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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2265/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] presso lo studio dell'Avv. Beatrice de Siervo di Roma, che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura speciale, apposta in calce al ricorso d'appello, ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., p.e.c. ; Email_1
Ricorrente appellante e
in ROMA alla VIA DELLA SCALA 63 (cf. ), in persona CP_1 P.IVA_1 dell'Amm.ce elettivamente domiciliato in Viale delle Milizie n. 34, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Marco Macrì , che lo rapp.ta e CodiceFiscale_3 difende giusta procura alle liti nella memoria di primo grado;
pec
, ; Resistente appellato Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso introduttivo e per la parte appellata quelle enunciate nella memoria di costituzione e per entrambe quelle rese all'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 14.5.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 15160/2020 nel procedimento RG.61107/2019 avente ad opposizione ex art.668 c.p.c. il Tribunale di Roma ha emesso il seguente dispositivo: “ ………………, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si quantificano in euro 2.000,00, oltre
200,00 per spese, oltre IVA, spese generali al 15%, e CPA in favore di parti resistenti.
Roma, data del deposito Il Giudice …..” .
Il Tribunale ha così narrato il giudizio di primo grado : “ Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi l'intestato Ufficio il Parte_1
Condominio, per ivi sentir revocare la convalida di sfratto e sentire condannare il
Condominio alla restituzione di quanto sin qui corrisposto. Parte ricorrente a fondamento della propria domanda deduceva la nullità della notifica dell'atto di citazione per la convalida dello sfratto per morosità, notificato in data 9.10.2019. Si è costituita la parte opposta, resistendo alle doglianze. A causa dell'insorgere della emergenza sanitaria, le parti sono state invitate a depositare note scritte ai sensi dell'art. 83, d.l. n. 18/2020. La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza odierna del 21.10.2020”.
Seguiva sentenza gravata.
Con ricorso in appello del 14.04.2021 impugnava la sentenza Parte_1 indicata contestandola sotto diversi profili, chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva il in Roma che impugnava l'atto Parte_3
d'appello perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con decreto del 23.4.2021 veniva fissata l'udienza del 14.07.2021 per la trattazione, non concessa la sospensiva, veniva fissata l'udienza di conclusioni e discussione del
12.3.2025, in seguito rinviata all'odierna udienza del 14.5.2025, fissata ai sensi degli artt.
437 e 447 bis c.p.c...
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza indicata e la
Corte si è riservata all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi. pag. 2/5 §.
1- Mancata conclusione del procedimento di mediazione (Art. 5 D. Lgs 28/2010) .
Omessa motivazione sul punto.
§.
2- Errata esclusione dell'invalidità della notifica (art. 138 e ss. , art.140 c.p.c.).
Ammissibilità dell'opposizione tardiva (668 c.p.c.) .
§.
3. Carenza di rappresentanza del in atti . Mancanza di motivazione ( art. CP_1
111 Cost. 132 n.4 e art.118 coI disp.att.)
§. 4 – Nullità della locazione per illeceità dell'oggetto ( art.1418 e 1346 c.c.). Fondatezza della domanda riconvenzionale. Mancata Motivazione.
Sugli indicati motivi la Corte così ragiona.
In ordine al primo motivo si osserva che la mediazione obbligatoria nei procedimenti di convalida di sfratto è necessaria solo dopo che il rito si è mutato in un giudizio ordinario, ai sensi dell'art. 667 c.p.c.. Questo significa che la mediazione non è obbligatoria nella fase iniziale di convalida, ma diventa un requisito di procedibilità se il caso si trasforma in un giudizio di merito, che non è avvenuto nella fattispecie in esame.
Il motivo va quindi respinto.
Osserva la Corte, in ordine al secondo motivo, che l'opposizione come formulata non supera la motivazione del Tribunale che ha ritenuto che : “In via preliminare va rilevata la inammissibilità della opposizione tardiva, in quanto lo stesso presupposto – cioè la mancata conoscenza della intimazione che ha portato alla convalida – non è confermata dagli atti. Infatti la notifica della convalida di sfratto deve allo stato ritenersi regolare, posto che parte opponente tardiva eccepisce la invalidità della notifica (convalida di sfratto per morosità biennale) in quanto avrebbe dovuta essere effettuata in altro e diverso luogo, ove ha il domicilio, che assume e prova essere conosciuto da controparte.
