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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8395/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8395/2022
Oggi 23 maggio 2025 ad ore 9:18 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: i procuratori delle parti costituite.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Privitera precisa le conclusioni come da citazione e discute oralmente la causa come da difese in atti. L'avv. Consoli precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute oralmente la causa come da difese in atti.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
8395/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
PRIVITERA, elettivamente domiciliato in VIA GUSTAVO VAGLIASINDI 45/47, CATANIA
contro
( rappresentata, difesa ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANDREA CONSOLI, in VIA SANTA MARIA LA
GRANDE 5, CATANIA
( contumace Controparte_2 P.IVA_2
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del Parte_1
è fondata per le motivazioni di seguito esposte. Controparte_2
1.1. La notte dell'11 aprile 2021, alle ore 1:00 circa, l'attore percorreva, a bordo del proprio ciclomotore HONDA SH targato EB40071, via Roma in , allorché giunto all'altezza Controparte_2
del civico n. 8, nel tentativo di evitare un branco di cani randagi sbucati sulla pubblica via, rovinava a terra, impattando contro il muro presente sul margine destro della strada;
egli agisce pertanto in questa pagina 2 di 9 sede chiedendo condannarsi, in solido (previo accertamento delle rispettive responsabilità), il
[...]
e l' (nel prosieguo, ) al Controparte_2 Controparte_1 CP_3
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto per effetto della caduta.
Mentre il pur regolarmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_2 contumace, l' si è costituita rilevando, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione CP_3
passiva.
1.2. L'eccezione di cui sopra, sollevata dall' nelle proprie difese, è fondata. CP_3
Osserva il Tribunale che la prevenzione del randagismo trova una disciplina generale nella l. 14 agosto 1991, n. 281, cui la Regione Siciliana, nell'ambito delle proprie competenze legislative, ha dato attuazione con l. Reg. Sic. 3 luglio 2000, n. 15 recante l'"istituzione dell'anagrafe canina per la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo".
In forza dell'art. 14 della citata legge regionale, è il l'ente preposto, direttamente o in CP_2 convenzione con privati o associazioni protezionistiche/animaliste iscritte all'apposito Albo regionale, alla cattura degli animali vaganti con sistema indolore ed alla loro successiva custodia in appositi rifugi sanitari pubblici.
Nel delineato quadro normativo, pertanto, la responsabilità del controllo del fenomeno del randagismo - governata dalle norme in materia di illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c. - è attribuita agli enti comunali in quanto soggetti passivi dell'obbligo di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini nonché di prevenire le offese all'incolumità pubblica, all'igiene e al decoro urbano.
Per l'effetto, la legittimazione ad essere convenuta con l'azione risarcitoria per i danni causati da cane randagio spetta unicamente al e non anche all' - il cui Controparte_2 CP_3
intervento in tale settore è limitato esclusivamente agli adempimenti nell'ambito dell'igiene veterinaria.
1.3. Ora, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli animali randagi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare – il tutto, con l'ulteriore precisazione che, solo una volta che l'ente abbia a propria volta dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi di legge, il danneggiato sarà tenuto ulteriormente a dimostrare - anche per presunzioni - l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. civ.
3737/2023; Cass. civ. 9621/2022).
pagina 3 di 9 Grava infatti sull'ente comunale l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine: pertanto, una volta accertata l'indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il risponde dei danni che CP_2
tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante.
(Cass. civ. 10190/2010).
