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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9942/2016
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona EL dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte a ruolo al n. 9942/2016 R.G. e al n. 6505/2018 R.G., riunite al n. 9942/2016
R.G., e promosse: la prima, con atto di citazione notificato in data 16.12.2016 da
(c.f. ), nata a [...] l'[...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
D'ZZ (VI) in Via SA TT n. 30, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo MAZZUCATO e
Valerio ROVERAN, EL Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Borgo
Veneto (PD) - Località Saletto, Via Roma n. 213, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori 07.10.2020. attrice contro
(c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Prof.
Marcello MAGGIOLO, EL Foro di Venezia, e dall'Avv. Antonio ALBARELLO, EL Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Vicenza - Piazza Pontelandolfo n. 114, come da mandato a margine ELla comparsa di costituzione e risposta 22.03.2017. convenuto la seconda, con atto di citazione notificato in data 20.09.2018
1 da
(c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Prof.
Marcello MAGGIOLO, EL Foro di Venezia, e dall'Avv. Antonio ALBARELLO, EL Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Vicenza - Piazza Pontelandolfo n. 114, come da mandato a margine ELl'atto di citazione. attore contro
(c.f. ), nata a [...] l'[...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
D'ZZ (VI) in Via Spin n. 55, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo MAZZUCATO e Valerio
ROVERAN, EL Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Borgo Veneto
(PD) - Località Saletto, Via Roma n. 213, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori 07.10.2020. convenuta
In punto: divisione di beni non caduti in successione;
altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
All'udienza EL 22.11.2022 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori ELle parti:
CONCLUSIONI CARTA CRISTINA:
I procuratori ELla SI.ra , per il procedimento R.G. 9942/16 , richiamate tutte le proprie Parte_1 difese, domande ed eccezioni, dimesse e verbalizzate in corso di causa precisano le conclusioni come da memoria n. 1 ex art 183 VI comma cpc integrate in via istruttoria come da memoria n. 2 e n. 3 ex art. 183 VI comma cpc.
Per il procedimento R.G. N. 6505/18, richiamate tutte le difese ed eccezioni dimesse e verbalizzate in corso di causa i procuratori ELla SI.ra precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione Pt_1
e risposta, altresì eccependo che nella propria memoria n. 1 controparte formula inammissibili e tardive domande nuove riportando integralmente domande proposte nella causa RG 9942/16, per le quali non si accetta il contraddittorio;
altresì eccependo la prescrizione degli asseriti diritti di credito azionati ex adverso per inapplicabilità ELl'art. 2941 n. 2 c.c. al caso di specie;
in via istruttoria si integrano le conclusioni come da memorie n. 2 e 3 ex art. 183 VI comma cpc.
CONCLUSIONI TESSAROLO ALFREDO:
2 Il patrocinio ELl'attore , giusta provvedimento 3 novembre 2022 con cui il Giudice ha Controparte_1 disposto che la udienza di precisazione ELle conclusioni chiamata per il giorno 22 novembre 2022 sia tenuta in modalità cartolare, chiede che vengano accolte le seguenti
CONCLUSIONI ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, nel merito, in via preliminare
- accertata e dichiarata la propria competenza a pronunciare su tutte le domande pendenti;
nel merito, in via principale
- rigettare le domande tutte formulate da nella causa originariamente pendente al n. Parte_1
9942/16 r.g. Tribunale di Vicenza, in quanto infondate e/o inammissibili;
nel merito, anche in via riconvenzionale
- accertata e dichiarata la propria competenza e previa, per quanto occorra, concessione EL termine per l'esperimento EL tentativo di mediazione;
- accertata e dichiarata, per le ragioni esposte in narrativa, la proprietà esclusiva EL SI.
[...]
dei beni immobili così individuati: CP_1
(a)
Comune di MA d'ZZ NCEU
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1;
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq, rendita € 63,11, piano T
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7;
(b)
- Comune di OR EL GR
Catasto terreni sez. A Semonzo foglio 9 m.n.
134 (già 134/A) p.a. Ha 0.88.45 rdl. 44.225 ral.39.802
133 seminativo Ha 0.99.01 rdl. 99.010 ral.54.455
867 (già 623/b) p.c. are 7.70 rdl 616 ral 385
869 (già 866/b) s.a. are 5.36 rdl 4.556 ral 2.680
Totale Ha 2.00.52 rdl. 148.407 ral 97.322
- disporsi le relative segnalazioni pubblicitarie mediante trascrizione nei pubblici registri immobiliari nel merito, in via subordinata
3 - per il denegato caso in cui l'intestazione dei beni immobili di MA d'ZZ (pro quota) e di OR EL GR (per l'intero) all'attrice SI.ra venga considerato effetto di una donazione Parte_1 indiretta a suo favore, revocarsi per ingratitudine la donazione indiretta e per l'effetto disporsi la trascrizione a solo favore EL convenuto SI. degli acquisti immobiliari con oggetto i Controparte_1 seguenti beni:-
(a)
Comune di MA d'ZZ NCEU
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1;
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq, rendita € 63,11, piano T
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7;
(b)
- Comune di OR EL GR
Catasto terreni sez. A Semonzo foglio 9 m.n.
134 (già 134/A) p.a. Ha 0.88.45 rdl. 44.225 ral.39.802
133 seminativo Ha 0.99.01 rdl. 99.010 ral.54.455
867 (già 623/b) p.c. are 7.70 rdl 616 ral 385
869 (già 866/b) s.a. are 5.36 rdl 4.556 ral 2.680
Totale Ha 2.00.52 rdl. 148.407 ral 97.322 nel merito, in via ulteriormente subordinata,
a) per il caso in cui all'esito ELla causa già pendente al n. 9942/2016 R.G. Tribunale di Vicenza venga dichiarata la comproprietà tra e ELl'immobile di MA d'ZZ Controparte_1 Parte_1 così identificato
Comune di MA d'ZZ NCEU
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1;
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq. rendita € 63,11, piano T
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7. accertare e dichiarare, per i titoli di cui in narrativa, il diritto di al rimborso da parte di Controparte_1
EL 50% ELle somme spese per il completamento e la finitura EL bene;
o (in subordine) Parte_1 venga condannata al rimborso oppure, ove inferiore, al valore EL miglioramento apportato all'immobile acquistato al grezzo, eventualmente anche ai sensi ELl'art. 2041 c.c.;
4 b) per l'effetto, e subordinatamente al mancato riconoscimento in sede divisoria (nella causa già pendente al n. 9942/2016 R.G. EL Tribunale di Vicenza) EL diritto al rimborso in sede di formazione ELle porzioni ai sensi ELl'art. 624, comma 2°, c.c., condannare , per i titoli di cui in Parte_1 narrativa, a versare ad l'importo di € 119.116,25 (pari al 50% di lire 461.282.465) oltre Controparte_1
a rivalutazione monetaria ed interessi oppure, in subordine e ove inferiore, al valore EL miglioramento apportato all'immobile acquistato al grezzo;
condannare a pagare il 50% ELle spese di Parte_1 manutenzione, per € 6.280,80 (doc. 80) ed il 50% dei premi di assicurazione, per € 3.986,75 (doc. 81), con gli interessi e la rivalutazione.
c) per il caso in cui all'esito ELla causa già pendente al n. 9942/2016 R.G. Tribunale di Vicenza venga rigettata la domanda riconvenzionale di e riconosciuta quindi la proprietà esclusiva di Controparte_1
ELl'immobile di OR EL GR così identificato: Parte_1
Comune di OR EL GR
Catasto terreni sez. A Semonzo foglio 9 m.n.
134 (già 134/A) p.a. Ha 0.88.45 rdl. 44.225 ral.39.802
133 seminativo Ha 0.99.01 rdl. 99.010 ral.54.455
867 (già 623/b) p.c. are 7.70 rdl 616 ral 385
869 (già 866/b) s.a. are 5.36 rdl 4.556 ral 2.680
Totale Ha 2.00.52 rdl. 148.407 ral 97.322 accertato e dichiarato il diritto di a vedersi rimborsate per intero, ai sensi ELl'articolo Controparte_1
936, comma 2°, c.c. (e in subordine in via di indennità ex art. 2041 c.c.), le somme da lui sborsate per
l'esecuzione dei lavori e dei miglioramenti descritti nella documentazione depositata, condannare
a pagare il valore dei materiali ed il prezzo ELla mano d'opera per € 32.376,55, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi, oppure l'aumento di valore EL fondo.
d) applicare sulla somma totale di euro 161.760,35 di cui alle precedenti conclusioni sub lett. b) e c) corrispondente a debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge;
e) per il caso in cui all'esito ELla causa già pendente al n. 9942/2016 R.G. Tribunale di Vicenza venga dichiarata la comproprietà tra e ELl'immobile di MA d'ZZ Controparte_1 Parte_1 così identificato
Comune di MA d'ZZ NCEU
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1;
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq. rendita € 63,11, piano T
5 Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7 condannare pro futuro a pagare ovvero a rimborsare il 50% ELle spese urgenti da Parte_1 effettuare sull'immobile di MA d'ZZ, nella misura da determinarsi mediante c.t.u; in via istruttoria disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio con il quesito seguente:
- dica il CTU, esaminata la documentazione di cui alla presente causa nonché a quella riunita numero
6505 /2018 r.g., eventualmente acquisendo in originale i pertinenti documenti (prodotti nella causa riunita dal doc. 1 al doc. 82 e, nella presente causa, dal doc. 96 al doc. 106), se le spese effettuate da
di cui a tale documentazione siano riferibili all'abitazione di MA d'ZZ; Controparte_1
- dica il CTU, esaminata la documentazione di cui alla presente causa nonché a quella riunita numero
6505/2018 r.g., eventualmente acquisendo in originale i pertinenti documenti (prodotti dal doc. 83 al doc.
94 nella causa riunita), se le spese effettuate dal di cui a tali documenti siano riferibili al CP_1 terreno di OR EL GR;
- dica il CTU se le spese effettuate dal siano congrue con i lavori eseguiti ed indicati nei CP_1 documenti.
- dica il CTU se ed eventualmente in che misura le spese sopraddette abbiano aumentato il valore ELl'immobile di MA d'ZZ, rispetto alla sua consistenza al grezzo EL momento d'acquisto;
- dica il CTU se ed eventualmente in che misura le spese sopraddette abbiano aumentato il valore EL terreno di OR EL GR.
In ogni caso
- con vittoria nelle spese di giustizia.