Tuttavia, ad avviso del tribunale vi è stata una valida e rituale notifica presso la residenza, peraltro coincidente con il luogo di domicilio eletto nel contratto per cui è sfratto, sicché la doglianza non ha fondamento”.
pag. 3/5 Inoltre nel contratto di locazione avente ad oggetto un bene comune risulta che il ha indicato come domicilio, coincidente con quella anagrafica, Parte_1
l'abitazione di proprietà all'interno del Condominio.
La notifica risulta eseguita dall'ufficiale giudiziario regolarmente presso tale indirizzo e con le modalità di cui all'art. 660 c.p.c. come confermato dalla Cassazione sentenza n.
26539/2017 .
Il motivo d'appello va quindi disatteso.
In ordine al terzo motivo eccepita carenza di legittimazione da parte dell'Amministratore del condominio ritiene la Corte di riportarsi all'orientamento della cassazione con sentenza n.1768 dell'08.02.2012: “L'amministratore del condominio è pienamente legittimato ad agire per ottenere il rilascio di un immobile condominiale, attesa la natura personale dell'azione, essendo il recupero del bene essenziale per
l'ulteriore fruizione dello stesso bene da parte di tutti i condomini”.
Difatti, ai sensi dell'art. 1130, n.
2. c.c. rientra tra i doveri dell'amministratore quello di controllare e disciplinare il godimento dei locali comuni tra cui quelli destinati all'alloggio del portiere e, in ossequio al successivo n. 4, compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni. Il successivo art. 1131, comma 1, c.c., poi, attribuisce espressamente all'amministratore la legittimazione attiva addirittura senza necessità di una delibera che lo autorizzi: “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio dall'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”, peraltro rimasto immutato con la nuova disciplina
L.220/2012.
Il motivo d'appello va quindi disatteso.
I rimanenti motivi attinenti la fase rescissoria vanno assorbiti.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
pag. 4/5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti del alla VIA DELLA SCALA 63 Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15160/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna parte appellante, al pagamento, in favore del Parte_1
Condominio, in atti, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
1.458,00, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara tenuto al versamento, da parte dell'appellante, in Parte_1 favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 14/05/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
AVV. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2265/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] presso lo studio dell'Avv. Beatrice de Siervo di Roma, che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura speciale, apposta in calce al ricorso d'appello, ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., p.e.c. ; Email_1
Ricorrente appellante e
in ROMA alla VIA DELLA SCALA 63 (cf. ), in persona CP_1 P.IVA_1 dell'Amm.ce elettivamente domiciliato in Viale delle Milizie n. 34, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Marco Macrì , che lo rapp.ta e CodiceFiscale_3 difende giusta procura alle liti nella memoria di primo grado;
pec
, ; Resistente appellato Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso introduttivo e per la parte appellata quelle enunciate nella memoria di costituzione e per entrambe quelle rese all'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 14.5.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 15160/2020 nel procedimento RG.61107/2019 avente ad opposizione ex art.668 c.p.c. il Tribunale di Roma ha emesso il seguente dispositivo: “ ………………, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si quantificano in euro 2.000,00, oltre
200,00 per spese, oltre IVA, spese generali al 15%, e CPA in favore di parti resistenti.
Roma, data del deposito Il Giudice …..” .
Il Tribunale ha così narrato il giudizio di primo grado : “ Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi l'intestato Ufficio il Parte_1
Condominio, per ivi sentir revocare la convalida di sfratto e sentire condannare il
Condominio alla restituzione di quanto sin qui corrisposto. Parte ricorrente a fondamento della propria domanda deduceva la nullità della notifica dell'atto di citazione per la convalida dello sfratto per morosità, notificato in data 9.10.2019. Si è costituita la parte opposta, resistendo alle doglianze. A causa dell'insorgere della emergenza sanitaria, le parti sono state invitate a depositare note scritte ai sensi dell'art. 83, d.l. n. 18/2020. La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza odierna del 21.10.2020”.
Seguiva sentenza gravata.
Con ricorso in appello del 14.04.2021 impugnava la sentenza Parte_1 indicata contestandola sotto diversi profili, chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva il in Roma che impugnava l'atto Parte_3
d'appello perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con decreto del 23.4.2021 veniva fissata l'udienza del 14.07.2021 per la trattazione, non concessa la sospensiva, veniva fissata l'udienza di conclusioni e discussione del
12.3.2025, in seguito rinviata all'odierna udienza del 14.5.2025, fissata ai sensi degli artt.