Nel caso in esame, l'attore ha adeguatamente provato che l'evento dannoso è stato provocato dall'aggressione di un branco di cani randagi vaganti nel territorio del Comune di . Controparte_2
All'udienza del 25 giugno 2024 il testimone (non parente delle parti e Testimone_1 disinteressato all'esito del giudizio) ha dichiarato quanto segue: “[…] quella notte ero affacciato al balcone di casa mia ed ho assistito all'incidente occorso al sig. Preciso che il Parte_1 Pt_1
e il suo motoveicolo hanno impattato contro il muro di casa mia, rompendo un tubo del gas esterno ed un pluviale dell'acqua […]”. Il teste ha inoltre precisato che “[…] il non andava ad alta Pt_1
velocità. Ho visto tre cani randagi passare attraverso le auto parcheggiate di fronte casa mia e più sopra e attraversare improvvisamente la strada che percorreva il con il suo passeggero, a Pt_1
bordo dello scooter. Confermo che lo stesso andava ad impattare sul muro, sul margine destro della strada. Confermo che il e è stato costretto a deviare verso destra, a causa della presenza Pt_1
improvvisa dei cani che attraversavano la strada. Le auto si trovavano parcheggiate sul lato sinistro della strada, cioè di fronte casa mia […] Le auto erano parcheggiate regolarmente. I cani non avevano un atteggiamento aggressivo ma costituivano comunque un ostacolo […]” (cfr. pagg. 1- 2 del verbale di udienza del 25 giugno 2024).
Tale deposizione è da ritenersi pienamente attendibile perché (a) resa da persona che assistette personalmente all'incidente occorso all'attore; (b) collimante con la documentazione in atti prodotta - il riferimento va, in particolare, alla relazione redatta dai Carabinieri della Stazione di Controparte_2 intervenuti immediatamente dopo l'incidente (cfr. docc.
1-2 allegati alla citazione); (c) collimante con le conclusioni rassegnate dai periti nominati d'ufficio, rispettivamente, in ordine a natura ed eziologia delle lesioni patite dall'attore, ed in ordine ai danni al ciclomotore, come si dirà nel prosieguo della sentenza. ha adeguatamente dimostrato anche l'omessa vigilanza del Parte_1 [...]
in relazione alla vicenda per cui è causa. Controparte_2
In particolare, l'attore ha specificamente allegato e provato che la cattura degli animali era, in concreto, possibile, esigibile e doverosa – essendovi da tempo state specifiche segnalazioni della presenza di cani randagi sul territorio comunale (cfr. doc. 5 depositato da parte attrice in data 21 giugno
2022) - e che, ciò nonostante, il non si era attivato per la loro cattura (e successiva custodia). CP_2
pagina 4 di 9 Peraltro, lo stesso teste escusso nel corso del giudizio ha confermato che “[…] vi erano e vi sono tuttora gruppi di cani randagi che scorrazzavano e scorrazzano per il paese di […] (cfr. CP_2
pag. 2 del verbale di udienza del 25 giugno 2024).
Da tutto ciò deriva la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., del Controparte_2 per l'inadempimento degli obblighi - derivanti dalla normativa di riferimento poc'anzi richiamata - di vigilanza e predisposizione di adeguate misure organizzative dirette alla prevenzione ed al controllo del randagismo al fine di evitare che eventuali cani vaganti possano provocare danni alle persone nel territorio di competenza.
L'attore ha infine dimostrato l'esistenza del nesso causale tra l'omesso controllo del fenomeno del randagismo ed il danno dallo stesso sofferto per effetto della caduta.
Secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal Tribunale, a seguito del descritto incidente l'attore riportò una “frattura pan facciale trattata chirurgicamente con placca e viti;
polidistrettuali; perdita del gruppo incisale inferiore, incisivi centrali superiori e CP_4
dell'incisivo laterale superiore sinistro;
Contusione Toracica con versamento bilaterale;
Trauma addominale con lacerazione epatica, ematoma del polo sup. rene sinistro e lacerazione arteria ileo- colica (legatura); Frattura processi trasversi di destra L1-L2 ” – lesioni, queste, da considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica del sinistro come provata dal all'esito Pt_1 dell'istruttoria processuale (in particolare, il consulente tecnico ha rilevato che “[…] le lesioni riportate
e le modalità del suddetto evento traumatico risultano compatibili […]” - cfr. pagg. 23 ss. della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale).