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Con atto di citazione, notificato in data 16.12.2016 (causa n. 9942/2016 r.g.), la SI.ra Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Vicenza il SI. , esponendo che: Controparte_1
- l'attrice ed il convenuto avevano contratto matrimonio in Sassari in data 05.07.1980, in regime di comunione di beni, poi mutata in data 12.12.1980 in separazione dei beni, e successivamente, in data
31.07.1985, avevano costituito un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.;
- in data 15.05.1991, con rogito notaio (rep. n. 98874), attrice e convenuto Persona_1 acquistavano, ciascuno per la quota di 500/1000, l'immobile, poi adibito a casa familiare, sito in Comune di MA d'ZZ (VI), via SA TT, così censito al N.C.E.U.:
6 Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq. rendita € 63,11, piano T
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7;
- detto compendio immobiliare era costituito da un villino con garage e giardino privato;
- il prezzo d'acquisto era stato integralmente corrisposto e sull'immobile non risultavano iscritte ipoteche;
- in data 19.05.2015 l'attrice ricorreva al Tribunale di Vicenza per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge (giudizio n. 4071/2015 R.G., pendente al tempo ELl'odierna citazione), Controparte_1 nell'ambito EL quale giudizio il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati, nulla disponendo, stante l'assenza di figli minorenni e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti, circa l'abitazione familiare;
- l'attrice, considerata l'impossibilità di ricostituire l'unione coniugale, intendeva chiedere lo scioglimento ELla comunione sugli immobili sopra identificati e la conseguente loro divisione, con vendita ELl'intero compendio immobiliare, accertata la concreta impossibilità di procedere alla comoda divisibilità in natura dei beni, ai sensi degli artt. 1114 e 720 e segg. c.c.;
- promossa dall'attrice, ai sensi ELl'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, la pregiudiziale mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Mediazione Forense presso l'Ordine degli Avvocati di SA, con richiesta di divisione ELl'immobile cointestato ovvero di liquidazione ELla quota mediante vendita giudiziale, comparse le parti assistite dai rispettivi difensori all'incontro preliminare EL 14.07.2016, la procedura veniva dichiarata chiusa dal mediatore dando atto ELl'insussistenza di un accordo per la sua prosecuzione;
- il convenuto, inoltre, occupava stabilmente l'intero compendio immobiliare e da aprile 2015 impediva di fatto non solo il pari uso, ma altresì il semplice accesso ELla Carta, avendo provveduto alla sostituzione ELle serrature senza fornire all'attrice una copia ELle nuove chiavi, con tale comportamento legittimando l'attrice, estromessa di fatto dal godimento EL bene comune, a pretendere un'indennità di occupazione, nella misura da accertare giudizialmente e commisurata alla quota di comproprietà.
Su tali premesse, l'attrice chiedeva lo scioglimento ELla comunione sul suddetto compendio immobiliare ed, accertata l'impossibilità di procedere a una sua divisione in natura, la vendita giudiziale con conseguente distribuzione EL ricavato secondo le quote di proprietà ELl'immobile; chiedeva altresì la condanna EL convenuto al pagamento a proprio favore di un'indennità di occupazione EL compendio immobiliare da aprile 2015 fino al rilascio, per un importo pari al 50% EL valore locativo ELl'immobile.
7 Notificato l'atto di citazione, si costituiva il convenuto, contrastando le domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto, e proponendo, anche in via progressivamente gradata, domande riconvenzionali nei sensi di cui infra.
In breve, le difese EL centravano sulle seguenti, essenziali asserzioni: CP_2
a) era in realtà solo il medesimo unico ed esclusivo proprietario EL detto immobile in Controparte_1
MA d'ZZ, solo fittiziamente intestato pro quota all'attrice;
b) il era altresì unico ed esclusivo proprietario di altro bene immobile, sito in OR EL GR CP_1
(TV), di seguito in dettaglio indicato, fittiziamente intestato alla sola Carta, oggetto di domanda riconvenzionale di accertamento rientrante nella competenza EL Tribunale di Vicenza in virtù di connessione con la domanda introdotta dall'attrice ai sensi degli artt. 18, 21, 31, 36, 40 c.p.c.;
c) ogni spesa, costo o onere relativo ad acquisto, ristrutturazione e/o sistemazione, titolarità e/o gestione degli immobili in MA d'ZZ e OR EL GR era stato sostenuto dal solo , senza CP_1 alcun tipo di contribuzione da parte ELl'attrice;
d) la decisione di intestare alla Carta, pro quota ovvero per l'intero, detti immobili non risiedeva in un intento liberale (donazioni indirette), bensì nella volontà di proteggere gli stessi beni salvaguardando il patrimonio EL dal pericolo di aggressioni esecutive discendenti da specifiche posizioni CP_1 debitorie, e così era determinata da intenti ed interessi “egoistici”;
e) quanto al terreno in OR EL GR, provenienza (dalla famiglia di origine EL ), natura CP_1
(terreno agricolo) e concreta utilizzazione (da parte EL solo EL per svago personale) EL CP_1 bene riscontravano ulteriormente come l'intestazione alla SI.ra Carta non sottintendesse una finalità liberale bensì un'operazione di interposizione fittizia funzionale alla salvaguardia EL patrimonio personale EL convenuto;
f) ove pure dovessero ipotizzarsi in dette intestazioni ELle donazioni indirette, le stesse erano suscettibili di revoca per ingratitudine (domanda subordinata).
Più in dettaglio, il convenuto precisava quanto di seguito puntualizzato.
a.1) Acquisto e gestione ELl'abitazione in MA d'ZZ.
La casa era al “grezzo” al momento EL definitivo rogito in data 15 maggio 1991, con prezzo pattuito di lire 260.000.000, interamente corrisposto a mezzo assegni (docc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) la cui provvista discendeva da disponibilità economico-patrimoniali (tra cui conti correnti bancari) di esclusiva pertinenza EL convenuto (EL resto l'attrice all'epoca non aveva conto corrente o altre disponibilità proprie).
8 Egualmente per eseguire i lavori di completamento e finitura ELl'immobile di abitazione, ceduto al grezzo, erano state utilizzate disponibilità di esclusiva titolarità e pertinenza EL (docc. 9, 10, CP_1
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19).
a.2) Acquisto e gestione EL terreno in OR EL GR.
Sin dal 1988 la famiglia di origine EL (e tra i cedenti figurava anche quest'ultimo quale socio CP_1 accomandante) cedeva le quote ELl'impresa SS OM. IU & C. s.a.s., società titolare di un terreno agricolo ELla superficie di mq. 20.000 circa, inutilizzato dall'impresa, e di cui veniva proposto ai nuovi proprietari (interessati alla sola azienda) di riacquistarlo per destinarlo allo svago personale
(giardinaggio, silvicultura, et similia) EL . CP_1
Il terreno veniva acquistato dal convenuto (per sé o persona da nominare) con preliminare 6 ottobre
1989 al prezzo di lire 75.000.000, corrisposto con danaro (assegni circolari con provvista tratta da c/c bancario intrattenuto dal medesimo) EL convenuto, il quale sosteneva integralmente sin dal momento ELl'acquisto le relative spese, per spianamento EL terreno, realizzazione di siepi, piantumazioni, recinzione (docc. 24/30).
La recinzione di chiusura ed il cancello di accesso al terreno erano chiusi con lucchetti, le cui chiavi erano da sempre nell'esclusiva disponibilità EL . CP_1
Esclusivamente la volturazione EL terreno avveniva a beneficio ELl'attrice con atti EL 19 settembre
1990 e EL 18 ottobre 1991, dopo che la società venditrice il 6 settembre 1990 aveva conferito procura speciale al “affinché abbia a vendere a chiunque, anche a sé stesso” (docc. 22 e 23). Per_2
Lo scopo ELl'intestazione dei beni (pro quota, quanto all'immobile di abitazione;
per l'intero, quanto al terreno) non rispondeva ad una causa liberale, di donazione, bensì a fini utilitaristici a beneficio EL
, al fine di evitare che i beni fossero oggetto di esecuzione, avendo in particolare il medesimo CP_1 prestato fideiussione a garanzia di obbligazioni verso le banche ELla società (SS OM.
IU & C. s.a.s.), costituente soggetto fallibile e che, sebbene non ”decotta”, aveva subito iscrizioni ipotecarie ed altre iniziative giudiziarie.
Nondimeno il convenuto aveva fatto fronte ai bisogni ELla moglie e ELla famiglia, anche costituendo un fondo patrimoniale in cui veniva inclusa l'abitazione di SA EL GR, ma in cui non venivano ricompresi gli immobili di MA d'ZZ e OR EL GR, acquistati dal con denaro CP_1 proprio ed intestati fiduciariamente alla moglie, nella quale all'epoca il convenuto riponeva la più completa fiducia.
9 Il convenuto in definitiva svolgeva, anche in via riconvenzionale, domanda per far riconoscere in capo a sé la proprietà esclusiva di detti due immobili, il cui accoglimento avrebbe comportato pure il rigetto ELla domanda ELla Carta di riconoscimento a suo favore di un'indennità di occupazione (pari al 50% EL valore locativo) ELl'immobile di abitazione di MA d'ZZ.
Indennità che l'attrice faceva decorrere dall'aprile 2015, pur avendo la stessa preso in via esclusiva la decisione di abbandonare la residenza familiare, laddove in quell'epoca (4 aprile 2015), assente il marito dall'abitazione, simulava un malore ELlo stesso per far intervenire i Vigili EL Fuoco e farsi aprire la casa, salvo poi prelevare, congedati i Vigili, ogni cosa di valore dall'immobile.
In via subordinata e riconvenzionale, il convenuto chiedeva, laddove le intestazioni alla moglie fossero da qualificare come atti di donazione indiretta a favore ELl'attrice, che le stesse venissero revocate per ingratitudine per grave ingiuria ELla donataria verso il donante (la SI.ra si era resa responsabile Pt_1 ELl'episodio sopra ricordato verificatosi in data 4 aprile 2015, per il quale veniva denunziata per il reato di cui all'art. 658 c.p., nonché di altri gravi episodi, quali ingiurie, fatto per il quale pendeva procedimento ex art. 594 c.p., oltre a sottrazione ed uso illecito di dati informatici a danno ELl'ex marito, reato per cui era pure indagata in altro procedimento penale).
Su tali premesse, il convenuto concludeva per il rigetto ELle domande ELl'attrice e nel merito, anche in via riconvenzionale, perché venisse accertata e dichiarata la proprietà piena ed esclusiva propria sugli immobili oggetto di causa, in MA d'ZZ e OR EL GR, ovvero, in via subordinata, perché venissero revocate per ingratitudine dette intestazioni, ove qualificabili a titolo di donazioni indirette.
Essenzialmente così impostati gli atti introduttivi ELla causa n. 9942/2016 r.g., alla prima udienza EL 18 aprile 2017 l'attrice eccepiva l'incompetenza per territorio con riguardo alla domanda riconvenzionale relativa a terreni posti sotto la competenza territoriale EL Tribunale di Treviso, eccezione ribadita con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., con cui altresì eccepiva la decadenza ELla domanda di revoca per ingratitudine ELle donazioni, in quanto formulata oltre l'anno dal giorno in cui il donante era venuto a conoscenza degli asseriti fatti ingiuriosi elevati a motivo di revocazione.
Assegnati alle parti termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva quindi disposta C.T.U. per l'individuazione e stima degli immobili in MA d'ZZ, l'accertamento ELle condizioni di libera commerciabilità, ELla loro eventuale divisibilità e per la determinazione EL valore locativo dal dicembre
2015, con nomina EL consulente d'ufficio in persona EL geom. . Controparte_3
Nelle more, con atto di citazione notificato in data 20.09.2018 (causa n. 6505/2018 r.g.), il SI.
