Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 5851/2017 vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Alessia Lepore (C.F. ), Maria Teresa Lepore (C.F. C.F._2
) ed Agnese Borriello (C.F. ), e con loro C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale Michelangelo n.65 presso lo studio dell'Avv.
Antonio Iacono (studio legale Craus).
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
e (C.F. ), in C.F._6 Controparte_3 C.F._7
qualità di eredi di (C.F. ), tutti rappresentati e difesi, Persona_1 C.F._8 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Palmieri (C.F.
) e Vincenzo Palmieri (C.F. ), presso i quali C.F._9 C.F._10
sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla Calata Trinità Maggiore n.4.
E
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._11 CP_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Rinaldi (C.F. C.F._12
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito C.F._13
in Napoli, alla Via Ferdinando del Carretto n.26.
APPELLATI
NONCHE'
(C.F. ) e Controparte_6 C.F._14 Controparte_7
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Del Vecchio C.F._15
(C.F. , ed elettivamente domiciliati in San Giorgio a Cremano, alla C.F._16
Via De Lauzieres n.5.
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Primo grado.
1.1. Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2011, , premettendo di Parte_1 possedere da oltre trent'anni mq 270 della p.lla 560 nonché la zonetta di terreno contraddistinta con la p.lla 414, ubicate nel Comune di San Martino Sannita, entrambe intestate ad , e e di aver scoperto solo Persona_1 Controparte_6 Controparte_7
di recente che i predetti avevano venduto a l'intera particella 560 del foglio CP_4 di mappa n. 2, conveniva in giudizio innanzi il tribunale di Benevento i prefati proprietari, venditori e acquirenti, chiedendo il riconoscimento del suo acquisto a titolo originario dei terreni de quibus e, di conseguenza, la declaratoria di nullità e inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita per notaio del 26.1.2011, con condanna dei convenuti al Per_2
risarcimento dei danni.
1.2. Nel costituirsi tempestivamente i coniugi e in primo CP_4 CP_5
luogo, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla p.lla 414, avendo essi acquistato la sola p.lla 560; in relazione a quest'ultima, negavano il possesso dell'attore e asserivano che la stessa era stata coltivata da tali e su Persona_3 Persona_4 disposizione dei proprietari i quali, tra l'altro, nel 1988 avevano intentato un giudizio nei confronti del per ottenere la liberazione proprio di detta Controparte_8 particella, occupata con containers adibiti a ricovero dei terremotati a seguito del sisma del
1980; precisavano, altresì, la p.lla 560 confinava con la p.lla 120, posta in sopraelevazione, su cui era situata la casa, con annesso terreno, di proprietà del , Parte_2 beni quest'ultimi solo detenuti dal sig. , e che essi convenuti, subito dopo Parte_1
l'acquisto della p.lla 560- su cui si affacciava la loro abitazione- in accordo e nel contraddittorio con il avevano proceduto alla verifica dei Parte_2 Parte_2
confini e all'apposizione dei termini tra la p.lla 560 e la p.lla 120; evidenziavano, ancora, che la p.lla 560 si presentava nella sua intera estensione tutta allo stesso modo e nell'identico stato di fatto, senza alcuna differenziazione tra la parte asseritamente posseduta dall'attore e la restante porzione non oggetto di domanda di usucapione, come comprovato dalla perizia di parte a firma dell'arch. e dalle foto allegate in atti (all. 9); Persona_5
richiamavano, infine, la documentazione fornita loro dai venditori da cui emergeva l'infondatezza della pretesa attorea. Tanto esposto, chiedevano il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna del al risarcimento dei danni anche Parte_1 per lite temeraria ex art. 96 cpc , quantificata in euro 4000,00 o in quella diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, avanzavano domanda di garanzia per evizione nei confronti dei venditori chiedendone la condanna al risarcimento dei danni..