Inoltre, anche il perito nominato dal Tribunale onde accertare e quantificare i danni riportati dal ciclomotore HONDA SH targato EB40071 ha concluso che “[…] i danni presenti sul motociclo di parte attrice […] risultano essere […] compatibili con la dinamica del sinistro descritta in citazione e alla stessa nella loro totalità ascrivibili […]” (cfr. pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio disposta sul mezzo attoreo e depositata il 1° gennaio 2025).
1.4. Si procede ora alla quantificazione del danno preteso da parte attrice.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio, cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in pagina 5 di 9 considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale. Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio, integrando gli stessi una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (tra le tante, Cass. 11781/2002).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, del resto, nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema, tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. Il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme rivalutate anno per anno viene fatto non con riferimento all'anno legale (dal 1° gennaio al
31 dicembre), ma con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito e fino alla data della liquidazione.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
pagina 6 di 9 Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, si osserva Parte_1
che il perito medico-legale, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha rilevato la seguente diagnosi: “[…] politrauma con
Frattura pan facciale trattata chirurgicamente con placca e viti;
polidistrettuali; perdita del CP_4
gruppo incisale inferiore, incisivi centrali superiori e dell'incisivo laterale superiore sinistro;
Contusione Toracica con versamento bilaterale;
Trauma addominale con lacerazione epatica, ematoma del polo sup. rene sinistro e lacerazione arteria ileo-colica (legatura); Frattura processi trasversi di destra L1-L2 […]” - il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al
23% (cfr. pagg. 23 ss. della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno non patrimoniale risarcibile in € 116.633,00;
• l'invalidità temporanea assoluta per giorni trentadue in € 3.680,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 75% per ulteriori trenta giorni in € 2.587,50;
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori venti giorni in € 1.150,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 25% per ulteriori dieci giorni in € 287,50; il tutto, per complessivi € 124.338,00 cui si aggiungono € 3.797, 31 per spese mediche per un totale di
€ 128.135,31; l'ammontare così ottenuto deve essere de-valutato dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (30 gennaio 2025) alla data del sinistro (11 aprile 2021), per conseguenti €
109.893,06.
Deve inoltre ritenersi provato anche il danno patrimoniale lamentato dall'attore e costituito dalle spese sostenute per la riparazione del ciclomotore HONDA SH targato EB40071, come così accertate e quantificate dal perito nominato dal Tribunale nella misura di € 3.734,41 (I.V.A. di legge inclusa): il danno complessivamente riportato dal mezzo attore dev'essere anch'esso de-valutato dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (1° gennaio 2025) alla data del sinistro (11 aprile 2021), per conseguenti € 3.202,75.
Non può riconoscersi alcuna somma ulteriore a titolo di danno patrimoniale: infatti, l'eventuale danno da fermo tecnico di veicolo non può mai essere ritenuto in re ipsa, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretizzandosi nella dimostrazione – non offerta nel caso di specie da parte attrice - della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (Cass. 32946/2024). pagina 7 di 9 In conclusione, sull'ammontare così complessivamente determinato nella somma di 113.095,81
(costituita dalla somma del danno non patrimoniale – già de-valutato - pari ad € 109.893,06 e del danno patrimoniale – già de-valutato - pari ad € 3.202,75) devono essere calcolati rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente decisione per l'importo di € 144.580,58.
2. Le spese di lite tra parte attrice ed il seguono la soccombenza e Controparte_2
sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modifiche).
Anche le spese processuali tra l'attore e la convenuta Controparte_1
seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri di cui al precedente capoverso.
La soccombenza regola, infine, anche le spese delle consulenze tecniche disposte d'ufficio, le quali devono essere definitivamente poste a carico del Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna il al risarcimento in favore di del danno Controparte_2 Parte_1
meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 144.580,58, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. rigetta ogni domanda proposta da parte attrice nei confronti dell' Controparte_1
;
[...]
