Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/05/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
RG. n. 267/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 267/2016, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di mandato Controparte_1 C.F._1 in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Camilla Iovino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Nola n. 241; ricorrente
e
(C.F. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Controparte_2 C.F._2 calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Concezione Dalia e elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Salerno alla Via P. Volpe n. 37;
resistente nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 9
Con ricorso depositato in data 19/01/2016, ha chiesto al Tribunale di Controparte_1
Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 14.10.1995 a Cava De' Tirreni con (di cui all'atto di Controparte_2 matrimonio n. 352, parte II, serie A, anno 1995, trascritto nei registri del Comune di Cava De'
Tirreni), prospettando una contrazione economica e la sopravvenuta nascita di una figlia dalla successiva relazione con una nuova compagna, chiedeva revocarsi, o rideterminarsi l'assegno di mantenimento complessivo di € 1000,00 (di cui € 350,00 per il mantenimento del figlio ) PE statuito con sentenza dichiarativa della separazione;
con vittoria di spese.
Si è costituita la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_2 civili del matrimonio, chiedeva, previa conferma, de residuo, delle statuizioni di cui alla separazione, l'aumento del mantenimento per il figlio pari ad € 600,00 stante l'età PE adolescenziale dello stesso, prospettando un peggioramento delle proprie condizioni economiche stante l'impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro;
con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori e confermava le pattuizioni di cui alla separazione, con modifica delle statuizioni relative all'assegno di mantenimento in favore del coniuge e del minore, rideterminando in € 750,00 complessivi l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del di cui CP_1
€ 500,00 in favore del minore ed € 250,00 in favore del coniuge.
Alla prima udienza del 16.11.2016 tenutasi davanti al Giudice istruttore, le parti non articolavano richieste istruttorie e chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii, anche dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 15.11.2023 il Giudice relatore ha avanzato la seguente proposta conciliativa, di seguito riportata:
“rilevato come occorra avanzare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., con l'avvertimento che l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto:
pagina 2 di 9 - dell'intervenuta maggiore età della prole;
- delle patologie come certificate della ricorrente;
- delle risultanze reddituali di entrambe le parti;
nei termini di seguito indicati:
1. conferma dei provvedimenti provvisori emessi il 04.07.2016 e, de residuo, le statuizioni di cui alla separazione consensuale non incompatibili con le modifiche come disposte in sede provvisoria;
2. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Tale proposta conciliativa veniva accettata dalla parte resistente.
Il Giudice, per l'effetto, ha rinviato la causa all'udienza telematica del 23.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, ove i procuratori delle parti hanno rassegnato le loro conclusioni come da note telematiche ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sennonché, con le memorie conclusive, parte ricorrente esprimeva, espressamente e formalmente, l'accettazione della proposta conciliativa del 15.11.2023.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3,
n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione il 06.11.2009 (pronunciata con sentenza n.
518/2013 del Tribunale di Nocera Inferiore in data 08.02.2013 munita di attestazione di passaggio in giudicato), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, come nel caso di specie, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
pagina 3 di 9 Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente.
Sulle questioni accessorie relative al mantenimento della prole
In via del tutto preliminare va, invero, rilevato come, seppur tardiva, l'accettazione della proposta conciliativa – per parte ricorrente – può dirsi validamente avvenuta.
Al netto della risalente iscrizione a ruolo del procedimento e della correlata necessità di darvi pronta definizione, va dato atto di come parte resistente abbia, sin da subito, prontamente accettato la suddetta proposta e che, nel silenzio di controparte, abbia poi, con le proprie richieste conclusive, domandato proprio quanto concretamente previsto nella suddetta proposta;
ovvero la conferma dei provvedimenti provvisori emessi in tal sede e, a monte, delle statuizioni di cui alla separazione, non incompatibili con la presente proposta.
D'altronde, valorizzandone le premesse, in ordine al mantenimento del figlio , divenuto PE maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, si ritiene congruo confermare i provvedimenti temporanei resi nella fase presidenziale, ponendo in capo al padre la somma mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio , da corrispondersi alla madre PE entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, o vaglia postale, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale;
ciò, peraltro, era stato previsto dai provvedimenti provvisori di cui alla separazione resa e, peraltro, costituisce, salvo diverso accordo, la condizione ex lege prevista con riguardo al concorso nelle spese da parte di entrambi i genitori.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso
(ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
pagina 4 di 9 Sull'assegno divorzile
Ciò premesso, con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa come si evince dalla stessa lettura dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970 e mira a sostenere il coniuge più
“debole” impossibilitato a procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, alla luce, peraltro, del copioso avvicendamento giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo.