1.3. Si costituivano tempestivamente anche , e Persona_1 Controparte_6 [...] rappresentando: che le originarie particelle del foglio 2 nn. 119, 126, 390 e 414, CP_7
già di proprietà del loro dante causa dott. , a seguito di provvedimenti Controparte_6 espropriativi erano state frazionate e, in particolare, dalla p.lla 126 era derivata, tra l'altro, la p.lla 560; che vi era stato un contenzioso tra il loro dante causa e il Controparte_8
per l'esproprio di parte della p.lla 126, iniziato nel 1988 e conclusosi con una
[...] transazione nel 1999, nel corso del quale erano state eseguite perizie e sopralluoghi sui terreni di causa, che dimostravano come l'originario proprietario ed essi eredi avevano compiuto attività di gestione del loro diritto di proprietà sui beni di causa;
che il loro dante causa si era anche materialmente occupato dei terreni di causa ivi recandosi ogni due -tre mesi fino al decesso, avvenuto il 29.1.1995, dando incarico della pulizia e coltivazione ad una colona, tale sig.ra ( fino al 1992) e che dopo il suo decesso essi eredi avevano Per_4
continuato ad occuparsi della ordinaria manutenzione e pulizia dei fondi ivi recandosi saltuariamente;
che prima e dopo il decesso del loro dante causa, vi erano state trattative con i proprietari confinanti, tra cui , per l'acquisto dei terreni di causa, acquisto CP_4 proposto anche all'attore nel 2005 e successivamente nel 2010 ma da lui rifiutato per non essere proprietario della abitazione in cui dimorava e in ragione del prezzo non ritenuto conveniente. Tanto esposto, chiedevano il rigetto della domanda attorea per insussistenza del possesso ultraventennale sui terreni de quibus e avanzavano domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'attore al rilascio della p.lla 414 libera da persone e cose, con l'apposizione dei termini previa determinazione dei confini a mezzo ctu.
1.4. In corso di causa, , con ricorso ex art. 704 cpc e 1168 cc depositato il Parte_3
14.4.2011 chiedeva la condanna di a reintegrarlo nel possesso della zonetta CP_4 di terreno di mq 270 facente parte della p.lla 560, già oggetto del giudizio petitorio, domanda che veniva respinta con ordinanza del tribunale di Benevento del 18.7.2012, confermata in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 18.10.2012.
1.5. Il giudizio petitorio veniva deciso con sentenza n.1809/2017, pubblicata in data
09/10/2017 e non notificata, con cui il tribunale adito, all'esito dell'attività istruttoria svolta mediante interrogatorio formale delle parti e prova per testi, rigettava la domanda di acquisto per usucapione proposta da nei confronti dei coniugi Parte_1 CP_4
e nonché dei sig.ri , e
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
e condannava l'attore all'immediato rilascio della p.lla 560 e della p.lla 414 in Per_1 favore dei rispettivi proprietari;
condannava, altresì, l'attore al risarcimento dei danni in favore dei coniugi quantificandoli in euro 8.000,00 oltre interessi CP_9 dall'evento al saldo;
ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ponendo le relative spese a carico dell'attore; respingeva ogni altra domanda;
condannava l'attore alle spese di cancellazione della trascrizione della domanda e al pagamento delle spese processuali liquidate, per ciascuna parte del giudizio, in euro 3972,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonella Rinaldi quanto a quelle spettanti ai coniugi CP_9
1.6. A fondamento della pronuncia il primo giudice affermava che l'esame critico e comparato delle risultanze istruttorie- in particolare le deposizioni di e S_
( escussi anche nella fase sommaria) e quelle di TImone_2 Tes_3
( per errore indicata con il cognome ), suffragate dalle foto prodotte in atti
[...] Per_6 riproducenti lo stato di abbandono dei luoghi risalente negli anni, nonché il contenzioso con il risalente al 1988 che attestava l'assenza di inerzia dei Controparte_8 proprietari nella cura dei terreni di causa- portava ad escludere l'esistenza Parte_4 del possesso vantato dall'attore, essendo rimasto, invece, accertato, che l'unica zona di terreno coltivata da era costituita da una piccola estensione di terreno Parte_1 immediatamente adiacente alla parte retrostante della propria abitazione, contraddistinta con la p.lla 120. Riteneva, di contro, non convincente la deposizione del teste di parte attrice sig.