3. condanna il al rimborso a favore di delle spese di Controparte_2 Parte_1 lite che si liquidano in € 1.287,46 per anticipazioni ed in € 14.103,00 compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
4. condanna al rimborso a favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfetario,
I.V.A. e C.P.A.;
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Controparte_2
[...]
pagina 8 di 9 Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 23 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8395/2022
Oggi 23 maggio 2025 ad ore 9:18 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: i procuratori delle parti costituite.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Privitera precisa le conclusioni come da citazione e discute oralmente la causa come da difese in atti. L'avv. Consoli precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute oralmente la causa come da difese in atti.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
8395/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
PRIVITERA, elettivamente domiciliato in VIA GUSTAVO VAGLIASINDI 45/47, CATANIA
contro
( rappresentata, difesa ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANDREA CONSOLI, in VIA SANTA MARIA LA
GRANDE 5, CATANIA
( contumace Controparte_2 P.IVA_2
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del Parte_1
è fondata per le motivazioni di seguito esposte. Controparte_2
1.1. La notte dell'11 aprile 2021, alle ore 1:00 circa, l'attore percorreva, a bordo del proprio ciclomotore HONDA SH targato EB40071, via Roma in , allorché giunto all'altezza Controparte_2
del civico n. 8, nel tentativo di evitare un branco di cani randagi sbucati sulla pubblica via, rovinava a terra, impattando contro il muro presente sul margine destro della strada;
egli agisce pertanto in questa pagina 2 di 9 sede chiedendo condannarsi, in solido (previo accertamento delle rispettive responsabilità), il
[...]
e l' (nel prosieguo, ) al Controparte_2 Controparte_1 CP_3
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto per effetto della caduta.
Mentre il pur regolarmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_2 contumace, l' si è costituita rilevando, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione CP_3
passiva.
1.2. L'eccezione di cui sopra, sollevata dall' nelle proprie difese, è fondata. CP_3
Osserva il Tribunale che la prevenzione del randagismo trova una disciplina generale nella l. 14 agosto 1991, n. 281, cui la Regione Siciliana, nell'ambito delle proprie competenze legislative, ha dato attuazione con l. Reg. Sic. 3 luglio 2000, n. 15 recante l'"istituzione dell'anagrafe canina per la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo".
In forza dell'art. 14 della citata legge regionale, è il l'ente preposto, direttamente o in CP_2 convenzione con privati o associazioni protezionistiche/animaliste iscritte all'apposito Albo regionale, alla cattura degli animali vaganti con sistema indolore ed alla loro successiva custodia in appositi rifugi sanitari pubblici.
Nel delineato quadro normativo, pertanto, la responsabilità del controllo del fenomeno del randagismo - governata dalle norme in materia di illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c. - è attribuita agli enti comunali in quanto soggetti passivi dell'obbligo di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini nonché di prevenire le offese all'incolumità pubblica, all'igiene e al decoro urbano.
Per l'effetto, la legittimazione ad essere convenuta con l'azione risarcitoria per i danni causati da cane randagio spetta unicamente al e non anche all' - il cui Controparte_2 CP_3
intervento in tale settore è limitato esclusivamente agli adempimenti nell'ambito dell'igiene veterinaria.
1.3. Ora, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli animali randagi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare – il tutto, con l'ulteriore precisazione che, solo una volta che l'ente abbia a propria volta dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi di legge, il danneggiato sarà tenuto ulteriormente a dimostrare - anche per presunzioni - l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. civ.
3737/2023; Cass. civ. 9621/2022).
pagina 3 di 9 Grava infatti sull'ente comunale l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine: pertanto, una volta accertata l'indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il risponde dei danni che CP_2
tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante.
(Cass. civ. 10190/2010).
