo del monitorio) ha ad oggetto tutti i 25 POD facenti capo all'amministrazione comunale. Tuttavia, il POD IT001E76221554 di Via Convento (Vedi pag. 5 Allegato 2 al fascicolo
del monitorio) ed il POD IT001E76194567 di Via Tev. (Vedi pag. 6 Allegato 2 al fascicolo del monitorio), non Pt_2
sono entrati subito in attivazione causa la mancata allegazione da parte dell'Ente della fattura del precedente gestore atta a ricavare i dati tecnici dell'utenza e a stimare i consumi della stessa. Nel frattempo le Condizioni Generali di Fornitura abbinate al contratto sopra richiamato sono state aggiornate;
pertanto, è risultato necessario stipulare il contratto
n°1131320SM sottoscritto il 19/11/2020 (Allegato 3 al fascicolo del monitorio) per l'attivazione del POD
IT001E76221554 di Via Convento, che è entrato in fornitura con il 01/02/2021. Quanto agli altri due CP_1
contratti (Allegati 4 e 5 al fascicolo del monitorio), questi riguardano entrambi l'attivazione di un nuovo punto di fornitura: -
pagina 6 di 14 il contratto n°1156086SM sottoscritto il 20/01/2021 (Allegato 4 al fascicolo del monitorio) ha ad oggetto “Nuovo allaccio elettrico potenza di 6,6 Kw, in Via Giovanni Falcone Scuola Infanzia Statale di ” la cui determina di Parte_1
riferimento è la n°212 del 28/10/2020 (Vedi pag. 6 Allegato 4 al fascicolo del monitorio) codice CIG dell'impegno di spesa Z2C3132FC2. - il contratto 1156057SM sottoscritto il 16/03/2021 (Allegato 5 al fascicolo del monitorio) ha ad oggetto “Nuovo allaccio elettrico potenza di 3,3 Kw, in Via Sandro Pertini. NUOVI UFFICI SEDE COM” la cui determina di riferimento è la n°49 del 18/02/2021 (Vedi pag. 6 Allegato 5 al fascicolo del monitorio) codice CIG dell'impegno di spesa Z62313FF77”.
Dunque, quantomeno le sopra esposte circostanze fattuali (l'impossibilità di attivare il POD
IT001E76221554 di Via Convento ed il POD IT001E76194567 di Via Tev. a causa la mancata Pt_2
allegazione da parte dell'Ente della fattura del precedente gestore, e la sussistenza di nuovi punti di fornitura) non possono essere prese in considerazione.
Ciò posto, sulla base della sola documentazione ritualmente acquisita in giudizio, risulta comunque come la determina a contrarre autorizzasse la stipula di un contratto di somministrazione relativo a tutti i POD intestati al nel contratto del dicembre 2018 (doc. 2 del monitorio), tuttavia, si legge fra i POD in Pt_1
relazione al quale attivare la fornitura anche quello n. IT001E76221554, situato in via del Convento. Per tale ragione, il secondo contratto del 01/02/2021 riguardante il medesimo POD ma a condizioni economiche differenti, non si ritiene possa ritenersi legittimamente stipulato in assenza di ulteriore determina a contrarre riguardante la rinegoziazione delle condizioni con riferimento a tale POD.
Quanto agli altri due contratti, la stessa opposta evidenzia come i medesimi sarebbero fondati su due distinte delibere, la n. 212 del 28/10/2020 e la n. 49 del 18/02/2021; tuttavia, le relative delibere (la cui esistenza è stata contestata fin dall'atto introduttivo dall'opponente) non risultano prodotte agli atti né risulta essere stata formulata istanza ex art. 210 c.p.c. con riferimento a tali specifici documenti. A tal riguardo, occorre ricordare peraltro che vi sono esigenze pubblicistiche che vanno necessariamente salvaguardate, con la conseguenza che, la parte che ha interesse ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti di un ente locale deve necessariamente premunirsi e produrre i corrispondenti atti pubblici pagina 7 di 14 richiesti dalla legge per la tutela di esigenze di certezza, trasparenza, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost..
Pertanto, con riferimento a tali contratti, deve ritenersi non essere stata fornita prova della corrispondente determina a contrarre.
In particolare, vale ricordare che l'art. 192 del t.u.e.l., così come il precedente art. 56 della legge 142/1990, prevede che “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”. In proposito, si ritiene che la deliberazione dell'organo rappresentativo di un ente diretta all'assunzione di un impegno negoziale si pone quale condicio iuris di tale impegno, costituendo un antecedente necessario per la perfezione del negozio risultante dal successivo incontro dei consensi.
Sul punto, peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene dare seguito, pare convergere.