[...]
conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la SI.ra , formulando, previa CP_1 Parte_1
10 riunione EL nuovo giudizio con quello già pendente, e subordinatamente al mancato accoglimento ELle domande proposte nella prima causa (di riconoscimento in capo a sé ELla proprietà esclusiva dei due compendi immobiliari, in MA d'ZZ e in OR EL GR), istanza di condanna ELla Carta al pagamento di importi dovuti a titolo di indennità, nei sensi di cui infra.
In breve, riepilogato l'oggetto ELla prima causa e gli atti istruttori ivi svolti (essenzialmente C.T.U. estimativa), richiamati e documentati altresì gli esborsi personalmente sostenuti in via esclusiva al fine EL completamento e ELla finitura ELl'immobile di abitazione in MA d'ZZ, chiedeva gli venisse riconosciuto il diritto ad indennità ai sensi ELl'art. 936 c.c., ovvero in alternativa quale mandatario degli altri partecipanti alla comunione ai sensi ELl'art. 1720 c.c., ovvero ancora ai sensi ELl'art. 2031 c.c..
Analoga domanda formulava per il terreno in OR EL GR ed intestato fiduciariamente all'allora moglie , con condanna ELla stessa a pagare l'intero valore dei materiali ed il prezzo ELla Parte_1 mano d'opera, ai sensi ELl'art. 936 c.c., oppure l'aumento EL fondo come prescritto dal secondo comma ELlo stesso articolo EL codice civile.
In subordine chiedeva che un diritto indennitario gli venisse riconosciuto a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. per addizioni e miglioramenti eseguiti a spese proprie e di cui veniva a disporre ed avvantaggiarsi l'ex coniuge.
In definitiva, chiedeva la condanna ELla Carta:
- in caso di accertamento ELla comproprietà ELla stessa sull'immobile in MA d'ZZ, al pagamento degli importi di € 119.116,25 (pari al 50% di lire 461.282.465), oppure EL valore EL miglioramento ELl'immobile acquistato al grezzo, nonché EL 50% ELle spese di manutenzione, per €
6.280,80, e EL 50% dei premi di assicurazione per € 3.986,75, importi tutti da implementare, trattandosi di debito di valore, con rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
- in ipotesi di accertamento ELla proprietà esclusiva ELla stessa ELl'immobile di OR EL GR, al pagamento EL valore dei materiali e EL prezzo ELla mano d'opera, per € 32.376,55, importo egualmente da implementare con rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
Notificato l'atto di citazione, si costituiva la convenuta , la quale: Parte_1
a) eccepiva la nullità ELla citazione per indeterminatezza ELla domanda ai sensi ELl'art. 163 comma IV
c.p.c.;
b) instava per la sospensione EL nuovo procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa ELla definizione EL procedimento civile rubricato al n. 9942/2016 r.g.;
11 c) assumeva la non debenza ELle somme azionate, posto che:
1) le somme per l'acquisto ELla casa coniugale (metà ELla quale donata alla moglie) e le spese per le innovazioni, le migliorie ed ogni lavoro eseguito nella stessa, sia ordinario che straordinario, costituivano estrinsecazione ELla regola di cui all'art. 143 c.c. (“entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni ELla famiglia”): tra l'altro l'immobile era stato acquistato in costanza di matrimonio, il aveva CP_1 sempre provveduto alle necessità economiche ELla famiglia, i suoi redditi erano grandemente superiori a quelli ELla moglie, e mai, sino alla notifica ELl'atto di citazione, aveva chiesto gli venissero rifuse, nemmeno in minima parte, le spese sostenute;
2) il richiamato art. 936 c.c. era inapplicabile al caso di specie (il comproprietario coniuge convivente non poteva considerarsi terzo);
3) le opere eseguite lo erano state senza alcuna autorizzazione/assenso alla loro esecuzione;
4) le somme relative ad arredi (per un totale di Lire 61.327.375) non erano dovute, in quanto la Carta non aveva mai vantato la comproprietà di quei beni ed il avrebbe potuto trattenerli;
CP_1
5) egualmente non erano dovute le somme relative ai terreni di OR EL GR, di cui l'attore aveva sempre goduto, per sua stessa ammissione, gratuitamente, di modo che il minimo che potesse fare era provvedere alla loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, peraltro mai richiesta ed autorizzata;
d) assumeva in via di subordine che il dovuto andava contenuto nell'aumento di valore arrecato all'immobile;
e) sempre in via di subordine, contestava il quantum ELle somme richieste e la relativa documentazione prodotta a loro sostegno;
f) contestava la qualificazione EL dovuto come debito di valore, con conseguente non debenza ELla rivalutazione monetaria;
g) contestava altresì la richiesta di interessi legali dal momento ELl'esborso, essendo al più detti interessi dovuti dalla domanda giudiziale;
h) deduceva l'avvenuta corresponsione nel 1991 da parte EL padre ELla convenuta ELla somma di lire
50.000.000 mediante assegno intestato al , che avrebbe dovuto in ogni caso essere decurtata CP_1 in caso di propria condanna al pagamento;
i) eccepiva l'estrema genericità ELla richiesta di condanna a futuri lavori urgenti;
l) deduceva infine l'inammissibilità ELl'azione generale di arricchimento stante la sua natura residuale e sussidiaria.
12 Così essenzialmente impostato il contraddittorio ELla causa iscritta al n. 6505/2018 r.g., il giudice deSInato alla sua trattazione, ritenuta la sussistenza di ragioni di pregiudizialità rispetto alla stessa ELla causa previamente iscritta al n. 9942/2016 r.g. che avrebbero potuto determinare la riunione ELle cause, disponeva la trasmissione degli atti al Presidente di sezione, che a sua volta ordinava la chiamata ELle due cause alla stessa udienza.
Intervenute nelle more variazioni tabellari nella titolarità e gestione EL ruolo, con deSInazione di nuovo giudice istruttore, all'udienza EL 18 giugno 2019 le due cause venivano riunite come da epigrafe e venivano altresì concessi alle parti (ulteriori) termini di rito per il deposito di memorie ex art. 183 comma
6 c.p.c..
Depositate dette memorie, l'istruttoria veniva completata con l'assunzione di prove per interrogatorio formale EL e testi. CP_1
Le cause riunite, non ammessa la CTU richiesta dal , venivano infine rimesse in decisione CP_1 sulle conclusioni precisate come da epigrafe dai procuratori ELle parti all'udienza EL 22 novembre 2022
(svoltasi in modalità cartolare), alla quale venivano assegnati termini ex art. 190 c.p.c. per deposito degli scritti conclusionali.
***********
Tutto quanto sopra rappresentato e premesso, si rileva in sintesi quanto segue.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio a favore EL Tribunale di Treviso, sollevata dalla Carta alla prima udienza EL 18 aprile 2017 (causa n. 9942/2016 r.g.) e quindi ribadita con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., con riguardo alla domanda riconvenzionale EL
riferita al terreno ubicato in OR EL GR (provincia di Treviso). CP_1
Ai sensi ELl'art. 21 c.p.c. per le cause relative a diritti reali su immobili è competente il giudice EL luogo ove è posto l'immobile.
Nondimeno nel caso di specie è ravvisabile un'evidente connessione, non solo soggettiva ma altresì oggettiva, tra domande, idonea a consentire la deroga agli ordinari criteri di distribuzione ELle cause tra più giudici diversamente competenti ratione loci a favore EL giudice ELla causa principale o “portante”.
L'attrice chiede invero lo scioglimento ELla comunione sul compendio immobiliare sito in Parte_1
MA d'ZZ.
A tale domanda si oppone il assumendo di essere in realtà l'effettivo, unico ed esclusivo CP_1 proprietario, per l'intero, di quel bene immobile, in contrasto con le formali risultanze documentali (rogito, nota di trascrizione, visura catastale, docc. 2/4 causa n. 9942/2016 r.g.), così come EL terreno in OR
13 EL GR, e per le medesime ragioni (intestazione fittizia degli immobili finalizzata ad eludere l'assoggettamento degli stessi a rivendicazioni creditorie di terzi).
L'intima connessione tra domande risulta innegabile, già per il fatto che le sottese questioni sono correlate ad un identico assetto di rapporti, personali ed economico-patrimoniali, tra i coniugi.
Oltretutto una disamina separata ELle domande sarebbe suscettibile di condurre ad esiti di giudicati contrastanti, sia pur a livello logico-giuridico.
La questione di competenza (già implicitamente ELibata in senso affermativo dal primo giudice, che SInificativamente ne differiva al risoluzione alla pronuncia di merito: cfr. ordinanza 19.04.2017) va così decisa affermando la cognizione di questo Tribunale su entrambe le domande, appunto rapportabili
(almeno in tesi EL convenuto, attore in riconvenzionale) ad un'identica prospettazione e regolazione degli interessi dei coniugi.
L'ulteriore questione di una possibile sospensione ex art. 295 c.p.c. EL giudizio instaurato successivamente dal risulta poi superata dall'avvenuta riunione ELle due cause. CP_1
Nel merito , ex coniuge di , chiede lo scioglimento ELla comunione EL Parte_1 Controparte_1 compendio immobiliare sito in Comune di MA d'ZZ (VI), via SA TT, così censito al
N.C.E.U.:
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq. rendita € 63,11, piano T
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7.
Il convenuto (nella “prima” causa) ribatte che l'immobile, al pari appunto di quello (terreno) in CP_1
OR EL GR, sarebbe stato solo fittiziamente intestato all'ex moglie (pro quota il bene di MA
d'ZZ, per l'intero l'altro), avendone sopportato per l'intero gli oneri economici di acquisto e gestione, nei sensi ampiamente esposti in narrativa.
Ascrive tali scelte di formale intestazione a motivazioni puramente utilitaristiche (o egoistiche) nel senso di frapporre una barriera di diversa titolarità apparente (parziale quanto al compendio vicentino) rispetto a possibili future aggressioni esecutive, intento che al contempo escluderebbe qualsiasi finalità di liberalità, o animus donandi, tale da qualificare le operazioni come donazioni indirette.
La Carta non nega EL tutto che i mezzi economici per l'acquisto e la gestione e/o implementazione dei beni siano stati, almeno in prevalenza, erogati dal , disponendo quest'ultimo di redditi CP_1 grandemente superiori (trattandosi di professionista, ossia di un avvocato).
14 Ma oppone essenzialmente due fondamentali motivi ostativi all'accoglibilità ELle pretese ELl'ex consorte:
- le modalità di acquisto e gestione si inserivano nel concordato (almeno implicitamente e per fatti concludenti) assetto EL consorzio di vita in comune, in cui la moglie, priva di apprezzabile capacità economica di generare un reddito “diretto”, contribuiva ai comuni bisogni familiari ed all'economia familiare ai sensi ELl'art. 143 c.c. e ELla regola ivi codificata (“entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni ELla famiglia”);
- ad ogni modo, trattandosi di beni immobili oltre che ELla pretesa di far valere una situazione di asserita simulazione tra le parti stesse ELl'asserito accordo (l'interposizione fittizia di persona costituendo un'ipotesi di simulazione relativa soggettiva), all'esito auspicato dal (ovverosia l'affermazione CP_1 di proprietà esclusiva ELlo stesso in contrasto con le risultanze documentali) non sarebbero sufficienti semplici presunzioni (esborso economico) e, soprattutto, la dichiarazione di proprietà avrebbe dovuto essere consacrata, ex art. 1350 c.c., in un atto scritto, insussistente nel caso di specie.