(escusso anche come informatore nella fase sommaria) in quanto lo stesso, TImone_4
mentre aveva riferito di aver visto sempre il e la madre coltivare a orto e pulire il Parte_1 terreno posto immediatamente dietro la loro abitazione, non aveva poi saputo indicare tale zona nelle foto allegate agli atti, precisando di non sapere fin dove si estendesse la zona coltivata dall'attore. Aggiungeva che la presenza di un dislivello tra i fondi “rendeva quantomeno improbabile che il , a tutela della restante parte, fosse necessitato a Parte_1
ripulire il terreno in contestazione”.
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dai coniugi CP_10
evidenziava che la stessa, “comprovata in atti nella sua sussistenza”, era, inoltre,
[...]
“certamente insita nel mancato godimento della zona da loro acquistata”, liquidando l'importo in via equitativa in euro 8.000,00.
2. Secondo grado
2.1. Avverso tale decisione ha interposto gravame con atto di citazione Parte_1
notificato il 23.10.2017 lamentando: 1) violazione e/o erronea applicazione del disposto normativo di cui agli artt.116 e 2697 c.c.; 2) apparente e/o erronea motivazione di rigetto della richiesta di ctu per la verifica dell'esistenza o mendo di dislivello tra la p.lla 560 e la zona retrostante l'abitazione di esso deducente;
3) errato accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata dai coniugi per il mancato godimento della Parte_5
zonetta di terreno da loro acquistata per assenza di danno;
4) erroneo governo delle spese. Ha concluso chiedendo: 1) in via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, quantomeno parzialmente in relazione al capo della stessa riguardante il risarcimento del danno, ricorrendo i presupposti di legge;
2) nel merito, rigettare le domande di controparte e accogliere tutte le domande da esso deducente formulate in primo grado;
3) in subordine, ridurre il “quantum debeatur” del risarcimento riconosciuto ai coniugi e compensare, almeno parzialmente, nei loro confronti le spese di CP_9 lite;
4) in via istruttoria, rinnovarsi la prova testimoniale e disporsi ctu per verificare la sussistenza o meno di un dislivello tra la zona retrostante l'abitazione di esso appellante e la p.lla 560.
2.2. Hanno resistito al gravame in uno a chiedendo Controparte_6 Controparte_7
dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. e nel merito, pronunciarsene il rigetto per totale infondatezza.
2.3. Si è costituita anche che, oltre a chiedere il rigetto del gravame, ha Persona_1
avanzato appello incidentale subordinato con cui, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'avverso gravame, ha chiesto l'accoglimento delle domande formulate nella I memoria ex art. 183 VI comma cod. proc. civ. nei confronti dei coniugi – Lepore. CP_4
2.4. Hanno resistito all'impugnazione, altresì, i coniugi chiedendo il CP_9
rigetto dell'appello proposto dal sig. e riproposto le domande subordinate Parte_1 formulate, in primo grado, nei confronti dei sig.ri e ed Per_1 Controparte_6 CP_7
.
[...]
2.5. E' stato acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado (anche della fase possessoria) mancante dei fascicoli delle parti, dei quali sono stati ricostruiti, a seguito di istanza autorizzata, quello degli appellati , CP_9 Persona_1 Controparte_6
e Controparte_7
2.6. Con ordinanza collegiale depositata il 19.12.2017 è stata accolta parzialmente l'istanza inibitoria avanzata dall'appellante e sospesa l'efficacia esecutiva della Parte_1 gravata decisione limitatamente alla condanna dell'appellante al risarcimento del danno per l'importo di euro 8.000,00 oltre interessi.
