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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 243/2025 depositato il 11/03/2025, relativo alla sentenza n.
377/2023 sezione 02
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio AN
elettivamente domiciliato presso camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - AN
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.03.2025, RGR n. 243/25, L'Avv. Difensore_1, quale difensore antistatario del Sig. Ricorrente_1 contestava alla Camera di Commercio di AN, il mancato adempimento dell'onere derivante dalla sentenza n.377/2023 emessa da questa Corte di Giustizia Tributaria, pubblicata in data
05.07.2023, notificata alla Camera di Commercio di AN a mezzo PEC in data 06.07.2023, sia ai fini dell'art. 38 del D. Lgs. 546/92 (decorrenza del termine breve per impugnare), sia ai fini del pagamento entro il termine di giorni novanta ai sensi dell'art. 69, comma IV, del D. Lgs. 546/92, e passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, a definizione del procedimento avente n.742/2022 R.G.R., di erogare le spese di giudizio liquidate in complessivi Euro €.250,00.
Precisava che, in data 04.12.2024, diffidava a mezzo PEC la Camera di Commercio di AN, trasmettendo atto di messa in mora a mente dell'art. 70, comma 2, del D. Lgs. 546/92.
In assenza di adempimento da parte dell'Ente Camerale, chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, in composizione monocratica:
a) di ordinare l'ottemperanza alla Camera di Commercio di AN della pronuncia suddetta;
b) di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva e con vittoria di spese e compensi di lite.
Non si costituiva la Camera di Commercio di AN.
All'udienza del 19.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ha preso atto che la Sentenza n. 377/2023, emessa dalla C.G.T. di primo grado di AN e depositata il 05/07/2023, passata in giudicato perché non impugnata, ha liquidato le spese di giudizio per € 250,00, in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1 e che sono trascorsi oltre novanta giorni dall'atto di messa in mora ad opera difensore.
Conseguentemente, sussistono le condizioni per emettere una sentenza di ottemperanza ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di AN, in composizione monocratica, ai sensi dall'art.70 del D.Lgs. n. 546/1992, dispone che la Camera di Commercio di AN, parte soccombente nel giudizio di che trattasi provveda, entro trenta giorni, ad ottemperare a quanto statuito dalla Sentenza n. 377/2023, emessa dalla C.G.T. di primo grado di AN e depositata il 05/07/2023 con il pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 250,00, a favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
La Corte, altresì, per il caso di ulteriore inadempimento da parte della Camera di Commercio di AN, dispone la nomina di un Commissario ad acta nella persona dell'Avv. Annibale Renato Salemi, V. Presidente dalla prima sezione di questa Corte, affinché provveda in via sostitutiva, entro i successivi novanta giorni, al pagamento delle menzionate spese di giudizio, con le ulteriori spese poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Così deciso in AN, addì 19.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 243/2025 depositato il 11/03/2025, relativo alla sentenza n.
377/2023 sezione 02
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio AN
elettivamente domiciliato presso camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - AN
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.03.2025, RGR n. 243/25, L'Avv. Difensore_1, quale difensore antistatario del Sig. Ricorrente_1 contestava alla Camera di Commercio di AN, il mancato adempimento dell'onere derivante dalla sentenza n.377/2023 emessa da questa Corte di Giustizia Tributaria, pubblicata in data
05.07.2023, notificata alla Camera di Commercio di AN a mezzo PEC in data 06.07.2023, sia ai fini dell'art. 38 del D. Lgs. 546/92 (decorrenza del termine breve per impugnare), sia ai fini del pagamento entro il termine di giorni novanta ai sensi dell'art. 69, comma IV, del D. Lgs. 546/92, e passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, a definizione del procedimento avente n.742/2022 R.G.R., di erogare le spese di giudizio liquidate in complessivi Euro €.250,00.
Precisava che, in data 04.12.2024, diffidava a mezzo PEC la Camera di Commercio di AN, trasmettendo atto di messa in mora a mente dell'art. 70, comma 2, del D. Lgs. 546/92.
In assenza di adempimento da parte dell'Ente Camerale, chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, in composizione monocratica:
a) di ordinare l'ottemperanza alla Camera di Commercio di AN della pronuncia suddetta;
b) di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva e con vittoria di spese e compensi di lite.
Non si costituiva la Camera di Commercio di AN.
All'udienza del 19.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ha preso atto che la Sentenza n. 377/2023, emessa dalla C.G.T. di primo grado di AN e depositata il 05/07/2023, passata in giudicato perché non impugnata, ha liquidato le spese di giudizio per € 250,00, in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1 e che sono trascorsi oltre novanta giorni dall'atto di messa in mora ad opera difensore.
Conseguentemente, sussistono le condizioni per emettere una sentenza di ottemperanza ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di AN, in composizione monocratica, ai sensi dall'art.70 del D.Lgs. n. 546/1992, dispone che la Camera di Commercio di AN, parte soccombente nel giudizio di che trattasi provveda, entro trenta giorni, ad ottemperare a quanto statuito dalla Sentenza n. 377/2023, emessa dalla C.G.T. di primo grado di AN e depositata il 05/07/2023 con il pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 250,00, a favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
La Corte, altresì, per il caso di ulteriore inadempimento da parte della Camera di Commercio di AN, dispone la nomina di un Commissario ad acta nella persona dell'Avv. Annibale Renato Salemi, V. Presidente dalla prima sezione di questa Corte, affinché provveda in via sostitutiva, entro i successivi novanta giorni, al pagamento delle menzionate spese di giudizio, con le ulteriori spese poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Così deciso in AN, addì 19.01.2026.
Il Giudice Monocratico