Si veda sul punto Cass. civ., Sez. I, Sent., 02/05/2007, n. 10123, la quale ha affermato “I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione sono caratterizzati da una fase pubblicistica, costituita dalla delibera dell'organo competente
e dalla relativa approvazione dell'organo tutorio, seguita da altra di natura privatistica che si concretizza nella stipulazione del negozio che detta delibera ha autorizzato. Conseguentemente, venuta meno tale delibera a causa della sua mancata approvazione, viene del pari meno il relativo negozio per assenza del requisito dell'accordo fra lo parti che ne determina quindi,
come si è già evidenziato, la nullità (Casa. 193/02 già citata). Non potendo esso rivivere, nessun collegamento può inoltre stabilirsi fra tale negozio e la successiva . (la n. 86/90), munita questa volta dell'approvazione dell'organo tutorio. Del Pt_3
resto, se è vero che le delibere e la loro approvazione da parte dell'organo di controllo non hanno una funzione integratrice della volontà dell'ente né si inseriscono noi processo formativo del negozio, sì da costituire un elemento rilevante ai fini della sua conclusione, ma si delineano come elementi estrinseci che operano secondo il meccanismo della “condicio iuris”, con la conseguenza che esse possono sopravvenire anche dopo la conclusione del negozio medesimo (Cass. 1055/86; Cass. 707/71),
è altrettanto vero che in tal caso la delibera successiva deve rispecchiare il contratto già concluso con espresso riferimento ad esso
pagina 8 di 14 e non introdurre elementi di novità, come è avvenuto nel caso in esame in cui con la seconda delibera (in base alla quale i ricorrenti hanno sostenuto anche il collegamento con il precedente contratto) è stata prevista un'integrazione del progetto e quindi una situazione giuridica non più riconducibile al precedente negozio ma preclusiva di altro, non più però perfezionato.
Né, in mancanza di un successivo contratto per iscritto ancorato a tale seconda delibera, può considerarsi quale valido equipollente, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la corrispondenza intercorsa fra le parti (lettera del Comune del
28.11.1991 con cui era stata chiesta l'integrazione per i calcoli relativi al cemento armato asseritamente contenente un'implicita manifestazione di volontà di servirsi dell'opera dei professionisti e successiva lettera del 31.1.1992 con cui costoro avevano dichiarato di aderire a tale richiesta)”.
Opzione ermeneutica confermata anche da Cassazione civile sez. I, 19/10/2016, n. 21190, la quale, sebbene con riferimento al sistema antecedente alla L. 8 giugno 1990, n. 142 ed al D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267, ossia quello regolato dal R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, cui rinvia il D.Lgs 7 gennaio 1946, n. 1, art. 10,
e non dal R.D. n. 383 del 1984, ha affermato “gli enti pubblici non possono assumere impegni giuridicamente validi se non nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge o dai regolamenti. I requisiti di validità di tali impegni - secondo il regime previgente - riguardano: la manifestazione della volontà, che deve provenire dall'organo cui è attribuita la legale rappresentanza, il procedimento, che deve essere quello predeterminato, e la forma scritta. Un comune per obbligarsi validamente verso terzi deve, quindi, rispettare in toto la disciplina di legge ed, in particolare, il sindaco, quale organo esecutivo del comune medesimo, non può assumere un'obbligazione senza la previa deliberazione dell'organo competente (giunta o consiglio comunale). Tale delibera, infatti, diretta alla assunzione di un impegno negoziale, pur costituendo un atto interno
dell'ente pubblico, inidoneo di per sé solo a spiegare efficacia giuridica nei confronti dei terzi interessati, costituisce l'atto formativo della volontà dell'ente ed un antecedente necessario per la perfezione del negozio risultante dal successivo incontro dei consensi. La mancanza dei requisiti di legge, ed in particolare il difetto di deliberazione, comporta, pertanto, che l'attività posta in essere dal sindaco - senza che si sia regolarmente formata la volontà dell'ente comunale - è da reputarsi priva di qualsiasi effetto giuridico (cfr. Cass. 2640/1972; 2542/1973)”.
La bontà di tale conclusione, peraltro, è evincibile anche da altra e recente pronuncia della Suprema Corte, ossia Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/05/2024, n. 11782, la quale ha sinteticamente affermato che “In tema
pagina 9 di 14 di contratti di natura privatistica stipulati con la P.A., l'annullamento, da parte del giudice amministrativo o dell'amministrazione in sede di autotutela o di controllo, dello schema contrattuale, predisposto con atto amministrativo autoritativo e sottoposto al privato per la sottoscrizione, determina la nullità totale o parziale del contratto, per mancanza del requisito dell'accordo delle parti”. Dunque, se il venir meno per l'annullamento della delibera a contrarre comporta la nullità del conseguente contratto, a maggior ragione l'inesistenza della medesima condurrà alle stesse conseguenze.
Ebbene, nel caso di specie e con riferimento ai tre contratti del 2020/2021, il ha eccepito la Pt_1
mancanza della deliberazione in parola, e la società, sulla quale gravava l'onere di provare il contrario, non ha prodotto alcun provvedimento.
3.2 Ciò posto, non si disconosce l'orientamento giurisprudenziale (peraltro non consolidato), ribadito di recente da Cass. civ., Sez. IV, 18/03/2024, n. 7178, secondo il quale colui che abbia eseguito la sua prestazione sulla base di un contratto concluso con una P.A. nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, ove chieda alla stessa P.A. di essere remunerato per l'attività svolta in suo favore, può proporre l'azione di ingiustificato arricchimento. In tal caso, il giudice ha il potere di determinare in via equitativa il relativo indennizzo, il quale non può coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per la detta prestazione, ma deve ristorare la diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera e, quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno.
Tuttavia, non può nemmeno sottacersi che tale domanda, diversa per causa petendi (non adempimento di un'obbligazione contrattuale ma corresponsione di un'indennità per un arricchimento senza causa) e per petitum (non corrispettivo pattuito ma mera indennità calcolata equitativamente come sopra detto), non è stata proposta in giudizio, neppure successivamente, ossia dopo la formulazione della domanda di nullità da parte dell'opponente.
pagina 10 di 14 Dunque, in adesione al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, non può analizzarsi tale pretesa, astrattamente e potenzialmente ammissibile.