2.7. In corso di causa, a seguito del decesso in data 03/11/2022 di , si sono Persona_1
costituiti, per la prosecuzione, con comparsa depositata il 13.3.2024, in qualità di eredi, i sig.ri: , coniuge della defunta, e le figlie Alessandra e , Controparte_1 Controparte_3
riportandosi alle istanze e conclusioni già formulate dalla loro dante causa.
2.8. La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 23/10/2024 emessa in esito all'udienza di pari data di precisazione delle conclusioni celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla tempestività dell'appello.
Preliminarmente, a seguito di verifica d'ufficio, va dato atto della tempestività dell'appello.
Infatti, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata il
9.10.2017 e non è stata notificata e l'atto d'appello è stato notificato il 23.10.2017.
Ne deriva ch'è stato ampiamente osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
Sull'ammissibilità del gravame ex art. 342 cpc.
Va, sempre in via preliminare, respinta l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dagli appellati.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime ( antecedente alla c.d. Riforma
Cartabia) delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702
c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame. In particolare, nella ridetta formulazione l'art. 342 c.p.c. prevede che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U.
Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; SU 16 novembre 2017 n. 27199), gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n.134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalle loro comparse di costituzione nelle quali affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
Sul merito.
L'appello, nel merito, è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione e l'erronea applicazione degli artt.
116 cpc e 2697 c.c. per aver il primo giudice erroneamente valutato il materiale probatorio sia orale che documentale. Vari sono i profili su cui si articola la censura.
In primo luogo, si sostiene che il tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base delle sole testimonianze rese nella fase sommaria, omettendo di esaminare quelle del giudizio petitorio, e riducendo il proprio provvedimento ad una “mera fotocopia dell'ordinanza emessa in sede cautelare, manchevole di una esaustiva motivazione”.
In secondo luogo, si lamenta che il primo giudice avrebbe preso in considerazione esclusivamente le deposizioni dei testi di parte convenuta, sigg.ri S_ [...]
e , senza apprezzare i vari elementi nel loro complesso e TImone_2 TImone_3
sopprimendo, senza alcuna confutazione e motivazione, le contrarie emergenze e senza spiegare le ragioni che lo avevano indotto a dare prevalenza alle predette dichiarazioni rispetto a quelle dei testi addotti da esso attore. Ma, soprattutto, non sarebbero stati rispettati i criteri dettati dalla Suprema Corte per valutare l'attendibilità delle deposizioni testimoniali, quali l'eventuale contrasto tra le dichiarazioni e la presenza o meno del teste all'evento narrato.
A tal fine si sollecita la Corte a riesaminare le deposizioni testimoniali rese dai testi di controparte , compagna del convenuto , che avrebbe TImone_3 Controparte_6
reso dichiarazioni de relato quando aveva affermato di essere a conoscenza delle circostanze su cui deponeva;
che sarebbe incorso in netta contraddizione con quanto S_ dichiarato da sua madre laddove il primo aveva riferito di TImone_2
abitare vicino ai luoghi di causa fin dall'anno 1988 e che la zonetta di causa era stata coltivata da tale denominato lo “Sceriffo”, fino al suo decesso per poi versare in Per_7
stato di abbandono, mentre ( peraltro escussa solo nella fase TImone_2 sommaria e non nel giudizio petitorio) aveva dichiarato di abitare vicino ai luoghi di causa da circa otto anni ( rispetto all'udienza di escussione) e che il terreno di causa da sempre TI versava in stato di abbandono;
inoltre, lo stesso teste quanto alle condizioni del terreno de quo, prima avrebbe dichiarato, nella fase sommaria, di non ricordare l'epoca in cui, deceduto il colono c.d. lo Sceriffo, il bene era rimasto in stato di abbandono, per, poi, riferire, nel giudizio petitorio, che il terreno, andati via i coloni, era rimasto abbandonato dal
1985/86; inoltre, il prefato teste non era stato i grado di riconoscere i luoghi di causa dalle fotografie esibitegli e allegate alla produzione di parte attrice. Rileva, ancora, l'appellante diverse incongruenze e contraddizioni nella deposizione di TImone_2
escussa solo come informatore, per aver la stessa riferito di recarsi suoi luoghi di causa da circa otto anni ( rispetto alla deposizione resa all'udienza del 24.5.2012), passando sul terreno (poi divenuto) di per recarsi a lavorare a casa di tale CP_4 Persona_8
a fochista”, circostanza smentita dal certificato di morte della signora in questione, tale nata a [...] il [...] e deceduta a San Martino Sannita il Persona_9
29.3.1986; così come era smentita dai documenti la circostanza dalla stessa riferita secondo cui avrebbe posseduto il terreno in questione ( ndr la particella 560) in CP_4
conseguenza del suo acquisto dagli anni '90, quando risultava che la compravendita era del
2011.
