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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 27/06/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1953/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente Relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G.V.G. 1953/2025 avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/09/1975, residente in [...],
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Monfalcone in Corso del Popolo n. 4 presso lo studio dell'Avv. BANDELLI ROBERTA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 Sulle seguenti conclusioni per entrambi i ricorrenti:
“Al Tribunale, affinchè ex art. 473 bis 29 cpc, a modifica del punto 5 delle condizioni della separazione dd. 13/08/2010 omologata in data 21/10/2010 (R.G.1295/2010) in punto assegnazione della casa coniugale, e del punto 5) delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 529/2015 dd. 05/11/2015 sub RG 924/2015, voglia accogliere le seguenti
C O N C L U S I O N I
Accertato e dichiarato che è venuto meno l'interesse delle parti al godimento della già casa coniugale in favore della signora , revocare il diritto Parte_1 all'assegnazione, sull'immobile sito in Monfalcone (Go) via Fontanelle n. 22, P.T.
15913 di Monfalcone, cc.tt. 1 E.I. 3 e 2 E.I. 16, disposto con decreto del G.T. dd.
28/01/2011 n. 336/11;
Accertato e dichiarato che il figlio è divenuto maggiorenne e, allo stato, non Per_1
è ancora autosufficiente, su accordo della madre , disporre che Parte_1
l'assegno stabilito quale contributo per il mantenimento del figlio da parte Per_1 del padre venga corrisposto da questi direttamente a mani dello stesso Parte_2 figlio mediante accredito sul c/c IBAN [...]CC8501091267 -
[...]
” C.F._3
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 23/06/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno ottenuto pronuncia di divorzio alle condizioni stabilite con sentenza n. 529/2015 del Tribunale di Gorizia, pubblicata il 11/11/2015 all'esito del procedimento sub R.G. n. 924/2015, e con ricorso depositato in data
21/05/2025 hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio nei termini sopra riportati.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha riferito la causa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, da accogliere.
2 Deve rilevarsi che la domanda congiunta delle parti processuali dimostra la volontà di pervenire alla modifica delle condizioni di divorzio;
il Collegio, stimati sussistenti i presupposti di legge ex art. 473bis.29 c.p.c. per l'accoglimento delle concordi istanze, non può che recepire tale intendimento, rispondente altresì agli interessi del figlio
. Per_1
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) prende atto della modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n.
529/2015 di data 11/11/2015 del Tribunale di Gorizia, nei termini di cui alle condizioni stabilite dalle parti, e, per l'effetto:
- revoca il diritto della signora all'assegnazione, sull'immobile sito in Parte_1
Monfalcone (Go) via Fontanelle n. 22, P.T. 15913 di Monfalcone, cc.tt. 1 E.I. 3 e 2 E.I.
16, disposto con decreto del G.T. dd. 28/01/2011 n. 336/11;
- dispone che l'assegno stabilito quale contributo per il mantenimento del figlio da parte del padre venga corrisposto da questi direttamente a Per_1 Parte_2
mani dello stesso figlio;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 19/06/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente Relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G.V.G. 1953/2025 avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/09/1975, residente in [...],
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Monfalcone in Corso del Popolo n. 4 presso lo studio dell'Avv. BANDELLI ROBERTA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 Sulle seguenti conclusioni per entrambi i ricorrenti:
“Al Tribunale, affinchè ex art. 473 bis 29 cpc, a modifica del punto 5 delle condizioni della separazione dd. 13/08/2010 omologata in data 21/10/2010 (R.G.1295/2010) in punto assegnazione della casa coniugale, e del punto 5) delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 529/2015 dd. 05/11/2015 sub RG 924/2015, voglia accogliere le seguenti
C O N C L U S I O N I
Accertato e dichiarato che è venuto meno l'interesse delle parti al godimento della già casa coniugale in favore della signora , revocare il diritto Parte_1 all'assegnazione, sull'immobile sito in Monfalcone (Go) via Fontanelle n. 22, P.T.
15913 di Monfalcone, cc.tt. 1 E.I. 3 e 2 E.I. 16, disposto con decreto del G.T. dd.
28/01/2011 n. 336/11;
Accertato e dichiarato che il figlio è divenuto maggiorenne e, allo stato, non Per_1
è ancora autosufficiente, su accordo della madre , disporre che Parte_1
l'assegno stabilito quale contributo per il mantenimento del figlio da parte Per_1 del padre venga corrisposto da questi direttamente a mani dello stesso Parte_2 figlio mediante accredito sul c/c IBAN [...]CC8501091267 -
[...]
” C.F._3
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 23/06/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno ottenuto pronuncia di divorzio alle condizioni stabilite con sentenza n. 529/2015 del Tribunale di Gorizia, pubblicata il 11/11/2015 all'esito del procedimento sub R.G. n. 924/2015, e con ricorso depositato in data
21/05/2025 hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio nei termini sopra riportati.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha riferito la causa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, da accogliere.
2 Deve rilevarsi che la domanda congiunta delle parti processuali dimostra la volontà di pervenire alla modifica delle condizioni di divorzio;
il Collegio, stimati sussistenti i presupposti di legge ex art. 473bis.29 c.p.c. per l'accoglimento delle concordi istanze, non può che recepire tale intendimento, rispondente altresì agli interessi del figlio
. Per_1
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) prende atto della modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n.
529/2015 di data 11/11/2015 del Tribunale di Gorizia, nei termini di cui alle condizioni stabilite dalle parti, e, per l'effetto:
- revoca il diritto della signora all'assegnazione, sull'immobile sito in Parte_1
Monfalcone (Go) via Fontanelle n. 22, P.T. 15913 di Monfalcone, cc.tt. 1 E.I. 3 e 2 E.I.
16, disposto con decreto del G.T. dd. 28/01/2011 n. 336/11;
- dispone che l'assegno stabilito quale contributo per il mantenimento del figlio da parte del padre venga corrisposto da questi direttamente a Per_1 Parte_2
mani dello stesso figlio;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 19/06/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
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