Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.651 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...], C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Rometta (Me), via Fiorina Sardo, 21, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Irene Aloi (C.F.: , tel./fax: C.F._2
090/7388517, pec: che lo rappresenta e Email_1
difende, per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...] C.F._3
(C.F. ) elettivamente domiciliata a IN, in via dei C.F._3
Mille n. 243 presso lo studio dell'Avv. Carolina Stroscio, del Foro di IN
(C.F. ), pec: che la C.F._4 Email_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.02.2024, nato a Parte_1
IN (ME) il 02.12.1998, chiedeva nei confronti di CP_1
, che fosse emessa sentenza in luogo del consenso mancante da parte di
[...]
quest'ultima, per il riconoscimento della figlia minore Persona_1
nata a [...] il [...]. A sostegno della domanda
[...]
evidenziava che la minore era nata da una relazione di convivenza more uxorio tra la e l'istante, che si era protratta per circa un anno e CP_1
mezzo e che era cessata nei primi mesi dell'anno 2020, prima che nascesse la bambina. Rilevava che egli aveva appreso solo in via indiretta della nascita della bambina e che aveva chiesto più volte alla di poterla vedere CP_1
e riconoscere come figlia, anche formalmente, mediante lettera raccomandata del 04.09.2023, ma la stessa aveva rifiutato il consenso al riconoscimento tardivo del padre. Osservava che il rifiuto della a prestare il CP_1
suo consenso al riconoscimento della figlia minore da parte del deducente non era giustificato ed era dannoso per lo sviluppo psicofisico della minore, che sarebbe rimasta priva della presenza del padre. Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a riconoscere come propria figlia la minore Persona_1
nata a [...] il [...] e che fossero, altresì, assunti i
[...]
provvedimenti opportuni in ordine all'affidamento ed al mantenimento della minore ed al suo cognome.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 19.03.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 21.05.2024, si costituiva che confermava di avere intrattenuto una Controparte_1
2 relazione con il , a seguito della quale era nata la piccola , Pt_1 Per_1
ma evidenziava che il proprio dissenso al riconoscimento della bambina da parte del padre era giustificato. Osservava, infatti, che la relazione sentimentale tra le parti si era interrotta a causa delle continue vessazioni e dei maltrattamenti posti in essere dal nei suoi confronti anche quando ella era in stato di Pt_1
gravidanza, tanto che il ricorrente aveva per tali fatti riportato condanna, sia in primo che in secondo grado, alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione perché ritenuto responsabile dei reati previsti e puniti dagli artt. 572 comma 2 c.p., 619
e 99 comma 2 c.p., commessi a Torregrotta in epoca antecedente al 27.05.2020 e del reato di cui all'art. 612 bis comma 2 c.p., commesso a Torregrotta dal
27.05.2020 al 27.02.2021. Osservava, pertanto, che ella non aveva dato il proprio consenso al riconoscimento della figlia da parte del padre per garantire alla minore stabilità emotiva e psicologica. Chiedeva, di conseguenza, il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione a riconoscere la figlia e, in subordine, rilevava che non vi erano i presupposti per disporre l'affidamento condiviso della minore in considerazione della condotta prepotente ed aggressiva tenuta dal nei confronti della deducente Pt_1
nonché della circostanza che il non aveva mai mostrato interesse nei Pt_1
confronti della minore, la quale non lo riconosceva quale figura paterna;
sempre in via subordinata chiedeva che, anche in caso di autorizzazione al riconoscimento paterno, fosse mantenuto alla minore il cognome materno, con il quale la stessa si era sempre identificata e che gli eventuali incontri tra padre e figlia fossero disciplinati con la supervisione di assistenti sociali o in luogo protetto, appositamente attrezzato per garantire la sicurezza della minore e della deducente.
All'udienza del 30.05.2024 i procuratori delle parti ribadivano le rispettive istanze e difese. Entrambi chiarivano che le sentenze penali di condanna menzionate dalla resistente non erano ancora divenute definitive,
3 essendo stato proposto ricorso in Cassazione e che il era stato Pt_1
sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento. Il procuratore del ricorrente aggiungeva che il aveva contratto matrimonio nel mese di febbraio Pt_1
2023 e tale nuova situazione familiare gli aveva dato equilibrio e serenità, così da comprendere l'importanza della genitorialità e da indurlo a chiedere di essere autorizzato al riconoscimento della figlia.