3.3 Passando, dunque, alle somme richieste con riferimento al primo contratto stipulato, avente ad oggetto la maggior parte dei POD di titolarità dell'opponente, devesi evidenziare che non risulta contestata l'esistenza della determina a contrarre, quanto piuttosto l'esistenza del preventivo impegno di spesa.
Quanto alla determina a contrarre, appare chiaro che non vi è sottoscrizione da parte del responsabile del
Servizio Finanziario, che ne attestasse la regolarità contabile e la copertura finanziaria. Tale circostanza, infatti, non emerge solo dalla copia della stessa prodotta dall'opponente ma anche in quella prodotta in sede monitoria dalla stessa opposta. Non vi sono dubbi, dunque, come tale visto non era stato apposto.
Quanto alla questione della mancanza dell'impegno di spesa, l'art. 191, comma 1, del T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4), ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente ma dell'amministratore o del funzionario che ne rispondono con il proprio patrimonio, con esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente.
La Corte di legittimità, nella recente ordinanza n. 17197 del 21/06/2024, decidendo una fattispecie analoga a quella sottoposta al vaglio di questo giudice, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da un ente locale nei confronti di una società a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di pagina 11 di 14 energia elettrica, richiamato il disposto dell'art. 191 t.u.e.l., ha affermato che “Gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti per gli stessi solo se accompagnati dall'impegno di spesa corrispondente, in caso contrario, sia la deliberazione che autorizza l'azione sia il contratto successivo stipulato in esecuzione sono nulli”.
Tale pronuncia è conforme ai principi costantemente affermati dalla S.C. in materia di obbligazioni assunte dagli enti locali;
si veda sul punto Cass. Civ., sent. n. 13159/2024, secondo cui “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (in senso conforme cfr. Cass. Civ., sent. n. 33768/2019; Cass. Civ., sent.
n. 15410/2018; Cass. Civ., sent. n. 26202/2010; Cass. Civ., sent. n. 12880/2010). Trattasi, peraltro, di nullità rivelabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ., sent. n. 13159/2024; Cass. Civ., sent.
n. 9364/2023, secondo cui “È estendibile alla transazione il principio per cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno”; conf. Cass. Civ., sent. n. 15050/2018) e la deduzione ad opera della parte interessata a far valere detta nullità non è soggetta a preclusioni collegate alla costituzione in giudizio del convenuto.
Ciò posto, in relazione agli specifici crediti dedotti in lite, non è stata acquisita al giudizio la documentazione comprovante l'assunzione dell'impegno di spesa registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione né del rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come sopra detto.
L'art. 191 T.U.E.L. va applicato però in correlazione all'art. 183 T.U.E.L., riguardante il c.d. impegno automatico di spesa per cui con la semplice approvazione del bilancio previsionale l'ente impegna le pagina 12 di 14 somme necessarie a coprire i costi delle forniture essenziali (quali ad es. fornitura di energia per illuminazione pubblica, fornitura di gas, depurazione, smaltimento rifiuti etc). Pertanto, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute, ovvero: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori ((nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato); c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente.
Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, come nel caso delle somministrazioni di energia, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.
Nello specifico l'opposta ha documentato l'impegno dell'amministrazione mediante la produzione delle variazioni di bilancio per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, allegando che nei bilanci relativi a tali annualità era stato inserito il preventivo di spesa. Ed invero, occorre evidenziare come tale documentazione non sia stata in alcun modo contestata dall'opponente, la quale non ha neppure contestato, in sé, la circostanza che la prenotazione della spesa era stata effettuata nei bilanci di tali annualità; peraltro, dalla lettura dei suddetti documenti, seppur non integrali, emerge anche documentalmente come, almeno con riferimento agli anni
2019 e 2022, tale apposizione della posta vi era stata.
Si precisa, peraltro, che non è necessario che l'impegno di spesa sia previsto per ogni fattura, trattandosi di servizi essenziali la cui spesa va inserita nella previsione di bilancio come spesa necessaria.
Pertanto, alla luce dei principi espressi dalla S.C., deve rigettarsi l'eccezione di nullità del contratto del 2018, sotteso al credito azionato.
Pertanto, dovendosi escludere le somme richieste in relazione al POD n. IT001E76221554, nonché degli ulteriori POD attivati con i due contratti del 2021, per le ragioni di cui al par. 3.1, la pretesa creditoria dovrà essere rideterminata in euro 247.171,61. Invero vanno escluse le fatture relative ai due contratti del pagina 13 di 14 2021 (la fattura n. 2022/012258PA del 13/05/2022 e la n. 2022/012259PA del 13/05/2022, per complessivi euro 301,35), e quelle relative al POD n. IT001E76221554 (la fattura n. 2021/023362PA del
02/10/2021, per euro 100,88; la fattura n. 2022/009875PA del 12/04/2022, per euro 225,83).
4. Le spese di lite, tenuto conto del limitatissimo accoglimento dell'opposizione e della fondatezza pressoché integrale delle ragioni creditorie, vengono poste per ¾ in capo all'opponente e compensate per il residuo ¼; si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, considerato il valore della controversia, le fasi di lite effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), la non complessità delle questioni trattate e l'assenza di istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 08/08/2022, n. 560/22, dal Tribunale di Spoleto;
- Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 247.171,61, oltre interessi come da domanda monitoria;
- Condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore di parte convenuta nella misura di
3/4, che liquida in euro 5.100,00 per compensi professionali (1.500,00 per fase di studio, 1.100,00 per fase introduttiva e 2.500,00 per fase decisionale, il tutto già ridotto a 3/4), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, compensandole per il resto.
