Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1233/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1233/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a LO (CE) il 27/09/1988 rappresentato e difeso dall'avv. DEL ROSSO Parte_1
MAURIZIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, , tutti rappresentati e difesi,come da procura Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in atti dall'avv. TOZZI FRANCESCO
RESISTENTE
nonché contro
, in persona del l.r.p.t., con sede Napoli (NA) alla Via Guantai Nuovi, 25/31 Controparte_4
, Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (RM), indirizzo in persona del legale Controparte_5 rappresentante rappresentato e difeso dalla Avvocatura dell'istituto come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30/01/2023 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze dei SI.ri e dal 2006 al 30.09.2021; Per tutto il periodo la CP_2 CP_1 Controparte_3 prestazione è stata resa in assenza di formale inquadramento;
il rapporto lavorativo si interrompeva dal
21.02.2017 al 31.12.2019 in quanto il ricorrente, con ditta individuale, provvedeva alla commercializzazione
1
Dal gennaio 2020 il Sig. riprendeva la propria attività lavorativa alle dipendenze dei resistenti, ancora una volta, privo di formale inquadramento;
Il ricorrente è sempre stato costretto ad espletare la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle 21.00 e sovente i resistenti erano soliti oberare di lavoro il dipendente anche la domenica mattina destinandolo alle vendite ai clienti;
Pt_ Per tutto il periodo lavorativo al Sig. veniva versata esclusivamente la somma di € 600,00 mensile in violazione dei parametri costituzionali (art. 36 Cost).
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: ““
1. Accoglimento integrale del ricorso per tutte le suesposte motivazioni;
2. Accettare e dichiarare che tra il ricorrente e i resistenti, nel periodo 2006 al 30.9.2021 sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato privo di formale inquadramento;
3. Accertare e dichiarare che Pt_ le mansioni espletate dal Sig. sono inquadrabili nell'area 1a CCNL Agricoltura-Operai;
4. Accertare e dichiarare l'inadeguatezza della retribuzione ai parametri costituzionali e corrisposta durante l'intercorso Pt_ rapporto di lavoro (€.600,00);
5. Accertare e dichiarare che il Sig. ha espletato la propria prestazione per 13h e 30' al giorno senza ricevere alcun compenso aggiuntivo a titolo di straordinario e che nulla è stato versato a titolo di 13esima e 14esima mensilità così come non ha percepito il TFR maturato così come non ha usufruito delle ferie come per legge né dei riposi settimanali;
6. Per l'effetto, per le motivazioni su indicate, condannare , e come sopra meglio generalizzati, al pagamento di CP_3 CP_1 CP_2
€ 400.704,96 di cui €. 377.517,87 per differenze retributive ed €. 23.187,09 per TFR il tutto come da conteggi che si producono e che formano parte integrante del presente atto, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo ed oltre al versamento dei contributi previdenziali relativi a tale periodo;
7. Accertare e dichiarare la violazione delle disposizioni di cui il D.Lgs 152/1997 e per l'effetto condannare i titolari al pagamento delle sanzioni ivi determinate maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;
8. Accertare e dichiarare la responsabilità ex 2087 c.c. dei datori di lavoro per la mancata fruizione al riposo settimanale da parte del ricorrente oltre che per la sistematicità del ricorso al lavoro straordinario. Per l'effetto condannare i resistenti al risarcimento dei danni non patrimoniali, patiti e patiendi dal dipendente la cui quantificazione è devoluta al potere equitativo del giudice;
9. Accertare e dichiarare che i SI.ri , e CP_1 CP_2 CP_3 hanno completamente disatteso gli obblighi di cui il D.lgs 81/2008 e dell'art. 2087 c.c., per l'effetto condannarla alle sanzioni previste da predette disposizioni;
10. Concedere autorizzazione al deposito della pen drive contenente i file audio e video, come meglio specificato in precedenza, presso la competente
Cancelleria; 11. Vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione.” (All. n.3 ).” Pt_2
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Il giudice tentata senza esito più volte la conciliazione, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite sciogliendo la riserva del 28.5.25 ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito il ricorso non può essere accolto.
Il prestatore di lavoro che agisce in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro ha l'onere processuale, ex art. 2697 c.c., di provare, attraverso riscontri documentali e/o testimoniali, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità indicate nel ricorso;
incombe invece sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi delle avverse pretese.