Assume, di contro, l'appellante la piena attendibilità del proprio teste la TImone_4 cui deposizione resa nella fase petitoria era stata completamente ignorata dal tribunale e travisata quella resa nella fase sommaria: infatti il predetto aveva dichiarato che le fotografie mostrategli ( facenti parte del fascicolo di parte resistente) non erano complete in quanto da esse non si evinceva la parte di terreno coltivata cui aveva fatto riferimento nella sua deposizione, oggetto di possesso e coltivazione da parte del , circostanza ben Parte_1 diversa da quella riportata in sentenza, estrapolata dalla testimonianza, secondo cui detto teste non avrebbe saputo indicare la zona oggetto di possesso da parte del ricorrente e della di lui famiglia nelle foto allegate agli atti né fin dove si estendesse la zona coltivata dal
[...]
. Di contro, il prefato teste aveva spiegato con chiarezza che la zona in questione era Pt_1
quella che, lasciando il fabbricato alle spalle, era delimitata dai muretti delle case intorno e, poi, a destra, c'era il passaggio dell'acquedotto.
L'appellante passa, poi, ad esaminare le dichiarazioni degli altri testi di parte convenuta
(sig.ri , ) per evidenziarne le criticità, e TImone_5 TImone_6 TImone_7
quelle rese dai testi escussi nell'interesse di esso appellante (sig.ri TImone_8
, ) che a suo dire TImone_9 TImone_10 TImone_4 TImone_11 sarebbero tutte coerenti nell'affermare con sufficiente grado di precisione e certezza che la famiglia del aveva esercitato il possesso su entrambe le zonette di terreno Parte_1 oggetto di causa da oltre vent'anni e che vi era stata inerzia dei proprietari nell'esercitare le potestà dominicali. Osserva, sotto quest'ultimo profilo, che avrebbe errato il tribunale nel ritenere che il contenzioso tra i proprietari e il Comune di San Martino Sannita risalente al
1988 attesterebbe l'assenza di inerzia degli stessi nella cura dei terreni di causa in quanto la documentazione versata in atti non ineriva alle particelle di causa ma ad altre, contraddistinte con i numeri 562 ( ex 126) e 568 ( ex 418); in particolare la p.lla 126, a seguito di esproprio, veniva frazionata in tre particelle, distinte con i numeri 560, 561 e 562
e la cessione volontaria aveva riguardato la p.lla n. 562 e non già la n. 560; inoltre, la documentazione era successiva al ventennio utile ad usucapire, periodo maturato negli anni
'90.
Osserva, infine, che la mera comunicazione della volontà di acquistare l'immobile non sarebbe riconoscimento del diritto altrui nè atto interruttivo del possesso ad usucapionem, tanto più se non indirizzata al proprietario, come nella specie. In più, sarebbe da considerare che la teste , della cui deposizione si era fatto menzione in sentenza, TImone_3 aveva parlato di trattative avvenute nell'anno 2010, quando ormai l'usucapione si era perfezionata, sicché si sarebbe trattato a tutto voler concedere di condotta compatibile con l'intenzione di regolarizzare un rapporto di fatto e inidonea a riconoscere l'altrui diritto dominicale.