Secondo la giurisprudenza formatasi priva dell'arresto delle Sezioni Unite sul punto,
l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articolava in due fasi: nella prima occorreva valutare se sussistesse il diritto in astratto, ovvero se vi fosse effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi;
nella seconda fase, ove la prima avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno in base ai criteri dettati dalla stessa norma, ovvero il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (cd. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cd. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata dell'effettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione (v. Cass. civ. Sez. I, 09-06-
2015, n. 11870).
Come precisato da ultimo in sede di legittimità, il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur avrebbe dovuto verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente rispettasse le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504).
Nella fase della quantificazione dell'assegno, poi, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti
pagina 5 di 9 elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile. Sennonché, a dirimere il contrasto formatosi, sul punto, in giurisprudenza – avuto riguardo all'efficacia preclusiva dell'autosufficienza del coniuge con riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile – sono intervenute le S.U. della Corte di
Cassazione, le quali, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto: “ Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n.
74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto", sostanzialmente riconducendo
“l'autosufficienza economica” non può a parametro di valutazione dell'an quanto piuttosto del quantum debeatur e valorizzando nuovamente e cumulativamente i criteri previsti dall'art. 5 c. 6 prima parte, L. 898/1970 da sempre utilizzati per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile.
Tale orientamento, peraltro, è stato altresì ulteriormente confermato da Cass. Civ. n.
11168/2019, la quale ha stabilito come “…l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa
Corte, la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione
pagina 6 di 9 dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Ciò detto, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.
5. c. 6 della L. 898/1970, come chiariti dalle
Sezioni Unite, alla luce del materiale probatori acquisito, va disposto un assegno divorzile, in favore di nella misura di € 250,00 mensili per le ragioni dappresso indicate. Controparte_2
A tal fine, infatti, vanno, pertanto, confermati i contenuti della proposta conciliativa che, appunto, prevedono anche tale tipologia di trattamento economico in favore della resistente.
Dai fatti esposti dalla resistente, e non contestati dal ricorrente, è, infatti, certamente emerso come costei non sia riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro in maniera tale da reperire mezzi sufficienti al suo sostentamento.
pagina 7 di 9 A contrario risulta più agiata la situazione economica del ricorrente il quale Controparte_1 depositava cedolino riferibile al mese di novembre 2017 pari a quasi € 2.000,00 mensili e modello 730/2017 con reddito pari ad € 33.365.
Pertanto, preso atto della durata del matrimonio, dell'età della resistente (di 61 anni), tenuto conto di quanto dedotto in merito al contributo personale ed economico dato dalla ricorrente in costanza di matrimonio e considerato che la stessa ha aderito sin da subito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice che prevedeva l'identico importo si ritiene congruo, prevedere un assegno divorzile di € 250,00 che verserà a ntro Controparte_1 Controparte_2 il 05 di ogni mese, tramite vaglia postale o bonifico bancario o postale.
Le parti, conclusivamente, sono, giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali (contenuto nella proposta conciliativa del 25.11.2023) condizioni che il
Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito il mantenimento da parte del padre.
La proposta, per l'effetto, è stata la seguente:
“lette le note ritualmente depositate dalle parti in causa;
rilevato come occorra avanzare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., con l'avvertimento che l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto:
- dell'intervenuta maggiore età della prole;
- delle patologie come certificate della ricorrente;
- delle risultanze reddituali di entrambe le parti;
nei termini di seguito indicati:
1. conferma dei provvedimenti provvisori emessi il 04.07.2016 e, de residuo, le statuizioni di cui alla separazione consensuale non incompatibili con le modifiche come disposte in sede provvisoria;
2. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Sulle spese processuali
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio avendo entrambe le parti accettato la proposta conciliativa del Giudice che, in tal sede, è interamente confermata in ogni suo contenuto precettivo.
pagina 8 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra: nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._1
e ata a Cava dei Tirreni (SA) il 17.09.1967 (C.F. , Controparte_2 C.F._2 in data 14.10.1995 a Cava De' Tirreni con (di cui all'atto di matrimonio n. Controparte_2
352, parte II, serie A, anno 1995, trascritto nei registri del Comune di Cava De' Tirreni);
dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità della proposta conciliativa resa il 15.11.2023, qui richiamata per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88
n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 15.05.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone IannoneLa Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 9 di 9