Spoleto, 15/10/2025
Il giudice
IC RI
pagina 14 di 14
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice IC RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2015/2022 RG
TRA
(P.IVA ), in persona della Commissione Straordinaria Parte_1 P.IVA_1
presieduta dal Dott. Vittorio Saladino, con sede in alla Piazza Municipio, 89831 (VV), Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ado Marchetti (c.f. – PEC: – C.F._1 Email_1
Telefax ), del Foro di Lamezia Terme (CZ) con studio in Lamezia Terme S. FE (CZ), Via P.IVA_2
del Mare 16/22 ed ivi elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
(P. IVA ) in persona del Presidente del C.d.A nonché legale rapp.te Dr. Controparte_1 P.IVA_3
(C.F ) con sede in Foligno, Via Fedeli n°2/A, ai fini del Controparte_2 C.F._2
presente procedimento elettivamente domiciliata in Perugia (PG), Via Manzoni n°329 CAP 06135 presso e nello studio dell'Avv. Diego Rondoni (C.F. ) del Foro di Perugia, che la C.F._3
rappresenta ed assiste giusta delega estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA pagina 1 di 14 OGGETTO: Contratto di somministrazione
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione e, pertanto: in via preliminare e procedurale, accertare l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per i motivi esposti in parte motiva e, conseguentemente e per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto
e quindi revocarlo.
In via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere il presente giudizio così come per la fase monitoria per i motivi esposti in parte motiva, riconoscendo la competenza territoriale del Tribunale di Vibo
Valentia; conseguentemente e per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e/o revocarlo.
Nel merito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e/o che nulla è dovuto Parte_1
dallo stesso per tutti i motivi ut supra esposti e, conseguentemente e per l'effetto, dichiarare nullo e/o di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo revocandolo.
In ogni caso e comunque con vittoria di spese ed onorari di giudizio, come per legge”.
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Spoleto, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzioni disattese:
In via preliminare:
- rigettare le eccezioni preliminari sollevate dal per tutte le ragioni in narrativa esposte;
Parte_1
- concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n°560/2022 del 09/08/2022,
atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'opposizione per cui si procede
- confermare il decreto ingiuntivo n°560/2022 del 09/08/2022, emesso dal Tribunale Civile di Spoleto nell'ambito del proc. n°1475/2022 R.G. ed opposto dal e per l'effetto; Parte_1
- condannare il in persona del sindaco p.t. al pagamento della somma ingiunta pari a complessivi Parte_1
pagina 2 di 14 € 247.799,67 ovvero alla diversa somma maggiore o minore che sarà provata nel corso del giudizio, oltre agli interessi moratori dal di del dovuto al saldo, ed alle spese legali liquidate dal Giudice nel decreto ingiuntivo opposto.
- condannare il ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria, da Parte_1
liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, il Parte_1
ha convenuto dinanzi a questo giudice (d'ora in avanti anche “ ), per la
[...] Controparte_1 CP_1
revoca del d.i. emesso dal Tribunale di Spoleto in data 08/08/2022, n. 560/22, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 247.799,67 a titolo di corrispettivo di alcune fatture rimaste impagate relative a un contratto di somministrazione di energia elettrica.
In particolare, l'opponente ha esposto che:
- la domanda sarebbe improcedibile per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui alla delibera 209/2016/E/COM dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
- il giudice adito sarebbe incompetente, alla luce di tutti i criteri di cui all'art. 19 e 20 c.p.c.;
- la nullità del contratto di somministrazione e la non debenza delle somme richieste in relazione al medesimo, vista la mancanza di rituale impegno di spesa preventivo, ai sensi dell'art. 191 T.U.E.L.;
- l'asserita nullità dei contratti successivi al primo, rispettivamente del 19/11/2020, 20/01/2021 e
16/03/2021, per assenza di determina a contrarre e impegno di spesa.
Ha concluso, dunque, chiedendo la revoca del decreto opposto.
Si è costituita in giudizio la convenuta, evidenziando: CP_3
- la non esperibilità del tentativo di conciliazione da parte del gestore/fornitore del servizio e la conseguente procedibilità della domanda proposta;
- la competenza del giudice adito, alla luce della specifica clausola contrattuale disciplinante la questione;
pagina 3 di 14 - la mala fede nella condotta dell'ente, che avrebbe nei medesimi periodi ricevuto le prestazioni ed effettuato pagamenti per oltre 800.000,00 euro;
- la sussistenza degli impegni di spesa necessari.
Negata la provvisoria esecutorietà del decreto opposto da parte del precedente giudice istruttore, la causa è stata istruita solo documentalmente e si è conclusa con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi, ex art. 127ter c.p.c., in data 19/06/2025. All'esito della stessa, in cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex artt. 2, comma 24, lett. B), L. 481/1995 e 141 cod. cons..