Nessuna delle doglianze tese a criticare la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie operata dal tribunale merita accoglimento, sebbene occorra integrare la motivazione.
Il riesame del materiale probatorio va condotto in questa sede considerando la peculiarità della vicenda, consistente nella reclamata usucapione di una striscia di terreno facente parte di una particella di più ampie dimensioni (la n. 560) e di altra zonetta di terreno (p.lla 414), da parte di chi, il , non è proprietario/possessore ma detentore del fabbricato con Parte_1
annesso terreno ( p.lla 120) confinante con le prefate zonette. Circostanza, quest'ultima- pacifica ed emergente per tabulas- che appare rilevante per valutare la situazione soggettiva
(animus) dell'attore in usucapione, che coltiverebbe, in qualità di detentore, la striscia di terreno circostante il fabbricato ove vive (la p.lla 120) e, invece, quale possessore, la porzione di mq 270 della p.lla 560 posta in prosecuzione della prima nonché la confinante particella n. 414.
A tale particolarità si aggiunge un'altra considerazione, di carattere generale, mutuata dal consolidato orientamento di legittimità, determinante ai fini della valutazione degli esiti istruttori, e cioè che in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un terreno agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario che non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, essendo, invece, dimostrazione della relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" la prova dell'intervenuta recinzione del fondo, sicuro indizio dell'intenzione di possedere il bene come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (ex plurimis Cass. Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022).
Alla luce delle coordinate appena illustrate, non può dirsi, allora, raggiunta la prova rigorosa del possesso ad usucapionem esercitato da sulla striscia di mq 270 della Parte_1 p.lla 560 e sulla p.lla 414 in quanto le dichiarazioni dei testi da esso addotti, oltre ad essere contrastate dalle dichiarazioni dei testi di controparte, danno conto solo dell'attività di coltivazione e pulitura eseguita dall'appellante sui detti terreni ( in tal senso le dichiarazioni dei testi , e TImone_8 TImone_9 TImone_10 TImone_11 [...]
quest'ultimo con riferimento al periodo dagli anni '90) senza , tuttavia, fornire Tes_4
alcun riscontro della ricorrenza di atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus idonea ad escludere i proprietari e/o i terzi dal godimento dei predetti beni.
Tale profilo risulta ancor più rilevante nella specie in quanto, come si evince anche dalla documentazione fotografica prodotta in atti (v. fotografie depositate nel fascicolo di primo grado ricostruito degli appellati;
fotografie allegate al verbale di udienza del primo grado del
19.2.2015) la striscia di terreno retrostante il fabbricato ove vive il p.lla 120 si Parte_1
presenta con caratteristiche omogene rispetto alle confinanti p.lla 560 e 414, dalle quali non si distingue fisicamente, sembrando un tutt'uno. Tanto è vero che per individuare i luoghi oggetto di causa è stato necessario mostrare ai testi non solo le fotografie ma anche la planimetria prodotta dall'attore (che si trova nel fascicolo d'ufficio della fase possessoria
RGN 1542.-1/2011) onde individuare le porzioni in contestazione.
In altre parole, non vi una concreta possibilità di distinguere ictu oculi la striscia di terreno retrostante l'abitazione facente parte della p.lla 120, in detenzione del , e quella Parte_1 oggetto della domanda di usucapione, costituente porzione ( di mq 270) della più estesa p.lla 560 e non distaccata dalla parte residua (quest'ultima pacificamente rimasta nel possesso dei proprietari) nonché la p.lla 414, con la conseguenza che la mera pulitura e messa a coltivazione non risulta essere attività atta a precludere l'accesso e la fruizione di dette zonette da parte dei proprietari.