Con provvedimento collegiale del 30.05.2024 il Tribunale disponeva l'acquisizione di informazioni attraverso i Servizi Sociali sulle condizioni socio familiari di vita del ricorrente, anche al fine di verificare se emergessero circostanze, attinenti ai suoi profili di personalità, ma fondate comunque su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, che potessero mettere in dubbio la capacità del di svolgere Pt_1
idoneamente il ruolo genitoriale;
disponeva, altresì, l'acquisizione di informazioni sulla moralità e sulla condotta di da parte dei Parte_1
carabinieri competenti per territorio.
Acquisite tali informazioni, all'udienza del 04.02.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che la domanda del ricorrente diretta ad ottenere la pronuncia di sentenza che tenga luogo del consenso mancante da parte dell'altro genitore per il riconoscimento quale figlia della minore Persona_1
nata a [...] il [...], vada disattesa.
[...]
Si deve premettere che il procedimento previsto dall'art. 250, comma 4,
c.c. per conseguire dal tribunale una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso al riconoscimento del figlio minore, da parte del genitore che abbia già effettuato tale riconoscimento, è volto esclusivamente ad accertare se il secondo
4 riconoscimento risponda all'interesse del minore stesso, sicché in esso resta irrilevante ogni indagine sulla veridicità del secondo riconoscimento, indagine - questa - che presuppone il riconoscimento e che può essere svolta in separato giudizio, ove il riconoscimento autorizzato a norma dell'art. 250 venga impugnato ex art. 263 c.c..
Un siffatto accertamento non può essere quindi svolto nel giudizio di cui all'art. 250, se non al limitato fine - in presenza di contestazioni della controparte, di verificare, ma solo incidenter tantum, la legittimazione attiva del richiedente (Cass. civ. Sez. I 29.04.1999 n. 4325). Nel caso in esame la legittimazione del ricorrente non può, tuttavia, essere messa in dubbio, tenuto conto del fatto che la ha ammesso di avere concepito la CP_1
minore a seguito di una relazione sentimentale con Parte_1
Si deve, poi, sottolineare che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del figlio naturale dà luogo ad un rapporto nel quale il genitore che per primo abbia operato il riconoscimento riveste un ruolo rilevante, in quanto al medesimo compete, ai sensi dell'art. 250
c.c., di esprimere il consenso al successivo riconoscimento da parte dell'altro genitore. Tale potere è corollario della maternità o della paternità e comporta che il genitore che per primo ha riconosciuto il minore sia litisconsorte necessario nell'eventuale azione ai sensi dell'art. 250 c.c. comma 4 promossa dall'altro genitore per ottenere la sentenza sostitutiva del consenso del primo
(Cass. civ. n. 17277 del 2014; Cass. civ. n. 10775 del 2019). Infatti,
l'acquisizione di un nuovo status del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore, alla cui posizione soggettiva può ricondursi, a seconda dei casi, l'interesse o la mancanza di interesse alla bi-genitorialità. Viceversa, nel procedimento disciplinato dall'art. 250 c.c., teso al riconoscimento del figlio
5 che non abbia compiuto i quattordici anni, quest'ultimo non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi (Cass. civ. 09.01.2020 n. 275).
Nel caso in esame la si è opposta al riconoscimento CP_1
della figlia da parte del , sostenendo che questo fosse contrario Pt_1
all'interesse della minore. Invero, il rifiuto di consenso da parte del genitore che ha già effettuato il riconoscimento è legittimamente esprimibile solo ove specifici e seri motivi evidenzino la contrarietà del secondo riconoscimento all'interesse precipuo del minore.
Sennonché la verifica dell'esistenza di un tale interesse pone alcuni problemi ermeneutici, in quanto alcuni interpreti hanno sostenuto che essa dovrebbe essere fatta in concreto, tenuto conto della vicenda particolare di ciascun bambino, della sua situazione familiare ed esistenziale, mentre altri hanno sostenuto che il secondo riconoscimento possa essere negato solo in casi eccezionali, a fronte di una condotta del genitore gravemente pregiudizievole per il figlio.