Nel caso in esame, l'attore ha adeguatamente provato che l'evento dannoso è stato provocato dall'aggressione di un branco di cani randagi vaganti nel territorio del Comune di . Controparte_2
All'udienza del 25 giugno 2024 il testimone (non parente delle parti e Testimone_1 disinteressato all'esito del giudizio) ha dichiarato quanto segue: “[…] quella notte ero affacciato al balcone di casa mia ed ho assistito all'incidente occorso al sig. Preciso che il Parte_1 Pt_1
e il suo motoveicolo hanno impattato contro il muro di casa mia, rompendo un tubo del gas esterno ed un pluviale dell'acqua […]”. Il teste ha inoltre precisato che “[…] il non andava ad alta Pt_1
velocità. Ho visto tre cani randagi passare attraverso le auto parcheggiate di fronte casa mia e più sopra e attraversare improvvisamente la strada che percorreva il con il suo passeggero, a Pt_1
bordo dello scooter. Confermo che lo stesso andava ad impattare sul muro, sul margine destro della strada. Confermo che il e è stato costretto a deviare verso destra, a causa della presenza Pt_1
improvvisa dei cani che attraversavano la strada. Le auto si trovavano parcheggiate sul lato sinistro della strada, cioè di fronte casa mia […] Le auto erano parcheggiate regolarmente. I cani non avevano un atteggiamento aggressivo ma costituivano comunque un ostacolo […]” (cfr. pagg. 1- 2 del verbale di udienza del 25 giugno 2024).
Tale deposizione è da ritenersi pienamente attendibile perché (a) resa da persona che assistette personalmente all'incidente occorso all'attore; (b) collimante con la documentazione in atti prodotta - il riferimento va, in particolare, alla relazione redatta dai Carabinieri della Stazione di Controparte_2 intervenuti immediatamente dopo l'incidente (cfr. docc.
1-2 allegati alla citazione); (c) collimante con le conclusioni rassegnate dai periti nominati d'ufficio, rispettivamente, in ordine a natura ed eziologia delle lesioni patite dall'attore, ed in ordine ai danni al ciclomotore, come si dirà nel prosieguo della sentenza. ha adeguatamente dimostrato anche l'omessa vigilanza del Parte_1 [...]
in relazione alla vicenda per cui è causa. Controparte_2
In particolare, l'attore ha specificamente allegato e provato che la cattura degli animali era, in concreto, possibile, esigibile e doverosa – essendovi da tempo state specifiche segnalazioni della presenza di cani randagi sul territorio comunale (cfr. doc. 5 depositato da parte attrice in data 21 giugno
2022) - e che, ciò nonostante, il non si era attivato per la loro cattura (e successiva custodia). CP_2
pagina 4 di 9 Peraltro, lo stesso teste escusso nel corso del giudizio ha confermato che “[…] vi erano e vi sono tuttora gruppi di cani randagi che scorrazzavano e scorrazzano per il paese di […] (cfr. CP_2
pag. 2 del verbale di udienza del 25 giugno 2024).
Da tutto ciò deriva la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., del Controparte_2 per l'inadempimento degli obblighi - derivanti dalla normativa di riferimento poc'anzi richiamata - di vigilanza e predisposizione di adeguate misure organizzative dirette alla prevenzione ed al controllo del randagismo al fine di evitare che eventuali cani vaganti possano provocare danni alle persone nel territorio di competenza.
L'attore ha infine dimostrato l'esistenza del nesso causale tra l'omesso controllo del fenomeno del randagismo ed il danno dallo stesso sofferto per effetto della caduta.
Secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal Tribunale, a seguito del descritto incidente l'attore riportò una “frattura pan facciale trattata chirurgicamente con placca e viti;
polidistrettuali; perdita del gruppo incisale inferiore, incisivi centrali superiori e CP_4
dell'incisivo laterale superiore sinistro;
Contusione Toracica con versamento bilaterale;
Trauma addominale con lacerazione epatica, ematoma del polo sup. rene sinistro e lacerazione arteria ileo- colica (legatura); Frattura processi trasversi di destra L1-L2 ” – lesioni, queste, da considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica del sinistro come provata dal all'esito Pt_1 dell'istruttoria processuale (in particolare, il consulente tecnico ha rilevato che “[…] le lesioni riportate
e le modalità del suddetto evento traumatico risultano compatibili […]” - cfr. pagg. 23 ss. della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale).
Inoltre, anche il perito nominato dal Tribunale onde accertare e quantificare i danni riportati dal ciclomotore HONDA SH targato EB40071 ha concluso che “[…] i danni presenti sul motociclo di parte attrice […] risultano essere […] compatibili con la dinamica del sinistro descritta in citazione e alla stessa nella loro totalità ascrivibili […]” (cfr. pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio disposta sul mezzo attoreo e depositata il 1° gennaio 2025).