Invero, parte opposta ha dato prova di aver tentato di introdurre il suddetto procedimento, ricevendo tuttavia dall'autorità preposta risposta negativa, in quanto “allo stato, il tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, per le controversie insorte nei settori di competenza dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), non è operativo per le controversie azionabili da un operatore
o gestore nei confronti del cliente o utente finale, ai sensi della delibera 5 maggio 2016, 209/2016/E/com (che approva il
Testo Integrato Conciliazione - TICO), pubblicata sul sito web dell'Autorità il 6 maggio 2016, come modificata, in ultimo,
dalla delibera 28 giugno 2018, 355/2018/R/com, pubblicata sul sito web dell'Autorità il 29 giugno 2018”.
In effetti, dall'esame della delibera 5/5/2016 n. 209 dell'AEEG (c.d. T.I.C.O.), emanata in attuazione dell'art. 2 comma 24, lettera b), L. 14/11/1995 n. 481 e dell'art. 141 comma 6 lett. c) del Codice del
Consumo, nonché dell'art.
2.1 del TICO costituente l'allegato A alla suddetta delibera, appare preferibile l'interpretazione (peraltro già fatta propria da altri Tribunali di merito, tra cui Trib. Roma, ordinanza
25/05/2017) secondo cui il procedimento obbligatorio di conciliazione ivi disciplinato si riferisce precipuamente alle controversie instaurate da clienti finali alimentati in bassa tensione (e, in generale, dalle pagina 4 di 14 persone fisiche o giuridiche che abbiano stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi dei settori regolati dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il gas ed il sistema idrico) nei confronti di operatori e gestori (soggetti che esercitano i servizi nei settori regolati dalla suddetta Autorità), e non viceversa.
Tanto appare emergere: (a) dall'allegato e) del detto testo regolamentare, il quale alla pag. 4 specifica chiaramente che la procedura di conciliazione presso la AEEG “è attivabile in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello”, reclamo proponibile evidentemente solo dai clienti finali e dai c.d. “prosumer” e non già dagli operatori e gestori;
(b) dal richiamato allegato e), pag. 5 che si riferisce all' “accesso dei clienti finali alla procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie e alle procedure speciali”
e non agli operatori e gestori;
(c) dal fatto che l'applicazione graduale del meccanismo è stata indicata come
“sospesa per le controversie attivate da un operatore nei confronti del cliente finale” dall'art 6 del TICO, che prevede, ancora, che sia proprio il cliente o utente finale a poter attivare la procedura di conciliazione, peraltro solo dopo aver inviato il reclamo all'operatore o gestore;
(d) sulla base dell'art.
8.4 del TICO, che prevede che gli operatori e gestori siano tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti presso il servizio di conciliazione dal cliente o utente finale e salvi i casi d'inammissibilità della domanda;
(e) sulla base dell'art. 141 comma 8 lett f) del Codice del Consumo (come sostituito dal D. Lgs. n. 130/2015) che prevede l'inapplicabilità del tentativo di conciliazione alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore).
Nella specie, di contro, si è al cospetto di una opposizione a decreto ingiuntivo che trae origine da una richiesta di pagamento promossa dalla opposta società di vendita nei confronti dell'utente finale (e non di un'azione intentata dal secondo nei confronti della prima), per la quale è esclusa in radice la necessaria preventiva esperibilità della menzionata procedura di conciliazione.
L'eccezione in esame, pertanto, merita integrale rigetto.
2. Parimenti meritevole di rigetto l'eccezione di incompetenza formulata dall'attore.
Invero, a prescindere dall'applicabilità dei fori generali delle persone giuridiche e delle obbligazioni, nel caso di specie si rileva la sussistenza di una clausola determinativa della competenza, ai sensi dell'art. 28
pagina 5 di 14 c.p.c.; la medesima si ritiene legittimamente prevista dalle parti e non ricorrere nessuna delle ipotesi dei fori inderogabili richiamate dalla norma.
L'eccezione in questione, pertanto, è infondata.
3. Passando, dunque, al merito dell'odierna pretesa creditoria, occorre dapprima precisare come parte opposta abbia formulato una domanda di esatto adempimento, con riferimento alle prestazioni pecuniarie derivanti da un contratto di somministrazione stipulato con il opponente in data 12/12/2018. A Pt_1
ben vedere, la convenuta ha anche allegato altri tre contratti, rispettivamente del 19/11/2020, 20/01/2021
e 16/03/2021, stipulati fra le parti.
Ebbene, il primo contratto è stato impugnato da parte attrice in quanto, sebbene preceduto da determina a contrarre, non risulta preceduto dal necessario provvedimento di impegno di spesa. Invece, gli altri tre contratti sono stati oggetto di impugnativa da parte dell'attrice, la quale ne ha rilevato la nullità, anche perché non preceduti dalla rituale determinazione a contrarre, di cui all'art. 192 t.u.e.l..
3.1 Quanto alla sussistenza di quattro distinti contratti, occorre evidenziare come non fosse stata fornita adeguata spiegazione dei motivi di tale circostanza nel corso del giudizio.