Tale ultimo rilievo è già di per sé dirimente: in difetto assoluto di atto scritto idoneo a contrastare le risultanze EL rogito e ELle volturazioni EL terreno, mai potrebbe pervenirsi all'accoglimento ELle conclusioni in principalità rassegnate dal , dichiarando lo stesso proprietario in via esclusiva CP_1 EL compendio immobiliare di MA d'ZZ (di cui risulta titolare per la quota ELla metà indivisa) ovvero di OR EL GR (di cui non risulta titolare ma al più mero detentore, anche per effetto di tolleranza ELla Carta, insita nel rapporto di coniugio).
Ma al “recupero” in piena proprietà esclusiva di detti beni neppure il potrebbe pervenire in CP_1 virtù e per effetto di revoca per ingratitudine ELle donazioni indirette ex art. 801 c.c..
In quanto, pur a voler per tali qualificare le operazioni di intestazione (rispettivamente pro quota ovvero per l'intero dei beni), e pur a voler superare l'eccezione di decadenza per decorso EL tempo comunque opposta dalla Carta, una revoca per ingratitudine dovrebbe essere fondata su motivazioni, allegazioni e risultanze fattuali ben più salde di quelle, labili ed evanescenti, e comunque insufficienti, allegate dal
. CP_1
Anche la domanda di revoca per ingratitudine ELle ipotetiche donazioni va dunque respinta.
Ma va respinta altresì la domanda proposta, in via alternativa, dal promuovendo la “seconda” CP_1 causa (la n. 6505/2018) per il riconoscimento e l'attribuzione a favore ELlo stesso di somme di danaro a titolo di indennità ovvero rimborsi.
15 Tali pretese creditorie troverebbero apparente supporto nelle numerose allegazioni documentali depositate in atti e nelle relative prove testimoniali (in genere, rese da artigiani e titolari di società che nel corso degli anni avrebbero svolto prestazioni d'opera e/o forniture per il completamento e/o la finitura ELl'immobile di abitazione, ovvero per l'implementazione e cura EL terreno in OR EL GR, in proprietà esclusiva ELla , nel corso di anni se non di decenni: l'immobile di MA d'ZZ Pt_1 venne per esempio acquisito al grezzo nell'anno 1991 e progressivamente rifinito ed implementato).
Inoltre gli esborsi sembrerebbero documentare gli interventi ed acquisti più svariati, dalla piccola e ordinaria manutenzione degli immobili sino ad altre prestazioni di maggior importanza ed impatto per così dire strutturale.
Tali esborsi non paiono affatto ripetibili né addebitabili (ove pure pro quota quanto all'immobile di abitazione) all'altra parte.
A tacere ELl'assoluta eterogeneità ELle finalità (in genere, di conservazione e/o di miglioramento degli immobili) cui erano destinate le erogazioni e ELla loro considerevole estensione diacronica (appunto svariati anni se non addirittura un paio di decenni), la circostanza che a tali spese provvedesse apparentemente il solo marito trovava evidentemente giustificazione nello stesso meccanismo di regolamentazione EL consorzio di vita familiare che già aveva occasionato l'acquisto ELl'immobile di abitazione in comproprietà in misura paritaria (per la quota proporzionale di 500/1000 pro capite).
Ovverosia, come condivisibilmente rileva la difesa ELl'attrice, il bilanciamento ELle capacità di generare risorse economiche (ossia arricchimento) a favore EL nucleo familiare sia in forma diretta, attraverso la capacità reddituale derivante dal lavoro professionale, sia in modo indiretto con il lavoro casalingo.
Ed è altresì SInificativo che, sino alla notifica ELl'atto di citazione, mai il avesse chiesto che CP_1 gli venissero rifuse, nemmeno in minima parte, le spese sostenute.
Quanto poi alle somme versate per i terreni di OR EL GR (di cui il aveva sempre CP_1 goduto, per sua ammissione, gratuitamente) corrisponde ad una regola ordinaria (e conforme all'id quoad plerumque accidit) che il medesimo, fruendone in via diretta (e così, inferisce il giudicante, detenendoli per tolleranza EL coniuge proprietario), in pratica provvedesse alla loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopportandone direttamente i costi.
Le domande EL di vedersi riconosciuto il rimborso di spese, a titolo indennitario, ovvero di CP_1 miglioramento, o ancora a qualsiasi altro titolo affine, tanto per il compendio immobiliare di MA
d'ZZ, quanto per il terreno di OR EL GR, vanno pertanto respinte.
16 La Carta, siccome comproprietaria a parità di quote EL compendio immobiliare di Comune di MA
d'ZZ (NCEU Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano
S1 – T – 1; Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq, rendita € 63,11, piano T Sez. U, fg.
13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7), ha quindi diritto allo scioglimento ELla comunione su detti immobili.
Essendo il compendio immobiliare non divisibile in natura (o non comodamente divisibile) risulterebbe inevitabile procedere alla sua vendita in guisa che le parti possano poi procedere alla distribuzione EL conseguente ricavato in proporzione alle rispettive quote.
Rileva invero il CTU (pag. 23 elaborato peritale) che un'eventuale ipotesi divisionale con la costituzione di due unità immobiliari renderebbe inevitabile lavori consistenti:
1. nella riprogettazione e separazione fisica degli accessi pedonali e carrai;
2. nella creazione di due nuovi accessi di ingresso alle due unità indipendenti;
3. nella suddivisione fisica EL giardino esterno, per la costituzione di aree di pertinenza;
4. nella separazione ELl'impianto termoidraulico ed elettrico (peraltro risalenti al 1990, e quindi da rifare e/o adeguare in base alle nuove normative vigenti);
5. nella riprogettazione di tutti gli spazi interni EL piano terra, primo e interrato con una serie di costose lavorazioni edili.
La divisione, aggiunge il CTU, comporterebbe quindi interventi molto onerosi, con il rischio, segnalato dall'ingegnere strutturista, di criticità nel riprogettare tutti gli spazi interni EL fabbricato, al punto che eventuali spostamenti potrebbero pregiudicare la stabilità flessionale sia dei solai che ELle travi che li sostengono.
È pur vero che allo stato alla vendita sembrano ostare le criticità sotto il profilo sia urbanistico-edilizio che catastale dei beni immobili rilevate dal CTU, benché suscettibili di sanatoria, condizione che ad ogni modo renderebbe il compendio immobiliare non commerciabile (cfr. pag. 19 elaborato peritale) senza una previa rimozione/sanatoria degli abusi ed irregolarità.
La causa va dunque per detto versante rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di verificare l'indispensabile disponibilità ELle parti alla sanatoria (pena diversamente l'improcedibilità ELla richiesta di vendita).
Per altro verso è fondata la pretesa ELla Carta di vedersi riconosciuta indennità di occupazione commisurata alla quota di comproprietà spettante alla medesima, decorrente dal dicembre 2015 (cfr. ordinanza 2 marzo 2018).
Il risulta occupare l'immobile per l'intero, assumendosene pieno ed esclusivo proprietario, CP_1 senza alcunché riconoscere alla Carta per remunerare il pari diritto ELla stessa.
17 Il CTU ha calcolato detta indennità, per il pregresso, rapportandola ai canoni locativi relativamente al periodo dicembre 2015 / maggio 2019, in € 26.000,00 (pag. 26 elaborato peritale: € 26.000,86 così arrotondato).
A decorrere dal mese di giugno 2019, e fino all'eventuale rilascio dei beni nella pari disponibilità ELla
Carta, l'indennità ulteriormente dovuta può essere ragguagliata all'importo arrotondato di € 750,00 al mese (pari ad € 1.532,30 al mese quale valore locativo per l'intero, cfr. pag. 25 elaborato peritale).
In tali termini deve seguire condanna al pagamento EL . CP_1
Rimessa in definitiva la causa sul ruolo, previa pronunzia parziale nei sensi che precedono, la regolamentazione ELle spese di causa, incluse quelle di C.T.U., seguirà al definitivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE non definitivamente e parzialmente pronunciando nelle cause riunite di cui in epigrafe, così provvede e decide:
I) rigetta l'eccezione d'incompetenza territoriale proposta dall'attrice SI.ra relativamente Parte_1 alla domanda riconvenzionale riferita ai terreni siti in OR EL GR (TV) e per l'effetto accerta e dichiara la propria competenza a pronunciare su tutte le domande pendenti;
II) rigetta le domande dirette a dichiarare la proprietà esclusiva EL SI. dei beni Controparte_1 immobili così individuati:
(a)
Comune di MA d'ZZ NCEU
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1;
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq, rendita € 63,11, piano T
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7;
(b)
- Comune di OR EL GR
Catasto terreni sez. A Semonzo foglio 9 m.n.
134 (già 134/A) p.a. Ha 0.88.45 rdl. 44.225 ral.39.802
133 seminativo Ha 0.99.01 rdl. 99.010 ral.54.455
867 (già 623/b) p.c. are 7.70 rdl 616 ral 385
869 (già 866/b) s.a. are 5.36 rdl 4.556 ral 2.680
Totale Ha 2.00.52 rdl. 148.407 ral 97.322
18 III) rigetta le domande EL SI. di revoca per ingratitudine di donazioni indirette a Controparte_1 favore ELla SI.ra ; Parte_1
IV) rigetta le domande EL SI. di vedersi riconosciuto nei confronti ELla SI.ra Controparte_1 [...]
il rimborso di spese, a titolo indennitario, ovvero di miglioramento, o ancora a qualsiasi altro Pt_1 titolo affine, tanto per il compendio immobiliare in MA d'ZZ, quanto per il terreno in OR EL
GR;
V) condanna il SI. al pagamento a favore ELla SI.ra di un'indennità di Controparte_1 Parte_1 occupazione EL compendio immobiliare di cui al capo che segue, che liquida in € 26.000,00 per il periodo dicembre 2015 / maggio 2019, ed in € 750,00 mensili quanto al periodo successivo, fino all'eventuale rilascio dei beni nella pari disponibilità ELla Carta;
VI) dichiara il diritto ELla SI.ra , in qualità di comproprietaria degli stessi immobili per la Parte_1 quota di 500/1000, allo scioglimento ELla comunione sugli immobili siti in Comune di MA
d'ZZ (VI), così censiti al N.C.E.U.
- Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1;
- Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq, rendita € 63,11, piano T
- Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7
e di procedere per l'effetto alla divisione degli stessi;
VII) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, anche al fine di previamente verificare la disponibilità ELle parti alla sanatoria indispensabile alla vendita degli immobili di cui al capo che precede;
VIII) spese di causa al definitivo.