Il Giudice, al fine di qualificare il rapporto di lavoro come subordinato, è tenuto pertanto ad accertare la sussistenza dei requisiti essenziali della subordinazione, che consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del
2 beneficiario della prestazione;
in via sussidiaria, quando nella fattispecie concreta non emergano elementi univoci, il Giudice può ricorrere ad altri elementi sintomatici della situazione di subordinazione, come la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attività lavorativa (cfr.Cass. civ., sez. lav., n. 11502/2000; n. 9167/2001; n.
5464/1998).
Nel caso di specie, all'esito dell'attività istruttoria espletata, non è stata raggiunta la prova dell'effettivo svolgimento da parte della ricorrente di un rapporto di lavoro di carattere subordinato alle dipendenze della resistente come prospettato in ricorso.
Il teste amica di famiglia del ricorrente, ha dichiarato: “Sono amica di famiglia del Testimone_1 ricorrente il ragazzo è cresciuto a casa mia. Lo portai io a lavorare nel 2006 da e ivi ha Controparte_3 lavorato fino al 2021. Io mi recavo da a fare spese e gli chiesi se poteva fare lavorare il ricorrente e CP_1 lui accetto. caricava merce la trasportava anche fino in Puglia, si occupava della vendemmia Pt_1 andava a prendere l'uva e mi raccontò che lavorava dal lunedì alla domenica e concludeva alle 14. Gli altri giorni cominciava alle 7.30 e lavorava fino alle 21 io a abito a cinquanta metri e qualche volta gli facevo un panino lui in mezza ora lo mangiava a casa mia gli facevo lavare la faccia e lui tornava a lavoro. Io non lavoravo sono stata a casa nel periodo di causa. Due volte al giorno andavo da lui mi metteva CP_1 acqua lui mi metteva il vino compravo il pane e articoli di salumeria aveva anche il banco lo vedevo sempre lavorare. Orlo mi disse che non aveva un contratto, ad agosto al massimo una settimana chiudeva il negozio
e lui non lavorava. Lui mi diceva di essere pagato euro 600 al mese ma non ho mai visto che lui fosse pagato Pt_ davanti a me. Nulla so sulla tredicesima. Nulla so sulla liquidazione. Nei locali in cui cominciò a lavorare lo vedevo anche usare macchinari per il vino quando poi il negozio si è spostato a 800 metri da casa mia non si vedeva più la parte con i macchinari. Il negozio mi pare si spostò dopo il covid. Il negozio era a due piani Pt_ sotto ci stava il vino e dove facevano la vendemmia e soprai vendevano il vino. Preciso che io vedevo Pt_ alle 21 rincasare a casa in bicicletta con la faccia sporca. Era puntuale il ragazzo. Il lavoro di è sempre stato svolto senza interruzioni dal 2006 al 2021.”
Nello stesso senso l'altro teste di parte ricorrente che dichiarava: “Sono cognato di Testimone_2
lo conosco da quando aveva tredici anni dal 2001. Ho visto mio cognato lavorare da quando aveva Pt_1
18 anni in pianta stabile nelle varie sedi di una attività vinicola riconducibile a e ai suoi Controparte_3 figli, si faceva produzione e vendita del vino. non era motorizzato e la domenica lo andavo a Pt_1 prendere alla sede attendevo per prenderlo alle 14, intorno alle 13.30 io entravo presso il negozio e lo vedevo lavorare chiedendo spiegazioni ad sul perché non avesse finito, spesso era alla cassa e CP_1 faceva le ultime vendite della domenica . Lui era solito imbottigliare, nel settembre 2011 si fece male un taglio al dito chiesi spiegazioni e mi disse che si era fatto male con un galleggiante tagliente di un serbatoio.