Alla dirimente considerazione che precede si aggiunge che, come ben evidenziato nella gravata sentenza, dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta sono emerse circostanze che depongono in senso contrario all'esistenza di un possesso ad usucapionem in capo all'appellante, quale l'aver il intavolato trattative con i proprietari per Parte_1 Per_1
l'acquisto dei terreni in contesa (v. dichiarazioni del teste che sul punto TImone_3
ha riferito fatti accaduti in sua presenza e non de relato, come erroneamente protestato dall'appellante), condotta che evidenzia la consapevolezza del circa la spettanza Parte_1
ad altri del diritto da lui esercitato come proprio e quindi, l'assenza dell' “animus rem sibi habendi” , non essendo le trattive volte alla definizione transattiva della questione proprietaria ma all'effettivo acquisto dei beni di causa ( v. in argomento Cass. Ordinanza n.
27170 del 26/10/2018).
Appare corretta, altresì, l'affermazione del tribunale secondo cui il contenzioso con il e i proprietari, risalente al 1988, attesta l'assenza di inerzia Controparte_8 da parte degli stessi nella cura dei terreni di causa, atteso che , se è vero- come osservato dall'appellante- che la transazione conclusa nel 1999 ha riguardato particelle diverse da quelle di causa (cioè la n. 562 e la n. 418), è altrettanto vero che la vicenda origina dall'esproprio della p.lla 126 da cui è derivata, per frazionamento, a seguito delle vicende espropriative, anche la p.lla 560, sicché l'attività posta in essere dall'originario proprietario e, al suo decesso, dai suoi eredi ( gli attuali appellati ) Controparte_6 Parte_4
nei confronti del Comune, anche mediante sopralluoghi, a tutela della loro proprietà ha senz'altro interessato anche i beni di causa ( costituenti una proprietà unitaria in titolarità del dante causa nato nel 1909). Controparte_6
Una volta esclusa la ricorrenza di una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e dell'animus rem sibi abendi in capo all'usucapiente nonché l'inerzia dei proprietari, poiché, come ben sottolineato nella gravata sentenza, l'onere probatorio dell'esistenza dei presupposti dell'invocato acquisto a titolo originario è a totale carico dell'appellante, è quest'ultimo ad aver fallito l'obiettivo per non aver fornito idonea dimostrazione del suo possesso ad usucapionem sui beni di causa di proprietà degli appellati.
Il che rende superfluo esaminare le ragioni di critica volte ad inficiare la valutazione delle deposizioni dei testi di controparte operata dal tribunale atteso che, quand'anche le stesse risultassero contraddittorie secondo l'assunto dell'appellante, tanto non colmerebbe il deficit probatorio di quest'ultimo.
Dunque, si conferma, per le considerazioni sopra svolte, quanto affermato dal tribunale circa l'assenza in capo all'appellante di un possesso utile ad usucapire. Ne consegue il rigetto del primo motivo.
Resta assorbito il secondo motivo con cui si contesta la mancata disposizione di una CTU volta a verificare se tra la p.lla 120 e la p.lla 560 vi fosse o meno un dislivello, caratteristica dei luoghi il cui accertamento sarebbe irrilevante perché inidoneo, anch'esso, a colmare il deficit probatorio gravante sull'appellante circa il requisito oggettivo e soggettivo necessario ad integrare la fattispecie acquisitiva a titolo originario, come sopra spiegato.
Resta, altresì, assorbito l'appello incidentale subordinato avanzato da ( ora Persona_1
suoi eredi), essendo stata confermata la pronuncia di rigetto della domanda di usucapione che impedisce l'evizione e la conseguente operatività della relativa garanzia per contrastare la quale risulta essere stato avanzato il gravame incidentale.
Con il terzo motivo l'appellante protesta l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale dei coniugi di risarcimento danni da mancato godimento CP_9
della zonetta di terreno da loro acquistata in quanto non sarebbe provato il danno, che non poteva considerarsi in re ipsa.