Così deciso in Vicenza, il 4 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
19
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona EL dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte a ruolo al n. 9942/2016 R.G. e al n. 6505/2018 R.G., riunite al n. 9942/2016
R.G., e promosse: la prima, con atto di citazione notificato in data 16.12.2016 da
(c.f. ), nata a [...] l'[...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
D'ZZ (VI) in Via SA TT n. 30, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo MAZZUCATO e
Valerio ROVERAN, EL Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Borgo
Veneto (PD) - Località Saletto, Via Roma n. 213, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori 07.10.2020. attrice contro
(c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Prof.
Marcello MAGGIOLO, EL Foro di Venezia, e dall'Avv. Antonio ALBARELLO, EL Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Vicenza - Piazza Pontelandolfo n. 114, come da mandato a margine ELla comparsa di costituzione e risposta 22.03.2017. convenuto la seconda, con atto di citazione notificato in data 20.09.2018
1 da
(c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Prof.
Marcello MAGGIOLO, EL Foro di Venezia, e dall'Avv. Antonio ALBARELLO, EL Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Vicenza - Piazza Pontelandolfo n. 114, come da mandato a margine ELl'atto di citazione. attore contro
(c.f. ), nata a [...] l'[...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
D'ZZ (VI) in Via Spin n. 55, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo MAZZUCATO e Valerio
ROVERAN, EL Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Borgo Veneto
(PD) - Località Saletto, Via Roma n. 213, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori 07.10.2020. convenuta
In punto: divisione di beni non caduti in successione;
altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
All'udienza EL 22.11.2022 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori ELle parti:
CONCLUSIONI CARTA CRISTINA:
I procuratori ELla SI.ra , per il procedimento R.G. 9942/16 , richiamate tutte le proprie Parte_1 difese, domande ed eccezioni, dimesse e verbalizzate in corso di causa precisano le conclusioni come da memoria n. 1 ex art 183 VI comma cpc integrate in via istruttoria come da memoria n. 2 e n. 3 ex art. 183 VI comma cpc.
Per il procedimento R.G. N. 6505/18, richiamate tutte le difese ed eccezioni dimesse e verbalizzate in corso di causa i procuratori ELla SI.ra precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione Pt_1
e risposta, altresì eccependo che nella propria memoria n. 1 controparte formula inammissibili e tardive domande nuove riportando integralmente domande proposte nella causa RG 9942/16, per le quali non si accetta il contraddittorio;
altresì eccependo la prescrizione degli asseriti diritti di credito azionati ex adverso per inapplicabilità ELl'art. 2941 n. 2 c.c. al caso di specie;
in via istruttoria si integrano le conclusioni come da memorie n. 2 e 3 ex art. 183 VI comma cpc.
CONCLUSIONI TESSAROLO ALFREDO:
2 Il patrocinio ELl'attore , giusta provvedimento 3 novembre 2022 con cui il Giudice ha Controparte_1 disposto che la udienza di precisazione ELle conclusioni chiamata per il giorno 22 novembre 2022 sia tenuta in modalità cartolare, chiede che vengano accolte le seguenti
CONCLUSIONI ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, nel merito, in via preliminare
- accertata e dichiarata la propria competenza a pronunciare su tutte le domande pendenti;
nel merito, in via principale
- rigettare le domande tutte formulate da nella causa originariamente pendente al n. Parte_1
9942/16 r.g. Tribunale di Vicenza, in quanto infondate e/o inammissibili;
nel merito, anche in via riconvenzionale
- accertata e dichiarata la propria competenza e previa, per quanto occorra, concessione EL termine per l'esperimento EL tentativo di mediazione;
- accertata e dichiarata, per le ragioni esposte in narrativa, la proprietà esclusiva EL SI.
[...]
dei beni immobili così individuati: CP_1
(a)
Comune di MA d'ZZ NCEU
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1;
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq, rendita € 63,11, piano T
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7;
(b)
- Comune di OR EL GR
Catasto terreni sez. A Semonzo foglio 9 m.n.
134 (già 134/A) p.a. Ha 0.88.45 rdl. 44.225 ral.39.802
133 seminativo Ha 0.99.01 rdl. 99.010 ral.54.455
867 (già 623/b) p.c. are 7.70 rdl 616 ral 385
869 (già 866/b) s.a. are 5.36 rdl 4.556 ral 2.680
Totale Ha 2.00.52 rdl. 148.407 ral 97.322
- disporsi le relative segnalazioni pubblicitarie mediante trascrizione nei pubblici registri immobiliari nel merito, in via subordinata
3 - per il denegato caso in cui l'intestazione dei beni immobili di MA d'ZZ (pro quota) e di OR EL GR (per l'intero) all'attrice SI.ra venga considerato effetto di una donazione Parte_1 indiretta a suo favore, revocarsi per ingratitudine la donazione indiretta e per l'effetto disporsi la trascrizione a solo favore EL convenuto SI. degli acquisti immobiliari con oggetto i Controparte_1 seguenti beni:-
(a)
Comune di MA d'ZZ NCEU
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1;
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq, rendita € 63,11, piano T
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7;
(b)
- Comune di OR EL GR
Catasto terreni sez. A Semonzo foglio 9 m.n.
134 (già 134/A) p.a. Ha 0.88.45 rdl. 44.225 ral.39.802
133 seminativo Ha 0.99.01 rdl. 99.010 ral.54.455
867 (già 623/b) p.c. are 7.70 rdl 616 ral 385
869 (già 866/b) s.a. are 5.36 rdl 4.556 ral 2.680
Totale Ha 2.00.52 rdl. 148.407 ral 97.322 nel merito, in via ulteriormente subordinata,
a) per il caso in cui all'esito ELla causa già pendente al n. 9942/2016 R.G. Tribunale di Vicenza venga dichiarata la comproprietà tra e ELl'immobile di MA d'ZZ Controparte_1 Parte_1 così identificato
Comune di MA d'ZZ NCEU
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1;
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq. rendita € 63,11, piano T
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7. accertare e dichiarare, per i titoli di cui in narrativa, il diritto di al rimborso da parte di Controparte_1
EL 50% ELle somme spese per il completamento e la finitura EL bene;
o (in subordine) Parte_1 venga condannata al rimborso oppure, ove inferiore, al valore EL miglioramento apportato all'immobile acquistato al grezzo, eventualmente anche ai sensi ELl'art. 2041 c.c.;
4 b) per l'effetto, e subordinatamente al mancato riconoscimento in sede divisoria (nella causa già pendente al n. 9942/2016 R.G. EL Tribunale di Vicenza) EL diritto al rimborso in sede di formazione ELle porzioni ai sensi ELl'art. 624, comma 2°, c.c., condannare , per i titoli di cui in Parte_1 narrativa, a versare ad l'importo di € 119.116,25 (pari al 50% di lire 461.282.465) oltre Controparte_1
a rivalutazione monetaria ed interessi oppure, in subordine e ove inferiore, al valore EL miglioramento apportato all'immobile acquistato al grezzo;
condannare a pagare il 50% ELle spese di Parte_1 manutenzione, per € 6.280,80 (doc. 80) ed il 50% dei premi di assicurazione, per € 3.986,75 (doc. 81), con gli interessi e la rivalutazione.
c) per il caso in cui all'esito ELla causa già pendente al n. 9942/2016 R.G. Tribunale di Vicenza venga rigettata la domanda riconvenzionale di e riconosciuta quindi la proprietà esclusiva di Controparte_1
ELl'immobile di OR EL GR così identificato: Parte_1
Comune di OR EL GR
Catasto terreni sez. A Semonzo foglio 9 m.n.
134 (già 134/A) p.a. Ha 0.88.45 rdl. 44.225 ral.39.802
133 seminativo Ha 0.99.01 rdl. 99.010 ral.54.455
867 (già 623/b) p.c. are 7.70 rdl 616 ral 385
869 (già 866/b) s.a. are 5.36 rdl 4.556 ral 2.680
Totale Ha 2.00.52 rdl. 148.407 ral 97.322 accertato e dichiarato il diritto di a vedersi rimborsate per intero, ai sensi ELl'articolo Controparte_1
936, comma 2°, c.c. (e in subordine in via di indennità ex art. 2041 c.c.), le somme da lui sborsate per
l'esecuzione dei lavori e dei miglioramenti descritti nella documentazione depositata, condannare
a pagare il valore dei materiali ed il prezzo ELla mano d'opera per € 32.376,55, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi, oppure l'aumento di valore EL fondo.
d) applicare sulla somma totale di euro 161.760,35 di cui alle precedenti conclusioni sub lett. b) e c) corrispondente a debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge;
e) per il caso in cui all'esito ELla causa già pendente al n. 9942/2016 R.G. Tribunale di Vicenza venga dichiarata la comproprietà tra e ELl'immobile di MA d'ZZ Controparte_1 Parte_1 così identificato
Comune di MA d'ZZ NCEU
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1;
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq. rendita € 63,11, piano T
5 Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7 condannare pro futuro a pagare ovvero a rimborsare il 50% ELle spese urgenti da Parte_1 effettuare sull'immobile di MA d'ZZ, nella misura da determinarsi mediante c.t.u; in via istruttoria disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio con il quesito seguente:
- dica il CTU, esaminata la documentazione di cui alla presente causa nonché a quella riunita numero
6505 /2018 r.g., eventualmente acquisendo in originale i pertinenti documenti (prodotti nella causa riunita dal doc. 1 al doc. 82 e, nella presente causa, dal doc. 96 al doc. 106), se le spese effettuate da
di cui a tale documentazione siano riferibili all'abitazione di MA d'ZZ; Controparte_1
- dica il CTU, esaminata la documentazione di cui alla presente causa nonché a quella riunita numero
6505/2018 r.g., eventualmente acquisendo in originale i pertinenti documenti (prodotti dal doc. 83 al doc.
94 nella causa riunita), se le spese effettuate dal di cui a tali documenti siano riferibili al CP_1 terreno di OR EL GR;
- dica il CTU se le spese effettuate dal siano congrue con i lavori eseguiti ed indicati nei CP_1 documenti.
- dica il CTU se ed eventualmente in che misura le spese sopraddette abbiano aumentato il valore ELl'immobile di MA d'ZZ, rispetto alla sua consistenza al grezzo EL momento d'acquisto;
- dica il CTU se ed eventualmente in che misura le spese sopraddette abbiano aumentato il valore EL terreno di OR EL GR.
In ogni caso
- con vittoria nelle spese di giustizia.
