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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/04/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 9/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Luisa C.F._2
Servidio
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 7.1.2025 e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate il 26.3.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Corigliano Calabro
(CS) il 6.8.1972 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1972, parte
II, serie B, n. 22) e dalla loro unione sono nati quattro figli, tutti maggiorenni.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 7.1.2025, contenente i rapporti economici tra le parti, queste ultime hanno dichiarato che tra di loro è venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso.
1 Con ordinanza del 2.4.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il 22.1.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015;
Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi suddetti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio il 3 aprile 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 9/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Luisa C.F._2
Servidio
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 7.1.2025 e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate il 26.3.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Corigliano Calabro
(CS) il 6.8.1972 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1972, parte
II, serie B, n. 22) e dalla loro unione sono nati quattro figli, tutti maggiorenni.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 7.1.2025, contenente i rapporti economici tra le parti, queste ultime hanno dichiarato che tra di loro è venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso.
1 Con ordinanza del 2.4.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il 22.1.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015;
Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi suddetti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio il 3 aprile 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2