Invero, la riforma del diritto di famiglia introdotta con legge 8 febbraio
2006 n. 54, ha affermato il diritto del minore alla “bigenitorialità”, proprio in ragione della importanza della relazione del figlio minore con entrambi i genitori, ed anche la legge 219/2012, che ha riformato l'art. 250 c.c. in tema di autorizzazione al riconoscimento del figlio, è chiaramente ispirata alla ratio di salvaguardare, per quanto possibile, la relazione tra il figlio e il genitore che riconosce per secondo, come si desume dalla previsione che il Giudice può dettare nel corso del giudizio, eventuali provvedimenti provvisori e urgenti per recuperare la relazione, con il solo limite della “palese” fondatezza dell'opposizione stessa. Va, poi, rilevato che il rapporto di filiazione costituisce
6 un valore tutelabile sia nell'interesse specifico del figlio, che ha diritto alla propria identità, sia nell'interesse del genitore, che ha diritto di riconoscere il proprio figlio minore, ancorché condizionato all'interesse del primo (Cass.,
24.5.2000, n. 6784). Inoltre, è stato sottolineato che il riconoscimento del figlio naturale minore infraquattordicenne, già riconosciuto da un genitore, è un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30
Cost. (Cass, nn. 11949/2003, 5115/2003, 14894/2002, 6470/2001) e, in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre determinati e ad assumere, così, una precisa e completa identità nella sua integrale e precisa dimensione psicofisica. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato - anche alla luce degli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) - solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore. D'altronde, anche il diritto alla vita familiare, stabilito all'art. 8 Cedu, non presenta carattere assoluto ma, al contrario, può essere sacrificato all'esito di un giudizio di bilanciamento con il concreto interesse del minore a non subire per effetto del riconoscimento un grave pregiudizio per il proprio sviluppo psicofisico, ma tale accertamento deve essere svolto in modo rigoroso, perché non qualsiasi turbamento può incidere sull'indicato diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto, ma solo il pericolo fondato su un giudizio prognostico concretamente incentrato sulla situazione personale e relazionale del genitore e del minore che abbia ad oggetto la verifica del pericolo per lo sviluppo psicofisico non traumatico del minore stesso, derivante dal riconoscimento richiesto (Cass. civ. 14.09.2021 n. 24718).
7 Naturalmente, però, nel procedere al bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, non si può fare una valutazione astratta, dovendosi in ogni caso considerare superato l'orientamento secondo cui il secondo riconoscimento costituisce, in linea di principio, un vantaggio della prole, ma deve procedersi ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass. civ. 30.06.2021 n. 18.600).
Si può, pertanto, concludere che l'indagine sulla legittimità del rifiuto del consenso al secondo riconoscimento da parte del genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio va condotta tenendo conto dell'interesse del minore a quel riconoscimento sotto entrambi i profili, spirituale e materiale, ma occorre in ogni caso effettuare un bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità non necessariamente correlato alla verità biologica. Naturalmente, la legittimità del rifiuto è sostenibile nei soli casi in cui siano ravvisabili seri e specifici motivi, evidenzianti la contrarietà del riconoscimento all'interesse del minore (vedi ex plurimis Cass. n. 12018/98, n.
2669/98, n. 1412/93) e la Suprema Corte ha specificato che anche l'eventuale mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore al riconoscimento non costituisce ostacolo all'attuazione di esso da parte del genitore, in caso di opposizione del genitore che vi ha proceduto per primo, e che il secondo riconoscimento va autorizzato anche quando emerga una eventuale inidoneità del genitore a svolgere il compito genitoriale, desumibile dall'avere egli dimostrato scarso interesse verso il figlio, prima e dopo la nascita, in quanto si deve escludere che l'autorizzazione al riconoscimento sia concedibile solo se da questo possa derivare per il figlio un concreto beneficio,
8 sia sotto il profilo morale, che sotto il profilo materiale, mentre la generica inidoneità genitoriale, in mancanza di oggettive controindicazioni, è ininfluente nel quadro di un diritto soggettivo del padre al riconoscimento, comprimibile soltanto nei limiti di una forte probabilità che lo sviluppo del minore sia compromesso per effetto del riconoscimento (Cass.11.2.2005, n. 2878; Cass.
05.06.2009 n. 12984). Di conseguenza, per verificare la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori (Cass. civ. 14.09.2021 n. 24718). In particolare, la Suprema
Corte ha sottolineato che nell'apprezzamento circa la sussistenza di motivi ostativi al secondo riconoscimento possono venire in considerazione anche le abituali condotte violente e prevaricatrici del padre biologico nei confronti della madre e dei suoi familiari (Cass. civ. 30.06.2021 n. 18600), nonché la personalità del richiedente nella misura in cui rifluisce con l'esigenza di uno sviluppo equilibrato del figlio (Cass. civ. n. 7762/2027; Cass. civ. n.
23674/2005).