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Con atto di citazione, notificato in data 16.12.2016 (causa n. 9942/2016 r.g.), la SI.ra Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Vicenza il SI. , esponendo che: Controparte_1
- l'attrice ed il convenuto avevano contratto matrimonio in Sassari in data 05.07.1980, in regime di comunione di beni, poi mutata in data 12.12.1980 in separazione dei beni, e successivamente, in data
31.07.1985, avevano costituito un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.;
- in data 15.05.1991, con rogito notaio (rep. n. 98874), attrice e convenuto Persona_1 acquistavano, ciascuno per la quota di 500/1000, l'immobile, poi adibito a casa familiare, sito in Comune di MA d'ZZ (VI), via SA TT, così censito al N.C.E.U.:
6 Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq. rendita € 63,11, piano T
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7;
- detto compendio immobiliare era costituito da un villino con garage e giardino privato;
- il prezzo d'acquisto era stato integralmente corrisposto e sull'immobile non risultavano iscritte ipoteche;
- in data 19.05.2015 l'attrice ricorreva al Tribunale di Vicenza per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge (giudizio n. 4071/2015 R.G., pendente al tempo ELl'odierna citazione), Controparte_1 nell'ambito EL quale giudizio il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati, nulla disponendo, stante l'assenza di figli minorenni e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti, circa l'abitazione familiare;
- l'attrice, considerata l'impossibilità di ricostituire l'unione coniugale, intendeva chiedere lo scioglimento ELla comunione sugli immobili sopra identificati e la conseguente loro divisione, con vendita ELl'intero compendio immobiliare, accertata la concreta impossibilità di procedere alla comoda divisibilità in natura dei beni, ai sensi degli artt. 1114 e 720 e segg. c.c.;
- promossa dall'attrice, ai sensi ELl'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, la pregiudiziale mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Mediazione Forense presso l'Ordine degli Avvocati di SA, con richiesta di divisione ELl'immobile cointestato ovvero di liquidazione ELla quota mediante vendita giudiziale, comparse le parti assistite dai rispettivi difensori all'incontro preliminare EL 14.07.2016, la procedura veniva dichiarata chiusa dal mediatore dando atto ELl'insussistenza di un accordo per la sua prosecuzione;
- il convenuto, inoltre, occupava stabilmente l'intero compendio immobiliare e da aprile 2015 impediva di fatto non solo il pari uso, ma altresì il semplice accesso ELla Carta, avendo provveduto alla sostituzione ELle serrature senza fornire all'attrice una copia ELle nuove chiavi, con tale comportamento legittimando l'attrice, estromessa di fatto dal godimento EL bene comune, a pretendere un'indennità di occupazione, nella misura da accertare giudizialmente e commisurata alla quota di comproprietà.
Su tali premesse, l'attrice chiedeva lo scioglimento ELla comunione sul suddetto compendio immobiliare ed, accertata l'impossibilità di procedere a una sua divisione in natura, la vendita giudiziale con conseguente distribuzione EL ricavato secondo le quote di proprietà ELl'immobile; chiedeva altresì la condanna EL convenuto al pagamento a proprio favore di un'indennità di occupazione EL compendio immobiliare da aprile 2015 fino al rilascio, per un importo pari al 50% EL valore locativo ELl'immobile.
7 Notificato l'atto di citazione, si costituiva il convenuto, contrastando le domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto, e proponendo, anche in via progressivamente gradata, domande riconvenzionali nei sensi di cui infra.
In breve, le difese EL centravano sulle seguenti, essenziali asserzioni: CP_2
a) era in realtà solo il medesimo unico ed esclusivo proprietario EL detto immobile in Controparte_1
MA d'ZZ, solo fittiziamente intestato pro quota all'attrice;
b) il era altresì unico ed esclusivo proprietario di altro bene immobile, sito in OR EL GR CP_1
(TV), di seguito in dettaglio indicato, fittiziamente intestato alla sola Carta, oggetto di domanda riconvenzionale di accertamento rientrante nella competenza EL Tribunale di Vicenza in virtù di connessione con la domanda introdotta dall'attrice ai sensi degli artt. 18, 21, 31, 36, 40 c.p.c.;
c) ogni spesa, costo o onere relativo ad acquisto, ristrutturazione e/o sistemazione, titolarità e/o gestione degli immobili in MA d'ZZ e OR EL GR era stato sostenuto dal solo , senza CP_1 alcun tipo di contribuzione da parte ELl'attrice;
d) la decisione di intestare alla Carta, pro quota ovvero per l'intero, detti immobili non risiedeva in un intento liberale (donazioni indirette), bensì nella volontà di proteggere gli stessi beni salvaguardando il patrimonio EL dal pericolo di aggressioni esecutive discendenti da specifiche posizioni CP_1 debitorie, e così era determinata da intenti ed interessi “egoistici”;
e) quanto al terreno in OR EL GR, provenienza (dalla famiglia di origine EL ), natura CP_1
(terreno agricolo) e concreta utilizzazione (da parte EL solo EL per svago personale) EL CP_1 bene riscontravano ulteriormente come l'intestazione alla SI.ra Carta non sottintendesse una finalità liberale bensì un'operazione di interposizione fittizia funzionale alla salvaguardia EL patrimonio personale EL convenuto;
f) ove pure dovessero ipotizzarsi in dette intestazioni ELle donazioni indirette, le stesse erano suscettibili di revoca per ingratitudine (domanda subordinata).
Più in dettaglio, il convenuto precisava quanto di seguito puntualizzato.
a.1) Acquisto e gestione ELl'abitazione in MA d'ZZ.
La casa era al “grezzo” al momento EL definitivo rogito in data 15 maggio 1991, con prezzo pattuito di lire 260.000.000, interamente corrisposto a mezzo assegni (docc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) la cui provvista discendeva da disponibilità economico-patrimoniali (tra cui conti correnti bancari) di esclusiva pertinenza EL convenuto (EL resto l'attrice all'epoca non aveva conto corrente o altre disponibilità proprie).
8 Egualmente per eseguire i lavori di completamento e finitura ELl'immobile di abitazione, ceduto al grezzo, erano state utilizzate disponibilità di esclusiva titolarità e pertinenza EL (docc. 9, 10, CP_1
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19).
a.2) Acquisto e gestione EL terreno in OR EL GR.
Sin dal 1988 la famiglia di origine EL (e tra i cedenti figurava anche quest'ultimo quale socio CP_1 accomandante) cedeva le quote ELl'impresa SS OM. IU & C. s.a.s., società titolare di un terreno agricolo ELla superficie di mq. 20.000 circa, inutilizzato dall'impresa, e di cui veniva proposto ai nuovi proprietari (interessati alla sola azienda) di riacquistarlo per destinarlo allo svago personale
(giardinaggio, silvicultura, et similia) EL . CP_1
Il terreno veniva acquistato dal convenuto (per sé o persona da nominare) con preliminare 6 ottobre
1989 al prezzo di lire 75.000.000, corrisposto con danaro (assegni circolari con provvista tratta da c/c bancario intrattenuto dal medesimo) EL convenuto, il quale sosteneva integralmente sin dal momento ELl'acquisto le relative spese, per spianamento EL terreno, realizzazione di siepi, piantumazioni, recinzione (docc. 24/30).
La recinzione di chiusura ed il cancello di accesso al terreno erano chiusi con lucchetti, le cui chiavi erano da sempre nell'esclusiva disponibilità EL . CP_1
Esclusivamente la volturazione EL terreno avveniva a beneficio ELl'attrice con atti EL 19 settembre
1990 e EL 18 ottobre 1991, dopo che la società venditrice il 6 settembre 1990 aveva conferito procura speciale al “affinché abbia a vendere a chiunque, anche a sé stesso” (docc. 22 e 23). Per_2
Lo scopo ELl'intestazione dei beni (pro quota, quanto all'immobile di abitazione;
per l'intero, quanto al terreno) non rispondeva ad una causa liberale, di donazione, bensì a fini utilitaristici a beneficio EL
, al fine di evitare che i beni fossero oggetto di esecuzione, avendo in particolare il medesimo CP_1 prestato fideiussione a garanzia di obbligazioni verso le banche ELla società (SS OM.
IU & C. s.a.s.), costituente soggetto fallibile e che, sebbene non ”decotta”, aveva subito iscrizioni ipotecarie ed altre iniziative giudiziarie.
Nondimeno il convenuto aveva fatto fronte ai bisogni ELla moglie e ELla famiglia, anche costituendo un fondo patrimoniale in cui veniva inclusa l'abitazione di SA EL GR, ma in cui non venivano ricompresi gli immobili di MA d'ZZ e OR EL GR, acquistati dal con denaro CP_1 proprio ed intestati fiduciariamente alla moglie, nella quale all'epoca il convenuto riponeva la più completa fiducia.
9 Il convenuto in definitiva svolgeva, anche in via riconvenzionale, domanda per far riconoscere in capo a sé la proprietà esclusiva di detti due immobili, il cui accoglimento avrebbe comportato pure il rigetto ELla domanda ELla Carta di riconoscimento a suo favore di un'indennità di occupazione (pari al 50% EL valore locativo) ELl'immobile di abitazione di MA d'ZZ.
Indennità che l'attrice faceva decorrere dall'aprile 2015, pur avendo la stessa preso in via esclusiva la decisione di abbandonare la residenza familiare, laddove in quell'epoca (4 aprile 2015), assente il marito dall'abitazione, simulava un malore ELlo stesso per far intervenire i Vigili EL Fuoco e farsi aprire la casa, salvo poi prelevare, congedati i Vigili, ogni cosa di valore dall'immobile.
In via subordinata e riconvenzionale, il convenuto chiedeva, laddove le intestazioni alla moglie fossero da qualificare come atti di donazione indiretta a favore ELl'attrice, che le stesse venissero revocate per ingratitudine per grave ingiuria ELla donataria verso il donante (la SI.ra si era resa responsabile Pt_1 ELl'episodio sopra ricordato verificatosi in data 4 aprile 2015, per il quale veniva denunziata per il reato di cui all'art. 658 c.p., nonché di altri gravi episodi, quali ingiurie, fatto per il quale pendeva procedimento ex art. 594 c.p., oltre a sottrazione ed uso illecito di dati informatici a danno ELl'ex marito, reato per cui era pure indagata in altro procedimento penale).
Su tali premesse, il convenuto concludeva per il rigetto ELle domande ELl'attrice e nel merito, anche in via riconvenzionale, perché venisse accertata e dichiarata la proprietà piena ed esclusiva propria sugli immobili oggetto di causa, in MA d'ZZ e OR EL GR, ovvero, in via subordinata, perché venissero revocate per ingratitudine dette intestazioni, ove qualificabili a titolo di donazioni indirette.
Essenzialmente così impostati gli atti introduttivi ELla causa n. 9942/2016 r.g., alla prima udienza EL 18 aprile 2017 l'attrice eccepiva l'incompetenza per territorio con riguardo alla domanda riconvenzionale relativa a terreni posti sotto la competenza territoriale EL Tribunale di Treviso, eccezione ribadita con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., con cui altresì eccepiva la decadenza ELla domanda di revoca per ingratitudine ELle donazioni, in quanto formulata oltre l'anno dal giorno in cui il donante era venuto a conoscenza degli asseriti fatti ingiuriosi elevati a motivo di revocazione.
Assegnati alle parti termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva quindi disposta C.T.U. per l'individuazione e stima degli immobili in MA d'ZZ, l'accertamento ELle condizioni di libera commerciabilità, ELla loro eventuale divisibilità e per la determinazione EL valore locativo dal dicembre
2015, con nomina EL consulente d'ufficio in persona EL geom. . Controparte_3
Nelle more, con atto di citazione notificato in data 20.09.2018 (causa n. 6505/2018 r.g.), il SI.
