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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
TURCO dr. Vincenzo - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 5 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e lavoro in grado di appello iscritta al n. 1561 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avv. Francesca Bufalini Parte_1
Appellante
E
, con gli Avv.ti Franco Rossi e Piercarlo Napoli Controparte_1
Appellato
NONCHE'
, con l'Avv. Sandra Controparte_2
Maria Colombino
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Viterbo n. 372/2024 del
6.5.2024.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della impugnata sentenza n. 372/2024, relativa alla causa di cui al RG
1384/2021, emessa e pubblicata in data 06.05.2024 dal Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro e
Previdenza, non notificata, accogliere il presente gravame, e, per l'effetto, IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la nullità parziale della sentenza, nei limiti di quanto specificato nel corpo del presente gravame, per vizio di motivazione apparente in merito all'insussistenza del vincolo di subordinazione tra il ricorrente e il terzo chiamato, dettando ogni conseguenziale provvedimento;
IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, - in parziale riforma della sentenza gravata, accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, previa ammissione di tutte le prove e mezzi di prova ivi articolati, richiesti e non ammessi e quindi: Accertare e dichiarare il rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed il Sig. nei confronti del quale si è estesa la Controparte_1
domanda a seguito di integrazione del contraddittorio e condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno non già quantificato nel grado e nella percentuale stabilita dal CTU nel corso del CP_2
giudizio di prime cure oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'infortunio al saldo Accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito un infortunio in occasione della attività lavorativa svolta con le modalità e nelle occasione di tempo e di luogo descritte nel ricorso introduttivo di lite e conseguentemente accertare e dichiarare il grado di inabilità al lavoro conseguente all'infortunio sul lavoro in capo al ricorrente pari al grado ed alla percentuale stabilita dal CTU nel corso del giudizio di prime cure con condanna dell' ad erogare le rendite e le CP_2 somme conseguenti con interessi legali dall'infortunio al saldo. - in ogni caso, condannare le parti appellate, ciascuno per il suo titolo e per la propria responsabilità. alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22% come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”;
per l'appellato : “- rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e confermare la CP_2
sentenza impugnata;
- in ipotesi di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra l'appellante e il sig. condannare quest'ultimo al pagamento di tutti i premi Controparte_1 conseguentemente dovuti all' ; - con tutte le conseguenze in ordine alle spese.”; CP_2
per l'appellato “"Voglia la Corte, contrariis reiectis, valutata preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del gravame, respingerlo perché infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese del grado".
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. aveva evocato in giudizio l' innanzi al Tribunale di Viterbo, esponendo di avere Pt_1 CP_2
lavorato per circa sette anni presso la proprietà del sig. in nero, come giardiniere e tuttofare, CP_1
specialmente di sabato fra le quattro e le otto ore, svolgendo le attività che il gli indicava e CP_1
dietro la retribuzione di dieci euro l'ora; che il 17.4.2021 si feriva all'occhio sinistro utilizzando un trinciaerba e riportando la completa perdita del visus, essendo quasi cieco anche dall'altro occhio per infortunio precedente;
che dunque aveva perso ogni possibilità di lavorare;
che aveva querelato il
Aveva dunque chiesto all' l'erogazione della relativa indennità ma l'Istituto aveva CP_1 CP_2
opposto la mancanza di prova degli elementi oggettivi che potevano ricondurre l'episodio ad infortunio sul lavoro, ovvero: emersione di lavoro nero, emersione di occasione di lavoro per evento lesivo riportato sulla certificazione medica agli atti e individuazione acclarata del soggetto datore di lavoro ed esito del procedimento penale aperto all'esito della querela.
Per tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: “- Accertare e dichiarare il rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed il Sig. e Controparte_1 conseguentemente accertare e dichiarare il grado di inabilità al lavoro conseguente all'infortunio sul lavoro in capo al ricorrente pari al 75%, o a quella percentuale che risulterà più esatta a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; - Per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle relative rendite CP_2 in base alla percentuale che risulterà più esatta a seguito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed oneri di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
contestando le avverse pretese e Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese in sussistenza dei presupposti di legge per la condanna.
Disposta la chiamata in causa di lo stesso si costituiva in giudizio contestando tutto quanto CP_1
ex adverso dedotto, sia quanto alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia quanto alla dinamica dell'evento e allo stesso luogo in cui sarebbe avvenuto.