437 e 447 bis c.p.c...
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza indicata e la
Corte si è riservata all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi. pag. 2/5 §.
1- Mancata conclusione del procedimento di mediazione (Art. 5 D. Lgs 28/2010) .
Omessa motivazione sul punto.
§.
2- Errata esclusione dell'invalidità della notifica (art. 138 e ss. , art.140 c.p.c.).
Ammissibilità dell'opposizione tardiva (668 c.p.c.) .
§.
3. Carenza di rappresentanza del in atti . Mancanza di motivazione ( art. CP_1
111 Cost. 132 n.4 e art.118 coI disp.att.)
§. 4 – Nullità della locazione per illeceità dell'oggetto ( art.1418 e 1346 c.c.). Fondatezza della domanda riconvenzionale. Mancata Motivazione.
Sugli indicati motivi la Corte così ragiona.
In ordine al primo motivo si osserva che la mediazione obbligatoria nei procedimenti di convalida di sfratto è necessaria solo dopo che il rito si è mutato in un giudizio ordinario, ai sensi dell'art. 667 c.p.c.. Questo significa che la mediazione non è obbligatoria nella fase iniziale di convalida, ma diventa un requisito di procedibilità se il caso si trasforma in un giudizio di merito, che non è avvenuto nella fattispecie in esame.
Il motivo va quindi respinto.
Osserva la Corte, in ordine al secondo motivo, che l'opposizione come formulata non supera la motivazione del Tribunale che ha ritenuto che : “In via preliminare va rilevata la inammissibilità della opposizione tardiva, in quanto lo stesso presupposto – cioè la mancata conoscenza della intimazione che ha portato alla convalida – non è confermata dagli atti. Infatti la notifica della convalida di sfratto deve allo stato ritenersi regolare, posto che parte opponente tardiva eccepisce la invalidità della notifica (convalida di sfratto per morosità biennale) in quanto avrebbe dovuta essere effettuata in altro e diverso luogo, ove ha il domicilio, che assume e prova essere conosciuto da controparte.
Tuttavia, ad avviso del tribunale vi è stata una valida e rituale notifica presso la residenza, peraltro coincidente con il luogo di domicilio eletto nel contratto per cui è sfratto, sicché la doglianza non ha fondamento”.
pag. 3/5 Inoltre nel contratto di locazione avente ad oggetto un bene comune risulta che il ha indicato come domicilio, coincidente con quella anagrafica, Parte_1
l'abitazione di proprietà all'interno del Condominio.
La notifica risulta eseguita dall'ufficiale giudiziario regolarmente presso tale indirizzo e con le modalità di cui all'art. 660 c.p.c. come confermato dalla Cassazione sentenza n.
26539/2017 .
Il motivo d'appello va quindi disatteso.
In ordine al terzo motivo eccepita carenza di legittimazione da parte dell'Amministratore del condominio ritiene la Corte di riportarsi all'orientamento della cassazione con sentenza n.1768 dell'08.02.2012: “L'amministratore del condominio è pienamente legittimato ad agire per ottenere il rilascio di un immobile condominiale, attesa la natura personale dell'azione, essendo il recupero del bene essenziale per
l'ulteriore fruizione dello stesso bene da parte di tutti i condomini”.
Difatti, ai sensi dell'art. 1130, n.
2. c.c. rientra tra i doveri dell'amministratore quello di controllare e disciplinare il godimento dei locali comuni tra cui quelli destinati all'alloggio del portiere e, in ossequio al successivo n. 4, compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni. Il successivo art. 1131, comma 1, c.c., poi, attribuisce espressamente all'amministratore la legittimazione attiva addirittura senza necessità di una delibera che lo autorizzi: “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio dall'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”, peraltro rimasto immutato con la nuova disciplina
L.220/2012.
Il motivo d'appello va quindi disatteso.
I rimanenti motivi attinenti la fase rescissoria vanno assorbiti.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
pag. 4/5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti del alla VIA DELLA SCALA 63 Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15160/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna parte appellante, al pagamento, in favore del Parte_1
Condominio, in atti, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
1.458,00, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara tenuto al versamento, da parte dell'appellante, in Parte_1 favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 14/05/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
AVV. Paolo Caliman Franco Petrolati
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