Io stesso mi recai sul luogo di lavoro e vidi serbatoio e galleggianti, chiesi perché non lo avevano portato in ospedale e mi dissero che era una cosa da niente. Ho preteso di vedere il contratto di e non mi fu
Pt_1 mostrato mio suocero nel settembre 2011 fu licenziato e quindi dissi a mio suocero che non poteva il figlio non essere inquadrato, mia suocera mi disse che era l'unico sostegno della famiglia. L'Orario di
Pt_1 lavoro di era 7.30 e lavorava fino alle 21 dal lunedì al sabato la domenica lavorava fino alle 14
Pt_1 circa. Ad agosto lavorava, al massimo una settimana di ferie la faceva forse erano quattro giorni
Pt_1 mi pare all'inizio di agosto e non a ferragosto. Lui mi diceva di essere pagato euro 600 al mese in lire da trecentomila lire arrivò a cinquecentomila lire . Nulla aveva a titolo tredicesima. Nulla ha avuto a titolo di liquidazione. Ho insistito con mio cognato per fargli aprire una partita iva e lui la aprì nel 2017 chiusa nel Pt_ 2019. ha aperto in questo periodo un suo negozio. Dal 2020 poi ha di nuovo cominciato a lavorare a nero con . Le mansioni erano comprensive di pulizia di serbatoi del vino poi stava accanto a un altro CP_1
3 macchinario che separava l'uva e poi si procedeva all'imbottigliamento. Stava alla cassa e dava le bottiglie ai clienti. Puliva la cantina il bagno e il laboratorio. Io almeno tre volte alla settimana prendevo al Pt_1 lavoro io collaboravo con mio padre e avevo due clienti vicini a Via settembrini. La mattina lo Pt_1 accompagnava il padre e poi si prese una bicicletta io gli regalai la mia. Quando pioveva lasciava la bici al negozio e mi chiamava e lo andavo a prendere, la bici cominciò ad utilizzarla nel 2020 circa. Mio cognato ha la patente ma non so se ha quella per il camion ”
Di contro il teste di parte resistente sentito alla medesima udienza, collega del Testimone_3 ricorrente, dichiarava: “Conosco l'ho visto in cantina . Io oggi sono collaboratore ata ho Parte_1 lavorato prima per ditte condizionamento e elettriche. Ho fatto un lavoro alla cantina di Controparte_3 nel 2005 ho lavorato alla cantina un mese un mese e mezzo. non l'ho conosciuto in quel mese Parte_1 mezzo perché quando feci i lavori non l'ho visto. Terminato il lavoro lasciai il mio numero per la manutenzione e mi chiamo per la manutenzione, anche tre quattro volte all'anno mi recavo alla CP_1 Pt_ cantina e conobbi . Dal 2006 in poi andavo per la manutenzione, l'ho visto un paio di Parte_1 volte pulire a terra e i tubi. Dal 2006 al 2018 posso dire di avere fatto manutenzione alla cantina due tre Pt_ volte l'anno ma non sempre ho visto;
circa un paio di volte su tre. Io andavo sia di mattina che di pomeriggio, mai sono andato di sabato o di domenica. Orlo mai l'ho visto alla cassa, la cantina non so se ad agosto era chiusa ad agosto mai mii sono recato. Non so se il ricorrente aveva un contratto né quanto Pt_ guadagnava, mai ho visto dire a cosa fare. Ho montato impianto alla spina a CP_1 Parte_1 nel suo negozio a Crispano mi pare nel 2017 e poi prima del covid mi chiamo per chiedermi di smontare
l'impianto perché chiudeva il negozio. La manutenzione alla cantina di era di circa una giornata, CP_1 mi chiamavano per fare vari lavoretti.”
All'udienza del 22.1.2025 veniva escusso il teste altro dipendente della ditta Testimone_4 convenuta che dichiarava: “ Sono stato collega di lavoro del ricorrente nel 2021 a ottobre, io ho iniziato a ottobre 2018 e fino a ottobre 2021 mai ho visto il ricorrente. Io ho smesso di lavorare per Cantine Angelino a dicembre 2024 io ero aiutante in cantina aiutavo facevo travasi e riempivo fusti, non utilizzavo i CP_2 macchinari, solo li usava. quando arrivo nel 2021 faceva pulizie veniva non tutti i CP_2 Parte_1 giorni ma non so essere preciso sui giorni di lavoro del ricorrente perché andavo alle Cantine dieci undici Per_ giorni al mese. Non so di preciso che orario faceva penso che faceva orario normale. ha lavorato fino a dicembre 2021 e torno il febbraio 2022 e poi a agosto 2022 andò via di nuovo. Lui non imbottigliava né Per_ lavorava con i macchinari ma lavava per terra e i serbatoi. Che io sappia non ha avuto incidenti sul lavoro. Non so quanto era pagato né se andava in ferie, non so se aveva un contratto io lo avevo. Nel 2022 Per_
andò via ad agosto, si prese le ferie e disse che aveva avuto un opportunità in Sardegna e non sarebbe tornato, io ero presente quando lo disse a . Io lavoravo quando serviva su chiamata non Controparte_1 Per_ avevo giorni fissi mai ho lavorato il sabato o la domenica, non so se faceva le pulizie sabato o domenica..”
Così ricostruiti i fatti di causa deve rilevarsi che i testi intimati da parte ricorrente hanno confermato la prospettazione attorea, mentre i testi intimati da parte resistente hanno confermato la prospettazione di cui alla memoria difensiva.
Come precisato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, nel caso in cui, all'esito dell'assunzione della prova orale, vi sia un contrasto fra le dichiarazioni rese sulla situazione controversa dai testi escussi, occorre valutare le stesse al fine di escludere che le deposizioni testimoniali possano essere considerate “di pari attendibilità e spessore”.
Condividendo il percorso argomentativo articolato da questo Ufficio nella sent. N.1321/2022 va evidenziato che in una situazione di tal genere - di frequentissimo riscontro nella pratica - il giudice è quindi tenuto a confrontare le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle
4 loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggiore attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra o, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe (cfr. Ord. Cass. n.
1547/15).
Con riguardo al caso di specie, occorre rilevare che non vi sono elementi tali da ritenere un teste più attendibile dell'altro.
Due dei testi escussi sono estranei alla gestione del negozio dove si deduce che il ricorrente lavorava, in quanto la prima teste era amica di famiglia e il secondo cognato del ricorrente;
deve pertanto ritenersi che la frequentazione sporadica del luogo in cui il ricorrente svolgeva la sua attività professionale incide sul valore probatorio delle dichiarazioni rese e non consente di trarre da queste alcuna valutazione in ordine alla natura del rapporto di lavoro svolto.
I restanti testi, i quali erano maggiormente a conoscenza dei fatti di causa, in qualità di personale addetto alla manutenzione del negozio e dipendente della ditta l'ultimo teste.
Non sussistono, inoltre, riscontri estrinseci tra le dichiarazioni dei testi intimati dal ricorrente, così come tra le dichiarazioni rese dai testi citati dalla resistente. Parte ricorrente infatti non ha fornito alcuna prova documentale a sostegno della sua tesi difensiva.
Con riferimento infatti alle foto allegate e alle conversazioni whattsup va rilevato che la giurisprudenza di merito (Trib. Milano Sez. lavoro, Sent., 24.10.2017) ha chiarito che la trascrizione dei messaggi WhatsApp è inutilizzabile e non può essere considerata congrua prova senza la produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni. In caso di contestazione specifica e disconoscimento formale di tali messaggi, per valutare la veridicità di quanto asserito e verificare la corrispondenza della documentazione prodotta ai messaggi effettivamente inviati e contenuti nell'app in questione, il Giudice può infatti disporre un'apposita consulenza tecnica d'ufficio.Ma in assenza dei supporti informatici (ad es. gli smartphone o il pc, in caso di
WhatsApp Web) nei quali sono contenute le conversazioni in chat, non è possibile conferire ad esse valore probatorio, neppure attraverso un ordine di produzione che, in considerazione delle preclusioni processuali, avrebbe natura esplorativa e surrogatoria di oneri processuali di parte non assolti.
Come già rilevato e confermato anche dalla Corte di legittimità (v. Cass. sentenza 49016, sezione Quinta
Penale del 25.10.2017), la trascrizione delle conversazioni WhatsApp è utilizzabile ai fini probatori ma è condizionata dall'acquisizione del supporto – telematico o figurativo – contenente la menzionata registrazione. Infatti, la trascrizione non è altro che una riproduzione del contenuto della principale prova di cui pertanto devono essere controllate l'attendibilità, la veridicità e la paternità mediante l'esame diretto del supporto. In assenza di tali supporti quindi non può attribuirsi alcun valore alle dichiarazioni contenute nei messaggi allegati.
Invero, la Cassazione non ha specificato espressamente come acquisire i messaggi WhatsApp come prova in un processo, ma ha lasciato intendere che se insieme alle trascrizioni sia depositato il dispositivo elettronico originale, i dati possono essere accettati e utilizzati in giudizio.
Conclusivamente, deve applicarsi il costante insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale
“qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, la insufficienza della prova si riverbera in danno della
5 parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando conseguentemente il rigetto della domanda” (cfr. sent. Cass. n. 3468/10).
Il ricorrente, quindi, non ha fornito la prova univoca della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato così come articolata in ricorso, anche in relazione alle difese di parte resistente, la quale ha contestato la consistenza del rapporto lavorativo.
Considerato quindi che l'onere della prova della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti grava sulla parte ricorrente, deve ritenersi che quest'ultima, nel caso di specie, non abbia adeguatamente provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'odierna convenuta, non essendo infatti stata fornita, anche all'esito dell'attività istruttoria svolta, alcuna prova sulla esistenza degli elementitipici della subordinazione sopra richiamati.
L'assenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa comporta pertanto il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente, le quali tutte presuppongono la sussistenza della subordinazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.780,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa con distrazione.
Si comunichi.
Aversa, 02/06/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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