Invero, solo con la memoria di replica conclusionale (e, quindi, oltre ogni termine di preclusione assertiva ma anche senza garantire alcun contraddittorio alla controparte), la convenuta ha allegato che “il contratto
n°103894SM sottoscritto il 12/12/2018 (Allegato 2 al fascicolo del monitorio) ha ad oggetto tutti i 25 POD facenti capo all'amministrazione comunale. Tuttavia, il POD IT001E76221554 di Via Convento (Vedi pag. 5 Allegato 2 al fascicolo
del monitorio) ed il POD IT001E76194567 di Via Tev. (Vedi pag. 6 Allegato 2 al fascicolo del monitorio), non Pt_2
sono entrati subito in attivazione causa la mancata allegazione da parte dell'Ente della fattura del precedente gestore atta a ricavare i dati tecnici dell'utenza e a stimare i consumi della stessa. Nel frattempo le Condizioni Generali di Fornitura abbinate al contratto sopra richiamato sono state aggiornate;
pertanto, è risultato necessario stipulare il contratto
n°1131320SM sottoscritto il 19/11/2020 (Allegato 3 al fascicolo del monitorio) per l'attivazione del POD
IT001E76221554 di Via Convento, che è entrato in fornitura con il 01/02/2021. Quanto agli altri due CP_1
contratti (Allegati 4 e 5 al fascicolo del monitorio), questi riguardano entrambi l'attivazione di un nuovo punto di fornitura: -
pagina 6 di 14 il contratto n°1156086SM sottoscritto il 20/01/2021 (Allegato 4 al fascicolo del monitorio) ha ad oggetto “Nuovo allaccio elettrico potenza di 6,6 Kw, in Via Giovanni Falcone Scuola Infanzia Statale di ” la cui determina di Parte_1
riferimento è la n°212 del 28/10/2020 (Vedi pag. 6 Allegato 4 al fascicolo del monitorio) codice CIG dell'impegno di spesa Z2C3132FC2. - il contratto 1156057SM sottoscritto il 16/03/2021 (Allegato 5 al fascicolo del monitorio) ha ad oggetto “Nuovo allaccio elettrico potenza di 3,3 Kw, in Via Sandro Pertini. NUOVI UFFICI SEDE COM” la cui determina di riferimento è la n°49 del 18/02/2021 (Vedi pag. 6 Allegato 5 al fascicolo del monitorio) codice CIG dell'impegno di spesa Z62313FF77”.
Dunque, quantomeno le sopra esposte circostanze fattuali (l'impossibilità di attivare il POD
IT001E76221554 di Via Convento ed il POD IT001E76194567 di Via Tev. a causa la mancata Pt_2
allegazione da parte dell'Ente della fattura del precedente gestore, e la sussistenza di nuovi punti di fornitura) non possono essere prese in considerazione.
Ciò posto, sulla base della sola documentazione ritualmente acquisita in giudizio, risulta comunque come la determina a contrarre autorizzasse la stipula di un contratto di somministrazione relativo a tutti i POD intestati al nel contratto del dicembre 2018 (doc. 2 del monitorio), tuttavia, si legge fra i POD in Pt_1
relazione al quale attivare la fornitura anche quello n. IT001E76221554, situato in via del Convento. Per tale ragione, il secondo contratto del 01/02/2021 riguardante il medesimo POD ma a condizioni economiche differenti, non si ritiene possa ritenersi legittimamente stipulato in assenza di ulteriore determina a contrarre riguardante la rinegoziazione delle condizioni con riferimento a tale POD.
Quanto agli altri due contratti, la stessa opposta evidenzia come i medesimi sarebbero fondati su due distinte delibere, la n. 212 del 28/10/2020 e la n. 49 del 18/02/2021; tuttavia, le relative delibere (la cui esistenza è stata contestata fin dall'atto introduttivo dall'opponente) non risultano prodotte agli atti né risulta essere stata formulata istanza ex art. 210 c.p.c. con riferimento a tali specifici documenti. A tal riguardo, occorre ricordare peraltro che vi sono esigenze pubblicistiche che vanno necessariamente salvaguardate, con la conseguenza che, la parte che ha interesse ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti di un ente locale deve necessariamente premunirsi e produrre i corrispondenti atti pubblici pagina 7 di 14 richiesti dalla legge per la tutela di esigenze di certezza, trasparenza, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost..
Pertanto, con riferimento a tali contratti, deve ritenersi non essere stata fornita prova della corrispondente determina a contrarre.
In particolare, vale ricordare che l'art. 192 del t.u.e.l., così come il precedente art. 56 della legge 142/1990, prevede che “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”. In proposito, si ritiene che la deliberazione dell'organo rappresentativo di un ente diretta all'assunzione di un impegno negoziale si pone quale condicio iuris di tale impegno, costituendo un antecedente necessario per la perfezione del negozio risultante dal successivo incontro dei consensi.
Sul punto, peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene dare seguito, pare convergere.
Si veda sul punto Cass. civ., Sez. I, Sent., 02/05/2007, n. 10123, la quale ha affermato “I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione sono caratterizzati da una fase pubblicistica, costituita dalla delibera dell'organo competente
e dalla relativa approvazione dell'organo tutorio, seguita da altra di natura privatistica che si concretizza nella stipulazione del negozio che detta delibera ha autorizzato. Conseguentemente, venuta meno tale delibera a causa della sua mancata approvazione, viene del pari meno il relativo negozio per assenza del requisito dell'accordo fra lo parti che ne determina quindi,
come si è già evidenziato, la nullità (Casa. 193/02 già citata). Non potendo esso rivivere, nessun collegamento può inoltre stabilirsi fra tale negozio e la successiva . (la n. 86/90), munita questa volta dell'approvazione dell'organo tutorio. Del Pt_3
resto, se è vero che le delibere e la loro approvazione da parte dell'organo di controllo non hanno una funzione integratrice della volontà dell'ente né si inseriscono noi processo formativo del negozio, sì da costituire un elemento rilevante ai fini della sua conclusione, ma si delineano come elementi estrinseci che operano secondo il meccanismo della “condicio iuris”, con la conseguenza che esse possono sopravvenire anche dopo la conclusione del negozio medesimo (Cass. 1055/86; Cass. 707/71),
è altrettanto vero che in tal caso la delibera successiva deve rispecchiare il contratto già concluso con espresso riferimento ad esso
pagina 8 di 14 e non introdurre elementi di novità, come è avvenuto nel caso in esame in cui con la seconda delibera (in base alla quale i ricorrenti hanno sostenuto anche il collegamento con il precedente contratto) è stata prevista un'integrazione del progetto e quindi una situazione giuridica non più riconducibile al precedente negozio ma preclusiva di altro, non più però perfezionato.
