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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/07/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Giulia Capannoli Presidente rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 1291/2025 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Angela Picardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via
Fiume n. 1, Poggibonsi (Si)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “• dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e Parte_2
1 • ordinare al Comune di Barberino Tavarnelle (FI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare dove riterranno più opportuno la propria residenza fermo l'obbligo reciproco di comunicarsi, fino a quando non avrà raggiunto Per_1 la maggiore età e una propria autonomia economica e/o patrimoniale, ogni eventuale cambiamento ai sensi dell'art. 337 sexies codice civile.
2) La figlia minore è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori, con Per_1 abitazione e residenza principale presso la madre.
Entrambi i genitori eserciteranno in pari grado la responsabilità genitoriale fermo restando che dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, senza indugio, la decisione adottata e le relative motivazioni.
I comparenti si impegnano, nell'ambito di un obbligo morale reciproco, a non ostacolare i rapporti della figlia con gli altri familiari di ciascuno di loro, tanto che entrambi i genitori precisano che i nonni potranno continuare a frequentare regolarmente la nipote nell'interesse primario della Per_1 medesima.
Entrambi i genitori dovranno seguire nelle attività scolastiche, Per_1 informandosi puntualmente sulle stesse: qualora i contatti con gli insegnanti siano tenuti separatamente, ciascun genitore dovrà riferirne all'altro il contenuto.
2 3) La casa familiare sita in Poggibonsi (SI) in Via Irlanda n. 43, di proprietà esclusiva del marito viene momentaneamente assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti.
Il marito si è già momentaneamente allontanato dalla casa coniugale e la moglie la lascerà entro il 30 Settembre 2025 in quanto ha sottoscritto una proposta di acquisto per un appartamento sito in Vico d'Elsa (FI) in Via della
Villa n. 1 il cui rogito deve essere stipulato entro il 15/09/2025.
Il Signor rientrerà nell'abitazione di sua esclusiva proprietà, già Pt_1 residenze coniugale, non appena la Signora si trasferirà nella Parte_2 nuova abitazione;
Le rate del mutuo faranno esclusivo carico al Signor mentre il Parte_1 costo delle utenze acqua luce e gas verrà sostenuto interamente dalla signora
Parte_2
La figlia per l'anno scolastico 2025/2026 continuerà a frequentare la Per_1
Scuola dell'Infanzia “Il paese dei balocchi” a Poggibonsi - Loc. Bellavista.
4) Il padre terrà con sé la figlia nei giorni infrasettimanali, con pernotto, Per_1 del martedì e del giovedì dall'orario di uscita dalla scuola o prelevandola dall'abitazione dei nonni paterni, riaccompagnandola direttamente presso l'istituto scolastico il giorno successivo.
Il padre trascorrerà con , alternativamente con la madre il sabato e la Per_1 domenica, prelevandola dall'abitazione familiare alle ore 9:00 della mattina e riaccompagnandola alle ore 9:00 della domenica o accompagnandola a scuola il lunedì mattina.
Ciascun genitore, nei giorni in cui tiene la figlia con sé, dovrà curarsi dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Durante le Festività Natalizie e Pasquali, i genitori alternativamente tra loro e ad anni alterni, trascorreranno con il giorno della vigilia di Natale, il giorno Per_1 di Natale, il 31 dicembre, il 1° gennaio e il giorno dell'Epifania, il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
3 Per le restanti festività e/o i ponti i genitori concorderanno volta per volta chi terrà con sé la figlia , rispettando comunque il criterio di alternanza della Per_1 sua presenza presso l'uno o l'altro genitore.
trascorrerà con i rispettivi genitori i loro compleanni, mentre il giorno del Per_1 proprio compleanno, ove non sia possibile festeggiarlo con la famiglia assieme, lo trascorrerà alternandolo di anno in anno con ciascun genitore tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
Durante il periodo estivo il padre terrà con sé la figlia per due settimane Per_1 anche non consecutive alternate, previo accordo con la madre. In detto periodo il diritto di visita rimane sospeso.
I comparenti depositano il piano genitoriale relativo alla figlia (doc. 29). Per_1
5) In considerazione del fatto che la figlia alterna periodi di permanenza Per_1 paritetici con ciascun genitore, ciascuno di essi provvederà direttamente al mantenimento della figlia senza l'erogazione di un assegno periodico.
Graveranno invece su ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese straordinarie secondo il Protocollo di Famiglia approvato dal su intestato
Tribunale e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; g) gli esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti r non sia presente la figura specialistica richiesta;
.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) sanitarie non urgenti presso strutture private o intra moenia;
b) cure
4 dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc.); d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche di durata pari o inferiore a un giorno, senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica, il cui costo è da ricomprendersi tra le spese straordinarie solo laddove l'importo della stessa superi mensilmente il 25% dell'importo di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento;
l) costi dell'asilo nido se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie, rette e assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione o master;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole o da enti
5 territoriali) se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale la figlia è prevalentemente collocata (o di uno dei due genitori, laddove vi fosse collocazione paritaria); c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso cui la figlia è prevalentemente collocata, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
e) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla figlia;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale come sopra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite;
c) per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia;
g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dalla figlia;
f) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Le spese straordinarie saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio all'altro dei giustificativi di spesa.
6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
7) I signori e prestano sin d'ora il reciproco Parte_1 Parte_2 consenso al rilascio del passaporto personale e per la figlia affinché possa recarsi all'estero insieme a uno di loro per soli fini turistici”.
6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nata la figlia
(29/05/2020) e che le condizioni inerenti alla stessa appaiono Per_1 rispondenti al suo interesse morale e materiale;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Barberino Val d'Elsa per l'anno 2017, n. 20, parte 2, serie A;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti,
7 visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
26/05/1984 a Poggibonsi (SI) e nata il [...] a [...]
Prato (FI), che si sono uniti in matrimonio in data 09/09/2017, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Barberino Val d'Elsa per l'anno 2017, n. 20, parte 2, serie A alle condizioni in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Barberino Val d'Elsa in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 27/06/2025 La Presidente rel.
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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