Il ricorso è stato parzialmente accolto: il Tribunale, infatti, ha ritenuto indimostrata la subordinazione poiché i quattro testi escussi non hanno supportato le allegazioni del ricorso sul punto;
ha ritenuto, invece, prestata attività lavorativa di tipo occasionale di lavoro artigiano, anch'essa indennizzabile;
ha quantificato, sulla scorta di CTU medicolegale, nel 28% l'entità del danno biologico conseguito
3 all'infortunio. Quanto alla condanna dell' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella CP_2
misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, ha dichiarato la stessa condanna subordinata alla regolarizzazione dei premi da parte del ricorrente.
Ha dunque statuito: “dichiara il diritto di a percepire la rendita prevista dall'art. 13 Parte_1 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 28% ; compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
condanna in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.”.
ha appellato la sentenza. Resistono sia l' che il Parte_1 CP_2 CP_1
Dagli atti processuali è emerso che il procedimento penale instaurato dall'appellante nei confronti di
è stato oggetto di archiviazione da parte del GIP di Viterbo in data 22.6.2022; e Controparte_1 che l' , in esecuzione della sentenza qui gravata, ha dichiarato di avere aperto una posizione CP_2
assicurativa per la quale sono stati chiesti al lavoratore, qualificato come artigiano, i premi sin qui non versati, quale presupposto per la liquidazione della rendita.
All'odierna udienza fissata per la discussione i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, e la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deduce nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a riportare stralci delle testimonianze rese nel grado senza motivare quali elementi della subordinazione sono rimasti indimostrati;
ed in ogni caso e in subordine, ha chiesto una rivalutazione degli elementi istruttori nel senso di una loro idoneità a dimostrare il carattere subordinato del rapporto. Ad avviso dell'appellante, sarebbe infatti emerso dalle testimonianze la continuità del rapporto, il suo svolgersi presso la proprietà del e sotto le sue direttive, con CP_1
mezzi agricoli di proprietà datoriale, il compenso prestabilito, l'assenza di rischio e di struttura imprenditoriale in capo al lavoratore.
Di contro, l'appellante sottolinea che non poteva trattarsi di lavoro occasionale in quanto, essendo prestato tutti i sabati, avrebbe violato sia il limite di durata (30 giorni l'anno) sia quello economico dei compensi (5.000,00 euro lordi annui) di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente.
4 Va preliminarmente rilevata d'ufficio l'inammissibilità della domanda di “condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno non ”, in quanto non formulata nel ricorso di primo grado, CP_2
ove il ruolo di contraddittore in capo al terzo chiamato era correlato alla sola domanda (qui CP_1
pure riproposta) di accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro e non anche alla pretesa al ristoro del danno differenziale.
Quanto all'accertamento della subordinazione, la motivazione della sentenza gravata è congrua. Il
Tribunale non ha meramente riportato le testimonianze, ma ha premesso ad esse quale deve essere l'oggetto dell'indagine e cioè l'individuazione della sussistenza degli indici essenziali e sussidiari della subordinazione, ivi richiamati con dovizia di richiami alla giurisprudenza di legittimità, concludendo che in sintesi sia necessario accertare il vincolo di soggezione personale del prestatore d'opera al potere direttivo immanente del soggetto a cui favore è prestata l'opera stessa, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni e non già soltanto al loro risultato. È in funzione di tale obiettivo di indagine che il Tribunale propone quelli che ha ritenuto i passaggi più rilevanti delle testimonianze, per fare emergere, indirettamente ma chiaramente, la mancanza di prova di quell'assoggettamento personale.
Occorre ora ripercorrere il materiale istruttorio poiché, in subordine rispetto al rilievo di nullità per carenza di motivazione (che va respinto in forza delle superiori considerazioni) l'appellante ha richiesto una nuova valutazione della sussistenza della natura subordinata del rapporto.
Il teste ha dichiarato: “La mia casa è dirimpettaia con il giardino della Testimone_1 CP_4
Ho visto il ricorrente nella più o meno da 4-5 anni fa, ma non ricordo con
[...] Controparte_4
esattezza. A volte ho visto il ricorrente tagliare la siepe, buttare la potatura, occuparsi delle piante che si trovano vicino la recinzione del giardino. L'ho visto più o meno una volta al mese-mese e mezzo.
Ho visto il ricorrente usare la macchina per tagliare il prato e il decespugliatore. So che il ricorrente ha avuto un incidente, in quanto me lo ha riferito lui, ma non so nulla dell'evento del 17.4.2021 di cui al Cap.
9. Il ricorrente mi ha riferito di ave avuto un incidente sul fondo del Una volta o CP_1
due il ricorrente è venuto a pulire il sottobosco presso la mia abitazione. Non so se svolgesse attività di questo tipo per altri proprietari, anzi so che ha svolto qualche piccolo lavoro per una vicina di casa mia”.
La teste , moglie del in regime di separazione dei beni (come poi Testimone_2 CP_1 chiarito), ha dichiarato: “Il ricorrente ci è stato presentato da una vicina di casa come una persona che sapeva fare molte cose e le aveva riferito di essere ingegnere al suo Paese, e le aveva chiesto di poter arrotondare lo stipendio. Con il ricorrente ci eravamo accordati che avrebbe chiamato il venerdì sera
5 per dire se sarebbe potuto venire il sabato mattina. Ciò dal 2014 al 2015, più o meno. A seconda delle stagioni e a seconda dei suoi impegni, variava la frequenza con cui veniva a lavorare nella nostra villa. Quando veniva aiutava mio marito a fare quelle attività che un tempo faceva da solo e poi non ha più svolto: portava delle cose in casa, preparava la legna per l'inverno, potava la siepe una o due volte, usava il trinciasarmenti, una macchina che macina l'erba, anziché tagliarla. La macchina non ha lame, ma martelletti. Ero presente in casa il giorno del 17.4.2021 ed era presente anche il ricorrente.
Non aveva chiamato il venerdì sera, però mio marito mi disse che aveva chiamato il sabato mattina del 17 per dire che era libero il pomeriggio. In quell'occasione è venuto di sabato pomeriggio ed ha usato il trinciasarmenti. Preciso che ero presente in casa, ma non in giardino. Ad un certo punto il ricorrente è venuto davanti a casa con un fazzoletto sull'occhio sinistro dicendo di essersi fatto male all'occhio; a quel punto mio marito si è offerto di portarlo al pronto soccorso di Belcolle, ma il ricorrente si è rifiutato dicendo che il pronto soccorso di Belcolle non era buono. Alla fine sono riuscita a convincere il ricorrente che il pronto soccorso di Belcolle era buono. Il ricorrente ha aperto la sua macchina, ha preso le sue cose e poi con la macchina di mio marito e guidata da mio marito si sono recati al p.s. Più o meno quando veniva, si tratteneva per 4-5- ore e prendeva 50€ in contanti.
ADR so che lavorava da molte persone e so che in un periodo ha lavorato per un'azienda che produceva pomodori. Lo so perché un paio di volte ha portato delle piantine industriali di pomodori a casa. Nel 2020 è partito il 5 dicembre e si è poi fatto vivo il 15 febbraio. Varie volte non è venuto per tre settimane-un mese. Di solito il mese di agosto andava nel suo Paese;
a dicembre era assente parecchio, non so se andasse in Romania o meno. Preciso che per un anno e mezzo-due c'è stato un dissapore che ha provocato un'interruzione della nostra collaborazione con il ricorrente per questo periodo. Dopo questo periodo, il ricorrente ha chiesto di poter tornare e dopo po' di esitazione abbiamo detto di sì. Penso che il ricorrente avesse altri lavori, in quanto parlava di lavori presso imprese grandi. Noi abbiamo raccomandato il ricorrente ad un'altra persona inglese, deceduta un mese fa, e so che aiutava questa persona in giardino. So anche che faceva lavori in giardino per la persona che ce lo ha raccomandato. Non so se abbia continuato a lavorare per questa persona, ma penso di sì. Preciso che il 17.4.2021 non sono stata io a chiamare il ricorrente”.
Il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente da più di 15 anni. Mi sono recato Testimone_3 presso l'abitazione del una sola volta, circa 3 settimane dopo l'incidente, più o meno CP_1 all'inizio di maggio 2021 per recuperare la macchina del ricorrente. La macchina era parcheggiata presso l'abitazione. Era stato il ricorrente a chiedermi di andare a recuperare la macchina. So che il ricorrente faceva lavori di potatura il sabato, credo tutti i sabati, presso l'abitazione del Non CP_1
so da quanto tempo vi lavorasse, credo un periodo lungo. Il giorno dell'incidente ho visto il ricorrente in ospedale in quanto sono andato a portargli dei vestiti. So che il ricorrente era pagato per l'attività
6 che svolgeva, ma non so quanto prendesse. Non so se svolgesse lavori anche per altri. So che lavorava da 4-5 anni presso un'azienda agricola, dal lunedì al venerdì. Non ricordo il nome dell'azienda, so che si trovava a Casteldasso”.
Il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente per sentito dire, nel senso che me ne Testimone_4
ha parlato il ma non lo saprei riconoscere. Conosco da 30 anni e mi sono recato CP_1 CP_1 spesso presso la sua abitazione. Non ricordo di aver mai visto il ricorrente presso l'abitazione. So che c'era una persona che si occupava del giardino il sabato mattina, ma non so chi fosse. Io mi recavo presso l'abitazione del il sabato pomeriggio, il più delle volte, e non ho mai visto nessuno”. CP_1
Alla luce di queste testimonianze, deve escludersi che sia stata dimostrata la natura subordinata del rapporto e concludersi che il Tribunale di Viterbo ha fatto buon uso delle regole che presiedono alla valutazione della prova. Invero:
- nessuno dei testi ha confermato che il ricorrente lavorasse tutti i sabati con regolarità: a fronte della formula dubitativa del teste (“credo tutti i sabati”), infatti, gli altri tre testi hanno Tes_3 reso dichiarazioni opposte: il vicino di casa parla di averlo visto al lavoro dal “una CP_1
volta al mese – mese e mezzo”; la moglie del riferisce che era il ricorrente a rendersi CP_1
volta per volta disponibile, chiamando il venerdì per preannunciare una sua venuta al sabato;
e che in alcuni periodi dell'anno non veniva o veniva con diversa frequenza;
il teste Tes_4
assiduo frequentatore della villa, non lo ha mai visto e in particolare non lo ha mai visto al sabato pomeriggio, dunque la durata della prestazione irregolare non si estendeva alle ore postprandiali;
- nessuno dei testi ha visto il esercitare poteri datoriali (di conformazione della CP_1
prestazione, disciplinari ecc.) nei confronti dello tanto è vero che (così la moglie del Pt_1
era lui a decidere se recarsi o meno a lavorare;
se vi si recava, “aiutava” il CP_1 CP_1
- non potendo il “contare” sulla prestazione dello ne consegue che resta CP_1 Pt_1 indimostrato che questi fosse “inserito nell'organizzazione” del CP_1
- nessuno dei testi è stato specifico sugli orari osservati (a parte la circostanza che essi non si estendessero al pomeriggio), che è dimostrato fossero estremamente variabili (teste
, non contraddetta da alcuno); Tes_2
- la , non contraddetta da altri testi (non potendosi considerare in senso opposto la Tes_2 deposizione dubitativa dell' , ed anzi confermata da e nell'ambito Tes_3 Tes_1 Tes_4
delle rispettive possibilità di percezione diretta dei fatti, ha riferito di una prestazione non regolare né nell'an e né nel quantum, con la conseguenza che la conclusione del Tribunale in ordine alla riconducibilità della fattispecie alla prestazione di lavoro occasionale di artigiano
7 non è idonea ad essere smentita da elementi di segno contrario, non segnalati peraltro dall'appellante;
- il tipo di mansioni (giardiniere) e il luogo di svolgimento (il terreno di un pensionato) sono perfettamente compatibili con una prestazione di natura autonoma, non essendo emersa alcuna necessità che il terreno, non adibito a coltivazione o comunque ad utilizzi commerciali, fosse manutenuto con regolarità.
Alla luce del compendio probatorio, deve concludersi che non sia emersa una piena prova del carattere subordinato delle prestazioni di parte appellante;
pertanto, la sentenza gravata merita conferma.
L'appello, in conclusione, è interamente infondato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza nei confronti di entrambi gli appellati e vengono liquidate, nella misura indicata nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia.
Non rileva, sul punto, che l'appellante sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato: citando
Cass. 13/11/2020, n. 25653: “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.”.
Infine occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione totalmente respinta, ove oggettivamente dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 9.6.2024 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Viterbo n. 372/2024 del 6.5.2024 Parte_1
nei confronti di e , così provvede: Controparte_1 CP_2
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare a e all' le spese Controparte_1 CP_2 di lite del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge per ciascuno degli appellati;
8 - Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 5.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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