Né, in mancanza di un successivo contratto per iscritto ancorato a tale seconda delibera, può considerarsi quale valido equipollente, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la corrispondenza intercorsa fra le parti (lettera del Comune del
28.11.1991 con cui era stata chiesta l'integrazione per i calcoli relativi al cemento armato asseritamente contenente un'implicita manifestazione di volontà di servirsi dell'opera dei professionisti e successiva lettera del 31.1.1992 con cui costoro avevano dichiarato di aderire a tale richiesta)”.
Opzione ermeneutica confermata anche da Cassazione civile sez. I, 19/10/2016, n. 21190, la quale, sebbene con riferimento al sistema antecedente alla L. 8 giugno 1990, n. 142 ed al D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267, ossia quello regolato dal R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, cui rinvia il D.Lgs 7 gennaio 1946, n. 1, art. 10,
e non dal R.D. n. 383 del 1984, ha affermato “gli enti pubblici non possono assumere impegni giuridicamente validi se non nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge o dai regolamenti. I requisiti di validità di tali impegni - secondo il regime previgente - riguardano: la manifestazione della volontà, che deve provenire dall'organo cui è attribuita la legale rappresentanza, il procedimento, che deve essere quello predeterminato, e la forma scritta. Un comune per obbligarsi validamente verso terzi deve, quindi, rispettare in toto la disciplina di legge ed, in particolare, il sindaco, quale organo esecutivo del comune medesimo, non può assumere un'obbligazione senza la previa deliberazione dell'organo competente (giunta o consiglio comunale). Tale delibera, infatti, diretta alla assunzione di un impegno negoziale, pur costituendo un atto interno
dell'ente pubblico, inidoneo di per sé solo a spiegare efficacia giuridica nei confronti dei terzi interessati, costituisce l'atto formativo della volontà dell'ente ed un antecedente necessario per la perfezione del negozio risultante dal successivo incontro dei consensi. La mancanza dei requisiti di legge, ed in particolare il difetto di deliberazione, comporta, pertanto, che l'attività posta in essere dal sindaco - senza che si sia regolarmente formata la volontà dell'ente comunale - è da reputarsi priva di qualsiasi effetto giuridico (cfr. Cass. 2640/1972; 2542/1973)”.
La bontà di tale conclusione, peraltro, è evincibile anche da altra e recente pronuncia della Suprema Corte, ossia Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/05/2024, n. 11782, la quale ha sinteticamente affermato che “In tema
pagina 9 di 14 di contratti di natura privatistica stipulati con la P.A., l'annullamento, da parte del giudice amministrativo o dell'amministrazione in sede di autotutela o di controllo, dello schema contrattuale, predisposto con atto amministrativo autoritativo e sottoposto al privato per la sottoscrizione, determina la nullità totale o parziale del contratto, per mancanza del requisito dell'accordo delle parti”. Dunque, se il venir meno per l'annullamento della delibera a contrarre comporta la nullità del conseguente contratto, a maggior ragione l'inesistenza della medesima condurrà alle stesse conseguenze.
Ebbene, nel caso di specie e con riferimento ai tre contratti del 2020/2021, il ha eccepito la Pt_1
mancanza della deliberazione in parola, e la società, sulla quale gravava l'onere di provare il contrario, non ha prodotto alcun provvedimento.
3.2 Ciò posto, non si disconosce l'orientamento giurisprudenziale (peraltro non consolidato), ribadito di recente da Cass. civ., Sez. IV, 18/03/2024, n. 7178, secondo il quale colui che abbia eseguito la sua prestazione sulla base di un contratto concluso con una P.A. nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, ove chieda alla stessa P.A. di essere remunerato per l'attività svolta in suo favore, può proporre l'azione di ingiustificato arricchimento. In tal caso, il giudice ha il potere di determinare in via equitativa il relativo indennizzo, il quale non può coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per la detta prestazione, ma deve ristorare la diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera e, quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno.
Tuttavia, non può nemmeno sottacersi che tale domanda, diversa per causa petendi (non adempimento di un'obbligazione contrattuale ma corresponsione di un'indennità per un arricchimento senza causa) e per petitum (non corrispettivo pattuito ma mera indennità calcolata equitativamente come sopra detto), non è stata proposta in giudizio, neppure successivamente, ossia dopo la formulazione della domanda di nullità da parte dell'opponente.
pagina 10 di 14 Dunque, in adesione al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, non può analizzarsi tale pretesa, astrattamente e potenzialmente ammissibile.
3.3 Passando, dunque, alle somme richieste con riferimento al primo contratto stipulato, avente ad oggetto la maggior parte dei POD di titolarità dell'opponente, devesi evidenziare che non risulta contestata l'esistenza della determina a contrarre, quanto piuttosto l'esistenza del preventivo impegno di spesa.