[...]
conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la SI.ra , formulando, previa CP_1 Parte_1
10 riunione EL nuovo giudizio con quello già pendente, e subordinatamente al mancato accoglimento ELle domande proposte nella prima causa (di riconoscimento in capo a sé ELla proprietà esclusiva dei due compendi immobiliari, in MA d'ZZ e in OR EL GR), istanza di condanna ELla Carta al pagamento di importi dovuti a titolo di indennità, nei sensi di cui infra.
In breve, riepilogato l'oggetto ELla prima causa e gli atti istruttori ivi svolti (essenzialmente C.T.U. estimativa), richiamati e documentati altresì gli esborsi personalmente sostenuti in via esclusiva al fine EL completamento e ELla finitura ELl'immobile di abitazione in MA d'ZZ, chiedeva gli venisse riconosciuto il diritto ad indennità ai sensi ELl'art. 936 c.c., ovvero in alternativa quale mandatario degli altri partecipanti alla comunione ai sensi ELl'art. 1720 c.c., ovvero ancora ai sensi ELl'art. 2031 c.c..
Analoga domanda formulava per il terreno in OR EL GR ed intestato fiduciariamente all'allora moglie , con condanna ELla stessa a pagare l'intero valore dei materiali ed il prezzo ELla Parte_1 mano d'opera, ai sensi ELl'art. 936 c.c., oppure l'aumento EL fondo come prescritto dal secondo comma ELlo stesso articolo EL codice civile.
In subordine chiedeva che un diritto indennitario gli venisse riconosciuto a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. per addizioni e miglioramenti eseguiti a spese proprie e di cui veniva a disporre ed avvantaggiarsi l'ex coniuge.
In definitiva, chiedeva la condanna ELla Carta:
- in caso di accertamento ELla comproprietà ELla stessa sull'immobile in MA d'ZZ, al pagamento degli importi di € 119.116,25 (pari al 50% di lire 461.282.465), oppure EL valore EL miglioramento ELl'immobile acquistato al grezzo, nonché EL 50% ELle spese di manutenzione, per €
6.280,80, e EL 50% dei premi di assicurazione per € 3.986,75, importi tutti da implementare, trattandosi di debito di valore, con rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
- in ipotesi di accertamento ELla proprietà esclusiva ELla stessa ELl'immobile di OR EL GR, al pagamento EL valore dei materiali e EL prezzo ELla mano d'opera, per € 32.376,55, importo egualmente da implementare con rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
Notificato l'atto di citazione, si costituiva la convenuta , la quale: Parte_1
a) eccepiva la nullità ELla citazione per indeterminatezza ELla domanda ai sensi ELl'art. 163 comma IV
c.p.c.;
b) instava per la sospensione EL nuovo procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa ELla definizione EL procedimento civile rubricato al n. 9942/2016 r.g.;
11 c) assumeva la non debenza ELle somme azionate, posto che:
1) le somme per l'acquisto ELla casa coniugale (metà ELla quale donata alla moglie) e le spese per le innovazioni, le migliorie ed ogni lavoro eseguito nella stessa, sia ordinario che straordinario, costituivano estrinsecazione ELla regola di cui all'art. 143 c.c. (“entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni ELla famiglia”): tra l'altro l'immobile era stato acquistato in costanza di matrimonio, il aveva CP_1 sempre provveduto alle necessità economiche ELla famiglia, i suoi redditi erano grandemente superiori a quelli ELla moglie, e mai, sino alla notifica ELl'atto di citazione, aveva chiesto gli venissero rifuse, nemmeno in minima parte, le spese sostenute;
2) il richiamato art. 936 c.c. era inapplicabile al caso di specie (il comproprietario coniuge convivente non poteva considerarsi terzo);
3) le opere eseguite lo erano state senza alcuna autorizzazione/assenso alla loro esecuzione;
4) le somme relative ad arredi (per un totale di Lire 61.327.375) non erano dovute, in quanto la Carta non aveva mai vantato la comproprietà di quei beni ed il avrebbe potuto trattenerli;
CP_1
5) egualmente non erano dovute le somme relative ai terreni di OR EL GR, di cui l'attore aveva sempre goduto, per sua stessa ammissione, gratuitamente, di modo che il minimo che potesse fare era provvedere alla loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, peraltro mai richiesta ed autorizzata;
d) assumeva in via di subordine che il dovuto andava contenuto nell'aumento di valore arrecato all'immobile;
e) sempre in via di subordine, contestava il quantum ELle somme richieste e la relativa documentazione prodotta a loro sostegno;
f) contestava la qualificazione EL dovuto come debito di valore, con conseguente non debenza ELla rivalutazione monetaria;
g) contestava altresì la richiesta di interessi legali dal momento ELl'esborso, essendo al più detti interessi dovuti dalla domanda giudiziale;
h) deduceva l'avvenuta corresponsione nel 1991 da parte EL padre ELla convenuta ELla somma di lire
50.000.000 mediante assegno intestato al , che avrebbe dovuto in ogni caso essere decurtata CP_1 in caso di propria condanna al pagamento;
i) eccepiva l'estrema genericità ELla richiesta di condanna a futuri lavori urgenti;
l) deduceva infine l'inammissibilità ELl'azione generale di arricchimento stante la sua natura residuale e sussidiaria.
12 Così essenzialmente impostato il contraddittorio ELla causa iscritta al n. 6505/2018 r.g., il giudice deSInato alla sua trattazione, ritenuta la sussistenza di ragioni di pregiudizialità rispetto alla stessa ELla causa previamente iscritta al n. 9942/2016 r.g. che avrebbero potuto determinare la riunione ELle cause, disponeva la trasmissione degli atti al Presidente di sezione, che a sua volta ordinava la chiamata ELle due cause alla stessa udienza.
Intervenute nelle more variazioni tabellari nella titolarità e gestione EL ruolo, con deSInazione di nuovo giudice istruttore, all'udienza EL 18 giugno 2019 le due cause venivano riunite come da epigrafe e venivano altresì concessi alle parti (ulteriori) termini di rito per il deposito di memorie ex art. 183 comma
6 c.p.c..
Depositate dette memorie, l'istruttoria veniva completata con l'assunzione di prove per interrogatorio formale EL e testi. CP_1
Le cause riunite, non ammessa la CTU richiesta dal , venivano infine rimesse in decisione CP_1 sulle conclusioni precisate come da epigrafe dai procuratori ELle parti all'udienza EL 22 novembre 2022
(svoltasi in modalità cartolare), alla quale venivano assegnati termini ex art. 190 c.p.c. per deposito degli scritti conclusionali.
***********
Tutto quanto sopra rappresentato e premesso, si rileva in sintesi quanto segue.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio a favore EL Tribunale di Treviso, sollevata dalla Carta alla prima udienza EL 18 aprile 2017 (causa n. 9942/2016 r.g.) e quindi ribadita con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., con riguardo alla domanda riconvenzionale EL
riferita al terreno ubicato in OR EL GR (provincia di Treviso). CP_1
Ai sensi ELl'art. 21 c.p.c. per le cause relative a diritti reali su immobili è competente il giudice EL luogo ove è posto l'immobile.
Nondimeno nel caso di specie è ravvisabile un'evidente connessione, non solo soggettiva ma altresì oggettiva, tra domande, idonea a consentire la deroga agli ordinari criteri di distribuzione ELle cause tra più giudici diversamente competenti ratione loci a favore EL giudice ELla causa principale o “portante”.
L'attrice chiede invero lo scioglimento ELla comunione sul compendio immobiliare sito in Parte_1
MA d'ZZ.
A tale domanda si oppone il assumendo di essere in realtà l'effettivo, unico ed esclusivo CP_1 proprietario, per l'intero, di quel bene immobile, in contrasto con le formali risultanze documentali (rogito, nota di trascrizione, visura catastale, docc. 2/4 causa n. 9942/2016 r.g.), così come EL terreno in OR
13 EL GR, e per le medesime ragioni (intestazione fittizia degli immobili finalizzata ad eludere l'assoggettamento degli stessi a rivendicazioni creditorie di terzi).
L'intima connessione tra domande risulta innegabile, già per il fatto che le sottese questioni sono correlate ad un identico assetto di rapporti, personali ed economico-patrimoniali, tra i coniugi.
Oltretutto una disamina separata ELle domande sarebbe suscettibile di condurre ad esiti di giudicati contrastanti, sia pur a livello logico-giuridico.
La questione di competenza (già implicitamente ELibata in senso affermativo dal primo giudice, che SInificativamente ne differiva al risoluzione alla pronuncia di merito: cfr. ordinanza 19.04.2017) va così decisa affermando la cognizione di questo Tribunale su entrambe le domande, appunto rapportabili
(almeno in tesi EL convenuto, attore in riconvenzionale) ad un'identica prospettazione e regolazione degli interessi dei coniugi.
L'ulteriore questione di una possibile sospensione ex art. 295 c.p.c. EL giudizio instaurato successivamente dal risulta poi superata dall'avvenuta riunione ELle due cause. CP_1
Nel merito , ex coniuge di , chiede lo scioglimento ELla comunione EL Parte_1 Controparte_1 compendio immobiliare sito in Comune di MA d'ZZ (VI), via SA TT, così censito al
N.C.E.U.:
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq. rendita € 63,11, piano T
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7.
Il convenuto (nella “prima” causa) ribatte che l'immobile, al pari appunto di quello (terreno) in CP_1
OR EL GR, sarebbe stato solo fittiziamente intestato all'ex moglie (pro quota il bene di MA
d'ZZ, per l'intero l'altro), avendone sopportato per l'intero gli oneri economici di acquisto e gestione, nei sensi ampiamente esposti in narrativa.
Ascrive tali scelte di formale intestazione a motivazioni puramente utilitaristiche (o egoistiche) nel senso di frapporre una barriera di diversa titolarità apparente (parziale quanto al compendio vicentino) rispetto a possibili future aggressioni esecutive, intento che al contempo escluderebbe qualsiasi finalità di liberalità, o animus donandi, tale da qualificare le operazioni come donazioni indirette.
La Carta non nega EL tutto che i mezzi economici per l'acquisto e la gestione e/o implementazione dei beni siano stati, almeno in prevalenza, erogati dal , disponendo quest'ultimo di redditi CP_1 grandemente superiori (trattandosi di professionista, ossia di un avvocato).
14 Ma oppone essenzialmente due fondamentali motivi ostativi all'accoglibilità ELle pretese ELl'ex consorte:
- le modalità di acquisto e gestione si inserivano nel concordato (almeno implicitamente e per fatti concludenti) assetto EL consorzio di vita in comune, in cui la moglie, priva di apprezzabile capacità economica di generare un reddito “diretto”, contribuiva ai comuni bisogni familiari ed all'economia familiare ai sensi ELl'art. 143 c.c. e ELla regola ivi codificata (“entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni ELla famiglia”);
- ad ogni modo, trattandosi di beni immobili oltre che ELla pretesa di far valere una situazione di asserita simulazione tra le parti stesse ELl'asserito accordo (l'interposizione fittizia di persona costituendo un'ipotesi di simulazione relativa soggettiva), all'esito auspicato dal (ovverosia l'affermazione CP_1 di proprietà esclusiva ELlo stesso in contrasto con le risultanze documentali) non sarebbero sufficienti semplici presunzioni (esborso economico) e, soprattutto, la dichiarazione di proprietà avrebbe dovuto essere consacrata, ex art. 1350 c.c., in un atto scritto, insussistente nel caso di specie.