1.4. Si procede ora alla quantificazione del danno preteso da parte attrice.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio, cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in pagina 5 di 9 considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale. Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio, integrando gli stessi una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (tra le tante, Cass. 11781/2002).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, del resto, nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema, tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. Il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme rivalutate anno per anno viene fatto non con riferimento all'anno legale (dal 1° gennaio al
31 dicembre), ma con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito e fino alla data della liquidazione.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
pagina 6 di 9 Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, si osserva Parte_1
che il perito medico-legale, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha rilevato la seguente diagnosi: “[…] politrauma con
Frattura pan facciale trattata chirurgicamente con placca e viti;
polidistrettuali; perdita del CP_4
gruppo incisale inferiore, incisivi centrali superiori e dell'incisivo laterale superiore sinistro;
Contusione Toracica con versamento bilaterale;
Trauma addominale con lacerazione epatica, ematoma del polo sup. rene sinistro e lacerazione arteria ileo-colica (legatura); Frattura processi trasversi di destra L1-L2 […]” - il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al
23% (cfr. pagg. 23 ss. della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno non patrimoniale risarcibile in € 116.633,00;
• l'invalidità temporanea assoluta per giorni trentadue in € 3.680,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 75% per ulteriori trenta giorni in € 2.587,50;
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori venti giorni in € 1.150,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 25% per ulteriori dieci giorni in € 287,50; il tutto, per complessivi € 124.338,00 cui si aggiungono € 3.797, 31 per spese mediche per un totale di
€ 128.135,31; l'ammontare così ottenuto deve essere de-valutato dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (30 gennaio 2025) alla data del sinistro (11 aprile 2021), per conseguenti €
109.893,06.
Deve inoltre ritenersi provato anche il danno patrimoniale lamentato dall'attore e costituito dalle spese sostenute per la riparazione del ciclomotore HONDA SH targato EB40071, come così accertate e quantificate dal perito nominato dal Tribunale nella misura di € 3.734,41 (I.V.A. di legge inclusa): il danno complessivamente riportato dal mezzo attore dev'essere anch'esso de-valutato dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (1° gennaio 2025) alla data del sinistro (11 aprile 2021), per conseguenti € 3.202,75.
Non può riconoscersi alcuna somma ulteriore a titolo di danno patrimoniale: infatti, l'eventuale danno da fermo tecnico di veicolo non può mai essere ritenuto in re ipsa, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretizzandosi nella dimostrazione – non offerta nel caso di specie da parte attrice - della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (Cass. 32946/2024). pagina 7 di 9 In conclusione, sull'ammontare così complessivamente determinato nella somma di 113.095,81
(costituita dalla somma del danno non patrimoniale – già de-valutato - pari ad € 109.893,06 e del danno patrimoniale – già de-valutato - pari ad € 3.202,75) devono essere calcolati rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente decisione per l'importo di € 144.580,58.
2. Le spese di lite tra parte attrice ed il seguono la soccombenza e Controparte_2
sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modifiche).
Anche le spese processuali tra l'attore e la convenuta Controparte_1
seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri di cui al precedente capoverso.
La soccombenza regola, infine, anche le spese delle consulenze tecniche disposte d'ufficio, le quali devono essere definitivamente poste a carico del Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna il al risarcimento in favore di del danno Controparte_2 Parte_1
meglio descritto in parte motiva e che si liquida in € 144.580,58, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. rigetta ogni domanda proposta da parte attrice nei confronti dell' Controparte_1
;
[...]
3. condanna il al rimborso a favore di delle spese di Controparte_2 Parte_1 lite che si liquidano in € 1.287,46 per anticipazioni ed in € 14.103,00 compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
4. condanna al rimborso a favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfetario,
I.V.A. e C.P.A.;
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Controparte_2
[...]
pagina 8 di 9 Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 23 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
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