Quanto alla determina a contrarre, appare chiaro che non vi è sottoscrizione da parte del responsabile del
Servizio Finanziario, che ne attestasse la regolarità contabile e la copertura finanziaria. Tale circostanza, infatti, non emerge solo dalla copia della stessa prodotta dall'opponente ma anche in quella prodotta in sede monitoria dalla stessa opposta. Non vi sono dubbi, dunque, come tale visto non era stato apposto.
Quanto alla questione della mancanza dell'impegno di spesa, l'art. 191, comma 1, del T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4), ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente ma dell'amministratore o del funzionario che ne rispondono con il proprio patrimonio, con esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente.
La Corte di legittimità, nella recente ordinanza n. 17197 del 21/06/2024, decidendo una fattispecie analoga a quella sottoposta al vaglio di questo giudice, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da un ente locale nei confronti di una società a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di pagina 11 di 14 energia elettrica, richiamato il disposto dell'art. 191 t.u.e.l., ha affermato che “Gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti per gli stessi solo se accompagnati dall'impegno di spesa corrispondente, in caso contrario, sia la deliberazione che autorizza l'azione sia il contratto successivo stipulato in esecuzione sono nulli”.
Tale pronuncia è conforme ai principi costantemente affermati dalla S.C. in materia di obbligazioni assunte dagli enti locali;
si veda sul punto Cass. Civ., sent. n. 13159/2024, secondo cui “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (in senso conforme cfr. Cass. Civ., sent. n. 33768/2019; Cass. Civ., sent.
n. 15410/2018; Cass. Civ., sent. n. 26202/2010; Cass. Civ., sent. n. 12880/2010). Trattasi, peraltro, di nullità rivelabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ., sent. n. 13159/2024; Cass. Civ., sent.
n. 9364/2023, secondo cui “È estendibile alla transazione il principio per cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno”; conf. Cass. Civ., sent. n. 15050/2018) e la deduzione ad opera della parte interessata a far valere detta nullità non è soggetta a preclusioni collegate alla costituzione in giudizio del convenuto.
Ciò posto, in relazione agli specifici crediti dedotti in lite, non è stata acquisita al giudizio la documentazione comprovante l'assunzione dell'impegno di spesa registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione né del rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come sopra detto.
L'art. 191 T.U.E.L. va applicato però in correlazione all'art. 183 T.U.E.L., riguardante il c.d. impegno automatico di spesa per cui con la semplice approvazione del bilancio previsionale l'ente impegna le pagina 12 di 14 somme necessarie a coprire i costi delle forniture essenziali (quali ad es. fornitura di energia per illuminazione pubblica, fornitura di gas, depurazione, smaltimento rifiuti etc). Pertanto, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute, ovvero: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori ((nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato); c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente.
Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, come nel caso delle somministrazioni di energia, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.
Nello specifico l'opposta ha documentato l'impegno dell'amministrazione mediante la produzione delle variazioni di bilancio per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, allegando che nei bilanci relativi a tali annualità era stato inserito il preventivo di spesa. Ed invero, occorre evidenziare come tale documentazione non sia stata in alcun modo contestata dall'opponente, la quale non ha neppure contestato, in sé, la circostanza che la prenotazione della spesa era stata effettuata nei bilanci di tali annualità; peraltro, dalla lettura dei suddetti documenti, seppur non integrali, emerge anche documentalmente come, almeno con riferimento agli anni
2019 e 2022, tale apposizione della posta vi era stata.
Si precisa, peraltro, che non è necessario che l'impegno di spesa sia previsto per ogni fattura, trattandosi di servizi essenziali la cui spesa va inserita nella previsione di bilancio come spesa necessaria.
Pertanto, alla luce dei principi espressi dalla S.C., deve rigettarsi l'eccezione di nullità del contratto del 2018, sotteso al credito azionato.
Pertanto, dovendosi escludere le somme richieste in relazione al POD n. IT001E76221554, nonché degli ulteriori POD attivati con i due contratti del 2021, per le ragioni di cui al par. 3.1, la pretesa creditoria dovrà essere rideterminata in euro 247.171,61. Invero vanno escluse le fatture relative ai due contratti del pagina 13 di 14 2021 (la fattura n. 2022/012258PA del 13/05/2022 e la n. 2022/012259PA del 13/05/2022, per complessivi euro 301,35), e quelle relative al POD n. IT001E76221554 (la fattura n. 2021/023362PA del
02/10/2021, per euro 100,88; la fattura n. 2022/009875PA del 12/04/2022, per euro 225,83).
4. Le spese di lite, tenuto conto del limitatissimo accoglimento dell'opposizione e della fondatezza pressoché integrale delle ragioni creditorie, vengono poste per ¾ in capo all'opponente e compensate per il residuo ¼; si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, considerato il valore della controversia, le fasi di lite effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), la non complessità delle questioni trattate e l'assenza di istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 08/08/2022, n. 560/22, dal Tribunale di Spoleto;
- Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 247.171,61, oltre interessi come da domanda monitoria;
- Condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore di parte convenuta nella misura di
3/4, che liquida in euro 5.100,00 per compensi professionali (1.500,00 per fase di studio, 1.100,00 per fase introduttiva e 2.500,00 per fase decisionale, il tutto già ridotto a 3/4), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, compensandole per il resto.
Spoleto, 15/10/2025
Il giudice
IC RI
pagina 14 di 14