Tale ultimo rilievo è già di per sé dirimente: in difetto assoluto di atto scritto idoneo a contrastare le risultanze EL rogito e ELle volturazioni EL terreno, mai potrebbe pervenirsi all'accoglimento ELle conclusioni in principalità rassegnate dal , dichiarando lo stesso proprietario in via esclusiva CP_1 EL compendio immobiliare di MA d'ZZ (di cui risulta titolare per la quota ELla metà indivisa) ovvero di OR EL GR (di cui non risulta titolare ma al più mero detentore, anche per effetto di tolleranza ELla Carta, insita nel rapporto di coniugio).
Ma al “recupero” in piena proprietà esclusiva di detti beni neppure il potrebbe pervenire in CP_1 virtù e per effetto di revoca per ingratitudine ELle donazioni indirette ex art. 801 c.c..
In quanto, pur a voler per tali qualificare le operazioni di intestazione (rispettivamente pro quota ovvero per l'intero dei beni), e pur a voler superare l'eccezione di decadenza per decorso EL tempo comunque opposta dalla Carta, una revoca per ingratitudine dovrebbe essere fondata su motivazioni, allegazioni e risultanze fattuali ben più salde di quelle, labili ed evanescenti, e comunque insufficienti, allegate dal
. CP_1
Anche la domanda di revoca per ingratitudine ELle ipotetiche donazioni va dunque respinta.
Ma va respinta altresì la domanda proposta, in via alternativa, dal promuovendo la “seconda” CP_1 causa (la n. 6505/2018) per il riconoscimento e l'attribuzione a favore ELlo stesso di somme di danaro a titolo di indennità ovvero rimborsi.
15 Tali pretese creditorie troverebbero apparente supporto nelle numerose allegazioni documentali depositate in atti e nelle relative prove testimoniali (in genere, rese da artigiani e titolari di società che nel corso degli anni avrebbero svolto prestazioni d'opera e/o forniture per il completamento e/o la finitura ELl'immobile di abitazione, ovvero per l'implementazione e cura EL terreno in OR EL GR, in proprietà esclusiva ELla , nel corso di anni se non di decenni: l'immobile di MA d'ZZ Pt_1 venne per esempio acquisito al grezzo nell'anno 1991 e progressivamente rifinito ed implementato).
Inoltre gli esborsi sembrerebbero documentare gli interventi ed acquisti più svariati, dalla piccola e ordinaria manutenzione degli immobili sino ad altre prestazioni di maggior importanza ed impatto per così dire strutturale.
Tali esborsi non paiono affatto ripetibili né addebitabili (ove pure pro quota quanto all'immobile di abitazione) all'altra parte.
A tacere ELl'assoluta eterogeneità ELle finalità (in genere, di conservazione e/o di miglioramento degli immobili) cui erano destinate le erogazioni e ELla loro considerevole estensione diacronica (appunto svariati anni se non addirittura un paio di decenni), la circostanza che a tali spese provvedesse apparentemente il solo marito trovava evidentemente giustificazione nello stesso meccanismo di regolamentazione EL consorzio di vita familiare che già aveva occasionato l'acquisto ELl'immobile di abitazione in comproprietà in misura paritaria (per la quota proporzionale di 500/1000 pro capite).
Ovverosia, come condivisibilmente rileva la difesa ELl'attrice, il bilanciamento ELle capacità di generare risorse economiche (ossia arricchimento) a favore EL nucleo familiare sia in forma diretta, attraverso la capacità reddituale derivante dal lavoro professionale, sia in modo indiretto con il lavoro casalingo.
Ed è altresì SInificativo che, sino alla notifica ELl'atto di citazione, mai il avesse chiesto che CP_1 gli venissero rifuse, nemmeno in minima parte, le spese sostenute.
Quanto poi alle somme versate per i terreni di OR EL GR (di cui il aveva sempre CP_1 goduto, per sua ammissione, gratuitamente) corrisponde ad una regola ordinaria (e conforme all'id quoad plerumque accidit) che il medesimo, fruendone in via diretta (e così, inferisce il giudicante, detenendoli per tolleranza EL coniuge proprietario), in pratica provvedesse alla loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopportandone direttamente i costi.
Le domande EL di vedersi riconosciuto il rimborso di spese, a titolo indennitario, ovvero di CP_1 miglioramento, o ancora a qualsiasi altro titolo affine, tanto per il compendio immobiliare di MA
d'ZZ, quanto per il terreno di OR EL GR, vanno pertanto respinte.
16 La Carta, siccome comproprietaria a parità di quote EL compendio immobiliare di Comune di MA
d'ZZ (NCEU Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano
S1 – T – 1; Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq, rendita € 63,11, piano T Sez. U, fg.
13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7), ha quindi diritto allo scioglimento ELla comunione su detti immobili.
Essendo il compendio immobiliare non divisibile in natura (o non comodamente divisibile) risulterebbe inevitabile procedere alla sua vendita in guisa che le parti possano poi procedere alla distribuzione EL conseguente ricavato in proporzione alle rispettive quote.
Rileva invero il CTU (pag. 23 elaborato peritale) che un'eventuale ipotesi divisionale con la costituzione di due unità immobiliari renderebbe inevitabile lavori consistenti:
1. nella riprogettazione e separazione fisica degli accessi pedonali e carrai;
2. nella creazione di due nuovi accessi di ingresso alle due unità indipendenti;
3. nella suddivisione fisica EL giardino esterno, per la costituzione di aree di pertinenza;
4. nella separazione ELl'impianto termoidraulico ed elettrico (peraltro risalenti al 1990, e quindi da rifare e/o adeguare in base alle nuove normative vigenti);
5. nella riprogettazione di tutti gli spazi interni EL piano terra, primo e interrato con una serie di costose lavorazioni edili.
La divisione, aggiunge il CTU, comporterebbe quindi interventi molto onerosi, con il rischio, segnalato dall'ingegnere strutturista, di criticità nel riprogettare tutti gli spazi interni EL fabbricato, al punto che eventuali spostamenti potrebbero pregiudicare la stabilità flessionale sia dei solai che ELle travi che li sostengono.
È pur vero che allo stato alla vendita sembrano ostare le criticità sotto il profilo sia urbanistico-edilizio che catastale dei beni immobili rilevate dal CTU, benché suscettibili di sanatoria, condizione che ad ogni modo renderebbe il compendio immobiliare non commerciabile (cfr. pag. 19 elaborato peritale) senza una previa rimozione/sanatoria degli abusi ed irregolarità.
La causa va dunque per detto versante rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di verificare l'indispensabile disponibilità ELle parti alla sanatoria (pena diversamente l'improcedibilità ELla richiesta di vendita).
Per altro verso è fondata la pretesa ELla Carta di vedersi riconosciuta indennità di occupazione commisurata alla quota di comproprietà spettante alla medesima, decorrente dal dicembre 2015 (cfr. ordinanza 2 marzo 2018).
Il risulta occupare l'immobile per l'intero, assumendosene pieno ed esclusivo proprietario, CP_1 senza alcunché riconoscere alla Carta per remunerare il pari diritto ELla stessa.
17 Il CTU ha calcolato detta indennità, per il pregresso, rapportandola ai canoni locativi relativamente al periodo dicembre 2015 / maggio 2019, in € 26.000,00 (pag. 26 elaborato peritale: € 26.000,86 così arrotondato).
A decorrere dal mese di giugno 2019, e fino all'eventuale rilascio dei beni nella pari disponibilità ELla
Carta, l'indennità ulteriormente dovuta può essere ragguagliata all'importo arrotondato di € 750,00 al mese (pari ad € 1.532,30 al mese quale valore locativo per l'intero, cfr. pag. 25 elaborato peritale).
In tali termini deve seguire condanna al pagamento EL . CP_1
Rimessa in definitiva la causa sul ruolo, previa pronunzia parziale nei sensi che precedono, la regolamentazione ELle spese di causa, incluse quelle di C.T.U., seguirà al definitivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE non definitivamente e parzialmente pronunciando nelle cause riunite di cui in epigrafe, così provvede e decide:
I) rigetta l'eccezione d'incompetenza territoriale proposta dall'attrice SI.ra relativamente Parte_1 alla domanda riconvenzionale riferita ai terreni siti in OR EL GR (TV) e per l'effetto accerta e dichiara la propria competenza a pronunciare su tutte le domande pendenti;
II) rigetta le domande dirette a dichiarare la proprietà esclusiva EL SI. dei beni Controparte_1 immobili così individuati:
(a)
Comune di MA d'ZZ NCEU
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1;
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq, rendita € 63,11, piano T
Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7;
(b)
- Comune di OR EL GR
Catasto terreni sez. A Semonzo foglio 9 m.n.
134 (già 134/A) p.a. Ha 0.88.45 rdl. 44.225 ral.39.802
133 seminativo Ha 0.99.01 rdl. 99.010 ral.54.455
867 (già 623/b) p.c. are 7.70 rdl 616 ral 385
869 (già 866/b) s.a. are 5.36 rdl 4.556 ral 2.680
Totale Ha 2.00.52 rdl. 148.407 ral 97.322
18 III) rigetta le domande EL SI. di revoca per ingratitudine di donazioni indirette a Controparte_1 favore ELla SI.ra ; Parte_1
IV) rigetta le domande EL SI. di vedersi riconosciuto nei confronti ELla SI.ra Controparte_1 [...]
il rimborso di spese, a titolo indennitario, ovvero di miglioramento, o ancora a qualsiasi altro Pt_1 titolo affine, tanto per il compendio immobiliare in MA d'ZZ, quanto per il terreno in OR EL
GR;
V) condanna il SI. al pagamento a favore ELla SI.ra di un'indennità di Controparte_1 Parte_1 occupazione EL compendio immobiliare di cui al capo che segue, che liquida in € 26.000,00 per il periodo dicembre 2015 / maggio 2019, ed in € 750,00 mensili quanto al periodo successivo, fino all'eventuale rilascio dei beni nella pari disponibilità ELla Carta;
VI) dichiara il diritto ELla SI.ra , in qualità di comproprietaria degli stessi immobili per la Parte_1 quota di 500/1000, allo scioglimento ELla comunione sugli immobili siti in Comune di MA
d'ZZ (VI), così censiti al N.C.E.U.
- Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 5, cat. A/7, cl. 2, 11,5 vani, rendita € 1.217,55, piano S1 – T – 1;
- Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 7, cat. C/6 cl. 2, 26 mq, rendita € 63,11, piano T
- Sez. U, fg. 13, part. 1288, sub. 3, corte esclusiva ai sub. 5 e 7
e di procedere per l'effetto alla divisione degli stessi;
VII) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, anche al fine di previamente verificare la disponibilità ELle parti alla sanatoria indispensabile alla vendita degli immobili di cui al capo che precede;
VIII) spese di causa al definitivo.
Così deciso in Vicenza, il 4 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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