Nel caso in esame la ha allegato che il CP_1 Pt_1
aveva tenuto gravissime condotte violente nei suoi confronti anche durante la gravidanza della figlia, sintomatiche di una personalità prevaricatrice ed aggressiva che poteva influire negativamente sullo sviluppo della minore. Nella sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di IN il
09.05/24.07.2023 si legge, infatti, che, dall'istruttoria compiuta attraverso
9 l'esame della parte offesa e di numerosi testimoni, era emerso che il Pt_1
era solito ingiuriare la compagna e colpirla con calci, pugni e ceffoni;
che lo stesso non voleva, poi, che la compagna uscisse di casa ed era solito minacciarla, anche vantandosi di avere armi in casa e di dormire con un pugnale sotto il cuscino, al fine di ucciderla se avesse riferito qualcosa ai genitori;
che il
D'AMICO, dopo che la compagna si era determinata ad andare a vivere dai propri genitori, l'aveva cercata anche lì insultandola e chiedendole di scendere per aggredirla.
In ordine al rilievo probatorio di tale documento, si deve evidenziare che il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice;
inoltre, come sottolineato dalla Suprema Corte anche la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice
è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge (Cass. civ.
24.02.2004 n. 3626; Cass. civ. 24.02.2010 n. 4493).
Invero, ritiene il collegio che la menzionata sentenza di condanna emessa in seno al procedimento penale sia sufficiente a dimostrare l'affidabilità delle accuse della , anche in considerazione del fatto che CP_1
quest'ultima, a seguito dei fatti denunciati, ha visto sconvolta la propria esistenza. Peraltro, i Carabinieri della Stazione di Pace del Mela, dove attualmente il vive, con nota datata 16.06.2024, hanno riferito, tra Pt_1
10 l'altro, che questi era stato deferito in data 13.12.2019 per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 ed anche recentemente, in data 04.03.2024 gli era stata contestata la violazione amministrativa prevista dall'art. 75 D.P.R. 309/1990 per la detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale;
inoltre i militari dell'Arma hanno affermato che il frequentava soggetti pregiudicati e che aveva una Pt_1
pessima condotta civile e morale. Infine, le accuse della CP_1
appaiono coerenti con il profilo di personalità emerso a seguito delle informazioni richieste al DSM di Milazzo, il quale ha riferito, con nota del
03.10.2024, che il D'AMICO è in carico al suddetto servizio dal 2017 con diagnosi di "Ritardo mentale di grado moderato in soggetto con turbe della condotta e grave discontrollo degli impulsi. In trattamento psicofarmacologico continuativo".
Alla luce dei superiori elementi di conoscenza ritiene il collegio che il riconoscimento della minore quale figlia da parte del possa Pt_1
determinare un grave pregiudizio al suo sereno sviluppo psico fisico, essendovi il concreto pericolo che la bambina possa vedere turbata la vita che conduce, a fronte di una condotta del D'AMICO che rivela una personalità in qualche modo
“patologica”, caratterizzata da un “grave discontrollo degli impulsi”, ancorché lo stesso sia in trattamento piscofarmacologico, aggravata dalla contiguità con ambienti devianti, come si desume dalle sue frequentazioni e dall'uso di sostanze stupefacenti. Peraltro, vi sono anche seri dubbi in ordine agli effettivi sentimenti di affectio nutriti dal ricorrente verso la figlia, tenuto conto non solo delle vicende oggetto di accertamento in seno al menzionato procedimento penale, ma anche dell'apprezzabile tempo intercorso tra la nascita della bambina e le prime iniziative documentate da parte del volte ad ottenere Pt_1
l'autorizzazione al riconoscimento, effettuate in epoca successiva alla sentenza
11 penale di condanna in primo grado, così da fare sorgere il sospetto che l'iniziativa, al di là di quanto da lui dichiarato, possa avere una finalità ritorsiva.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del resistente. Le stesse, tenuto conto della natura della causa e della non elevata complessità delle questioni trattate, applicati i parametri di cui al D.M.
147/2022, possono liquidarsi in complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi,
I.V.A. e c.p.a.. Tenuto conto del fatto che la resistente risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento di tali spese va effettuato in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, definitivamente pronunciando nella causa instaurata davanti a questo Tribunale da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 27.02.2024, sentiti i procuratori Controparte_1
delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta tutte le domande avanzate dal ricorrente e condanna al pagamento Parte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.; dispone che il pagamento di tali spese sia effettuato in favore dell'Erario.
Così deciso in IN, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il
11/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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