Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/06/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1392 /2024 da:
L'avv. GENTILE KRISTINA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1392 del RGAC dell'anno 2024 avente ad o ggetto appello avverso la sentenza n. 30/2024 emessa il 17 gennaio 2024 dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Kristina Gentile
Appellante
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) rappresentate e difese dall'avv. Pasquale Santoro C.F._2
Appellate
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 30/2024 del Giudice di Parte_1
Pace di Corigliano Calabro, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il verbale n.
B11413/2023 del 6 marzo 2023 emesso dalla Polizia Locale della Provincia di Cosenza e notificato il 12 maggio 2023
Ha dedotto, ai fini che qui interessano: a) l'erronea valutazione delle risultanze processuali e l'errata motivazione in ordine alla mancanza di segnaletica di preavviso circa la presenza del dispositivo di controllo del traffico e della velocità; b) l'erronea class ificazione del tipo di strada.
1.2. Si sono costituite le parti appellate, chiedendo il rigetto del gravame.
2. Nel merito l'appello è infondato, assumendo rilievo decisivo in relazione alla questione della legittimità della sanzione, la mancanza di prova in relazione alla presenza di cartelli di
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Infatti, l'appellante non ha contestato l'esistenza di interse zioni prima del dispositivo, ma ha richiamato un orientamento di legittimità sulla base del quale non sarebbe necessario apporre segnali di avviso della sua presenza dopo ogni intersezione.
Tale orientamento, pur esistente, è tuttavia da ritenersi superato dal più recente e condivisibile insegnamento, secondo cui “in ogni caso ed in senso risolutivo si osserva che la norma dedotta come violata (del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, comma 1) stabilisce inequivocamente che "la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, - in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.".
Da ciò si inferisce che la disposizione normativa non limita il suo ambito applicativo alla sola ipotesi in cui l'automobilista si immetta nella strada da un punto successivo rispett o a dove è posizionata la segnalazione (circostanza, oltretutto, contestata dall'odierno ricorrente e sulla quale non è dato riscontrare che la P.A. appellata aveva assolto nel giudizio in questione il relativo onere probatorio), ma detta una disciplina ch e si applica ogni qualvolta tra il segnale ed il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezioni stradali” (Cass. civ., sez. VI, 27 novembre 2018, n. 30664).
Tale orientamento, a parere di questo giudice, appare preferibile rispetto a quello invo cato dall'appellante, in quanto maggiormente aderente al dato normativo, che, come riportato, richiede la ripetizione del segnale dopo ogni intersezione.
Pertanto, considerato che non è rilevante stabilire in quale punto si sia immessa sulla strada parte appellata (in ogni caso sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare la circostanza e tale prova non è stata fornita) e che non è stata né allegata né dimostrata l'inesistenza di intersezioni in prossimità del dispositivo o la presenza dopo ognuna di esse di un idoneo cartello, la sanzione applicata è illegittima.
3. Le spese di lite del presente giudizio di appello vengono compensate in ragione del contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla necessità di posizionare cartelli di avviso dopo ogni intersezione stradale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provved e:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese del presente giudizio d'appello;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo
2 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, 30 giugno 2025
Provvedimento redatto i n collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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