A tal fine evidenzia che nessuno dei testi di parte convenuta aveva riferito del materiale impedimento all'utilizzazione e al godimento della porzione di particella 560 da parte dei coniugi ad eccezione di un unico episodio, da essi ricordato, risalente al CP_9
giorno dell'apposizione dei termini.
Osserva che, in ogni caso, il godimento pieno della particella sarebbe ripreso a completamento della fase possessoria e cioè a soli tre mesi di distanza dall'esperimento, da parte del , dell'azione di spoglio. Parte_1
Il mezzo è fondato.
Come ha chiarito la Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass. Ordinanza n. 14268 del
25/05/2021), il danno da indisponibilità del godimento di un bene immobile non può considerarsi in re ipsa ma il proprietario privato del possesso è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni, venendosi diversamente a ristorare non il danno conseguenza ma il danno evento, vale a dire la condotta del danneggiante piuttosto che il pregiudizio nella sfera patrimoniale e /o non patrimoniale del danneggiato, dando così ingresso ad una ipotesi di danno punitivo non contemplato nel nostro ordinamento.
Alla luce di tale orientamento di legittimità, che si è affermato successivamente alla sentenza gravata, nel caso in esame manca la prova del concreto pregiudizio, sia patrimoniale che non patrimoniale, subito dai coniugi che loro stessi hanno CP_9
erroneamente qualificato come danno in re ipsa (v. pag. 2 comparsa di costituzione in primo grado e pag. 16 della comparsa conclusionale del primo grado).
Ne consegue che sul punto, in riforma della gravata sentenza, va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni, restando così travolta la statuizione di condanna del al pagamento della somma di euro 8.000,00 in favore dei predetti Parte_1 CP_10
[...]
Spese del giudizio
La riforma, anche se parziale, della sentenza appellata nei rapporti tra e i Parte_1 coniugi travolge la statuizione accessoria afferente le spese del primo CP_9 grado, comportando la necessità di una nuova regolamentazione delle stesse per entrambi i gradi, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Al riguardo, va considerato che, in esito all'appello, risulta confermato il rigetto di tutte le domande attoree e, in riforma della gravata sentenza, rigettata anche la domanda riconvenzionale degli appellati sicchè vi è soccombenza reciproca tra questi CP_9
e che induce alla compensazione tra di essi delle spese del doppio grado. Parte_1
Nel presente grado vi è totale soccombenza del rispetto agli appellati Parte_1 CP_11
, destinatari della domanda di usucapione ed inefficacia della compravendita, il cui
[...]
rigetto resta confermato in appello, sicchè, ferma la statuizione delle spese del primo grado contenuta nella sentenza gravata, vanno poste a carico dell'appellante quelle del presente grado in favore dei prefati appellati, nella misura di seguito liquidata, sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 1101,00 ad euro 5000,00) e dell'attività difensava svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale condizionato formulato Parte_1 da ( ora suoi eredi), così provvede: Persona_1
1- accoglie il secondo motivo dell'appello principale e, per l'effetto, in totale riforma del capo 3) del dispositivo della sentenza appellata, rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dai coniugi nei confronti di CP_9 Parte_1
ed annulla la condanna di quest'ultimo al pagamento dell'importo di euro 8.000,00 oltre interessi, di cui al detto capo;
2- rigetta, nel resto, l'appello principale;
3- dichiara assorbito l'appello incidentale subordinato avanzato da (ora Persona_1
suoi eredi)
4- compensa integralmente tra e i coniugi le spese del Parte_1 CP_9
doppio grado;
5- condanna alle spese del presente grado in favore degli appellati Parte_1
e nonché degli appellati , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_1 [...]
e questi ultimi tre quali eredi di , che liquida, CP_2 Controparte_3 Persona_1 per ciascuna parte processuale, in complessivi euro 1923,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
6- conferma, nel resto la sentenza gravata.
Così deciso in Napoli, li 26 marzo 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello