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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7210 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 2199/2021
Così composta:
EN SE EL de Courtelary Presidente
Marina CC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. 2199/2021
Promosso da
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.to Simone Becchetti che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
Nei confronti di
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.to Antonio Umberto Petraglia che la rappresenta e difende per mandato in atti
INTERVENUTA IN APPELLO
INTESA ( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA
OGGETTO : impugnazione sentenza 13945/2020 del Tribunale di Roma resa nel procedimento rg 39084 /2017 – mutuo bancario –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale di Roma, Parte_1
13945/2020 con cui era stata così stabilito nel giudizio promosso dalla suddetta nei confronti di Controparte_4
“DICHIARA la nullità della clausola di cui all'art. 5, comma III, del contratto di mutuo stipulato in data 1°/12/2000 tra le societ e l Parte_1 Controparte_5
, cui è succeduta l , per rogito notai
[...] Controparte_4 Per_1
rep. n. 89387, racc. n. 28052, nella parte in cui è stato pattuito il tasso d'interesse
[...] moratorio pari al 10,500%, in quanto superiore alla soglia d'usura, pari, al primo dicembre 2000, al 9,945%; COMPENSA il credito della a titolo di rate residue del mutuo inter Controparte_4 partes con il credito attoreo di € 4.029,64; RIGETTA le altre domande proposte dall avverso l;
Parte_1 Controparte_4
COMPENSA tra le parti le spese di lite”.
L'appellata non si costituiva.
Interveniva in qualità di cessionaria del credito chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
Era fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno primo dicembre 2025 sostituita da memorie scritte come da decreto del ventiquattro ottobre 2025.
Con note depositate il ventisette novembre 2025 il difensore di allegava Controparte_1
l'esistenza di un accordo transattivo non novativo e chiedeva rinvio per “verificare il corretto adempimento di quanto ivi stabilito”.
Con note depositate il ventotto novembre 2025 il difensore dell'appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio di appello con compensazione delle spese.
La Corte all'esito emetteva sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di cui l'atto di appello è stato Controparte_4 ritualmente notificato ma che non si è costituita.
L'appellante ha depositato rinuncia agli atti del giudizio di appello.
2 In generale detta rinuncia necessita di accettazione solo delle parti che avrebbero interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie intervenuta solo in appello chiedendo unicamente il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione, non ha detto interesse per cui non è necessaria la sua accettazione espressa.
Le spese di appello sono compensate tra le parti costituite sia in quanto anche CP_1
ha dato atto dell'esistenza di un accordo transattivo sia in quanto le questioni proposte
[...] con l'atto di appello e in particolare gli effetti dell'usurarietà degli interessi moratori nel contratto di mutuo costituisce questione complessa oggetto nel tempo di dibattito giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite del presente grado.
Roma, camera di consiglio del primo dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina CC EN EL de Courtelary
3
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 2199/2021
Così composta:
EN SE EL de Courtelary Presidente
Marina CC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. 2199/2021
Promosso da
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.to Simone Becchetti che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
Nei confronti di
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.to Antonio Umberto Petraglia che la rappresenta e difende per mandato in atti
INTERVENUTA IN APPELLO
INTESA ( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA
OGGETTO : impugnazione sentenza 13945/2020 del Tribunale di Roma resa nel procedimento rg 39084 /2017 – mutuo bancario –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale di Roma, Parte_1
13945/2020 con cui era stata così stabilito nel giudizio promosso dalla suddetta nei confronti di Controparte_4
“DICHIARA la nullità della clausola di cui all'art. 5, comma III, del contratto di mutuo stipulato in data 1°/12/2000 tra le societ e l Parte_1 Controparte_5
, cui è succeduta l , per rogito notai
[...] Controparte_4 Per_1
rep. n. 89387, racc. n. 28052, nella parte in cui è stato pattuito il tasso d'interesse
[...] moratorio pari al 10,500%, in quanto superiore alla soglia d'usura, pari, al primo dicembre 2000, al 9,945%; COMPENSA il credito della a titolo di rate residue del mutuo inter Controparte_4 partes con il credito attoreo di € 4.029,64; RIGETTA le altre domande proposte dall avverso l;
Parte_1 Controparte_4
COMPENSA tra le parti le spese di lite”.
L'appellata non si costituiva.
Interveniva in qualità di cessionaria del credito chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
Era fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno primo dicembre 2025 sostituita da memorie scritte come da decreto del ventiquattro ottobre 2025.
Con note depositate il ventisette novembre 2025 il difensore di allegava Controparte_1
l'esistenza di un accordo transattivo non novativo e chiedeva rinvio per “verificare il corretto adempimento di quanto ivi stabilito”.
Con note depositate il ventotto novembre 2025 il difensore dell'appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio di appello con compensazione delle spese.
La Corte all'esito emetteva sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di cui l'atto di appello è stato Controparte_4 ritualmente notificato ma che non si è costituita.
L'appellante ha depositato rinuncia agli atti del giudizio di appello.
2 In generale detta rinuncia necessita di accettazione solo delle parti che avrebbero interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie intervenuta solo in appello chiedendo unicamente il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione, non ha detto interesse per cui non è necessaria la sua accettazione espressa.
Le spese di appello sono compensate tra le parti costituite sia in quanto anche CP_1
ha dato atto dell'esistenza di un accordo transattivo sia in quanto le questioni proposte
[...] con l'atto di appello e in particolare gli effetti dell'usurarietà degli interessi moratori nel contratto di mutuo costituisce questione complessa oggetto nel tempo di dibattito giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite del presente grado.
Roma, camera di consiglio del primo dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina CC EN EL de Courtelary
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